CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: K578
Titolo CCNL: CCNL Multiservizi
Titolo accordo: CCNL Multiservizi - modifiche contrattuali
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: —
Parti datoriali: ITALPMI; ASSOESERCENTI; AIFOS; CONFIMPRESEITALIA; UNCI; VALITALIA PMI
Parti sindacali: FESICA; UCI
Decorrenza: 2026-02-01
Scadenza: 2028-02-29
Stipula: 2026-02-10
Stato: Acquisito
Identificativo: 20967
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239718
--- Testo contratto ---
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
MULTISERVIZI
MODIFICHE CONTRATTUALI
Roma, 10/02/2026
Tra
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro rappresentata dal Presidente
Paolo Carminati
ASSOESERCENTI - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente
Salvatore Politino
CONFIMPRESEITALIA - Confederazione Sindacale Datoriale rappresentata dal Presidente Nazionale Cav. Guido
D’Amico, Vicepresidente Vicario Giovanni Felice, Segretario Generale Simona Gallo, Vicesegretari Antonio
Ianniello e Giuseppe Pellerito
ITALPMI - Federazione delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Sandro Vestita e dal
Direttore Generale Italia Speranza
UCI - Unione Coltivatori Italiani rappresentata dal Presidente Mario Serpillo e da Giovanni Malinconico
UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane rappresentata dal Presidente Nazionale Ing. Andrea Amico
VALITALIA PMI - rappresentata dal Presidente Roberto Plini e da Marco Auricchio e Miriana Plini
E
FESICA - Federazione Sindacati lndustria , Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale
Bruno Mariani, Vicesegretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti della Segreteria Generale Andrea
De Stasio, Pasquale lnverno, Flaminia Mariani, Vincenzo Minissale, Giuseppe Mancini e Francesco Di Matteo
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INDICE
CAMPO DI APPLICAZIONE
DECORRENZA, DURATA E VACANZA CONTRATTUALE
DISTRIBUZIONE, EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Livelli di contrattazione nazionale e aziendale
Art. 2 Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
Art. 3 Contrattazione di II Livello
Art. 4 Procedure e diritti di informazione e consultazione
Art. 5 Diritti e Prerogative Sindacali
Art. 6 Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Art. 7 Composizione delle controversie individuali e collettive
Art. 8 Fondo Formazione Continua professionale
Art. 9 Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa - Trattamenti Integrativi - Welfare
Aziendale
Art. 10 Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori
Art. 11 Attività Stagionali
Art. 12 Appalti
Art. 13 Patronati
Art. 14 Pari Opportunità
TITOLO II
I CONTRATTI DI LAVORO
Art. 15 Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
Art. 16 Lavoro a tempo parziale o Part-time
Art. 17 Lavoro a Tempo Determinato
Art. 18 Lavoratori Studenti
Art. 19 Lavoro somministrato
Art. 20 Lavoro intermittente
Art. 21 Collaborazioni
Art. 22 Apprendistato
Art. 23 Tirocinio (Stage)
Art. 24 Contratto PAL-di nuovo ingresso
Art. 25 Assunzione
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TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 26 Periodo di Prova
Art. 27 Orario di lavoro – Flessibilità/Elasticità
Art. 28 Orario ordinario di lavoro multi periodale
Art. 29 Reperibilità
Art. 30 Banca Ore
Art. 31 Banca Ore Formazione
Art. 32 Disciplina delle mansioni e mutamento - Jolly
Art. 33 Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 34 Personale non soggetto a limitazione d'orario
Art. 35 Lavoro straordinario, festivo, notturno, supplementare, domenicale.
Art. 36 Riposo giornaliero, settimanale, pause, pausa pranzo, soste, sospensioni
Art. 37 Festività, domeniche e 4 novembre
Art. 38 Permessi retribuiti – Permessi straordinari retribuiti
Art. 39 Permessi studio (retribuiti)
Art. 40 Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
Art. 41 Congedo di maternità/paternità (retribuito)
Art. 42 Congedo Parentale (retribuito)
Art. 43 Congedo nonni lavoratori – non retribuito
Art. 44 Congedo Matrimoniale e/o unione civile (retribuito)
Art. 45 Congedo per patologie di particolare gravità ed invalidità
Art. 46 Ferie
Art. 47 Banca Ferie Solidali
Art. 48 Permessi per assistenza e Congedo per malattia figli
Art. 49 Congedo per donne vittime di violenza
Art. 50 Congedi (non retribuiti)
Art. 51 Congedi per formazione
Art. 52 Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 53 Ritiro della patente di guida
Art. 54 Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
Art. 55 Trasferimento
Art. 56 Trasferta
Art. 57 Trasfertismo
Art. 58 Distacco
Art. 59 Malattia e Infortunio non sul lavoro
Art. 60 Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 61 Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 62 Aspettativa per motivi personali (non retribuita)
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Art. 63 Infortunio sul lavoro
Art. 64 Divise, camici
Art. 65 Assistenza legale
Art. 66 Divieto di concorrenza
Art. 67 Risarcimento danni
Art. 68 Codice disciplinare
Art. 69 Dimissioni per fatti concludenti
Art. 70 Preavviso
Art. 71 Preavviso attivo
TITOLO IV
LE RETRIBUZIONI
Art. 72 Retribuzioni
Art. 73 Mensilità Supplementari
Art. 74 Corresponsione della retribuzione – Reclami sulla busta paga
Art. 75 Trattamento di fine rapporto
TITOLO V
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE
Art. 76 Salute e Sicurezza sul lavoro
Art. 77 Sistemi di videosorveglianza aziendale
TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – PAGHE NAZIONALI – SCATTI DI ANZIANITA’ – ALTRE INDENNITA’
Art. 78 Classificazione del Personale
Art. 79 Paga Base Nazionale Conglobata
Art. 80 Scatti biennali e anzianità forfettaria di settore
Art. 81 Assorbimenti
Art. 82 Indennità varie
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese industriali, artigiane, cooperative, dai consorzi e
dalle società consortili operanti nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi che svolgono, anche per
conto terzi, le seguenti attività:
• Servizi di pulizia e manutenzione legate a variazioni cicliche o variazioni climatiche;
• Servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali,
ospedaliere, domiciliari, pulitori, netturbini, spazzacamini, ecc.);
• Servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni
mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica stradale orizzontale e verticale,
interventi in aree confinate , spazi confinati o ambienti sospetti da inquinamento , piscine, spiagge,
arenili, ecc.);
• Servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante , praticati anche
tramite l’utilizzo di attrezzature di lavoro, anche trattori e macchine movimento terra;
• Interventi aerei, con piattaforme di lavoro mobili elevabili o cestelli, per la manutenzione di impianti
elettrici e di illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;
• Servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
• Interventi di manutenzione, sostituzione, lettura e gestione tecnica amministrativa dei gruppi di
misura;
• Servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza,
accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);
• Nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto e trattamento, recupero e
smaltimento rifiuti solidi e liquidi, con o senza recupero energetico, lavaggio cassonetti;
• Taglio erbe e riparie stradali, anche con attrezzature, carrelli elevatori e macchinari semoventi;
• Transennature stradali, anche provvisorie, anche tramite apposizione di segnaletica stradale;
• Impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque, con o senza recupero
energetico;
• Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica, servizi di irrigazione di
impianti per l'agricoltura;
• Servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio,
barellaggio, movimentazione interna ed esterna, ecc.);
• Servizi di distribuzione e recapito corrispondenza dei diversi servizi postali;
• Servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte,
fatturazioni, ecc.);
• Servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
• Servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico,
autobus, tram, aeromobili, natanti, ecc.);
• Servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale e uffici pubblici e privati;
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• Servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e
manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
• Servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, parcheggi, edifici ed attrezzature comprese la
gestione di parcheggi a pagamento o non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di
impianti tecnologici e servizi cinofili;
• Servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di
biglietteria e informazioni anche telefoniche, incluso call-center, ecc.;
• Accompagnamento, cattura e ingabbiamento e scarico di bestiame presso mattatoi;
• Servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione
al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione
bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.);
• Gestione nella totalità delle attività inerenti magazzini e centri distributivi, servizi di confezionamento
ed imballaggio di prodotti alimentari e non;
• Servizi di manutenzione impianti di sollevamento (ascensori);
• Servizi di manutenzione impianti antintrusione (allarmi e videosorveglianza);
• Facchinaggio, mercati ortofrutticoli, anche con l'utilizzo di attrezzature e macchinari;
• Servizi ausiliari alle produzioni industriali fuori linea;
• Servizi di installazione tende presso campeggi, gestione camping e check-up case mobili, anche tramite
l’utilizzo di attrezzature;
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica anche al personale impiegato nei servizi accessori
alla gestione e manutenzione degli immobili di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a edifici residenziali,
commerciali, industriali e pubblici.
I servizi accessori alla gestione e manutenzione degli immobili includono:
• Pulizia e manutenzione delle aree comuni, comprese scale, corridoi, cortili, parcheggi e giardini.
• Manutenzione degli impianti tecnici, quali sistemi elettrici, idraulici, termici e di climatizzazione.
• Gestione dei rifiuti, inclusa la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta , anche
tramite macchine ed attrezzature specifiche.
• Piccole riparazioni e interventi di manutenzione preventiva per garantire la funzionalità e la sicurezza
degli immobili, anche di tipo edile, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e interventi per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
• Coordinamento con fornitori esterni per servizi di manutenzione specialistica.
• Supporto nella gestione amministrativa degli immobili, inclusa la tenuta dei registri di manutenzione
e la gestione delle richieste dei residenti o degli occupanti.
Queste disposizioni assicurano una gestione efficiente e sicura degli immobili, contribuendo al benessere
e alla sicurezza di tutti gli occupanti e garantendo la preservazione del valore degli immobili stessi.
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Decorrenza, Durata e Vacanza Contrattuale
1) Le presenti modifiche contrattuali hanno decorrenza dal 01/02/2026 con scadenza al 29/02/2028 sia per
la parte economica che normativa;
2) La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la parte normativa e per
quella economica, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;
3) La procedura di rinnovo del contratto è avviata 3 mesi prima della scadenza. Per consentire il corretto
svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
presente contratto collettivo di lavoro, le Parti n on possono assumere iniziative unilaterali né procedere
ad azioni di rottura;
4) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente CCNL, ai
lavoratori cui si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, ovvero dal mese successivo alla prese ntazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di
cui sopra, un elemento provvisorio della retribuzione.
5) Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere
erogata.
Distribuzione, Efficacia ed Interpretazione del Contratto
1) Il presente CCNL è stato redatto dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli
effetti. È vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
2) Le norme del presente C.C.N.L. sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei
datori di lavoro che versano regolarmente il contributo all’Ente Bilaterale di cui al presente CCNL, nonché
a tutti i rapporti di lavoro a cui viene applicato.
3) In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti
norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS, agli
Enti previdenziali e assistenziali interessati
4) Le Parti convengono che la Contrattazione Collettiva è un complesso apparato negoziale che comporta la
condivisione di strategie ed obiettivi, non solo di natura retributiva; pertanto, le Parti affidano all’ente
bilaterale l’interpretazione delle norme nel CCNL riportate.
5) I datori di lavoro sono tenuti a rendere consultabile gratuitamente ad ogni dipendente copia del presente
CCNL, anche con modalità telematica e, comunque, ad affiggerlo nell'apposita bacheca.
TITOLO I
RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale
1) Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel modo
seguente:
▪ Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
▪ Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione;
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2) Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere
superiori a due e che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva.
Articolo 2 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
1) La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e
normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Costituiscono oggetto della stessa:
a) validità ed ambito di applicazione del contratto
b) relazioni sindacali
c) diritti sindacali
d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro
e) norme comportamentali e disciplinari
f) classificazione del personale
g) trattamento economico
h) modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro
i) permessi, aspettative e congedi
j) sicurezza sul lavoro
k) formazione professionale
l) definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di II Livello.
Articolo 3 - Contrattazione di II Livello
1) Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva è demandato di provvedere alle
materie sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e performanti:
a) trattamenti retributivi integrativi
b) eventuali premi di produzione per i lavoratori
c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle OO.SS. alla
fase di contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale
d) articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel corso
dell'anno
e) turnazione dei lavoratori
f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi
del presente Contratto
g) assegnazione della Sede di Lavoro
h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o
assistenziali (a titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.)
i) determinazione delle modalità e del trattamento economico per la trasferta di cui al presente
contratto; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale
j) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie
k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di servizio
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l) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere
professionale, non previsti dal presente C.C.N.L.
m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche
situazioni esistenti territorialmente
n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare
riferimento alla verifica dei percorsi formativi
o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro
p) pari opportunità
q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali
anche a livello settoriale e territoriale
r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale
dal presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio
s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR
t) Tirocini formativi e Stage formativi
2) La contrattazione di Il Livello, ha la durata del contratto nazionale e decade dalla data del suo rinnovo
anche ai fini dell’adeguamento normativo rispetto al CCNL.
3) La contrattazione di II Livello è di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove presenti,
costituite dalle Parti Firmatarie del presente CCNL, ed agiscono su delega delle Rappresentanze Sindacali
Territoriali (RST) o di quelle Nazionali.
4) Le Parti Nazionali firmatarie il CCNL hanno il diritto di accedere alla contrattazione sottoscritta dalle
RSA/RST, anche attraverso l’Ente Bilaterale, nonché chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la
coerenza dell’accordo aziendale/territoriale con i criteri generali del CCNL.
5) Gli accordi di II Livello sottoscritti dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali, ai fini della loro applicazione
e decorrenza devono essere inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Ente e validati da
apposita Commissione Bilater ale costituita in seno all’Ente Bilaterale; in assenza di risposta della
competente Commissione entro 5 (cinque) giorni dalla avvenuta comunicazione della RST gli accordi sono
da considerarsi efficaci.
Articolo 4 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1) Le parti ritengono che l’informazione e la consultazione attraverso la condivisione/comunicazione delle
informazioni abbia lo scopo di valorizzare le attività, migliorando la competitività delle aziende,
difendendo l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Informazione Nazionale
2) Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro,
costituita presso l’Ente Bilaterale, che definisce le priorità d’azione ed approva programmi di lavoro.
3) La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L’Osservatorio Nazionale,
analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati
dalle parti.
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4) Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della
Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
5) La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano
motivata richiesta.
Informazione Territoriale/Aziendale
6) A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e
valutazione dei maggiori indicatori economico -sociali dell’azienda e le informazioni correlate alla
contrattazione aziendale per obiettivi:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c) le necessità formative;
d) l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai
finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di
lavoro;
i) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di
riqualificazione professionale;
j) il superamento delle barriere architettoniche;
k) allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori
svantaggiati;
l) all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
m) il piano per la formazione non obbligatoria per legge, dell’impresa;
n) progetti correlati all’introduzione, gestione e controllo dell’Intelligenza artificiale e dei meccanismi o
programmi ad essa correlabili;
7) Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.
8) Il datore di lavoro è tenuto ad esperire informativa alla RSA e, in mancanza, alle RST delle organizzazioni
sindacali firmatarie il presente CCNL con cadenza annuale entro la fine del mese di luglio.
9) I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e
consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che
siano state loro espressamente fornite in via riserva ta e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel
legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza
del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabili tà civile, si
applicano i provvedimenti disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
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10) Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà
al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
11) Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla
Commissione di Garanzia e Conciliazione istituita presso l’Ente Bilaterale, che si riunirà ed esprimerà il
proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
12) La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Articolo 5 - Diritti e Prerogative Sindacali
Rappresentanze Sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori
che fanno parte:
▪ di RSA costituite ai sensi dell’Articolo19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il
presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti,
i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
▪ di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori
stipulante il presente CCNL;
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a
Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La
comunicazione per l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a
individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia
attraverso la individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le
esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
4) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all’Articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori hanno diritto a
permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale,
in misura non superiore a 32 ore m ensili, fruibili sia su base giornaliera che oraria, ma in misura non
inferiore a due ore. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta
al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competent i organismi territoriali delle
OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere
originati da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra
direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori
stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua
del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
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Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
8) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all’Articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti
delle Rappresentanze Sindacali Aziendali -RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del
loro mandato, nonché per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale.
9) Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente
articolo, 12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera
C. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro
di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie
del presente CCNL. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
• fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
• fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
• fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
10) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
11) Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
12) Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto
di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di
lavoro in luoghi accessibili a tutti i l avoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che
svolgono la propria attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l’istituzione della Bacheca Sindacale
Digitale, messa a disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle
RSA per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali
aziendali; il regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione d i II
Livello.
13) Le RSA, ai sensi dell’Articolo 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta
elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e -mail ai lavoratori dell’Impresa durante il loro orario di
lavoro e al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento
dell’attività aziendale.
14) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e
a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale
monte ore così determinato costituisce un tetto i nvalicabile annuale; non è consentita né la fruizione di
eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
15) Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per le Organizzazioni stipulanti il presente
accordo, quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di
istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni d egli organi direttivi confederali, nazionali, regionali,
provinciali o comprensoriali, etc.
16) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle
singole aziende, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli
13
organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai
rispettivi Statuti.
17) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle OO.SS. stipulanti il CCNL ed avanzata con un
preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono
essere controfirmate dal responsabile dell’o rgano direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e
quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia
della lettera di convocazione dello stesso organo.
18) All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, possono essere concessi, altresì, permessi sindacali
non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
19) Le RSA, nello svolgimento delle funzioni a lui demandate, sono tenute ad informare l’RST nei casi di
sottoscrizione di accordi aziendali e di e delle informative di cui negli articoli precedenti.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
20) Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’Articolo
19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la
validità della contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale
Territoriale, in sigla “RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente
CCNL.
21) Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano
compatibili con la funzione svolta ed hanno la titolarità della Contrattazione nelle Imprese prive di RSA.
22) Nelle imprese in cui sono presenti le RSA, tutti gli accordi aziendali, le informazioni e le informative ad esse
pervenute, sono condivise con le RST.
23) L’applicazione e la decorrenza degli accordi di II Livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla
validazione da parte della Commissione Bilaterale di Mercato del Lavoro istituita presso l’Ente.
Assemblea
Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di
lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente
o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro.
24) Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di
lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di
anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori,
attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
25) A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore
all’anno normalmente retribuite.
26) Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale,
tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì
essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale
servizio di vendita al pubblico.
14
27) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere
parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno
superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Referendum
28) Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
29) I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
30) Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Trattenute sindacali
31) I datori di lavoro provvedono alla trattenuta sindacale, a favore delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettuano richiesta scritta.
32) La suddetta quota è trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte
del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del
contributo associativo.
33) Per la pratica realizzazione e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei
lavoratori e dei datori di lavoro viene stabilito un contributo di assistenza contrattuale obbligatorio per
l'applicazione del presente CCNL:
• Per le Associazioni Datoriali, un contributo di ammontare pari all’ 1,5% della paga base conglobata
mensile per ciascun a lavoratore, versato per il tramite dei datori di lavoro mediante UNIEMENS con
codice previsto dalle confederazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, come di seguito specificato:
CONFEDERAZIONI DATORIALI CODICE UNIEMENS
AIFOS W434
ASSOESERCENTI W434
CONFIMPRESE ITALIA W330
UCI W434
UNCI W550 - IT10T0503616702CC4870021287
VALITALIA PMI W480
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• Per FESICA CONFSAL, un contributo annuale di ammontare pari a 0,5% della paga base conglobata
mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore, e verrà versato per il tramite dei datori di lavoro
mediante UNIEMENS con codice “W434”.
Articolo 6 - Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
Ente Bilaterale
1) Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività
individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, formazione, qualificazione
professionale, sostegno al reddito e politiche del lavoro , sia attive che passive, interpretazione delle
norme contrattuali e quanto demandato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
2) L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite
con apposito Statuto e Regolamento.
3) L’Ente può aderire ad ulteriori organismi atti al coordinamento delle attività di Politiche del Lavoro.
4) L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini
e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei
settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie
di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni
legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti
competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a
livello territoriale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le
raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla
Legge n.936/1986;
f) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne coordina le attività;
g) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli
accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
j) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del
lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti
delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
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k) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni
di legge in materia;
l) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai
sensi della normativa vigente;
m) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
n) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
o) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto
il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende
che applicano il presente CCNL.
5) L’Ente svolge inoltre, attraverso la Commissioni di Mercato del Lavoro, composta dai rappresentanti delle
OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa
legislativa e contrattuale in materia di apprend istato, contratti a tempo determinato, part -time, lavoro
ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie
demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
6) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente dispone un’apposita Commissione Nazionale di
Certificazione.
7) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente può essere riconosciuto mandato circa la
ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente
CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
8) L’Ente può essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità
dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale
ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche
ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
9) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio
di amministrazione.
10) Gli organi di gestione dell’Ente saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
11) La costituzione degli Enti Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Organismo Paritetico
Le Parti concordano che gli Enti, nella qualità di Organismo Paritetico e/o gli Organismi Paritetici delle
Parti firmatarie il presente CCNL costituiscono lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in
materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.lgs. 81/08.
12) L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed
ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
13) L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
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▪ supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
▪ svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di
lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con
gli organismi paritetici, anche attraverso l’imp iego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta
delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al
sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei mod elli di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi
di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.
14) L’Ente istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente per:
▪ Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo
del RLST ai sensi dell’Articolo 51 comma 8 del D.lgs. 81/2008.
▪ Dare comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo
paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
▪ Esercitare le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e svolgere
ogni altra funzione ed affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato
dall’Ente.
Osservatorio Nazionale
15) L’Osservatorio Nazionale è lo strumento nel quale confluiscono i dati forniti dai datori di lavoro,
associazioni datoriali, associazioni dei datori di lavoro, lavoratori occupati e no, in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, ricollocazione.
16) A tal fine l’Osservatorio:
a) riceve le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente, con cadenza semestrale, i risultati
trasmessigli dagli Enti Territoriali;
b) riceve, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo
degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine
inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale;
c) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l’analisi e la registrazione;
Enti Bilaterali Territoriali
17) L’Ente Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti
stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, ricollocazione e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti
competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione
e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato;
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c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione
predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con L’Ente e con la Rete Nazionale dei
Lavori;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle
attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia;
h) l’Ente Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a
tempo determinato, part-time e lavoro intermittente;
i) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente Territoriale si avvale di apposite commissioni di
certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite a tale scopo dalla Commissione Nazionale di
Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale;
j) l’Ente Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le
azioni più opportune affinché dagli organismi com petenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle
attività del comparto.
Finanziamento Ente Bilaterale
18) Il contributo mensile da destinare all’Ente scelto è per 12 mensilità ed è stabilito nella misura indicata
nella tabella di seguito, nella stessa è indicata la quota a carico del datore e la quota parte a carico del
lavoratore, tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
19) Le prestazioni previste dal sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo
lavoratore, che pertanto matura, nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il
diritto all’erogazione diretta delle prestazioni . L’Impresa che ometta il versamento delle quote di
finanziamento dell’Ente è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad €
30,00 (trenta/00) lordi; tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
20) L’ E.D.R. di cui al comma precedente, non assorbibile, viene corrisposto per 13 mensilità ed incide su tutti
gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine
rapporto.
21) Le quote vanno versate mediante F24 con il codice di riferimento dell’Ente; le quote riscosse dall’Ente
Bilaterale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’ente stesso, saranno
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trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente
CCNL a seguito di apposito regolamento approvato dall’Ente Bilaterale.
22) L’Ente potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto precedente qualora non venga posto
in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti Territoriali in relazione
alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
23) Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente all’occorrenza.
Tabella Enti Bilaterali di riferimento
24) Si specificano di seguito gli Enti di riferimento per confederazioni datoriali firmatarie del presente C.C.N.L.:
CONFEDERAZIONI DATORIALI ENTI CODICE F24 E IBAN DATORI LAVORATORI
Ai.F.O.S. O.BI.N.A.F. EBIL 7,00 € 1,50 €
ASSOESERCENTI E.Bi. P.S. EPOP 7,00 € 1,50 €
CONFIMPRESE ITALIA E.B.I.L. EBIL 7,00 € 1,50 €
ITALPMI E.B.I.NA.L.F. EBIL 7,00 € 1,50 €
UNCI F.U.E.B. FUEB 7,00 € 1,50 €
VALITALIA PMI E.N.Bi.LAV. IT24 7,50 € 1,00 €
Commissioni Paritetiche
25) le Parti convengono che sarà costituita una Commissione Paritetica di Certificazione, Garanzia e
Conciliazione, anche Regionale, per ognuno degli Enti Bilaterali individuati nel presente CCNL; ogni
Commissione avrà sede presso l'Ente Bilaterale di riferime nto. La Commissione è composta
pariteticamente da 1 o più componenti tra le organizzazioni che hanno costituito l'Ente di riferimento.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) certificare i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro e
quanto demandato dalla normativa vigente
b) esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione del presente CCNL
e della contrattazione di II livello, ivi compresi i cd. "contratti di prossimità" di cui all’Articolo 8 della
legge n. 148/2011 e ss.mm.ii.;
c) tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in
sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale;
d) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico “premio di produzione” in caso di
controversia fra le Parti nella contrattazione di II livello;
e) verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva applicazione nelle aziende,
tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente
CCNL e ss.mm.ii. in ordine all’attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
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f) esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza,
su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
g) esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze
rappresentate dalle parti contrattuali;
h) verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I. come
previsto dal presente CCNL;
i) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente CCNL. Al fine
di agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali verrà
costituita un’apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
26) Le parti convengono di costituire un’ulteriore commissione, anche Regionale, con sede presso l’Ente
Bilaterale e dotata di rispettivo regolamento:
▪ Commissione di Mercato del Lavoro che svolge, attraverso gli osservatori attività in materia di
occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno reddito, politiche attive e passive del
lavoro;
Articolo 7 - Composizione delle controversie individuali e collettive
1) Le Parti stipulanti ricordano che per tutte le controversie individuali singole o plurime relative
all’applicazione del presente CCNL e di altri contratti ed accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro
nelle imprese comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo di
conciliazione in sede sindacale da esperirsi nella Commissione di Certificazione, Garanzia e Conciliazione
costituita presso l’Ente Bilaterale.
2) Il tentativo di conciliazione viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite
l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato,
presentando apposita richiesta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione mediante PEC, lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegna a mani in duplice copia od ogni altro mezzo
idoneo a certificare la data di ricevimento.
3) La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei
modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e
l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, anche in modalità telematica.
4) L’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto invio della
comunicazione alla parte contrapposta.
5) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i procedimenti di conciliazione in
materia di lavoro previsti dal Codice di procedura civile possono essere svolti in modalità telematica ossia
il procedimento di conciliazione potrà svolgersi in video conferenza, mediante collegamenti audiovisivi ed
i verbali conclusivi dovranno essere sottoscritti con firma qualificata/digitale delle parti.
Articolo 8 - Fondo Formazione Continua professionale
1) Nel quadro delle più generali intese tra le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, preso atto della
istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali con la legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., finalizzati alla
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formazione continua dei lavoratori, le Parti convengono che, laddove non si determinassero le condizioni
per l'operatività di uno specifico fondo interprofessionale di categoria con apposite convenzioni e
successivi protocolli d’intesa, le imprese privilegeranno l'adesione ai Fondi interprofessionali indicati dalle
Parti Sociali firmatarie il presente CCNL chiedendo informazioni all’Ente Bilaterale di riferimento.
2) Evidenziando che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'
arricchimento ed all’aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti alle mansioni svolte, tenuto
conto, altresì della continua evoluzione del settore e del la necessità di una costante revisione delle
conoscenze individuali, le Associazioni realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
▪ un efficace inserimento di tutti i lavoratori anche neoassunti;
▪ corsi per i lavoratori assunti con contratti a causa mista e per i loro tutor;
▪ un proficuo aggiornamento dei lavoratori per quanto concerne la sicurezza ed i nuovi metodi di
lavoro;
▪ un pronto inserimento dei lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell’avvicendamento.
Articolo 9 - Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa
Trattamenti Integrativi - Welfare Aziendale
Previdenza Complementare
1) È intenzione delle Parti individuare di comune accordo un Fondo di Previdenza Complementare a cui
aderire e nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che vorranno aderire. Il
contributo a carico dell’azienda non potrà superare l'1, 50 % degli elementi retributivi fini del calcolo del
TFR con la decorrenza prevista dalla legge.
Assistenza Sanitaria Integrativa
2) A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL sono iscritti ad OB Italia Salute tutti i lavoratori
assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli
apprendisti ed i collaboratori.
3) Possono essere iscritti anche i titolari di imprese che applicano il CCNL.
4) Per il finanziamento ad OB Italia Salute è dovuto un contributo mensile pari a 15 euro per ciascun
lavoratore di cui 13 euro a carico dell’azienda e 2 euro a carico del lavoratore, per 12 (dodici) mensilità.
5) I contributi di cui al comma precedente, unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale,
devono essere versati in unica soluzione mediante F24 con il codice di riferimento dell’Ente.
6) Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono
considerati parte integrante del trattamento economico; i contributi di cui al comma 4) sono
sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti
coloro che applicano il presente CCNL.
7) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un
elemento distinto della retribuzione pari ad €40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere per tutte le
mensilità previste dal CCNL. L’elemento distinto della retrib uzione di cui al presente comma, non
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assorbibile, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o
differiti, incluso il trattamento di fine rapporto; tale importo non è riproporzionabile in caso di
rapporto di lavoro part time.
8) Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie
previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi dovuti, nonché
dell’eventuale maggior danno subito e la responsabi lità verso i lavoratori della perdita delle relative
prestazioni.
9) Per quanto non enunciato nel presente articolo si fa espresso rinvio al regolamento di OB Italia Salute.
Trattamenti Integrativi
10) Sono definiti “Trattamenti Integrativi” le prestazioni erogate dai Fondi costituiti presso L’Ente in materia
di assistenza sanitaria integrativa e di sostegno al reddito.
Welfare Aziendale
11) Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL hanno di comune accordo preso la decisione di stipulare apposite
convenzioni, attraverso l’Ente Bilaterale, con soggetti esterni specializzati (provider) nell’offerta di
soluzioni per la erogazione del welfare aziendale.
12) L’utilizzo della piattaforma convenzionata con l’Ente Bilaterale, a prezzo convenzionato, è utilizzabile dalle
Imprese aderenti all’Ente da almeno 4 (quattro) mesi ed in costanza di versamenti all’Ente Bilaterale; i
relativi servizi sono consultabili sul portale istituzionale dell’Ente Bilaterale.
Articolo 10 - Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori
1) La Rete Nazionale dei Lavori è il coordinamento degli Enti Bilaterali in materia di mercato e politiche attive
del lavoro. Permette di svolgere funzioni specifiche già previste dalla normativa vigente e dalle finalità
presenti negli Statuti degli Enti Bilaterali
2) La Rete Nazionale dei Lavori supporta, assegna e diffonde le attività e garantisce l’interazione,
cooperazione e competizione virtuosa fra gli Enti Bilaterali avendo funzioni diverse e finalità trasversali.
3) La Rete Nazionale dei Lavori permette agli Enti e, conseguentemente, alle Associazioni dei Lavoratori e dei
Datori di Lavoro di essere presenti capillarmente sul territorio nazionale e di essere identificabili ed
individuabili dai destinatari della Politiche Attive per il Lavoro e dalle Imprese.
4) La Rete Nazionale dei Lavori si prefigge di:
▪ Fornire opportunità continue di nuova occupazione ai lavoratori in tempi brevi e sempre più aderente
ai propri obiettivi professionali e personali con conseguente realizzazione dell’individuo;
▪ Fornire alle imprese medio/piccole, tramite Enti Bilaterali, un futuro servizio di Risorse Umane utile
alla propria strategia d’impresa.
5) La Rete Nazionale dei Lavori elabora i dati occupazionali provenienti dagli Enti aderenti (tipologia di
contratto, durata, scadenza ecc) ed i curricula del personale interessato e non dalle attività di
ricollocazione, oltre a recepire i dati provenienti da lle comunicazioni di preavviso attivo e delle persone
che si rivolgono agli Enti per essere ricollocati.
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6) La Rete Nazionale dei Lavori attraverso gli Enti partecipanti riceve i destinatari delle Polite Attive del Lavoro
e svolge il servizio di assistenza alla ricollocazione; attraverso l’interscambio dei dati sarà possibile
ricercare le opportunità di ricolloc azione effettiva nei diversi Enti e l’Rete affida la ricollocazione all’Ente
Bilaterale individuato come idoneo all’attività, sulla base di parametri di assegnazione certi ed
individuabili.
Articolo 11 - Attività Stagionali
1) Si considerano Attività Stagionali (aziende di stagione) quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o
più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. In particolare, secondo
il Decreto del Presidente della Repub blica 11 luglio 1995, n. 378, per essere definita stagionale,
un'azienda, deve presentare un periodo d'inattività di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non
continuativi.
2) Le parti inoltre convengono che sono da considerarsi stagionali e, quindi, esenti dai limiti quantitativi,
oltre le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525 come modificato dal decreto del Presidente dell a Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, anche le
attività caratterizzate da intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
▪ periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
▪ periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
▪ periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
▪ periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
3) In ogni caso, tali periodi non possono superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare;
4) Alla contrattazione di II Livello è demandata l’individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità.
5) Altresì, le parti riconoscono la necessità delle imprese che operano in determinate località a prevalente
vocazione turistica, individuate dalle Organizzazioni territoriali firmatarie del presente CCNL con apposito
accordo, di gestire picchi di lavoro inte nsificati in determinati periodi dell’anno pur non esercitanto
attività a carattera stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 Ottobre 1963, n.
1525 e come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
6) Pertanto, le parti condordano che i contratti a tempo determinato conclusi per le predette necessità
siano riconducibili a ragioni di stagionalità e quindi esclusi dalle limitazioni quantitative ex Dlgs 81/2015.
7) In relazione alla peculiarità del settore ed in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva
prevista dall’art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015, alle attività stagionali, come individuate nel presente
articolo e a quelle previste dal D.P.R. 1525/1963, non si applica il limite temporale e il limite percentuale
di cui ai commi precedenti.
8) Si riconosce carattere di stagionalità alle attività di derattizzazione e disinfestazione.
Nei casi come sopra individuati, in sede di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo determinato, verrà
specificata nel contratto individuale la “stagionalità” quale causale di apposizione del termine.
9) Le Parti convengono che la stagionalità come definita dai commi che precedono è coerente con i requisiti
legali richiesti dal D.lgs. 81/2015 ai fini dell’applicazione di specifiche normative. In applicazione dell’art
23 del Dlgs 81/2015 sono esenti dal lim ite percentuale di cui sopra i contratti a tempo determinato
conclusi:
24
a) nella fase di avvio di nuove attività. Per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di
tempo fino a 6 mesi. Non possono comprendersi in tale norma i lavoratori a tempo indeterminato
provenienti da cambi di appalto da altri cantieri. A livello territoriale, con le OO.SS. firmatarie del presente
C.C.N.L., si potranno concordare assunzioni con contratto a tempo determinato nelle fasi di avvio di una
nuova attività superiori a detto periodo.
b) per lo svolgimento delle attività stagionali, come sopra individuate, e delle attività come previste dal
D.P.R. 1525/1963;
c) per sostituzione di lavoratori assenti;
d) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
10) Le Parti concordano che i lavoratori che hanno prestato la propria attività nell’esecuzione di uno o più
contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 12 mesi
hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tem po indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei
12 mesi successivi alla scadenza del suo contratto, per le mansioni già espletate nei precedenti rapporti
a termine.
11) Il diritto, oltre ad essere richiamato nel contratto di assunzione, può essere esercitato a condizione che il
lavoratore ne faccia richiesta scritta entro 6 mesi dalla scadenza del contratto. Per i lavoratori assunti a
tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, il diritto di precedenza può essere esercitato
a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta scritta entro 3 mesi dalla scadenza del contratto.
12) Le Parti, ai sensi dell’art. 24, comma 1, D.lgs. n. 81/2015, stabiliscono che il diritto di precedenza troverà
applicazione, laddove possibile, nell’ambito del cantiere dove ha prestato servizio. Le parti intendono
disciplinare le fattispecie per le quali non trovano applicazione gli intervalli temporali in caso di
riassunzione con contratto a tempo determinato dello stesso lavoratore ai sensi dell’art. 21 D. Lgs n.
81/2015.
13) I termini di interruzione previsti dalla legge non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:
a) l’assunzione di lavoratori impiegati nelle attività stagionali indicate ai precedenti commi;
b) sostituzione di lavoratori assenti, quando la successiva assunzione avvenga per motivi sostitutivi di altri
lavoratori;
c) assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni presso altra azienda;
d) assunzione di percettori della Naspi;
e) assunzione di lavoratori disoccupati con oltre 50 anni di età.
Articolo 12 - Appalti
1) Le parti concordano di delineare, in materia di cambio appalto, una disciplina vincolante per tutte le
Imprese fornitrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le Imprese committenti a prescindere dalla
loro personalità giuridica.
2) La presente disciplina non si applica per gli appalti inferiori ai 3 mesi né in riferimento agli appalti con
meno di 6 (sei) lavoratori impiegati.
3) Sono esclusi dalle previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati al 1° Livello e quelli con anzianità
inferiore a 3 mesi.
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4) Nei casi di cambio appalto, ossia di subentro di un’Impresa ad un’altra nell’esecuzione di un’opera o un
servizio in base ad un contratto d’appalto, l’impresa cessante è tenuta a dare comunicazione preventiva
alle RSA ove esistenti e ai rappresentanti dell e OO.SS. territorialmente competenti delle Organizzazioni
firmatarie il presente CCNL, ove possibile non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data di
cessazione del contratto di appalto e consegna al subentrante i documenti in materia di la voro e, in
particolare:
▪ Nome e Cognome
▪ Codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno
▪ Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
▪ Anzianità nell’appalto
▪ Ultimi tre cedolini paga
▪ situazione individuale delle malattie e degli infortuni sul lavoro
▪ prospetti delle ferie, dei permessi, e delle retribuzioni differite e del trattamento di fine rapporto
▪ Riconoscimento di eventuali assegni “ad personam” e/o superminimi percepiti dai lavoratori derivanti
dal cambio di contratto di lavoro e/o appalto
▪ Situazione delle iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali
contratti di apprendistato professionalizzante
▪ Elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999
▪ Elenco delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente alla sorveglianza
sanitaria e al medico competente
▪ Prospetto dei lavoratori iscritti ai fondi di previdenza complementare e al fondo di assistenza sanitaria
integrativa;
5) l'Impresa subentrante deve incontrare le RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS.
territorialmente competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, al fine di stabilire il
mantenimento del livello occupazionale dei lavoratori subordinati impiegati nell’appalto;
6) Nei casi di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante
si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico risultanti da documentazione
probante che lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione;
7) Nei casi di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa
subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - è convocata presso l'Associazione
territoriale cui conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per
un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con
il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del
personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro
nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part -time, riduzione orario di lavoro,
flessibilità delle giornate lavorative, mobilità;
8) Inoltre, nelle procedure di cambio di appalto, l'Impresa subentrante è tenuta a garantire l'assunzione dei
soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, trasferiti dall'Impresa cessante.
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al mom ento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comportino la
conservazione del rapporto di lavoro, lo stesso continua con l'imprenditore cessante e il lavoratore è
assunto dal subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva;
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9) I lavoratori in aspettativa ai sensi dell' Articolo-31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda
subentrante con passaggio diretto e immediato;
10) il rapporto di lavoro con i lavoratori assunti a tempo determinato prosegue con l’imprenditore
subentrante, fino alla data di scadenza del contratto individuale di lavoro, purché stipulato almeno 8 (otto)
mesi prima della data di cessazione del contratto di appalto;
11) Il mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori, non è obbligatorio nel caso in
cui il contratto di appalto sia stato rescisso dall’appaltante a causa di manifesta inadeguatezza
dell’appaltatore a svolgere le attività oggetto del contratto;
12) Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante è esonerata
dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Articolo 13 - Patronati
1) Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività all’interno delle Imprese.
2) Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue:
▪ Gli Istituti di Patronato possono svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante gli operatori incaricati
dalla Direzione, sentite preventivamente le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL; i nominativi
devono essere portati preventivamente a conoscenza delle Imprese per il tramite delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL.
▪ Gli operatori dei Patronati, muniti di documento di riconoscimento, hanno l’obbligo di concordare
con le Imprese le modalità di svolgimento della loro attività, senza che rechi pregiudizio alla normale
attività aziendale.
▪ Nei casi di particolare e comprovata urgenza gli operatori di Patronato possono, durante l’orario di
lavoro, conferire con i lavoratori che hanno conferito loro regolare mandato di assistenza e
rappresentanza dandone tempestiva comunicazione alla Direzione dell’Impresa che provvedere a
rilasciare ai lavoratori interessati il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario
sempreché non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
Articolo 14 - Pari Opportunità
1) Le Parti considerano della massima importanza promuovere e favorire una cultura del lavoro equa e volta
all’effettiva realizzazione della parità di genere, alla crescita e la qualità dell’occupazione femminile nel
settore e conseguentemente si impegnano a adottare un insieme di azioni atte a favore la parità tra donne
e uomini sul posto di lavoro, incentrate sulle seguenti priorità:
▪ facilitare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile;
▪ favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità
(con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai congedi per maternità);
▪ definire iniziative a carattere formativo ed informativo, volte a prevenire, contrastare e combattere
comportamenti discriminatori e violenti, nell’ottica di incentivare relazioni umane ed interpersonali
sane ed ispirate ai principi di equità e rispetto reciproco;
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▪ migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell’orario già introdotte (esempio part -
time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi) per salvaguardare
le opportunità di carriera delle lavoratrici donne.
2) Ai fine di cui sopra, le Parti si impegnano altresì a verificare la possibilità di individuare, forme di
organizzazione del lavoro e tipologie contrattuali che favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare, nonché a promuovere specifiche iniziative formative.
3) Per dare piena attuazione alle azioni su indicate ed alle previsioni contenute nel D.lgs. 198/2006 e nella
Legge 162/2021, le parti si riservano la facoltà di costituire a livello nazionale il Comitato di Garanzia per le
pari opportunità contro ogni forma di discriminazione. Lo stesso sarà composto da componenti
rappresentativi di ognuna delle parti firmatarie il presente contratto e resteranno in carica quattro anni.
4) Le risorse per il suo funzionamento saranno reperite prioritariamente secondo quanto previsto e
disciplinato dall’Articolo 44 del D.lgs. 198/2006 e sue ss.mm. ii..
TITOLO II
I CONTRATTI DI LAVORO
Articolo 15 - Lavoro a tempo indeterminato - Rapporto di lavoro comune
1) La forma comune di rapporto di lavoro, ove diversamente non pattuito, è il contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
Articolo 16 - Lavoro a tempo parziale o Part-time
1) Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore
rispetto quello ordinario previsto dal presente CCNL, anche in forme di telelavoro o lavoro agile.
2) Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività
nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e, allo stesso tempo, fornisce una risposta valida
alle esigenze individuali dei lavoratori, come nei casi previsti di trasformazione contratto in part-time dalla
normativa vigente.
3) Tale contratto può essere esteso anche ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di
apprendistato.
4) Le parti concordano che la riduzione dell’orario di lavoro può essere di tipo:
▪ orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario normale
giornaliero;
▪ verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese
o dell’anno;
▪ misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti;
5) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulata in forma scritta; tale requisito
è necessario anche per il passaggio del rapporto da tempo pieno a quello parziale e viceversa; la forma
scritta deve contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
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▪ La precisa determinazione degli orari ridotti e della collocazione giornaliera, settimanale, mensile e
annuale;
▪ Il trattamento economico e normativo, determinato riproporzionando l’entità della prestazione da
svolgere con quella ordinaria mensile;
▪ L’accettazione di eventuali Clausole Elastiche e Flessibili, con l’indicazione delle ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che ne autorizzi l’applicazione o di variazione
temporanea della collocazione dell’orario di lavoro;
6) Il rapporto a tempo parziale può riguardare i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con atto
scritto avente data certa, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali
7) Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale , possono essere concordate fra le parti, salvo
diverse disposizioni di legge, all’atto del passaggio stesso , le possibilità e le condizioni per l’eventuale
rientro a tempo pieno e l’impresa, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale,
mensile o annuale, può assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore
sostituito.
8) Nei casi di passaggio del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i
ratei di retribuzione globale mensile relativi a tutti gli istituti legali e contrattuali sono calcolati in misura
proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi ; salvo che non sia
stata adottata la retribuzione globalizzata , comprendenti l’incidenza di tutti gli istituti contrattuali , ad
eccezione della premialità e del welfare aziendale, forfettizzata al 30%.
9) L’orario di lavoro può essere modificato in aumento della durata della prestazione, rispetto a quella
contrattualmente stabilita, fino al raggiungimento dell’orario full -time giornaliero e/o settimanale ; Le
prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro contrattuale saranno compensate con una maggiorazione
forfettaria del 28% da calcolare sulla retribuzione oraria.
10) La collocazione temporale della prestazione stessa può essere modificata, rispetto a quella
contrattualmente stabilita; le ore di lavoro ordinarie, verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione
stessa viene effettuata, in misura non inferiore a lla maggiorazione del 10% da calcolare sulla quota di
retribuzione, mentre per le ore aggiuntive richieste in regime di clausole elastiche, compete la
maggiorazione per lavoro supplementare aumentata di 1,50 punti percentuali.
11) L’utilizzo delle Clausole Elastiche e Flessibili deve risultare da accordo sottoscritto dal lavoratore, dove
devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che
autorizzino l’applicazione e con un termine di preavviso di almeno 48 ore, ma il lavoratore può accettare
la modifica anche comunicata “ad horas”.
12) L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di
rinunciare al patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno
nei seguenti casi:
▪ esigenze di tutela della salute certificate dal SSN;
▪ comprovata instaurazione di ogni altra attività lavorativa;
▪ motivi di studio e/o formazione;
▪ esigenze di natura familiare ai sensi delle leggi n. 53/2000 e 104/1992 e ss.mm.ii;
▪ esigenze personali debitamente comprovate
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13) La costante variazione dell’orario di lavoro, protrattasi per almeno 6 (sei) mesi, comporta la stabilizzazione
dell’orario variato in quello originariamente concordato, con la cessazione delle maggiorazioni per le ore
variate.
14) È prevista la variazione della modalità e percentuali d'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche di lavoro
in sede di contrattazione di II livello.
15) Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il
numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario concordato,
rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore
a 5 (cinque).
16) La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata, salvo
specifico accordo scritto tra le parti.
17) In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori possono
essere raggiunti differenti accordi di 2° Livello in merito alla durata della prestazione.
18) Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente articolo si rinvia alla normativa vigente.
Articolo 17 - Lavoro a Tempo Determinato
1) Sebbene la forma comune del rapporto di lavoro sia quella a tempo indeterminato, è consentito stipulare
il contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’indicazione
di un termine;
2) Fermo restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato
spettano tutti trattamenti previsti dal CCNL, purché compatibili con la natura stessa del contratto ed in
proporzione al periodo di lavoro prestato.
3) L’assunzione a tempo determinato deve essere stipulata in forma scritta “ad substantiam”, fatta eccezione
per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni; una copia del contratto deve essere
consegnata al lavoratore prima o contestualmente all’inizio della prestazione lavorativa ovvero nei termini
previsti dalla vigente normativa; al lavoratore deve essere sempre consegnato contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro copia del modello UNILAV.
4) Il contratto di assunzione può prevedere il periodo di prova e deve contenere, oltre a quanto previsto
dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ durata prevista del rapporto di lavoro con termine “a tempo” o “a condizione” nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa vigente;
▪ l’esercizio del diritto di precedenza sui nuovi contratti stipulati dall’azienda;
▪ se è prevista l’erogazione mensile del rateo delle mensilità supplementari maturate;
▪ in caso di proroga o rinnovo, la specificazione delle condizioni se previste dalla normativa vigente;
5) Fatte salve le diverse disposizioni previste nel presente contratto, e con l’eccezione delle attività stagionali,
la durata dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di una successione
di contratti, conclusi per svolg ere mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai
periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi; nel computo non vanno
inclusi i periodi di missione per mansioni di pari livello e categoria legale, svo lti tra i medesimi soggetti,
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nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato, se il lavoratore somministrato è assunto a tempo
indeterminato presso l’agenzia di somministrazione.
6) Si prevede quindi la possibilità di superare i 12 mesi di acausalità in tutti i casi previsti dalla normativa,
quali le ragioni di carattere sostitutivo, ed in situazioni che possono scaturire da ragioni di carattere
tecnico, organizzativo e produttivo che dovranno essere riportate in modo esaustivo nel contratto di
lavoro ed in tutti i casi di assunzioni per:
▪ attività connesse a campagne vendita in showroom, o presso negozi stagionali o temporary store;
▪ implementazione dell’offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e per le quali
non è possibile realizzare con il normale organico aziendale;
▪ festività natalizie e pasquali;
▪ partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
▪ attività a carattere stagionale o straordinario;
▪ attività svolta in modo non continuativo per lavori affidati ovvero in appalto in occasioni quali
eventi promozionali, spettacoli o eventi pubblici
▪ aperture nuove di unità produttive o di servizio , ristrutturazione o espansione della superfice di
produzione e/o adibita ai servizi;
▪ lavoratori assunti con specifiche professionalità e coinvolti in processi legati allo sviluppo ed
integrazione e armonizzazione della IA nell’organizzazione aziendale e nell’interfaccio uomo -
macchina;
▪ lavoratori assunti con specifiche professionalità e coinvolti nella ricerca, sviluppo e attuazioni di
modelli green;
▪ lavoratori assunti con specifiche professionalità e coinvolti nella ristrutturazione aziendale al fine
di acquisire le caratteristiche necessarie per perseguire la Certificazione Parità di Genere o le
Certificazione Etica;
▪ attività svolta in modo non continuativo per lavori affidati ovvero in appalto in occasioni quali
eventi promozionali, spettacoli o eventi pubblici;
▪ in tutti i casi individuati espressamente nella contrattazione integrativa
7) Si prevede inoltre, come da normativa vigente la possibilità di stipulare ulteriori rapporti di lavoro, con
durata massima di 12 mesi, in regime di “deroga assistita” presso le sedi preposte.
8) Il numero complessivo di contratti tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può
eccedere il limite massimo del 25% dei contratti in essere a tempo indeterminato. Per le aziende cha
hanno meno di 5 dipendenti è sempre consentito un contratto a tempo determinato.
In caso di presenza in azienda anche di dipendenti con contratto di somministrazione il numero totale dei
tempi determinati, nella loro sommatoria, può essere al massimo del 35%.
9) Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi anche gli apprendisti, i
lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale in
percentuale riproporzionata presenti in azienda al momento della stipula del contratto a tempo determinato.
10) La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
11) Alla scadenza del termine prefissato il rapporto di lavoro si conclude automaticamente senza necessità
di preavviso.
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12) Ai sensi della normativa vigente, non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine
conclusi:
▪ nella fase di totale avvio di nuove attività operativamente autonome che la presente contrattazione
collettiva identifica nei primi 36 (trentasei) mesi;
▪ per ragioni di carattere sostitutivo (malattia, maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento);
▪ per le attività stagionali previste dalla normativa vigente ed anche per le altre ipotesi che la presente
contrattazione collettiva identifica nell’articolo “Attività Stagionali”;
▪ nei periodi di intensificazione dell’attività lavorativa, in determinati periodi dell’anno, in occasione di festività
religiose e civili, italiane ed estere; manifestazioni; iniziative promozionali e/o commerciali; in periodi di
intensificazione stagionale o ciclica nelle imprese ad apertura annuale;
▪ per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
▪ per cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;
▪ per i lavoratori assunti con specifiche professionalità così come dettagliati al precedente comma 6;
▪ per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni;
▪ Le start-up innovative, così come definite dalla normativa vigente, godono di un trattamento privilegiato per i
primi quattro anni dalla loro costituzione: non sono soggette ai limiti di durata e alle causali (motivazioni)
richieste per gli altri contratti a termine, e nemmeno ai limiti quantitativi. Questo significa che le proroghe sono
libere, nel rispetto della durata complessiva massima di 24 mesi.
13) Il ricorso al lavoro a tempo determinato è vietato:
▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
▪ salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli Articolo- 4 e 24 della legge n.
223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente;
▪ presso imprese nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello
cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente;
▪ da parte delle imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii;
14) Superato il periodo di prova, nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il
personale avrà diritto ad una indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla
data di risoluzione fino al termine stab ilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga
occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
15) A titolo cautelativo, superato il periodo di prova, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del
contratto a termine, che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, da parte del lavoratore è
riconosciuta al datore di lavoro la fa coltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, a titolo di
risarcimento del danno, la cui misura sarà pari al 50% dell’ammontare della retribuzione che avrebbe
dovuto corrispondere dalla data di risoluzione fino al termine stabilito.
16) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato nelle ipotesi di stagionalità e di
intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno hanno diritto di precedenza nella
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riassunzione presso la stessa unità produttiva e con medesima qualifica. Tale diritto - che non si applica ai
lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e a quelli licenziati dalla stessa azienda per
gusta causa ovvero nei casi eventua lmente individuati in sede di contrattazione integrativa - si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che lo
comunichi per iscritto al datore di Lavoro entro tre mesi dalla data di cessazio ne del rapporto stesso.
Sempre per iscritto ed in tempo utile deve essere comunicata la rinuncia: non oltre i 30 giorni successivi
alla comunicazione di cui sopra, salvo comprovato impedimento.
17) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Articolo 18 - Lavoratori Studenti
1) Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando periodi
di intervallo dei percorsi scolastici, la contrattazione integrativa potrà prevedere la stipula di contratti a
tempo determinato con lavoratori student i, stabilendo eventuali parametri per la loro effettiva
computabilità nonché il compenso tenuto conto del ridotto contributo professionale che può apportare
un lavoratore che non abbia ancora completato l’iter formativo.
Articolo 19 - Lavoro somministrato
1) La somministrazione di lavoro ha l’obiettivo di soddisfare esigenze momentanee dell’Ente (Utilizzatore)
che può richiedere la prestazione di lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte
nell’apposito Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
2) Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto
è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la
prestazione lavorativa.
3) Per la disciplina del tempo determinato valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente per i
contratti a termine ad eccezione dei diritti di precedenza, dello “ stop&go” previsto in caso di rinnovo e
della percentuale massima di lavoratori a termine.
4) Ai lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore sono riconosciute le retribuzioni previste dal presente
CCNL, qualora più favorevoli, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto
di lavoro.
5) I” Trattamenti Integrativi” previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per i contratti che
prevedono attività senza soluzione di continuità presso l’utilizzatore superiore a 6(sei) mesi; in tale
circostanza è dovuta la contribuzione, prevista per la generalità dei lavoratori, da versare all’Ente per
l’acquisizione del diritto ai “Trattamenti Integrativi”.
6) I Lavoratori dipendenti in somministrazione presso l’Utilizzatore che applicano il presente CCNL, non
potranno superare, in ciascuna unità produttiva, il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al
1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore e
comunque la sommatoria dei contratti a tempo determinato e dei lavoratori somministrati non potrà mai
eccedere il 35% ; nel caso d’inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul
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numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione.
7) È comunque consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato:
▪ Nelle unità produttive che occupano fino a 10 (dieci) dipendenti, dove la proporzione può essere di
uno ad uno;
▪ Nelle unità produttive che occupano da 11 (undici) fino a 20 (venti) dipendenti, possono essere
stipulati al massimo 10 contratti in somministrazione.
8) Sono esclusi dal limite percentuale di cui al sesto comma i contratti stipulati per la fase di avvio di nuove
attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
9) La contrattazione di II Livello può prevedere una rimodulazione di tali limiti.
10) I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso
quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti
di lavoro a tempo indeterminato; tali informa zioni possono essere fornite mediante un avviso generale
opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti
lavoratori prestano la loro opera.
11) La durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere i 24 mesi, anche
qualora il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro.
12) Ai sensi della normativa vigente, è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato
di:
▪ lavoratori in mobilità;
▪ disoccupati che godono da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali;
▪ lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati
13) L'impresa utilizzatrice comunica alla RSA e, in mancanza, alla RST della O.S. firmataria del presente
contratto, con cadenza annuale a decorrere dalla prima assunzione in somministrazione, il numero ed i
motivi dei contratti di somministrazione di lavoro c onclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione deve essere inviata all'Ente Bilaterale.
14) Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Articolo 20 - Lavoro intermittente
1) È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per lo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e può essere stipulato anche a tempo
determinato; con tale contratto il lavoratore si pone a disposizione dell’impresa che ne può utilizzare la
prestazione lavorativa in determinati casi e condizioni;
2) Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e deve
contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo “Assunzione”, i seguenti elementi:
▪ indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del
contratto;
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▪ luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita al lavoratore e del relativo preavviso di
chiamata che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
▪ indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere I ‘esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
▪ trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità determinata nel presente articolo, i tempi e le modalità di pagamento della
retribuzione stessa;
▪ eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
3) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
▪ nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni ( le prestazioni a chiamata si devono comunque
concludere entro il compimento del 25esimo anno), oppure, di età superiore a 55 anni;
▪ per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive, anche con riferimento allo svolgimento di
prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno individuate dalla
contrattazione di II Livello.
Così come previsto dalla vigente normativa, si prevede nel presente contatto collettivo che possano
essere stipulati contratti di lavoro intermittente con lavoratori di qualsiasi età per specifiche esigenze dei
settori di rifermento del nostro CCNL, in tu tti i casi in cui comportino picchi di attività non costanti nel
tempo ma ripetibili anche ciclicamente nel corso delle settimane o dei mesi, anche durante i periodi
stagionali, in particolare in occasione dei fine settimana, di ricorrenze religiose, di festività, di eventi, fiere
e congressi;
Ossia in tutte quelle situazioni, anche non programmabili e non prevedibili, che non garantiscano la
possibilità di stipulare un contratto di lavoro per le figure di riferimento con carattere continuativo.
4) La contrattazione di II Livello potrà prevedere e disciplinare ulteriori esigenze specifiche:
▪ Merchandiser, Promoter
▪ Attività di carico e scarico merci in magazzino
▪ Commessi, Operai
▪ Traduttori simultanei in occasione di fiere, mostre, convegni, trattative commerciali, ecc.
5) Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con la medesima impresa per un
periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari ; nel caso in cui sia
superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e
indeterminato;
6) Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di
utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione
mensile prevista dal presente CCNL per la mansione da svolgere;
7) L’indennità di disponibilità è esplicitata nel contratto di assunzione e determinata in misura mensile ed è
divisibile per quote orarie;
8) Per la determinazione dell’importo orario dell’indennità è previsto il divisore utilizzato dall’azienda per la
generalità dei lavoratori, come specificato dal presente CCNL;
9) ln caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare l’impresa
preventivamente specificando durata dell'impedimento con modalità previste dalla legge e dal presente
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CCNL documentandone la motivazione; nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto
all’indennità di disponibilità stessa;
10) Il reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” costituisce motivo di recesso per
giustificato motivo soggettivo;
11) I” Trattamenti Integrativi” previsti dalla presente Contrattazione collettiva sono dovuti per i contratti di
lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 (sei) mesi e con riconoscimento
dell’Indennità di disponibilità; in tale circostanza è dovuta la contribuzione, prevista per la generalità dei
lavoratori, da versare all’Ente Bilaterale per l’acquisizione del diritto ai “Trattamenti Integrativi”;
12) Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
▪ salvo diversa disposizione degli accordi sindacali di ogni livello, presso unità nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge
n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adib iti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente;
▪ presso Imprese nei quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello
cui si riferisce il Contratto di lavoro intermittente;
▪ da parte delle Imprese che non abbiano effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii..
Articolo 21 - Collaborazioni
1) Nel rispetto della normativa vigente, le Parti considerano lavoro subordinato le collaborazioni di tipo
parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative ed organizzate da l committente rispetto al luogo ed all’orario di
lavoro anche mediante piattaforme, comprese quelle digitali.
2) La presunzione di subordinazione non opera nei casi previsti dalla contrattazione di II Livello, anche per
venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento sempreché
non si riscontrino requisiti ostativi.
3) Le parti interessante, al fine di attestare l’assenza dei requisiti di “prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal Committente anche con
riferimento ai tempi e luoghi di lavoro”, posson o presentare istanza anche alla Commissione di
Certificazione istituita presso l’Ente Bilaterale; il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del
lavoro.
Articolo 22 – Apprendistato
Qualificazione del rapporto contrattuale
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1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fermo restando
che, al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi
dell'articolo 2118 del Codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Tipologie di apprendistato
2) Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
3) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il
contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità
occupazionali giovanili.
Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall'Articolo-43 c.8
D.Lgs.n.81/2015 e come disciplinato successivamente, potrà essere articolato in più periodi attraverso
più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio
entro 48 (quarantotto) mesi consecutivi dalla data di prima assunzione.
4) Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto
legislativo n. 226 del 2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore è possibile la trasf ormazione del contratto, previo aggiornamento del
piano formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai
fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può
eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale,
secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti
dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi;
Apprendistato professionalizzante
7) Le parti convengono che i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni possono essere assunti con contratto
di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali in tutti i settori di attività d al 1° al 6° livello e per gli operatori di vendita. Per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005 il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17mo anno di età.
8) La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle parti del
contratto sulla base delle qualificazioni professionali previste dal sistema di inquadramento del personale
di cui al presente CCNL (ex art.44, c.1, D.Lgs.n.81/2015).
9) Area d’inquadramento professionale e trattamento economico:
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10) Il trattamento è determinato con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello nel rispetto delle percentuali riportate in tabella.
11) Per i lavoratori con destinazione finale dal 1 al 3 livello, in possesso di diploma riguardante la
professionalità da acquisire, la durata è ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea con la medesima
caratteristica, la durata è ridotta di 12 mesi.
12) In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed in relazione alla regolamentazione dei profili
dell'apprendistato operata dalle Regioni, o per specifiche figure parificabili alle figure degli artigiani, la
contrattazione integrativa può prevedere durate diverse se più favorevoli.
13) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad
personam.
14) È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore
14) L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica
superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di
istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli
di cui all'art.41 e ss D.Lgs.n.81/2015).
15) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto
i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della
qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso
di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/201S).
16) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una
retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore
di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a
quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
▪ 1° anno: 50%;
▪ 2° anno: 50%;
Durata complessiva livello Primo periodo Secondo periodo
48 mesi 1 e 2 24 mesi - 2 livelli inferiori 24 mesi - 1 livello inferiore
36 mesi 3 e 4 18 mesi - 2 livelli inferiori 18 mesi - 1 livello inferiore
24 mesi 5 12 mesi - 2 livelli inferiori 12 mesi - 1 livello inferiore
24 mesi 6 Inquadramento 7 livello
Inquadramento al 7 livello
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▪ 3° anno: 65%;
▪ Eventuale 4° anno: 70%.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
17) L'apprendistato di alta formazione e ricerca è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in
azienda con il conseguimento di titoli di studio universitari e dall’alta formazione, compresi dottorati di
ricerca; diplomi relativi ai percorsi de gli istituti tecnici superiori; attività di ricerca; Svolgimento del
praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
18) Possono essere assunti con il contratto di cui al c.17, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa
tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/200.
La durata del contratto è determinata dalle regioni, sentite le parti sociali, le università, gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione è definita dalle
disposizioni del DM 12 ottobre 2015.
19) Il datore di lavoro di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca.
20) Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una
retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore
di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a
quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
Per i percorsi di durata superiore ad un anno
Prima metà del periodo al 70%;
Seconda metà del periodo all’80%
Per i percorsi di durata inferiore ad un anno
Per intero periodo 80%
Disposizioni Comuni
21) Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione, oltre a quanto
previsto dall’articolo “Assunzione”:
▪ della prestazione oggetto del contratto;
▪ del periodo di prova;
▪ del livello di inquadramento;
▪ la qualifica che potrà essere acquisita;
▪ la durata del periodo di apprendistato;
▪ il piano formativo individuale.
22) L’assunzione dell’apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
23) Si conviene un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore inquadrato
nella stessa qualifica di “approdo” dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di
risolvere il rapporto senza preavviso.
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24) La Malattia e l’infortunio interrompono e sospendono la decorrenza del periodo di prova.
25) In caso di Malattia o Infortunio insorti durante il periodo di prova l’apprendista ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il
rapporto di lavoro può essere risolto con le modalità previste al comma precedente.
26) Come previsto dalla vigente normativa, a decorrere dal 1° ottobre 2024 anche gli apprendisti maturano
gli scatti di anzianità, e maturano con le stesse modalità dei lavoratori qualificati ma con importo ridotto
e forfettariamente fissato in € 6.
27) In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato sono applicabili il
periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva così come previsto per i lavoratori qualificati.
Orario di lavoro
28) Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età si applicala disciplina prevista dal D.lgs. n.66/2003
e ss.mm.ii. pertanto, essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
29) Il contrato di apprendistato può essere sottoscritto anche a tempo parziale purché l’orario di lavoro non
sia inferiore al 50% dell’orario contrattuale, ossia sia previsto in 20 ore settimanali minime. In tal caso le
ore di formazione previste restano invariate e non subiscono alcuna riduzione.
Proporzione numerica
30) Le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella
propria azienda non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso
l'azienda stessa.
31) Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o qualora ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre.
32) È esclusa la possibilità di assumere apprendisti con un contratto di somministrazione a termine;
è possibile somministrare a tempo indeterminato uno o più lavoratori in apprendistato.
Obblighi del datore di lavoro
33) il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a. impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore
qualificato;
b. non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c. non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori
superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per
il quale è stato assunto;
d. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e. accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi
occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i
relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
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f. per gli apprendisti minori, informare periodicamente e comunque ad intervalli non superiori
a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati
dell'addestramento.
g. avviare a visita medica di idoneità prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
34) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza
quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore
qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli
relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo
svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti
affidati all'apprendista.
Obblighi dell’apprendista
L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in
contrasto con le norme contrattuali e di legge.
35) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in
possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Trattamento normativo
36) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal
presente CCNL per la generalità dei lavoratori, salve specifiche disposizioni.
Formazione
L’offerta formativa di tipo professionalizzante sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione
di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo per annue pari a 120 che includo
le ore di formazione inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione di base e trasversale è quella destinata all’apprendimento di nozioni di igiene,
sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di
lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata
all’inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e
prevenzione antinfortunistica.
L’eventuale periodo di apprendistato, effettuato in precedenza presso altri datori di lavoro, sarà computato
presso il nuovo datore di lavoro ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché
l'addestramento si riferisca alle stesse mansioni e allo stesso profilo professionale e non sia intercorsa, tra un
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periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Per ottenere il riconoscimento dei cumuli,
l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione i periodi già compiuti.
37) È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni
successivi.
38) L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di
Formazione a distanza.
39) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di
lavoro.
40) Per la predisposizione del piano formativo degli apprendisti, le Imprese dovranno fare riferimento ai
Profili Formativi di base e trasversali definiti dalle Regioni, ove disponibili. Nelle Regioni ove non
fossero disponibili il piano formativo predisposto dall’Impresa dovrà essere inviato all’Ente Bilaterale
per acquisire il parere di conformità; Ove l’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30
giorni dal ricevimento del piano formativo, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
L’Ente Bilaterale, per la sua valutazione, terrà conto dei profili formativi predisposti e pubblicati
dall'INAPP.
41) È prevista la presenza di un tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
Il tutor aziendale deve essere una persona, interna o esterna alla struttura ma specificamente
delegata dalla Direzione e indicata nel piano formativo, che sia in possesso di idonea qualificazione
professionale e di competenze adeguate al percorso professionalizzante, nonché disponibile ad un
approccio maieutico non soltanto dal lato tecnico - professionale, ma anche da quello umano -
relazionale. Il referente aziendale interno, se diverso dal datore di lavoro, è colui che ricopre la
funzione aziendale individuata nel piano formativo e, se Lavoratore dipendente, dovrà possedere
un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà
alla fine del periodo di apprendistato.
42) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le
previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei
seguenti ambiti:
a) comportamenti relazionali;
b) comunicazione;
c) organizzazione del lavoro;
d) disciplina del rapporto di lavoro;
e) misure a tutela della sicurezza sul lavoro.
43) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro
dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
f) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
g) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
h) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
i) conoscere e saper utilizzare strumenti, materiali e tecnologie di lavoro (attrezzature,
macchinari e strumenti di lavoro);
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j) conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale con
riferimento specifico al settore di interesse;
k) conoscere il processo e le relative innovazioni inerenti al contesto aziendale;
10) L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Apprendistato stagionale
1) Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata è
temporalmente legata al ciclo delle stagioni lavorative.
2) Data la caratteristica delle imprese comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per
le qualifiche individuate in premessa come riferite ad attività stagionali si prevede la possibilità di
assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
3) In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale dovrà essere proporzionata
rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista.
4) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di
complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata
dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una
stagione e l’altra. L’apprendista che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che
opera in cicli stagionali ha diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa impresa per la
stagione successiva. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta causa.
5) La durata complessiva del rapporto di apprendistato, data dalla somma dei periodi di formazione
svolti, è fissata in 3 anni/stagioni e comunque con un massimo di 24 mesi.
6) Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato sia ai fini della durata che
ai fini del completamento del periodo formativo purché si riferisca alle stesse mansioni e allo stesso
profilo professionale e non sia intercorso, tra un periodo e l’altro, un intervallo superiore ad un anno.
7) L’assunzione con contratto di apprendistato stagionale è prevista per le mansioni individuate come
stagionali.
8) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un
monte ore di formazione interna e/o esterna all’azienda non inferiore a 120 ore da riproporzionare
sulla base della minor durata rispetto ad un anno).
9) Il trattamento economico è determinato applicando due livelli inferiori a quello di arrivo per i primi
12 mesi ed un livello inferiore per i successivi 12 mesi.
Articolo 23 - Tirocinio (Stage)
1) Le Parti concordano che il tirocinio o stage è una misura formativa di politica attiva che permette ai
tirocinanti di vivere temporaneamente esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una
conoscenza diretta di una professione o di un mestiere;
2) Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun
modo come un rapporto di lavoro subordinato e non ha origine in un contratto stipulato tra tirocinante e
Impresa, ma in una convenzione contenente gli aspetti fondamentali del tirocinio, che viene sottoscritta
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da un ente promotore accreditato, che opera in veste di intermediario, e da un datore di lavoro ospitante
alla quali dovrà essere allegato un progetto formativo e di orientamento sottoscritto anche dal tirocinante.
3) La regolamentazione del tirocinio formativo e di orientamento è demandata alla contrattazione di II
Livello.
4) Fermo restando che nell’impresa non si possono fare due tirocini con il medesimo tirocinante, salvo che
il secondo non sia per un inserimento in livello superiore al primo e non vi sia tra i due inizi un intervallo
di almeno 24 mesi, si rinvia alla normativa nazionale e regionale per qu anto non previsto nel presente
articolo.
Articolo 24 - Contratto PAL – di Nuovo Ingresso
1) Le Parti concordano di utilizzare il contratto PAL - di nuovo ingresso per favorire l’impiego, nelle imprese
appartenenti ai settori disciplinati nel presente contratto, di soggetti che abbiano un’esperienza
professionale, nelle mansioni o qualifiche per le quali vengono assunti, inferiore a 4 anni.
2) Il contratto PAL – di nuovo ingresso, al verificarsi delle già menzionate condizioni, può essere utilizzato se
non vi sono i requisiti per poter applicare il contratto di apprendistato in ogni forma, sia esso
professionalizzante o apprendistato senza limiti di età, così come disciplinati dal presente contratto o dalla
normativa di riferimento.
3) Il contratto PAL – di nuovo ingresso, deve intendersi a tempo indeterminato, anche part-time, e può essere
applicata a tutti i lavoratori assunti con mansioni inquadrabili dal 2 al 6 livello in riferimento alla
classificazione del personale.
4) Il datore di lavoro può utilizzare il Contratto PAL - di nuovo ingresso se applica integralmente il presente
contratto collettivo, sia negli gli aspetti economici che normativi, salvo deroghe espressamente previste
dal contratto stesso o dalla legge.
5) Anche per questa tipologia di contratto è prevista la forma scritta e deve prevedere l’erogazione di una
specifica formazione professionale che dovrà essere erogata nel primo biennio di lavoro.
6) Entro 30 giorni dall’assunzione il datore di lavoro deve trasmettere a mezzo PEC all’Ente Bilaterale copia
del contratto PAL – di nuovo ingresso sottoscritto con allegata autocertificazione da cui risulti di non aver
proceduto, nei 6 mesi precedenti, a lic enziamenti collettivi per riduzione del personale riguardanti
lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali sono effettuate le assunzioni con il Contratto PAL – di
nuovo ingresso e che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attivit à lavorativa
presso la stessa.
7) Il Contratto così trasmesso è da ritenersi approvato nei casi di mancata risposta dell’Ente Bilaterale entro
7 (sette) giorni lavorativi.
8) Al termine del periodo formativo il datore di lavoro è tenuto a produrre all’Ente Bilaterale una
dichiarazione attestante la regolare erogazione della formazione e certificazioni professionali o attestati
rilasciati al lavoratore;
9) Non è possibile l’assunzione di personale con questa forma contrattuale nei casi in cui la formazione può
ritenersi ultronea perché il lavoratore è in possesso di un’attestazione formale dell’acquisizione delle
competenze necessarie all’espletamento delle mansioni da svolgere.
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10) Il lavoratore ha diritto al trattamento economico, determinato con riferimento alla normale retribuzione
dei lavoratori con maturata esperienza di pari livello, nel rispetto delle seguenti proporzioni:
a. primo periodo 6 mesi: 10%
b. secondo periodo 6 mesi: 7,5%
c. terzo periodo 6 mesi: 5%
d. quarto periodo 6 mesi: 2,5%
11) Il valore economico della riduzione dovrà essere destinato a favore delle attività formative
professionalizzanti.
12) L’assunzione con il Contratto PAL – di nuovo ingresso non è sovrapponibile con altri istituti che prevedono
una riduzione temporanea della retribuzione.
Articolo 25 - Assunzione
Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di Lavoro
1) L’assunzione deve essere effettuata secondo le norme di Legge vigenti e deve risultare da atto scritto,
contenente le seguenti indicazioni:
a) la tipologia del contratto di assunzione;
b) termine di decadenza dell’impegno di assunzione e la data di inizio del rapporto di lavoro
c) la durata dell’eventuale periodo di prova;
d) procedura, forma e termini di preavviso;
e) la località ed il luogo di lavoro (per i Trasfertisti si indicherà la sede di costituzione del rapporto di
lavoro);
f) il termine del rapporto di lavoro in caso di assunzione a tempo determinato;
g) la categoria professionale della classificazione cui viene assegnato, qualifica e mansione del
dipendente;
h) eventuali condizioni di ingresso, nei casi di Contratto PAL
i) il trattamento economico iniziale e trattamenti economici successivi, se previsti dal CCNL
j) indicazione del CCNL applicato (inserire il titolo del CCNL e le Parti Stipulanti ) e dove è possibile
consultarne i contenuti, anche in formato elettronico
k) indicazione dell’Ente Bilaterale contrattuale dove reperire i trattamenti integrativi previsti dal CCNL
l) l’orario di lavoro da effettuare e, in caso di lavoro a turni, la distribuzione dell’orario giornaliero di
lavoro, la sua collocazione prevalente e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e festività od il rinvio
alle modalità di comunicazione delle turnistiche
m) l’accettazione di clausole elastiche
n) ferie, permessi e congedi retribuiti;
o) enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi o altre forme di protezione sociale forniti dal
datore di lavoro;
p) indicazione dell’Ente Bilaterale contrattuale dove reperire i trattamenti integrativi previsti dal CCNL;
q) diritto alla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
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r) utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio;
s) l’applicabilità di eventuali Accordi Aziendali di Secondo Livello;
t) le altre eventuali condizioni concordate
2) La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice
fiscale del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. Copia del presente CCNL
deve essere resa consultabile gratui tamente contemporaneamente alla consegna della lettera di
assunzione.
Documenti e visite (preassuntive o idoneità alla mansione)
3) Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) documento di identità e codice fiscale, regolare permesso di soggiorno in caso di lavoratori stranieri,
b) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
c) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
d) accettazione della lettera di assunzione;
e) altri documenti e certificati che la parte datoriale richiederà per le proprie esigenze se dovuti.
4) Il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e/o dimora e notificare i
successivi mutamenti.
5) Per l’assunzione dei lavoratori di età pari o superiore a 50 (cinquanta) anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, si fa
riferimento a quanto previsto dall’art. 4, commi 8 -11, della Legge 92/2012 e ss.mm.ii.; Circolare INPS n. 111/2013
e Circolare Ministero del Lavoro N. 34/2013.
6) L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’ Impresa anche al fine di prevenire conseguenze
dannose all’integrità psicofisica del lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro o dell’utenza, all’accertamento
dell’idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni e ruoli ricoperti nell’ambito dell’Impresa.
7) L’Impresa può decidere autonomamente che la documentazione richiesta, possa essere sostituita, ai sensi
della normativa vigente da un ‘autocertificazione rilasciata dal lavoratore ai sensi del DPR 445/2000. È
facoltà, qualora non sia posto obbligo dalla Legge, dell’ Impresa richiedere al lavoratore la presentazione
del certificato penale, con data non anteriore a tre mesi.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 26 - Periodo di Prova
1) Il contratto individuale può prevedere anche l'espletamento di un periodo di prova.
2) Il periodo di prova per essere attuato deve risultare da atto scritto
3) La durata del periodo di prova non potrà superare:
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Livelli Periodo di prova in giorni di Calendario
Quadro (180) giorni
Livello I (120) giorni
Livello Il (90) giorni
Livello III (60) giorni impiegati - (30) giorni operai
Livello IV (60) giorni impiegati - (30) giorni operai
Livello V (60) giorni impiegati - (26) giorni operai
Livello VI (60) giorni impiegati - (26) giorni operai
Livello VII (26) giorni operai
4) Il periodo di prova convenuto tra le parti, ritendo necessario un periodo minimo per la corretta
valutazione della preparazione, delle attitudini e della mansione da svolgere, non potrà avere una
durata effettiva inferiore al 30% della durata massima prevista dal presente CCNL.
5) In caso di rapporto a tempo determinato il periodo di prova dovrà essere riproporzionato alla durata
effettiva del contratto ed ai sensi della normativa vigente e non potrà superare il limite massimo
fissato dalla stessa norma.
I contratti a tempo determinato pari o superiori a 12 mesi, alla fine del periodo di prova, sono
parificati al lavoro a tempo indeterminato.
6) Le parti durante il periodo di prova sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e
senza obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
7) Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al minimo contrattuale
stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso.
8) Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta la rescissione del contratto da almeno una delle
parti, l’assunzione del lavoratore si intende perfezionata ed il periodo di prova è cumulato all’anzianità di
servizio.
9) Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore; le Parti concordano di
considerare neutro detto periodo di sospensione potendo così superare, per effetto della sola
interruzione, la durata massima complessiva prevista dalla Legge e dal presente CCNL.
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10) Non è assoggettabile ad un nuovo periodo di prova il lavoratore dipendente che viene riassunto entro
due anni, con la medesima qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio e superato il
periodo di prova.
Articolo 27- Orario di lavoro – Flessibilità/Elasticità
1) La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 giornate lavorative
consecutive, in base alle esigenze aziendali, e ad esso è commisurata la retribuzione.
2) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi
allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità
dell'oraria contrattuale di lavoro.
3) Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'Impresa o di parti di essa, la stessa può
realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al
limite delle 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario
settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell’arco di 52 settimane da quando ha
avuto inizio la flessibilità.
4) Perciò, in un periodo di dodici mesi può essere realizzata la media dell’orario contrattuale mensile, senza
dare luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni.
5) I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario contrattuale mensile sia nei periodi
di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. La suddetta
compensazione deve essere disposta dall’Azienda en tro un periodo massimo di 52 settimane da quando
ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale;
6) Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, ove non sono stati disposti recuperi, anche parziali, viene
corrisposta la maggiorazione prevista per le ore di lavoro supplementare/ straordinario, fino al
completamento del monte ore maturate e non compensate.
7) La modalità disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati
8) L’utilizzo dell’Istituto della flessibilità può essere utilizzato dall’ Impresa solo a seguito di comunicazione
fatta ai lavoratori, con un preavviso superiore ad una settimana, contenente indicazioni sulle modalità di
esecuzione della flessibilità:
▪ Inizio
▪ Termine
▪ Orario richiesto ai lavoratori
9) L’Impresa può consentire l’elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo a tutti i lavoratori od a gruppi
di essi, come possibilità di anticipare o posticipare l’ingresso rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato
e di riduzione della pausa pranzo, fino a 30 minuti; in entrambe le possibilità il recupero e relazionato alla
stessa giornata lavorativa; quanto previsto nel presente comma è da considerarsi cedevole rispetto alla
contrattazione di II Livello.
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Articolo 28 - Orario ordinario di lavoro multi periodale
1) Le parti ritengono idonea l’adozione da parte delle imprese di un’articolazione multi periodale dell’orario
di lavoro contrattuale
2) L’orario in regime ordinario può essere realizzato come media plurisettimanale in un periodo non
superiore ai dodici mesi dove i lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile
contrattuale sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale.
3) Le modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al presente articolo sono concordate mediante
appositi accordi, a livello aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, da ritenersi vincolanti per tutti
i lavoratori interessati.
Articolo 29 Reperibilità
1) La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il
lavoratore è a disposizione dell'azienda, anche al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato
nell’impresa, per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei
servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti o per altre attività simili.
2) Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
3) Il lavoratore, che accetti mediante atto scritto l’istituto della reperibilità, in caso di chiamata è tenuto ad
attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da
raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione
aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è
chiamato ad intervenire. Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo
dell’intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all’80%
della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
4) Le ore di intervento effettuate in reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, saranno retribuite con
le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo
nelle sue varie articolazioni poiché considerate orario di lavoro straordinario.
5) Tramite specifico regolamento aziendale si dovranno definire le modalità operative e le relative
compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi
compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; analoga
regolamentazione potrà essere definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella
struttura, mettendo a loro disposizione i presidi più idonei. Tale regolamento dovrà comunque prevedere
una indennità forfetaria non inferiore a 12,00 euro, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata
dell'intervento.
6) La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sull’intesa fra le
parti ma, ove le particolarità del servizio svolto dall’azienda lo richiedano necessariamente, per ragioni di
pubblica utilità, il lavoratore potrà ri fiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente
documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.
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Articolo 30 - Banca Ore
1) Le Parti concordano di istituire la Banca Ore. Nella contrattazione di II Livello od individuale il lavoratore
può optare per l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario prestate fino al 100% delle ore
straordinarie prestate, in alternativa alla loro remunerazione, per fruire di riposi supplementari.
2) Le ore inserite in Banca ore vengono tradotte in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti in
base allo straordinario prestato
3) Il recupero delle ore, così tradotte, può essere fruito dal lavoratore per il suo intero ammontare e sulla
base delle proprie esigenze, compatibilmente con quelle tecnico -produttive dell’impresa dando un
preavviso di almeno 5 giorni in forma scritta.
4) I riposi di cui al presente articolo sono in genere goduti in gruppi formati da 4 o 8 ore.
5) Tale recupero deve essere realizzato, entro un periodo di 18 mesi dall'inizio di accumulo delle ore,
prioritariamente nei periodi di minore attività lavorativa o di caduta ciclica dell'attività stessa, tenendo
conto in particolare dei diversi flussi produttivi delle singole zone.
6) Trascorso il periodo di 18 mesi, ed in ogni caso, alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
deve liquidare l’importo corrispondente al monte -ore eventualmente non ancora recuperato a quella
data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
7) Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore accumulate.
8) Le modalità di richiesta ed i periodi dell'anno in cui può essere richiesto il recupero delle ore devono essere
concordati a livello aziendale con le RSA e, in assenza, con le RST delle parti firmatarie il presente CCNL.
Articolo 31- Banca Ore Formazione
1) Nelle imprese che eroghino formazione non rientrante in quella prevista obbligatoriamente per legge, le
Parti concordano di istituire la Banca Ore Formazione quale strumento per favorire la formazione
professionale non obbligatoria ai fini di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori.
2) La formazione erogata in attuazione del presente articolo può riguardare quella prevista da obblighi
contrattuali derivanti dal CCNL di I Livello e/o II Livello, con la previsione di un piano formativo per singolo
lavoratore o gruppo di essi.
3) Nella Banca Ore Formazione confluiscono i permessi retribuiti (R.O.L.) ed i permessi retribuiti riconosciuti in
sostituzione delle 4 (quattro) festività soppresse che non sono stati fruiti entro l’anno di maturazione e vi
permangono per i 12 mesi successivi.
4) Nelle imprese che non prevedono l’erogazione della formazione non obbligatoria non può essere attivata la
Banca Ore Formazione; in tal caso, le ore di permesso (ROL) e le ore ed i permessi retribuiti riconosciuti in
sostituzione delle 4 (quattro) festività soppresse, restano disciplinate come previsto nell’articolo inerente.
5) In caso di attivazione della Banca Ore Formazione i permessi ivi confluiti vengono tradotti in ore utilizzabili,
entro il periodo di permanenza di cui al terzo comma, dal datore di lavoro per l’erogazione della formazione
preventivamente approvata durante il normale orario di lavoro.
6) In assenza di formazione erogata e quindi nel caso di mancato utilizzo delle ore di permesso della Banca Ore
Formazione nei 12 mesi successivi, le stesse devono essere pagate al lavoratore unitamente alla mensilità di
paga immediatamente successiva con la quota della normale retribuzione attualizzata, maggiorata del 25%.
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7) Ogni lavoratore deve avere evidenza delle proprie ore di permesso non fruite e confluite nella Banca Ore
Formazione attraverso apposita voce in busta paga.
8) Al termine del periodo formativo, Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore certificazione
professionale o attestato che confermi la regolare erogazione della formazione.
9) Alla contrattazione di II Livello è demandata la possibilità di inserire nella Banca Ore Formazione ulteriori ore
di permesso, ad esclusione delle ulteriori già previste dal presente CCNL od originate da fonte legislativa.
Articolo 32 - Disciplina delle mansioni e mutamento Jolly
1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo
stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove
mansioni.
3) Il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché
rientranti nella medesima categoria legale, nei casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali che
incida sulla sua posizione lavorativa. In tali casi, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena
di nullità, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento
retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di
svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
4) Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del
suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla
differenza tra il trattamento economico da lui godu to e quello previsto per il livello superiore nel caso di
svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
5) La stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di
inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione
dell’occupazione, o all’acquisizione di una diversa professio nalità, o al miglioramento delle condizioni di
vita, può svolgersi nelle sedi di cui all’ Articolo- 2113 c.c., quarto comma, o avanti alle commissioni di
certificazione. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato, o da un avvocato, o da un consulente del lavoro.
6) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori a quello precedentemente espletato il lavoratore ha diritto
al trattamento economico e normativo corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene
definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio assente per qualunque ragione, trascorso un periodo di 6 (sei)
mesi consecutivi o di 6 (sei) mesi frazionati nell’arco temporale di 12 mesi.
7) Le parti convengono che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, per iscritto, l’assegnazione
a mansioni superiori in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Tale
comunicazione non può intervenire nei casi di mansioni superiori in svolgimento “de facto”.
8) Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra, diversa da quelle indicate all’atto
dell’assunzione, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
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Articolo 33 - Lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia
1) Per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, anche definiti
dalla contrattazione di II Livello, la durata normale dell’orario di lavoro, specificata nel contratto di
assunzione, può essere superiore alle 40 ore ma non superiore alle 45 ore.
2) I lavoratori menzionati sono soggetti, comunque, alla disciplina legale sulla durata massima settimanale
dell’orario di lavoro, salvo eventuali deroghe previste dalla Contrattazione di II livello, in funzione di
rilevanti esigenze di servizio, conciliate con la salvaguardia dei diritti alla salute e gli interessi dei Lavoratori.
3) Le ore lavorate eccedenti l’orario di lavoro normale pattuito, sono retribuite quali lavoro straordinario.
4) Agli effetti del presente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria e la relativa
maggiorazione, si divide la retribuzione mensile per 195.
Articolo 34 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
1) Le Parti si danno atto che, nel richiamarsi alla normativa vigente, le disposizioni relative alla limitazione
dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate
mansioni per le caratteristiche dell'attività esercitata, non misurabile o non determinabile
2) A tale effetto è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa
o di un ufficio con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi
3) I lavoratori che svolgono la propria attività, con le caratteristiche evidenziate, non hanno una specifica
retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario e determinano autonomamente il
proprio orario di lavoro, rispondendo del risultato in via diretta o indiretta. Salvo diverso accordo di II
Livello o individuale, tali lavoratori hanno diritto ad una indennità speciale nella misura di almeno il 20%
della paga base nazionale.
Articolo 35 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, supplementare, domenicale
1) È considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l’orario annuale disciplinato dal
presente contratto (Orario di lavoro). Il lavoro straordinario decorre nel caso di superamento della media
oraria calcolata “a consuntivo”, nel caso in cui si utilizzino gli istituti della flessibilità e multi-periodicità.
2) Il datore di lavoro può richiedere prestazioni lavorative straordinarie con un limite massimo annuale di
150 ore per ciascun lavoratore.
3) Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
▪ casi di eccezionali esigenze tecnico -produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
▪ casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa
dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
▪ eventi particolari, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi della normativa vigente,
e in tempo utile alle RSA e, in mancanza, alla RST.
4) Il lavoratore non può prestare lavoro straordinario se non è autorizzato dal datore di lavoro.
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5) È considerato lavoro festivo la prestazione lavorativa eseguita nelle domeniche o nei giorni di riposo
compensativo o nelle festività.
6) È considerato lavoro notturno la prestazione lavorativa eseguita dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
7) Si definisce lavoro supplementare la prestazione lavorativa svolta oltre l'orario concordato nel contratto
individuale ed entro il limite del tempo pieno.
8) Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con la quota oraria ordinaria incrementata di una
maggiorazione forfettaria del 28%, calcolata sulla retribuzione base. Tale percentuale è comprensiva
dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, incluso il TFR.
9) Il rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non costituisce giustificato motivo di
licenziamento né può dar luogo a sanzioni disciplinari.
10) Per il lavoro straordinario, notturno, supplementare e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni
percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
Lavoro straordinario diurno feriale 25%
Lavoro straordinario notturno 50%
Lavoro straordinario festivo 65%
Lavoro straordinario notturno festivo 75%
Lavoro compiuto nei giorni festivi 50%
Lavoro notturno (in turni avvicendati) 20%
Lavoro notturno (in turni non avvicendati) 30%
11) Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
12) Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
13) Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in
altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà
considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in
un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima
il lavoratore avrà diritto a un’indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa.
Articolo 36 - Riposo giornaliero, settimanale, pause, pausa pranzo, soste, sospensioni
1) Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo ogni 24
ore da fruire in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata.
2) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno
della settimana. Per esigenze religiose, il lavoratore – solo se le esigenze organizzative lo permettono – può
beneficiare del riposo settimanale in un giorno diverso concordato fra le parti; sono fatte salve le deroghe
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e le disposizioni di legge.
3) Il lavoratore che, nei casi consentiti dalla legge, svolge la prestazione lavorative nella giornata di riposo
settimanale ha diritto alla percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto ed al
prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva;
4) Quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore, il datore di lavoro, al fine di consentire il recupero delle energie
psico-fisiche, deve concedere un intervallo da un minimo di 10 minuti ad un massimo di 60 minuti da
concordare con il lavoratore o le RSA se presente in azienda;
5) L’Impresa può consentire l’elasticità della pausa pranzo a tutti i lavoratori od a gruppi di essi, da un minimo
di 30 minuti ad un massimo di 2 ore; il recupero dell’orario non lavorato è relazionato alla stessa giornata
lavorativa; quanto previsto nel presente comma è da considerarsi cedevole rispetto alla contrattazione di II
Livello;
6) Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del
datore di lavoro non è dovuta alcuna retribuzione. Le parti possono accordarsi per il recupero delle ore non
lavorate;
7) Nei casi di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del
lavoratore, questi ha diritto alla normale retribuzione per tutto il periodo della sospensione;
8) La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici
straordinari, casi di forza maggiore ed in tutti i casi in cui è possibile fare ricorso agli ammortizzatori sociali
previsti dalla normativa vigente.
Articolo 37 – Festività, domeniche e 4 Novembre
1) Sono considerati festivi:
1) Capodanno 1° gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo lunedì di Pasqua;
4) Anniversario della Liberazione 25 aprile;
5) Festa del Lavoro 1° maggio;
6) Festa della Repubblica 2 giugno;
7) Assunzione di M.V. 15 agosto;
8) San Francesco D’Assisi 4 ottobre;
9) Ognissanti 1° novembre;
10) Immacolata Concezione 8 dicembre;
11) S. Natale 25 dicembre;
12) S. Stefano 26 dicembre;
13) Il giorno del S. Patrono del luogo di lavoro
2) Le parti stabiliscono lo spostamento della festività del S. Patrono od il suo pagamento in caso di
coincidenza con altra festività. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le
Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali;
3) Il lavoratore che non svolge la prestazione lavorativa durante le festività menzionate ha diritto alle normali
retribuzioni senza alcuna riduzione;
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4) Il lavoratore assente durante le festività per malattia, infortunio, riposo settimanale ha diritto
all’erogazione di una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione;
5) Il lavoratore in congedo di maternità/paternità obbligatoria coincidente con le festività ha diritto ad una
indennità integrativa di quella a carico dell’INPS posta a carico del datore di lavoro;
6) Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi sopra elencati saranno retribuite con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario festivo prevista dal presente CCNL;
7) Nel caso in cui una delle festività sopra elencate dovesse cadere di domenica al lavoratore è corrisposta
una ulteriore giornata di normale retribuzione unitamente alla retribuzione mensile;
8) Per la festività civile del 4 novembre, il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento previsto per le festività
che coincidono con la giornata di domenica;
9) Per le domeniche di apertura originariamente previste dal D.lgs. 114/1998 e per il 30% di quelle previste
da eventuali regolamenti territoriali, le imprese possono prevedere nella programmazione dei turni lo
svolgimento dell’attività lavorativa per i dipendenti a tempo pieno che hanno il riposo settimanale
coincidente con la domenica;
10) Ai lavoratori di cui al punto precedente, fatte salve le condizioni di miglior favore, le ore di lavoro effettive
sono retribuite con la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile prevista per il lavoro
straordinario festivo come disciplinata dal presente CCNL;
11) L’obbligo di assicurare la prestazione di cui al punto precedente non riguarderà le madri, o i padri affidatari
di bambino fino a 3 anni di età, lavoratori che prestano assistenza a soggetti disabili (handicap grave)
conviventi;
Articolo 38- Permessi retribuiti – Permessi straordinari retribuiti
1) Il lavoratore ha diritto ad un totale di permessi individuali retribuiti all'anno (R.O.L.) pari a 28(ventotto)
ore. Per i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base percentuale rispetto alla
durata normale dell'orario.
2) Il lavoratore ha diritto ad ulteriori 32(trentadue) ore di permessi individuali retribuiti, in sostituzione delle
4 (quattro) festività soppresse. Per i lavoratori ad orario ridotto, le stesse sono riproporzionate su base
percentuale rispetto alla durata normale dell'orario.
3) I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori
che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. La richiesta di
utilizzo dei suddetti permessi deve essere richiesta al responsabile aziendale almeno 48 ore prima del suo
utilizzo (salvo i casi di documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza) e contemperamento delle
diverse esigenze di servizio; in casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire di
permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro a seconda delle
necessità.
4) I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono nella Banca Ore Formazione, se istituita,
devono essere utilizzati per lo svolgimento della formazione professionale (aggiornamento, qualificazione
e riqualificazione), in ogni caso devono essere goduti o utilizzati entro i 12 mesi successivi.
5) È possibile monetizzare i permessi maturati solo alla fine del periodo in cui sono confluiti nella Banca Ore
Formazione.
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6) Per i rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto ad un dodicesimo
dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
7) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore, senza diritto alla retribuzione,
superiori a 15 giorni di calendario.
8) In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica, coloro che
adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati,
nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto
dalla normativa vigente; tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa.
9)Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di 3(tre)
giorni ad evento, in caso di decesso o di documentata grave infermità di:
▪ coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
▪ persona entro il secondo grado di parentela (padre, madre, figlio/a, nonno/a, nipote, fratello, sorella)
anche non convivente;
▪ convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica).
Le parti convengono altresì che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di
3(tre) giorni, in caso di decesso o di documentata grave infermità del/la suocero/a.
9) Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli
concessi, ai sensi della normativa vigente, per lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave.
10) il lavoratore è tenuto a comunicare previamente all’azienda l’evento ed i giorni di utilizzo del permesso; i
permessi possono essere utilizzati anche in modo frazionato entro sette giorni dal decesso o
dall'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
11) il lavoratore e il datore di lavoro possono concordare diverse modalità di espletamento dell’attività
lavorativa, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso.
12) Per la grave infermità, il lavoratore è tenuto a presentare idonea documentazione rilasciata da un medico
specialista del SSN o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta,
entro 5(cinque) giorni dalla ripresa del se rvizio ed il datore di lavoro può richiedere periodicamente la
verifica dell’effettiva gravità della patologia.
13) Per il decesso, il lavoratore è tenuto a presentare la relativa certificazione oppure una dichiarazione
sostitutiva.
14) Le parti convengono che il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, nella misura di 1(uno)
giorno di permesso per Matrimonio e/o Unione Civile di un figlio.
Il datore di lavoro ed il lavoratore devono concordare un congedo straordinario retribuito nel limite
massimo di 5(cinque) giorni di calendario, in caso di grave calamità naturale nella zona di residenza
del lavoratore o dei suoi familiari, strettamente r apportato alle reali esigenze reclamate dall'evento
calamitoso.
15) In mancanza della documentazione specificata, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal
monte ore permessi.
16) Al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo sono riconosciuti permessi retribuiti nella misura
necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
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17) Al lavoratore dipendente donatore di sangue è riconosciuto un riposo della durata di 24 ore e decorre dal
momento dell'assenza dal lavoro o del prelievo, come attestato dal certificato medico. Per ottenere
questo diritto, è necessario consegnare al datore di lavoro la certificazione medica rilasciata dal centro di
raccolta e una dichiarazione di cessione gratuita del sangue.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai
permessi retribuiti o dalle ferie annuali
Articolo 39- Permessi studio (retribuiti)
1) I lavoratori hanno diritto di richiedere permessi retribuiti per la frequenza di corsi di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ed anche per la frequenza di corsi di
formazione professionale.
2) Il lavoratore può richiedere permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore in un triennio, elevata a
250 ore se il titolo di studio da conseguire è riferito alla scuola dell’obbligo, diminuita a 120 se si tratta di
corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, rispettando altresì il monte ore globale previsto per tutti i
dipendenti dell'unità produttiva.
3) Il monte ore sarà determinato all'inizio di ogni triennio, moltiplicando le 150 ore per un valore
corrispondente al decimo del numero complessivo dei dipendenti occupati nella unità produttiva in quel
momento.
4) La percentuale di lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per
frequentare i corsi di studio non dovrà eccedere il tre per cento della forza occupata ; alla contrattazione
di II Livello è demandata la possibilità di aumentare la percentuale di lavoratori contemporaneamente
assenti;
5) I permessi possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi e non per lo studio
necessario alla preparazione degli esami
6) Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni comprovanti l’effettiva frequenza dei corsi
7) I lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
8) I lavoratori hanno diritto di fruire di due giorni di permesso retribuito, oltre a quello dell’esame, nei due
giorni lavorativi precedenti.
9) I due giorni del precedente comma non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato
sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico.
Articolo 40 - Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
1) I lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow -up precoce, o da malattie
invalidanti o croniche (anche rare) con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto a
ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito.
2) Questi permessi sono riconosciuti per periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-
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cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti.
3) Il diritto a questi permessi è riconosciuto anche ai lavoratori con un figlio minorenne affetto dalle
medesime patologie.
4) Per le ore di permesso aggiuntive, si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie che
richiedono terapie salvavita, e al lavoratore spetta un'indennità economica determinata secondo le
regole della normativa vigente in materia di malattia.
5) L'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro, che la recuperano successivamente
tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
Articolo 41- Congedo di maternità/paternità (Retribuito)
1) La normativa vigente prevede una specifica tutela per le lavoratrici madri e più generale prevede
un complesso di garanzie a favore dei genitori lavoratori.
2) Infatti, durante il periodo di maternità/paternità:
- assicura alla lavoratrice madre (al verificarsi di alcune situazioni al padre lavoratore) la permanenza
effettiva del rapporto di lavoro e il mantenimento dei conseguenti diritti;
-assicura alla lavoratrice madre alcune tutele specifiche con divieto di lavoro in particolari fasce
orarie e in situazioni di pericolo o fatica;
- garantisce alla lavoratrice o al lavoratore che si assentano la sicurezza economica sia durante il
periodo di maternità, sia per il periodo successivo, con il riconoscimento dei
previsti trattamenti economici a carico dell’INPS e/o del datore di lavoro;
3) Durante il periodo di congedo per maternità, sia anticipata che obbligatoria, la lavoratrice ha diritto
ad un’indennità pari all’80% della retribuzione posta a carico dell’INPS, calcolata secondo le modalità
stabilite dalla vigente normativa e anticipata dal datore di lavoro, e ad un’integrazione da parte del
datore di lavoro tale da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice
avrebbe avuto diritto in c aso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, salvo che l’indennità
INPS non raggiunga già un importo superiore.
4) Il diritto al congedo tra la data presunta del parto ed il parto e per i tre mesi successivi è riconosciuto
anche al lavoratore padre in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento
esclusivo del bambino al padre. Durante questo periodo è riconosciuto al padre lo stesso
trattamento normativo, le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di
maternità.
5) La lavoratrice è tenuta a fornire al datore di lavoro, nei tempi con lo stesso concordati, la domanda
di congedo per maternità presentata telematicamente all’INPS e inoltre entro 30 giorni dal parto la
lavoratrice deve presentare al datore di lavoro il cer tificato di nascita o eventuale dichiarazione
sostitutiva.
6) È previsto inoltre dalla normativa vigente un periodo di Congedo di paternità obbligatorio, pari a 10
giorni, elevabili a 20 in caso di parto plurimo, fruibili dai 2 mesi prima della data presunta del parto
ed entro i 5 successivi anche in via non continuativa.
7) Il trattamento economico previsto per il congedo obbligatorio di paternità è a carico dell’INPS ed è
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pari al 100% della retribuzione ed è corrisposta con le modalità previste per l’indennità di maternità.
Per poterne fruire il lavoratore dovrà presentare comunicazione scritta al datore di lavoro, con un
preavviso di 5 giorni, e con l’indicazione precisa dei giorni in cui intende fruire del congedo.
8) Durante i periodi di congedo per maternità la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro ed alla ripresa dell’attività lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari
per lo svolgimento della mansione contrattualmente prevista.
9) I periodi di congedo per maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio e per tutti gli effetti
contrattuali previsti comprese le mensilità aggiuntive, le ferie ed il trattamento di fine rapporto.
Articolo 42 - Congedo Parentale (Retribuito)
1) Nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente e ss.mm.ii., il lavoratore ha diritto di
astenersi facoltativamente dall’attività lavorativa per fruire del congedo parentale e di ricevere il
pagamento dell’indennità INPS spettante.
2) Le Parti convengono che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario
medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il presente comma è cedevole rispetto alla
contrattazione di II Livello.
3) Il lavoratore che vuole usufruire del congedo parentale è tenuto a presentare richiesta scritta al
datore di lavoro con la precisazione della durata minima ed il certificato di nascita ovvero la
dichiarazione sostitutiva.
4) Il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro la documentazione attestante l’inoltro della
richiesta di congedo all’INPS nei tempi concordati con il datore di lavoro.
5) I congedi parentali non possono eccedere complessivamente il limite di 10 mesi, salvo specifiche
accezioni previste dalla vigente normativa ed in particolare:
a. terminato il congedo di maternità spetta alla lavoratrice madre un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b. dalla la nascita del figlio spetta al lavoratore padre un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi elevabile a sette mesi secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa.
6) Per i periodi di congedo parentale è dovuta fino al dodicesimo anno di vita del bambino, e sino ad un
massimo di 6 mesi complessivi tra i genitori, un’indennità a carico dell’INPS pari al 30%, percentuale
elevata entro i sei anni di vita del bambino, come accaduto negli ultimi anni con le manovre finanziare
all’80% per una durata da 1 mese a 3 mesi. Queste condizioni di maggior favore non ad oggi strutturali per
cui essendo oggetto di previsioni a valenza annuale debbono essere verificate ante fruizione. Oltre i primi
sei mesi l’indennità spetta solo al ricorrere del requisito economico previsto dalla vigente normativa;
7) I periodi di congedo parentali sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle
ferie ed alla
mensilità supplementari.
8) Durante tale periodo il lavoratore ha diritto alla conversazione del posto di lavoro ed alla ripresa
dell’attività lavorativa ha diritto agli aggiornamenti formativi ritenuti necessari per lo svolgimento della
mansione contrattualmente prevista.
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Articolo 43 - Congedo nonni lavoratori – non retribuito
1) I nonni lavoratori hanno diritto a 10 giorni di permesso non retribuito all’anno per prestare assistenza ai
propri nipoti di età non superiore ai 12 anni;
2) Per poter usufruire del congedo deve essere presentata richiesta scritta almeno 48 ore prima al datore di
lavoro, indicando la ragione e le generalità del nipote da assistere (cognome, nome e codice fiscale);
3) I 10 giorni si intendono complessivi annui a prescindere dal numero dei nipoti.
Articolo 44 - Congedo per Matrimonio e/o Unione Civile (Retribuito)
1) Il lavoratore non in prova ha diritto ad un congedo della durata di 15 giorni in caso di matrimonio o di
unione civile, da fruire in via continuativa.
2) Il congedo matrimoniale è previsto anche per i lavoratori a tempo determinato nei limiti della durata del
rapporto di lavoro.
3) Il periodo di congedo matrimoniale è integralmente retribuito con la normale retribuzione.
4) Il periodo di congedo non può essere computato né nel periodo di ferie annuali né nel periodo di
preavviso.
5) Il congedo matrimoniale è previsto anche per coloro che si sposano per la seconda volta purché venga
effettuato con la cerimonia civile e non è previsto per chi contrae il solo matrimonio religioso.
6) Il Lavoratore è tenuto a formalizzare la richiesta di congedo almeno 15 (quindici) giorni prima della data
fissata per il matrimonio ed a completare la consegna della documentazione entro i 60 (sessanta) giorni
successivi la data del matrimonio.
7) Se per motivi organizzativi o legati all'attività aziendale non sia possibile fruirne nei giorni immediatamente
successivi alla cerimonia, tale periodo deve essere concesso entro i 30 giorni successivi al matrimonio.
Articolo 45 - Congedo per patologie di particolare gravità ed invalidità.
1) I Lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) con un grado di invalidità
pari o superiore al 74%, possono richiedere un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24
mesi.
2) Durante il congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcuna attività lavorativa.
3) Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Tuttavia, il
lavoratore può riscattare il periodo di congedo versando i relativi contributi, secondo le norme sulla
prosecuzione volontaria.
4) Il lavoratore può usufruire del congedo solo dopo aver esaurito tutti gli altri periodi di assenza giustificata,
sia retribuita che non retribuita, a cui ha diritto. La fruizione del congedo non preclude la possibilità di
utilizzare contemporaneamente tutti i benefici previsti dalla legge derivanti dal grado di invalidità pari o
superiore al 74%, secondo quanto stabilito al punto 1.
5) La certificazione delle malattie deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico
specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
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Dopo il congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, se la prestazione
lavorativa lo consente, alla modalità di lavoro agile ai sensi della vigente normativa. Legge 22 maggio 2017,
n. 81.
Articolo 46 - Ferie
1) Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 (quattro) settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è
ragguagliata a 5 (cinque) ovvero 6 (sei) giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario
di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni.
2) Dal periodo di ferie sono esclusi i giorni di riposo settimanale previsti per legge e le festività di cui al
presente contratto, che cadono nel periodo stesso. Di conseguenza il periodo di ferie sarà ampliato di tanti
giorni quante sono le giornate appena precisate in esso incluse.
3) Le ferie possono essere interrotte dal lavoratore, in caso di sopraggiunta malattia, fornendo tempestiva
comunicazione e idonea certificazione al datore di lavoro
4) Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro
stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane, nei periodi di minor lavoro o in caso di chiusura per ferie
aziendali.
5) Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione e, comunque devono essere fruite
entro i 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione
6) Nel caso in cui il datore di lavoro richiami il lavoratore dalle ferie per cause relative al servizio, al lavoratore
è riconosciuto il diritto a completarle successivamente, nei termini concordati, oltre ad ottenere il
rimborso delle spese sostenute per il rientro in sede e per l’eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva
le ferie.
7) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie
previsto dal presente CCNL, quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato e le eventuali frazioni di mese
uguali o superiori ai 15 giorni per l'anno di competenza. L’indennità sostituiva delle ferie viene calcolata
dividendo la normale retribuzione per 26(ventisei).
8) Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione.
9) Per le lavoratrici o i lavoratori che esercitano la patria potestà su minori e che non hanno all’interno del
nucleo familiare convivente l’altro genitore, le Imprese riconosc ono un titolo di preferenza per la
concessione del periodo feriale
10) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente
in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Articolo 47 – Banca ferie solidali
1) In ogni impresa può essere istituita la banca delle ferie solidali attraverso la quale i lavoratori possono
cedere a titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso;
2) La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il
periodo minimo delle quattro settimane di ferie annuali
3) Le ferie solidali possono essere utilizzate da:
• Lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure
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costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie
pubbliche;
• Per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione
prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
4) La richiesta di utilizzo delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna
istanza, reiterabile fino a due volte;
5) A seguito di ricezione anche di una sola richiesta, l’impresa comunica a tutto il personale le esigenze
presentate dai lavoratori, in forma anonima, di ferie solidali ed invita i dipendenti, su base volontaria, a
indicare la loro adesione alla richiesta co n l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere a
carattere solidale.
Articolo 48 - Permessi per assistenza e Congedo per malattia dei figli
1) Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre, o nei casi previsti dalla normativa vigente,
il lavoratore padre, ha diritto a due periodi (uno nel caso di orario di lavoro giornaliero inferiore a 6 ore)
di riposo giornaliero, anche cumulabili;
2) I periodi di riposo di cui al punto 1 hanno la durata di un’ora ciascuno (se due) si raddoppiano in caso di
parto plurimo e nel caso le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre e sono considerati a tutti gli
effetti ore lavorative con diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dal luogo di lavoro;
3) Per i già menzionati riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione
oraria. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro; Per poterne usufruire sarà necessario consegnare al
datore di lavoro la domanda presentata telematicamente all’INPS;
4) In caso di malattia del figlio, i genitori, alternativamente, hanno la possibilità di usufruire di un periodo di
assenza dal lavoro, non retribuito;
5) Il congedo per malattia del figlio non ha limiti temporali sino a tre anni di vita del bambino, mentre è
limitato a 10 giorni all’anno per genitore (utilizzabili in alternativa: non negli stessi giorni, non per lo stesso
figlio) per i figli tra i 3 e i 14anni;
6) La certificazione di malattia deve essere trasmessa telematicamente all’INPS ed il medico dovrà riportare
nel compilarla il nome del genitore che ha scelto di usufruire del congedo;
7) Il datore di lavoro non può sottrarsi al riconoscimento del congedo ed il lavoratore è tenuto a documentare
la malattia attraverso certificato sottoscritto dal medico curante o convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale;
8) Il presente congedo non può essere fruito per accompagnare il proprio figlio a visite mediche non legate
ad un peggioramento dello stato di salute.
Articolo 49 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1) In base a quanto stabilito dall’articolo 24 del D. Lgs. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di
residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013,
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n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro
per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi.
2) Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità,
è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con
l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a produrre la certificazione di cui sopra.
3) Il perìodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto.
4) Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal
datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
5) Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, fermo restando
che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
6) Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.Lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il
congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità
pari al 100 % della retribuzione corrente.
7) La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
verticale o orizzontale. La lavoratrice può poi richiedere che sia nuovamente trasformato in rapporto di
lavoro a tempo pieno.
8) La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di
trasferimento presso altra sede lavorativa, anche ubicato in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta
comunicazione, l'azienda, verificata la disponibilità d i posizioni lavorative, si impegna a trasferire la
lavoratrice.
9) La lavoratrice, al termine del percorso di protezione può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati
per un periodo di un anno.
Articolo 50 - Congedi (non retribuiti)
1) Il lavoratore può richiedere un congedo, non retribuito, non superiore a due anni, continuativo o
frazionato, nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari.
2) I gravi motivi devono riguardare:
▪ coniuge, anche se legalmente separato o unito civile;
▪ persona entro il terzo grado di parentela o affinità, anche non convivente;
▪ convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica)
3) Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi ed almeno la durata minima del
periodo di congedo richiesto.
4) La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi devono presentare idonea documentazione del
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento
chirurgico. Non è sufficiente la presentazione della semplice attestazione di accompagnamento alla
visita rilasciata al dipendente. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al
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datore di lavoro entro 5 (cinque) giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della
lavoratrice.
5) Le Parti concordano che possono essere richiesti ulteriori congedi, con almeno 30 (trenta) giorni di
anticipo, precisando i motivi della richiesta e relativa documentazione.
6) L’azienda è tenuta ad effettuare una valutazione della richiesta di congedo, entro 10 (dieci) giorni dalla
presentazione, e a comunicarne l’esito al dipendente.
7) Per comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del dipendente e
con motivazione scritta, l’azienda può non accogliere la richiesta, concedere un periodo parziale del
congedo o proporre il rinvio ad un periodo successivo e determinato.
8) Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
9) L’esercizio di tale diritto è consentito contemporaneamente ai lavoratori nel limite dell’uno per cento
della forza occupata e, comunque, garantendo lo svolgimento della normale attività produttiva,
mediante accordi aziendali. Possono assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva.
10) Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della
suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
11) L’azienda può negare il congedo nei rapporti a tempo determinato per incompatibilità tra la durata del
rapporto ed il periodo del congedo richiesto o nei casi in cui il lavoratore stia sostituendo un altro
dipendente in congedo.
12) Se non è stata fissata una data precisa al momento della concessione del congedo, il lavoratore può
rientrare in servizio previa richiesta al datore di lavoro.
13) Il dipendente conserva il posto di lavoro durante il congedo e non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa, anche non retribuita, diversa da quella integrativa della formazione. Il lavoratore, durante il
congedo, non ha diritto alla retribuzione ed Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai
fini previdenziali;
Articolo 51 - Congedi per formazione (non retribuiti)
1) Il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio può richiedere una sospensione del rapporto di
lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato,
finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle
poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2) Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia
e con altri congedi.
3) Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, previa comunicazione
scritta al datore di lavoro, comporta l’interruzione del congedo medesimo.
Articolo 52 - Tossicodipendenza ed etilismo
1) Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza o lo
stato di etilismo, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari
delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali abilitate, ha per una sola volta
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diritto, ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile
all’esecuzione del trattamento riabilitativo.
2) Nei casi di tossicodipendenza il periodo di aspettativa non potrà essere superiore a tre anni e nei casi di
etilismo non potrà essere superiore a quattro mesi.
3) Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta al datore di lavoro unitamente alla documentazione
attestante lo stato di tossicodipendenza od etilismo e programmi di riabilitazione.
4) Il lavoratore, con cadenza mensile, deve presentare al datore di lavoro la certificazione rilasciata dalla
struttura riabilitativa circa la prosecuzione effettiva del programma.
5) Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal
completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale
volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
6) Il lavoratore a tempo indeterminato, familiare di tossicodipendente od alcolista può richiedere un
periodo di aspettativa, anche frazionabile, non superiore a sei mesi, compatibilmente con le esigenze
tecniche e produttive dell’azienda.
7) In tutti i casi di aspettativa menzionati non si ha diritto a retribuzione né a decorrenza di anzianità di
servizio per alcun istituto di legge e di contratto.
Articolo 53 - Ritiro della patente di guida
1) Il lavoratore cui è stata ritirata la patente, per motivi con non comportano il licenziamento e comunque
diversi da tossicodipendenza e alcolismo, se impossibilitato a svolgere la propria mansione, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di s ei mesi senza retribuzione né a decorrenza di anzianità di
servizio per alcun istituto di legge o contrattuale.
2) In alternativa, il lavoratore può essere destinato ad altri incarichi, anche con retribuzione equivalente al
livello ed alla mansione assegnata; il lavoratore può rifiutare tale assegnazione senza che ciò comporti
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3) Il datore di lavoro, entro 30 giorni dal riacquisto della patente, è tenuto a ricollocare il lavoratore nel ruolo
e nella mansione ricoperti precedentemente al ritiro della patente; il rifiuto da parte del lavoratore alla
ricollocazione di cui al presente comma, opposto senza giustificato motivo, può essere causa di risoluzione
del rapporto di lavoro con diritto al preavviso.
Articolo 54 - Telelavoro e Lavoro Agile (Smart Working)
1) Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e possono
svolgersi anche con contratto part -time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai
lavoratori occasionali od autonomi.
2) Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro
prevalentemente a distanza, resa possibile dall' utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di
comunicazione fra il luogo in cui il telelavo ratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della
presenza fisica continuativa all’interno dei locali aziendali.
3) Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con
un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal
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responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali;
la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza
una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale
come da legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4) La modalità di svolgimento della prestazione in telelavoro o lavoro agile ha carattere volontario e pertanto
non può essere pretesa dal lavoratore o dall’azienda, salvo la sua espressa previsione all’atto
dell’assunzione; il rifiuto da parte del lavoratore a svolgere la propria prestazione con le modalità di cui al
presente articolo non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
5) L’accordo fra le parti deve risultare da atto scritto e comunicato con le modalità previste dalla normativa
vigente.
6) Nell’atto scritto, di cui deve essere consegnata copia al lavoratore, devono essere indicati i dati delle parti,
la tipologia di lavoro (tempo determinato o indeterminato), la sua durata, oltre a quanto compatibilmente
previsto dall’articolo “Assunzione”.
7) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ad ogni parte è consentito dare disdetta e chiedere il
ritorno allo svolgimento stabile della prestazione nei locali aziendali con un preavviso di almeno 60 giorni
(novanta se il lavoratore è disabile).
8) Nel caso di accordo per il tempo determinato, ad ogni parte è consentito dare disdetta, prima della
scadenza del termine, in presenza di un giustificato motivo.
9) L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali
aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla
disconnessione per il lavoratore.
10) Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei
locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
11) Il telelavoro o il lavoro agile può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per
tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo
sul lavoro di altri dipendenti o l’acce sso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non
possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
12) Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore
impiegato presso i locali aziendali, di pari livello e mansione, ed è assoggettato al potere direttivo,
organizzativo e di controllo dell’azienda.
13) Il telelavoratore ed il lavoratore agile hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti
tecnici di lavoro di cui dispongono, in correlazione con la strumentazione aziendale, e sulle tecniche di
questa specifica forma di organizzazione di lavoro.
14) Il datore di lavoro deve concedere le stesse opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della
carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili.
15) Il datore di lavoro, salvo diversi accordi, si fa carico della postazione del telelavoratore o del lavoratore
agile relativamente ai collegamenti telematici necessari per effettuare la prestazione, l’installazione, la
manutenzione e le spese di gestione, i ncluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei
sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché della copertura assicurativa della stessa.
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16) Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quanto riguarda i
software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore o dal lavoratore
agile per fini professionali.
17) Il datore di lavoro promuove l’adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by design, che
prevedono la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate che
comprendono, a titolo meramente esemplificativo, se del caso la crittografia, l’adozione di sistemi di
autenticazione e VPN, la definizione di piani di backup e protezione malware.
18) Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore e il lavoratore agile in ordine
a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, a cui devono
attenersi i lavoratori.
19) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia
(backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi
derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
20) Il datore di lavoro è tenuto a adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del
telelavoratore e del lavoratore agile, tutelarne la salute, la sicurezza, anche professionale, e la riservatezza,
ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
21) Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore ed il lavoratore agile circa le prescrizioni di sicurezza ed
igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il telelavoratore e il
lavoratore agile sono tenuti a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa.
22) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro o
lavoro agile, salvo diverse intese, devono essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà
aziendale.
23) Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, sono oggetto
di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della instaurazione del telelavoro o del lavoro agile.
24) Il telelavoratore e al lavoratore agile hanno l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature fornitegli.
25) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali, il lavoratore deve darne
pronta comunicazione al datore di lavoro che può inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver
concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto
e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico,
ove non configuri comportamenti più gravi, comporta l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e
il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
26) In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore o il lavoratore agile devono darne immediata
comunicazione all'azienda, tramite l’invio telematico della copia della denuncia di furto presentata presso
le autorità competenti. La denuncia e l a relativa comunicazione devono essere effettuate entro il giorno
stesso della scoperta del furto.
27) Le parti convengono di individuare le misure necessarie a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori
in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come
misura di accomodamento ragionevole.
28) Alla contrattazione di II Livello è demandata:
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▪ la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
▪ ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e
alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
▪ l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
▪ l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
▪ l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
▪ la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per
il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
29) In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo lavoratore, che può
farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
30) In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere
definito prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Articolo 55 - Trasferimento
1) Per trasferimento si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente definitivo e senza limiti
di durata. Esso trasferisce la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della stessa azienda.
2) Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive che sussistono al momento del trasferimento, senza il consenso del lavoratore.
Nei casi diversi dal precedente comma il trasferimento non sarà possibile senza il consenso del lavoratore.
3) Il trasferimento del lavoratore deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso e, comunque,
con almeno 60 giorni di anticipo. La comunicazione deve essere corredata dalle motivazioni che hanno
portato allo spostamento. L’inosservanza di quanto p revisto dal presente comma ne comporta
l’illegittimità.
4) Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore trasferito un importo una tantum corrispondente ad
una retribuzione mensile per 3 (tre) mesi.
5) Nel caso in cui il lavoratore sia costretto, nella nuova località di trasferimento, a sottoscrivere un contratto
di affitto, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, per almeno 6 (sei) mesi, l’importo del canone di
locazione e delle utenze domestiche.
6) Il datore di lavoro è tenuto, altresì, al rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e
trasporto anche con riferimento ai familiari a carico del lavoratore.
7) Ulteriori disciplina e determinazione di quanto precede è demandata alla contrattazione di II Livello.
Articolo 56 – Trasferta
1) Per trasferta si intende uno spostamento del luogo di lavoro del dipendente temporaneo e con limite di
durata.
2) Il lavoratore che, per motivi di servizio, svolge la propria prestazione in sede diversa da quella prevista dal
contratto di lavoro ha diritto al rimborso relativo alle spese di viaggio, vitto e alloggio.
3) Se il mezzo di locomozione non è fornito dal datore di lavoro con costi a proprio carico, il lavoratore può
utilizzare il proprio con diritto all’indennità chilometrica in base alle tariffe ACI.
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4) Se la prestazione lavorativa in trasferta viene svolta per l’intero orario ordinario giornaliero, il lavoratore
ha anche diritto all’indennità di trasferta o diaria giornaliera di € 15,00; nei casi in cui la prestazione
lavorativa sia svolta in più giornate lavorative, il lavoratore ha diritto alla diaria giornaliera di € 30,00.
5) Se la prestazione lavorativa in trasferta viene svolta per una durata superiore al mese sarà corrisposta
una diaria ridotta del 10%.
6) Agli autisti di trasporto delle merci tramite autocarri ed autotreni, che svolgono un servizio extraurbano è
erogata, per le trasferte di durata superiore alle 8 ore ed in sostituzione di quanto previsto nei
precedenti commi, un’indennità di trasferta forfettaria, determinata in base alle ore di assenza come di
seguito:
Ore di assenza % della quota giornaliera della normale retribuzione
Da 9 a 11 ore 49%
Da 12 a 16 ore 81%
Da 17 a 24 ore 120%
7) Fatta salva la relativa indennità di trasferta/diaria giornaliera, è demandata alla contrattazione di II
Livello la determinazione e regolamentazione puntuale delle modalità di rimborso, tenendo conto
anche del regime fiscale e previdenziale, scegliendo fra:
▪ Rimborso a piè di lista o analitico
▪ Rimborso forfettario
▪ Rimborso misto.
Articolo 57 - Trasfertismo
1) I lavoratori trasfertisti svolgono la prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede di lavoro non in
maniera “occasionale” ma “strutturale o per contratto”.
2) rientrano in questa disciplina i lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
▪ la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per
tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può
non coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa);
▪ lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo
spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
▪ la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre
variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non
strettamente legata alla trasferta poiché attrib uita senza distinguere se il dipendente si sia
effettivamente recato in trasferta.
3) Il lavoratore trasfertista ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate,
all’Indennità trasfertisti per ciascun giorno lavorato nel mese ed indipendentemente dal fatto che si sia
effettivamente recati in trasferta, corrispondente almeno al 5% della quota giornaliera della retribuzione;
alla contrattazione di II Livello è demandata la possibilità di incrementarne la percentuale.
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Articolo 58 - Distacco
1) L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio
interesse produttivo, anche di carattere non economico, che deve essere specifico, rilevante concreto e
persistente, pone temporaneamente il lavoratore ( distaccato) a disposizione di altro soggetto
(distaccatario) per svolgere una determinata attività lavorativa.
2) Il distaccante conserva la piena responsabilità del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore distaccato, nonché l’esercizio del potere disciplinare; il distaccatario, invece, esercita il potere
direttivo in relazione alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore.
3) Il distacco deve essere comunicato con atto scritto con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
4) Se il distacco comporta un mutamento di mansioni, deve avvenire con il consenso del lavoratore. Se
adibito a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo corrispondente
per l’intera durata del distacco.
5) Se il distacco comporta il trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50Km da quella in cui il
lavoratore è adibito, può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
6) Nei casi di distacco non si applica la disciplina del trasferimento e non decorre il termine per l’acquisizione
automatica del livello superiore.
7) Le Parti concordano circa la necessità di un accordo fra le OO.SS. stipulanti il presente contratto, qualora
i lavoratori distaccati dal datore di lavoro siano in numero superiore alle 5 (cinque) unità; a tal fine i
lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Articolo 59 - Malattia e Infortunio non sul lavoro
1) In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire i preposti aziendali tramite
chiamata telefonica, e-mail o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, entro la prima ora del
normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l’assenza, fatti salvi i casi di giustificato e
documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'impresa stessa di
provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi.
2) Il lavoratore è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia
rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria, anche nei casi di continuazione ovvero di insorgenza di
una nuova malattia senza soluzione di continuità.
3) In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento,
l’assenza è considerata ingiustificata e possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui al
presente contratto.
4) Il lavoratore deve rendersi reperibile nel proprio domicilio fin dal primo giorno di assenza e per tutto il
periodo di malattia, secondo gli orari previsti dalle vigenti disposizioni, al fine di consentire le visite
mediche di controllo.
5) Le variazioni di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro devono essere
comunicate tempestivamente all’impresa.
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6) Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti alla malattia o per gravi
eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicati all’Azienda e successivamente
documentati.
7) Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal
personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà
parzialmente o totalmente il trattamento economico, a carico dell’Azienda, esclusi i giorni di ricovero
ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
Costituisce inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito
durante l’assenza.
8) Il lavoratore non in periodo di prova o preavviso, nei casi di interruzione del servizio per malattia o
infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per 365 giorni di calendario;
9) In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto indicati sono riferiti ad un arco temporale di
36 mesi consecutivi che precedono l’ultimo giorno di malattia considerato.
10) Per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e
cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di
comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario
per malattia – consecutivi o per sommatoria – da calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti
l’ultimo evento di malattia.
11) Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla
scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’Articolo7 della Legge n.604/1966.
12) Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al
lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
13) Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità
agli effetti del preavviso.
14) Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
15) La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al
periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.
16) Le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, regolarmente certificate, sono computate agli effetti
di tutti gli istituti contrattuali, nei limiti del periodo di conservazione del posto.
17) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad
integrazione di quanto comunque percepito da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, calcolato
sulla normale retribuzione, tale da fargli raggiungere complessivamente:
▪ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata inferiore o pari a 5 giorni, il 100% della
retribuzione a partire dal 4° giorno e, limitatamente al primo evento morboso in ragione d’anno di
calendario (1Gennaio-31Dicembre) anche il 100% per i primi 3 giorni di malattia (carenza).
▪ in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 5 giorni:
a) per gli operai il 100% della retribuzione a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno, ed il 50% della
retribuzione dal 181° giorno al 270°;
b) per gli impiegati il 100% della retribuzione per i primi 5 mesi ed il 50% per i restanti 7 mesi.
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Articolo 60 - Aspettativa non retribuita per malattia
1) Il lavoratore può chiedere di fruire di un periodo di aspettativa generica di durata non superiore a 120
giorni, debitamente certificato (certificati medici o degenza ospedaliera), nel caso in cui perduri lo stato
di malattia.
2) La richiesta deve essere effettuata con lettera Racc A/R o PEC con almeno 24 ore di anticipo rispetto al
termine di scadenza del periodo di conservazione del posto di lavoro.
3) Prima della scadenza dell’aspettativa generica, i lavoratori interessati devono fornire al datore di lavoro
idonea certificazione medica comprovante lo stato di salute e idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa.
4) Durante l’aspettativa non decorre retribuzione e non matura alcun istituto contrattuale.
Articolo 61 - Lavoratori affetti da tubercolosi
1) I lavoratori affetti da tubercolosi, ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a proprie spese o a carico
dell'assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della
malattia tubercolare.
2) Nell’ipotesi di dimissioni dall’istituto o casa di cura suddetti, per dichiarata guarigione, antecedente alla
scadenza dei quattordici mesi dalla data di sospensione anzidetta, il diritto alla conservazione del posto
permane fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
3) le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità sono tenute a conservare il posto ai
Lavoratori affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta
guarigione o stabilizzazione.
4) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque se viene dichiarata l'inidoneità fisica permanente
al posto occupato prima della malattia. Sulle contestazioni relative all'inidoneità stessa decide in via
definitiva il direttore del consorzio provinc iale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati
dalle Parti.
Articolo 62 - Aspettativa per motivi personali (non retribuita)
1) Il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto all’aspettativa per motivi personali. Quest’ultima non è
retribuita e ha una durata massima di 12 mesi ripetibili, i quali potranno essere continuativi o frazionati.
2) L’aspettativa per motivi personali non dà diritto alla maturazione di ferie, TFR, né altri istituti retributivi o
contributivi.
3) La richiesta deve essere presentata con almeno 30 giorni di preavviso e deve essere autorizzata
formalmente dal datore di lavoro entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4) Il datore di lavoro, secondo quanto previsto al comma precedente, ricevuta la richiesta, ha la possibilità di
concederla oppure di rifiutarla per motivi organizzativi e/o aziendali.
5) La richiesta di aspettativa per motivi personali deve essere redatta in forma scritta, il periodo durante il
quale si intende usufruire dell’aspettativa e se la stessa vuole essere goduta in modo continuativo oppure
frazionato.
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6) La richiesta del lavoratore deve essere inviata al datore di lavoro attraverso i normali mezzi di
comunicazione utilizzati tra di loro.
7) La concessione di tale aspettativa è subordinata alla valutazione del datore di lavoro circa la compatibilità
con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda e non dovrà in alcun modo pregiudicare il regolare
andamento del servizio.
8) Durante l’aspettativa non decorre retribuzione e non matura alcun istituto contrattuale.
Articolo 63 - Infortunio sul lavoro
1) In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore è tenuto a dare immediata notizia al datore di lavoro, anche
se l’infortunio è di lieve entità, salvo casi di forza maggiore o provate ragioni di impedimento, affinché
possano essere prestate le cure di primo soccorso e consentite le denunce di legge da presentare presso
l’autorità competente più vicina.
2) Il lavoratore ha diritto, a copertura della giornata in cui avviene l’infortunio alla corresponsione, da parte
del datore di lavoro, all’interna quota giornaliera della normale retribuzione.
3) Il lavoratore ha diritto a percepire un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, ad integrazione
di quanto comunque percepito dall’INAIL tale da fargli conseguire:
A) per gli Operai
▪ 100% della normale retribuzione dal 1° giorno lavorativo di assenza sino a completa
guarigione;
B) per gli Impiegati, sino ad un massimo di 12 mesi:
▪ 100% della normale retribuzione per i primi 5 mesi di assenza;
▪ 50 % della normale retribuzione per i successivi 7 mesi;
4) L’indennità posta a carico del datore di lavoro non è dovuta nel caso in cui l’INAIL non riconosca per
qualsiasi motivo l’infortunio.
5) Il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa per la conservazione del posto, durante il quale non
matura alcun elemento retributivo né l’anzianità di servizio, dal 180° giorno e fino alla cessazione
dell’indennità di inabilità temporanea da parte dell’INAIL.
6) La richiesta, di cui al precedente comma, deve essere presentata all’impresa entro la scadenza del 180°
giorno del periodo di comporto unitamente a idonea documentazione comprovante il perdurare dello
stato di inabilità temporanea assoluta per il periodo di aspettativa.
Articolo 64 - Divise, camici
1) Nei casi in cui è fatto obbligo al lavoratore di indossare speciali divise la spesa è interamente a carico
dell’Impresa.
2) Altresì, è a carico dell’Impresa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad indossare
per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
3) Il lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza
apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta e ottenuta autorizzazione.
4) È facoltà del lavoratore scegliere il tempo ed il luogo per effettuare le operazioni accessorie quali, ad
esempio, indossare e togliere gli indumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all’igiene ecc, prima
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dell’inizio dell’orario di lavoro previsto, in quanto attività rientranti nel concetto di diligenza preparatoria
allo svolgimento della prestazione lavorativa e conseguentemente non retribuita.
5) Nei casi in cui al lavoratore sia fatta richiesta con comunicazione scritta di svolgere esclusivamente le
operazioni accessorie presso la sede di lavoro in locali adibiti a tal fine quali ad esempio, indossare e
togliere gli indumenti di lavoro, o la suindicata direttiva aziendale risulti dal regolamento aziendale, il
periodo di tempo necessario per l’espletamento delle operazioni in questione rientra nell’orario di
lavoro.
Articolo 65 - Assistenza Legale
1) Le imprese assicureranno e sosterranno le spese relative all’assistenza legale per i dipendenti che agendo
nell'ambito delle loro funzioni, si dovessero trovare coinvolti in procedimenti giudiziari (civili, penali,
contabili) legati a tali funzioni. Questa tutela è vincolata all'assenza di conflitto di interessi, alla sussistenza
di una diretta connessione tra il fatto e il servizio e può essere previsto l’anticipo delle spese e successivo
rimborso in caso di dolo o colpa grave.
2) Così come l’impresa assicurerà interamente il trattamento economico per ore necessarie al lavoratore che
debba rendere una testimonianza giudiziale per accadimenti intervenuti nel corso del servizio.
Articolo 66 - Divieto di concorrenza
1) È proibito al lavoratore, se non previamente autorizzato per iscritto, prestare la propria opera in
qualsiasi forma presso un’impresa concorrente con quella dalla quale sia stato assunto.
2) La violazione del presente articolo è causa di licenziamento senza preavviso ex artt. 7, legge 300/1970
e 2119 c.c.
Articolo 67 - Risarcimento danni
1) Ogni danno subito dall'azienda che può dare origine a risarcimento con trattenuta busta paga deve
essere contestato formalmente al lavoratore ai sensi dell’Articolo 7, legge n. 300/1970.
2) Una volta accertata definitivamente, sia in via giudiziale che transattiva tra le parti, l’entità economica
del danno, l’importo è trattenuto, anche ratealmente, nella misura massima del 10% della paga lorda
di fatto per ogni periodo di retribuzione.
3) ln caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il saldo eventuale è trattenuto su tutti i compensi e
indennità erogati al lavoratore a qualsiasi titolo.
Articolo 68 - Codice disciplinare
1) Il lavoratore deve espletare l’attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima
diligenza e, in particolare:
▪ osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o suo delegato e adempiere a tutte le
formalità che l'impresa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
▪ svolgere tutti i compiti che lui assegnati dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme del presente
CCNL e delle disposizioni di legge, con la massima diligenza;
▪ osservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa evitando di divulgare, specialmente
alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso presso l’impresa stessa;
74
▪ evitare, in forza della posizione assegnatagli e dei relativi compiti, di trarre in qualsiasi modo profitto
a danno dell’impresa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché di svolgere
attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro;
▪ usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico
che, per qualsiasi motivo, intrattenga rapporti con impresa;
▪ evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre il normale orario
di lavoro stabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell’impresa stessa, ovvero, che sia previsto dal
presente CCNL o da disposizioni legislative;
▪ rispettare tutte le disposizioni in uso presso l’azienda e dettate dai titolari e/o superiori gerarchici se
non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti;
▪ comunicare per iscritto ogni cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
▪ seguire scrupolosamente le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Disposizioni disciplinari
2) I lavoratori che si rendano inadempienti dei doveri inerenti all’attività da svolgere in riferimento al
rapporto di lavoro instaurato saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa, con:
1. il rimprovero verbale;
2. il rimprovero scritto;
3. la multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore del minimo tabellare;
4. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
5. il licenziamento disciplinare con o senza preavviso.
Mancanze punibili il rimprovero verbale o scritto:
Il rimprovero verbale o scritto viene comminato per lievi irregolarità nell’adempimento della
prestazione lavorativa e per violazioni di minor rilievo in relazione al dovere di corretto
comportamento.
Mancanze punibili con la multa:
▪ per recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, del rimprovero scritto;
▪ per ripetuta inosservanza dell’orario di lavoro;
▪ per provata e non grave negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
▪ per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ciò sia prescritto;
▪ per comportamento non eccessivamente scorretto verso i propri superiori, i colleghi e la clientela;
▪ per la prima omissione di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio e/o dimora;
▪ in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che
non comportino grave pregiudizio agli interessi dell'impresa.
Mancanze punibili con la sospensione da lavoro e retribuzione per un periodo non superiore a 7(sette)
giorni:
75
• per recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della multa;
▪ per simulazione di malattia, d’infortunio e/o di altri impedimenti che non permettano di assolvere agli
obblighi di lavoro;
▪ per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso altri dipendenti dell’impresa o verso il datore di
lavoro o suo rappresentante/delegato;
▪ per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti alla prevenzione infortuni e la
sicurezza sul lavoro;
▪ per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio al massimo per una volta in un anno;
▪ per assenza ingiustificata non superiore a 3(tre) giorni;
▪ per essenza ingiustificata alle visite fiscali;
▪ per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro al massimo per una volta in un
anno;
▪ per aver commesso, in servizio, atti ai quali sia derivato un vantaggio per sé a danno dell’impresa
(sempre che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile);
▪ in genere, per ripetuta negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di
servizio che rechino serio e grave pregiudizio agii interessi dell’impresa (sempre che la gravità dell’atto
non sia diversamente perseguibile).
Mancanze punibili con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo da 8(otto) a 10(dieci)
giorni:
▪ per graviti o recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della sospensione
non superiore a 7(sette) giorni;
▪ per reiterata assenza ingiustificata alle visite fiscali;
▪ per le omissioni, successive alla prima, di comunicazione del cambiamento di residenza, domicilio
dimora;
▪ per assenza ingiustificata superiore a 3(tre) giorni, ma inferiore a 5(cinque);
▪ per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro
al massimo per una volta in un anno;
▪ in genere, per ripetuta e reiterata negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od
obblighi di servizio che rechino serio e gravissimo pregiudizio agli interessi dell’impresa o che procurino
vantaggi a sé o a terzi (sempre che la gravità dell’atto non sia diversamente perseguibile).
Licenziamento con o senza preavviso:
▪ per particolare gravità o recidiva, entro 2(due) anni, dell’applicazione, sulle stesse mancanze, della
sospensione da 8(otto) a 10(dieci) giorni;
▪ per assenza ingiustificata oltre i 5(cinque) giorni;
▪ per essere reiteratamente sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle
proprie specifiche attribuzioni attinenti alla sicurezza dell’impresa o durante la guida;
▪ per furto o danneggiamento volontario del materiale impresa;
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▪ per condanna a una pena detentiva per reati infamanti comminata al lavoratore, con sentenza passato
in giudicato, anche per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di
lavoro;
▪ per utilizzo improprio dei locali o delle attrezzature dell’impresa;
▪ per abbandono del posto di lavoro, per più di una volta in un anno, che implichi anche pregiudizio
all'incolumità delle persone e alia sicurezza degli impianti, nonché compimento di azioni che
implichino gli stessi tipi di pregiudizi;
▪ per insubordinazione grave e/o reiterata verso i superiori;
▪ per diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, all'interno dell’impresa;
▪ per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
3) Il licenziamento per motivi disciplinari può essere preceduto dalla sospensione cautelativa per indagini
interne all’Impresa che non potrà superare un massimo di 60 giorni. Nel periodo di sospensione
cautelativa al lavoratore sarà corrisposta (il 50% della) la retribuzione stabilita dal presente CCNL.
4) Si procede a licenziamento senza preavviso e con trattenuta allorché il lavoratore, senza alcuna
giustificazione, non si presenti sul posto di lavoro per dieci giorni continuativi decorrenti dall’ultimo giorno
di presenza accertato, rendendosi irreperibile. In tale ipotesi di licenziamento senza preavviso, il datore di
lavoro tratterrà, a titolo di penale, una somma pari all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta per il
licenziamento.
Procedura disciplinare
5) Non possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti
del lavoratore senza avergli preventivamente contestato formalmente l’addebito e averlo sentito in sua
difesa anche con assistenza di una O.S.
6) ln ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati
prima che siano trascorsi 5(cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
7) La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione
dell’infrazione commessa.
8) Il lavoratore ha la possibilità di presentare le controdeduzioni a difesa entro 5(cinque) giorni. L’adozione
del provvedimento disciplinare deve essere presa entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato al
lavoratore per presentare le sue giustific azioni, salvo nel caso di sospensione cautelativa per il quale il
termine massimo è di 90(novanta) giorni. Tale decisione deve essere comunicata al lavoratore stesso con
lettera raccomandata a/r o con PEC.
Articolo 69 – Dimissioni per fatti concludenti
1) Il lavoratore che si assenti dal lavoro per 15 giorni continuativi di calendario senza fornire al datore di
lavoro giustificazione, dal sedicesimo giorno può essere considerato dimissionario di fatto.
2) Il datore di lavoro deve dare comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
che potrà verificarne la veridicità.
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3) Le disposizioni del primo comma non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità per causa di
forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua
assenza.
4) Tale istituto, non potrà essere applicato solo durante il periodo tutelato: durante la maternità per la
lavoratrice madre e nei tre anni di vita del bambino sia per la lavoratrice madre che per il lavoratore
padre.
5) La data di dimissione da riportare nel modello UNILAV di cessazione dovrà essere pari o successiva alla
data della comunicazione trasmessa, al termine del periodo minimo definito nel primo comma, alla ITL
competente per la sede di lavoro, per le necessarie verifiche previste come da normativa vigente.
6) In tali circostanze il datore di lavoro potrà trattenere dal computo delle competenze finali l’indennità di
mancato preavviso, così come prevista e di seguito disciplinata.
7) Il datore di lavoro, inoltre, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, potrà non procedere al
versamento della retribuzione e dei relativi contributi.
8) L’eventuale riscontro da parte della ITL della non veridicità della comunicazione trasmessa dal datore
di lavoro potrebbe comportare, in capo a quest’ultimo, una responsabilità penale e come previsto nel
caso in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità o l’impedimento a giustificare l’assenza, la
comunicazione di cessazione sarà considerata inefficace ed il lavoratore potrà adire la procedura per la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
Articolo 70 - Preavviso
1) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati ai sensi dell’Articolo- 2119 c.c.,
ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso
scritto con atto consegnato “brevi manu”, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od altro
mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e/o con le modalità previste dalla normativa vigente
2) I termini di preavviso per ambedue le parti sono:
Livello di
inquadramento
Anzianità di servizio
fino a 5 anni
Anzianità di servizio
oltre 5 e fino a 10
anni
Anzianità di servizio
oltre 10 anni
Quadri 3 mesi 4 mesi 5 mesi
Livello I e II 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Livello III e IV 45 giorni 2 mesi 3 mesi
Livello V e VI 1 mese 45 giorni 2 mesi
Livello VII 15 giorni 15 giorni 15 giorni
3) I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario
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4) Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie e la malattia.
5) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra
un'indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Articolo 71 - Preavviso attivo
1) Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che,
nell’ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del
rapporto di lavoro, attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso gli Enti Bilaterali.
2) In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e
la realizzazione di colloqui di lavoro.
3) Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di
lavoro, con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio
della procedura di attuazione di cui al presente articolo.
4) Il datore di lavoro trasmette, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del
rapporto di lavoro, all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata “comunicazione di
preavviso attivo”, contenente le seguenti informazioni:
▪ dati del lavoratore;
▪ data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
▪ inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
▪ dati del datore di lavoro;
▪ settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
5) Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro presente fra
le aziende aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle
competenze possedute dal lavoratore in uscita al fi ne di avviare la procedura di ricerca di nuova
occupazione.
6) In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale attiverà la Rete
Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete.
TITOLO IV
LE RETRIBUZIONI
Articolo 72 - Retribuzioni
1) La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci individuate nel presente CCNL , da quelle
derivanti dalla contrattazione decentrata nonché da tutti gli elementi retributivi avente carattere
continuativo;
2) Sono esclusi dalla normale retribuzione i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni una tantum, i
rimborsi spese, il welfare aziendale e ogni elemento espressamente escluso dalle parti del calcolo di singoli
istituti contrattuali, in quanto omnicomprensivo, ovvero escluso dall’imponibile contributivo a norma di
legge;
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3) Per il personale con qualifica di Impiegato la normale retribuzione viene calcolata in misura fissa non
variabile in rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono
nel periodo di paga e alla distribuzione dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore .
Pertanto, tale retribuzione mensilizzata ricomprende tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese
al quale fa riferimento
4) Per il personale con qualifica di Operaio la normale retribuzione viene calcolata sulla base delle ore di
lavoro effettivamente svolte . A livello di Impresa può comunque essere concordata la mensilizzazione
anche per i lavoratori con qualifica di Operaio
5) La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divi sore
convenzionale “26”
6) La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “ 173” per il personale con
orario normale di quaranta ore settimanali
7) In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dalla volontà
del lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione per tutto il periodo della sospensione,
salvo il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, ove ammesso . Tale previsione
non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore;
Articolo 73 - Mensilità Supplementari
Tredicesima Mensilità
1) Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in
coincidenza con il periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di dicembre;
2) Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a
tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio
prestati, nonché per l’eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni
3) La tredicesima mensilità può essere erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo
specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto (RSA/RST)
Quattordicesima Mensilità o Premio di Risultato
4) L’impresa in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL (RSA/RST) può avviare una contrattazione
territoriale o aziendale per concordare un meccanismo di valutazione del premio di risultato, come
previsto dalla contrattazione di II Livello;
5) Tale premio può essere negoziato in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati obiettivamente attraverso il
confronto, almeno semestrale, fra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aventi diritto;
6) Il Premio di risultato consente di trasformare delle voci fisse salariali in una dinamica premiale di
produttività e della qualità. È corrisposto di norma nell’anno successivo a quello di riferimento, salve
eventuali anticipazioni, basate sugli andamenti tendenziali, che sono soggette a successivo conguaglio;
7) Tale premio è sostitutivo della quattordicesima mensilità; pertanto, nel caso in cui non sia stato
sottoscritto il Premio di Risultato, la quattordicesima mensilità non potrà essere sostituita;
80
8) La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, deve essere
erogata in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di luglio e l'ammontare lordo sarà pari alla
retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno);
9) La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato, può essere
erogata in rate mensili, unitamente alla retribuzione corrente, previo specifico accordo con le OO.SS.
firmatarie del presente contratto (RSA/RST).
Articolo 74 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
1) Il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione con cadenza periodica, comunque non superiore a quella
mensile da corrispondersi entro il giorno 15 del mese successivo.
2) Ove tale data coincidesse con la Domenica o giorno festivo il pagamento è effettuato il giorno 16
successivo, salvo il caso della retribuzione della mensilità di Dicembre che deve essere comunque
corrisposta entro il 12 del mese di Gennaio dell’anno successivo , in base al cd. “principio di cassa
allargato”, per consentire il corretto conguaglio fiscale
3) Contestualmente al pagamento della retribuzione deve essere consegnata lavoratore la busta paga o
prospetto equivalente in cui sono distintamente specificate: la denominazione dell’ Impresa, dati del
dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e gli importi costituenti
la retribuzione stessa con elencazione delle trattenute di legge.
4) Il lavoratore, fermo restando il combinato disposto dell’Articolo- 2113 cc. come modificato dalla legge n.
533/1973 e ss.mm.ii. potrà presentare all'Impresa i propri reclami sulla paga in forma scritta anche tramite
O.S. cui aderisce o conferisce mandato. L’azienda è tenuta a rispondere entro un termine massimo di 30
giorni dalla ricezione del reclamo.
Articolo 75 - Trattamento di fine rapporto
1) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di
fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’Articolo-2120 del Codice civile e dalla Legge
n.297/1982.
2) La base di calcolo per la determinazione del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese e delle indennità di trasferta e di viaggio e degli E.D.R.;
3) Ai sensi dell’Articolo-2120 del Codice civile e dalla Legge n.53/2000, la richiesta di anticipazione di un
importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in
azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
▪ eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
▪ acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile;
▪ spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico;
▪ spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7 c.1 della Legge
n.1204/1971 e ss.mm.ii.
81
▪ altri casi previsti dalla normativa vigente.
4) Quale condizione di miglior favore, di cui all’Articolo-4 della Legge n.297/1982, l’anticipazione potrà
essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
▪ significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché
idoneamente documentate.
5) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotti gli
eventuali anticipi e dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
TITOLO V
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO e SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE
Articolo 76 - Salute e Sicurezza sul lavoro
1) La pratica attuazione del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e
protezione di ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, è intesa e
rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti.
2) Il D.lgs. 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite
strumenti adeguati e, pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione.
3) Al fine di ampliare la fattiva collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori e favorire la pratica attuazione
delle misure di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, le Parti hanno deciso di prevedere la possibilità
di adottare strumenti, anche digitali, attraverso i quali sia fruibile per i lavoratori l’acceso informatico ai
manuali di sicurezza ed alla consultazione/formazione riguardo i rischi specifici, rendendo possibile la
verifica dello stato di formazione di ogni dipendente, permettendo c osì di tracciare e certificare sia la
vigilanza operativa sia l’alta vigilanza;
4) Tali strumenti costituiscono un adempimento certo ai sensi dell’art. 36 del TUSL, con le previste
agevolazioni INAIL, e sono richiedibili all’Ente Bilaterale di riferimento.
5) Le Parti concordano sulla necessità di attuare interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza
ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, per sostenere la
diffusione di buone pratiche sulla rianimazione cardiopolmonare e sulla defibrillazione precoce nei luoghi
di lavoro;
6) Le imprese che applicano il presente CCNL, anche se non obbligate dalla legge, sono tenute all’adozione
di un defibrillatore ed alla specifica formazione per i lavoratori addetti all’utilizzo (BLSD).
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
7) Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è il soggetto che ha il compito di controllare e
stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
I lavoratori, tramite questa figura, hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione
e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operano, attraverso il meccanismo procedimentale
che deve essere adottato da tutti i dato ri di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
nel rispetto del cd. modello partecipativo.
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8) il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive e che, in ogni caso, qualora tale elezione
o designazione non avvenga, le prerogative di tale figura sono esercitate dai rappresentanti territoriali o
di sito produttivo.
9) Altresì, ai fini della nomina, viene compiuta distinzione a seconda delle dimensioni dell’azienda in cui il RLS
deve essere scelto:
▪ nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RLS viene eletto o designato
nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o in mancanza di esse, fra i lavoratori
dell’azienda medesima;
▪ nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno ovvero è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto secondo le modalità
previste dalla norma appositamente redatta a disciplina di questa figura.
10) Le elezioni devono avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e
degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
11) Risulta eletto il lavoratore che ottiene il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla
votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
12) Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno all’interno il segretario che provvederà a redigere
il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
13) L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
lavoratori.
14) La rappresentanza dei lavoratori per sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
15) Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo
dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni
dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono sole ore di permesso previste per la sua funzione,
per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
16) Per svolgere le proprie funzioni di rappresentante, il RLS deve disporre degli spazi e dei mezzi necessari al
loro svolgimento e ad esso sono riconosciuti permessi retribuiti nella misura di ore 4 (quattro) mensili per
le aziende che occupano fino a 20 lav oratori, ore 6 (sei) per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori
ed ore 8 (otto) per aziende che occupano oltre 50 lavoratori.
17) Il RLS che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 48 ore prima, salvo casi di urgenza.
18) A tutela delle proprie prerogative, il RLS è titolare delle stesse tutele previste dalla legge per le
Rappresentanze Sindacali. Per contro, deve rispettare i segreti industriali in ordine alle informazioni
presenti nel documento di valutazione e ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle
proprie funzioni e a non rivestire la funzione di respons abile o addetto al servizio di prevenzione, stante
l’incompatibilità di questi incarichi con quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
19) Le Parti concordano che al fine di sviluppare salute e sicurezza sul lavoro, anche nei casi in cui il RLS sia
stato eletto o designato fra i lavoratori, è necessaria la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza esterno alle Imprese (RLST) con il quale il RLS deve coordinarsi al fine di rendere effettiva la
partecipazione al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui operano;
20) Ai fini della designazione e comunicazione del RLST le imprese devono rivolgersi agli Enti
Bilaterali/Organismi Paritetici costituiti dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL.
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21) Le Parti, in riferimento alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e compatibilmente con la
normativa vigente, prevedono la possibilità di applicare progetti sperimentali per la formazione specifica
ex accordo Articolo- 37, paragrafo 3 come da Articolo- 12.6 del PCM atto 128-CSR del 07/07/16
22) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate compe tenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le Parti concordano che la durata minima del corso di formazione è di 32 ore
iniziali erogabili anche in modalità Webinar (videoconferenza) o e -learning con verifica finale di
apprendimento tramite test o colloquio orale, oltre a 20 ore di informazione specifica a cura del Datore di
Lavoro sui rischi specifici presenti in azienda, senza obbligo di rendicontazione e con verifica di
apprendimento tramite colloquio a cura dello stesso Datore di Lavoro.
23) L’aggiornamento annuale da 4 e da 8 ore come da D. Lgs. 81/08 potrà avvenire anche in modalità Webinar
(videoconferenza) o e-learning con verifica finale di apprendimento tramite test o colloquio orale.
24) L’aggiornamento annuale dovrà avvenire anche per le aziende che impiegano meno di 15 addetti.
Stress lavoro-correlato
25) Le trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro hanno costretto le Imprese a ricorrere a cambiamenti
che, se non adeguatamente monitorati, possono determinare impatti negativi sulla qualità delle condizioni
lavorative e sui livelli di tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro quale “stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
26) Le Parti concordano che è fondamentale avere nell’Impresa un ambiente fondato sulla tutela dell’integrità
psicofisica e psicosociale dei soggetti che vi operano e, quindi, nel rispetto del diritto alla salute, alla dignità
umana, alla libertà del lavorator e e ai diritti inviolabili della persona e che, anche a livello aziendale, è
necessaria l’analisi delle condizioni di lavoro e della percezione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita
professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro.
27) I datori di lavoro, come da normativa vigente, hanno l’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro -
correlato e, di conseguenza, quello relativo alla gestione dello stesso da parte del datore di lavoro. La
valutazione del rischio da stress lavoro -correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene
effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) con il coinvolgimento del Medico Competente (MC), ove nominato, e previa consultazi one del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
28) In relazione, invece, alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto, come da indicazioni delle
autorità statali competenti, è necessario coinvolgere anche i lavoratori, attraverso le Rappresentanze
Sindacali Aziendali (RSA) o, in mancanza, le Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST).
Mobbing e Straining
29) Le parti ritengono necessario individuare e contrastare all’interno dei contesti aziendali, anche attraverso
la valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato, le condotte che incidono sull’integrità psicosociale
dei lavoratori che si estrinsecano in tutti quei comportamenti, reiterati nel tempo, che il datore di lavoro
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o i colleghi attuano, per svariate ragioni, al fine di emarginare e allontanare un determinato lavoratore,
qualunque sia il ruolo rivestito nell’Impresa.
30) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Mobbing Verticale (Bossing) si sostanzia in abusi e vessazioni
perpetrati sistematicamente, ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico con
comportamenti che in concreto possono consistere in: aggressioni e rimproveri verbali;
demansionamento e dequalificazione professionale; sovraccarico di lavoro; isolamento del lavoratore;
ripetute sanzioni disciplinari; ingiustificato diniego di ferie e permessi; revoca ingiustificata di benefits
aziendali; molestie; illeciti penali.
31) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Mobbing Orizzontale consiste nell’insieme di atti persecutori
messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione
di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa
32) A titolo esemplificativo e non esaustivo il Low Mobbing consiste in plurime azioni che mirano a ledere la
reputazione delle figure aziendali di spicco, ad esempio, a seguito di un loro comportamento non ritenuto
idoneo dai dipendenti o per motivi futili
33) A titolo esemplificativo e non esaustivo lo Straining si estrinseca in azioni ostili o discriminatorie
sporadiche, prive del requisito della continuità, i cui effetti sono continui nel tempo, tra le quali la
privazione immotivata degli strumenti di lavoro, l’assegnazione di mansioni incompatibili con la situazione
personale del lavoratore, il trasferimento ingiustificato in una sede disagiata, la svalutazione dell’operato
del lavoratore.
Articolo 77 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
1) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori, in ottemperanza al disposto di cui all’ Articolo-4 della Legge n.300/1970,
possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del
lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo
stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali.
2) In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
3) In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti sopra indicati, possono essere installati previa
autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive dislocate negli a mbiti di competenza di più sedi territoriali, della sede
centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
4) La disposizione di cui al comma 1, dell’Articolo-4, Legge n.300/1970 non si applica agli strumenti utilizzati
dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle
presenze.
5) Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, dell’Articolo-4, Legge n.300/1970 sono utilizzabili a tutti
i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle
modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa vigente in materia di tutela della privacy.
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TITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE – PAGHE NAZIONALI - SCATTI DI ANZIANITA’
Articolo 78 – Classificazione del personale
In funzione delle mansioni svolte, delle competenze possedute e dell'esperienza acquisita, il dipendente è
inquadrato in uno dei livelli indicati di seguito. La classificazione viene effettuata sulla base delle descrizioni
generali, delle specificazioni dei profili professionali e degli esempi. Questi ultimi sono indicativi della figura
professionale e sono quindi formulati in termini standard.
Quadro
Rientrano in questo livello i lavoratori con responsabilità gestionale, anche come preposti, di un’attività, un
ufficio o una struttura aziendale e/o di coordinamento e supervisione di lavoratori di livello inferiore che,
oltre alle caratteristiche indicate nella descrizione del I livello e ad avere esperienza acquisita attraverso il
prolungato esercizio delle funzioni, svolgano attività altamente specializzate e cruciali per lo sviluppo e il
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Esempi:
a. lavoratori con specializzazione tecnica o amministrativa, con capacità decisionali e autonomia
di iniziativa, poteri gestionali, anche se limitati a determinate attività o servizi;
b. lavoratori che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per il
coordinamento e controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e alta
specializzazione, comportanti decisioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione
degli obiettivi dell'impresa, applicando tecniche specialistiche o gestionali molto complesse,
secondo direttive generali impartite dai dirigenti;
c. responsabile di sede, filiale o cantiere;
d. capo commessa con coordinamento del gruppo di lavoro;
e. responsabile di laboratorio o di progetto di ricerca.
Primo livello
Rientrano nel primo livello i lavoratori che sovrintendono e organizzano le unità produttive, con iniziativa e
autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità delegate. Svolgono funzioni di indirizzo e controllo che
richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con la necessaria autonomia nell'ambito
delle materie di propria competenza, e che sono responsabili dei risultati conseguiti.
Esempi:
a. lavoratori con elevata competenza tecnica o amministrativa che operano in autonomia per il
raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
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b. capo contabile;
c. responsabile di reparto;
d. responsabile del sistema della qualità;
e. controller contabile, amministrativo o tecnico;
f. progettista di sistemi;
g. responsabile delle vendite, capo dell’ufficio gare.
Secondo livello
Rientrano nel secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono funzioni operativamente autonome di
controllo e di coordinamento inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata
preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale ed esperienza. Svolgono mansioni che
richiedono specifiche competenze, un elevato livello di qualificazione e/o requisiti professionali/abilitativi.
Tali funzioni sono svolte con facoltà decisionali e autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali
impartite.
Esempi:
a. impiegato di concetto tecnico/amministrativo;
b. specialista di controllo qualità, sicurezza e ambiente;
c. analista programmatore, tecnico programmatore;
d. approvvigionatore;
e. assistente di direzione;
f. contabile;
g. coordinatore di servizi;
h. ispettore;
i. operatore responsabile della conduzione di impianti complessi;
j. responsabile di gruppi operativi autonomi di medie dimensioni nei settori ambientale, pulizie,
manutenzione e installazione, logistica.
Terzo livello
Rientrano nel terzo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono adeguata
specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori specializzati che, in condizioni di
autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica e adeguata capacità professionale
acquisita mediante preparazione teorica o tecnico-pratica.
Esempi:
a. tecnico responsabile della conduzione di impianti;
b. responsabile di gruppi operativi nei settori ambientale, pulizie, manutenzione e installazione,
logistica;
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c. manutentore polivalente;
d. addetti alla disinfestazione, derattizzazione e disinfezione, demuscazione anche con l'ausilio
di apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche ai sensi delle disposizioni di legge in
materia;
e. impiegati che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da elevata autonomia
operativa;
f. contabile e contabile cliente, preventivista;
g. supervisore;
h. programmatore;
i. impiegato che svolge mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di
organizzazione e gestione di attività specifiche;
j. responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi;
k. responsabile di attività di reception, accoglienza, accompagnamento, custodia.
Quarto livello
Rientrano nel quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e
ausiliarie alla vendita, che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche o qualificate
conoscenze tecniche, operative o funzionali. Esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità,
attività amministrative, commerciali o tecniche evolute o per la cui attuazione sono richieste particolari
capacità pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.
Esempi:
a. lavoratori che, in autonomia e avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura
complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti;
b. laminatori, levigatori, verificatori di pavimenti in legno, lucidatori a piombo;
c. capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e
sorvegliano l'attività dei lavoratori che compongono la squadra, il gruppo o l'unità operativa;
d. addetti alle bonifiche ambientali dei siti e/o serbatoi e cisterne;
e. addetti alle potature, alle piantumazioni, alla messa in opera di palificazioni e staccionate, allo
sfalcio con mezzi di potatura di potenza;
f. addetti alla conduzione impianti civili e industriali;
g. operai specializzati addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali;
h. lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi
complessi e pesanti; i. autisti e conducenti veicoli per i quali sia previsto il possesso della
patente C o superiore;
i. conducente di semoventi, pale caricatrici, autogrù, trattorista con patente C;
j. magazziniere che opera anche con ausilio di supporti informatici;
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k. lavoratori che sulla base di indicazioni o schemi equivalenti procedono alla individuazione dei
guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la riparazione, la
manutenzione, la messa a punto e l'installazione di macchine e di impianti;
l. operaio specializzato manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
m. operaio specializzato installatore di impianti, saldatore;
n. contabile d'ordine;
o. segretario, archivista;
p. lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura
complessa nella disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura,
sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni.
q. lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia, il giardinaggio e le
altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
Quinto livello
Rientrano nel quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici
conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di
normali conoscenze pratiche. Sono di norma adibiti a operazioni di media complessità (amministrative,
commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità
tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori o uguali.
Esempi:
a. lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, con l'utilizzo di
attrezzature e macchine operatrici complesse;
b. addetti al risanamento ambientale;
c. addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
d. conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della
patente B;
e. pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree
montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e
servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative);
f. addetti alla potatura ed al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci ed alla piantumazione;
g. operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;
h. operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione;
i. addetti alla conduzione impianti che effettuano manovre di normale difficoltà;
j. addetti alle attività di base nella conduzione impianti civili ed industriali;
k. conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali (per i quali non è richiesta la
patente C e D); l. conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione
di materiali, addetto ai carriponte;
l. aiuto magazziniere;
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m. operatori che con l'ausilio di mezzi meccanici, anche gestiti mediante sistemi digitali,
effettuano attività di movimentazione;
n. addetti ai servizi alla ristorazione;
o. operaio qualificato manutentore meccanico, idraulico, elettrico;
p. operaio qualificato installatore di impianti, saldatore;
q. lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnico o amministrativa richiedenti in
modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
r. operatore addetto al video terminale e/o sistemi computerizzati non complessi;
s. centralinista/assistenza telefonica;
t. addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al
controllo fatture;
u. fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria;
v. addetto a compiti generici d’ufficio.
w. Lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia, il giardinaggio e le altre
mansioni accessorie agli stabili, senza alloggio;
Sesto livello
Rientrano nel sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per le quali sono richieste competenze non
specialistiche, adeguate capacità tecnico-pratiche e che siano in possesso di normali conoscenze acquisite
dopo un breve periodo di pratica/addestramento. Sono adibiti a operazioni per la cui esecuzione è richiesta
l’attitudine a lavori manuali di precisione, alla conduzione di macchine e mezzi meccanici per la quale non è
richiesta alcuna autorizzazione o a mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione
professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Rientrano nel sesto livello, per i primi 18 mesi di
effettivo servizio, anche gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che
non richiedono particolare preparazione.
Esempi:
a. pulitori con sistemi automatici o tradizionali;
b. addetti ai lavori di pulizia dei vetri;
c. addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili;
d. operai addetti alla manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia aree verdi;
e. conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la patente;
f. addetti alla rotazione trasporto sacchi;
g. addetti alla selezione di residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate;
h. operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, ecc.;
i. operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura;
j. operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario;
k. operai comuni addetti al controllo impianti automatici;
l. custode, guardiano, sorveglianza non armata;
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m. operai comuni addetti alla reception;
n. addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna;
o. operai comuni addetti alle consegne di buste o piccoli pacchi;
p. addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata;
q. lavoratori che svolgono semplici attività di servizi alla ristorazione;
r. operai comuni addetti alle pulizie e servizi alla ristorazione;
s. lavoratori che coadiuvano/assistono lavoratori di livello superiore;
t. operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile;
u. operaio comune manutentore e montatore;
v. addetto alle attività di stampa, riproduzione e fascicolazione di documenti;
w. addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti;
x. addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici;
y. addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento.
Settimo livello
Rientrano nel settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni di base, che non necessitano di particolari
conoscenze o professionalità tecnico-pratiche. Svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con
attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di
pratica.
Esempi:
a. manovale addetto alla ricarica dei contenitori di materiali di consumo (es. sapone);
b. addetti ai lavori elementari di pulizia;
c. guardiano.
Articolo 79 - Paga Base Nazionale Conglobata
1) La determinazione della paga base nazionale conglobata è contenuta nelle tabelle.
2) La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a
quelli stabiliti per legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere
determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia minima imponibile (minimo contrattuale e di
minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge).
3) Le parti si impegnano ad incontri periodici, al fine di attuare una tempestiva valutazione dell’andamento
dei mercati e valutare l’eventuale perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni previste in tabella al fine
di poter intervenire tempestivamente e adeguare i relativi aumenti periodici o prevedere, se ritenuto
opportuno, il riconoscimento di una somma una tantum.
4) La determinazione della paga base nazionale conglobata, per ciascun livello, è contenuta nelle seguenti
tabelle:
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Livelli Febbraio
2026
Maggio
2026
Ottobre
2026
Maggio
2027
Dicembre
2027
Quadro 2.195,83 2.267,33 2.337,13 2.397,66 2.438,33
1 2.053,03 2.118,33 2.182,33 2.238,32 2.274,33
2 1.842,82 1.899,33 1.955,33 2.003,15 2.034,75
3 1.581,04 1.626,33 1.671,33 1.710,33 1.735,33
4 1.489,83 1.531,33 1.572,33 1.607,38 1.630,75
5 1.412,60 1.451,33 1.489,33 1.521,38 1.543,33
6 1.343,50 1.379,33 1.413,83 1.444,33 1.464,33
7 1.274,61 1.307,33 1.339,33 1.366,83 1.384,83
Articolo 80 - Scatti biennali e anzianità forfettaria di settore
1) L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'Impresa,
computando come intera la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni;
2) Ai lavoratori sono riconosciuti 8 (otto) scatti biennali della paga nazionale per l'anzianità di servizio
prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa Impresa o gruppo (intendendosi per tale
il complesso di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione);
3) Per gli Impiegati gli importi degli scatti sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, così come
di seguito dettagliati in tabella:
Livello
dal 1°
Febbraio
2026
dal 1°
Maggio
2026
dal 1°
Ottobre
2026
dal 1°
Maggio
2027
dal 1°
Dicembre
2027
Q € 120,81 € 125,23 € 129,64 € 133,43 € 135,95
1 € 111,89 € 115,92 € 119,96 € 123,42 € 125,72
2 € 99,21 € 102,70 € 106,19 € 109,18 € 111,18
3 € 83,24 € 86,05 € 88,86 € 91,26 € 92,87
4 € 77,60 € 80,17 € 82,74 € 84,94 € 86,41
5 € 72,90 € 75,27 € 77,64 € 79,67 € 81,02
6 € 68,68 € 70,86 € 73,05 € 74,93 € 76,18
4) Per gli Operai è riconosciuta un’anzianità forfettaria di settore, che matura al superamento dei primi 4
anni di servizio, non sono previsti ulteriori scatti e sono determinati, per ciascun livello di inquadramento,
così come di seguito dettagliati in tabella:
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Livello Importo
2 82,99
3 66,77
4 63,15
5 58,18
6 54,39
7 51,02
Articolo 81 – Assorbimenti
1) A seguito dei futuri aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente
concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di competenza, tali aumenti non sono
riassorbibili.
2) Altresì non sono riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore di
lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente C.C.N.L.
3) Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di competenza
ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello aziendale,
in presenza di un aumento delle tabelle, tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se
è espressamente previsto dagli stessi accordi aziendali ovvero all'atto della loro concessione.
4) Sono assorbili dagli aumenti retributivi gli importi corrisposti a titolo di superminimo individuale
riconosciuti ai fini dell'allineamento retributivo di cui all'art 3 nell'ipotesi di cambio del CCNL applicato in
azienda.
Articolo 82 - Indennità Varie
▪ Indennità di Lavoro disagiato
Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala aerea
o cosiddetta romana, sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 15% della retribuzione
tabellare.
▪ Indennità di Alta Montagna
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta
montagna, l'impresa corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le rispettive organizzazioni
sindacali territoriali competenti.
▪ Indennità di Maneggio Denaro
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Al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta un'indennità
nella misura del 3% sulla retribuzione tabellare della sua categoria di appartenenza. Gli interessi derivanti
da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note,
eccetera, di importo complessivo superiore a € 4.65, sarà corrisposta un'indennità nella misura del 5%
sulla retribuzione base.
▪ Indennità di Rimozione Scorie e Polverino dagli Alti Forni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni, l'impresa
corrisponderà un'indennità di € 0,05 per ogni ora di lavoro.
▪ Indennità di Pulizia Reparti Lavorazioni Industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l'impresa corrisponderà
un'indennità di € 0,036 per ogni ora di lavoro.
Queste due ultime indennità sono da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità
sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie nonché
della 13° mensilità e della 14° mensilità.
L'indennità non spetta al personale che, pur lavorando all'interno di stabilimenti industriali, è addetto ai
servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali
ad esempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, eccetera.
▪ Indennità Pulizia Ambienti radioattivi
Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (Alfa - Beta - Gamma - Raggi X) sarà
corrisposta un'indennità di € 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (Reattori
nucleari in funzione - trattamento radio - elementi, radioisotopi).
Detta indennità è da considerarsi come elemento utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie,
anzianità, 13° mensilità e 14° mensilità e indennità sostitutiva del preavviso.
▪ Indennità per lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà
corrisposta un'indennità di € 0,03 per ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.
Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività similari o analoghe, per i lavori
effettuati nelle metropolitane in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi,
etc.) verrà corrisposta al personale un'indennità oraria di € 0,03 non cumulabile con l'indennità per lavori
nel sottosuolo.
Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazioni della
Metropolitana o lungo le linee della stessa svolga la propria attività all'aperto o sotto la pensilina.
▪ Indennità Aeroportuale
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In sede provinciale le parti stipulanti potranno concordare per i lavoratori che svolgono la propria attività
esclusivamente nell'ambito aeroportuale un'indennità giornaliera il cui importo assorbirà fino a
concorrenza eventuali altre indennità già erogate a qualsiasi titolo.
Per AiFOS
Per ASSOESERCENTI
Per CONFIMPRESEITALIA Per FESICA
Per ITALPMI
Per UCI
Per UNCI
Per VALITALIA PMI