CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 20358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27903/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, per procura speciale allegata in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], CICCIARI Antonina, COPPOLINO Paola, MAZZÙ [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate in Roma, viale Parioli n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al controricorso -controricorrenti - avverso la sentenza n.312/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/5/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.n.27903/2017 Cron. Rep. Ud.18/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Messina ha respinto il gravame proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avverso la sentenza del Tribunale di quest’ultima città, in funzione di giudice del lavoro, con cui erano state accolte le domande delle lavoratrici indicate in epigrafe volte ad ottenere l’accertamento del loro diritto ad essere inquadrate nella «Categoria D», posizione economica «D2» – invece che nella «Categoria C», posizione economica «C1», loro assegnata –, con conseguente condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive. Si tratta di lavoratrici passate alle dipendenze del Comune con la soppressione dei patronati scolastici, che hanno rivendicato il diritto all’iniziale inquadramento nella settima qualifica funzionale – in luogo della sesta loro riconosciuta – cui corrisponde, appunto, la «Categoria D» nel nuovo ordinamento stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e vigente dal 1999. Per la cassazione della sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, contro cui le resistenti hanno depositato controricorso; entrambe le parti hanno poi prodotto memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., «difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 112 c.p.c.». Si censura la sentenza per avere «erratamente inteso che le resistenti fossero state assunte dal Comune come segretarie econome …, mentre in realtà il loro inquadramento è avvenuto per il ruolo di istruttore ai servizi di assistenza scolastica»(pag. 5 del ricorso).1.1. Il motivo è inammissibile. 1.1.1. Innanzituttoesso, lungi dal rappresentare un fatto storico decisivo non esaminato nella sentenza impugnata, secondo il paradigma dell’invocato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., propone un diverso accertamento di un fatto esaminato – il profilo professionale attribuito alle lavoratrici –e, quindi, un sindacato di merito precluso in questa fase di legittimità. 1.1.2. In secondo luogo, il fatto il cui accertamento viene contestato non risulta decisivo nella motivazione della sentenza impugnata, incentrata, invece, anche e soprattutto sul rilievo dato alle «mansioni svolte di fatto dalle appellanti», che risultano essere state, «fin dall’inquadramento», quelle di «segretarie econome». Del resto, nello stesso ricorso si legge che il passaggio delle lavoratrici alle dipendenze del Comune avvenne in esecuzione della legge regionale n. 93 del 1983, la quale «disciplinava il transito dei segretari economi dei servizi di refezione scolastica» (pag. 1 e s. del ricorso per cassazione). E la sentenza impugnata ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 6103/2012), proprio nel passaggio in cui statuì che «era ben possibile la disapplicazione, da parte del giudice ordinario, della delibera comunale di primo inquadramento». 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, testualmente: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 2946 c.c. Violazione dell’art. 45 d.lgs. n. 80 del 1998». Parte ricorrente prospetta la prescrizione delle azioni intentate dalle lavoratrici a 23 anni di distanza dal loro passaggio alle dipendenze del Comune, nonché la decadenza per non essere state proposte le domande davanti alla giustizia amministrativa entro il 15.9.2000.2.1. Anche questo motivo è palesemente inammissibile, perché non risulta –e nemmeno si prospetta nel ricorso –che le relative eccezioni fossero state proposte davanti ai giudici di merito, né la motivazione della sentenza impugnata vi fa cenno in alcun modo. 2.1.1. Per quanto riguarda la prescrizione, basterà osservare che, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – nella specie, il decorso del termine di prescrizione –non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione stessa innanzi al giudice di merito (il che non avviene nel caso di specie), ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v., ex multis, Cass. nn. 2038/2019; 20518/2008). 2.1.2. Ma, anche per quanto riguarda la prospettata decadenza, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare di averla sollevata quantomeno nell’atto d’appello, al fine di evitare il maturare del giudicato implicito sulla relativa questione in forza della sentenza di primo grado (Cass. n. 6762/2021). Inoltre, e in ogni caso, una volta affermata la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia, non si vede come potrebbe essere applicato alle domande delle lavoratrici un termine di decadenza fissato dalla legge per l’avvio del processo davanti alla giurisdizione amministrativa (art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998). 3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 40, lett. H, d.P.R. n. 347 del 1983. Violazione dell’allegato “A” al d.P.R. n. 347 del 1983». Oggetto di censura è la parte della sentenza in cui si afferma che dal riconoscimento del profilo di «segretarie econome» derivava l’attribuzione della VII qualifica funzionale, che invece la parte sostiene essere all’epoca riconosciuta soltanto ai segretari economi ed ai ragionieri economi «delle Comunità montane» e non anche a quelli di tutti gli altri enti locali. 3.1. Il motivo è infondato. Sul punto si è formato un consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende ora dare continuità (ex multis: Cass. nn. 1923/2018; S.U. 13852/2017; S.U. 12800/2017; 77/2017; S.U. 6103/2012; 12894/2011; nonché, da ultimo, in causa pressoché identica, in cui era parte il medesimo ente comunale, Cass. n. 30808/2021), secondo il quale la figura del segretario e del ragioniere economo è – sulla base del dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego –diversa da quella delineata nella sesta qualifica per il semplice istruttore amministrativo e per il semplice ragioniere. Infatti, l’allegato “A” al d.P.R. n. 347 del 1983 prevedeva la settima qualifica funzionale (poi divenuta «Categoria D» nel nuovo ordinamento stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale) per il «segretario e il ragioniere economo» e la sesta per l’istruttore amministrativo e il ragioniere semplice, sì che il dipendente assunto per svolgere mansioni di segretario economo rientrava nella settima qualifica funzionale e non giànella sesta. Nelle citate sentenze si è precisato, altresì, che, seppure il d.P.R. n. 347 del 1983, all’art. 40, lett. H, facesse letteralmente riferimento al segretario e al ragioniere economo delle comunità montane, ciò non significa che i segretari e ragionieri economi di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare, non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale. A tale consolidato e condivisibile principio si è conformata la sentenza impugnata, che è pertanto immune dal vizio di violazione di legge attribuitole con il terzo motivo di ricorso. 4. Respinto il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del