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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 20665/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11126/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1831/2017 pubblicata in data 20/12/2017, n.r.g. 1618/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della B.C.C. del [OSCURATO:SOCIETA] dal 1974 al dicembre 2010 come dirigente di primo livello e poi direttore generale.

OGGETTO: dirigente - polizza per il pagamento del tfr - rendimento -beneficiario Nell’agosto 1994 la datrice di lavoro aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA].ni spa la polizza n. 32596 di investimento del suo t.f.r., come da delibera del CdA n. 702 del 16/06/1994.

Alla cessazione del rapporto di lavoro B.C.C. del [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato allo Ierullo solo il t.f.r., non pure il rendimento che quella polizza aveva realizzato nel tempo, pari alla complessiva somma di euro-59.933,86. 2.- Adìto dallo Ierullo per ottenere la condanna della banca al pagamento della predetta somma, il Tribunale di Crotone accoglieva la domanda. 3.-La Corte d’appello accoglieva il gravame della banca e rigettava la domanda.

A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) dall’esame della polizza si evince che essa è collettiva e quindi non si evince in alcun modo che suo beneficiario fosse lo Ierullo; risulta altresì che è stata stipulata per garantire il t.f.r. del personale dipendente della banca contrante; b) dall’art. 4 della polizza si evince che la banca si impegnava ad effettuare versamenti annuali di importo pari alla quota del t.f.r. maturato per ciascun dipendente; c) all’art. 6 la polizza preve deva che le prestazioni che risultassero eccedenti rispetto a quelle dovute per legge ai dipendenti partecipanti od ai loro aventi diritto spettano alla contraente, dunque alla banca datrice di lavoro; d) tale polizza, dunque, non prevedeva affatto lo Ierullo come beneficiario del rendimento della polizza, né l’appendice conteneva una previsione del genere; e) nessuna rilevanza può avere la delibera del CdA del 16/06/1994, attesa la diversità delle parti rispetto alla polizza, peraltro chiara nel prevedere cosa spettasse al dipendente; f) vanno respinte le istanze istruttorie riproposte dallo Ierullo, anche quella relativa al capitolo 12) relativo al fatto che il precedente direttore generale aveva percepito i frutti di analoga polizza, in quanto circostanza superflua rispetto al presente giudizio.4.-Avverso tale sentenza d’appello lo Ierullo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5.-La banca si è costituita con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione” degli artt.1325 e 1362 c.c. nonché dell’art. 2388 c.c.

In particolare, con una prima censura lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad un’esegesi letterale della polizza e non sia andata alla ricerca della comune intenzione delle parti, in violazione dell’art. 1362 c.c.

Assume che tale intenzione era proprio quella di effettuare un investimento in favore dello Ierullo, come si evince dal contenuto della delibera del CdA del 16/06/1994, anteriore alla stipula della polizza avvenuta ad agosto 1994.

Con una seconda censura il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2388 c.c. secondo cui è comunque fatto salvo il diritto acquistato dal terzo in buona fede.

Assume che la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di considerare che egli aveva riposto affidamento sull’investimento delle quote del suo t.f.r. proprio in virtù di quella delibera del CdA.

Il motivo è inammissibile.

Il richiamo all’art. 1325 c.c. è apodittico, in quanto il ricorrente non spiega in alcun modo come e perché tale norma –relativa agli elementi del contratto –sia stata violata o falsamente applicata.

La prima censura è inammissibile, in quanto sollecita questa Corte a condividere una diversa interpretazione della polizza, attività che invece è riservata al giudice del merito.

Come questa Corte ha già precisato, l'interpretazionedelle clausole contrattuali rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poiché ilsindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (ex multisCass. ord. n. 8810/2020).

In ogni caso ciò di cui si discute non è un contratto stipulato fra datore di lavoro e dipendente, bensì un contratto stipulato fra datore di lavoro ed un terzo ([OSCURATO:PERSONA].ni spa).

Quindi la “comune intenzione”, quale oggetto di interpretazione della polizza, è quella che appunto è “comune” ai contraenti della polizza (ai quali è estraneo il dipendente), sicché esattamente la Corte d’Appello ha ritenuto la delibera del CdA irrilevante ai fini ermeneutici.

La seconda censura è inammissibile: la norma invocata (art. 2388 c.c.) tutela i diritti che i terzi in buona fede –ossia ignari dell’invalidità della delibera – hanno acquisito in virtù di atti ulteriori compiuti dalla persona giuridica in esecuzione della delibera invalida.

Trattasi dunque di una norma che, correttamente interpretata, risulta all’evidenza inapplicabile al caso in esame, in cui in primo luogo non viene paventata alcuna invalidità della delibera del CdA.

In secondo luogo, per quanto sopra detto, nessun diritto ulteriore (rispetto quello ad un importo pari al t.f.r.) è stato acquisito dallo Ierullo a seguito della polizza stipulata dalla banca in attuazione della citata delibera, polizza che, sul piano funzionale – come ricostruito dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi – era destinata solo ad assicurare il pagamento del t.f.r. al dipendente e non già ad attribuirgli pure il rischio di vantaggi (in caso di rivalutazione del valore della polizza) o di svantaggi (in caso di svalutazione del valore della polizza). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione” degli artt.1340, 1368 e 1374 c.c.

In particolare lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato l’esistenza di un vero e proprio uso aziendale, dimostrato dal fatto che al precedente direttore generale ([OSCURATO:PERSONA]) la banca aveva riconosciuto non solo il t.f.r. ma pure il relativo rendimento derivato dal suo investimento mediante analoga polizza.

Il motivo è inammissibile, in quanto volto a introdurre per la prima volta in questo grado una causa petendi nuova – l’asserito uso aziendale – mai fatta valere nei precedenti gradi di giudizio di merito, né il ricorrente ha assolto l’onere di indicare in quale atto processuale tale questione fosse stata da lui dedotta e argomentata.3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” in ordine alla rilevanza della delibera del CdA e alla presenza di una prassi.

Il motivo è inammissibile in quanto prospettato tenendo conto della previgente formulazione del n. 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c., poi modificata dall’art. 54, D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012 e quindi non più vigente alla data di proposizione del ricorso per cassazione (anno 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.200,00, compresi euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11126/2018r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1831/2017 pubblicata in data 20/12/2017, n.r.g. 1618/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della B.C.C. del [OSCURATO:SOCIETA] dal 1974 al dicembre 2010 come dirigente di primo livello e poi direttore generale. OGGETTO: dirigente - polizza per il pagamento del tfr - rendimento -beneficiario Nell’agosto 1994 la datrice di lavoro aveva stipulato con [OSCURATO:PERSONA].ni spa la polizza n. 32596 di investimento del suo t.f.r., come da delibera del CdA n. 702 del 16/06/1994. Alla cessazione del rapporto di lavoro B.C.C. del [OSCURATO:SOCIETA] aveva versato allo Ierullo solo il t.f.r., non pure il rendimento che quella polizza aveva realizzato nel tempo, pari alla complessiva somma di euro-59.933,86. 2.- Adìto dallo Ierullo per ottenere la condanna della banca al pagamento della predetta somma, il Tribunale di Crotone accoglieva la domanda. 3.-La Corte d’appello accoglieva il gravame della banca e rigettava la domanda. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) dall’esame della polizza si evince che essa è collettiva e quindi non si evince in alcun modo che suo beneficiario fosse lo Ierullo; risulta altresì che è stata stipulata per garantire il t.f.r. del personale dipendente della banca contrante; b) dall’art. 4 della polizza si evince che la banca si impegnava ad effettuare versamenti annuali di importo pari alla quota del t.f.r. maturato per ciascun dipendente; c) all’art. 6 la polizza preve deva che le prestazioni che risultassero eccedenti rispetto a quelle dovute per legge ai dipendenti partecipanti od ai loro aventi diritto spettano alla contraente, dunque alla banca datrice di lavoro; d) tale polizza, dunque, non prevedeva affatto lo Ierullo come beneficiario del rendimento della polizza, né l’appendice conteneva una previsione del genere; e) nessuna rilevanza può avere la delibera del CdA del 16/06/1994, attesa la diversità delle parti rispetto alla polizza, peraltro chiara nel prevedere cosa spettasse al dipendente; f) vanno respinte le istanze istruttorie riproposte dallo Ierullo, anche quella relativa al capitolo 12) relativo al fatto che il precedente direttore generale aveva percepito i frutti di analoga polizza, in quanto circostanza superflua rispetto al presente giudizio.4.-Avverso tale sentenza d’appello lo Ierullo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5.-La banca si è costituita con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione” degli artt.1325 e 1362 c.c. nonché dell’art. 2388 c.c. In particolare, con una prima censura lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad un’esegesi letterale della polizza e non sia andata alla ricerca della comune intenzione delle parti, in violazione dell’art. 1362 c.c. Assume che tale intenzione era proprio quella di effettuare un investimento in favore dello Ierullo, come si evince dal contenuto della delibera del CdA del 16/06/1994, anteriore alla stipula della polizza avvenuta ad agosto 1994. Con una seconda censura il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2388 c.c. secondo cui è comunque fatto salvo il diritto acquistato dal terzo in buona fede. Assume che la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di considerare che egli aveva riposto affidamento sull’investimento delle quote del suo t.f.r. proprio in virtù di quella delibera del CdA. Il motivo è inammissibile. Il richiamo all’art. 1325 c.c. è apodittico, in quanto il ricorrente non spiega in alcun modo come e perché tale norma –relativa agli elementi del contratto –sia stata violata o falsamente applicata. La prima censura è inammissibile, in quanto sollecita questa Corte a condividere una diversa interpretazione della polizza, attività che invece è riservata al giudice del merito. Come questa Corte ha già precisato, l'interpretazionedelle clausole contrattuali rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poiché ilsindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (ex multisCass. ord. n. 8810/2020). In ogni caso ciò di cui si discute non è un contratto stipulato fra datore di lavoro e dipendente, bensì un contratto stipulato fra datore di lavoro ed un terzo ([OSCURATO:PERSONA].ni spa). Quindi la “comune intenzione”, quale oggetto di interpretazione della polizza, è quella che appunto è “comune” ai contraenti della polizza (ai quali è estraneo il dipendente), sicché esattamente la Corte d’Appello ha ritenuto la delibera del CdA irrilevante ai fini ermeneutici. La seconda censura è inammissibile: la norma invocata (art. 2388 c.c.) tutela i diritti che i terzi in buona fede –ossia ignari dell’invalidità della delibera – hanno acquisito in virtù di atti ulteriori compiuti dalla persona giuridica in esecuzione della delibera invalida. Trattasi dunque di una norma che, correttamente interpretata, risulta all’evidenza inapplicabile al caso in esame, in cui in primo luogo non viene paventata alcuna invalidità della delibera del CdA. In secondo luogo, per quanto sopra detto, nessun diritto ulteriore (rispetto quello ad un importo pari al t.f.r.) è stato acquisito dallo Ierullo a seguito della polizza stipulata dalla banca in attuazione della citata delibera, polizza che, sul piano funzionale – come ricostruito dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi – era destinata solo ad assicurare il pagamento del t.f.r. al dipendente e non già ad attribuirgli pure il rischio di vantaggi (in caso di rivalutazione del valore della polizza) o di svantaggi (in caso di svalutazione del valore della polizza). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione” degli artt.1340, 1368 e 1374 c.c. In particolare lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato l’esistenza di un vero e proprio uso aziendale, dimostrato dal fatto che al precedente direttore generale ([OSCURATO:PERSONA]) la banca aveva riconosciuto non solo il t.f.r. ma pure il relativo rendimento derivato dal suo investimento mediante analoga polizza. Il motivo è inammissibile, in quanto volto a introdurre per la prima volta in questo grado una causa petendi nuova – l’asserito uso aziendale – mai fatta valere nei precedenti gradi di giudizio di merito, né il ricorrente ha assolto l’onere di indicare in quale atto processuale tale questione fosse stata da lui dedotta e argomentata.3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” in ordine alla rilevanza della delibera del CdA e alla presenza di una prassi. Il motivo è inammissibile in quanto prospettato tenendo conto della previgente formulazione del n. 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c., poi modificata dall’art. 54, D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012 e quindi non più vigente alla data di proposizione del ricorso per cassazione (anno 2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.200,00, compresi euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a