CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 26361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6161-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Antonio TOMASSINI e Andrea [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale DLA [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, alla via dei due Macelli, n. 66, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 705/08/2018 della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, Sezione staccata di SASSARI, depositata in data 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla scorta di due avvisi di accertamento ai fini IVA per gli anni d'imposta 2000 e 2001, emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società di persone "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C.", di cui la contribuente [OSCURATO:PERSONA] era socia illimitatamente responsabile, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'a mministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi di ricorso. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle enl:rate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la statuizione di inammissibilità dell'appello pera difetto di specificità dei motivi di impugnazione. 2. Il motivo, che è ammissibile in quanto autosufficiente, avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso la sentenza di primo grado e l'atto di appello, nelle parti necessarie a consentire a questa Corte il vaglio della censura proposta, è fondato e va accolto.3. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6A-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5", 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5", 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5", 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5", 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas.,, Sez. 5", 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5", 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5", 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5", 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5", 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5", 27 maggio 2021, n. 14873). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5", 21 novembre 2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravarne, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6"-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582). 3.1. Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012). 4. Orbene, dal tenore della sentenza di primo grado e dall'atto di appello dell'amministrazione finanziaria emerge in maniera evidente l'errore in cui è incorsa la CTR nel ritenere che nel caso di specie mancasse una «esposizione, anche sommaria» dei motivi di impugnazione, emergendo, invece, in maniera evidente l'impugnazione, con specifico motivo e con congruente argomentazione, dell'unica ratio decidendi su cui si fondava la statuizione di primo grado, ovvero l'annullamento della cartella di pagamento per omessa notifica alla contribuente dei prodromici avvisi di accertamento emessi nei confronti della società di persone di cui la stessa era socie illimitatamente responsabile. 5. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la causa va rinviata alla CTR territorialmente competente per l'esame nel merito della vicenda processuale e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provved