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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2020

Cassazione n. 10112/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24762/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via Leone IV nr 99 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Stallo -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in Sicli (Rg) [OSCURATO:PERSONA] 1 nr 219, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza nr.1056/2020 della Corte d’Appello di Catania depositata in data 19/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 19/6/2020, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale che, in accoglimento delle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] srl aveva condannato, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ed in solido con Claudio e [OSCURATO:PERSONA] (tutti soci e componenti il consiglio di amministrazione della società fallita) al risarcimento dei danni, pari ai prelevamenti da questi ingiustificatamente effettuati dalle casse sociali e ai finanziamenti ai soci, mai restituiti, per l’importo complessivo di € 540.801,99 ed aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 30/1/2011, avente ad oggetto l’immobile sito in Pozzallo, c.da Scaro, in catasto al foglio 7, mappale 2308, sub 2, piano terra. 2 Le argomentazioni poste a fondamento della decisione sono le seguenti: i) risultava pacifico l’avvenuto prelievo dalle casse della società della somma complessiva di € 540.801,99; ii) l’ordine di esibizione ex art. 2010 c.p.c. era generico e in ogni caso l’appellante non vi aveva insistito nella precisazione delle conclusioni; iii) l’appellante non aveva censurato l’argomentazione del giudice di prime cure che aveva denegato la richiesta di prova orale in quanto contrastante con il divieto di provare per testimoni il pagamento e non aveva prodotto la documentazione indicata nella memoria ex art. 183, 6 comma nr. 2 c.p.c.; iv) l’eccezione di compensazione era inammissibile in quanto tardivamente proposta; v) correttamente era stato liquidato il danno nella misura corrispondente ai prelievi effettuati, siccome privi di giustificazione alcuna; vi) sussistevano tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria del fondo patrimoniale.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso illustrato da memoria.

Marcello e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1 I motivi del ricorso possono così sintetizzarsi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma nr. 3 c.p.c., per omessa indicazione delle conclusioni non integrata dal contesto motivazionale dell’impugnata pronuncia.

Si deduce anche che la Corte nulla abbia spiegato in merito alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta di mala gestio contestata e il danno e alla specifica responsabilità del Sammito; 2) violazione dell’art 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nr. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo all’insussistenza del nesso eziologico tra i contestati prelievi e il dedotto danno e sul motivo della specifica responsabilità del Sammito, nonostante fosse pacifico che non avesse effettuato materialmente i contestati prelievi; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e s. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c. con riferimento al diniego della Corte territoriale di ammissione della formulata richiesta della prova testimoniale , basato su una motivazione apparente ed incomprensibile in quanto i capitoli di prova non avevano ad oggetto solo pagamenti ma varie e dettagliate circostanze; in ogni caso, a dire del ricorrente , una specifica censura sul rigetto della prova testimoniale era stata svolta e, comunque, la decisione di escludere la testimonianza per provare il pagamento era errata; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. con riferimento all’art. 360 nr. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disatteso i principi in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio in tema di revocatoria ordinaria e, conseguentemente, mal valutato la sussistenza dei relativi presupposti; il tutto con motivazione apparente e incomprensibile; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c; si sostiene che la Corte abbia errato nel ritenere la tardività dell’eccezione di compensazione trattandosi di compensazione impropria in quanto gli opposti crediti troverebbero origine nel medesimo rapporto sociale. 2 Il primo motivo è infondato. 2.1 Ricorre il vizio denunciato dal ricorrente quando vi è un'anomalia motivazionale che si converta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia, come ripetutamente precisato da questa Corte, deve consistere nella mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico oppure nella mera apparenza, perplessità od obiettiva incomprensibilità della motivazione, o ancora nella grave illogicità e contraddittorietà della stessa, derivante da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico- giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass.

S.U. 8053/2014 e 7090/2022) tutte fattispecie qui palesemente insussistenti, essendosi al cospetto di una motivazione certamente esistente e priva di intrinseche illogicità .

La sentenza, infatti, ha dato conto in maniera esaustiva della corresponsabilità del Sammito, quale amministratore della società, negli indebiti prelievi e finanziamenti (mai restituiti) effettuati in danno della società e dei creditori determinando il danno nella misura pari a quanto sottratto dalle casse sociali. 2.2.Con riferimento alla mancata riproduzione nel corpo della sentenza delle conclusioni, va ribadito il principio, secondo cui l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, così che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte; qualora, invece, il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass.5277/2006e 2237/2016). 2.3 Ora, nel caso di specie la Corte, pur non trascrivendo le conclusioni delle parti, si è pronunciata su tutte le richieste, principali e subordinate, formulate dall’appellante in sede di conclusioni. 3 Neppure il secondo motivo merita accoglimento. 3.1 Il vizio di omessa pronuncia comporta l’omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e, quindi, si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto (cfr. tra le tante Cass. 22204/2022) 3.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte si è pronunciata su tutte le domande ed eccezioni sottoposte alla sua attenzione. 4 Il terzo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum; la Corte ha, infatti, disatteso la richiesta di prova per testi in quanto l’appellante non aveva specificamente censurato l’argomentazione del Tribunale di inammissibilità della prova per testi dedotta in contrasto con il divieto di provare per testi i pagamenti. 4.1 La contestazione di tale ratio decidendi viene mossa per la prima volta con il ricorso per Cassazione. 5 Il quarto motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la Corte non ha né sovvertito le regole dell’onere probatorio previsto dall’art 2697 c.c. né reso una motivazione apparente o incomprensibile in punto di riconoscimento dei presupposti dell’azione revocatoria. 5.1 I giudici catanesi, dopo aver premesso che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito: i) hanno ritenuto pacifica la sussistenza del credito del revocante, in parte sorto anteriormente alla stipula dell’atto; ii) hanno affermato che il bene immobile sottoposto a vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale era l’unico cespite intestato al Sammito, donde la sicura sussistenza dell’eventus damni; iii) hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo desumendolo dal fatto che l’atto di costituzione del fondo era successivo al sorgere del credito. 6 Il quinto motivo è inammissibile. 6.1 La sentenza impugnata non fa il minimo cenno, né nella parte narrativa né nei motivi in diritto, alla questione della compensazione impropria. 6.2 Trova allora applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 907/2018 e 23675/2013). 6.3 La questione, quindi, non risulta essere compresa nel thema decidendum del giudizio di appello ed è stata inammissibilmente prospettata per la prima volta in Cassazione. 7 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 18.200, di cui € 200 per esborsi, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24762/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via Leone IV nr 99 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Stallo -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in Sicli (Rg) [OSCURATO:PERSONA] 1 nr 219, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza nr.1056/2020 della Corte d’Appello di Catania depositata in data 19/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 19/6/2020, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale che, in accoglimento delle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] srl aveva condannato, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ed in solido con Claudio e [OSCURATO:PERSONA] (tutti soci e componenti il consiglio di amministrazione della società fallita) al risarcimento dei danni, pari ai prelevamenti da questi ingiustificatamente effettuati dalle casse sociali e ai finanziamenti ai soci, mai restituiti, per l’importo complessivo di € 540.801,99 ed aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 30/1/2011, avente ad oggetto l’immobile sito in Pozzallo, c.da Scaro, in catasto al foglio 7, mappale 2308, sub 2, piano terra. 2 Le argomentazioni poste a fondamento della decisione sono le seguenti: i) risultava pacifico l’avvenuto prelievo dalle casse della società della somma complessiva di € 540.801,99; ii) l’ordine di esibizione ex art. 2010 c.p.c. era generico e in ogni caso l’appellante non vi aveva insistito nella precisazione delle conclusioni; iii) l’appellante non aveva censurato l’argomentazione del giudice di prime cure che aveva denegato la richiesta di prova orale in quanto contrastante con il divieto di provare per testimoni il pagamento e non aveva prodotto la documentazione indicata nella memoria ex art. 183, 6 comma nr. 2 c.p.c.; iv) l’eccezione di compensazione era inammissibile in quanto tardivamente proposta; v) correttamente era stato liquidato il danno nella misura corrispondente ai prelievi effettuati, siccome privi di giustificazione alcuna; vi) sussistevano tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria del fondo patrimoniale. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso illustrato da memoria. Marcello e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1 I motivi del ricorso possono così sintetizzarsi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma nr. 3 c.p.c., per omessa indicazione delle conclusioni non integrata dal contesto motivazionale dell’impugnata pronuncia. Si deduce anche che la Corte nulla abbia spiegato in merito alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta di mala gestio contestata e il danno e alla specifica responsabilità del Sammito; 2) violazione dell’art 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 nr. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo all’insussistenza del nesso eziologico tra i contestati prelievi e il dedotto danno e sul motivo della specifica responsabilità del Sammito, nonostante fosse pacifico che non avesse effettuato materialmente i contestati prelievi; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e s. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 4 c.p.c. con riferimento al diniego della Corte territoriale di ammissione della formulata richiesta della prova testimoniale , basato su una motivazione apparente ed incomprensibile in quanto i capitoli di prova non avevano ad oggetto solo pagamenti ma varie e dettagliate circostanze; in ogni caso, a dire del ricorrente , una specifica censura sul rigetto della prova testimoniale era stata svolta e, comunque, la decisione di escludere la testimonianza per provare il pagamento era errata; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. con riferimento all’art. 360 nr. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale disatteso i principi in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio in tema di revocatoria ordinaria e, conseguentemente, mal valutato la sussistenza dei relativi presupposti; il tutto con motivazione apparente e incomprensibile; 5) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c; si sostiene che la Corte abbia errato nel ritenere la tardività dell’eccezione di compensazione trattandosi di compensazione impropria in quanto gli opposti crediti troverebbero origine nel medesimo rapporto sociale. 2 Il primo motivo è infondato. 2.1 Ricorre il vizio denunciato dal ricorrente quando vi è un'anomalia motivazionale che si converta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia, come ripetutamente precisato da questa Corte, deve consistere nella mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico oppure nella mera apparenza, perplessità od obiettiva incomprensibilità della motivazione, o ancora nella grave illogicità e contraddittorietà della stessa, derivante da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico- giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. S.U. 8053/2014 e 7090/2022) tutte fattispecie qui palesemente insussistenti, essendosi al cospetto di una motivazione certamente esistente e priva di intrinseche illogicità . La sentenza, infatti, ha dato conto in maniera esaustiva della corresponsabilità del Sammito, quale amministratore della società, negli indebiti prelievi e finanziamenti (mai restituiti) effettuati in danno della società e dei creditori determinando il danno nella misura pari a quanto sottratto dalle casse sociali. 2.2.Con riferimento alla mancata riproduzione nel corpo della sentenza delle conclusioni, va ribadito il principio, secondo cui l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, così che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte; qualora, invece, il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass.5277/2006e 2237/2016). 2.3 Ora, nel caso di specie la Corte, pur non trascrivendo le conclusioni delle parti, si è pronunciata su tutte le richieste, principali e subordinate, formulate dall’appellante in sede di conclusioni. 3 Neppure il secondo motivo merita accoglimento. 3.1 Il vizio di omessa pronuncia comporta l’omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e, quindi, si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto (cfr. tra le tante Cass. 22204/2022) 3.2 Nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte si è pronunciata su tutte le domande ed eccezioni sottoposte alla sua attenzione. 4 Il terzo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum; la Corte ha, infatti, disatteso la richiesta di prova per testi in quanto l’appellante non aveva specificamente censurato l’argomentazione del Tribunale di inammissibilità della prova per testi dedotta in contrasto con il divieto di provare per testi i pagamenti. 4.1 La contestazione di tale ratio decidendi viene mossa per la prima volta con il ricorso per Cassazione. 5 Il quarto motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la Corte non ha né sovvertito le regole dell’onere probatorio previsto dall’art 2697 c.c. né reso una motivazione apparente o incomprensibile in punto di riconoscimento dei presupposti dell’azione revocatoria. 5.1 I giudici catanesi, dopo aver premesso che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito: i) hanno ritenuto pacifica la sussistenza del credito del revocante, in parte sorto anteriormente alla stipula dell’atto; ii) hanno affermato che il bene immobile sottoposto a vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale era l’unico cespite intestato al Sammito, donde la sicura sussistenza dell’eventus damni; iii) hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo desumendolo dal fatto che l’atto di costituzione del fondo era successivo al sorgere del credito. 6 Il quinto motivo è inammissibile. 6.1 La sentenza impugnata non fa il minimo cenno, né nella parte narrativa né nei motivi in diritto, alla questione della compensazione impropria. 6.2 Trova allora applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 907/2018 e 23675/2013). 6.3 La questione, quindi, non risulta essere compresa nel thema decidendum del giudizio di appello ed è stata inammissibilmente prospettata per la prima volta in Cassazione. 7 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 18.200, di cui € 200 per esborsi, oltre, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam
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