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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 20230/2026

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gliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2434 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 195/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 54/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2434/20261.[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ANguemnertoi d i era ccolta generale 20230/2026Rappresentanti di Commercio impugna la sentenza n. 915/202D1at a pubblicazione 16/06/2026della Corte d’appello di Genova che ha respinto il gravameavverso la pronuncia del Tribunale di Massa che aveva accolto ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere il riconoscimento deldiritto a percepire la pensione in godimento con ladeterminazione della cd quota a) secondo quanto previstodall’art. 10 della legge n. 12/1973.2.

Propone due motivi di censura, illustrati da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato damemoria.4.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza è impugnata sulla base di due motivi, cosìstrutturati.I “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 delleDisposizioni sulla Legge in Generale, nonché degli artt. 1362 esegg.

Cod.

Civ., in relazione all’art. 18 del Regolamento AttivitàIstituzionali Enasarco, nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 10, comma 3, legge n. 12 del 1973 (art. 360, n. 3, Cod.Proc.

Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la “quotaa” della pensione di vecchiaia da erogare al signor Borghinidovrebbe essere calcolata alla stregua del terzo comma dell’art.10 della legge n. 12 del 1973”.II “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Disp.

Legge Gen.in relazione all’art. 10, terzo comma, legge n. 12 del 1973 edell’art. 3, dodicesimo comma, legge n. 335 del 1995 (art. 360,Numero registro generale 27957/2021n. 3, Cod.

Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto dNi umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026calcolare la pensione spettante al signor Borghini applicando allDaat a pubblicazione 16/06/2026anzianità contributiva maturata nel periodo sino al 1998 unadisciplina non più vigente all’epoca in cui tali anzianità furonoacquisite, anziché quella vigente in quel momento”.2.

La Corte ha motivato come di seguito.-Il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto allapercezione della pensione di vecchiaia ordinaria in godimentocon la determinazione della quota del trattamento previstadall’art. 18 del regolamento Enasarco del 19 luglio 2011 (quotaa) con riferimento a quanto previsto dall’art. 10, terzo periodo,della legge n. 12/1973, richiamante il metodo di calcolo di cuiall’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968, ritenendo che l'art. 10 cit.stabilisca una sorta di "clausola di salvaguardia", venendo amutare il sistema di calcolo rispetto a quello precedente, magarantendo, comunque, al contempo, all'interessato, qualorarisulti disposizione più favorevole, l'applicazione dell'articolo 11del d.p.r. n. 758/68.-L’appello è infondato.-Si discute dei criteri per il calcolo della quota a) del trattamentopensionistico spettante all’appellato.-Al momento della domanda di pensione era in vigore ilRegolamento Enasarco approvato il 19 luglio 2011 il cui art. 18disciplina il calcolo della pensione di vecchiaia, stabilendo cheper gli agenti già iscritti al 1 gennaio 2004 l’importo dellapensione è determinato dalla somma di tre quote; la quota a)corrispondente all’anzianità contributiva maturataanteriormente al 1° ottobre 1998, va “calcolata, con riferimentoalla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui allaLegge 2 febbraio 1973, n. 12”, il cui art. 10 prevede che 1) lapensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piùNumero registro generale 27957/2021elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per leN umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori Doat a pubblicazione 16/06/2026volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivicompresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, perquanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimodi 40 quarantesimi. 2)Qualora nell'ultimo decennio di cui sopranon sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti dacontributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è parial 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate"negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimoversamento. 3)Qualora la determinazione della media annuadelle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione deicriteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole perl'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quelladeterminabile in applicazione delle norme di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvedealla determinazione della media annua delle "provvigioniliquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme”.-[OSCURATO:PERSONA] ha applicato il criterio di cui al primo commadell’art. 10, sostenendo la inapplicabilità della clausola disalvaguardia di cui al terzo comma perché si tratterebbe dinorma transitoria applicabile solo a coloro che avesseroraggiunto il requisito contributivo nel periodo tra la data dientrata in vigore della legge n. 12/1973 (1° gennaio 1973) alladata di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (DM 20febbraio 1974, in vigore dal 17 marzo 1974).-La tesi non è condivisibile.Da nessuna parte si ricava che la clausola di salvaguardia di cuial comma 3 abbia natura transitoria, anzi, è inserita nel capo II“Prestazioni” e non nel capo IV “Norme transitorie e finali”, nonè prevista una scadenza per la sua applicazione ed è normaNumero registro generale 27957/2021sostanziale che individua una delle modalità alternative dNi umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026calcolo della pensione di vecchiaia.

Data pubblicazione 16/06/2026La ratio è evidente: in via generale i criteri della nuovadisciplina, che tiene conto solo degli ultimi dieci anni di lavoro,dovrebbero essere più favorevoli per gli agenti.

Potrebbe peròaccadere il contrario, come nel caso del Borghini: il terzo commatende a salvaguardare la loro posizione disponendol’applicazione del previgente criterio del d.P.R. n. 758/1978 cheteneva conto dell’intero periodo di iscrizione ad Enasarco.-Inconferente è il disposto dell’art. 12 del DM di attuazioneinvocato da Enasarco che, oltre a non essere applicabile allafattispecie in esame, riguarda altra questione, riferendosiall’applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle allegate alle dueleggi che si sono susseguite ma non riguarda la determinazionedella media annuale delle provvigioni per il calcolo della quotaa) (sent. pagg. 12/14).-Anche le doglianze in ordine alla non corretta applicazione delprincipio del pro-rata non colgono nel segno: il principio è statosalvaguardato nel regolamento Enasarco con la suddivisionedella pensione in tre quote in base alla normativa vigente neivari periodi di versamento dei contributi.

L’art. 18 prevede chela quota A) relativa alla contribuzione versata sino al 1° ottobre1998 debba essere calcolata secondo le disposizioni della leggen. 12/1973 tra cui l’art. 10, comma 3, che ha introdotto laclausola di salvaguardia.-Pertanto, a prescindere dalla data di acquisizione del requisitocontributivo, il regolamento Enasarco applicabile rationetemporis nel richiamare l’art. 18 della legge n. 12/1973 hadisposto (come i regolamenti precedenti) che nelladeterminazione della quota A) debba applicarsi il criterio piùNumero registro generale 27957/2021favorevole tra quello stabilito dall’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968N umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026e quello di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge n. 12/1973Da.t a pubblicazione 16/06/20263.

Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale seguitodal Collegio territoriale, la Fondazione ripropone in questa sedela tesi propugnata nei gradi di merito con due motivi chepossono essere esaminati congiuntamente per l’intimaconnessione che li lega e che sono da ritenersi infondati.3.1.

Questa Corte di legittimità si è già espressa sul temaspecifico con Cass. n. 29582/2022, alle cui argomentazioni si farinvio e dalle quali la Fondazione non ha offerto argomenti perdiscostarsi, neanche nella memoria.3.2.

Il precedente ha argomentato come segue:«Si discute qui della c.d. quota a) della pensione di vecchiaiaEnasarco, secondo quanto dispone l'art.18, co.2 delRegolamento Enasarco approvato D.M.

Lavoro il 19.7.2011 e invigore dal 1.1.2012: "Per gli agenti già iscritti alla data del 1°gennaio 2004, l'importo della pensione è determinato, tenutoconto del criterio del pro rata, dalla somma: a) della quota dipensione corrispondente all'anzianità contributiva maturataanteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alladata di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge2 febbraio 1973, n.12 (omissis)".A sua volta, la l. n.12/73, al primo comma dell'art. 10, disponeche: "Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbianocompiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età sedonne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianitàcontributiva sul proprio conto personale acquisiscono il dirittoad una pensione annua di vecchiaia reversibile.

La pensione èpari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata trale medie annue delle 'provvigioni liquidate', per le quali sianostati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari,Numero registro generale 27957/2021calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresNi umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sonDoat a pubblicazione 16/06/2026gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40quarantesimi".Il terzo comma dell'art. 10 prevede che: "Qualora ladeterminazione della media annua delle 'provvigioni liquidate'risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolosia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante dicommercio rispetto a quella determinabile in applicazione dellenorme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile1968, n.758, si provvede alla determinazione della media annuadelle 'provvigioni liquidate' secondo quanto previsto da questeultime norme".A sua volta, l'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68 prevede che:"L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 annidi anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60 (rectius,sessantesimo) anno di età, acquisisce il diritto di optare tra: a)la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tantiquarantesimi del 70% della media annua delle provvigioniliquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimentodel diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, finoad un massimo di 40/40esimi; b) la liquidazione del contoindividuale".L'interpretazione sistematica prospettata nel ricorso sarebbequella per cui l'art.11 d.P.R. n.758/68, sebbene richiamatodall'art.10, co.3 l. n.12/73, si applicherebbe solo agli agenti cheabbiano maturato una anzianità contributiva entro la data dientrata in vigore della l. n.12/73, mentre dalla data di entratain vigore della stessa legge il calcolo dell'anzianità contributivaandrebbe fatto in base al solo art.10, co.1 della leggemedesima.Numero registro generale 27957/2021Questa interpretazione appare in conflitto con il testoN umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026dell'art.11, co.3 l. n.12/73.

Esso ha stabilito il criterio deDalt a pubblicazione 16/06/2026trattamento di maggior favore per l'agente, il quale potràscegliere il metodo di calcolo dell'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68se più favorevole a quello dell'art. 10 l. n.12/73.Il criterio del trattamento più favorevole è ribadito dalsuccessivo art.31 l. n.12/73, secondo cui: "Le pensioni ingodimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore dellapresente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagliarticoli precedenti.

Il pensionato conserva il precedentetrattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazionedegli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge."In tanto la regola del trattamento di maggior favore puòrisultare applicabile, in quanto entrambi i regimi normativipossano essere ipoteticamente applicati all'agente dicommercio.

Il che è precluso in radice dall'interpretazionepropugnata da parte ricorrente.

Infatti, se il regime del d.P.R.n.758/68 dovesse applicarsi temporalmente solo per leanzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigoredella l. n.12/73, mentre per tutto il periodo successivo dovesseapplicarsi solo la l. n.12/73, non potrebbe esservi alcunaconcorrenza di regimi di calcolo, tra cui poi applicare quello piùfavorevole, proprio perché i due regimi opererebbero non inconcorrenza alternativa, ma l'uno in seguito all'altro.

Di fatto, ilregime del pro-rata invocato nel ricorso è giuridicamenteincompatibile con il criterio del trattamento più favorevolevoluto dall'art.11, co.3 l. n.12/73.Il regime del pro-rata è stato introdotto solo successivamente,ossia dopo l'intervenuta privatizzazione dell'Enasarco ad operadel d.lgs. n.509/94, e in particolare dall'art.1, co.12 l. n.335/95,Numero registro generale 27957/2021poi ripreso dai successivi regolamenti Enasarco.

Il criterio deNl umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026pro-rata, come emerge dall'art.1, co.12 l. n.335/95, vale Daat a pubblicazione 16/06/2026scindere il computo dell'anzianità riferita al periodo temporaleanteriore alla privatizzazione dell'Enasarco, dall'anzianitàmaturata nel periodo temporale successivo alla privatizzazione.Nel caso di specie il regime del pro-rata non ha alcuna portata,discutendosi di come calcolare l'anzianità contributiva maturatainteramente prima dell'intervenuta privatizzazione.

Come detto,il criterio del pro-rata è anzi apertamente contraddetto dalcriterio del trattamento più favorevole, imposto dall'art.11, co.3l. n.12/73.

Deve dunque ritenersi che, a partire dall'entrata invigore della l. n.12/73, in virtù del suo art. 11, co.3, possaapplicarsi l'art.10, co.1 d.P.R. n.758/68, e anzi debba applicarsi,se più favorevole, anche per gli agenti iscritti all'Enasarco -come nel caso di specie - solo successivamente all'entrata invigore della l. n.12/73, quindi titolari di anzianità contributivamaturata tutta sotto la vigenza della nuova legge.

Come rilevatodalla sentenza impugnata, il richiamo al d.P.R. n.758/68 adopera dell'art.11, co.3 l. n.12/73 ha fatto sì che tale normativa,lungi dall'essere tacitamente abrogata, continuasse ad operareper tutto il tempo di operatività della l. n.12/73, e conpreferenza su questa, se più favorevole all'agente».3.3.

Il percorso motivazionale e le conclusioni del richiamatoprecedente sono pienamente condivisi dal Collegio.4.

La Corte del merito si è attenuta ai principi di cui sopra, conla conseguenza che il ricorso va respinto, con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo, con distrazione.5.

L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la sNtuemsersoa re gistro generale 27957/2021Numero sezionale 2434/2026impugnazione, ove sia dovuto (Cass.

S.U. n. 4315/2020N)u.m ero di raccolta generale 20230/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosiantistatario.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2434 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 195/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 54/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2434/20261.[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ANguemnertoi d i era ccolta generale 20230/2026Rappresentanti di Commercio impugna la sentenza n. 915/202D1at a pubblicazione 16/06/2026della Corte d’appello di Genova che ha respinto il gravameavverso la pronuncia del Tribunale di Massa che aveva accolto ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere il riconoscimento deldiritto a percepire la pensione in godimento con ladeterminazione della cd quota a) secondo quanto previstodall’art. 10 della legge n. 12/1973.2. Propone due motivi di censura, illustrati da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato damemoria.4. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è impugnata sulla base di due motivi, cosìstrutturati.I “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 delleDisposizioni sulla Legge in Generale, nonché degli artt. 1362 esegg. Cod. Civ., in relazione all’art. 18 del Regolamento AttivitàIstituzionali Enasarco, nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 10, comma 3, legge n. 12 del 1973 (art. 360, n. 3, Cod.Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la “quotaa” della pensione di vecchiaia da erogare al signor Borghinidovrebbe essere calcolata alla stregua del terzo comma dell’art.10 della legge n. 12 del 1973”.II “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Disp. Legge Gen.in relazione all’art. 10, terzo comma, legge n. 12 del 1973 edell’art. 3, dodicesimo comma, legge n. 335 del 1995 (art. 360,Numero registro generale 27957/2021n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto dNi umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026calcolare la pensione spettante al signor Borghini applicando allDaat a pubblicazione 16/06/2026anzianità contributiva maturata nel periodo sino al 1998 unadisciplina non più vigente all’epoca in cui tali anzianità furonoacquisite, anziché quella vigente in quel momento”.2. La Corte ha motivato come di seguito.-Il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto allapercezione della pensione di vecchiaia ordinaria in godimentocon la determinazione della quota del trattamento previstadall’art. 18 del regolamento Enasarco del 19 luglio 2011 (quotaa) con riferimento a quanto previsto dall’art. 10, terzo periodo,della legge n. 12/1973, richiamante il metodo di calcolo di cuiall’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968, ritenendo che l'art. 10 cit.stabilisca una sorta di "clausola di salvaguardia", venendo amutare il sistema di calcolo rispetto a quello precedente, magarantendo, comunque, al contempo, all'interessato, qualorarisulti disposizione più favorevole, l'applicazione dell'articolo 11del d.p.r. n. 758/68.-L’appello è infondato.-Si discute dei criteri per il calcolo della quota a) del trattamentopensionistico spettante all’appellato.-Al momento della domanda di pensione era in vigore ilRegolamento Enasarco approvato il 19 luglio 2011 il cui art. 18disciplina il calcolo della pensione di vecchiaia, stabilendo cheper gli agenti già iscritti al 1 gennaio 2004 l’importo dellapensione è determinato dalla somma di tre quote; la quota a)corrispondente all’anzianità contributiva maturataanteriormente al 1° ottobre 1998, va “calcolata, con riferimentoalla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui allaLegge 2 febbraio 1973, n. 12”, il cui art. 10 prevede che 1) lapensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piùNumero registro generale 27957/2021elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per leN umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori Doat a pubblicazione 16/06/2026volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivicompresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, perquanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimodi 40 quarantesimi. 2)Qualora nell'ultimo decennio di cui sopranon sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti dacontributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è parial 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate"negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimoversamento. 3)Qualora la determinazione della media annuadelle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione deicriteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole perl'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quelladeterminabile in applicazione delle norme di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvedealla determinazione della media annua delle "provvigioniliquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme”.-[OSCURATO:PERSONA] ha applicato il criterio di cui al primo commadell’art. 10, sostenendo la inapplicabilità della clausola disalvaguardia di cui al terzo comma perché si tratterebbe dinorma transitoria applicabile solo a coloro che avesseroraggiunto il requisito contributivo nel periodo tra la data dientrata in vigore della legge n. 12/1973 (1° gennaio 1973) alladata di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (DM 20febbraio 1974, in vigore dal 17 marzo 1974).-La tesi non è condivisibile.Da nessuna parte si ricava che la clausola di salvaguardia di cuial comma 3 abbia natura transitoria, anzi, è inserita nel capo II“Prestazioni” e non nel capo IV “Norme transitorie e finali”, nonè prevista una scadenza per la sua applicazione ed è normaNumero registro generale 27957/2021sostanziale che individua una delle modalità alternative dNi umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026calcolo della pensione di vecchiaia. Data pubblicazione 16/06/2026La ratio è evidente: in via generale i criteri della nuovadisciplina, che tiene conto solo degli ultimi dieci anni di lavoro,dovrebbero essere più favorevoli per gli agenti. Potrebbe peròaccadere il contrario, come nel caso del Borghini: il terzo commatende a salvaguardare la loro posizione disponendol’applicazione del previgente criterio del d.P.R. n. 758/1978 cheteneva conto dell’intero periodo di iscrizione ad Enasarco.-Inconferente è il disposto dell’art. 12 del DM di attuazioneinvocato da Enasarco che, oltre a non essere applicabile allafattispecie in esame, riguarda altra questione, riferendosiall’applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle allegate alle dueleggi che si sono susseguite ma non riguarda la determinazionedella media annuale delle provvigioni per il calcolo della quotaa) (sent. pagg. 12/14).-Anche le doglianze in ordine alla non corretta applicazione delprincipio del pro-rata non colgono nel segno: il principio è statosalvaguardato nel regolamento Enasarco con la suddivisionedella pensione in tre quote in base alla normativa vigente neivari periodi di versamento dei contributi. L’art. 18 prevede chela quota A) relativa alla contribuzione versata sino al 1° ottobre1998 debba essere calcolata secondo le disposizioni della leggen. 12/1973 tra cui l’art. 10, comma 3, che ha introdotto laclausola di salvaguardia.-Pertanto, a prescindere dalla data di acquisizione del requisitocontributivo, il regolamento Enasarco applicabile rationetemporis nel richiamare l’art. 18 della legge n. 12/1973 hadisposto (come i regolamenti precedenti) che nelladeterminazione della quota A) debba applicarsi il criterio piùNumero registro generale 27957/2021favorevole tra quello stabilito dall’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968N umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026e quello di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge n. 12/1973Da.t a pubblicazione 16/06/20263. Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale seguitodal Collegio territoriale, la Fondazione ripropone in questa sedela tesi propugnata nei gradi di merito con due motivi chepossono essere esaminati congiuntamente per l’intimaconnessione che li lega e che sono da ritenersi infondati.3.1. Questa Corte di legittimità si è già espressa sul temaspecifico con Cass. n. 29582/2022, alle cui argomentazioni si farinvio e dalle quali la Fondazione non ha offerto argomenti perdiscostarsi, neanche nella memoria.3.2. Il precedente ha argomentato come segue:«Si discute qui della c.d. quota a) della pensione di vecchiaiaEnasarco, secondo quanto dispone l'art.18, co.2 delRegolamento Enasarco approvato D.M. Lavoro il 19.7.2011 e invigore dal 1.1.2012: "Per gli agenti già iscritti alla data del 1°gennaio 2004, l'importo della pensione è determinato, tenutoconto del criterio del pro rata, dalla somma: a) della quota dipensione corrispondente all'anzianità contributiva maturataanteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alladata di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge2 febbraio 1973, n.12 (omissis)".A sua volta, la l. n.12/73, al primo comma dell'art. 10, disponeche: "Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbianocompiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età sedonne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianitàcontributiva sul proprio conto personale acquisiscono il dirittoad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione èpari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata trale medie annue delle 'provvigioni liquidate', per le quali sianostati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari,Numero registro generale 27957/2021calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresNi umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sonDoat a pubblicazione 16/06/2026gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40quarantesimi".Il terzo comma dell'art. 10 prevede che: "Qualora ladeterminazione della media annua delle 'provvigioni liquidate'risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolosia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante dicommercio rispetto a quella determinabile in applicazione dellenorme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile1968, n.758, si provvede alla determinazione della media annuadelle 'provvigioni liquidate' secondo quanto previsto da questeultime norme".A sua volta, l'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68 prevede che:"L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 annidi anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60 (rectius,sessantesimo) anno di età, acquisisce il diritto di optare tra: a)la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tantiquarantesimi del 70% della media annua delle provvigioniliquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimentodel diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, finoad un massimo di 40/40esimi; b) la liquidazione del contoindividuale".L'interpretazione sistematica prospettata nel ricorso sarebbequella per cui l'art.11 d.P.R. n.758/68, sebbene richiamatodall'art.10, co.3 l. n.12/73, si applicherebbe solo agli agenti cheabbiano maturato una anzianità contributiva entro la data dientrata in vigore della l. n.12/73, mentre dalla data di entratain vigore della stessa legge il calcolo dell'anzianità contributivaandrebbe fatto in base al solo art.10, co.1 della leggemedesima.Numero registro generale 27957/2021Questa interpretazione appare in conflitto con il testoN umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026dell'art.11, co.3 l. n.12/73. Esso ha stabilito il criterio deDalt a pubblicazione 16/06/2026trattamento di maggior favore per l'agente, il quale potràscegliere il metodo di calcolo dell'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68se più favorevole a quello dell'art. 10 l. n.12/73.Il criterio del trattamento più favorevole è ribadito dalsuccessivo art.31 l. n.12/73, secondo cui: "Le pensioni ingodimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore dellapresente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagliarticoli precedenti. Il pensionato conserva il precedentetrattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazionedegli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge."In tanto la regola del trattamento di maggior favore puòrisultare applicabile, in quanto entrambi i regimi normativipossano essere ipoteticamente applicati all'agente dicommercio. Il che è precluso in radice dall'interpretazionepropugnata da parte ricorrente. Infatti, se il regime del d.P.R.n.758/68 dovesse applicarsi temporalmente solo per leanzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigoredella l. n.12/73, mentre per tutto il periodo successivo dovesseapplicarsi solo la l. n.12/73, non potrebbe esservi alcunaconcorrenza di regimi di calcolo, tra cui poi applicare quello piùfavorevole, proprio perché i due regimi opererebbero non inconcorrenza alternativa, ma l'uno in seguito all'altro. Di fatto, ilregime del pro-rata invocato nel ricorso è giuridicamenteincompatibile con il criterio del trattamento più favorevolevoluto dall'art.11, co.3 l. n.12/73.Il regime del pro-rata è stato introdotto solo successivamente,ossia dopo l'intervenuta privatizzazione dell'Enasarco ad operadel d.lgs. n.509/94, e in particolare dall'art.1, co.12 l. n.335/95,Numero registro generale 27957/2021poi ripreso dai successivi regolamenti Enasarco. Il criterio deNl umero sezionale 2434/2026Numero di raccolta generale 20230/2026pro-rata, come emerge dall'art.1, co.12 l. n.335/95, vale Daat a pubblicazione 16/06/2026scindere il computo dell'anzianità riferita al periodo temporaleanteriore alla privatizzazione dell'Enasarco, dall'anzianitàmaturata nel periodo temporale successivo alla privatizzazione.Nel caso di specie il regime del pro-rata non ha alcuna portata,discutendosi di come calcolare l'anzianità contributiva maturatainteramente prima dell'intervenuta privatizzazione. Come detto,il criterio del pro-rata è anzi apertamente contraddetto dalcriterio del trattamento più favorevole, imposto dall'art.11, co.3l. n.12/73. Deve dunque ritenersi che, a partire dall'entrata invigore della l. n.12/73, in virtù del suo art. 11, co.3, possaapplicarsi l'art.10, co.1 d.P.R. n.758/68, e anzi debba applicarsi,se più favorevole, anche per gli agenti iscritti all'Enasarco -come nel caso di specie - solo successivamente all'entrata invigore della l. n.12/73, quindi titolari di anzianità contributivamaturata tutta sotto la vigenza della nuova legge. Come rilevatodalla sentenza impugnata, il richiamo al d.P.R. n.758/68 adopera dell'art.11, co.3 l. n.12/73 ha fatto sì che tale normativa,lungi dall'essere tacitamente abrogata, continuasse ad operareper tutto il tempo di operatività della l. n.12/73, e conpreferenza su questa, se più favorevole all'agente».3.3. Il percorso motivazionale e le conclusioni del richiamatoprecedente sono pienamente condivisi dal Collegio.4. La Corte del merito si è attenuta ai principi di cui sopra, conla conseguenza che il ricorso va respinto, con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo, con distrazione.5. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la sNtuemsersoa re gistro generale 27957/2021Numero sezionale 2434/2026impugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020N)u.m ero di raccolta generale 20230/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosiantistatario.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 20230/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris