CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 25187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legale2921rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4135/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/11/2023 R.G.N. 3326/2021;Numero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnumzearo d die ralc colta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/202616/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 8466/2021 il Tribunale di Romaaveva dichiarato “l’inefficacia nei confronti del ricorrente”[OSCURATO:PERSONA] “della cessione del ramo d’azienda”,denominato [OSCURATO:PERSONA], ed avevacondannato “la resistente [OSCURATO:PERSONA] spa” “alripristino del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1° maggio2019 con la dovuta ricostruzione giuridica ed economica”,condannando le società resistenti [OSCURATO:PERSONA].p.a. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. “al pagamento infavore del ricorrente delle spese e competenze di lite”, comeliquidate e in distrazione.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Roma, nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), così provvedeva: in accoglimento dell’appelloproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro lasuddetta sentenza di primo grado e in sua riforma,respingeva “l’originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA]” ecompensava “le spese del doppio grado”.3.La Corte giudicava manifestamente infondato il primomotivo d’appello in punto di decadenza ex art. 32 L.183/2010.Numero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/20264. La Corte, invece, riteneva fondati i restantiN ummeorot diiv rai ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026d’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.5. Innanzitutto, la Corte, sulla questione della legittimitàdella cessione del ramo di azienda denominato “NetworkBuild and [OSCURATO:PERSONA]”, rilevava di essersi già di recentepronunciata in fattispecie giudicata sovrapponibile (in sent.714/2023) in relazione a lavoratori parimenti transitati in EXI,e trascriveva, quindi, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., icondivisi passaggi motivazionali di quella propria precedentesentenza.6. Più in particolare, la Corte, dopo ampia premessa inordine ai principi di diritto in tema di trasferimento di ramod’azienda ex art. 2112 c.c., considerava anzitutto che la“cedente” (n.d.r., rectius, cessionaria) EXI è una società discopo (circostanza ritenuta dalla Corte pacifica tra le parti),con la finalità dichiarata di affidarle la gestione dello specificosettore del “[OSCURATO:PERSONA]”, prima facente capo allarelativa Area aziendale (FSO): ad essa quindi, secondo laCorte, era stato ceduto il ramo di azienda denominato“[OSCURATO:PERSONA]”.6.1. Sulla base delle risultanze processuali per la Cortepoteva essere superata l’eccezione concernente la brevità deltempo trascorso tra la costituzione del ramo d’azienda e lasua cessione poiché il ramo d’azienda era senz’altropreesistente alla intervenuta cessione. Secondo la Corte,sulla base della documentazione versata agli atti, confermatanel corso dell’istruttoria orale condotta, risultava provato cheil ramo ceduto fosse dotato di autonomia funzionale eoperativa, come si evinceva dalla relazione del dott. MarcoSantaniello – limitatamente ai fatti non specificamentecontestati ed a quelli confermati nel corso delle deposizioniNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026testimoniali – e, in particolare, dalle risultanze che lNau mCeroo rdti rea ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026passava in dettaglio a considerare.6.2. Considerava, altresì, documentalmente provato chele due società avevano stipulato tra loro un contratto di retedi impresa, in forza del quale alcune attività venivano gestitein comune, tanto giustificando la condivisione, da parte dellacedente e della cessionaria, di una medesima direzione e dimedesimi uffici, stante l’impegno delle stesse nell’esecuzionedella medesima opera, e che nessuno specifico vizio diinvalidità era stato eccepito in relazione al suddetto contratto.6.3. Rilevava, poi, la Corte che la costituzione di unasocietà di scopo con capitale integralmente controllato dallacostituente, l’esternalizzazione alla stessa di taluni servizi ela stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione incomune di determinate attività, lungi dal rivelare il caratterefittizio dell’operazione e la sua preordinazione a scopi diversida quelli dichiarati, costituivano tutti strumenti dimanifestazione di libertà di iniziativa economica.6.4. Per la Corte, ancora, risultava documentalmenteprovato, ed era fatto pacifico tra le parti, che anchesuccessivamente al trasferimento il detto ramo d’aziendaavesse conservato la propria identità, atteso che era stataceduta non solo la titolarità dei rapporti di lavoro, ma anchetutto quanto necessario e sufficiente per continuare lanormale attività di impresa fino a quel momento esercitatadallo stesso. Ed infatti con la cessione del ramo d’azienda,oltre ai dipendenti, erano stati trasferiti i softwares gestionali,che essi avevano continuato ad utilizzare, continuando asvolgere le medesime mansioni.6.5. Secondo la Corte, tali essendo le risultanzeistruttorie, diveniva del tutto irrilevante la circostanza che ilNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026ramo di azienda trasferito non avesse una propria conNtuamebroil diti àrac colta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026separata, giacché la stessa poteva essere tranquillamentedesunta dalle risultanze contabili e dal bilancio dell’interaazienda; allo stesso modo non era risolutiva la circostanza delmantenimento del precedente profilo lavorativo, fattogiustificato dalla circostanza che era stato ceduto il ramo diazienda, mentre risultava seccamente smentita (ossia falsa)la circostanza che non fosse stata assegnata ai lavoratoriceduti alcuna mansione. Non rilevava, ancora, il fatto che ilramo ceduto non avesse nemmeno funzioni di staff.6.6. Infine, per la Corte la legittimità della cessione eraevidenziata dal fatto che entrambe le società avevano unorganico largamente al di sopra del c.d. requisitodimensionale e che i dipendenti delle stesse godevano (primache fosse di fatto parzialmente abolito) indistintamente dellagaranzia di un regime di stabilità reale e soprattutto dal fattoche era stato stipulato un contratto di rete di imprese tra lestesse, la cui validità non era stata oggetto di alcunacontestazione.7. Tutto ciò premesso, la Corte rilevava che nel corso delgiudizio di primo grado non era stata ammessa la provatestimoniale e di aver ritenuto di procedere all’escussione deitesti al fine di verificare se effettivamente l’Agostinoappartenesse o meno legittimamente al ramo di aziendaoggetto di cessione nel maggio 2019.7.1. E la Corte, considerate tutte le risultanze processuali(compresa la prova testimoniale assunta in secondo grado),giungeva alla conclusione che non poteva dubitarsi dellaeffettività della destinazione del lavoratore suddetto al ramo,ceduto nel maggio 2019, a far data dalla sua reintegra nelNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026luglio 2018, né della legittimità di tale determinNuamzeiroo dni era ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026aziendale.8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.9. Le intimate società resistono con distinti controricorsi.10. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M.ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo direspingere il ricorso.11. Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità delcontroricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il suo difensorenon ha depositato la procura speciale.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Ex art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, la “violazione e falsa applicazionedell’art. 2113 c.c. in relazione all’art. 1406 c.c.”. Censura lasentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto “lariconducibilità della fattispecie esaminata ad un trasferimentodi ramo d’azienda e non, invece, più correttamente ad unacessione individuale di distinti contratti in assenza delnecessario ex art. 1406 c.c., così riformando in toto lasentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA]”.3. Con il secondo motivo denuncia “Ex art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma secondo,n. 4, c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c.; vizio ex art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.”. Secondo il ricorrente neipassaggi motivazionali riportati “è ravvisabile ilsovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravanteNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026sulla [OSCURATO:PERSONA] che intendeva avNuvmaelroe dris rai ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c.”. Inoltre, viene inrilievo l’omessa pronuncia, per motivazione apparente inviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. secondo cui la sentenza,anche per relationem, deve contenere “la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione” .4. Con il terzo motivo “in linea subordinata” denuncia “exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, “omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2112 c.c.”.5. Con il quarto motivo “ex art. 360, comma primo, nn.3 e 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di legge ex art.2909 c.c. e violazione del giudicato e del principio del ne bisin idem. Esistenza di giudicato esterno”.6. Il primo ed il secondo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione, sonocomplessivamente infondati, con rilevanti profilid’inammissibilità.7. Secondo costante insegnamento di questa Corte laverifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazioneo meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica unavalutazione di merito che, ove espressa con motivazionesufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato dilegittimità (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012;Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n.24262/2013; Cass. n. 10925/2014: Cass. n. 27238/2014;Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n.2315/2020; Cass. n. 6649/2020).Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenzaimpugnata abbia errato nella ricognizione degli elementiNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026legali identificativi del trasferimento del ramo di azieNunmderao dei ra, ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026quindi, errato nell’ascrizione di significato alla disposizionenormativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’erroredi diritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello“di sussunzione” (Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n.13747/2018). Altrimenti può venire in rilievo l’omesso esamedi un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero,alternativamente, una motivazione che violi il c.d. “minimocostituzionale”. Nella prima prospettiva è indispensabile chesi parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta cosìcome effettuata dai giudici di merito (Cass. n. 6035/2018;Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbe la sfera dicognizione riservata ai giudici di merito. Infatti il sindacatosulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto(Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007) presuppone lamediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (Cass.n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019). Laddove si critichi,invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5,c.p.c. nella formulazione tempo per tempo vigente.Resta ferma l’inammissibilità di censure che “sottol’apparente deduzione del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione edi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questaCorte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originatal’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia diun vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suopresupposto una diversa ricostruzione del merito degliNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026accadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf. CaNsusm.e rsoe diz ra. ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026un. n. 33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).7.1. Ebbene, le pretese violazioni o false applicazioni dilegge, censurate con i due motivi ora in esame, propongono,in realtà, un diverso apprezzamento del peso da attribuire aivari elementi di fatto che hanno dato origine alla vicendacontenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del viziodenunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quantosollecitano un nuovo apprezzamento di merito, nonproponibile in sede di legittimità.Infatti, la Corte territoriale ha, anzitutto. accertato chela cessionaria è una società di scopo appositamente costituitain data 19/12/2017 con la dichiarata finalità di affidare adessa la gestione dello specifico settore del “Field ServiceOperation” prima facente capo alla relativa area aziendalecon la stessa denominazione (abbreviata FSO). Ha altresìaccertato che, nel dare esecuzione a tale programmaimprenditoriale, a quella società era stato ceduto il ramo diazienda denominato “[OSCURATO:PERSONA]”,dedicato alle attività di “Costruzione di Rete” e di “[OSCURATO:PERSONA]” di un [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, come già sinteticamente riferito in narrativa, laCorte ha fondato il proprio convincimento su una pluralità dielementi tratti da una serie di risultanze processuali,diffusamente valutate (cfr. in particolare facciate dalla nonaalla dodicesima della sua motivazione).Mette conto, poi, rilevare in proposito che Cass. ord. n.10885/2025, benché relativa allo stesso trasferimento diramo d’azienda di cui qui si discute, non rappresenta tuttaviaprecedente utile in questa sede, perché la domanda dellelavoratrici era stata accolta dai giudici di merito non perNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026l’insussistenza del requisito della preesistenza deNl umrearom di ora ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026d’azienda ceduto, bensì per la diversa ragione della ritenutaillegittima – e fraudolenta – esecuzione della sentenza direintegrazione nel posto di lavoro pronunciata inconseguenza dell’annullamento del loro licenziamentoillegittimo. In particolare, in quel giudizio i giudici di meritoavevano ritenuto che l’adibizione delle due lavoratrici al ramoceduto – pur autonomo e preesistente – fosse statafraudolenta, in quanto provenivano da ramo diverso, eranostate licenziate e poi reintegrate con sentenza, ma la società,invece di riassegnarle al ramo cui erano adibite al momentodel licenziamento, le aveva trasferite al ramo poi ceduto, alpreordinato fine di disfarsene mediante la cessione di quelramo aziendale.7.2. A fronte dell’approfondita valutazione di cui s’èdetto, il ricorrente, segnatamente nel primo motivo (v. inparticolare pagg. 21-27 del ricorso), propone una propriadiversa lettura di talune emergenze processuali; senzaperaltro porre in discussione i principi di diritto in tema ditrasferimento di ramo d’azienda cui la Corte d’appello ha fattoampio riferimento (cfr. facciate dalla quarta all’ottava dellasua sentenza).8. Quanto, poi, al vizio di omessa pronuncia che lamentail ricorrente nell’ambito del secondo motivo di ricorso, rilevail Collegio che tale doglianza è dedotta in modo pressochéindistinto rispetto alle violazioni di norme di dirittocontestualmente dedotte nel medesimo motivo, il cuisvolgimento è, infatti, unitario.In ogni caso, come si desume dallo svolgimento dellacensura in parte qua (v. pagg. 29 e segg. del ricorso), ilricorrente in realtà non lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c. per un’omessa pronuncia su una domanda oNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026un’eccezione di merito, oppure su un motivo d’appelloNu,m bereo ndis raì ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026fa valere un’anomalia motivazionale dedotta chiave di“motivazione apparente”.Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, piùvolte espresso a Sezioni unite, però, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error inprocedendo”, quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (così, tra le altre, Cass. sez. un. n.22232/2016; Cass. sez. un. n. 25392/2019).E un tale vizio di motivazione non si riscontraassolutamente nell’impugnata sentenza, nella quale ad ampiaesposizione dei principi di diritto in tema di trasferimento diramo d’azienda la Corte d’appello ha fatto seguire altrettantodiffusa e coerente disamina circa l’applicazione di tali principialla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, indicandoogni volta in dettaglio le risultanze processuali in base allequali ha giudicato provate sia la preesistenza che l’autonomiadel ramo aziendale ceduto.9. Inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabileper cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non,invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026giudice abbia svolto delle prove proposte dalle partiN u(mienro dtia ral ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026senso, ex multis, Cass. n. 6374/2023; n. 27225/2021).Ebbene, alcuna illegittima inversione degli oneriprobatori è riscontrabile nella decisione gravata: invero, afronte della deduzione, da parte del ricorrente,dell’inconfigurabilità radicale, non solo della preesistenza, maanche della autonoma capacità funzionale ed operativa delramo d’azienda de quo, nonché della non appartenenza e,comunque, della illegittima aggregazione allo stessodall’odierno ricorrente (ossia, i “fatti negativi” cui il ricorrenteora si riferisce alle pagg. 33-34 del ricorso), la Corte d’appelloha semplicemente considerato dimostrati in positivo tutti taliaspetti in base alle fonti di prova esaminate; e non solo inbase alla “perizia di parte a firma del [OSCURATO:PERSONA]. MarcoSANTANIELLO” e al “negozio giuridico di conferimento delridetto preteso ramo di azienda”, come invece sostenuto dalricorrente.In particolare, quanto alla posizione del lavoratorevagliate, la Corte incensurabilmente ha ritenuto l’effettivitàdella sua destinazione al ramo, ceduto nel maggio 2019, a fardata dalla sua reintegra nel luglio 2018, e la legittimità di taledeterminazione aziendale.10. Infine, in tema di ricorso per cassazione, la doglianzacirca la violazione dell’art. 116 c.p.c. (cui pure si riferisce larubrica del secondo motivo) è ammissibile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato – in assenza didiversa indicazione normativa – secondo il suo “prudenteapprezzamento”, pretendendo di attribuire un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta Naumde ruo dni ara ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ovesi deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacatodi legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un.30/09/2020, n. 20867).Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativaconsentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 20867/2020cit.).In conclusione, la questione della “violazione” o della“falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibiledinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudicedi appello abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuoridei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali senzaapprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece aprudente valutazione (Cass. ord. n. 2700/2016; Cass. ord. n.1229/2019; Cass. ord. 6774/2022).Numero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026Peraltro, questa Corte ha già affermato che la peNrumizeirao d id rai ccolta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026parte, pur non assurgendo a fonte di prova, nondimeno havalore di indizio (Cass. ord. n. 34450/2022; Cass. ord. n.33503/2018).11. Il terzo motivo è interamente inammissibile.12. Secondo questa Corte, l’omesso esame di un fattostorico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella suaaccezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo,impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) osecondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un“fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una“questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovverouna precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa,“fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzionidifensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti ecircostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così,tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).13. Orbene, quale unico fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente indica “la nonpreesistenza del sedicente ramo di azienda oggetto diconferimento”, e in tal senso si limita a trascrivere le pagg.24/28 del proprio ricorso introduttivo del giudizio di primogrado (v. pagg. 35-37 del ricorso per cassazione).E’ dunque evidente che il ricorrente in realtà si duoledell’asserito mancato esame di proprie deduzioni circa unaquestione, ossia, quella della preesistenza o meno del ramoNumero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026d’azienda ceduto, che peraltro la Corte d’appello ha seNnuzm’earol tdri orac colta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026esaminato, risolvendola – come si è visto – nel sensodell’effettiva preesistenza di tale ramo.14. Infine, è infondato il quarto motivo.15. Il ricorrente premette che tale motivo “attinge laparte della impugnata sentenza (cfr. pagg. 13/18) inerente latematica della appartenenza (e della relativa legittimità) omeno dell’odierno ricorrente alla abborracciata struttura dilavoro poi oggetto del preteso conferimento del ramo diazienda di cui trattasi, a fronte della avvenuta pronuncia insuo favore di un provvedimento giudiziale di reintegrazionedopo l’illegittimo licenziamento nel proprio posto di lavoro(cfr. All. 11 al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure)”.In sintesi, deduce allora: 1) “che la Corte Territoriale haoperato (duplicandola) una illegittima valutazione in ordinealla legittimità (affermandola) del provvedimento datoriale,in forza del quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] AGOSTINO era statotrasferito in quel di Venezia ed ivi addetto allo svolgimento dimansioni del tutto diverse rispetto a quelle originarie diprovenienza, anziché reintegrato nel proprio posto di lavorocon adibizione alle sue primigenie mansioni”; 2) che sitrattava “del provvedimento datoriale datato 28.6.2019 erecapitato in data 3.7.2019 di cui all’All. 12 al ricorsointroduttivo del giudizio di prime cure”, con quale egli erastato avviato “verso la nostra sede di Venezia nell’unitàorganizzativa [OSCURATO:PERSONA] FIELD [OSCURATO:PERSONA]”;3) che tale “trasferimento è stato oggetto di una appositaimpugnazione in sede giudiziale da parte dello stesso odiernoricorrente. Impugnazione, questa, conclusasi con lapronuncia della sentenza n. 9505/2021 emessa dal TribunaleOrdinario di Roma – Sez. IV Lavoro”; 4) “che in tale diverso,antecedente e primigenio contesto giudiziale – in sensoNumero registro generale 24074/2023opposto a quanto affermato dalla Corte Territoriale – è stataNu mero sezionale 2921/2026Numero di raccolta generale 25187/2026accertata la sicura illegittimità del trasferimento in questioneData pubblicazione 10/09/2026in quel di Venezia, con adibizione ivi allo svolgimento dimansioni inferiori del tutto diverse rispetto a quelle diprovenienza”; 5) che non pareva “dubbio che, in forza dellasentenza di cui trattasi, sia stata affermata le illegittimità deltrasferimento in commento, per non aver la [OSCURATO:SOCIETA]. reintegrando il Sig. AugustoAGOSTINO nella sede di Roma, con adibizione alle sueoriginarie mansioni di provenienza”; 6) “che la sentenza dequa, emessa in una lite sorta antecedentemente rispetto aquella che ci occupa, non è stata impugnata da alcuno ed è,quindi, passata in giudicato con conseguente intangibilitàdell’accertamento svolto da quel giudicante”.16. Rileva il Collegio che la Corte d’appello, nell’ambitodi una molto più ampia e dettagliata ricostruzione delle stessevicende fattuali e processuali (v. facciate dalla dodicesima allaquattordicesima della sua sentenza), cui si riferisce ilricorrente, aveva rilevato, tra l’altro, che: “Il procedimentoavverso il trasferimento disposto a Venezia si è concluso conuna declaratoria di cessazione del contendere in ragione delfatto che, nelle more, Agostino era stato, nel luglio del 2019,ritrasferito a Roma, e con il rigetto delle domande risarcitorie.Non risulta sia stato formulato appello dall’Agostino avversola sentenza, né mosse censure, in quella sede, in relazionealla sua destinazione al settore [OSCURATO:PERSONA], che avevapoi determinato il suo incardinamento nel neo costituito ramodi azienda Network and [OSCURATO:PERSONA]”.16.1. Dunque, il ricorrente non tiene conto che lasentenza n. 9505/2021 del Tribunale di Roma, ossia, lamedesima sentenza cui si riferiva la Corte distrettuale, nelpassaggio motivazionale della sentenza qui impugnata oraNumero registro generale 24074/2023trascritto, era stata una declaratoria di cessazione dellaNu mero sezionale 2921/2026Numero di raccolta generale 25187/2026materia del contendere, quanto alla sua impugnativa delData pubblicazione 10/09/2026trasferimento a Venezia; come del resto è specificato proprionel passo di motivazione che il ricorrente qui richiama (tra lapag. 38 e la pag. 39 del ricorso in esame).17. Appare, allora, dirimente l’applicazione al caso delprincipio, ormai consolidato, secondo il quale la sentenza chedichiara cessata la materia del contendere è di caratteremeramente processuale ed è inidonea a costituire giudicatosostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio(Cass. n. 10960/2010; Cass. n. 1695/2018; Cass. n.58/2019; Cass. n. 25491/2021; e Cass. sez. un. n.1048/2000).Conseguentemente, la sent. n. 9505/2021 del [OSCURATO:PERSONA] era assolutamente inidonea ad acquisire efficacia digiudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel presentegiudizio, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspettodel venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.Appaiono, perciò, ininfluenti le considerazioni svolte nellamotivazione della sentenza passata in giudicato, che ilricorrente richiama nello sviluppo del motivo in esame.Peraltro, come si trae proprio dal passaggio motivazionaletrascritto dal ricorrente, quelle considerazioni eranodichiaratamente esposte “ai fini della determinazione dellasoccombenza virtuale per tale domanda”; e quindi nonsmentiscono, bensì confermano, che il Tribunale avevadichiarato la cessazione della materia del contendere circal’impugnativa, da parte del lavoratore, del suo trasferimentoalla sede di Venezia; con una pronuncia, quindi, inidonea adacquisire valore di giudicato sostanziale tra le partinell’attuale giudizio.Numero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/202618. Per completezza, va rilevato che la Corte dN’aumpeproe dlil orac colta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026ben aveva specificato che: “Orbene deve apprezzarsi che, nelcaso di specie, non si controverte della legittimità deltrasferimento a Venezia dell’Agostino da parte di [OSCURATO:SOCIETA], né della legittimità della sua destinazionea mansioni diverse da quelle originariamente affidate nelsettore Planning and Design perché non compatibili con laqualifica posseduta, ma solo dell’eventuale fittizietà della suadestinazione ad un settore poi autonomamente costituito inramo di azienda e successivamente ceduto a EXI” (così allafacciata 17).Perciò, la Corte aveva così evidenziato che l’oggettodell’ulteriore giudizio tre le parti era ben diverso da quelloconclusosi con la sentenza passata in cosa giudicata formale(e sostanziale, ma solo nei ristretti limiti dianzi specificati), eche rispetto ad esso nuovo giudizio la pregressa vicenda deltemporaneo trasferimento in quel di Venezia rilevava solo aidiversi fini della “eventuale fittizietà della sua destinazione adun settore poi autonomamente costituito in ramo di aziendae successivamente ceduto a Exi”.In particolare, l’esito dell’istruttoria considerata inducevail collegio d’appello “a ritenere legittima la scelta di Ericssontelecomunicazioni di non destinare nuovamente l’Agostino alsettore di provenienza all’esito della reintegra in quanto ilsettore era stato ridimensionato per il venir meno del clienteprincipale H3G, le mansioni dell’Agostino non erano piùrichieste poiché egli si occupava delle linee affittate e le lineeaffittate non erano più un servizio richiesto dagli operatori”.19. Premesso che i su riportati passi motivazionalineppure sono considerati, prima che censurati, dal ricorrente,Numero registro generale 24074/2023Numero sezionale 2921/2026è da escludere che la Corte territoriale illegittimamentNeu maebrob dii raac colta generale 25187/2026Data pubblicazione 10/09/2026di nuovo valutato la legittimità (affermandola) delprovvedimento datoriale in forza del quale il Sig. AugustoAGOSTINO era stato trasferito in quel di Venezia, come egliinvece deduce.Invero, la Corte alla fine della propria motivazione si eralimitata piuttosto a ribadire il rilievo del “pronunciamentogiudiziale del tribunale, di cessazione della materia delcontendere, sulla pretesa illegittimità del trasferimento disede (con rigetto delle ulteriori richieste risarcitorie in quellasede formulate)”, sottolineando che essa doveva“esclusivamente pronunciarsi sulla legittimità della cessionedel contratto in ragione della cessione del ramo di azienda edella appartenenza al ramo di azienda”. Né, comunque, si eradirettamente espressa sulla legittimità del temporaneotrasferimento del lavoratore alla sede di Venezia, come tale.20. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed ètenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto. Nulla va disposto quanto alle spese rispetto allaCONEXUS s.p.a., il cui controricorso è inammissibile. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 percompensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Numero registro generale 24074/2023Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1N umero sezionale 2921/2026Numero di raccolta generale 25187/2026quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiData pubblicazione 10/09/2026per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16giugno 2026.La PresidenteAdriana DoronzoIl Consigliere estensore