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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23889/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27377/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO n.248/2022 depositata i l 07/04/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo ( hinc: CTR) , con sentenza n. 248/2022, pubblicata in data 07/04/2022, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle e ntrate - [OSCURATO:SOCIETA] (hinc: ADER) e, riformando la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (sent. n. 170/2021, pubblicata in data 11/06/2021), ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di intimazione n. 08320199001484405.

2. Il presente giudizio è scaturito dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’avviso di intimazione di pagamento davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, che – declinata la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione alle pretese di pagamento di INPS, INAIL e Camera di commercio – ha invece, accolto, in relazione ai debiti tributari , l’eccezione d’incompetenza per territorio.

L ’ADER di Pescara aveva, infatti, notificato l’intimazione di pagamento ad una società con sede in provincia di Roma, senza essere stata a ciò delegata dall’Ufficio territorialmente competente (art. 24 e 46 d.P.R. 29/09/1973, n. 602).

3. La CTR, riformando la pronuncia del giudice di primo grado, ha ritenuto, invece, che gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 fossero da ritenere implicitamente abrogati in conseguenza dell’art. 3 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 02/12/2005, n. 248, che ha accorpato in un unico soggetto l’attività di riscossione, rilevando che: «l’unicità della persona giuridica che si occupa del servizio su tutto il territorio dello Stato connota oggi in termini di semplice delega organizzativa (e non più in termini di competenza territoriale) il fatto che quell’Ente - per quanto detto articolato in più Uffici - assegni all’uno o all’altro Ufficio l’attività procedimentale propria della riscossione (notifica delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento, ed eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva).»

3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

4. ADER ha resistito con controricorso Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso proposto la ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e l’art. 46 d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.1. La ricorrente, rilevato di avere la propria sede legale in Formello (RM),evidenzia che solo l’ADER di Roma è competente per l’emissione di intimazioni a suo carico, mentre nel caso di specie è stata l’ADER competente per la sede di Pescaraa d emettere l’atto impugnato.

Richiama, quindi, i contenuti degli artt. dell’art. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973.

1.2. La CTR ha ritenuto, tuttavia, valida l’intimazione di pagamento impugnata, sul presupposto che gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 cit., fossero ormai « implicitamente abrogat i » .

Partendo dall’art. 3 d.l. n. 203 del 2005 la CTR ha, infatti, affermato nella sentenza impugnatache: «Al comma 4, infine, l’art. 3 stabilisce che la [OSCURATO:SOCIETA]. effettuerà “l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237”.

Come si vede, le norme a cui fa riferimento la sentenza impugnata (artt. 24 e 46 del D.P.R. 602\1973, non a caso inserite nel titolo primo, capo secondo, e nel titolo secondo di quel D.P.R.) si riferiscono al precedente modello organizzativo al quale era improntato il sistema di riscossione dei tributi: modello che prevedeva la delega dell’attività a soggetti esterni alla P.A., che agivano in regime di concessione, all’interno dell’ambito territoriale a ciascuno assegnato.

Di qui, quindi, la necessità della delega, ogni volta che un concessionario avesse voluto chiedere la collaborazione di un altro concessionario, al fine di riscuotere tributi da un soggetto che aveva la sede o la residenza all’interno del perimetro della concessione attribuita al delegato.

Ma quelle norme devono aversi ormai per implicitamente abrogate dalla l. 248/2005, che ha accorpato in un unico soggetto tutta l’attività di riscossione in ambito nazionale…»

1.3. Nel ritenere le norme poste alla base del vizio di violazione di legge implicitamente abrogate la CTR è andata anche contro a un proprio precedente che si era orientato in senso esattamente contrario.

2. La controricorrente, nel sostenere le argomentazioni recepite nella sentenza della CTR,ha richiamato il nuovo quadro normativo, dove, a decorrere dal 01/10/2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono adesso attribuite all’Agenzia delle Entrate che, fino al 01/07/2017,le ha esercitate tramite [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e le società dalla stessa partecipate, denominate come Agenti della riscossione (art. 3, comma 28, d.l. n. 203 del 2005) e adesso tramite l’ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA] (art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016).

3. Prendendo le mosse dai corretti richiami normativi della controricorrente deve evidenziarsi come, l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate dell’attività di esazione sia stata esercitata, dapprima attraverso [OSCURATO:SOCIETA]. e, dal 01/07/2017, attraverso un ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], qualificato dall’art. 1, comma2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, quale ente strumentale.

Il comma 3 della norma appena richiamata fa riferimento, più precisamente, a « un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA]», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità.» La stessa norma precisa, poi, che: «L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e altitolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»

3.1. Nel rinvio dell’art. 1, comma 3, d.l. 193 del 2016 alle disposizioni del titolo I, capo II e titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 rientrano, quindi, anche gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973, cioè le norme richiamate nel motivo di censura articolato dalla ricorrente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

L’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973prevede che: «L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.» L’art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che: «Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere.

La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.»

3.2. Il coordinamento tra le norme appena richiamate non esaurisce, tuttavia, l’inquadramento sistematico rilevante per la soluzione della questione posta dall’unico motivo di ricorso.

L’attuale formulazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 (e la nozione di «ambito territoriale» richiamata nel testo di entrambe le norme) scaturisce, infatti, dall’attuazione dei principi di legge delega del 1998, con cui fu delineato il sistema di affidamento ai concessionari della riscossione.

Difatti: -con l’art. 1, comma 1, lett. a) e d), della legge 28/09/1998, n. 337 (Delega al governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti al riordino della riscossione) il Governo fu delegato ad adottare disposizioni in materia di riordino della riscossione, seguendo quali principi e criteri direttivi (anche) quelli di seguito riportati: «a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi; … d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi.

Resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»; -in attuazione della delega appena richiamata il d.lgs. 13/04/1999, n. 112 ha definito come “ambito”(art. 1, lett. c): «la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione» e prevede, all’art. 13, che: «Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.»; -sempre in attuazione della delega conferita con l’art. 1 legge n. 337 del 1998 è stato emanato il d.lgs. 26/02/1999 n. 46, il quale all’art. 10 ha sostituito la precedente versione dell’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 con quella riportata (supra, sub

3. 1 .) e al l’art. 16 ha interamente sostituito il titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, compresa l’attuale versione dell’art. 46 (riportata supra, sub 3.1.).

Tale sistema fu radicalmente modificato con la riforma del 2005: l’art. 3, comma 1, d.l. n. 203 del 2005 ha, infatti, stabilito che: «A decorrere dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessionedel servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la societàdi cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.» Successivamente, con l’art. 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193 (convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225) fu disposto lo scioglimento delle società del [OSCURATO:PERSONA] e, contestualmente, fu stabilito che l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale fosse svolto dall’ente strumentale richiamato nel terzo comma della norma appena citata, cioè Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] ( subentra ta , a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA]), ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze , dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

L’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] «è sottoposta alle disposizioni delcodice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private» (art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016) e gode di un’autonomia statutaria vincolata, dal momento che lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze(art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016).

Dall’art. 1, comma 13, d.l. n. 193 del 2016 –relativo l’atto aggiuntivo allaconvenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulato annualmente tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate- si ricava che la gestione della funzione della riscossione è attuata con « modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazionitecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione.»(art. 1, comma 13, lett. g) , d.l. n. 193 del 2016).

3.3. L’evoluzione normativa sinteticamente riportata segna il passaggio da un sistema di affidamento per concessione del servizio di riscossione (esternalizzata, fino al d.l. n. 203 del 2005, tra una pluralità di enti, operanti in ambiti territoriali limitati e individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, cd. concessionari) a un accentramento della funzione di riscossione in capo all’Agenzia delle Entrate che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle entrate–[OSCURATO:SOCIETA]), connotato anche dalla flessibilità delle modalità organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico(art. 1, comma 13, lett. d), d.l. n. 193 del 2016).

3.4. I profili strutturali appena richiamati devono essere, poi, coniugati con quelli processuali regolativi della competenza del giudice tributario in relazione alla tutela del contribuente avverso gli atti dell’agente della riscossione.

A tal fine assume un ruolo centrale l’art. 4, comma 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, interessato, a seguito della sua entrata in vigore, da più modifiche, dapprima ad opera dell’art. 28, comma 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122), successivamente, per effetto dell’art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 e, infine, con la modifica recentemente apportata dall’art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 130, che ha sostituito il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali con quello alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Si è così giunti all’attuale formulazione dell’art. 4, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 («Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti scritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.»).

Dal confronto tra le varie versioni dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, emerge che a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156 del 2015 (applicabile ratione temporis all’avviso di intimazione oggetto di impugnazione del presente giudizio, notificato dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] per la Provincia di Pescarain data 02/05/2019) nella formulazione dell’art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 la figura dell’agente della riscossione ha sostituito il richiamo al concessionario (« Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,che hanno sede nella loro circoscrizione.»).

Il criterio che individua la competenza dell’organo giurisdizionale a decidere in ordine alle controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione viene individuato in base alla «sede nella loro circoscrizione».

3.5. La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l’accentramento della funzione di riscossione in un unico ente – per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale»di cui all’art. 1, lett. c) d.lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta corrispondenza nell’art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (ai fini dell’individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita all’articolazione degli uffici dell’ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione.

Continua, pertanto, a trovare applicazione l’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal 2005.

3.6. Tale interpretazione, in primo luogo, trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l’impugnazione degli atti dell’agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale.

Sul punto occorre richiamare quanto precisato dalla Corte costituzionale (sent. n. 44 del 2016) e cioè che: « In generale, questa Corte ha chiarito, con riferimento all’art. 24 Cost., che «tale precetto costituzionale “non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti […] purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale” (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza n. 386 del 2004).» La competenza delle commissioni tributarie (e adesso delle corti di giustizia tributaria) viene, quindi, determinata in base alla sede dell’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25194).

3.7. In secondo luogo, è coerente, in termini sistematici (anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza), con la previsione contenuta nell’art. 31, secondo comma, d.P.R. 29/12/1973, n. 600 che radica la competenza, in materia di accertamenti e controlli, in capo all’ufficio distrettuale «nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».

Sul punto questa Corte ha precisato che: «In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionariodell'ambito territoriale cui esso si riferisce".» (Cass., 17/11/2022, n. 33862; v. anche Cass., 29/03/2017, n. 8049).

3.8. In terzo luogo, è coerente anche con il modulo di flessibilità organizzativa che caratterizza l’attività di Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 1, lett. g), d.l. n. 193 del 2016, considerata la possibilità di conferimento della delega prevista nell’art. 46 d.lgs. n. 602 del 1973, da riferibile alla articolazione dei singoli uffici dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], per circoscrizioni territoriali.

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato – non essendo contestato che l’atto impugnato sia stato emesso da un ufficio dell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] che non si trovava nella circoscrizione in cui ha sede la società contribuente- e deve essere accolto.

Sussistono, inoltre, i presupposti stabiliti d a ll’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l ’atto di intimazione impugnato deve essereannullato.

5. Le spese del presente giudizio vanno liquidate in base al principio di soccombenzain favore della parte ricorrente.

6. Vanno, invece, compensate le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di intimazione n. 08320199001484405; condanna la controri corrente al pagamento, in favore della ricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27377/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO n.248/2022 depositata i l 07/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo ( hinc: CTR) , con sentenza n. 248/2022, pubblicata in data 07/04/2022, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle e ntrate - [OSCURATO:SOCIETA] (hinc: ADER) e, riformando la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (sent. n. 170/2021, pubblicata in data 11/06/2021), ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di intimazione n. 08320199001484405. 2. Il presente giudizio è scaturito dall’impugnazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’avviso di intimazione di pagamento davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, che – declinata la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione alle pretese di pagamento di INPS, INAIL e Camera di commercio – ha invece, accolto, in relazione ai debiti tributari , l’eccezione d’incompetenza per territorio. L ’ADER di Pescara aveva, infatti, notificato l’intimazione di pagamento ad una società con sede in provincia di Roma, senza essere stata a ciò delegata dall’Ufficio territorialmente competente (art. 24 e 46 d.P.R. 29/09/1973, n. 602). 3. La CTR, riformando la pronuncia del giudice di primo grado, ha ritenuto, invece, che gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 fossero da ritenere implicitamente abrogati in conseguenza dell’art. 3 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 02/12/2005, n. 248, che ha accorpato in un unico soggetto l’attività di riscossione, rilevando che: «l’unicità della persona giuridica che si occupa del servizio su tutto il territorio dello Stato connota oggi in termini di semplice delega organizzativa (e non più in termini di competenza territoriale) il fatto che quell’Ente - per quanto detto articolato in più Uffici - assegni all’uno o all’altro Ufficio l’attività procedimentale propria della riscossione (notifica delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento, ed eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva).» 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 4. ADER ha resistito con controricorso Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso proposto la ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e l’art. 46 d.p.r. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente, rilevato di avere la propria sede legale in Formello (RM),evidenzia che solo l’ADER di Roma è competente per l’emissione di intimazioni a suo carico, mentre nel caso di specie è stata l’ADER competente per la sede di Pescaraa d emettere l’atto impugnato. Richiama, quindi, i contenuti degli artt. dell’art. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973. 1.2. La CTR ha ritenuto, tuttavia, valida l’intimazione di pagamento impugnata, sul presupposto che gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 cit., fossero ormai « implicitamente abrogat i » . Partendo dall’art. 3 d.l. n. 203 del 2005 la CTR ha, infatti, affermato nella sentenza impugnatache: «Al comma 4, infine, l’art. 3 stabilisce che la [OSCURATO:SOCIETA]. effettuerà “l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237”. Come si vede, le norme a cui fa riferimento la sentenza impugnata (artt. 24 e 46 del D.P.R. 602\1973, non a caso inserite nel titolo primo, capo secondo, e nel titolo secondo di quel D.P.R.) si riferiscono al precedente modello organizzativo al quale era improntato il sistema di riscossione dei tributi: modello che prevedeva la delega dell’attività a soggetti esterni alla P.A., che agivano in regime di concessione, all’interno dell’ambito territoriale a ciascuno assegnato. Di qui, quindi, la necessità della delega, ogni volta che un concessionario avesse voluto chiedere la collaborazione di un altro concessionario, al fine di riscuotere tributi da un soggetto che aveva la sede o la residenza all’interno del perimetro della concessione attribuita al delegato. Ma quelle norme devono aversi ormai per implicitamente abrogate dalla l. 248/2005, che ha accorpato in un unico soggetto tutta l’attività di riscossione in ambito nazionale…» 1.3. Nel ritenere le norme poste alla base del vizio di violazione di legge implicitamente abrogate la CTR è andata anche contro a un proprio precedente che si era orientato in senso esattamente contrario. 2. La controricorrente, nel sostenere le argomentazioni recepite nella sentenza della CTR,ha richiamato il nuovo quadro normativo, dove, a decorrere dal 01/10/2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono adesso attribuite all’Agenzia delle Entrate che, fino al 01/07/2017,le ha esercitate tramite [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e le società dalla stessa partecipate, denominate come Agenti della riscossione (art. 3, comma 28, d.l. n. 203 del 2005) e adesso tramite l’ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate- [OSCURATO:SOCIETA] (art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016). 3. Prendendo le mosse dai corretti richiami normativi della controricorrente deve evidenziarsi come, l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate dell’attività di esazione sia stata esercitata, dapprima attraverso [OSCURATO:SOCIETA]. e, dal 01/07/2017, attraverso un ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], qualificato dall’art. 1, comma2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, quale ente strumentale. Il comma 3 della norma appena richiamata fa riferimento, più precisamente, a « un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA]», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità.» La stessa norma precisa, poi, che: «L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e altitolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.» 3.1. Nel rinvio dell’art. 1, comma 3, d.l. 193 del 2016 alle disposizioni del titolo I, capo II e titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 rientrano, quindi, anche gli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973, cioè le norme richiamate nel motivo di censura articolato dalla ricorrente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973prevede che: «L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.» L’art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che: «Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.» 3.2. Il coordinamento tra le norme appena richiamate non esaurisce, tuttavia, l’inquadramento sistematico rilevante per la soluzione della questione posta dall’unico motivo di ricorso. L’attuale formulazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973 (e la nozione di «ambito territoriale» richiamata nel testo di entrambe le norme) scaturisce, infatti, dall’attuazione dei principi di legge delega del 1998, con cui fu delineato il sistema di affidamento ai concessionari della riscossione. Difatti: -con l’art. 1, comma 1, lett. a) e d), della legge 28/09/1998, n. 337 (Delega al governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti al riordino della riscossione) il Governo fu delegato ad adottare disposizioni in materia di riordino della riscossione, seguendo quali principi e criteri direttivi (anche) quelli di seguito riportati: «a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi; … d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»; -in attuazione della delega appena richiamata il d.lgs. 13/04/1999, n. 112 ha definito come “ambito”(art. 1, lett. c): «la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione» e prevede, all’art. 13, che: «Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.»; -sempre in attuazione della delega conferita con l’art. 1 legge n. 337 del 1998 è stato emanato il d.lgs. 26/02/1999 n. 46, il quale all’art. 10 ha sostituito la precedente versione dell’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 con quella riportata (supra, sub 3. 1 .) e al l’art. 16 ha interamente sostituito il titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, compresa l’attuale versione dell’art. 46 (riportata supra, sub 3.1.). Tale sistema fu radicalmente modificato con la riforma del 2005: l’art. 3, comma 1, d.l. n. 203 del 2005 ha, infatti, stabilito che: «A decorrere dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessionedel servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la societàdi cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.» Successivamente, con l’art. 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193 (convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225) fu disposto lo scioglimento delle società del [OSCURATO:PERSONA] e, contestualmente, fu stabilito che l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale fosse svolto dall’ente strumentale richiamato nel terzo comma della norma appena citata, cioè Agenzia delle entrate - [OSCURATO:SOCIETA] ( subentra ta , a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA]), ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze , dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale. L’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] «è sottoposta alle disposizioni delcodice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private» (art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016) e gode di un’autonomia statutaria vincolata, dal momento che lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze(art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016). Dall’art. 1, comma 13, d.l. n. 193 del 2016 –relativo l’atto aggiuntivo allaconvenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulato annualmente tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate- si ricava che la gestione della funzione della riscossione è attuata con « modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazionitecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione.»(art. 1, comma 13, lett. g) , d.l. n. 193 del 2016). 3.3. L’evoluzione normativa sinteticamente riportata segna il passaggio da un sistema di affidamento per concessione del servizio di riscossione (esternalizzata, fino al d.l. n. 203 del 2005, tra una pluralità di enti, operanti in ambiti territoriali limitati e individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, cd. concessionari) a un accentramento della funzione di riscossione in capo all’Agenzia delle Entrate che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle entrate–[OSCURATO:SOCIETA]), connotato anche dalla flessibilità delle modalità organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico(art. 1, comma 13, lett. d), d.l. n. 193 del 2016). 3.4. I profili strutturali appena richiamati devono essere, poi, coniugati con quelli processuali regolativi della competenza del giudice tributario in relazione alla tutela del contribuente avverso gli atti dell’agente della riscossione. A tal fine assume un ruolo centrale l’art. 4, comma 1, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, interessato, a seguito della sua entrata in vigore, da più modifiche, dapprima ad opera dell’art. 28, comma 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122), successivamente, per effetto dell’art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 e, infine, con la modifica recentemente apportata dall’art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 130, che ha sostituito il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali con quello alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Si è così giunti all’attuale formulazione dell’art. 4, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 («Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti scritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.»). Dal confronto tra le varie versioni dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, emerge che a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156 del 2015 (applicabile ratione temporis all’avviso di intimazione oggetto di impugnazione del presente giudizio, notificato dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] per la Provincia di Pescarain data 02/05/2019) nella formulazione dell’art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 la figura dell’agente della riscossione ha sostituito il richiamo al concessionario (« Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,che hanno sede nella loro circoscrizione.»). Il criterio che individua la competenza dell’organo giurisdizionale a decidere in ordine alle controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione viene individuato in base alla «sede nella loro circoscrizione». 3.5. La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l’accentramento della funzione di riscossione in un unico ente – per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale»di cui all’art. 1, lett. c) d.lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta corrispondenza nell’art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (ai fini dell’individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita all’articolazione degli uffici dell’ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l’art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal 2005. 3.6. Tale interpretazione, in primo luogo, trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l’impugnazione degli atti dell’agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale. Sul punto occorre richiamare quanto precisato dalla Corte costituzionale (sent. n. 44 del 2016) e cioè che: « In generale, questa Corte ha chiarito, con riferimento all’art. 24 Cost., che «tale precetto costituzionale “non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti […] purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale” (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza n. 386 del 2004).» La competenza delle commissioni tributarie (e adesso delle corti di giustizia tributaria) viene, quindi, determinata in base alla sede dell’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25194). 3.7. In secondo luogo, è coerente, in termini sistematici (anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza), con la previsione contenuta nell’art. 31, secondo comma, d.P.R. 29/12/1973, n. 600 che radica la competenza, in materia di accertamenti e controlli, in capo all’ufficio distrettuale «nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata». Sul punto questa Corte ha precisato che: «In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionariodell'ambito territoriale cui esso si riferisce".» (Cass., 17/11/2022, n. 33862; v. anche Cass., 29/03/2017, n. 8049). 3.8. In terzo luogo, è coerente anche con il modulo di flessibilità organizzativa che caratterizza l’attività di Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 1, lett. g), d.l. n. 193 del 2016, considerata la possibilità di conferimento della delega prevista nell’art. 46 d.lgs. n. 602 del 1973, da riferibile alla articolazione dei singoli uffici dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], per circoscrizioni territoriali. 4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato – non essendo contestato che l’atto impugnato sia stato emesso da un ufficio dell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] che non si trovava nella circoscrizione in cui ha sede la società contribuente- e deve essere accolto. Sussistono, inoltre, i presupposti stabiliti d a ll’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l ’atto di intimazione impugnato deve essereannullato. 5. Le spese del presente giudizio vanno liquidate in base al principio di soccombenzain favore della parte ricorrente. 6. Vanno, invece, compensate le spese dei giudizi di merito. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di intimazione n. 08320199001484405; condanna la controri corrente al pagamento, in favore della ricorrente,
Sentenza Cassazione n. 23889/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris