CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23475-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrent£ - contro Sj EQUITALIA IGERIT3 [OSCURATO:PERSONA] 2021 ROMA , elettivamente domiciliato, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5388 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lcì, rappresenta e difende; - controricorrentf - avverso la sentenza n. 1146/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 24/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] impugnava sei distinte intimazioni di pagamento inviate da Equitalia , assumendo che l'inesistenza delle notifiche effettuate direttamente dall'agente della riscossione , omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese, omessa indicazione del responsabile del procedimento. La vicenda processuale si concludeva per quanto riguarda il merito con sentenza emessa dalla Ctr del Lazio , che in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , confermava gli atti impugnati. Avverso la sentenza della Ctr del Lazio propoeva ricorso l'associazione [OSCURATO:PERSONA] del teatro Insieme , affidandosi a 4 motivi . Si costituiva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] la quale chiedeva il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 Dpr n. 6o2\ 73 , dell'art. 14 L.890 \ 82 , dell'art. 6o DPR 600\1973 e degli artt. 137 cpc.Per quello che qui interessa il giudice ha rilevato che la notifica degli atti di intimazione era regolare in quanto consegnata nella sede della società da ufficiale notificatore . Tale valutazione di fatto sfugge a qualsisia sindacato in questa sede . Comunque la questione appare superata dalla circostanza che gli avvisi di pagamento furono tutti impugnati nei termini. La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione. Pertanto tale motivo è inammissibile . Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il luogo della notifica era erroneo . Anche per tale motivo può applicarsi il principio suddetto circa la intervenuta sanatoria ex art. 156 cpc . Aggiungasi che la notifica presso la sede della associazione è stata accertata dal giudice in via di fatto , questione non riesaminabile . Con il terzo motivo la parte deduce che mancava il nome del responsabile del procedimento. Anche tale motivo è inammissibile.Come emerge dalla lettura della sentenza di secondo grado impugnata il thema decidendum , era rappresentato solo dalla validità o meno della notifica degli avvisi di pagamento. Si dava atto che con l'appello l'[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato le affermazioni contenute sullo specifico punto nella sentenza di primo grado. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado sebbene non avesse l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma comunque era tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.. Ora per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, era onere dei ricorrenti di indicare in quale parte della comparsa di costituzione in appello , e in quale parte del ricorso originario , avessero ribadito tale la nullità degli atti impositivi onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, cosa non avvenuta , prospettando solo genericamente la violazione della normativa dedotta, senza riportare il passo dell'atto di appello in cui riproponevano il riesame di tali questioni. Proprio perché era indispensabile la conoscenza puntuale del thema decidendum in appello i ricorrenti non potevano limitarsi genericamente alla illustrazione della censura circa la mancanza del nome del responsabile ma dovevano riportare il contenuto della comparsa di costituzione in appello nella misura necessaria ad evidenziare sia che non si trattava di difesa nuova sia la sua specificita (Cass. n. 22880 del 2017). Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la nullità degli avvisi di pagamento per non essere stati preceduti da valida notifica delle cartelle sottese .Anche tale motivo , deve ritenersi nuovo e come tale inammissibile , in quanto non si indica in quale punto della costituzione in appello fisse stato richiamata tale difesa . Per effetto del rigetto del ricorso , le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo . P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente liquidate in curo 2000 oltre oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 \20 O 2 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bis dello stess