CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 13334/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2261 /201 8 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro ARVIGOELENA rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (conindirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - Oggetto: iscrizione ipoteca–notifica cartelle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Liguria n.790/05/ 17 depositata il 2 9 / 0 5 / 201 7 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 15/03/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di iscrizione ipotecaria notificatole con il quale il riscossore iscriveva l'ipoteca su cespiti immobiliari in proprietà superficiaria alla stessa a fronte di una serie di cartelle di pagamento; la contribuente contestava la legittimitàdell'atto in quanto fondata su cartelle mai notificate e comunque essere stata disposta senza la preventiva notifica dell'intimazionead adempiere; eccepiva altresì ulteriori vizi degli attipresupposti; - il giudice di primo grado annullava l'iscrizione ipotecaria; appellavail riscossore; - con la pronuncia aggravata la CTR della Liguria ha respinto l'appelloconfermando la statuizione di primo grado; - ricorre a questa Corte Agenzia delle entrate riscossione con atto affidatoa quattro motivi di gravame; - resiste con controricorso la contribuente; la stessa ha anche depositatomemoria; Consideratoche: - il primo motivo di doglianza denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. inrelazione agli artt. 56 e 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice dell'appello mancato di pronunciarsi sull'argomento decisoin primo grado ossia la ritenuta invalidità della notifica delle prodromichecartelle quindi la loro educazione ai fini dell'ipoteca ; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in particolaredegli artt. 56 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 346 c.p.c. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 avendo riferimento alla corretta notifica delle cartelle quale presuppostoindefettibile per la iscrizione dell'ipoteca ex art. 50 c. 1e 1 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, per non avere la CTR della Liguriatenuto conto che ai fini delle iscrizioni ipotecarie occorre chesia trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle e che le cartelle validamente notificate riportino un debito superiorea euro 20.000; - i motivi, strettamente connessi tra di loro al punto da costituire in sostanza frammentazione di una medesima censura, possono esaminarsicongiuntamente e sono fondati; - dalla lettura dell'atto di appello del 14 marzo 2014, prodotto a questa Corte, si evince in realtà come la questione relativa alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria - che per il riscossore era conformea legge in quanto il credito azionato, considerando tutte le cartelle emess e in danno della contribuente e oggetto del giudizio, era superiore era al limite previsto per la esperibilità di taleiscrizione - era stata in realtà ritualmente riproposta nell'atto diappello in argomento; - infatti, i passi dell'atto di appello che manifestano l'intento sindacatorioe quindi impugnatorio dei singoli punti della sentenza appellata, sia pure inseriti in sede di conclusioni dell’atto di gravame, rendono effettivo e presente il carattere devolutivo pienodell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito(Cass. n. 12826/2017 e giur. ivi cit.; Cass. n. 707/2019 e n.15519/2020). Di fronte a tale contenuto dell'atto di appello, era onere del giudice di secondo grado riesaminare la questione relativa da un lato al superamento o meno del limite minimo previstoper le iscrizioni ipotecarie, dall'altro la parallela questione relativa alla regolare notifica delle cartelle per verificare se il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 credito concretamente e regolarmente azionato con gli atti della riscossionefosse o meno superiore ai 20.000 € previsti ex lege ; - nel limitarsi quindi a rilevare un giudicato in concreto insussistente,senza approfondire il profilo di appello regolarmente dedotto dal riscossore, come si denuncia in modo più analitico nell’articolazione del secondo motivo in esame (specialmente a pag.10, penultimo periodo) la CTR ha effettivamente commesso erroredi diritto; - il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riguarda la notifica della cartella n. 04820100022996839000 in particolaredell'art. 140 c.p.c. che statuisce la modalità di notifica nelcaso di irreperibilità temporanea, in relazione all'art. 156 c. 3 c.p.c. da applicarsi quando il destinatario abbia ricevuto la raccomandatainformativa; ritiene parte ricorrente che la sentenza impugnata abbia errato nel non ritenere applicabile il principio espresso dall’art. 156 c.p.c. secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; - anche questo motivo si rivela fondato; - come si evince dalla documentazione versata in atti e riprodotta questa Corte nel presente giudizio di legittimità la cartella 04820100022996839000 in argomento risulta notificata al 29 ottobre2010 ex art. 140 c.p.c.; in particolare risulta inequivoca la regolarità della spedizione della raccomandata informativa, recante come ultimi quattro numeri 3645, riferita alla cartella di cuitrattasi; - alla luce di tale documentazione, l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale la notifica della cartella “iva di oltre 160 mila euro”, come si legge, “non è in sintonia con le vigenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 regoleed il vizio rilevato non è sanabile” si rivela viziata da errore didiritto; - come è noto , infatti, la notificazione è una mera condizione di efficaciae non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché lasua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo (Cass. n. 29417/2022 tra molte); - il successivo quarto motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/ofalsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riguard o al la notifica della cartella n. 0482010 0008098845000 e della cartella n. 048200800246181000 in particolareper la prima dell'art. 26 c. 3 del d.P.R. n. 602 del 1973 e per la seconda dell'art. 26 c. 4 dell’art. 149 c.p.c. per avere il giudice dell'impugnazione mancato sia di ritenere regolare la notificadella prima cartella in quanto notificata a mani di familiare convivente, risultando irrilevante il disconoscimento della firma perchécontenuto in atto pubblico non scalfito dalla sentenza del Tribunale civile di Genova n. 2474 del 2016 che ha respinto la quereladi falso proposta dalla Arvigo; sia di ritenere regolare la notificadella seconda cartella perché la stessa è stata notificata ex art. 140 c.p.c. e quindi inviando dopo il deposito la raccomandatainformativa del deposito stesso (c.d. CAD); - il motivo è inammissibile ; - i n realtà la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in argomento: essa ha esclusivamente preso posizione riguardo alla notificadella cartella di pagamento portante un credito di 160.000 €,senza affrontare minimamente i profili relativi ai vizi denunciati conriferimento alle altre carte lle; - p ertanto , la doglianza risulta fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendidella pronuncia impugnata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (come nel caso in esame), pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità dellafattispecie di cui al n. 4 del comma primo dell'art. 360 c . p.c. conriguardo all'art. 112 cod. proc. civ., è, tuttavia, necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibileil gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancanteo insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione dilegge (Cass., 7 maggio 2018, n. 10862). L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra, infatti, una violazione dell'art. 112 c .p.c. che deve essere fatta valereesclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio dimerito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibileove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c .p.c. (Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759).Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha pronunciato sulla questione sollevata dal Riscossoreappellante e riferita alla regolare notific a delle cartelle di cui si tratta con la conseguenza che, per i principi sopra richiamati,la parte qui ricorrente doveva proporre una censura ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e non già una censura di violazionedi legge; - alla luce di quanto sopra, la questione della regolarità o meno delle notifiche delle due cartelle (su cui la CTR non si è pronunciata) dovràessere riesaminata dal giudice di appello previa verifica della regolaritàdella introduzione in giudizio della relativa domanda ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 - c onclusivamente in accoglimento del primo, del secondo e del terzomotivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice ligure dell'appello per nuovo esame del merito limitatamente ai motivi oggetto di accoglimento; il quarto motivo va dichiarato inammissibile; p.q.m. accoglie il primo , i