CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2020
Cassazione n. 19689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25262-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 189/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/01/2020 R.G.N. 2650/2015; [OSCURATO:PERSONA] ad ordinanza ingiunzione R.G.N.25262/2020 Cron. Rep. Ud.29/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore di Concrete s.p.a., contro la sentenza del Tribunale di Livorno n. 584/2010; sentenza che aveva respinto la sua opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 255/2006, n. 256/2006, n. 257/2006 e n. 258/2006, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Livorno nei suoi confronti quale legale rappresentante della suddetta società e della stessa società in solido, per aver omesso di comunicare, entro il termine prescritto, al competente Centro per l’Impiego l’assunzione complessivamente di n. 64 lavoratori, fra il 2000 ed il 2002, in violazione degli artt. 11, 13, 18 della L. n. 264/49 e 9-bis d.l. n. 510/96 conv. in L. n. 608/96, contestandosi all’imprenditore la genuinità di apparenti subappalti con ditte edili che mantenevano autonoma struttura e organizzazione; contratti che celavano al contrario, per ogni lavoratore ammesso al cantiere, un’ipotesi di appalto illecito di manodopera in violazione dell’art. 1 L. n. 1369/1960. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva l’eccezione di “incompetenza” della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ingiungente, già respinta dal primo giudice e reiterata in secondo grado dall’appellante, nel senso della carenza di legittimazione di detta DPL all’emissione delle ordinanze ingiunzione opposte.2.1. La stessa Corte disattendeva, altresì, il motivo d’appello inerente l’insussistenza di potestas puniendi dell’amministrazione per l’abrogazione normativa sostenuta dall’appellante. 2.2. La Corte, infine, riteneva infondato l’appello nel merito in senso stretto, quanto, cioè, all’interposizione di manodopera vietata all’origine delle violazioni contestate. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. Le amministrazioni intimate hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 3 legge n. 689/81, degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 cpc”. Premette che la Corte d’appello ha respinto l’eccezione di incompetenza della DPL all’emanazione delle quattro ordinanze ingiunzione opposte, sostenendo che nel caso di specie non si potrebbe applicare l’art. 35, comma 3, l. n. 689/81 (che attribuisce la competenza agli enti previdenziali) in quanto nei verbali ispettivi non vi sarebbe “alcun riferimento alla violazione dell’omissione del versamento di contributi”. Deduce, invece, il ricorrente “che tutti i processi verbali di notificazione di illecito amministrativo posti a base delle (e richiamati dalle) 4 ordinanze ingiunzioni opposte contenevano l’espresso riferimento all’ “omesso versamento alle competenti sedi dell’INPS e dell’INAIL, dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi”. Sussisteva, dunque, il “concreto accertamento in un unico contesto”. 2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli articoli 116, comma 12, L. n. 388/00 e 9 bis, comma 3 d.l. n. 510/96 e 1 L. n. 689/81”. Lamenta che il giudice d’appello ha respinto le eccezioni preliminari e pregiudiziali relative alla carenza della potestas puniendi della DTL fondate sulla intervenuta abrogazione delle disposizioni prevedenti gli illeciti sanzionati, affermando “l’inapplicabilità, in materia di sanzioni amministrative, del principio della retroattività della legge successiva favorevole”, mentre tale principio, per come statuito da Corte Cost. n. 63/2019, doveva ritenersi insussistente. 3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 1369/60 e dell’art. 2697 c.c.”. Si duole del fatto che la Corte di appello ha ritenuto esistente l’interposizione di manodopera sulla base della sola circostanza (che ha ritenuto di ricavare esclusivamente dalle dichiarazioni rese agli ispettori) dell’utilizzo di attrezzature del committente, omettendo di rilevare che la DPL non aveva, invece, dato prova né di tale circostanza, né, soprattutto degli elementi costitutivi dell’intermediazione di manodopera: esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del committente ed assenza di rischi di impresa dell’appaltatore. 4. Il primo motivo, che presenta profili d’inammissibilità, è in complesso infondato.4.1. Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 4.2. Nel caso in esame si è in presenza di decisioni di primo e di secondo grado tra loro conformi; ma il ricorrente neanche deduce in che punti e come le motivazioni delle stesse fossero differenti. 5. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrete al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 13796). 6. Ancora, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (quale, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così, ex plurimis, Cass. n. 31510/2021). 7. Ebbene, il ricorrente non deduce la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in nessuno dei modi consentiti in questa sede di legittimità. 8. Circa, poi, la parte della censura in cui si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, l. n. 689/1981, in tema di depenalizzazione ed applicazione disanzioni amministrative, la competenza degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ad emettere l'ordinanza di cui all'art. 35 della legge n. 689 del 1981 si estende alle violazioni diverse dall'omissione contributiva purché -oltre a sussistere una stretta connessione tra la diversa infrazione contestata e il mancato pagamento dei contributi -le violazioni siano state, in concreto, accertate in un unico contesto, con conseguente invio del relativo rapporto all'ente previdenziale, così da consentire allo stesso disanzionare, con la medesima ordinanza, l'una e l'altra infrazione (Cass.15414/09). Tuttavia, la Corte di merito nella specie ha constatato che “erano irrogate sanzioni amministrative concernenti esclusivamente l’art. 9-bis, commi 2-3, del dl. n. 510/96 conv. in l. n. 608/96 per non aver comunicato al competente Centro per l’impiego nel termine prescritto l’assunzione di lavoratori nonché per non aver consegnato al lavoratore all’atto dell’assunzione la dichiarazione contenente, fra l’altro, i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso, senza alcun riferimento alla violazione dell’omissione di versamenti contributi” (così a pag. 4 dell’impugnata sentenza). E tale accertamento fattuale, per quanto già detto circa i profili d’inammissibilità del primo motivo, non è sindacabile in questa sede di legittimità. 9. Il secondo motivo non è fondato. 10. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, le violazioni relative all’omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, di cui all’art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996, conv. dalla l. n. 608 del 1996, hanno natura sostanziale poiché attengono all’esercizio da parte della p.a. della funzione di controllo del lavoro propria delle norme sul collocamento dei lavoratori, sicché non si applica l’art. 116, comma 12, della l. n. 388 del 2000, che ha abrogato le sole infrazioni sul collocamento di carattere meramente formale (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 30.10.2019, n. 27902; id., sez. lav., 25.9.2014, n. 20233). 10.1. Pertanto, è errato il punto di partenza del motivo ora in esame, nel senso che l’art. 116, comma 12, l. n. 388/2000, cui si riferisce il ricorrente, non ha abrogato, tra le altre, le disposizioni che prevedono gli illeciti contestati; per conseguenza, non possono venire in considerazione i principi espressi in Corte cost. n. 63/2019. 11. Né può rilevare nella specie la successiva ed effettiva abrogazione dell’art. 9 bis, comma 3, d.l. n. 510/1996 (conv. con mod. dalla l. n. 608/1996) ad opera dell’art. 85, comma 1, lett. e), d.lgs. 10.9.2003, n. 276, dalla “data di entrata in vigore” del medesimo decreto (abrogazione, questa, cui pure si riferisce il ricorrente nello svolgimento del motivo in esame). 11.1. In primo luogo, infatti, la Corte territoriale ha verificato che le contestazioni riguardavano “condotte commesse pacificamente in anni anteriori” al 2003 (cfr. tra la pag. 4 e la pag. 5 della sua sentenza). 12. Pertanto, deve ribadirsi che, in tema di sanzioni amministrative, in generale, non opera il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, posto che, come ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza del 20 luglio 2016 n. 193, nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del menzionato principio, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative né è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (Cass.9269/18; Cass. 19118/21). 12.1. Ebbene, nel ricorso in esame si riscontra un difetto di allegazione dell’esistenza dei caratteri, sulla base della giurisprudenza convenzionale (cd. principi Engel), per affermare la natura sostanziale penale delle violazioni contestate (v. Cass.18469/2020, in motivazione al§ 5.1 . ) . 13. Rispetto a tali principi, perciò, è correttala statuizione della Corte d’appello, in riferimento alle sanzioni amministrative concernenti esclusivamente l’art. 9bis, co. 3 d.l. 510/96 conv. in legge n. 608/96 di omessa comunicazione al Centro per l’Impiego nel termine prescritto dell’assunzione di lavoratori e di consegna loro, all’atto della stessa, dei dati della registrazione sul libro matricola in uso. 14. Inammissibile, infine, è il terzo motivo. 15. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (così, di recente, tra le tante, Cass. n. 6374/2023). 15.1. Nel caso di specie, rispetto alla decisione gravata non è dedotta alcuna illegittima inversione dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendosi piuttosto che l’amministrazione non avrebbe fornito alcuna prova dei fatti sui quali si fondavano le contestazioni degli illeciti. 16. La stessa censura, inoltre, difetta di specificità dove vi si assume che la Corte d’appello avrebbe affermato l’esistenza di un’illecita intermediazione di manodopera valorizzando pressoché esclusivamente l’elemento della “utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante” . 16.1. In realtà, come ben risulta dal testo dell’impugnata sentenza, la Corte territoriale ha formato il proprio convincimento, non solamente sull’elemento suddetto, ma in base ad una diffusa e puntuale valutazione di tutte le risultanze processuali, riferita ad ognuna delle contestazioni elevate nelle singole quattro ordinanze ingiunzioni opposte, sottolineandosi che non vi era in atti documentazione dell’opponente tesa a scardinare l’esito degli accertamenti svolti e non mancando di considerare anche le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado (cfr. in extensopagg. 5- 7 della sentenza). 17. Inoltre, appare opportuno ricordare che, in tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell'appalto; la valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 15292/18); il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 (applicabile "ratione temporis"), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo (Cass.27105/18). 17.1. Rispetto a detti principi risulta, perciò, insindacabile in sede di legittimità l’accertamento operato dalla Corte territoriale, certamente documentato ed argomentato. 18. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della