CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 dicembre 2021
Cassazione n. 41292/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8633-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis - controricorrente - avverso il decreto emesso in data 23/10/2020 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 8633/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa-Numero sezionale 8412/2021Numero di raccolta generale 41292/2021 ta del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino con il decreto in epigrafe indicato ha convalidato, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino “Brunelleschi”, ritenendo la mancanza di circostanze ostative ex art. 19 d.lgs. n. 286 cit. nella indisponibilità di idoneo vettore ae- reo e nella necessità di acquisire un documento valido per l’espatrio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 14 comma 5 d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE, l’illegittimità della convalida del trattenimento per assenza dei presupposti normativi e, segnatamente, per la mancanza di qualunque prospettiva ra- gionevole di esecuzione del rimpatrio, in relazione all’art. 360, primo com- ma, n. 3 c.p.c. 2.2. Con il secondo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 112 c.p.c., 19 comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998, 8 Cedu, 111 Cost. e quindi la nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, violazione della vita privata e familiare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Il ricorrente aveva dichiarato di avere in Ita- lia, “un fratello, due zii ed una fidanzata italiana”. 3. In via preliminare, si ritiene che, di contro a quanto dedotto dalla di- fesa erariale, il ricorso sia ammissibile in punto di interesse, attuale, alla sua proposizione da parte del ricorrente. Il ricorso per cassazione è infatti sostenuto dall’interesse alla sua propo- sizione anche a fronte di un rimpatrio che la parte pubblica deduce essere 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 8633/2021 avvenuto in data 20 novembre 2020 e, quindi, ben prima della proposizione Numero sezionale 8412/2021Numero di raccolta generale 41292/2021 dell’odierno mezzo, intervenuta il 25 marzo 2021. Data pubblicazione 22/12/2021 In materia di convalida del provvedimento di trattenimento in un Cen- tro di permanenza temporanea e assistenza vale infatti il principio, già af- fermato da questa Corte in materia di proroga al trattenimento, per il quale il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l'annullamento del provvedi- mento di convalida al trattenimento disposta dal giudice di pace, sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà per- sonale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconosci- mento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano (vd. Cass. n. 18322 del 03/09/2020 sulla proroga al trattenimento). 4. Ciò posto, il primo motivo è comunque ed altrimenti inammissibile perché diretto ad una rivisitazione, nel merito, della decisione impugnata avendo il GdP di Torino dato congrua risposta alla deduzione difensiva sul- la impossibilità del rimpatrio. Il giudice di merito ha infatti richiamato, nel pacifico contesto fattuale di riferimento, la modificabilità nel tempo delle misure di chiusura degli spazi aerei da parte del Marocco per l’emergenza Covid e tanto nella ritenuta straordinarietà del rimedio, con un giudizio in cui trovano composizione la necessità di adozione del provvedimento di espulsione e la tutela delle posi- zioni del trattenuto, nella ritenuta ragionevole prospettiva di rimpatrio. 5. Il motivo si presta, quindi, ed anche, ad una valutazione che è di ma- nifesta infondatezza là dove denuncia l’omessa pronuncia ai sensi dell’art.112 c.p.c. in ragione della risposta fornita dal giudice del merito, la cui sta- tuizione esclude l’integrazione del dedotto vizio per quanto supra rilevato. 6. Il secondo motivo è inammissibile avendo il giudice di pace respinto, motivando, sulla contestazione portata alla convalidabilità dell’espulsione per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, va- lorizzando, attraverso un giudizio rispetto al quale il ricorrente deduce una infondata lettura della norma secondo la quale la mera dedotta presenza in 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 8633/2021 Italia dei familiari integra condizione ostativa al divieto di espulsione ex art. Numero sezionale 8412/2021Numero di raccolta generale 41292/2021 19 comma 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998. Data pubblicazione 22/12/2021 Il motivo nulla infatti deduce in ordine all’estremo della “convivenza” del ricorrente con quei familiari, fatto decisivo ad integrazione della invoca- ta condizione ostativa all’espulsione nella acquisita natura “qualificata” dell’invocato legame familiare, fermo restando che per le situazioni di fatto, così per la “fidanzata”, cittadina italiana, nulla prevede la norma (art. 19 cit.) che esclude l’espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge (n.d.r.), di nazionalità italiana” nella tassatività delle ipotesi di non espulsione (vd. Cass. n. 8889 del 29/03/2019, Cass. n. 17657 del 21/06/2021 sulla non tutelabilità, ex art. 19 d.lgs. 286 del 1998, della convi- venza more uxorio). 7. In via conclusiva il ricorso è infondato. Le spese sono liquidate secondo soccombenza come in dispositivo indi- cato. Trattandosi di procedimento esente per legge, non è dovuto il doppio contributo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’interno le spese di lite che liquida in euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 qua- ter del d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civi- le, sottosezione prima del 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a