CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 settembre 2022
Cassazione n. 29782/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul i ricorsi riuniti iscrittiai n. 3895/2023 R.G. e 4476/2023 RG propostida : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- avverso provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] n. 11147/2022 depositata i l 02/09/2022 - ricorso n.3895/2023 RG - e avverso il provvedimento del Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea in data 15.9.2022 -ricorso n.4476/2023 RG- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, era giunto a Lampedusa il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali e, all’atto dello sbarco, era stato sottoposto a immediato controllo dalla Questura di Agrigento, con formazione di un primo foglio notizie, dal quale risultava che il ricorrente era venuto in Italia con l’intenzione di cercare un lavoro. Il 31 agosto 2022 il ricorrente –così come altri 21 cittadini tunisini sbarcati insieme a lui- aveva sottoscritto presso gli uffici della Questura di Agrigento, un secondo foglio notizie, in cui era ripetuta la motivazione della ricerca di lavoro in Italia, e aveva ricevuto contestualmente la notifica del decreto di respingimento, in quanto “fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera … essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso” e in quanto “non ha inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al momento della preidentificazione”. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era quindi stato emesso in pari data decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, ove veniva condotto il medesimo giorno. Ancora in data 31 agosto 2022 il Questore di Torino aveva chiesto la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che aveva fissato udienza al 2 settembre 2022. All’udienza del 2 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato: “non sono stato informato della possibilità di richiedere la protezione internazionale. Intendo chiedere la protezione internazionale”, e per questo il difensore aveva chiesto il rigetto dell’istanza di convalida. Il provvedimento di trattenimento era stato comunque convalidato: il Giudice di Pace aveva sottolineato che “… dal foglio notizie allegato in atti risulta che lo stesso è venuto in Italia per trovare lavoro e non richiede prot. internazionale” e che “l’espulsione non è collettiva essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto”. Nell’ambito del procedimento radicato a seguito della presentazione dell’istanza di protezione internazionale era stato pure disposto dalla Questura competente il trattenimento di Sayari ex art.6 d. lgs. 25/2008 in data 13.9.2022, anche questo convalidato dalla sezione specializzata del Tribunale di Torino il 15.9.2022 per la strumentalità dell’istanza, ritenuta proposta al fine di neutralizzare gli effetti del respingimento, considerato invece legittimo all’esito di una delibazione sommaria per l’adeguatezza dell’informazione quanto al diritto di asilo e per l’insussistenza di violazione del divieto di espulsioni collettive. Il Tribunale aveva infatti evidenziato: che “sussistono i “presupposti di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 142/2015 vale a dire che “la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione” per i motivi che seguono: a) dal foglio notizie, redatto alla presenza del mediatore linguistico in data 28.8.22, risulta che il richiedente ha dichiarato di essere “venuto in Italia per lavoro” (e dunque non per richiedere la protezione internazionale); b) dal foglio notizie del 31.8.2022, tradotto in lingua araba, risulta che il richiedente è giunto in Italia per motivi lavoro; c) la domanda è stata formalizzata soltanto quando il richiedente era già trattenuto presso il CPR di Torino “Brunelleschi”, dal quale sono organizzati regolari voli charter per il rimpatrio in Tunisia (il primo dei quali era programmato già per il 13.9.22; cfr. verbale dell’udienza di convalida); d) la Tunisia è considerato un Paese sicuro”; che “l’onere di informazione possa ritenersi assolto, sia perché il Questore ne dà atto nel suo provvedimento, sia perché nel foglio notizie del 28.8.2022, debitamente redatto alla presenza del mediatore linguistico, a motivo dell’espatrio non viene indicato quello dell’asilo, senza contare che anche nel contestuale provvedimento di trattenimento (datato 31.8.2022 e contestuale al foglio notizie di cui si contesta l’illegittimità) è specificamente indicata la facoltà di richiedere la protezione internazionale”; che “con riguardo alla eccezione del divieto di espulsioni collettive, che i provvedimenti di respingimento, seppure adottati nei confronti di più stranieri, sono personali e ben individualizzati per ciascuno dei soggetti destinatari”. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sia avverso la convalida del provvedimento di trattenimento correlato al respingimento, pronunciata dal Giudice di Pace di Torino il 2.9.2022, sia avverso la convalida del trattenimento in relazione al procedimento di vaglio della richiesta di protezione internazionale, pronunciata dal Tribunale di Torino il 15.9.2022, con radicamento avanti a questa Corte di Cassazione di due procedimenti, n.3895/2023 e n.4476/2023. Il ricorrente ha articolato due motivi di doglianza per contestare la legittimità del provvedimento di convalida del trattenimento disposto in relazione al respingimento, pronunciato dal Giudice di Pace di Torino il 2.9.2022, che sono i seguenti: 1) violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale L’obbligo informativo, imposto dall’art. 8, Direttiva 2013/32/UE, non sarebbe stato adempiuto, secondo il ricorrente, perché né nel foglio notizie compilato al momento dello sbarco il 28 agosto 2022 né in quello compilato il 31 agosto 2022 si attesta la “somministrazione di alcuna informativa in merito al diritto di accesso alla procedura di protezione internazionale in favore dello straniero. Tanto evidenzia con chiarezza la violazione dell’onere informativo a carico della pubblica amministrazione, con conseguente illegittimità dei conseguenti decreti di respingimento” e del trattenimento che su di esso avrebbe dovuto trovare giustificazione. 2) violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo –natura seriale del decreto di respingimento. Secondo il ricorrente il decreto di respingimento, e quindi il trattenimento su di esso giustificato, sarebbe illegittimo anche perché sostanzialmente qualificabile come forma di espulsione collettiva: “Come si legge nella Guida sull’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Divieto delle espulsioni collettive di stranieri, pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, “Per «espulsione collettiva» si deve intendere «qualsiasi misura dell’autorità competente che costringa degli stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un Paese, salvi i casi in cui una tale misura venga adottata all’esito e sulla base di un esame ragionevole e oggettivo della situazione particolare di ciascuno degli stranieri che compongono il gruppo» …Nel caso in esame non veniva effettuata alcun esame individuale della situazione particolare dello straniero né gli veniva concessa la possibilità di esporre i motivi di opposizione all’espulsione” -così, letteralmente, nel ricorso proposto). Nei confronti del provvedimento di convalida del 15.9.2022vi è un unico motivo di critica, per violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili. [OSCURATO:PERSONA] insiste nella totale assenza di un’attività informativa al momento del suo ingresso in Italia in ordine alla possibilità di richiedere la protezione internazionale, informativa che avrebbe dovuto essere effettiva e non evincersi indirettamente, come sembrerebbe intendere il Tribunale, dal contenuto dei fogli notizia del 28.8.2022e del 31.8.2022. Quello che il ricorrente sostanzialmente evidenzia, rispetto al provvedimento assunto dal Tribunale di Torino, è che l’illegittimità del respingimento fa venire meno uno dei presupposti che fondano il trattenimento ex art.6 d. lgs. n. 25/2008, non sussistendo l’affermata strumentalità dell’istanza di protezione per “anestetizzare” gli effetti del respingimento. Non ha depositato controricorso il Ministero dell’Interno: l’Avvocatura dello Stato, costituitasi tardivamente nel proc. n.3895/2023, ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione che, in concreto, non è stata fissata. All’adunanza in camera di consiglio del 11.10.2024 la Corte, ritenuta l’esistenza di evidenti motivi di connessione tra i ricorsi depositati da [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la riunione del ricorso n.4476/2023 RG al ricorso n.3895/2023RG. ********************************* In sintesi, in entrambi i ricorsi proposti l’illegittimità dei provvedimenti di convalida del trattenimento è correlata all’illegittimità del provvedimento di respingimento, pronunciato senza il rispetto della normativa di riferimento quanto agli obblighi informativi sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale; in relazione al trattenimento convalidato il 2.9.2022, il ricorrente lamenta anche la violazione del divieto di provvedimenti collettivi di espulsione. Sono fondati il primo motivo del ricorso n.3895/2023 e l’unico motivo del ricorso n.4476/2023. Il provvedimento di respingimento, la cui legittimità deve essere vagliata in via incidentale perché presupposto del primo trattenimento disposto e giustificazione indiretta del trattenimento effettuato ex art.6 d. lgs. n.25/2008 nell’ambito del procedimento per l’esame dell’istanza di protezione internazionale, è effettivamente nullo perché la pretesa informativa sulla possibilità di fare istanza di protezione si dovrebbe, in concreto, ricavare dall’unica indicazione riportata nel decreto di respingimento, costituita dall’affermazione che lo straniero non avrebbe inteso avvalersene, indicazione che è comunque totalmente generica e che ha come unico “supporto” testuale il richiamo ai fogli-notizia del 28.8.2022 e del 30.8.202 2 , riportanti solo l’intenzione di [OSCURATO:PERSONA], manifestata con l’apposizione di una crocetta sulla voce relativa, di voler cercare un lavoro a giustificazione del suo arrivo in Italia. Si richiama in proposito l’orientamento interpretativo di legittimità ormai consolidato, secondo cui “Allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato i decreti di convalida e di proroga del trattenimento, emessi dal giudice di merito sull'erroneo presupposto che, poiché lo straniero, al momento dello sbarco, aveva manifestato la volontà di trovare lavoro in Italia e non aveva chiesto asilo, poteva ritenersi sanata l'omessa informativa sulla procedura di protezione internazionale)” -così Cass. n.10819/24 in un caso simile a quello sub iudice; nello stesso senso, Cass. n.32070/23, Cass. n.4223/2024, Cass. n.5797/2024-. Non rileva, ai fini della valutazione dei ricorsi in esame, il fatto che il procedimento amministrativo di trattenimento si sia estinto -come evidenziato dal ricorrente- permanendo il suo interesse alla pronuncia: si richiama al riguardo, in motivazione, Cass. 41292/2021, che, in linea con un orientamento interpretativo ripetuto, rileva come “In materia di convalida del provvedimento di trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza vale infatti il principio, già affermato da questa Corte in materia di proroga al trattenimento, per il quale il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di convalida al trattenimento disposta dal giudice di pace, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano (vd. Cass. n. 18322 del 03/09/2020 sulla proroga al trattenimento)”. Entrambi i provvedimenti di convalida impugnati debbono essere di conseguenza cassati senza rinvio, con declaratoria di nullità dei trattenimenti disposti dalla Questura di Agrigento il 30.8.2022 e dalla Questura di Torino il 13.9.202 2 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’esame delsecondo motivo di ricorso proposto nell’ambito del proc. n.3895/2023, avverso al decreto di convalida del trattenimento disposto il 30.8.2022, pronunciato dal Giudice di Pace di Torino il 2.9.2022, è superfluo. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 18, comma 4, d. lgs. 150/2011 e 14, comma 5, d. lgs. 286/1998) in un giudizio in cui è parte un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato. PQM La Corte, nei procedimenti riuniti,accoglie il ricorso proposto nel proc. n.3895/2023- e ilricorso nel procedimento riunito n. 4476/2023, cassa l’ordinanza del Giudice di Pace di Torino del 2.9.2022 e l’ordinanza del Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, in data 15.9.2022, e, decidendo nel merito, annulla