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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05919/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10223/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 21166/2022depositata il 15/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 15/11/2022, comunicato nella stessa data, il Tribunale di Torino ha prorogato di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cheaben, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 agosto 1995, dal Questore di Torino il 20-9-2022 e convalidato dal Tribunale di Torino con provvedimento in data 22/09/2022, comunicato il 23/9/2022, a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento di convalida del GDP di Torino del 12-9-2022, emesso a seguito di trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione del Prefetto di Bologna notificato il 9-9-2022.

Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni di manifesta illegittimità dei provvedimenti di espulsione e di trattenimento - peraltro già esaminate dal Giudice di Pace - affermando che occorreva aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l'atto presupposto del respingimento poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98 – illegittimità della proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto – erronea contestazione della fattispecie espulsiva – incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi della sottrazione ai controlli di frontiera (Cass., nn. 210/05, 20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 4777/22, 5124/22, 18128/22);

II. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 – illegittimità della proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del trattenimento presso il C.P.R. di Torino in virtù dell’ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Gradisca di Isonzo (GO) –incompetenza territoriale del Giudice di Torino alla convalida del trattenimento».

Il ricorrente, nel dare atto (pag.3 del ricorso) che con decreto del 18 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Bologna aveva annullato il decreto di espulsione adottato nei confronti del ricorrente accertando “l’insussistenza dell’ipotesi contestata nel decreto opposto”, come da doc.10 prodotto, rileva, con il primo motivo,che erroneamente il Tribunale di Torino aveva convalidato il trattenimento ritenendo che il decreto non fosse viziato da profili di illegittimità in quanto “[OSCURATO:PERSONA] è entrato nel territorio italiano in modo irregolare (cfr. precedenti dattiloscopici agli atti) e si è, di fatto, sottratto ai controlli di frontiera”.

Il ricorrente deduce che è stata erroneamente valutata dal Tribunale la manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione per l’erroneità della fattispecie contestata.

In particolare la difesa si era opposta al trattenimento deducendo che la fattispecie giustificativa dell’espulsione (ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera) poteva essere integrata solo quando non fosse stato effettuato alcun controllo sull’ingresso in Italia, mentre nella fattispecie in esame il trattenuto veniva foto - segnalato, come risultava dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici in occasione dell’ingresso in Italia presso l’Hotspot di Lampedusa, sicché ricorreva l’illegittimità manifesta del decreto di espulsione.

Con il secondo motivo deduce che il decreto della Questura di Bologna disponeva il trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) e individuava l’autorità competente alla convalida della misura nel Giudice di Pace di Gorizia.

Ciò nonostante, il ricorrente veniva condotto presso il C.P.R. di Torino e la Questura competente trasmetteva gli atti per la convalida al Giudice di Pace di Torino.

Ad avviso del ricorrente, da ciò discende la manifesta illegittimità del provvedimento di trattenimento, essendo stato disposto da un Giudice di Pace territorialmente incompetente, vale a dire il giudice di Torino in luogo di quello di Gorizia.

2. Il primo motivo è fondato.

Occorre premettere che nel ricorso si dà atto dell’annullamento del decreto di espulsione da parte del Giudice di Pace di Bologna il 20- 12-2023, ma non è precisato se il suddetto provvedimento è divenuto definitivo oppure se è stato impugnato, e ad ogni buon conto permane l’interesse all’impugnazione del ricorrente (tra le tante Cass.41292/2021).

Ciò posto, secondo un indirizzo consolidato di questa Corte , il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma,del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto inde fettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass.17407/2014; conf.

Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023).

Ebbene nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Cass. 30648/2022).

Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale.

Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che «nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato.

Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, e quindi identificato e foto-segnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato.

Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute.

Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo.

Il ricorrente non si sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo.

Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento». (Cass. 4777/2022; conf.

Cass. 5124/2022; Cass.19868/2018).

Va aggiunto che, i n materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche ‒ ma non solo, ovviamente ‒ nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass.18404/2023).

Nella specie, il decreto a monte della convalida del trattenimento e della successiva proroga è manifestamente illegittimo, essendo stato, nella specie, lo straniero identificato e foto- segnalato, quindi ‒ non fermato alla frontiera ‒ bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art.10 ter d.lgs. n. 286/1998.

Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo.

Il provvedimento impugnato , conseguentemente, va cassatosenza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la prorogadoveva essere disposta.

3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, algiudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal [OSCURATO:PERSONA] .

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10223/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 21166/2022depositata il 15/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 15/11/2022, comunicato nella stessa data, il Tribunale di Torino ha prorogato di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. 142/2015, il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri di Torino disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cheaben, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 agosto 1995, dal Questore di Torino il 20-9-2022 e convalidato dal Tribunale di Torino con provvedimento in data 22/09/2022, comunicato il 23/9/2022, a seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento di convalida del GDP di Torino del 12-9-2022, emesso a seguito di trattenimento disposto contestualmente al decreto di espulsione del Prefetto di Bologna notificato il 9-9-2022. Il Tribunale riteneva infondate le eccezioni di manifesta illegittimità dei provvedimenti di espulsione e di trattenimento - peraltro già esaminate dal Giudice di Pace - affermando che occorreva aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l'atto presupposto del respingimento poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati: «I. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98 – illegittimità della proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto – erronea contestazione della fattispecie espulsiva – incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi della sottrazione ai controlli di frontiera (Cass., nn. 210/05, 20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 4777/22, 5124/22, 18128/22); II. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 – illegittimità della proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del trattenimento presso il C.P.R. di Torino in virtù dell’ordine di trattenimento presso il C.P.R. di Gradisca di Isonzo (GO) –incompetenza territoriale del Giudice di Torino alla convalida del trattenimento». Il ricorrente, nel dare atto (pag.3 del ricorso) che con decreto del 18 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Bologna aveva annullato il decreto di espulsione adottato nei confronti del ricorrente accertando “l’insussistenza dell’ipotesi contestata nel decreto opposto”, come da doc.10 prodotto, rileva, con il primo motivo,che erroneamente il Tribunale di Torino aveva convalidato il trattenimento ritenendo che il decreto non fosse viziato da profili di illegittimità in quanto “[OSCURATO:PERSONA] è entrato nel territorio italiano in modo irregolare (cfr. precedenti dattiloscopici agli atti) e si è, di fatto, sottratto ai controlli di frontiera”. Il ricorrente deduce che è stata erroneamente valutata dal Tribunale la manifesta illegittimità del presupposto provvedimento di espulsione per l’erroneità della fattispecie contestata. In particolare la difesa si era opposta al trattenimento deducendo che la fattispecie giustificativa dell’espulsione (ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera) poteva essere integrata solo quando non fosse stato effettuato alcun controllo sull’ingresso in Italia, mentre nella fattispecie in esame il trattenuto veniva foto - segnalato, come risultava dall’elenco dei precedenti fotodattiloscopici in occasione dell’ingresso in Italia presso l’Hotspot di Lampedusa, sicché ricorreva l’illegittimità manifesta del decreto di espulsione. Con il secondo motivo deduce che il decreto della Questura di Bologna disponeva il trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA] presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) e individuava l’autorità competente alla convalida della misura nel Giudice di Pace di Gorizia. Ciò nonostante, il ricorrente veniva condotto presso il C.P.R. di Torino e la Questura competente trasmetteva gli atti per la convalida al Giudice di Pace di Torino. Ad avviso del ricorrente, da ciò discende la manifesta illegittimità del provvedimento di trattenimento, essendo stato disposto da un Giudice di Pace territorialmente incompetente, vale a dire il giudice di Torino in luogo di quello di Gorizia. 2. Il primo motivo è fondato. Occorre premettere che nel ricorso si dà atto dell’annullamento del decreto di espulsione da parte del Giudice di Pace di Bologna il 20- 12-2023, ma non è precisato se il suddetto provvedimento è divenuto definitivo oppure se è stato impugnato, e ad ogni buon conto permane l’interesse all’impugnazione del ricorrente (tra le tante Cass.41292/2021). Ciò posto, secondo un indirizzo consolidato di questa Corte , il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma,del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto inde fettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass.17407/2014; conf. Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023). Ebbene nella valutazione del decreto di espulsione, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione (Cass. 30648/2022). Nel caso concreto, la sussistenza della specifica ipotesi posta a base del decreto di espulsione era palesemente insussistente, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale. Ed invero, con riferimento ad un caso identico al presente, si è affermato che «nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, e quindi identificato e foto-segnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato. Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento». (Cass. 4777/2022; conf. Cass. 5124/2022; Cass.19868/2018). Va aggiunto che, i n materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche ‒ ma non solo, ovviamente ‒ nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass.18404/2023). Nella specie, il decreto a monte della convalida del trattenimento e della successiva proroga è manifestamente illegittimo, essendo stato, nella specie, lo straniero identificato e foto- segnalato, quindi ‒ non fermato alla frontiera ‒ bensì introdotto provvisoriamente nello Stato dagli stessi soccorritori in mare, ai fini del primo soccorso, ex art.10 ter d.lgs. n. 286/1998. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del secondo. Il provvedimento impugnato , conseguentemente, va cassatosenza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la prorogadoveva essere disposta. 3. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex legeal patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, algiudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal [OSCURATO:PERSONA] . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il seco