CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egata alricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Riscossione,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, pressocui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Friuli – [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il5.01.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026- La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Udine rigettava ilricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Treviso,avverso la cartella di pagamento n. 11520210012575365002,riguardante tributi relativi all’anno d’imposta 2009, emessa a seguitodi decadenza dal pagamento rateale connesso alla domanda didefinizione agevolata delle liti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018,presentata dal legale rappresentante della predetta società ecoobbligato solidale [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto alpagamento delle sole prime due rate;- essendo il Cepparo residente in Martignacco, all’iscrizione a ruolodelle somme residue (ruolo che era stato notificato sia al Cepparo chealla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto coobbligati in solido) provvedeval’Agenzia delle entrate di Udine e la relativa cartella veniva emessa enotificata dall’agente della riscossione di Udine;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Friuli – VeneziaGiulia rigettava l’appello proposto dalla contribuente osservando, perquanto ancora qui interessa, che:- a seguito dell’unificazione del sistema di riscossione, per i tributierariali, ad opera dell’Agenzia delle entrate – Riscossione non ha piùfondamento giuridico la tesi della competenza territoriale frazionata,sostenuta dalla contribuente, secondo la quale, avendo la Tecno.Geosede in Treviso, la cartella esattoriale non poteva esserle notificatadal concessionario di Udine;- l’emissione e la notifica di una cartella esattoriale prescindedall’ubicazione del singolo ufficio che ne ha provveduto alle relativeincombenze, facendo capo al medesimo soggetto;- parimenti infondata era la tesi della novazione dell’obbligazioneoriginaria in capo al solo Cepparo che, a seguito della presentazionedella domanda di definizione agevolata, avrebbe determinatol’eliminazione del vincolo di solidarietà e sgravio integrale neiNumero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026confronti della società coobbligata, posto che la novazione è unistituto di diritto privato, non applicabile all’obbligazione tributaria (senon espressamente prevista); quest’ultima è disciplinata dal dirittotributario che è un ramo del diritto pubblico ed è afferente ad unrapporto giuridico che nasce dalla legge e non per volontà delle parti;le norme sulle definizioni agevolate non trasformano la naturadell’obbligazione tributaria, ma ne modificano solo i parametri dideterminazione, anche in ordine agli accessori, per finalità di ordinepubblico;- l’obbligazione tributaria in esame, quindi, non aveva mutato, aseguito della definizione agevolata, i suoi caratteri giuridici, tra cui viera il vincolo di solidarietà con cui la stessa era stata generata;- in ogni caso la società non poteva ritenersi estranea all’iniziativa delsuo legale rappresentante, non essendo credibile che lo stesso avesseagito senza informare la società e i soci della presentazione delladefinizione agevolata e, quindi, anche in applicazione del principio diimmedesimazione organica, la società non poteva ritenersi estraneaall’obbligazione tributaria, alle relative causali e motivazioni;- la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a duemotivi;- l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – Riscossione(ADER) resistevano con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1972, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere laCGT-2 ritenuto sussistente la competenza territoriale dell’agente dellariscossione della Provincia di Udine ad emettere e notificare la cartellaimpugnata, nonostante la società contribuente avesse sede in [OSCURATO:PERSONA] in Provincia di Treviso; sostiene che la correttaNumero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026interpretazione dell’art. 46 cit. doveva far ritenere che l’Agente dellariscossione cui era stato consegnato il ruolo e, segnatamente, l’ADERdi Udine, se l’attività di riscossione doveva essere svolta fuori dalproprio ambito territoriale (la Provincia di Udine), avrebbe dovutodelegare l’ufficio dell’ADER nel cui ambito territoriale si dovevaprocedere (nella specie, l’ADER di Treviso), essendo il concessionariotitolare di una potestà esecutiva limitata all’ambito territorialecoincidente con la provincia;- il motivo è infondato, dovendosi tuttavia correggere sul punto lamotivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma4, cod. proc. civ.;- come è stato più volte affermato da questa Corte, la soppressionedel pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione,esternalizzato e svolto da una pluralità di concessionari, el’accentramento della funzione di riscossione in capo ad un unico ente- per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non hannofatto venir meno la rilevanza della nozione di “circoscrizioneterritoriale”, richiamata dall’art. 1, lettera c), del d.lgs. n. 112 del1999 (oltre che, in termini sostanzialmente speculari, dall’art. 4 deld.lgs. n. 546 del 1992, ai fini dell’individuazione del giudice tributariocompetente), da riferire all’articolazione degli uffici del soggettodeputato allo svolgimento della funzione di riscossione, secondo gliambiti in precedenza definiti per i concessionari, non essendopossibile nemmeno ipotizzare che, in seguito al varo della nuovadisciplina, si sia verificata un’implicita abrogazione dell’art. 24 deld.P.R. n. 602 del 1973, sebbene il riferimento al concessionario debbareputarsi superato in forza delle modifiche che hanno interessato ilservizio di riscossione, a decorrere dall’anno 2005 (ex multis, Cass. n.23889 del 2024);Numero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026- tanto chiarito, secondo la giurisprudenza di questa Corte, lacompetenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da partedell’agente della riscossione continua ad essere determinata sullabase del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operativitàdell’agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale,coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. n. 602del 1973, s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione diesigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa (cfr.Cass. n. 20669 del 2014; Cass. n. 20458 del 2019);- ne consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamenteconsegnato dall’ente impositore all’agente della riscossione il cuiambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del contribuente;dall’altro, che solo l’agente della riscossione nel cui ambito territorialesussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella dipagamento nei confronti di quest’ultimo, pena la nullità dell’attoriscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica effettuatada Cass. n. 23889/2024 cit.);- nel caso di pluralità di soggetti coobbligati, tuttavia, dove il rapportoè caratterizzato dal principio di unitarietà, stante la strettadipendenza delle posizioni coinvolte anche nella fase riscossiva, laregola della competenza territoriale trova applicazioneesclusivamente nei confronti del contribuente - obbligato principale.La cartella di pagamento deve, quindi, essere emessa nei confronti ditutti i coobbligati solidali dall’agente della riscossione nel cui ambitoterritoriale sussiste il domicilio fiscale dell’obbligato principale;- il principio si collega con l’indirizzo giurisprudenziale secondo ilquale, “In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualorasi proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato,la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce chesi produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/73"Numero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026(Cass. n. 27713 del 2022). La tempestiva notificazione della cartelladi pagamento al debitore iscritto a ruolo impedisce, dunque, che siproduca nei confronti del coobbligato la decadenza prevista dall’art.25 cit.;- il sistema della riscossione coattiva delle imposte è, infatti,strutturato sul contribuente iscritto a ruolo, da cui dipende laposizione del coobbligato non essendo possibile in questo casoipotizzare un meccanismo di riscossione frazionata che sarebbecontrario all'esigenza, di rilievo costituzionale, della prontarealizzazione del credito fiscale, a garanzia del regolare svolgimentodella vita finanziaria dello Stato (ex multis, Corte costituzionale nn.281/11; 90/18; 175/2018; 104/19; 142/20);- la cartella di pagamento notificata al coobbligato riguarda lo stessoruolo azionato per mezzo dell’agente della riscossione nei confrontidel debitore d’imposta, ossia dell’obbligato in via principale, e vanotificata, pertanto, dallo stesso agente della riscossione che haemesso e notificato la cartella all’obbligato principale;- a rafforzare tale regola, mediante una semplificazione del sistema diriscossione, interviene l’art. 11, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1991, n. 202,come modificato dal d.lgs. del 26/02/1999 n. 46, articolo 37, invigore dal 09/06/2001, a norma del quale «se più soggetti sonosolidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette,dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensidegli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento ènotificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo»;- la seconda parte del medesimo comma prevede che: «a ciascunodegli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossioneche ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazioneNumero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026informandolo del contenuto e della notifica della cartella conl'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata,sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresìnotificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del1973»;- come ha già precisato questa Corte, in tema di riscossione di credititributari nei confronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art.11, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 luglio 1991, n. 202, è legittima laformazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari, in relazionealla quale il concessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non ètenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendoprovvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primointestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati unacomunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi glistessi effetti della notifica della cartella esattoriale (Cass. n. 31054del 2018; Cass. n. 24677 del 2023);- la richiamata disposizione prevede, quindi, una semplificazione conriferimento agli atti della riscossione, per la procedura con cuil'iscrizione a ruolo è portata a conoscenza dei coobbligati in solido, nelsenso che, quando vi sono più soggetti obbligati in solido e"cointestatari" di una medesima partita di ruolo, il concessionario nonè tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, ma puònotificarla solo al primo intestatario (Cass. n. 23659 del 2019);- l’eventuale emanazione di autonome cartelle di pagamento (in luogodella prevista comunicazione informativa), distinte per il debitoreprincipale e per i coobbligati per l’imposta, non esclude in ogni casoche la competenza territoriale dell’agente della riscossione debbaNumero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026essere determinata, per le ragioni prima esposte, in relazione allaprecedenza nell’iscrizione a ruolo (cfr. anche Cass. n. 18523 del2025);- poiché l’obbligato principale del ruolo sotteso alla cartella impugnatarisulta essere [OSCURATO:PERSONA] (come si evince sia dalla sentenzadi primo grado che dal contenuto della cartella di pagamento, allegateal ricorso), che all’epoca della formazione del ruolo aveva il domiciliofiscale nel Comune di Martignacco, ricadente nell’ambito territorialedell’agente della riscossione di Udine, anche per i coobbligati lacartella di pagamento era stata correttamente emessa dal medesimoconcessionario;- la ricorrente ha, peraltro, impropriamente dedotto la violazionedell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, che riguarda il merosvolgimento materiale del servizio di riscossione e non il profilo dellacompetenza all’emissione ed alla notifica della cartella esattoriale. Ilpotere di delega è, infatti, facoltativo e non obbligatorio (cfr. Cass. n.34271 del 2025, p. 8; Cass. n. 23889 del 2024, p. 12);- con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. perdifetto assoluto di motivazione e per violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,perché la CGT-2 non ha motivato in ordine alla estraneità dellasocietà contribuente alla definizione agevolata e alla conseguenteirrogazione di sanzioni derivanti dalla decadenza dalla rateazione,fondando il proprio convincimento su una questione – la novazione -estranea alle domande avanzate dalla ricorrente;- il motivo è complessivamente infondato;- con riguardo all’asserito difetto di motivazione va richiamata lapronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 delNumero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/20262014), con la quale è stato affermato che l’anomalia motivazionaledenunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;- deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nellamancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico,ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili merecensure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n.23940 del 2017);- solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rendepercepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016);- la sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, in quantopresenta una motivazione che palesa l'iter logico seguito dai giudici diappello, che hanno ritenuto infondata la censura con la quale laricorrente asseriva la sussistenza di una novazione dell’obbligazioneoriginaria in capo al solo Cepparo, con contestuale eliminazione delvincolo di solidarietà e sgravio integrale nei confronti della Tecno.Geos.r.l.;- la CGT-2 ha precisato che, per effetto della domanda di definizioneagevolata presentata dal Cepparo, l’obbligazione tributaria non eramutata nei confronti degli altri coobbligati la cui responsabilità eraNumero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026stata peraltro definitivamente accertata con sentenza di questa Corten. 14978 del 2020;- le argomentazioni svolte esplicitano le ragioni della decisione,essendosi la CGT-2 pronunciata su tutta la domanda formulata dallacontribuente, per cui eventuali profili di insufficienza dellamotivazione, anche se sussistenti, non la viziano in modo cosìradicale da renderla meramente apparente, dovendosi ritenere che ilgiudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligomotivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U.7.04.2014, n. 8053);- al riguardo appare comunque utile richiamare un condivisibileprecedente di questa Corte, secondo il quale, in materia di condono,ove il pagamento da parte del coobbligato in solido non sia statoeffettuato, si produce, non solo la decadenza del richiedente, maanche quella dei coobbligati solidali rimasti inerti, secondo il principio“simul stant, simul cadent”; diversamente opinando, tornerebbe abeneficiare del condono anche quel coobbligato solidale che, per nonaver pagato la somma liquidata a seguito del condono da lui stessorichiesto, è incorso in decadenza (cfr. Cass. n. 424 del 2008);- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 13.800,00, oltre alle speseprenotate a debito;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 16054/2024Numero sezionale 4040/2026Numero di raccolta generale 20667/2026Data pubblicazione 18/06/2026pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida