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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17733/2026

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o e [OSCURATO:PERSONA] -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1412/2019, depositata il 18/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1412/2019, depositata il 18/12/2019, la CommissioneTributaria Regionale del Veneto, in accoglimento dell’appello dell’Agenziadelle Entrate, ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso l’avviso di accertamento catastale n.

VI0077443/2017, con cuiNumero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’ufficio aveva rettificato la rendita proposta dal contribuente in proceduraDOCFA, portandola da euro 384 ad euro 6.730, in particolare applicando,per il terreno, lo stesso valore dichiarato ma sull’intera superficie di78.246 mq. dell’area di cava e, per i fabbricati, il maggior valore di euro23.900.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorsoper cassazione, articolato in nove motivi ed illustrato con successivamemoria, con cui rinuncia ai motivi dal quarto al nono.

L’Agenzia delleEntrate resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 342 cod.proc. civ., per aver la CTR respinto l’eccezione di giudicato interno,sollevata dalla ricorrente deducendo che l’amministrazione non avessecensurato in appello la statuizione della CTP secondo cui il terreno adibitoa cava va iscritto in catasto senza attribuzione di rendita.1.1.

La censura è inammissibile prima che infondata.1.2.

E' inammissibile, non avendo la ricorrente riprodotto, neanchenelle parti essenziali, il contenuto dell'atto di appello che sostiene nonabbia confutato la statuizione della sentenza di primo grado relativaall’iscrizione del terreno “con rendita pari a zero”.1.3.

Ciò in applicazione del principio, ripetutamente enunciato daquesta Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio delpotere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto allaS.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso in esame,presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso,nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti checonsentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, ilvizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sulcorretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generaliverifiche degli atti (fra le tante, Cass. 198/2024; 23834/2019).Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20261.4.

Il motivo è altresì infondato.1.5.

L’Agenzia ha, infatti, domandato al giudice di appello la confermadell’atto impugnato, che, come detto, prevedeva l’iscrizione dell’immobilenel catasto urbano con rendita di 6.730 euro e, quindi, chiaramentedevoluto alla Corte regionale l’intero oggetto del giudizio di primo grado,che verteva sulla correttezza della rendita accertata con l’avviso, e nelquale l’amministrazione aveva costantemente ribadito la legittimitàdell’avviso medesimo, con ciò assolvendo appieno all’onere diimpugnazione previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992.1.6.

Ciò in applicazione del costante orientamento di questa Corte,secondo cui la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, vieneinterpretata restrittivamente, consentendo, ogni qual volta nell'atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, Cass.20379/2017; 707/2019; 15519/2020; 27496/2020; 3443/2021;6596/2021; 6850/2021; 14562/2021; 14873/2021).1.7.

Nel processo tributario vige, infatti, il principio per cui, ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello lestesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto consideratedalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamentoannullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previstodall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pienodell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo divizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere ilriesame della causa nel merito (cfr., ex multis, Cass. 26361/2022;23532/2018, non massimata; 7369/2017; 1200/2016; 3064/2012).1.8.

Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione nondeve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate aNumero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/2026sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizionechiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudicedel gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass. 30341/2019).1.9.

Si è, inoltre, precisato che non vi è incertezza dei motivi specificidell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello atermini dell’art. 53., cit., ove il gravame, benché formulato in modosintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco,potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto diimpugnazione nel suo complesso (Cass. 14582/2021; 15519/2020;20379/2017).1.10.

Non è, quindi, necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello,l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure dellasentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alleargomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendoper la legittimità dell'avviso impugnato (Cass. 14582/2021, cit.).2.

Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 118disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ. e dell’art. 111 Cost., per apparenza di motivazione, laddove lasentenza impugnata cita un precedente giurisprudenziale inesistente.2.1.

La censura è infondata.2.2.

Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20262.3.

Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appellodato conto delle ragioni poste alla base della correttezza della renditaindicata nell’avviso impugnato, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione (ex multis, Cass. 22748/2025, checita Cass. 13366/2016).2.4.

La sentenza, infatti, motiva adeguatamente la ritenuta legittimitàdell’accertamento catastale in forza del principio secondo cui “qualorasulla superficie della cava siano presenti immobili, ai fini catastali vaconsiderato unico opificio da assoggettare alle disposizioni del catastoedilizio urbano, formato dagli immobili e/o impianti esistenti e dall’area dicava in cui gli stessi operano”, al di là del refuso nella citazione di unprecedente di legittimità e della condivisibilità dell’argomentazione.3.

Col terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione dell’art.18 R.D. n. 1572/1931, degli artt. 55, 25, 27, 36 TUR, nonché dell’art. 9R.D.L. n. 652/1939, ai sensi dei quali - secondo la prospettazione delricorrente - le cave devono essere iscritte in catasto senza attribuzione direndita.3.1.

Alla base della doglianza la considerazione che l’area di cava, purse iscrivibile in catasto, vada esclusa dalla stima e dalla rendita.3.2.

L'art. 3 R.D.L. n. 652/1939, conv. in legge n. 1249/1939(concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazionedel relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano),stabilisce che l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per«unità immobiliare»; ai sensi dell'art. 4, si considerano come «immobiliurbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite,diversi dai fabbricati rurali», ivi compresi «gli edifici sospesi o galleggianti,stabilmente assicurati al suolo»; infine, l'art. 5 prevede che costituisce«unità immobiliare urbana» «ogni parte di immobile che, nello stato in cuisi trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20263.3.

Per il d.m. 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme intema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione edadeguamento della nuova cartografia catastale), «il catasto dei fabbricatirappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale» e «il minimomodulo inventariale è l'unità immobiliare», la quale, ai sensi dell'art. 2, «ècostituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da uninsieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova esecondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale».3.4.

Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato chel'accatastamento viene riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì allanozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad unacomponente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile diautonoma funzionalità e redditività (cfr. Cass. 12741/2018).3.5.

Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza dilegittimità proprio ai fini dell'accertamento dei presupposti diaccatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventidestinazione industriale o di produzione energetica (per le discarichepubbliche cfr. Cass. 12741/2018 cit.; per le centrali elettriche Cass.2621/2015, 3500/2015; per i parchi eolici Cass. 4028/2012, 24815/2014,3354/2015; per le centrali telefoniche Cass. 24924/2016; per lepiattaforme petrolifere Cass. 3618/2016), sicché l'accatastabilità di taliunità immobiliari è sempre stata riconosciuta.3.6.

Non vi sono, pertanto, ragioni per escluderla con riferimento allecave, trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità eredditività.3.7.

Problema differente è quello relativo alla quantificazione dellarendita catastale a fini impositivi e, dunque, al significato da attribuireall'art. 18 r.d. n. 1572/1931.Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20263.8.

La norma, nel prevedere che «saranno escluse dalla stimafondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni dapesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e letonnare», non dispone che le cave siano prive di rendita catastale, ma silimita ad escluderle dalla sola operazione di stima fondiaria.3.9.

L’esclusione prevista dall’art. 18, cit., riguarda, quindi, solo ladeterminazione del reddito dominicale agricolo, ma non impediscel’attribuzione di una rendita industriale, tenuto conto che l’attivitàestrattiva genera reddito d’impresa ex art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344/2002.3.10.

D’altronde, la Corte costituzionale, con ord. n. 285 del 2000, inmateria di imposta di registro e, specificamente, del criterio di valutazioneautomatica ai fini della determinazione della base imponibile, ha affermatoche «l'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stimafondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché il reddito delterreno formalmente risultante in catasto di natura agricola non èespressivo dell'effettiva ricchezza derivante dalla sua pacifica destinazionee dallo sfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendoriconducibile l'utilizzazione a cava ad una attività di carattereesclusivamente industriale».3.11.

Il principio è stato ripreso da questa Corte, secondo cui, nel casodi terreni sfruttati come cave, la valutazione «deve essere operata con ilmetodo del valore venale», avuto riguardo alla circostanza che il r. d. 8ottobre 1931, n. 1572, art. 18, esclude le cave dalla stima fondiaria e che«la eventuale indebita iscrizione delle aree nel catasto terreni non puòvalere a ravvisare nella rendita fondiaria erroneamente risultante da taleiscrizione l'idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale derivante dallosfruttamento dei terreni stessi per una finalità estrattiva di naturaesclusivamente industriale» (Cass. 649/2001, cui adde Cass. 6207/2020;31604/2018; 21277/2013; 17571/2009; 18755/2006; 24568/2005).Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20263.12.

Si è inoltre precisato, anche con riguardo all'IMU, come «laqualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non piùpossibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, noncoincidendo necessariamente l'attribuzione di rendita con la stimafondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto(come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000)del fatto che il r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude comunque lecave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale,sicché, in tali casi, le risultanze catastali non corrispondono all'effettiva egiuridica destinazione del terreno, benché non sia stata denunciata alcatasto la variazione» (Cass. 24568/2005; 3978/2021, in motivazione).3.13.

Pertanto, «ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo ilregolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, diedificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali,la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valorevenale».

In particolare, «l'area di cui si tratta, seppure è adibita ad attivitàestrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere lasua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, èaltresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione difabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso.

Ciòfa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici eche la base imponibile debba essere determinata sulla base del valorevenale» (Cass. 14409 /2017; 3267/2019; 31079/2019; 1026/2022;1404/2022), sicché ciò che ha rilevanza non è che il bene sia stato, inconcreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, ma la potenzialitàedificatoria del terreno, e neppure può rilevare che la destinazione a cavasia temporanea e destinata ad esaurirsi allo scadere dell'autorizzazione (v.Cass. 7279/2026; 20885/2024; 2280/2023; 2145/2023; 31079/2019).Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20263.14.

Nel caso di specie, la CTR ha accertato che l'intero terreno diproprietà della ricorrente ha destinazione estrattiva, che “l’area dipertinenza degli edifici va individuata nella superficie totale della cava,pari a 78.246 mq, in considerazione del fatto che l’edificio e la cava sonocomplementari l’uno all’altra”, dal momento che “gli edifici non avrebberoragione di esistere se non fossero funzionali all’esercizio dell’attivitàestrattiva, ovviamente svolta su tutta la superficie autorizzata, cioè78.246 mq”, e tale accertamento fattuale non è in questa sedesindacabile.3.15.

Ciò posto, non ricorre il denunciato vizio di violazione di legge,avendo la Commissione regionale correttamente applicato la normativa diriferimento, quale interpretata in modo costante da questa Corte, nelmomento in cui ha ritenuto che “l’intera superficie della cava deve essereiscritta al catasto urbano”, sub categoria D/1 (opifici industriali), conl’attribuzione della relativa rendita, perché “l’area dalla quale vieneestratto il materiale lapideo e gli edifici costituiscono un unico opificio, chein quanto tale rientra nella previsione dell’art. 2, comma 1, del d.m.28/1998”, escluso che terreni urbanisticamente destinati a svolgimento diconsiderarsi agricoli o insuscettibili di produzione di rendita.4.

I rimanenti sei motivi (dal quarto al nono) sono stati oggetto, comedetto, di rinuncia con memoria del 15/5/26, e non vanno, quindi,esaminati.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spesedel presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ineuro 4.500, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e [OSCURATO:PERSONA] -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1412/2019, depositata il 18/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1412/2019, depositata il 18/12/2019, la CommissioneTributaria Regionale del Veneto, in accoglimento dell’appello dell’Agenziadelle Entrate, ha respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso l’avviso di accertamento catastale n. VI0077443/2017, con cuiNumero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’ufficio aveva rettificato la rendita proposta dal contribuente in proceduraDOCFA, portandola da euro 384 ad euro 6.730, in particolare applicando,per il terreno, lo stesso valore dichiarato ma sull’intera superficie di78.246 mq. dell’area di cava e, per i fabbricati, il maggior valore di euro23.900.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorsoper cassazione, articolato in nove motivi ed illustrato con successivamemoria, con cui rinuncia ai motivi dal quarto al nono. L’Agenzia delleEntrate resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 342 cod.proc. civ., per aver la CTR respinto l’eccezione di giudicato interno,sollevata dalla ricorrente deducendo che l’amministrazione non avessecensurato in appello la statuizione della CTP secondo cui il terreno adibitoa cava va iscritto in catasto senza attribuzione di rendita.1.1. La censura è inammissibile prima che infondata.1.2. E' inammissibile, non avendo la ricorrente riprodotto, neanchenelle parti essenziali, il contenuto dell'atto di appello che sostiene nonabbia confutato la statuizione della sentenza di primo grado relativaall’iscrizione del terreno “con rendita pari a zero”.1.3. Ciò in applicazione del principio, ripetutamente enunciato daquesta Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio delpotere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto allaS.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso in esame,presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso,nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti checonsentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, ilvizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sulcorretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generaliverifiche degli atti (fra le tante, Cass. 198/2024; 23834/2019).Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20261.4. Il motivo è altresì infondato.1.5. L’Agenzia ha, infatti, domandato al giudice di appello la confermadell’atto impugnato, che, come detto, prevedeva l’iscrizione dell’immobilenel catasto urbano con rendita di 6.730 euro e, quindi, chiaramentedevoluto alla Corte regionale l’intero oggetto del giudizio di primo grado,che verteva sulla correttezza della rendita accertata con l’avviso, e nelquale l’amministrazione aveva costantemente ribadito la legittimitàdell’avviso medesimo, con ciò assolvendo appieno all’onere diimpugnazione previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992.1.6. Ciò in applicazione del costante orientamento di questa Corte,secondo cui la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto dispecificità dei motivi, prevista dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, vieneinterpretata restrittivamente, consentendo, ogni qual volta nell'atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, Cass.20379/2017; 707/2019; 15519/2020; 27496/2020; 3443/2021;6596/2021; 6850/2021; 14562/2021; 14873/2021).1.7. Nel processo tributario vige, infatti, il principio per cui, ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello lestesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto consideratedalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamentoannullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previstodall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pienodell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo divizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere ilriesame della causa nel merito (cfr., ex multis, Cass. 26361/2022;23532/2018, non massimata; 7369/2017; 1200/2016; 3064/2012).1.8. Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione nondeve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate aNumero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/2026sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizionechiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudicedel gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass. 30341/2019).1.9. Si è, inoltre, precisato che non vi è incertezza dei motivi specificidell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello atermini dell’art. 53., cit., ove il gravame, benché formulato in modosintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco,potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto diimpugnazione nel suo complesso (Cass. 14582/2021; 15519/2020;20379/2017).1.10. Non è, quindi, necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello,l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure dellasentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alleargomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendoper la legittimità dell'avviso impugnato (Cass. 14582/2021, cit.).2. Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 118disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc.civ. e dell’art. 111 Cost., per apparenza di motivazione, laddove lasentenza impugnata cita un precedente giurisprudenziale inesistente.2.1. La censura è infondata.2.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20262.3. Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appellodato conto delle ragioni poste alla base della correttezza della renditaindicata nell’avviso impugnato, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione (ex multis, Cass. 22748/2025, checita Cass. 13366/2016).2.4. La sentenza, infatti, motiva adeguatamente la ritenuta legittimitàdell’accertamento catastale in forza del principio secondo cui “qualorasulla superficie della cava siano presenti immobili, ai fini catastali vaconsiderato unico opificio da assoggettare alle disposizioni del catastoedilizio urbano, formato dagli immobili e/o impianti esistenti e dall’area dicava in cui gli stessi operano”, al di là del refuso nella citazione di unprecedente di legittimità e della condivisibilità dell’argomentazione.3. Col terzo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione dell’art.18 R.D. n. 1572/1931, degli artt. 55, 25, 27, 36 TUR, nonché dell’art. 9R.D.L. n. 652/1939, ai sensi dei quali - secondo la prospettazione delricorrente - le cave devono essere iscritte in catasto senza attribuzione direndita.3.1. Alla base della doglianza la considerazione che l’area di cava, purse iscrivibile in catasto, vada esclusa dalla stima e dalla rendita.3.2. L'art. 3 R.D.L. n. 652/1939, conv. in legge n. 1249/1939(concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazionedel relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano),stabilisce che l'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per«unità immobiliare»; ai sensi dell'art. 4, si considerano come «immobiliurbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite,diversi dai fabbricati rurali», ivi compresi «gli edifici sospesi o galleggianti,stabilmente assicurati al suolo»; infine, l'art. 5 prevede che costituisce«unità immobiliare urbana» «ogni parte di immobile che, nello stato in cuisi trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20263.3. Per il d.m. 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme intema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione edadeguamento della nuova cartografia catastale), «il catasto dei fabbricatirappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale» e «il minimomodulo inventariale è l'unità immobiliare», la quale, ai sensi dell'art. 2, «ècostituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da uninsieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova esecondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale».3.4. Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato chel'accatastamento viene riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì allanozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad unacomponente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile diautonoma funzionalità e redditività (cfr. Cass. 12741/2018).3.5. Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza dilegittimità proprio ai fini dell'accertamento dei presupposti diaccatastabilità anche con specifico riguardo agli immobili aventidestinazione industriale o di produzione energetica (per le discarichepubbliche cfr. Cass. 12741/2018 cit.; per le centrali elettriche Cass.2621/2015, 3500/2015; per i parchi eolici Cass. 4028/2012, 24815/2014,3354/2015; per le centrali telefoniche Cass. 24924/2016; per lepiattaforme petrolifere Cass. 3618/2016), sicché l'accatastabilità di taliunità immobiliari è sempre stata riconosciuta.3.6. Non vi sono, pertanto, ragioni per escluderla con riferimento allecave, trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità eredditività.3.7. Problema differente è quello relativo alla quantificazione dellarendita catastale a fini impositivi e, dunque, al significato da attribuireall'art. 18 r.d. n. 1572/1931.Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20263.8. La norma, nel prevedere che «saranno escluse dalla stimafondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni dapesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e letonnare», non dispone che le cave siano prive di rendita catastale, ma silimita ad escluderle dalla sola operazione di stima fondiaria.3.9. L’esclusione prevista dall’art. 18, cit., riguarda, quindi, solo ladeterminazione del reddito dominicale agricolo, ma non impediscel’attribuzione di una rendita industriale, tenuto conto che l’attivitàestrattiva genera reddito d’impresa ex art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344/2002.3.10. D’altronde, la Corte costituzionale, con ord. n. 285 del 2000, inmateria di imposta di registro e, specificamente, del criterio di valutazioneautomatica ai fini della determinazione della base imponibile, ha affermatoche «l'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla stimafondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché il reddito delterreno formalmente risultante in catasto di natura agricola non èespressivo dell'effettiva ricchezza derivante dalla sua pacifica destinazionee dallo sfruttamento del medesimo a finalità estrattiva, essendoriconducibile l'utilizzazione a cava ad una attività di carattereesclusivamente industriale».3.11. Il principio è stato ripreso da questa Corte, secondo cui, nel casodi terreni sfruttati come cave, la valutazione «deve essere operata con ilmetodo del valore venale», avuto riguardo alla circostanza che il r. d. 8ottobre 1931, n. 1572, art. 18, esclude le cave dalla stima fondiaria e che«la eventuale indebita iscrizione delle aree nel catasto terreni non puòvalere a ravvisare nella rendita fondiaria erroneamente risultante da taleiscrizione l'idoneità ad esprimere la potenzialità reddituale derivante dallosfruttamento dei terreni stessi per una finalità estrattiva di naturaesclusivamente industriale» (Cass. 649/2001, cui adde Cass. 6207/2020;31604/2018; 21277/2013; 17571/2009; 18755/2006; 24568/2005).Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20263.12. Si è inoltre precisato, anche con riguardo all'IMU, come «laqualificazione agricola (con relativa attribuzione di rendita), non piùpossibile la rettifica del valore dello stesso secondo il valore venale, noncoincidendo necessariamente l'attribuzione di rendita con la stimafondiaria, perché un tale errato presupposto interpretativo non tiene conto(come ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2000)del fatto che il r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18 esclude comunque lecave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale,sicché, in tali casi, le risultanze catastali non corrispondono all'effettiva egiuridica destinazione del terreno, benché non sia stata denunciata alcatasto la variazione» (Cass. 24568/2005; 3978/2021, in motivazione).3.13. Pertanto, «ove l'area sia adibita ad attività estrattiva secondo ilregolamento urbanistico e suscettibile, in conformità allo stesso, diedificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali,la base imponibile deve essere determinata avendo riguardo al valorevenale». In particolare, «l'area di cui si tratta, seppure è adibita ad attivitàestrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere lasua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, èaltresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione difabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciòfa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici eche la base imponibile debba essere determinata sulla base del valorevenale» (Cass. 14409 /2017; 3267/2019; 31079/2019; 1026/2022;1404/2022), sicché ciò che ha rilevanza non è che il bene sia stato, inconcreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, ma la potenzialitàedificatoria del terreno, e neppure può rilevare che la destinazione a cavasia temporanea e destinata ad esaurirsi allo scadere dell'autorizzazione (v.Cass. 7279/2026; 20885/2024; 2280/2023; 2145/2023; 31079/2019).Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/20263.14. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che l'intero terreno diproprietà della ricorrente ha destinazione estrattiva, che “l’area dipertinenza degli edifici va individuata nella superficie totale della cava,pari a 78.246 mq, in considerazione del fatto che l’edificio e la cava sonocomplementari l’uno all’altra”, dal momento che “gli edifici non avrebberoragione di esistere se non fossero funzionali all’esercizio dell’attivitàestrattiva, ovviamente svolta su tutta la superficie autorizzata, cioè78.246 mq”, e tale accertamento fattuale non è in questa sedesindacabile.3.15. Ciò posto, non ricorre il denunciato vizio di violazione di legge,avendo la Commissione regionale correttamente applicato la normativa diriferimento, quale interpretata in modo costante da questa Corte, nelmomento in cui ha ritenuto che “l’intera superficie della cava deve essereiscritta al catasto urbano”, sub categoria D/1 (opifici industriali), conl’attribuzione della relativa rendita, perché “l’area dalla quale vieneestratto il materiale lapideo e gli edifici costituiscono un unico opificio, chein quanto tale rientra nella previsione dell’art. 2, comma 1, del d.m.28/1998”, escluso che terreni urbanisticamente destinati a svolgimento diconsiderarsi agricoli o insuscettibili di produzione di rendita.4. I rimanenti sei motivi (dal quarto al nono) sono stati oggetto, comedetto, di rinuncia con memoria del 15/5/26, e non vanno, quindi,esaminati.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spesedel presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ineuro 4.500, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 25263/2020Numero sezionale 4529/2026Numero di raccolta generale 17733/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 27 maggio 2026 .Il PresidenteGIACOMO STALLA