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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 29582/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 1110-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 422/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 921/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], agente di commercio iscritto all'Enasarco, volta alla liquidazione della pensione per il periodo ante 1.10.1998 secondo il criterio previsto dall'art.11 d.P.R. n.758/68, per lui più favorevole di quello stabilito nell'arti°, co.1 e 2

I. n.12/73.

Riteneva la Corte che, ai sensi dell'arti°, co.3

I. n.12/73, E3ellia aveva diritto alla liquidazione secondo il criterio a lui più favorevole; il d.P.R. n.758/68 non era stato abrogato da alcuna norma della

I. n.12/73, e si applicava anche agli agenti che, come Bellia, avevano maturato i requisiti di anzianità contributiva solo dopo l'entrata in vigore della

I. n.12/73; questo perché, affermava la Corte, se una disposizione è richiamata e dichiarata applicabile da una norma successiva, essa produce effetti per tutto il periodo di vigenza della norma successiva che la richiama.

Né l'arti°

I. n.12/73 era una norma di carattere transitorio nel suo richiamo al d.P.R. n.758/68, non avendo introdotto alcuna regola analoga a quella del pro rata.

Contro la sentenza, la fondazione Enasarco ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

Bellia resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, la fondazione Enasarco deduce violazione degli artt.12 e 15 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, dell'art.18 del [OSCURATO:PERSONA] 2012 e dei regolamenti precedenti, nonché dell'arti°, co.3

I. n.12/73 e della

I. n.12/73, dell'art.11 d.P.R. n.758/68, e dell'art.3, co.12

I. n.335/95.

Secondo parte ricorrente il criterio di calcolo dell'art.11 d.P.R. n.758/68 può valere solo per chi abbia maturato una anzianità contributiva prima dell'entrata in vigore della

I. n.12/73, non quindi per Bellia, iscritto solo dal 1981, mentre per gli agenti che avessero maturato un'anzianità contributiva dopo l'entrata in vigore della

I. n.12/73 sarebbe applicabile il solo criterio dell'arti°

I. n.12/73, secondo il regime del pro rata, come poi sancito dall'art.3, co.12

I. n.335/95.

Sostiene parte ricorrente che l'art.40

I. n.12/73, nel rinviare al successivo regolamento attuativo (poi emesso con D.M. 20.2.74), avrebbe abrogato tacitamente l'art.11 d.P.R. n.758/68, mantenendolo in vita transitoriamente solo fino all'entrata in vigore del predetto regolamento attuativo.

I tre motivi sono infondati.

Si discute qui della c.d. quota a) della pensione di vecchiaia Enasarco, secondo quanto dispone l'art.18, co.2 del [OSCURATO:PERSONA] approvato D.M.

Lavoro il 19.7.2011 e in vigore dal 1.1.2012: "Per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004, l'importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio del pro rata, dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n.12 (omissis)" A sua volta, la I n.12/73, al primo comma dell'arti° dispone che: "Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile.

La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle 'provvigioni liquidate', per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi" Il terzo comma dell'arti°, prevede che: "Qualora la determinazione della media annua delle 'provvigioni liquidate' risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n.758, si provvede alla determinazione della media annua delle 'provvigioni liquidate' secondo quanto previsto da queste ultime norme".

A sua volta, l'art.11, co.1 d.P.R. n.g8/68 prevede che: "L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60 9 (rectius, sessantesimo) anno di età, acquisisce il diritto di optare tra: a) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40/40esimi; b) la liquidazione del conto individuale".

L'interpretazione sistematica prospettata nel ricorso sarebbe quella per cui l'art.11 d.P.R. n.Y'8/68, sebbene richiamato dall'arti°, co.3

I. n.12/73, si applicherebbe solo agli agenti che abbiano maturato una anzianità contributiva entro la data di entrata in vigore della

I. n.12/73, mentre dalla data di entrata in vigore della stessa legge il calcolo dell'anzianità contributiva andrebbe fatto in base al solo arti°, co.1 della legge medesima.

Questa interpretazione appare in conflitto con il testo dell'art.11, co.3

I. n.12/73.

Esso ha stabilito il criterio del trattamento di maggior favore per l'agente, il quale potrà scegliere il metodo di calcolo dell'art.11, co.1 d.P.R. n.1_9/68 se più favorevole a quello dell'arti°

I. n.12/73.

Il criterio del trattamento più favorevole è ribadito dal successivo art.31

I. n.12/73, secondo cui: "Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge." In tanto la regola del trattamento di maggior favore può risultare applicabile, in quanto entrambi i regimi normativi possano essere ipoteticamente applicati all'agente di commercio.

Il che è precluso in radice dall'interpretazione propugnata da parte ricorrente.

Infatti, se il regime del d.P.R. n3g8/68 dovesse applicarsi temporalmente solo per le anzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigore della

I. n.12/73, mentre per tutto il periodo successivo dovesse applic:arsi solo la

I. n.12/73, non potrebbe esservi alcuna concorrenza di regimi di calcolo, tra cui poi applicare quello più favorevole, proprio perché i due regimi opererebbero non in concorrenza alternativa, ma l'uno in seguito all'altro.

Di fatto, il regime del pro rata invocato nel ricorso è giuridicamente incompatibile con il criterio del trattamento più favorevole voluto dall'art.11, co.3

I. n.12/73.

Il regime del pro rata è stato introdotto solo successivamente, ossia dopo l'intervenuta privatizzazione dell'Enasarco ad opera del d.

Igs. n.509/94, e in particolare dall'arti, co.12

I. n.335/95, poi ripreso dai successivi regolamenti Enasarco.

Il criterio del pro rata, come emerge dall'arti, co.12

I. n.335/95, vale a scindere il computo dell'anzianità riferita al periodo temporale anteriore alla privatizzazione dell'Enasarco, dall'anzianità maturata nel periodo temporale successivo alla privatizzazione.

Nel caso di specie il regime del pro rata non ha alcuna portata, discutendosi di come calcolare l'anzianità contributiva maturata interamente prima dell'intervenuta privatizzazione.

Come detto, il criterio del pro rata è anzi apertamente contraddetto dal criterio del trattamento più favorevole, imposto dall'art.11, co.3

I. n.12/73.

Deve dunque ritenersi che, a partire dall'entrata in vigore della

I. n.12/73, in virtù del suo art. 11, co.3, possa applicarsi l'arti°, co.1 d.P.R. n.758/68, e anzi debba applicarsi, se più favorevole, anche per gli agenti iscritti all'Enasarco - come nel caso di specie - solo successivamente all'entrata in vigore della

I. n.12/73, quindi titolari di anzianità contributiva maturata tutta sotto la vigenza della nuova legge.

Come rilevato dalla sentenza impugnata, il richiamo al d.P.R. n.758/68 ad opera dell'art.11, co.3

I. n.12/73 ha fatto sì che tale normativa, lungi dall'essere tacitamente abrogata, continuasse ad operare per tutto il tempo di operatività della

I. n.12/73, e con preferenza su questa, se più favorevole all'agente.

Il ricorso va dunque respinto con condanna di parte ricorrente alle spese del grado secondo soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, liquidate per il presente grado, in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1110-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 422/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 921/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], agente di commercio iscritto all'Enasarco, volta alla liquidazione della pensione per il periodo ante 1.10.1998 secondo il criterio previsto dall'art.11 d.P.R. n.758/68, per lui più favorevole di quello stabilito nell'arti°, co.1 e 2 I. n.12/73. Riteneva la Corte che, ai sensi dell'arti°, co.3 I. n.12/73, E3ellia aveva diritto alla liquidazione secondo il criterio a lui più favorevole; il d.P.R. n.758/68 non era stato abrogato da alcuna norma della I. n.12/73, e si applicava anche agli agenti che, come Bellia, avevano maturato i requisiti di anzianità contributiva solo dopo l'entrata in vigore della I. n.12/73; questo perché, affermava la Corte, se una disposizione è richiamata e dichiarata applicabile da una norma successiva, essa produce effetti per tutto il periodo di vigenza della norma successiva che la richiama. Né l'arti° I. n.12/73 era una norma di carattere transitorio nel suo richiamo al d.P.R. n.758/68, non avendo introdotto alcuna regola analoga a quella del pro rata. Contro la sentenza, la fondazione Enasarco ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. Bellia resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, la fondazione Enasarco deduce violazione degli artt.12 e 15 delle Disposizioni sulla Legge in Generale, dell'art.18 del [OSCURATO:PERSONA] 2012 e dei regolamenti precedenti, nonché dell'arti°, co.3 I. n.12/73 e della I. n.12/73, dell'art.11 d.P.R. n.758/68, e dell'art.3, co.12 I. n.335/95. Secondo parte ricorrente il criterio di calcolo dell'art.11 d.P.R. n.758/68 può valere solo per chi abbia maturato una anzianità contributiva prima dell'entrata in vigore della I. n.12/73, non quindi per Bellia, iscritto solo dal 1981, mentre per gli agenti che avessero maturato un'anzianità contributiva dopo l'entrata in vigore della I. n.12/73 sarebbe applicabile il solo criterio dell'arti° I. n.12/73, secondo il regime del pro rata, come poi sancito dall'art.3, co.12 I. n.335/95. Sostiene parte ricorrente che l'art.40 I. n.12/73, nel rinviare al successivo regolamento attuativo (poi emesso con D.M. 20.2.74), avrebbe abrogato tacitamente l'art.11 d.P.R. n.758/68, mantenendolo in vita transitoriamente solo fino all'entrata in vigore del predetto regolamento attuativo. I tre motivi sono infondati. Si discute qui della c.d. quota a) della pensione di vecchiaia Enasarco, secondo quanto dispone l'art.18, co.2 del [OSCURATO:PERSONA] approvato D.M. Lavoro il 19.7.2011 e in vigore dal 1.1.2012: "Per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004, l'importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio del pro rata, dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n.12 (omissis)" A sua volta, la I n.12/73, al primo comma dell'arti° dispone che: "Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle 'provvigioni liquidate', per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi" Il terzo comma dell'arti°, prevede che: "Qualora la determinazione della media annua delle 'provvigioni liquidate' risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n.758, si provvede alla determinazione della media annua delle 'provvigioni liquidate' secondo quanto previsto da queste ultime norme". A sua volta, l'art.11, co.1 d.P.R. n.g8/68 prevede che: "L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60 9 (rectius, sessantesimo) anno di età, acquisisce il diritto di optare tra: a) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40/40esimi; b) la liquidazione del conto individuale". L'interpretazione sistematica prospettata nel ricorso sarebbe quella per cui l'art.11 d.P.R. n.Y'8/68, sebbene richiamato dall'arti°, co.3 I. n.12/73, si applicherebbe solo agli agenti che abbiano maturato una anzianità contributiva entro la data di entrata in vigore della I. n.12/73, mentre dalla data di entrata in vigore della stessa legge il calcolo dell'anzianità contributiva andrebbe fatto in base al solo arti°, co.1 della legge medesima. Questa interpretazione appare in conflitto con il testo dell'art.11, co.3 I. n.12/73. Esso ha stabilito il criterio del trattamento di maggior favore per l'agente, il quale potrà scegliere il metodo di calcolo dell'art.11, co.1 d.P.R. n.1_9/68 se più favorevole a quello dell'arti° I. n.12/73. Il criterio del trattamento più favorevole è ribadito dal successivo art.31 I. n.12/73, secondo cui: "Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti. Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge." In tanto la regola del trattamento di maggior favore può risultare applicabile, in quanto entrambi i regimi normativi possano essere ipoteticamente applicati all'agente di commercio. Il che è precluso in radice dall'interpretazione propugnata da parte ricorrente. Infatti, se il regime del d.P.R. n3g8/68 dovesse applicarsi temporalmente solo per le anzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigore della I. n.12/73, mentre per tutto il periodo successivo dovesse applic:arsi solo la I. n.12/73, non potrebbe esservi alcuna concorrenza di regimi di calcolo, tra cui poi applicare quello più favorevole, proprio perché i due regimi opererebbero non in concorrenza alternativa, ma l'uno in seguito all'altro. Di fatto, il regime del pro rata invocato nel ricorso è giuridicamente incompatibile con il criterio del trattamento più favorevole voluto dall'art.11, co.3 I. n.12/73. Il regime del pro rata è stato introdotto solo successivamente, ossia dopo l'intervenuta privatizzazione dell'Enasarco ad opera del d. Igs. n.509/94, e in particolare dall'arti, co.12 I. n.335/95, poi ripreso dai successivi regolamenti Enasarco. Il criterio del pro rata, come emerge dall'arti, co.12 I. n.335/95, vale a scindere il computo dell'anzianità riferita al periodo temporale anteriore alla privatizzazione dell'Enasarco, dall'anzianità maturata nel periodo temporale successivo alla privatizzazione. Nel caso di specie il regime del pro rata non ha alcuna portata, discutendosi di come calcolare l'anzianità contributiva maturata interamente prima dell'intervenuta privatizzazione. Come detto, il criterio del pro rata è anzi apertamente contraddetto dal criterio del trattamento più favorevole, imposto dall'art.11, co.3 I. n.12/73. Deve dunque ritenersi che, a partire dall'entrata in vigore della I. n.12/73, in virtù del suo art. 11, co.3, possa applicarsi l'arti°, co.1 d.P.R. n.758/68, e anzi debba applicarsi, se più favorevole, anche per gli agenti iscritti all'Enasarco - come nel caso di specie - solo successivamente all'entrata in vigore della I. n.12/73, quindi titolari di anzianità contributiva maturata tutta sotto la vigenza della nuova legge. Come rilevato dalla sentenza impugnata, il richiamo al d.P.R. n.758/68 ad opera dell'art.11, co.3 I. n.12/73 ha fatto sì che tale normativa, lungi dall'essere tacitamente abrogata, continuasse ad operare per tutto il tempo di operatività della I. n.12/73, e con preferenza su questa, se più favorevole all'agente. Il ricorso va dunque respinto con condanna di parte ricorrente alle spese del grado secondo soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, liquidate per il presente grado, in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29582/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris