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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 41122/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 5074-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- TOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 174/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : T E D E S C O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 udito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, di rigetto dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro or- dinanza ingiunzione emessa l’11 aprile 2008 dalla Prefettura, Ufficio territoria- le del Governo di Napoli, con la quale, sulla scorta del verbale della Guardia di Finanza del 6 maggio 2003, è stata inflitta, alla società opponente, la sanzione di € 641.739,01, per la violazione dall’art. 174-bis l. n. 633 del 1941, perché ve- nivano rinvenuti, presso la sede della società, esercente attività radiotelevisiva, «2.596 supporti [...] contenenti films, cartoni animati e opere filmiche in gene- re, privi del previsto contrassegno S.I.A.E. e pertanto da ritenersi illecitamente riprodotti».

Contro la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha S.p.A. ha proposto ricorso affidato a undici motivi.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Napoli hanno resistito con controricorso.

La causa, in primo tempo fissata per la trattazione camerale, è stata rimessa al- la pubblica udienza.

In prossimità dell’udienza camerale [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si impone in via prioritaria l’esame del primo e del terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione.

Con il primo motivo si censura la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che la disapplicazione, de- rivante dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 novembre 2007 ([OSCURATO:PERSONA]20/05), della regola tecnica relativa all’apposizione del contrassegno 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 SIAE sui supporti, riguardasse la sola sanzione penale, con esclusione della sanzione amministrativa prevista per i medesimi fatti; con il terzo motivo si censura la decisione, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., perché la Corte d’appello ha confermato la sanzione, inflitta con l’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, per un fatto diverso da quello contestato: non già per l’illecita riproduzione di supporti privi del contrasse- gno SIAE, ma per la mancanza della licenza SIAE e in carenza della prova del pagamento dei diritti.

2. I motivi sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (del secondo motivo, con il quale si pone la questione della inapplicabilità della sanzione per i supporti detenuti per finalità esclusivamente tecnica; del quarto e del quinto motivo, che pongono la que- stione dell’efficacia, nel giudizio civile, del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], imputato per i medesimi fatti; del sesto mo- tivo, che pone il problema della connessione, ex art. 24 della l. n. 689 del 1981, dell’illecito amministrativo con il reato; del settimo motivo, che denun- cia, sempre in relazione all’intervenuto accertamento in sede penale, la viola- zione dell’art. 649 c.p.p.; dell’ottavo motivo, con il quale si sostiene che la Cor- te d’appello non ha tratto le debite applicazioni dalla morte del legale rappre- sentante di Talecapri, da cui conseguiva l’estinzione della violazione; del nono motivo, che pone la questione delle legittimità della doppia punibilità, in sede amministrativa e penale, del medesimo fatto; del decimo motivo, con il quale si censura la sentenza in ordine alla valutazione delle ragioni della mancata produzione della licenza SIAE; dell’undicesimo motivo, riguardante la misura della sanzione).

3. In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irroga- 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 ta, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie diversa, nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, da quella attribuita al tra- sgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo (Cass. n. 18883/2017; n. 9790/2011).

4. La sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]20/05 (nota come la sentenza "Schwibbert"), ha affermato il principio se- condo cui «l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte fi- gurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Sta- to membro interessato rientra nel novero delle "regole tecniche", ai sensi della suddetta normativa [i.e. la direttiva 83/189/CEE, n.d.r.] che devono essere notificate dallo Stato alla Commissione della Comunità europea, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci, con la conse- guenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commis- sione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale».

L'effetto di questa decisione è principalmente consistito, in concreto, nell'aver reso non opponibile ai privati l'obbligo di apposizione del contrassegno, con l'inevitabile conseguenza di aver privato di efficacia vincolante il relativo pre- cetto normativo.

È stato poi emanato il D.P.C.M. n. 31 del 2009, recante una nuova disciplina dei termini e delle modalità di richiesta, rilascio ed apposizione del contrassegno SIAE.

Le disposizioni contenute in tale decreto, essendo sta- te oggetto di preventiva notifica alla Commissione Europea, sono quindi pie- namente efficaci: l'obbligo in materia di contrassegno SIAE è pertanto attual- mente opponibile nei confronti dei privati. 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. La presente fattispecie riguarda fatti accaduti prima dell'entrata in vigore del Decreto del 2009, e dunque da collocarsi nella precedente situazione in cui, in assenza della preventiva notificazione alla Commissione Europea, le disposi- zioni in merito all'apposizione del contrassegno SIAE non potevano essere fatte valere nei confronti dei privati (Cass. pen. n. 23678/2016).

Secondo la cassazione penale, la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno SIAE, quale effetto della mancata comunicazione dello stes- so alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", comporta il venir meno unicamente dei reati ca- ratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dun- que ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno.

Di conseguenza, se la violazione si riferisce alla sola mancanza del contrassegno SIAE, trova applicazione la sentenza “Schwibbert”.

Ove in- vece la violazione del diritto d'autore si riferisca all'abusiva riproduzione o du- plicazione di opere tutelate dal diritto d'autore, sotto profilo diverso da quel- lo ex art. 171 ter, lett. d), della legge n. 633 del 1941, i principi espressi dalla sentenza “Schwibbert” non possono trovare applicazione (Cass. pen. n. 14415/2013).

La Cassazione penale ha inoltre chiarito che la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione.

La mancanza del contrassegno SIAE, in tale situazione integra così una mera circostanza oggettiva, lecita, priva di alcuna rilevanza penale (Cass. pen. n. 2376/2011; n. 24823/2011).

In altre parole, funzione del contrassegno SIAE è 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. La sentenza impugnata è in disarmonia con tali principi.

La Corte d’appello di Napoli , nonostante abbia riconosciuto la disapplicazione della regola tecnica, ha nondimeno desunto l’illecita duplicazione dall’assenza del bollino.

In pratica, nonostante la affermata disapplicazione, essa ha applicato indiret- tamente le norme sul contrassegno Siae, considerando la sua mancanza come sintomo dell’illecita duplicazione o riproduzione (Cass. n. 14415/2013 cit.) (il- lecita duplicazione ricavata dall’assenze del bollino Siae è l’espressione testuale che si legge nella sentenza impugnata).

In verità la Corte d’appello ha poi ag- giunto che la disapplicazione della regola tecnica non determinava il venir me- no della fattispecie illecita, perché il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] non era stato in grado di esibire la licenza Siae e dimostrare con documenti “l’assolvimento dei diritti d’autore e il pagamento dei diritti connessi”.

Ma è chiaro che, in questo modo, la Corte d’appello è incorsa nella violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e fatto assunto a base della san- zione irrogata.

Nella contestazione, infatti, l’illecito, consistente nell’abusiva riproduzione, fu posto in correlazione con la mancanza dei contrassegno; es- so fu affermato e riconosciuto esclusivamente in conseguenza di quella man- canza, che ne costituiva il solo ed essenziale presupposto.

6. Conclusivamente sono accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, con as- sorbimento dei restanti motivi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento della ordi- nanza opposta.

Le spese dell’intero giudizio sono a carico dell’amministrazione. 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sen- tenza in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito annulla l’ordinanza emessa dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli l’11 aprile 2008 contro la società [OSCURATO:SOCIETA]. (Prot, n. 1561/2007/ILL.DEP/Area III Ter); condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, per compensi, in complessivi € 32.000,00, di cui € 12.000,00 per il primo grado, € 12.000,00 per il giudizio d’appello e € 8.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sui singoli importi sopra liquidati, agli esborsi, complessivamente liquidati in € 700,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 5074-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- TOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 174/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : T E D E S C O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 udito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, di rigetto dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contro or- dinanza ingiunzione emessa l’11 aprile 2008 dalla Prefettura, Ufficio territoria- le del Governo di Napoli, con la quale, sulla scorta del verbale della Guardia di Finanza del 6 maggio 2003, è stata inflitta, alla società opponente, la sanzione di € 641.739,01, per la violazione dall’art. 174-bis l. n. 633 del 1941, perché ve- nivano rinvenuti, presso la sede della società, esercente attività radiotelevisiva, «2.596 supporti [...] contenenti films, cartoni animati e opere filmiche in gene- re, privi del previsto contrassegno S.I.A.E. e pertanto da ritenersi illecitamente riprodotti». Contro la sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha S.p.A. ha proposto ricorso affidato a undici motivi. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Napoli hanno resistito con controricorso. La causa, in primo tempo fissata per la trattazione camerale, è stata rimessa al- la pubblica udienza. In prossimità dell’udienza camerale [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si impone in via prioritaria l’esame del primo e del terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione. Con il primo motivo si censura la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che la disapplicazione, de- rivante dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 novembre 2007 ([OSCURATO:PERSONA]20/05), della regola tecnica relativa all’apposizione del contrassegno 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : T E D E S C O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 SIAE sui supporti, riguardasse la sola sanzione penale, con esclusione della sanzione amministrativa prevista per i medesimi fatti; con il terzo motivo si censura la decisione, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., perché la Corte d’appello ha confermato la sanzione, inflitta con l’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, per un fatto diverso da quello contestato: non già per l’illecita riproduzione di supporti privi del contrasse- gno SIAE, ma per la mancanza della licenza SIAE e in carenza della prova del pagamento dei diritti. 2. I motivi sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (del secondo motivo, con il quale si pone la questione della inapplicabilità della sanzione per i supporti detenuti per finalità esclusivamente tecnica; del quarto e del quinto motivo, che pongono la que- stione dell’efficacia, nel giudizio civile, del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], imputato per i medesimi fatti; del sesto mo- tivo, che pone il problema della connessione, ex art. 24 della l. n. 689 del 1981, dell’illecito amministrativo con il reato; del settimo motivo, che denun- cia, sempre in relazione all’intervenuto accertamento in sede penale, la viola- zione dell’art. 649 c.p.p.; dell’ottavo motivo, con il quale si sostiene che la Cor- te d’appello non ha tratto le debite applicazioni dalla morte del legale rappre- sentante di Talecapri, da cui conseguiva l’estinzione della violazione; del nono motivo, che pone la questione delle legittimità della doppia punibilità, in sede amministrativa e penale, del medesimo fatto; del decimo motivo, con il quale si censura la sentenza in ordine alla valutazione delle ragioni della mancata produzione della licenza SIAE; dell’undicesimo motivo, riguardante la misura della sanzione). 3. In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irroga- 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : T E D E S C O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 ta, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie diversa, nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, da quella attribuita al tra- sgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo (Cass. n. 18883/2017; n. 9790/2011). 4. La sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]20/05 (nota come la sentenza "Schwibbert"), ha affermato il principio se- condo cui «l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte fi- gurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Sta- to membro interessato rientra nel novero delle "regole tecniche", ai sensi della suddetta normativa [i.e. la direttiva 83/189/CEE, n.d.r.] che devono essere notificate dallo Stato alla Commissione della Comunità europea, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci, con la conse- guenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commis- sione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale». L'effetto di questa decisione è principalmente consistito, in concreto, nell'aver reso non opponibile ai privati l'obbligo di apposizione del contrassegno, con l'inevitabile conseguenza di aver privato di efficacia vincolante il relativo pre- cetto normativo. È stato poi emanato il D.P.C.M. n. 31 del 2009, recante una nuova disciplina dei termini e delle modalità di richiesta, rilascio ed apposizione del contrassegno SIAE. Le disposizioni contenute in tale decreto, essendo sta- te oggetto di preventiva notifica alla Commissione Europea, sono quindi pie- namente efficaci: l'obbligo in materia di contrassegno SIAE è pertanto attual- mente opponibile nei confronti dei privati. 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : T E D E S C O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 5. La presente fattispecie riguarda fatti accaduti prima dell'entrata in vigore del Decreto del 2009, e dunque da collocarsi nella precedente situazione in cui, in assenza della preventiva notificazione alla Commissione Europea, le disposi- zioni in merito all'apposizione del contrassegno SIAE non potevano essere fatte valere nei confronti dei privati (Cass. pen. n. 23678/2016). Secondo la cassazione penale, la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno SIAE, quale effetto della mancata comunicazione dello stes- so alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", comporta il venir meno unicamente dei reati ca- ratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dun- que ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno. Di conseguenza, se la violazione si riferisce alla sola mancanza del contrassegno SIAE, trova applicazione la sentenza “Schwibbert”. Ove in- vece la violazione del diritto d'autore si riferisca all'abusiva riproduzione o du- plicazione di opere tutelate dal diritto d'autore, sotto profilo diverso da quel- lo ex art. 171 ter, lett. d), della legge n. 633 del 1941, i principi espressi dalla sentenza “Schwibbert” non possono trovare applicazione (Cass. pen. n. 14415/2013). La Cassazione penale ha inoltre chiarito che la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione. La mancanza del contrassegno SIAE, in tale situazione integra così una mera circostanza oggettiva, lecita, priva di alcuna rilevanza penale (Cass. pen. n. 2376/2011; n. 24823/2011). In altre parole, funzione del contrassegno SIAE è 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : T E D E S C O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 quella di garantire l'originalità e autenticità dell'opera; funzione che tuttavia non è possibile continuare ad attribuire al contrassegno SIAE stante la manca- ta comunicazione della relativa "regola tecnica" alla Commissione Europea. 6. La sentenza impugnata è in disarmonia con tali principi. La Corte d’appello di Napoli , nonostante abbia riconosciuto la disapplicazione della regola tecnica, ha nondimeno desunto l’illecita duplicazione dall’assenza del bollino. In pratica, nonostante la affermata disapplicazione, essa ha applicato indiret- tamente le norme sul contrassegno Siae, considerando la sua mancanza come sintomo dell’illecita duplicazione o riproduzione (Cass. n. 14415/2013 cit.) (il- lecita duplicazione ricavata dall’assenze del bollino Siae è l’espressione testuale che si legge nella sentenza impugnata). In verità la Corte d’appello ha poi ag- giunto che la disapplicazione della regola tecnica non determinava il venir me- no della fattispecie illecita, perché il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] non era stato in grado di esibire la licenza Siae e dimostrare con documenti “l’assolvimento dei diritti d’autore e il pagamento dei diritti connessi”. Ma è chiaro che, in questo modo, la Corte d’appello è incorsa nella violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e fatto assunto a base della san- zione irrogata. Nella contestazione, infatti, l’illecito, consistente nell’abusiva riproduzione, fu posto in correlazione con la mancanza dei contrassegno; es- so fu affermato e riconosciuto esclusivamente in conseguenza di quella man- canza, che ne costituiva il solo ed essenziale presupposto. 6. Conclusivamente sono accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, con as- sorbimento dei restanti motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento della ordi- nanza opposta. Le spese dell’intero giudizio sono a carico dell’amministrazione. 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : T E D E S C O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 6 e f 1 1 7 7 1 6 8 0 7 1 7 7 a e e 4 e 9 d 2 f 6 3 f 6 8 9 0 Numero registro generale 5074/2017 Numero sezionale 2389/2021 Numero di raccolta generale 41122/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sen- tenza in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito annulla l’ordinanza emessa dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli l’11 aprile 2008 contro la società [OSCURATO:SOCIETA]. (Prot, n. 1561/2007/ILL.DEP/Area III Ter); condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, per compensi, in complessivi € 32.000,00, di cui € 12.000,00 per il primo grado, € 12.000,00 per il giudizio d’appello e € 8.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sui singoli importi sopra liquidati, agli esborsi, complessivamente liquidati in € 700,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2