CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 22204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24953-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 972/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FERMO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il rigetto dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] &, mandataria all'incasso dell'incentivo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al d.m. 16 febbraio 2016, realizzati dal :31 maggio 2016 - incentivo riconosciuto al mandante [OSCURATO:PERSONA], quale "soggetto responsabile" titolare di [OSCURATO:PERSONA], per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti, con impianti di climatizzazione invernali dotati di generatore di calore alimentato da biomassa - ha chiesto al giudice di pace di Fermo di ingiungere al Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) il pagamento del predetto incentivo, pari a euro 4.879,73, oltre accessori. 2. GSE proponeva opposizione a decreto ingiuntivo eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere il credito inerente alla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica, ai sensi del d.m. 16 febbraio 2016, e la controversia Ric. 2021 n. 24953 sez. SU - ud. 21-06-2022 -2- rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a.; nel merito esponeva, fra l'altro, di avere annullato, in sede di autotutela, l'accoglimento dell'istanza di accesso agli interventi, per insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio e, nel corso del giudizio, proponeva regolamento preventivo, ulteriormente illustrato con memoria, per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta. 3. La società ha proposto controricorso, illustrato con memoria. 4. L'Ufficio del Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 5. Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia concernente la domanda - svolta dalla società mandataria all'incasso dell'incentivo energetico riconosciuto al mandante - azionata in sede monitoria per il pagamento delle somme, a titolo di incentivi, per inadempimento contrattuale. 6. A sostegno dell'attribuzione della controversia al giudice amministrativo il Gestore dei servizi energetici assume che la vicenda, peraltro connotata dall'annullamento degli incentivi inizialmente riconosciuti, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in tema di energia prevista dall'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm. e la pretesa, a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, presupporrebbe comunque, per diventare certa, l'esercizio di un potere pubblico da parte della ricorrente, posto che l'ari:. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, subordina l'erogazione degli incentivi di competenza della [OSCURATO:SOCIETA] alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili, verifica, nella specie, il cui esito aveva prodotto l'annullamento, in autotutela, degli incentivi, già riconosciuti, per insussistenza dei relativi requisiti. Ric. 2021 n. 24953 sez. SU - ud. 21-06-2022 -3- 7. La giurisdizione spetta, invece, al giudice ordinario. 8. L'art. 133, comma 1, lett. o del d.lgs. n. 104 del 2010 così recita: «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo diverse previsioni di legge ... o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti». 9. Quanto alla individuazione del giudice avente giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, negli ultimi anni, quanto al profilo soggettivo, che il GSE è soggetto che, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e, in particolare, in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico, anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4326; Cass.,Sez.Un., 27 aprile 2017, n. 10409; Cass.,Sez.Un., 4 maggio 2017, n. 10795; Cass.,Sez.Un.,13 giugno 2017, n. 14653; Cass.,Sez.Un., 3 novembre 2017, n. 26150; Cass.,Sez.Un., 2 novembre 2018, n. 28057; Cass.,Sez.Un., 10 aprile 2019, n. 10020). 10. Si è, altresì, precisato che la previsione di contributi tariffari, e quindi lo stesso regime di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia, costituisce uno strumento d'indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass.,Sez.Un., nn. 14653 del 2017 e 28057 del 2018), ciò innestandosi in un'area dominata dalla necessità di tutelare e bilanciare rilevanti interessi pubblici e privati (Cass.,Sez.Un., n. 10795 del 2017). Ric. 2021 n. 24953 sez. SU - ud. 21-06-2022 -4- 11. Si è anche evidenziato che nella specie, la procedura (termine che - come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa - caratterizza ambiti maggiormente inclusivi rispetto a quello, con spiccata accezione tecnica, di procedimento) di cui all'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., risulta quella segnata dalla norma di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 28 del 2011, che non ha esaurito la disciplina del sistema di incentivazione anche nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, rimettendone la regolamentazione alla decretazione ministeriale (d.m. 6 luglio 2012, art. 19) sulla base di criteri indicati dalla stessa anzidetta norma primaria, i quali, come visto, fanno riferimento anche all'intervento del GSE sulla base di negozi privatistici con funzione pubblicistica regolativa dell'obiettivo incentivante. 12. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2017, ha evidenziato che le convenzioni stipulate con il Gestore si palesano come negozi di diritto privato accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi ma, altresì„ costituiscono strumenti di 'V regolazione, volti a raggiungere l'obiettivo dell'incentivazione di certe t(\01 fonti energetiche nell'equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l'onere economico. 13. Quindi, lo scrutinio sulla giurisdizione postula, di volta in volta, la verifica che la materia del contendere verta sull'utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa abbia un oggetto meramente privatistico, in cui non sia minimamente evocato in causa l'esercizio di pubblici poteri da parte di urlo dei soggetti coinvolti. 14. Nella vicenda all'esame è circostanza pacifica che nella causa pendente tra le parti la domanda principale, azionata in via monitoria, abbia ad oggetto un semplice pagamento somma, relativo alla corresponsione di quanto dovuto alla società produttrice di energia a Ric. 2021 n. 24953 sez. SU - ud. 21-06-2022 -5-- titolo di incentivo alla produzione di energie rinnovabili, il cui pagamento è stato richiesto, nei confronti del Gestore, sulla base della convenzione conclusa con la società produttrice di energie rinnovabili, e sullo sfondo del rapporto di mandato tra la mandante beneficiaria dell'incentivo e la mandataria delegata all'incasso, in relazione al quale il privato vanta una posizione sostanziale di diritto soggettivo e ove non è in discussione alcun profilo autoritativo. 15. La domanda proposta nei confronti del gestore attiene quindi esclusivamente ad un corrispettivo (a titolo di incentivo), dovuto per un rapporto di diritto privato, in riferimento al quale la società mandataria è stata delegata all'incasso. 16. Quindi, secondo le linee indicate da Corte cost. n. 204 del 2004, per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il mandatario all'incasso dei benefici riconosciuti. 17. Ne' è idonea ad incidere sulla giurisdizione l'eccezione proposta dal gestore (l'infondatezza della pretesa per il sopraggiunto annullamento, in sede di autotutela, dei benefici già riconosciuti per insussistenza dei relativi presupposti), in quanto la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e l'individuazione del giudice avente il potere di giudicare non può essere alterata dalla proposizione di una mera eccezione, che va esaminata ai fini del merito della controversia e, quindi, dell'accoglimento o meno della domanda da parte del giudice avente su di essa giurisdizione, ma non è idonea ad incidere, non ampliando il petitum, sulla individuazione del giudice avente giurisdizione sul caso concreto (v., da ultimo, Cass.,Sez.Un., 19 gennaio 2021, n. 785; Cass.,Sez.LIn., 27 marzo 2020, n. 7560). Ric. 2021 n. 24953 sez. SU - ud. 21-06-2022 -6- 18. La controversia appartiene, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimes