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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05930/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9803/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] eMINISTERO DELL'INTERNO, domiciliat i ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 19584/2022depositata il 09/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 22/09/2022, comunicato il 23/9/2022 il Tribunale di Torino ha convalidato, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino disposto nei confronti diBEN RJAB Cheaben, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 agosto 1995, dal [OSCURATO:PERSONA] il 20- 9- 2022, a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento di convalida del Giudice di pace di Torino del 12- 9-2022, emesso a seguito di trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione del Prefetto di Bologna notificato il 9-9-2022.

Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sollevate dalla difesa mediante deposito di memoria scritta e poi sintetizzate in udienza in quanto già eccepite davanti al Giudice di Pace che le aveva, motivatamente, respinte.

In particolare il Tribunale affermava che occorreva avere riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento mentre l’atto presupposto poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale, a meno di difetti macroscopici che, nel caso di specie, non apparivano sussistenti.

Infatti “L’avvenuta identificazione sul T.N. e l’essere stato soccorso in mare rispondono ed attuano normative nazionali ed eurounitarie e non sono certamente incompatibili con l’ingresso illegale del trattenuto, avvenuto via mare, senza transitare per i regolari valichi di frontiera e in assenza di documenti”.

2. Con successivo provvedimento emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicato il 9-11-2022, il Tribunale di Torino rigettava l’istanza di riesame presentata dall’odierno ricorrente con riferimento al precedente provvedimento del medesimo Tribunale del 22/9/2022.

Il Tribunale affermava che: “Il motivo posto a fondamento dell’istanza di riesame altro non è che la ostinata riproposizione di eccezioni già precedentemente rigettate dal Giudice di Pace di Torino in relazione al decreto del Questore di Bologna.

Alcuna censura ha mosso, invece, lo straniero al decreto con cui il Questore di Torino ha disposto il suo trattenimento ex art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015.

È proprio tale ultimo atto –e non altri – ad essere l’oggetto precipuo del giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Torino, che, in data 22 settembre 2022, ha nuovamente convalidato il trattenimento dello straniero.

Non può non essere rilevato, dunque, che il ricorrente, con l’atto introduttivo del presente procedimento, ha svolto motivi di doglianza avverso un decreto questorile che non è stato oggetto della decisione che, in questa sede,chiede, invece, di riesaminare.

Il 22 settembre 2022 il Tribunale di Torino ha, invero, così statuito: «i) l’unico presupposto cui occorre far riferimento, in questa sede, è la pretestuosità o meno della domanda di protezione internazionale richiesta, presupposto dell’ordine del Questore della Provincia di Torino emesso in data 20 settembre 2022 da cui il presente procedimento scaturisce, essendo di competenza del Giudice di pace ogni altra valutazione in ordine alla legittimità dell’ordine di trattenimento del Questore della Provincia di Bologna del 9 settembre 2022, basato sul decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Bologna dell’8 settembre 2022; ii) il caso in esame rientra nella previsione di cui all’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015, atteso che il trattenuto ha presentato la domanda, solo dopo il trattenimento; iii) dal complesso degli elementi in atti, emerge, con evidenza, l’obiettivo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione già disposta dal Prefetto e prontamente eseguibile per il tramite di voli charter organizzati settimanalmente».

Nulla il ricorrente ha dedotto o prodotto per contrastare le conclusioni compendiate nei termini or ora riportati.

L’assenza di motivi idonei a provocare una rimeditazione delle determinazioni già assunte ai sensi dell’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015 determina il rigetto dell’istanza di riesame come in atti proposta da [OSCURATO:PERSONA]”.

3. Avverso il suddetto ultimo provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, 13, Cost. –indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento – rifiuto di riesaminare la misura del trattenimento per la ritenuta assenza di elementi di novità (Cass., nn. 17407/14, 24721/21, 41673/21, 18128/22)».

Deduce il ricorrente che le contestazioni fondanti la richiesta di riesame non riguardavano il decreto di trattenimento del Questore di Bologna, bensì la convalida del trattenimento da parte di un giudice territorialmente incompetente (il Giudice di Pace di Torino in luogo del Giudice di Pace di Gorizia).

Erroneamente, a parere del Tribunale, oggetto del giudizio di convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale sarebbe esclusivamente il decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15.

Rimarca il ricorrente che le argoment azioni svolte nel provvedimento impugnato sono smentit e dal consolidato orientamento di questa Corte sull’ambito del sindacato del Tribunale quale giudice del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, poiché sin dal 2014 la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato un’interpretazione “convenzionalmente” – e dunque costituzionalmente – orientata dell’art. 14, D. Lgs. 286/98, insegnando che “in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento (…) il giudice è investito del potere di rilevare incidentalmente (…) la manifesta illegittimità del decreto di espulsione”, come da pronunce di questa Corte citate.

Inoltre richiama il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui la misura del trattenimento “ha natura cautelare ed è funzionale all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera” (Cass., n. 29152/22).

Ad avviso del ricorrente risulta con chiarezza l’errata interpretazione fornita dal Tribunale, che ha rifiutato di sindacare la legittimità del trattenimento del ricorrente in ragione della circostanza che la doglianza non fosse relativa al decreto di trattenimento adottato dalla Questura di Torino a seguito della domanda di protezione internazionale e fosse già stata precedentemente respinta in sede di convalida della misura, mentre dette circostanze non potevano esimere il giudice del trattenimento dal riesame della sua legittimità.

La manifesta erroneità della decisione del Tribunale di prime cure imporrebbe, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Il motivo è fondato.

In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione "self- executing"), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale ( tra le tante Cass.24721/2021).

Il Tribunale non si è attenuto a detti principi, sicché l’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine del trattenimento amministrativo oggetto di convalida, pur persistendo in ogni caso l’interesse ad impugnare del ricorrente (tra le tante Cass.41292/2021).

3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal [OSCURATO:PERSONA] .

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9803/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] eMINISTERO DELL'INTERNO, domiciliat i ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 19584/2022depositata il 09/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 22/09/2022, comunicato il 23/9/2022 il Tribunale di Torino ha convalidato, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino disposto nei confronti diBEN RJAB Cheaben, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 agosto 1995, dal [OSCURATO:PERSONA] il 20- 9- 2022, a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento di convalida del Giudice di pace di Torino del 12- 9-2022, emesso a seguito di trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione del Prefetto di Bologna notificato il 9-9-2022. Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni sollevate dalla difesa mediante deposito di memoria scritta e poi sintetizzate in udienza in quanto già eccepite davanti al Giudice di Pace che le aveva, motivatamente, respinte. In particolare il Tribunale affermava che occorreva avere riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento mentre l’atto presupposto poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale, a meno di difetti macroscopici che, nel caso di specie, non apparivano sussistenti. Infatti “L’avvenuta identificazione sul T.N. e l’essere stato soccorso in mare rispondono ed attuano normative nazionali ed eurounitarie e non sono certamente incompatibili con l’ingresso illegale del trattenuto, avvenuto via mare, senza transitare per i regolari valichi di frontiera e in assenza di documenti”. 2. Con successivo provvedimento emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicato il 9-11-2022, il Tribunale di Torino rigettava l’istanza di riesame presentata dall’odierno ricorrente con riferimento al precedente provvedimento del medesimo Tribunale del 22/9/2022. Il Tribunale affermava che: “Il motivo posto a fondamento dell’istanza di riesame altro non è che la ostinata riproposizione di eccezioni già precedentemente rigettate dal Giudice di Pace di Torino in relazione al decreto del Questore di Bologna. Alcuna censura ha mosso, invece, lo straniero al decreto con cui il Questore di Torino ha disposto il suo trattenimento ex art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015. È proprio tale ultimo atto –e non altri – ad essere l’oggetto precipuo del giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Torino, che, in data 22 settembre 2022, ha nuovamente convalidato il trattenimento dello straniero. Non può non essere rilevato, dunque, che il ricorrente, con l’atto introduttivo del presente procedimento, ha svolto motivi di doglianza avverso un decreto questorile che non è stato oggetto della decisione che, in questa sede,chiede, invece, di riesaminare. Il 22 settembre 2022 il Tribunale di Torino ha, invero, così statuito: «i) l’unico presupposto cui occorre far riferimento, in questa sede, è la pretestuosità o meno della domanda di protezione internazionale richiesta, presupposto dell’ordine del Questore della Provincia di Torino emesso in data 20 settembre 2022 da cui il presente procedimento scaturisce, essendo di competenza del Giudice di pace ogni altra valutazione in ordine alla legittimità dell’ordine di trattenimento del Questore della Provincia di Bologna del 9 settembre 2022, basato sul decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Bologna dell’8 settembre 2022; ii) il caso in esame rientra nella previsione di cui all’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015, atteso che il trattenuto ha presentato la domanda, solo dopo il trattenimento; iii) dal complesso degli elementi in atti, emerge, con evidenza, l’obiettivo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione già disposta dal Prefetto e prontamente eseguibile per il tramite di voli charter organizzati settimanalmente». Nulla il ricorrente ha dedotto o prodotto per contrastare le conclusioni compendiate nei termini or ora riportati. L’assenza di motivi idonei a provocare una rimeditazione delle determinazioni già assunte ai sensi dell’art. 6, co. 3, d.lgs. n. 142/2015 determina il rigetto dell’istanza di riesame come in atti proposta da [OSCURATO:PERSONA]”. 3. Avverso il suddetto ultimo provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso è così rubricato: « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, D. Lgs. 286/98, 13, Cost. –indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento – rifiuto di riesaminare la misura del trattenimento per la ritenuta assenza di elementi di novità (Cass., nn. 17407/14, 24721/21, 41673/21, 18128/22)». Deduce il ricorrente che le contestazioni fondanti la richiesta di riesame non riguardavano il decreto di trattenimento del Questore di Bologna, bensì la convalida del trattenimento da parte di un giudice territorialmente incompetente (il Giudice di Pace di Torino in luogo del Giudice di Pace di Gorizia). Erroneamente, a parere del Tribunale, oggetto del giudizio di convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale sarebbe esclusivamente il decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15. Rimarca il ricorrente che le argoment azioni svolte nel provvedimento impugnato sono smentit e dal consolidato orientamento di questa Corte sull’ambito del sindacato del Tribunale quale giudice del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, poiché sin dal 2014 la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato un’interpretazione “convenzionalmente” – e dunque costituzionalmente – orientata dell’art. 14, D. Lgs. 286/98, insegnando che “in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento (…) il giudice è investito del potere di rilevare incidentalmente (…) la manifesta illegittimità del decreto di espulsione”, come da pronunce di questa Corte citate. Inoltre richiama il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui la misura del trattenimento “ha natura cautelare ed è funzionale all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera” (Cass., n. 29152/22). Ad avviso del ricorrente risulta con chiarezza l’errata interpretazione fornita dal Tribunale, che ha rifiutato di sindacare la legittimità del trattenimento del ricorrente in ragione della circostanza che la doglianza non fosse relativa al decreto di trattenimento adottato dalla Questura di Torino a seguito della domanda di protezione internazionale e fosse già stata precedentemente respinta in sede di convalida della misura, mentre dette circostanze non potevano esimere il giudice del trattenimento dal riesame della sua legittimità. La manifesta erroneità della decisione del Tribunale di prime cure imporrebbe, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 2. Il motivo è fondato. In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione "self- executing"), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del "ne bis in idem", poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale ( tra le tante Cass.24721/2021). Il Tribunale non si è attenuto a detti principi, sicché l’ordinanza impugnata va cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine del trattenimento amministrativo oggetto di convalida, pur persistendo in ogni caso l’interesse ad impugnare del ricorrente (tra le tante Cass.41292/2021). 3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal [OSCURATO:PERSONA] . P.Q.M. La Corte accoglie il ricors