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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 30808/2021

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la seguente cd ORDINANZA sul ricorso 12720-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in 1419 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] n. 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 948/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/10/2017 R.G.N. 288/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 12720/2018 Rg [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10-[OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 948 la Corte d'Appello di Messina: -in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rigettava la domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del superiore inquadramento nella VII qualifica funzionale— poi categoria D del CCNL di comparto— e la condanna del Comune al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione; - confermava la sentenza nella parte in cui aveva accolto detta domanda per la dipendente [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte territoriale affermava la propria giurisdizione, osservando che le pretese erano relative al periodo successivo al 1" luglio 1998, collegandosi alla entrata in vigore del CCNL 31 marzo 1999 del comparto [OSCURATO:PERSONA]; richiamava la pronuncia resa sulla stessa questione da Cass.

SU 19 aprile 2012 nr.6103.

3. Nel merito, riteneva fondato l'appello della amministrazione comunale quanto alla posizione delle dipendenti PIRRI, BELLINVIA e RAIMONDO, osservando che la domanda, relativa all'inquadramento nei ruoli del Comune a seguito della soppressione del [OSCURATO:PERSONA]— ai sensi dell'articolo 7 L.R.

Sicilia nr. 1/1979— era fondata sul presupposto che le lavoratrici fosse transitate presso l'ente locale con la qualifica di «segretarie econome» e come tali assunte.

4. Tuttavia il Comune non aveva inquadrato le dipendenti come «segretario economo» ma come «istruttore», sicchè correttamente, ai sensi del DPR nr. 347/1983, aveva loro attribuito il livello VI e, successivamente, la categoria C. Nessuna prova le lavoratrici avevano fornito di avere svolto mansioni di «segretarie econome» e di averle svolte prima e dopo il passaggio al Comune.

5. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece, dall'inquadramento come «ragioniera economa», operato con delibera del 4 aprile 1986, derivava l'attribuzione della VII qualifica funzionale, alla stregua del DPR nr. 347/1983, articolo 40 lett.

H, con disapplicazione dei PROC. nr. 12720/2018 Rg precedenti atti di inquadramento ed assegnazione della categoria D della nuova classificazione.

In tal senso si era espressa la Suprema Corte nell'arresto nr. 15777 del 24 giugno 2013.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi di censura, cui la parte intimata ha resistito con controricorso.

7. Al ricorso è stata riunita l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO, affidato a due motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso.

8. Il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. 1.[OSCURATO:PERSONA]

1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte— indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante— in ricorso incidentale (Cass.

SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

2. Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso del COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], perché risulta notificato e depositato prima di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il primo motivo del ricorso principale il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato «violazione e falsa applicazione dell'art.PROC. nr. 12720/2018 Rg 360, co.1, nr. 5 c.p.c.

Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia», censurando la sentenza per avere affermato che la dipendente [OSCURATO:PERSONA] era stata inquadrata come «segretario economo».

4. Ha esposto che con delibera di Giunta 7 marzo 1994 nr. 70 (doc. 3 del fascicolo di primo grado) la MILONE era stata inquadrata come «istruttore ai servizi di assistenza scolastica» di VI livello funzionale sicchè la sua posizione era identica a quella delle altre lavoratrici, per le quali l'appello era stato accolto.

La qualifica di «segretario economo» non era stata assegnata dal Comune ma certificata in un attestato rilasciato alle dipendenti per la partecipazione ad un corso di riqualificazione organizzato dall'Università di Palermo, ai sensi dell'articolo 3 L.R. nr. 93/1982.

Nel momento del passaggio al COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO il profilo non era stato riconosciuto né la parte aveva mai provato lo svolgimento delle mansioni di segretario economo. 5.11 motivo è inammissibile.

6. La parte ricorrente sostanzialmente deduce un errore di lettura della delibera del 4 aprile 1986, che, nell'assunto del Comune, non costituirebbe atto di riconoscimento del profilo di «ragioniera economa» ma attestato rilasciato per la partecipazione ad un corso di riqualificazione.

Sostiene, altresì, essere rilevante una diversa delibera, la delibera di Giunta nr. 70/1994.

7. In tal modo il Comune ricorrente, lungi dal rappresentare un fatto storico decisivo non esaminato nella sentenza impugnata, secondo il paradigma di cui all'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., contesta la valutazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice del merito in relazione ad un fatto esaminato— il profilo professionale attribuito alla lavoratrice— devolvendo a questo Corte un-consentito riesame del merito.

8. Con il secondo mezzo il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO ha dedotto «violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, co. 1, nr. 3 PROC. nr. 12720/2018 Rg c.p.c.

Violazione dell'art. 2946 cod.civ.

Violazione dell'articolo 45 D.L.gs.nr. 80/1998».

9. Ha esposto che la richiesta di revisione dell'inquadramento era stata avanzata per la prima volta dalla MILONE nell'anno 2007, a distanza di quattrodici anni dalla delibera di inquadramento come «istruttore» dei servizi scolastici, dell'anno 1994, sicchè era decorso il termine decennale di prescrizione.

Si eccepisce, altresì, la decadenza dalla azione, in quanto l'inquadramento originario avrebbe dovuto essere impugnato davanti al giudice amministrativo entro il termine del 15 settembre 2000 mentre il nuovo sistema di inquadramento in categorie non aveva apportato alcun elemento di novità.

10. Il motivo è inammissibile.

11. La questione della prescrizione del diritto all'inquadramento non è stata esaminata nella sentenza impugnata sicchè la parte avrebbe dovuto specificare gli atti attraverso i quali detta eccezione era stata ritualmente proposta nel giudizio di merito.

12. Invero ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto— (nella specie, il decorso del termine di prescrizione)— non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 28/07/2008, n.20518);

13. Quanto alla pretesa decadenza, il Comune ricorrente non si confronta in alcun modo con la statuizione della sentenza impugnata in punto di giurisdizione, secondo cui la pretesa era riconducibile alla entrata in vigore della nuova classificazione di cui al CCNL 1998/2001 (sicchè non veniva in rilievo la decadenza prevista per la azione davanti al giudice amministrativo).PROC. nr. 12720/2018 Rg

14. Con la terza censura si lamenta «violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, co. 1, nr. 3 c.pc.

Violazione dell'art. 40 lett.

H DPR nr. 347/1983.

Violazione dell'allegato "A" DPR nr. 347/1983», censurando la sentenza per avere affermato che dal riconoscimento del profilo di «segretario economo» derivava l' attribuzione della VII qualifica funzionale, che era riconosciuta soltanto ai segretari economi ed ai ragionieri economi «delle Comunità montane» e non di tutti gli altri enti locali.

15. Il motivo è infondato.

16. Sulla questione di causa si è formato un consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende assicurare in questa sede continuità (ex plurimís: Cass. sez. lav. 25/01/2018 nr. 1923; Cass.

SU 01/06/2017 nr. 13852; Cass. sez. lav. 04/01/2017 nr. 77 Cass. nr. 12894/2011), secondo il quale la figura del segretario e del ragioniere economo è — sulla base del dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego— diversa da quella delineata nella sesta qualifica per il semplice istruttore amministrativo e per il semplice ragioniere.

Infatti, l'allegato "A" al DPR nr. 347/1983 ha previsto la settima qualifica funzionale per il «segretario e il ragioniere economo» e la sesta per l'istruttore amministrativo e il ragioniere semplice, sì che il dipendente assunto come segretario economo rientra nella settima qualifica funzionale e non già nella sesta.

Nelle citate sentenze si è, altresì, precisato che seppure il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett.

H, prevede espressamente il segretario e il ragioniere economo delle comunità montane, ciò non significa che i segretari e ragionieri economi di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale.

17. A tale principio si è conformata la sentenza impugnata, che è, pertanto, immune dalle censure che le sono state mosse.

18. Il ricorso principale va conclusivamente respinto.PROC. nr. 12720/2018 Rg

19. Con il primo motivo del ricorso incidentale le lavoratrici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione degli articoli 416 e 437, comma 2, cod.proc.civ.

20. Hanno esposto che il giudizio era stato originariamente definito nei due gradi di merito con una pronuncia declinatoria della giurisdizione (sentenze del Tribunale numeri 1625,1627,1632 e 1641 dell'anno 2008 e sentenza della Corte d'Appello nr. 1722/2012) e che la Cassazione, con sentenza nr. 16623/2014, aveva cassato la pronuncia, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rinviato la causa al giudice del primo grado.

Hanno, altresì, affermato che la contestazione della loro qualifica di «segretarie econome» era rimasta incontestata fino alla pronuncia della Cassazione ed era stata sollevata dal Comune per la prima volta nel giudizio riassunto, in cui l'ente era assistito da un nuovo difensore.

21. Tanto premesso, hanno dedotto che il giudicante avrebbe dovuto rilevare la tardività della contestazione, giacchè la riassunzione costituisce una prosecuzione del giudizio in corso.

22. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

23. Dalla esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata non risulta che si trattasse di giudizio riassunto; anzi, il giudice dell'appello ha proceduto ad un nuovo ed autonomo esame della questione di giurisdizione, senza fare riferimento alcuno alla pronuncia resa dalla Cassazione, che aveva già individuato come munito di giurisdizione il giudice ordinario.

24. Neppure sono state trascritte le difese svolte dal Comune prima della pronuncia di cassazione, in confronto con quelle articolate dopo la asserita riassunzione.

25. Non è stato, pertanto, adempiuto l'onere di indicare specificamente gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, come prescritto dall'articolo 366 nr. 6 cod.proc.civ.

26. Con la seconda critica le ricorrenti incidentali hanno dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione PROC. nr. 12720/2018 Rg dell'articolo 116 cod.proc.civ., sull' assunto che il vizio sussisterebbe nei casi di interpretazione della prova logicamente insostenibile.

27. Hanno esposto che la loro qualifica di «segretarie econome» era stata documentata fin dal ricorso introduttivo del giudizio e non era stata contestata.

Dai documenti prodotti risultava la loro assegnazione alle mense scolastiche comunali e la frequenza di un corso di qualificazione per «segretari economi» organizzato dalla Università di Palermo ( come stabilito dall'articolo 3 L.R. nr. 93/1982), dopo il cui esito positivo era avvenuto il passaggio dal Patronato scolastico al Comune.

28. Hanno dedotto che la gestione del servizio di refezione, svolto dai disciolti Patronati scolastici, comportava il profilo di «segretario economo» e la erroneità della attestazione del Comune, prodotta soltanto in appello, secondo cui tutte le lavoratrici erano inquadrate nei ruoli comunali con il profilo di «istruttore». 29.11 motivo è inammissibile.

30. Esso sollecita questa Corte a compiere una rivalutazione delle prove (nella specie, le prove documentali per il riconoscimento del profilo di «segretario economo»), valutazione riservata al giudice del merito.

31. In questa sede si intende dare continuità, condividendone le ragioni, al precedente di questa Corte del 03/11/2020, n.24395, nel quale si è evidenziato che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può avere a oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso delle prove legali o considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti a valutazione; resta, invece, escluso che il vizio possa concretarsi nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, che non è neppure inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., né in quello del precedente n. 4 per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod.proc.civ.PROC. nr. 12720/2018 Rg

32. Il ricorso incidentale deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

33. Le spese del ricorso principale e del ricorso incidentale, liquidate in dispositivo, seguono la rispettiva soccombenza.

34. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del Comune, ricorrente in via principale e delle lavoratrici ricorrenti in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese nei confronti del COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 200 per spese ed C 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in via principale e delle ricorrenti in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente cd ORDINANZA sul ricorso 12720-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in 1419 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] n. 24 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 948/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/10/2017 R.G.N. 288/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 12720/2018 Rg [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10-[OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 948 la Corte d'Appello di Messina: -in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rigettava la domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del superiore inquadramento nella VII qualifica funzionale— poi categoria D del CCNL di comparto— e la condanna del Comune al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione; - confermava la sentenza nella parte in cui aveva accolto detta domanda per la dipendente [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale affermava la propria giurisdizione, osservando che le pretese erano relative al periodo successivo al 1" luglio 1998, collegandosi alla entrata in vigore del CCNL 31 marzo 1999 del comparto [OSCURATO:PERSONA]; richiamava la pronuncia resa sulla stessa questione da Cass. SU 19 aprile 2012 nr.6103. 3. Nel merito, riteneva fondato l'appello della amministrazione comunale quanto alla posizione delle dipendenti PIRRI, BELLINVIA e RAIMONDO, osservando che la domanda, relativa all'inquadramento nei ruoli del Comune a seguito della soppressione del [OSCURATO:PERSONA]— ai sensi dell'articolo 7 L.R. Sicilia nr. 1/1979— era fondata sul presupposto che le lavoratrici fosse transitate presso l'ente locale con la qualifica di «segretarie econome» e come tali assunte. 4. Tuttavia il Comune non aveva inquadrato le dipendenti come «segretario economo» ma come «istruttore», sicchè correttamente, ai sensi del DPR nr. 347/1983, aveva loro attribuito il livello VI e, successivamente, la categoria C. Nessuna prova le lavoratrici avevano fornito di avere svolto mansioni di «segretarie econome» e di averle svolte prima e dopo il passaggio al Comune. 5. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece, dall'inquadramento come «ragioniera economa», operato con delibera del 4 aprile 1986, derivava l'attribuzione della VII qualifica funzionale, alla stregua del DPR nr. 347/1983, articolo 40 lett. H, con disapplicazione dei PROC. nr. 12720/2018 Rg precedenti atti di inquadramento ed assegnazione della categoria D della nuova classificazione. In tal senso si era espressa la Suprema Corte nell'arresto nr. 15777 del 24 giugno 2013. 6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi di censura, cui la parte intimata ha resistito con controricorso. 7. Al ricorso è stata riunita l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO, affidato a due motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso. 8. Il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. 1.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte— indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante— in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662). 2. Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso del COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], perché risulta notificato e depositato prima di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il primo motivo del ricorso principale il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato «violazione e falsa applicazione dell'art.PROC. nr. 12720/2018 Rg 360, co.1, nr. 5 c.p.c. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia», censurando la sentenza per avere affermato che la dipendente [OSCURATO:PERSONA] era stata inquadrata come «segretario economo». 4. Ha esposto che con delibera di Giunta 7 marzo 1994 nr. 70 (doc. 3 del fascicolo di primo grado) la MILONE era stata inquadrata come «istruttore ai servizi di assistenza scolastica» di VI livello funzionale sicchè la sua posizione era identica a quella delle altre lavoratrici, per le quali l'appello era stato accolto. La qualifica di «segretario economo» non era stata assegnata dal Comune ma certificata in un attestato rilasciato alle dipendenti per la partecipazione ad un corso di riqualificazione organizzato dall'Università di Palermo, ai sensi dell'articolo 3 L.R. nr. 93/1982. Nel momento del passaggio al COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO il profilo non era stato riconosciuto né la parte aveva mai provato lo svolgimento delle mansioni di segretario economo. 5.11 motivo è inammissibile. 6. La parte ricorrente sostanzialmente deduce un errore di lettura della delibera del 4 aprile 1986, che, nell'assunto del Comune, non costituirebbe atto di riconoscimento del profilo di «ragioniera economa» ma attestato rilasciato per la partecipazione ad un corso di riqualificazione. Sostiene, altresì, essere rilevante una diversa delibera, la delibera di Giunta nr. 70/1994. 7. In tal modo il Comune ricorrente, lungi dal rappresentare un fatto storico decisivo non esaminato nella sentenza impugnata, secondo il paradigma di cui all'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., contesta la valutazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice del merito in relazione ad un fatto esaminato— il profilo professionale attribuito alla lavoratrice— devolvendo a questo Corte un-consentito riesame del merito. 8. Con il secondo mezzo il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO ha dedotto «violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, co. 1, nr. 3 PROC. nr. 12720/2018 Rg c.p.c. Violazione dell'art. 2946 cod.civ. Violazione dell'articolo 45 D.L.gs.nr. 80/1998». 9. Ha esposto che la richiesta di revisione dell'inquadramento era stata avanzata per la prima volta dalla MILONE nell'anno 2007, a distanza di quattrodici anni dalla delibera di inquadramento come «istruttore» dei servizi scolastici, dell'anno 1994, sicchè era decorso il termine decennale di prescrizione. Si eccepisce, altresì, la decadenza dalla azione, in quanto l'inquadramento originario avrebbe dovuto essere impugnato davanti al giudice amministrativo entro il termine del 15 settembre 2000 mentre il nuovo sistema di inquadramento in categorie non aveva apportato alcun elemento di novità. 10. Il motivo è inammissibile. 11. La questione della prescrizione del diritto all'inquadramento non è stata esaminata nella sentenza impugnata sicchè la parte avrebbe dovuto specificare gli atti attraverso i quali detta eccezione era stata ritualmente proposta nel giudizio di merito. 12. Invero ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto— (nella specie, il decorso del termine di prescrizione)— non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 28/07/2008, n.20518); 13. Quanto alla pretesa decadenza, il Comune ricorrente non si confronta in alcun modo con la statuizione della sentenza impugnata in punto di giurisdizione, secondo cui la pretesa era riconducibile alla entrata in vigore della nuova classificazione di cui al CCNL 1998/2001 (sicchè non veniva in rilievo la decadenza prevista per la azione davanti al giudice amministrativo).PROC. nr. 12720/2018 Rg 14. Con la terza censura si lamenta «violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, co. 1, nr. 3 c.pc. Violazione dell'art. 40 lett. H DPR nr. 347/1983. Violazione dell'allegato "A" DPR nr. 347/1983», censurando la sentenza per avere affermato che dal riconoscimento del profilo di «segretario economo» derivava l' attribuzione della VII qualifica funzionale, che era riconosciuta soltanto ai segretari economi ed ai ragionieri economi «delle Comunità montane» e non di tutti gli altri enti locali. 15. Il motivo è infondato. 16. Sulla questione di causa si è formato un consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende assicurare in questa sede continuità (ex plurimís: Cass. sez. lav. 25/01/2018 nr. 1923; Cass. SU 01/06/2017 nr. 13852; Cass. sez. lav. 04/01/2017 nr. 77 Cass. nr. 12894/2011), secondo il quale la figura del segretario e del ragioniere economo è — sulla base del dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego— diversa da quella delineata nella sesta qualifica per il semplice istruttore amministrativo e per il semplice ragioniere. Infatti, l'allegato "A" al DPR nr. 347/1983 ha previsto la settima qualifica funzionale per il «segretario e il ragioniere economo» e la sesta per l'istruttore amministrativo e il ragioniere semplice, sì che il dipendente assunto come segretario economo rientra nella settima qualifica funzionale e non già nella sesta. Nelle citate sentenze si è, altresì, precisato che seppure il D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, lett. H, prevede espressamente il segretario e il ragioniere economo delle comunità montane, ciò non significa che i segretari e ragionieri economi di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale. 17. A tale principio si è conformata la sentenza impugnata, che è, pertanto, immune dalle censure che le sono state mosse. 18. Il ricorso principale va conclusivamente respinto.PROC. nr. 12720/2018 Rg 19. Con il primo motivo del ricorso incidentale le lavoratrici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione degli articoli 416 e 437, comma 2, cod.proc.civ. 20. Hanno esposto che il giudizio era stato originariamente definito nei due gradi di merito con una pronuncia declinatoria della giurisdizione (sentenze del Tribunale numeri 1625,1627,1632 e 1641 dell'anno 2008 e sentenza della Corte d'Appello nr. 1722/2012) e che la Cassazione, con sentenza nr. 16623/2014, aveva cassato la pronuncia, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rinviato la causa al giudice del primo grado. Hanno, altresì, affermato che la contestazione della loro qualifica di «segretarie econome» era rimasta incontestata fino alla pronuncia della Cassazione ed era stata sollevata dal Comune per la prima volta nel giudizio riassunto, in cui l'ente era assistito da un nuovo difensore. 21. Tanto premesso, hanno dedotto che il giudicante avrebbe dovuto rilevare la tardività della contestazione, giacchè la riassunzione costituisce una prosecuzione del giudizio in corso. 22. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. 23. Dalla esposizione del fatto contenuta nella sentenza impugnata non risulta che si trattasse di giudizio riassunto; anzi, il giudice dell'appello ha proceduto ad un nuovo ed autonomo esame della questione di giurisdizione, senza fare riferimento alcuno alla pronuncia resa dalla Cassazione, che aveva già individuato come munito di giurisdizione il giudice ordinario. 24. Neppure sono state trascritte le difese svolte dal Comune prima della pronuncia di cassazione, in confronto con quelle articolate dopo la asserita riassunzione. 25. Non è stato, pertanto, adempiuto l'onere di indicare specificamente gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, come prescritto dall'articolo 366 nr. 6 cod.proc.civ. 26. Con la seconda critica le ricorrenti incidentali hanno dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione PROC. nr. 12720/2018 Rg dell'articolo 116 cod.proc.civ., sull' assunto che il vizio sussisterebbe nei casi di interpretazione della prova logicamente insostenibile. 27. Hanno esposto che la loro qualifica di «segretarie econome» era stata documentata fin dal ricorso introduttivo del giudizio e non era stata contestata. Dai documenti prodotti risultava la loro assegnazione alle mense scolastiche comunali e la frequenza di un corso di qualificazione per «segretari economi» organizzato dalla Università di Palermo ( come stabilito dall'articolo 3 L.R. nr. 93/1982), dopo il cui esito positivo era avvenuto il passaggio dal Patronato scolastico al Comune. 28. Hanno dedotto che la gestione del servizio di refezione, svolto dai disciolti Patronati scolastici, comportava il profilo di «segretario economo» e la erroneità della attestazione del Comune, prodotta soltanto in appello, secondo cui tutte le lavoratrici erano inquadrate nei ruoli comunali con il profilo di «istruttore». 29.11 motivo è inammissibile. 30. Esso sollecita questa Corte a compiere una rivalutazione delle prove (nella specie, le prove documentali per il riconoscimento del profilo di «segretario economo»), valutazione riservata al giudice del merito. 31. In questa sede si intende dare continuità, condividendone le ragioni, al precedente di questa Corte del 03/11/2020, n.24395, nel quale si è evidenziato che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può avere a oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso delle prove legali o considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti a valutazione; resta, invece, escluso che il vizio possa concretarsi nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, che non è neppure inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., né in quello del precedente n. 4 per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod.proc.civ.PROC. nr. 12720/2018 Rg 32. Il ricorso incidentale deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile. 33. Le spese del ricorso principale e del ricorso incidentale, liquidate in dispositivo, seguono la rispettiva soccombenza. 34. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del Comune, ricorrente in via principale e delle lavoratrici ricorrenti in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna il COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese nei confronti del COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 200 per spese ed C 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in via principale e delle ricorrenti in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo