Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 20632/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ersona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MARTUCCI;2647 - controricorrente –avverso la sentenza n. 192/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 06/02/2023 R.G.N. 1005/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2647/20261.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 192N/um2e0ro2 d3i r,a ccolta generale 20632/2026pubblicata il 6 febbraio 2023, ha respinto l’appello proposto dDaat a pubblicazione 18/06/2026Nicola Lorusso avverso la decisione di primo grado del localeTribunale (n. 1753/2021), confermando così la revoca deldecreto ingiuntivo n. 572/2020.

Con tale provvedimentomonitorio era stato intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]. ilpagamento della somma di € 55.629,16 a titolo di rendimentointegrativo derivante da una polizza assicurativa stipulata nel1990 dalla dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi UnipolSai).1.1.A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenutoche dall’esame della Convenzione n. 1420 del 31 agosto 1990 edelle relative "Condizioni particolari", emergesse con chiarezzache le prestazioni assicurative eccedenti il trattamento di finerapporto (TFR) spettassero al contraente-datore di lavoro e nonal dipendente.

In particolare, veniva valorizzata la clausolaindividuante nel contraente il beneficiario delle prestazionieccedenti quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo.2.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidato a tre motivi.2.1.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione efalsa applicazione dell'art. 1362 c.c., censurandosi l'impugnatasentenza per aver attribuito al canone letterale il valore dicriterio esclusivo e assorbente della ricerca ermeneutica.Lamenta, in particolare, parte ricorrente, che la CorteNumero registro generale 15666/2023territoriale abbia omesso di indagare la comune intenzione delleN umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026parti alla stregua del loro comportamento complessivo, anchDeat a pubblicazione 18/06/2026posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma 2,c.c.).

A supporto della censura, il ricorrente richiama plurimielementi istruttori (corrispondenza con la compagniaassicuratrice, verbali del [OSCURATO:PERSONA] e prassi aziendaledi costante erogazione dei rendimenti ai dipendenti cessati) che,secondo la sua prospettazione, se correttamente valutati,avrebbero smentito l'interpretazione atomistica del datotestuale.2.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1363 c.c., per avere la Corte d'Appellodisatteso il canone dell'interpretazione sistematica.

Il ricorrenterileva che i giudici di merito avrebbero svalutato la portataprecettiva della [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, dell'art. 4delle "condizioni speciali" - il quale subordina il riscatto dellapolizza alla concorde richiesta del datore e del lavoratore -rendendo tale clausola priva di effetti giuridici (cd. criterio diutilità).

Viene, inoltre, prospettata la mancata considerazionedel collegamento negoziale tra i contratti individuali di lavoro ela convenzione assicurativa, finalizzata non già a un lucrodell'azienda, bensì alla costituzione di una previdenzaintegrativa per il personale, come desumibile dalla funzioneeconomica complessiva dell'operazione.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 1366, 1367 e 1369 c.c.,censurando l'omesso ricorso ai criteri dell'interpretazionesecondo buona fede e dell'interpretazione funzionale.

Si deduceche, a fronte di clausole ambigue (quali quelle relative allaliquidazione per il tramite del contraente e alla spettanza delleeccedenze "in assenza di controversie"), la Corte territorialeavrebbe dovuto privilegiare il senso più conforme alla natNuumraer oe re gistro generale 15666/2023Numero sezionale 2647/2026all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.).

Secondo la tNeumsei rod dei ral ccolta generale 20632/2026ricorrente, lo "scopo pratico" del negozio risiedevDaat a pubblicazione 18/06/2026nell'attribuzione ai lavoratori dei rendimenti maturatisull'accantonamento del TFR, restando in capo alla società solole prestazioni derivanti da eventuali premi versati in eccedenzarispetto agli obblighi di legge, così garantendo l'equilibriosinallagmatico del sistema di previdenza aziendale.4.

I tre motivi, da trattare congiuntamente per l’intimaconnessione, sono infondati.4.1.

Giova evidenziare che l’interpretazione del regolamentocontrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertantosottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso dellaviolazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, laquale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo cheil giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra lemolteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando diuna clausola siano possibili due o più interpretazioni, non èconsentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazionedisattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto chene sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass.n. 11254 del 10/05/2018): nella specie, come si vedrà nelprosieguo, nessuna violazione di carattere emeneutico puòessere ascritta alla Corte territoriale.Va poi premesso che la questione giuridica sottesa alla presentecontroversia è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza diquesta Corte con orientamento consolidato.In materia di indennità di fine rapporto, questa Corte haripetutamente affermato (da ultimo con ordinanza n. 20665 del17 luglio 2023, ordinanza n. 22629 del 26 luglio 2023, e inprecedenza con le ordinanze n. 17335/2013, n. 22667/2013, n.20759/2013, n. 20647/2014, n. 17218/2013) che la normNuamteivroa re gistro generale 15666/2023Numero sezionale 2647/2026di cui alla legge n. 297 del 1982 non preclude che pNoumsserao ndi ora ccolta generale 20632/2026essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazionDait a pubblicazione 18/06/2026integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento difine rapporto, purché esse siano ricollegate al contratto di lavoroe trovino in esso una giustificazione causale idonea ad escludereuna disposizione meramente derogatoria alla disciplina legale.4.2.

Deve, tuttavia, escludersi che siano da corrispondere ailavoratori le maggiori somme maturate per effetto di una polizzaassicurativa stipulata dal datore di lavoro quando, in ragionedella struttura della provvista e delle modalità di erogazionedegli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio dellagestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine diassicurare la corresponsione dell'indennità di fine rapporto aidipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilitàeconomiche ulteriori rispetto alle somme poste a garanzia deltrattamento di fine rapporto.Tale principio trova il proprio fondamento giuridico nellaconsiderazione che l'attribuzione ai dipendenti di prestazionieccedenti il TFR richiede una chiara ed univoca pattuizione,nonché l'individuazione di una causa negoziale idonea agiustificare tale attribuzione, dovendosi altrimenti ritenere chela polizza sia stata stipulata nell'interesse proprio del datore dilavoro per assicurarsi le disponibilità economiche necessarie alpagamento del trattamento di fine rapporto.4.3.

Nel caso di specie, posti i già richiamati i limiti diammissibilità del sindacato sulla violazione delle regoleermeneutiche, va rilevato come la Corte territoriale abbia fattocorretta applicazione dei criteri dettati dagli artt. 1362 eseguenti del codice civile.Numero registro generale 15666/2023Va evidenziato al riguardo che i giudici di merito hannoN umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026osservato come, ai sensi dell'art. 1362, comma 1, c.c., il datDoat a pubblicazione 18/06/2026letterale delle pattuizioni risultasse univoco nel manifestare lacomune intenzione dei contraenti di attribuire alla societàdatrice di lavoro i rendimenti finanziari residui, precludendol’accesso a criteri ermeneutici sussidiari.La Corte d'Appello ha escluso, inoltre, la rilevanza delladocumentazione integrativa prodotta dal dipendente (noteinformative e verbali del [OSCURATO:PERSONA]), ritenendolainidonea a sovvertire l’impianto originario della convenzione.Parimenti, veniva giudicata irrilevante la condotta pregressadella società - la quale aveva erogato in passato detti rendimentiad altri dipendenti - atteso che la stessa aveva intrapreso azionidi recupero dell’indebito; tale circostanza veniva tuttavia postaa fondamento della disposta compensazione delle spese di lite.Giova anzitutto ribadire che, come affermato da questa Corte(sul punto, ex plurimis, Cass. n. 24699/2021),nell'interpretazione di una clausola negoziale la comuneintenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando ilsenso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contestonegoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri diinterpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., inuna circolarità del percorso ermeneutico che imponeall'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, diricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e diverificare se quest'ultima sia coerente con le restantidisposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraentimedesimi.Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazionearticolata e non implausibile, ha interpretato le clausole dellaNumero registro generale 15666/2023Convenzione assicurativa e delle Condizioni particolari ad essaN umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026allegate, rilevando che: Data pubblicazione 18/06/2026a) l'art. 2 delle Condizioni speciali prevede che alla scadenzapattuita o in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavorovenga liquidato il "capitale garantito rivalutato", con criteri dirivalutazione disciplinati dalla clausola di cui all'art. 1, i qualiprevedono che la misura della rivalutazione sia pari alladifferenza tra almeno il 70% del tasso di rendimento finanziarioe il tasso di interesse tecnico del 3%, sicché la rivalutazione noncoincide con il rendimento finanziario del capitale accantonatoed è sicuramente inferiore ad esso;b) le "Condizioni particolari" allegate alla Convenzionestabiliscono espressamente che "Beneficiari delle prestazioniassicurative sono: [...] c) il Contraente nei seguenti casi(qualora non sussistano controversie): [...] 3) di prestazionieccedenti quelle previste per Legge e per contratto collettivo dilavoro", disposizione che, secondo la Corte territoriale,"chiarisce in modo inequivocabile che la comune intenzione deicontraenti (ossia la compagnia assicuratrice e l'azienda datricedi lavoro) fu quella di beneficiare delle prestazioni eccedentil'ammontare del t.f.r. proprio il soggetto contraente (cioè ladatrice di lavoro) e non il dipendente beneficiario";c) l'art. 6 della Convenzione disciplina le modalità di pagamentodelle prestazioni garantite ai dipendenti, stabilendo che essodeve avvenire per il tramite della società contraente,circostanza che non esclude che, in ipotesi di prestazionieccedenti quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, ildiritto alla percezione spetti alla società medesima;d) l'art. 4 delle Condizioni speciali subordina il riscatto deiversamenti eseguiti alla concorde richiesta dell'aziendacontraente e del dipendente interessato per l'ovvia ragione cheNumero registro generale 15666/2023le somme accantonate e destinate al TFR hanno natura dNi umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026"retribuzione differita che matura anno per anno", per cui Dèat a pubblicazione 18/06/2026comprensibile che per riscattarle sia necessario il consenso dientrambi; nello stesso art. 4 si ribadisce che il fine della polizzacollettiva è quello di garantire il trattamento di fine rapporto,senza alcun accenno alla spettanza di rendimenti finanziariulteriori;e) la previsione secondo cui beneficiario della prestazione è ilcontraente "qualora non sussistano controversie" si spiegaconsiderando che nelle tre ipotesi ivi contemplate (dimissioniche non danno diritto ad indennità, risoluzione immediata perfatto dell'impiegato, prestazioni eccedenti quelle previste dallalegge e dal contratto collettivo) possono sorgere crediti avantaggio del lavoratore, sicché la clausola prudenzialmenteesclude che, in tali evenienze, l'azienda possa ricevere leprestazioni assicurative.5.

Tale ricostruzione ermeneutica appare corretta e nonsindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto diun'interpretazione logica e sistematica delle clausolecontrattuali che ha tenuto conto del dato testuale, dellaconnessione tra le varie clausole e della funzione pratica dellapolizza, in conformità ai criteri di cui agli artt. 1362, 1363 e1369 c.c.5.1.

Quanto agli elementi extratestuali valorizzati dal ricorrente,la Corte territoriale ha motivatamente escluso la loro idoneità asmentire il significato emergente dal dato testuale dellaConvenzione.In particolare, quanto alla nota informativa Winterthur del 1999,la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che, pur trattandosidi documento successivo rilevante ai sensi dell'art. 1362,comma 2, c.c., nella stessa si precisa che la prestazioneNumero registro generale 15666/2023garantita è il TFR e che beneficiario della prestazione può essereN umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026tanto il dipendente quanto l'azienda, senza che possa trarsi Dlaat a pubblicazione 18/06/2026conclusione che beneficiari individuati nell'accordo fossero soloe soltanto i dipendenti.Quanto alla nota Winterthur del 27 aprile 2000, la Corte harilevato che in essa si afferma che lo scopo della Convenzioneera la liquidazione del TFR e che le modalità di liquidazione delleprestazioni sarebbero rimaste le medesime, ossia per il tramitedell'azienda contraente, sempre nei limiti di quanto stabilitodalla legge, richiamando espressamente l'art. 6 dellaconvenzione secondo cui "il pagamento delle prestazionigarantite ai dipendenti partecipanti alla Collettiva, ed ai loroaventi diritto, quali Beneficiari delle prestazioni stesse nei limitidi legge avverrà per il tramite della Contraente".Con riguardo ai verbali del [OSCURATO:PERSONA], laCorte ha evidenziato che essi manifestano la volontà diapprovare l'investimento con polizza assicurativa delle sommedestinate a TFR e di stipulare una polizza a premio unicocollettiva, senza però stabilire che ai dipendenti sarebbero stategarantite prestazioni ulteriori o migliorative rispetto a quellepreviste dalla legge.5.2.

Occorre inoltre rilevare che, come affermato da questaCorte (cfr., fra le altre, Cass. n. 20665/2023), quando oggettodi interpretazione è una polizza assicurativa stipulata dal datoredi lavoro con una compagnia assicurativa per l'investimento deltrattamento di fine rapporto dei dipendenti, la comuneintenzione delle parti rilevante ai fini ermeneutici è quella deicontraenti della polizza stessa, ossia datore di lavoro ecompagnia assicurativa, restando irrilevante la posizione deldipendente estraneo al contratto.

Ne consegue che le delibereinterne del consiglio di amministrazione del datore di lavoro,Numero registro generale 15666/2023ancorché anteriori alla stipula della polizza, sono prive dNi umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026rilevanza ai fini interpretativi del contratto stipulato con il terzDoat a pubblicazione 18/06/2026assicuratore.Quanto al comportamento successivo consistente nelriconoscimento ad altri dipendenti sia del TFR che dei rendimentifinanziari, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che talecircostanza non ha rilievo dirimente, giacché la società hadimostrato di aver intrapreso, a seguito dell'acquisizione di unparere legale pro veritate, iniziative volte al recupero di quantocorrisposto in eccedenza rispetto al TFR.

Tale valutazioneappare conforme al principio affermato da questa (fra le tante,Cass. n. 13839/2004), secondo cui, ai fini della ricerca dellacomune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., quando si facciariferimento al comportamento delle parti esso può essere presoin considerazione solo come comportamento complessivo diesse, essendo inidoneo il contegno isolato di una sola delle partiad evidenziare il contenuto di un proposito comune.In definitiva, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazionedei criteri legali di ermeneutica contrattuale, procedendo adun'interpretazione logico-sistematica delle clausole della polizzache ha tenuto conto del dato testuale, della connessione tra levarie clausole, della funzione pratica dell'accordo e deglielementi extratestuali allegati, pervenendo alla conclusione,motivatamente argomentata e non sindacabile in sede dilegittimità, che la polizza era finalizzata ad assicurare al datoredi lavoro le disponibilità economiche necessarie per far fronte alpagamento del TFR ai dipendenti, senza prevedere in favore diquesti ultimi utilità economiche ulteriori rispetto alle sommeposte a garanzia del trattamento di fine rapporto, e che leprestazioni eccedenti il TFR spettassero al contraente-datore dilavoro in forza di esplicita previsione contrattuale.Le censure dedotte dal ricorrente, lungi dal denunNucmiaerroe re gistro generale 15666/2023Numero sezionale 2647/2026violazione dei canoni legali di interpretazione contratNtuumaelreo di ora ccolta generale 20632/2026radicale inadeguatezza della motivazione, mirano in realtà Daat a pubblicazione 18/06/2026sollecitare una diversa valutazione degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata, inammissibile in sededi legittimità.6.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.7.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,n. 228, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi, € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spesegenerali nella misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 15666/2023Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MARTUCCI;2647 - controricorrente –avverso la sentenza n. 192/2023 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 06/02/2023 R.G.N. 1005/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2647/20261. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 192N/um2e0ro2 d3i r,a ccolta generale 20632/2026pubblicata il 6 febbraio 2023, ha respinto l’appello proposto dDaat a pubblicazione 18/06/2026Nicola Lorusso avverso la decisione di primo grado del localeTribunale (n. 1753/2021), confermando così la revoca deldecreto ingiuntivo n. 572/2020. Con tale provvedimentomonitorio era stato intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]. ilpagamento della somma di € 55.629,16 a titolo di rendimentointegrativo derivante da una polizza assicurativa stipulata nel1990 dalla dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. con la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi UnipolSai).1.1.A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenutoche dall’esame della Convenzione n. 1420 del 31 agosto 1990 edelle relative "Condizioni particolari", emergesse con chiarezzache le prestazioni assicurative eccedenti il trattamento di finerapporto (TFR) spettassero al contraente-datore di lavoro e nonal dipendente. In particolare, veniva valorizzata la clausolaindividuante nel contraente il beneficiario delle prestazionieccedenti quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo.2. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidato a tre motivi.2.1. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione efalsa applicazione dell'art. 1362 c.c., censurandosi l'impugnatasentenza per aver attribuito al canone letterale il valore dicriterio esclusivo e assorbente della ricerca ermeneutica.Lamenta, in particolare, parte ricorrente, che la CorteNumero registro generale 15666/2023territoriale abbia omesso di indagare la comune intenzione delleN umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026parti alla stregua del loro comportamento complessivo, anchDeat a pubblicazione 18/06/2026posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma 2,c.c.). A supporto della censura, il ricorrente richiama plurimielementi istruttori (corrispondenza con la compagniaassicuratrice, verbali del [OSCURATO:PERSONA] e prassi aziendaledi costante erogazione dei rendimenti ai dipendenti cessati) che,secondo la sua prospettazione, se correttamente valutati,avrebbero smentito l'interpretazione atomistica del datotestuale.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1363 c.c., per avere la Corte d'Appellodisatteso il canone dell'interpretazione sistematica. Il ricorrenterileva che i giudici di merito avrebbero svalutato la portataprecettiva della [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, dell'art. 4delle "condizioni speciali" - il quale subordina il riscatto dellapolizza alla concorde richiesta del datore e del lavoratore -rendendo tale clausola priva di effetti giuridici (cd. criterio diutilità). Viene, inoltre, prospettata la mancata considerazionedel collegamento negoziale tra i contratti individuali di lavoro ela convenzione assicurativa, finalizzata non già a un lucrodell'azienda, bensì alla costituzione di una previdenzaintegrativa per il personale, come desumibile dalla funzioneeconomica complessiva dell'operazione.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 1366, 1367 e 1369 c.c.,censurando l'omesso ricorso ai criteri dell'interpretazionesecondo buona fede e dell'interpretazione funzionale. Si deduceche, a fronte di clausole ambigue (quali quelle relative allaliquidazione per il tramite del contraente e alla spettanza delleeccedenze "in assenza di controversie"), la Corte territorialeavrebbe dovuto privilegiare il senso più conforme alla natNuumraer oe re gistro generale 15666/2023Numero sezionale 2647/2026all'oggetto del contratto (art. 1369 c.c.). Secondo la tNeumsei rod dei ral ccolta generale 20632/2026ricorrente, lo "scopo pratico" del negozio risiedevDaat a pubblicazione 18/06/2026nell'attribuzione ai lavoratori dei rendimenti maturatisull'accantonamento del TFR, restando in capo alla società solole prestazioni derivanti da eventuali premi versati in eccedenzarispetto agli obblighi di legge, così garantendo l'equilibriosinallagmatico del sistema di previdenza aziendale.4. I tre motivi, da trattare congiuntamente per l’intimaconnessione, sono infondati.4.1. Giova evidenziare che l’interpretazione del regolamentocontrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertantosottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso dellaviolazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, laquale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo cheil giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra lemolteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando diuna clausola siano possibili due o più interpretazioni, non èconsentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazionedisattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto chene sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass.n. 11254 del 10/05/2018): nella specie, come si vedrà nelprosieguo, nessuna violazione di carattere emeneutico puòessere ascritta alla Corte territoriale.Va poi premesso che la questione giuridica sottesa alla presentecontroversia è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza diquesta Corte con orientamento consolidato.In materia di indennità di fine rapporto, questa Corte haripetutamente affermato (da ultimo con ordinanza n. 20665 del17 luglio 2023, ordinanza n. 22629 del 26 luglio 2023, e inprecedenza con le ordinanze n. 17335/2013, n. 22667/2013, n.20759/2013, n. 20647/2014, n. 17218/2013) che la normNuamteivroa re gistro generale 15666/2023Numero sezionale 2647/2026di cui alla legge n. 297 del 1982 non preclude che pNoumsserao ndi ora ccolta generale 20632/2026essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazionDait a pubblicazione 18/06/2026integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento difine rapporto, purché esse siano ricollegate al contratto di lavoroe trovino in esso una giustificazione causale idonea ad escludereuna disposizione meramente derogatoria alla disciplina legale.4.2. Deve, tuttavia, escludersi che siano da corrispondere ailavoratori le maggiori somme maturate per effetto di una polizzaassicurativa stipulata dal datore di lavoro quando, in ragionedella struttura della provvista e delle modalità di erogazionedegli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio dellagestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine diassicurare la corresponsione dell'indennità di fine rapporto aidipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilitàeconomiche ulteriori rispetto alle somme poste a garanzia deltrattamento di fine rapporto.Tale principio trova il proprio fondamento giuridico nellaconsiderazione che l'attribuzione ai dipendenti di prestazionieccedenti il TFR richiede una chiara ed univoca pattuizione,nonché l'individuazione di una causa negoziale idonea agiustificare tale attribuzione, dovendosi altrimenti ritenere chela polizza sia stata stipulata nell'interesse proprio del datore dilavoro per assicurarsi le disponibilità economiche necessarie alpagamento del trattamento di fine rapporto.4.3. Nel caso di specie, posti i già richiamati i limiti diammissibilità del sindacato sulla violazione delle regoleermeneutiche, va rilevato come la Corte territoriale abbia fattocorretta applicazione dei criteri dettati dagli artt. 1362 eseguenti del codice civile.Numero registro generale 15666/2023Va evidenziato al riguardo che i giudici di merito hannoN umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026osservato come, ai sensi dell'art. 1362, comma 1, c.c., il datDoat a pubblicazione 18/06/2026letterale delle pattuizioni risultasse univoco nel manifestare lacomune intenzione dei contraenti di attribuire alla societàdatrice di lavoro i rendimenti finanziari residui, precludendol’accesso a criteri ermeneutici sussidiari.La Corte d'Appello ha escluso, inoltre, la rilevanza delladocumentazione integrativa prodotta dal dipendente (noteinformative e verbali del [OSCURATO:PERSONA]), ritenendolainidonea a sovvertire l’impianto originario della convenzione.Parimenti, veniva giudicata irrilevante la condotta pregressadella società - la quale aveva erogato in passato detti rendimentiad altri dipendenti - atteso che la stessa aveva intrapreso azionidi recupero dell’indebito; tale circostanza veniva tuttavia postaa fondamento della disposta compensazione delle spese di lite.Giova anzitutto ribadire che, come affermato da questa Corte(sul punto, ex plurimis, Cass. n. 24699/2021),nell'interpretazione di una clausola negoziale la comuneintenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando ilsenso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contestonegoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri diinterpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., inuna circolarità del percorso ermeneutico che imponeall'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, diricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e diverificare se quest'ultima sia coerente con le restantidisposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraentimedesimi.Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazionearticolata e non implausibile, ha interpretato le clausole dellaNumero registro generale 15666/2023Convenzione assicurativa e delle Condizioni particolari ad essaN umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026allegate, rilevando che: Data pubblicazione 18/06/2026a) l'art. 2 delle Condizioni speciali prevede che alla scadenzapattuita o in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavorovenga liquidato il "capitale garantito rivalutato", con criteri dirivalutazione disciplinati dalla clausola di cui all'art. 1, i qualiprevedono che la misura della rivalutazione sia pari alladifferenza tra almeno il 70% del tasso di rendimento finanziarioe il tasso di interesse tecnico del 3%, sicché la rivalutazione noncoincide con il rendimento finanziario del capitale accantonatoed è sicuramente inferiore ad esso;b) le "Condizioni particolari" allegate alla Convenzionestabiliscono espressamente che "Beneficiari delle prestazioniassicurative sono: [...] c) il Contraente nei seguenti casi(qualora non sussistano controversie): [...] 3) di prestazionieccedenti quelle previste per Legge e per contratto collettivo dilavoro", disposizione che, secondo la Corte territoriale,"chiarisce in modo inequivocabile che la comune intenzione deicontraenti (ossia la compagnia assicuratrice e l'azienda datricedi lavoro) fu quella di beneficiare delle prestazioni eccedentil'ammontare del t.f.r. proprio il soggetto contraente (cioè ladatrice di lavoro) e non il dipendente beneficiario";c) l'art. 6 della Convenzione disciplina le modalità di pagamentodelle prestazioni garantite ai dipendenti, stabilendo che essodeve avvenire per il tramite della società contraente,circostanza che non esclude che, in ipotesi di prestazionieccedenti quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, ildiritto alla percezione spetti alla società medesima;d) l'art. 4 delle Condizioni speciali subordina il riscatto deiversamenti eseguiti alla concorde richiesta dell'aziendacontraente e del dipendente interessato per l'ovvia ragione cheNumero registro generale 15666/2023le somme accantonate e destinate al TFR hanno natura dNi umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026"retribuzione differita che matura anno per anno", per cui Dèat a pubblicazione 18/06/2026comprensibile che per riscattarle sia necessario il consenso dientrambi; nello stesso art. 4 si ribadisce che il fine della polizzacollettiva è quello di garantire il trattamento di fine rapporto,senza alcun accenno alla spettanza di rendimenti finanziariulteriori;e) la previsione secondo cui beneficiario della prestazione è ilcontraente "qualora non sussistano controversie" si spiegaconsiderando che nelle tre ipotesi ivi contemplate (dimissioniche non danno diritto ad indennità, risoluzione immediata perfatto dell'impiegato, prestazioni eccedenti quelle previste dallalegge e dal contratto collettivo) possono sorgere crediti avantaggio del lavoratore, sicché la clausola prudenzialmenteesclude che, in tali evenienze, l'azienda possa ricevere leprestazioni assicurative.5. Tale ricostruzione ermeneutica appare corretta e nonsindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto diun'interpretazione logica e sistematica delle clausolecontrattuali che ha tenuto conto del dato testuale, dellaconnessione tra le varie clausole e della funzione pratica dellapolizza, in conformità ai criteri di cui agli artt. 1362, 1363 e1369 c.c.5.1. Quanto agli elementi extratestuali valorizzati dal ricorrente,la Corte territoriale ha motivatamente escluso la loro idoneità asmentire il significato emergente dal dato testuale dellaConvenzione.In particolare, quanto alla nota informativa Winterthur del 1999,la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che, pur trattandosidi documento successivo rilevante ai sensi dell'art. 1362,comma 2, c.c., nella stessa si precisa che la prestazioneNumero registro generale 15666/2023garantita è il TFR e che beneficiario della prestazione può essereN umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026tanto il dipendente quanto l'azienda, senza che possa trarsi Dlaat a pubblicazione 18/06/2026conclusione che beneficiari individuati nell'accordo fossero soloe soltanto i dipendenti.Quanto alla nota Winterthur del 27 aprile 2000, la Corte harilevato che in essa si afferma che lo scopo della Convenzioneera la liquidazione del TFR e che le modalità di liquidazione delleprestazioni sarebbero rimaste le medesime, ossia per il tramitedell'azienda contraente, sempre nei limiti di quanto stabilitodalla legge, richiamando espressamente l'art. 6 dellaconvenzione secondo cui "il pagamento delle prestazionigarantite ai dipendenti partecipanti alla Collettiva, ed ai loroaventi diritto, quali Beneficiari delle prestazioni stesse nei limitidi legge avverrà per il tramite della Contraente".Con riguardo ai verbali del [OSCURATO:PERSONA], laCorte ha evidenziato che essi manifestano la volontà diapprovare l'investimento con polizza assicurativa delle sommedestinate a TFR e di stipulare una polizza a premio unicocollettiva, senza però stabilire che ai dipendenti sarebbero stategarantite prestazioni ulteriori o migliorative rispetto a quellepreviste dalla legge.5.2. Occorre inoltre rilevare che, come affermato da questaCorte (cfr., fra le altre, Cass. n. 20665/2023), quando oggettodi interpretazione è una polizza assicurativa stipulata dal datoredi lavoro con una compagnia assicurativa per l'investimento deltrattamento di fine rapporto dei dipendenti, la comuneintenzione delle parti rilevante ai fini ermeneutici è quella deicontraenti della polizza stessa, ossia datore di lavoro ecompagnia assicurativa, restando irrilevante la posizione deldipendente estraneo al contratto. Ne consegue che le delibereinterne del consiglio di amministrazione del datore di lavoro,Numero registro generale 15666/2023ancorché anteriori alla stipula della polizza, sono prive dNi umero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026rilevanza ai fini interpretativi del contratto stipulato con il terzDoat a pubblicazione 18/06/2026assicuratore.Quanto al comportamento successivo consistente nelriconoscimento ad altri dipendenti sia del TFR che dei rendimentifinanziari, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che talecircostanza non ha rilievo dirimente, giacché la società hadimostrato di aver intrapreso, a seguito dell'acquisizione di unparere legale pro veritate, iniziative volte al recupero di quantocorrisposto in eccedenza rispetto al TFR. Tale valutazioneappare conforme al principio affermato da questa (fra le tante,Cass. n. 13839/2004), secondo cui, ai fini della ricerca dellacomune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., quando si facciariferimento al comportamento delle parti esso può essere presoin considerazione solo come comportamento complessivo diesse, essendo inidoneo il contegno isolato di una sola delle partiad evidenziare il contenuto di un proposito comune.In definitiva, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazionedei criteri legali di ermeneutica contrattuale, procedendo adun'interpretazione logico-sistematica delle clausole della polizzache ha tenuto conto del dato testuale, della connessione tra levarie clausole, della funzione pratica dell'accordo e deglielementi extratestuali allegati, pervenendo alla conclusione,motivatamente argomentata e non sindacabile in sede dilegittimità, che la polizza era finalizzata ad assicurare al datoredi lavoro le disponibilità economiche necessarie per far fronte alpagamento del TFR ai dipendenti, senza prevedere in favore diquesti ultimi utilità economiche ulteriori rispetto alle sommeposte a garanzia del trattamento di fine rapporto, e che leprestazioni eccedenti il TFR spettassero al contraente-datore dilavoro in forza di esplicita previsione contrattuale.Le censure dedotte dal ricorrente, lungi dal denunNucmiaerroe re gistro generale 15666/2023Numero sezionale 2647/2026violazione dei canoni legali di interpretazione contratNtuumaelreo di ora ccolta generale 20632/2026radicale inadeguatezza della motivazione, mirano in realtà Daat a pubblicazione 18/06/2026sollecitare una diversa valutazione degli elementi di fatto postia fondamento della decisione impugnata, inammissibile in sededi legittimità.6. Il ricorso deve pertanto essere respinto.7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,n. 228, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi, € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spesegenerali nella misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 15666/2023Numero sezionale 2647/2026Numero di raccolta generale 20632/2026Data pubblicazione 18/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20632/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris