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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 16115/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28184/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico, nella qualità di conferitaria del ramo d'azienda denominato "Partworks Italia", ad essa trasferito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù di conferimento di ramo d'azienda del 20 aprile 2011, a rogito del [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 7723, racc. n. 4027, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Liegi n. 32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro S.I.A.E.-Società Italiana degli Autori ed Editori, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale della Letteratura n. 30, presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in calce al controricorso. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2692/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5/5/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico (per brevità Società), con ricorso affidato ad un motivo, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto dalla contribuente e confermato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso contro il provvedimento di diniego di rimborso di quanto versato alla SIAE, dal 2001 al 2009, per effetto dell'apposizione del previsto contrassegno (c.d. bollino SIAE) sui propri prodotti.

Il giudice di appello ha ritenuto decaduta la contribuente dal diritto di chiedere il "rimborso in oggetto dei tributi versati per l'acquisto e l'utilizzo dei contrassegni SIAE per il periodo 2001-2009" per decorso del termine biennale di decadenza, ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. g) e 21, d.lgs. n. 546 del 1992, dovendo la restituzione dell'indebito essere richiesta entro due anni dal pagamento.

Ha osservato, in particolare, che il regolamento di cui al d.p.c.m. n. 31 del 2009 (art. 6, comma 8), annullato del Consiglio di Stato con la sentenza n. 584/2012, "non costituiva un ostacolo alla richiesta di rimborso" per cui la Società ben avrebbe potuto "far valere il proprio diritto dinanzi al giudice tributario competente chiedendo la disapplicazione del regolamento ritenuto illegittimo (ex art. 7, comma 50 D.Lgvo n. 546/92)".

Resiste la S.I.A.E. con controricorso.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, la Società deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, perché la C.T.R. ha malamente individuato nei singoli versamenti il dies a quo del termine di decadenza per la domanda di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto europeo poiché non si può affermare sussistente il diritto al rimborso nel periodo temporale antecedente la sentenza n. 584/2012 del Consiglio di Stato, che ha rimosso l'ostacolo alla presentazione della relativa istanza annullando l'art. 6, comma 8, del d.p.c.m. n. 31 del 2009, con cui erano stati resi incontestabili "in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio), a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248", nonostante la palese contrarietà della disciplina nazionale alle regole comunitarie.

Aggiunge la ricorrente che soltanto con la sentenza n. 1780/2011 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è stata acclarata la natura tributaria del contrassegno e che prima di tale decisione anche la SIAE era convita di dover applicare VIVA sulle somme riscosse a tale titolo, donde il legittimo affidamento della contribuente nella certezza delle norme vigenti.

Conclude la ricorrente che diversamente opinando sarebbe "impossibile" o comunque "eccessivamente oneroso" l'esercizio del diritto, in spregio al principio di "effettività" della tutela giurisdizionale.

Chiede, infine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, della questione: "se il diritto europeo osti a una norma o prassi nazionale che non sospenda il decorso il decorso del termine di decadenza o prescrizione, entro il quale poter proporre domanda di rimborso dei tributi contrastanti col diritto dell'Unione Europea, fin tanto che sia in vigore, in quello stesso Stato, una norma avente per oggetto o per effetto quello di definire come non dovuto o comunque, di impedire il rimborso stesso".La censura è infondata.

La controversia concerne l'impugnazione del provvedimento dì diniego di rimborso delle somme versate dalla Società, a favore della SIAE, nel periodo ricompreso tra il 2001 e il 2009, per effetto dell'apposizione del previsto contrassegno (c.d. bollino SIAE) sui propri prodotti.

La funzione del contrassegno consiste nell'autenticazione del prodotto ai fini della commercializzazione, in modo da garantire il consumatore della sua autenticità, secondo quanto previsto dall'art. 181-bis della

I. n. 248 del 2000 (in vigore dal 19 settembre 2000), introdotto dall'art. 10,

I. n. 248 del 2000, contenente nuove norme per la tutela del diritto d'autore.

Il comma 4 del citato art. 181-bis dispone che "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere.

Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.

Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore".Il prezzo del singolo contrassegno è stato fissato con d.p.c.m. del 21 dicembre 2001 (G.U. 21/1/2002 n. 17), entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, le modalità di collocazione del contrassegno sono disciplinate dal regolamento di attuazione della

I. n. 248 del 2000, emanato con d.p.c.m. n. 338 del 2001 (G.U. 22/8/2001 n. 194 in vigore il 6 settembre 2001, modificato con d.p.c.m. n. 296 del 2002, entrato in vigore nel gennaio 2003 e poi abrogato e sostituito, a decorrere dal 21 aprile 2009, dal d.p.c.m. 23 febbraio 2009 n. 31, che ha nuovamente regolamentato la materia del contrassegno dopo che lo Stato italiano ha assolto il previsto obbligo di notifica alla Commissione europea.

Il nuovo regolamento è stato emanato in conseguenza della decisione della Corte di Giustizia CE 8 novembre 2007 causa C-20/05 Schwibbert, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Cesena, relativamente al contrasto tra l'art. 171-ter,

I. n. 633 del 1941, contemplante ipotesi di reato nella materia de qua, e la direttiva 83/180 CE (c.d. direttiva sulla trasparenza), la quale impone il rispetto di determinati vincoli di preventiva informazione e autorizzazione nei riguardi degli organi comunitari prima dell'introduzione di una regola tecnica a valenza nazionale.

La Corte di Giustizia, per quanto qui d'interesse, aveva ritenuto che il contrassegno SIAE costituisse una specifica tecnica, ai sensi dell'art. 1, punto 3, della Direttiva 98/34 CE e poiché, ai sensi del successivo art. 8, gli Stati membri sono tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, ha concluso che, quando quest'obbligo non viene rispettato, com'è avvenuto nel caso di specie dallo Stato italiano, la regola tecnica non può essere opposta ai privati.Il predetto regolamento che, nella sostanza, contiene una "disciplina volta a confermare e riprodurre quanto già disposto con D.P.C.M. 338/2001" è stato prontamente impugnato da alcune aziende editrici innanzi al giudice amministrativo che lo ha dichiarato illegittimo, con sentenza n. 584 del 2012 del Consiglio di Stato, limitatamente all'art. 6, comma 8, del d.p.c.m. 31 del 2009, per il quale "Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248", in quanto il generale principio di irretroattività non consente alla fonte regolamentare di incidere sulla disciplina dei rapporti patrimoniali pregressi, la cui definizione spetta al giudice munito di giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 1780/2011, hanno poi affermato che "Appartiene alla giurisdizione tributaria la controversia avente ad oggetto la debenza, nei confronti della SIAE, delle somme dovute, ai sensi dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'apposizione sui supporti multimediali del previsto contrassegno.

Infatti, dette somme hanno i connotati di una imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa pubblica per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla SIAE, in quanto il contrassegno ha una funzione a vantaggio della collettività, e non del richiedente che ne sopporta il costo, consistente nell'autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore della sua legittima provenienza attraverso uno strumento di immediata verificabilità".

Assume la Società ricorrente che proprio alla luce delle pronunce innanzi ricordate non sono dovute le somme pagate per i contrassegni SIAE nel periodo antecedente l'entrata in vigore del d.p.c.m. n. 31 del 2009 e, conseguentemente, che è fondata, e meritevole d'essere accolta, la domanda di rimborso dei tributi indebitamente corrisposti all'Ente di gestione collettiva del diritto d'autore.

La CTR del Lazio, aderendo alla tesi della SIAE, ha ritenuto che la contribuente fosse decaduta dal diritto di richiedere il rimborso delle somme in questione atteso che, alla data (26/9/2012) in cui la Società ha presentato la relativa istanza (ricevuta il 5/10/2012), il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, era già trascorso.

Deduce la ricorrente che il predetto termine biennale non può decorrere "dal pagamento" del tributo, in quanto "l'ordinamento giuridico italiano non prevedeva il diritto al rimborso delle somme versate dai contribuenti alla SIAE durante la vigenza delle norme poi dichiarate incompatibili con il diritto europeo", ma decorre da un momento diverso e posteriore, e segnatamente dal "giorno in cui si è verificato il presupposto" del diritto al rimborso, sorto "solo a seguito del deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio 2012, la quale ha annullato il regolamento che faceva «salvi» i rapporti pregressi".

La tesi non può essere condivisa.

Le Sezioni Unite della Corte hanno avuto modo di affermare che "Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla «data del versamento» o da quella in cui «la ritenuta è stata operata», opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche". (Cass. Sez.

U. n. 13676/2014; vedi anche Cass. n. 25268/2014, n. 21419/2021).

La richiamata pronuncia pone in evidenza che "a) il principio posto dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza - deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Relazione al codice, p. 1198) (Cass. n. 10231 del 1998, che richiama Cass. n. 9151 del 1991); b) tra gli impedimenti «di fatto» va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione; se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi; c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento «legale», come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che - mentre l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) - il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999 e succ. conff.; cfr., anche, Cass. n. 18276 del 2004).

Tali principi sono stati confermati, sulla base delle stesse ragioni, anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 4670 e 13087 del 2012).

Del resto, è altrettanto consolidato il principio della equiparazione, ai fini che qui interessano, tra tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi e tributi dichiarati in contrasto con il diritto comunitario (Cass. nn. 3306 del 2004 e 20863 del 2010).

Ciò anche in considerazione del fatto che la Corte di giustizia ha affermato che l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione data dalla Corte nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 267 TFUE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore: in altri termini, una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata (da ult., sentenza 16 gennaio 2014, C- 429/12, cit., punto 30)" (Cass. Sez.

U n. 13676/2014 cit.).

Orbene, l'affermazione che "gli istituti della prescrizione e della decadenza sono posti a presidio del principio irrinunciabile di ogni ordinamento giuridico della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, con il corollario della conseguente intangibilità dei c.d. rapporti esauriti", non appare estranea alla giurisprudenza comunitaria che ha sempre ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, purché tali termini siano modulati in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento comunitario.

E la previsione del termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile in assenza di una specifica disposizione, non ha come conseguenza quella di privare gli interessati al rimborso della possibilità di fruire dell'applicazione effettiva del diritto comunitario, né di porli in una situazione meno favorevole di quella in cui si troverebbero se domandassero il rimborso di diritti o imposizioni contrari al diritto interno, per cui inutile appare il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 276 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (vedi Cass. 13959/2016, in tema di rimborso della tassa sui marmi nel Comune di Carrara).

Con specifico riferimento alla ripetizione di tributi riscossi in base a norme nazionali dichiarate incompatibili con il diritto comunitario, la Corte di giustizia ha sottolineato che "spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, fermo restando che le dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario" (cfr sentenza 15 settembre 1998, causa C-231/96; anche sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96; sentenza 17 luglio 1997, cause riunite C-114/95 e C-115/95; sentenza 16 gennaio 2014, causa C-429/12).Spetta, dunque, al diriti:o interno dei singoli Stati fissare le modalità di restituzione dei tributi, con l'unico limite del rispetto dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e certezza dei rapporti giuridici (attraverso la previsione di termini di decadenza).

Alla luce delle considerazioni sopra fatte può senz'altro escludersi che la disciplina de qua, come in concreto applicata secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, contrasti con gli invocati principi di equivalenza ed effettività, nonché con il principio di ragionevole durata del processo.

Non può, infatti, ritenersi che un termine decadenziale biennale comprima irragionevolmente il diritto di azione quale tutelato dagli artt.24, Cost., 47, Carta dei diritti UE, 6, CEDU, per cui va esclusa anche la necessità di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Questa Corte ha costantemente affermato (tra le tante Cass. n. 21495/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto (Cass. n. 14193/2021, n. 21026/2014, n. 1482/1971, n. 4191/1975, n. 340/1967).Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992).

La questione centrale sottoposta all'esame di questa Corte consiste, in estrema sintesi, nello stabilire se la sentenza del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio 2012, la quale ha annullato il regolamento che faceva «salvi» i rapporti pregressi, abbia rimosso un impedimento «legale» e non meramente «di fatto» al decorso del termine di decadenza previsto dalla norma tributaria (nella specie, l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992) per l'esercizio del diritto al rimborso del tributo non legittimamente esigibile dalla SIAE a causa della mancata notifica alla Commissione europea della previsione relativa all'obbligo di apporre il relativo contrassegno cui all'art. 171- ter, comma 1, lett. d), della

I. 633 del 1941, costituente "regola tecnica" per la commercializzazione dei prodotti, come appunto ritenuto da Corte di Giustizia UE 8 novembre 2007, C-20/2005.

Orbene, che il termine decadenziale fosse irrimediabilmente spirato alla data (26/9/2012) di presentazione della istanza di rimborso della Società è conclusione che discende dalla considerazione che, pur in presenza di disposizioni regolamentari - quelle emanate in attuazione della

I. n. 248 del 2000 - non in linea con il diritto unionale, non era affatto impedito alla contribuente di instaurare, immediatamente, un giudizio volto ad affermare la sussistenza del preteso diritto al rimborso delle somme versate ex art. 181-bis.

I. n. 633 del 1941, tra il 2001 ed il 2009, a favore della SIAE, rientrando la questione concernente la legittimità di dette disposizioni nella cognizione incidentale del giudice tributario.Come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 12847/2019), la Corte di Giustizia ha preso in esame espressamente la questione relativa alla normativa nazionale contemplante la previsione dell'obbligo del contrassegno S.I.A.E. e la sua compatibilità con la Direttiva 98/34/CE (ed anche con la precedente Direttiva 83/189/CE), ed ha concluso nel senso che le disposizioni nazionali, configurando "regole tecniche", dovevano essere previamente comunicate alla Commissione Europea, con inopponibilità del relativo obbligo ai privati, in mancanza di detta previa comunicazione, inopponibilità che si estende necessariamente all'obbligo di pagamento del tributo per ogni supporto commercializzato, ancorché esulante dal campo di applicazione della Direttiva.

La decisione della Corte di Giustizia, a ben guardare, non ha rimosso alcun ostacolo alla tutela, ma ha chiarito che in caso di norma interna contrastante con il diritto comunitario, il giudice nazionale è tenuto a disapplicarla.

Correttamente, con riferimento alla più volte richiamata decisione del Consiglio di Stato, la CTR ha ritenuto che non fosse necessario il previo intervento del giudice amministrativo in ordine al denunciato contrasto tra la norma interna ed il diritto europeo, stante il principio di primauté del diritto unionale - come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea - ed sindacato diffuso assegnato ai singoli giudici i quali ben possono disapplicare (rectius non applicare) la norma interna incompatibile.

Tanto è desumibile anche dall'ultimo comma dell'art. 7 dei d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Il potere di disapplicazione del giudice tributario, in quanto espressione del più generale potere di conoscere incidentalmente ogni questione da cui dipende l'esito della controversia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, si collega a tutte le questioni pregiudiziali esterne, non comprese nella giurisdizione del giudice tributario, ovvero agli atti impugnabili dinanzi giudici diversi.

Appare, dunque, priva di rilievo la circostanza che all'epoca dei versamenti eseguiti a favore della SIAE, e dunque prima della sentenza n. 1780/2011 delle Sezioni Unite della Corte, che ha riconosciuto a dette somme i connotati di una imposta di scopo, fosse ancora incerta la natura giuridica del contrassegno e quindi l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario o a quella del giudice tributario.

Ai sensi degli artt. 4 e 5

I. n. 2248 del 1865, all.

E., infatti, il potere di disapplicazione del regolamento illegittimo è esercitabile nella totalità delle controversie affidate alla giurisdizione del giudice ordinario e ricomprende il sindacato sulla conformità dell'atto normativo ad una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto sulla controversia (vedi Cass. 12847/2019 cit, in controversia avente ad oggetto la domanda di ripetizione di indebiti versamenti in favore della SIAE proposta innanzi al giudice ordinario nonché Cass. n. 41122/2021, in tema di sanzioni amministrative relative all'abusiva riproduzione di opere d'ingegno, vedi anche Cass. pen. 21579/2008, n. 23678/2016, n. 55009/2018 in tema di sanzioni penali).Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 11.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28184/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con socio unico, nella qualità di conferitaria del ramo d'azienda denominato "Partworks Italia", ad essa trasferito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù di conferimento di ramo d'azienda del 20 aprile 2011, a rogito del [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 7723, racc. n. 4027, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Liegi n. 32, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso. - ricorrente - contro S.I.A.E.-Società Italiana degli Autori ed Editori, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale della Letteratura n. 30, presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in calce al controricorso. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2692/16 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5/5/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con socio unico (per brevità Società), con ricorso affidato ad un motivo, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto dalla contribuente e confermato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso contro il provvedimento di diniego di rimborso di quanto versato alla SIAE, dal 2001 al 2009, per effetto dell'apposizione del previsto contrassegno (c.d. bollino SIAE) sui propri prodotti. Il giudice di appello ha ritenuto decaduta la contribuente dal diritto di chiedere il "rimborso in oggetto dei tributi versati per l'acquisto e l'utilizzo dei contrassegni SIAE per il periodo 2001-2009" per decorso del termine biennale di decadenza, ai sensi degli artt. 19, comma 1, lett. g) e 21, d.lgs. n. 546 del 1992, dovendo la restituzione dell'indebito essere richiesta entro due anni dal pagamento. Ha osservato, in particolare, che il regolamento di cui al d.p.c.m. n. 31 del 2009 (art. 6, comma 8), annullato del Consiglio di Stato con la sentenza n. 584/2012, "non costituiva un ostacolo alla richiesta di rimborso" per cui la Società ben avrebbe potuto "far valere il proprio diritto dinanzi al giudice tributario competente chiedendo la disapplicazione del regolamento ritenuto illegittimo (ex art. 7, comma 50 D.Lgvo n. 546/92)". Resiste la S.I.A.E. con controricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, la Società deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, perché la C.T.R. ha malamente individuato nei singoli versamenti il dies a quo del termine di decadenza per la domanda di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto europeo poiché non si può affermare sussistente il diritto al rimborso nel periodo temporale antecedente la sentenza n. 584/2012 del Consiglio di Stato, che ha rimosso l'ostacolo alla presentazione della relativa istanza annullando l'art. 6, comma 8, del d.p.c.m. n. 31 del 2009, con cui erano stati resi incontestabili "in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio), a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248", nonostante la palese contrarietà della disciplina nazionale alle regole comunitarie. Aggiunge la ricorrente che soltanto con la sentenza n. 1780/2011 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è stata acclarata la natura tributaria del contrassegno e che prima di tale decisione anche la SIAE era convita di dover applicare VIVA sulle somme riscosse a tale titolo, donde il legittimo affidamento della contribuente nella certezza delle norme vigenti. Conclude la ricorrente che diversamente opinando sarebbe "impossibile" o comunque "eccessivamente oneroso" l'esercizio del diritto, in spregio al principio di "effettività" della tutela giurisdizionale. Chiede, infine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, della questione: "se il diritto europeo osti a una norma o prassi nazionale che non sospenda il decorso il decorso del termine di decadenza o prescrizione, entro il quale poter proporre domanda di rimborso dei tributi contrastanti col diritto dell'Unione Europea, fin tanto che sia in vigore, in quello stesso Stato, una norma avente per oggetto o per effetto quello di definire come non dovuto o comunque, di impedire il rimborso stesso".La censura è infondata. La controversia concerne l'impugnazione del provvedimento dì diniego di rimborso delle somme versate dalla Società, a favore della SIAE, nel periodo ricompreso tra il 2001 e il 2009, per effetto dell'apposizione del previsto contrassegno (c.d. bollino SIAE) sui propri prodotti. La funzione del contrassegno consiste nell'autenticazione del prodotto ai fini della commercializzazione, in modo da garantire il consumatore della sua autenticità, secondo quanto previsto dall'art. 181-bis della I. n. 248 del 2000 (in vigore dal 19 settembre 2000), introdotto dall'art. 10, I. n. 248 del 2000, contenente nuove norme per la tutela del diritto d'autore. Il comma 4 del citato art. 181-bis dispone che "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore".Il prezzo del singolo contrassegno è stato fissato con d.p.c.m. del 21 dicembre 2001 (G.U. 21/1/2002 n. 17), entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, le modalità di collocazione del contrassegno sono disciplinate dal regolamento di attuazione della I. n. 248 del 2000, emanato con d.p.c.m. n. 338 del 2001 (G.U. 22/8/2001 n. 194 in vigore il 6 settembre 2001, modificato con d.p.c.m. n. 296 del 2002, entrato in vigore nel gennaio 2003 e poi abrogato e sostituito, a decorrere dal 21 aprile 2009, dal d.p.c.m. 23 febbraio 2009 n. 31, che ha nuovamente regolamentato la materia del contrassegno dopo che lo Stato italiano ha assolto il previsto obbligo di notifica alla Commissione europea. Il nuovo regolamento è stato emanato in conseguenza della decisione della Corte di Giustizia CE 8 novembre 2007 causa C-20/05 Schwibbert, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Cesena, relativamente al contrasto tra l'art. 171-ter, I. n. 633 del 1941, contemplante ipotesi di reato nella materia de qua, e la direttiva 83/180 CE (c.d. direttiva sulla trasparenza), la quale impone il rispetto di determinati vincoli di preventiva informazione e autorizzazione nei riguardi degli organi comunitari prima dell'introduzione di una regola tecnica a valenza nazionale. La Corte di Giustizia, per quanto qui d'interesse, aveva ritenuto che il contrassegno SIAE costituisse una specifica tecnica, ai sensi dell'art. 1, punto 3, della Direttiva 98/34 CE e poiché, ai sensi del successivo art. 8, gli Stati membri sono tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, ha concluso che, quando quest'obbligo non viene rispettato, com'è avvenuto nel caso di specie dallo Stato italiano, la regola tecnica non può essere opposta ai privati.Il predetto regolamento che, nella sostanza, contiene una "disciplina volta a confermare e riprodurre quanto già disposto con D.P.C.M. 338/2001" è stato prontamente impugnato da alcune aziende editrici innanzi al giudice amministrativo che lo ha dichiarato illegittimo, con sentenza n. 584 del 2012 del Consiglio di Stato, limitatamente all'art. 6, comma 8, del d.p.c.m. 31 del 2009, per il quale "Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248", in quanto il generale principio di irretroattività non consente alla fonte regolamentare di incidere sulla disciplina dei rapporti patrimoniali pregressi, la cui definizione spetta al giudice munito di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 1780/2011, hanno poi affermato che "Appartiene alla giurisdizione tributaria la controversia avente ad oggetto la debenza, nei confronti della SIAE, delle somme dovute, ai sensi dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'apposizione sui supporti multimediali del previsto contrassegno. Infatti, dette somme hanno i connotati di una imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa pubblica per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla SIAE, in quanto il contrassegno ha una funzione a vantaggio della collettività, e non del richiedente che ne sopporta il costo, consistente nell'autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore della sua legittima provenienza attraverso uno strumento di immediata verificabilità". Assume la Società ricorrente che proprio alla luce delle pronunce innanzi ricordate non sono dovute le somme pagate per i contrassegni SIAE nel periodo antecedente l'entrata in vigore del d.p.c.m. n. 31 del 2009 e, conseguentemente, che è fondata, e meritevole d'essere accolta, la domanda di rimborso dei tributi indebitamente corrisposti all'Ente di gestione collettiva del diritto d'autore. La CTR del Lazio, aderendo alla tesi della SIAE, ha ritenuto che la contribuente fosse decaduta dal diritto di richiedere il rimborso delle somme in questione atteso che, alla data (26/9/2012) in cui la Società ha presentato la relativa istanza (ricevuta il 5/10/2012), il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, era già trascorso. Deduce la ricorrente che il predetto termine biennale non può decorrere "dal pagamento" del tributo, in quanto "l'ordinamento giuridico italiano non prevedeva il diritto al rimborso delle somme versate dai contribuenti alla SIAE durante la vigenza delle norme poi dichiarate incompatibili con il diritto europeo", ma decorre da un momento diverso e posteriore, e segnatamente dal "giorno in cui si è verificato il presupposto" del diritto al rimborso, sorto "solo a seguito del deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio 2012, la quale ha annullato il regolamento che faceva «salvi» i rapporti pregressi". La tesi non può essere condivisa. Le Sezioni Unite della Corte hanno avuto modo di affermare che "Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla «data del versamento» o da quella in cui «la ritenuta è stata operata», opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche". (Cass. Sez. U. n. 13676/2014; vedi anche Cass. n. 25268/2014, n. 21419/2021). La richiamata pronuncia pone in evidenza che "a) il principio posto dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza - deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (Relazione al codice, p. 1198) (Cass. n. 10231 del 1998, che richiama Cass. n. 9151 del 1991); b) tra gli impedimenti «di fatto» va annoverato anche l'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla presenza di una norma costituzionalmente illegittima, in quanto chi si ritenga leso da tale limitazione ha il potere di percorrere la via dell'instaurazione di un giudizio e nel corso di tale giudizio richiedere che venga sollevata la relativa questione; se subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi; c) a maggior ragione, non può essere ravvisato un impedimento «legale», come tale idoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione, nella presenza di una norma di diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che - mentre l'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma è riservato ad un organo diverso dall'autorità giurisdizionale, con la conseguenza che, quando la questione sia sollevata nel corso di un giudizio, esso deve essere sospeso fino a quando la questione non sia decisa (L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23) - il contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella comunitaria (Cass. nn. 10231 del 1998, cit., 7176 del 1999 e succ. conff.; cfr., anche, Cass. n. 18276 del 2004). Tali principi sono stati confermati, sulla base delle stesse ragioni, anche per le ipotesi in cui l'incompatibilità del diritto interno con il diritto comunitario sia stata dichiarata con sentenza della Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 4670 e 13087 del 2012). Del resto, è altrettanto consolidato il principio della equiparazione, ai fini che qui interessano, tra tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi e tributi dichiarati in contrasto con il diritto comunitario (Cass. nn. 3306 del 2004 e 20863 del 2010). Ciò anche in considerazione del fatto che la Corte di giustizia ha affermato che l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione data dalla Corte nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 267 TFUE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore: in altri termini, una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata (da ult., sentenza 16 gennaio 2014, C- 429/12, cit., punto 30)" (Cass. Sez. U n. 13676/2014 cit.). Orbene, l'affermazione che "gli istituti della prescrizione e della decadenza sono posti a presidio del principio irrinunciabile di ogni ordinamento giuridico della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, con il corollario della conseguente intangibilità dei c.d. rapporti esauriti", non appare estranea alla giurisprudenza comunitaria che ha sempre ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, purché tali termini siano modulati in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento comunitario. E la previsione del termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile in assenza di una specifica disposizione, non ha come conseguenza quella di privare gli interessati al rimborso della possibilità di fruire dell'applicazione effettiva del diritto comunitario, né di porli in una situazione meno favorevole di quella in cui si troverebbero se domandassero il rimborso di diritti o imposizioni contrari al diritto interno, per cui inutile appare il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 276 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (vedi Cass. 13959/2016, in tema di rimborso della tassa sui marmi nel Comune di Carrara). Con specifico riferimento alla ripetizione di tributi riscossi in base a norme nazionali dichiarate incompatibili con il diritto comunitario, la Corte di giustizia ha sottolineato che "spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, fermo restando che le dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario" (cfr sentenza 15 settembre 1998, causa C-231/96; anche sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96; sentenza 17 luglio 1997, cause riunite C-114/95 e C-115/95; sentenza 16 gennaio 2014, causa C-429/12).Spetta, dunque, al diriti:o interno dei singoli Stati fissare le modalità di restituzione dei tributi, con l'unico limite del rispetto dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e certezza dei rapporti giuridici (attraverso la previsione di termini di decadenza). Alla luce delle considerazioni sopra fatte può senz'altro escludersi che la disciplina de qua, come in concreto applicata secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, contrasti con gli invocati principi di equivalenza ed effettività, nonché con il principio di ragionevole durata del processo. Non può, infatti, ritenersi che un termine decadenziale biennale comprima irragionevolmente il diritto di azione quale tutelato dagli artt.24, Cost., 47, Carta dei diritti UE, 6, CEDU, per cui va esclusa anche la necessità di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Questa Corte ha costantemente affermato (tra le tante Cass. n. 21495/2005) che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione: non sono, dunque, ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto (Cass. n. 14193/2021, n. 21026/2014, n. 1482/1971, n. 4191/1975, n. 340/1967).Nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992). La questione centrale sottoposta all'esame di questa Corte consiste, in estrema sintesi, nello stabilire se la sentenza del Consiglio di Stato n. 584 del 2 febbraio 2012, la quale ha annullato il regolamento che faceva «salvi» i rapporti pregressi, abbia rimosso un impedimento «legale» e non meramente «di fatto» al decorso del termine di decadenza previsto dalla norma tributaria (nella specie, l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992) per l'esercizio del diritto al rimborso del tributo non legittimamente esigibile dalla SIAE a causa della mancata notifica alla Commissione europea della previsione relativa all'obbligo di apporre il relativo contrassegno cui all'art. 171- ter, comma 1, lett. d), della I. 633 del 1941, costituente "regola tecnica" per la commercializzazione dei prodotti, come appunto ritenuto da Corte di Giustizia UE 8 novembre 2007, C-20/2005. Orbene, che il termine decadenziale fosse irrimediabilmente spirato alla data (26/9/2012) di presentazione della istanza di rimborso della Società è conclusione che discende dalla considerazione che, pur in presenza di disposizioni regolamentari - quelle emanate in attuazione della I. n. 248 del 2000 - non in linea con il diritto unionale, non era affatto impedito alla contribuente di instaurare, immediatamente, un giudizio volto ad affermare la sussistenza del preteso diritto al rimborso delle somme versate ex art. 181-bis. I. n. 633 del 1941, tra il 2001 ed il 2009, a favore della SIAE, rientrando la questione concernente la legittimità di dette disposizioni nella cognizione incidentale del giudice tributario.Come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 12847/2019), la Corte di Giustizia ha preso in esame espressamente la questione relativa alla normativa nazionale contemplante la previsione dell'obbligo del contrassegno S.I.A.E. e la sua compatibilità con la Direttiva 98/34/CE (ed anche con la precedente Direttiva 83/189/CE), ed ha concluso nel senso che le disposizioni nazionali, configurando "regole tecniche", dovevano essere previamente comunicate alla Commissione Europea, con inopponibilità del relativo obbligo ai privati, in mancanza di detta previa comunicazione, inopponibilità che si estende necessariamente all'obbligo di pagamento del tributo per ogni supporto commercializzato, ancorché esulante dal campo di applicazione della Direttiva. La decisione della Corte di Giustizia, a ben guardare, non ha rimosso alcun ostacolo alla tutela, ma ha chiarito che in caso di norma interna contrastante con il diritto comunitario, il giudice nazionale è tenuto a disapplicarla. Correttamente, con riferimento alla più volte richiamata decisione del Consiglio di Stato, la CTR ha ritenuto che non fosse necessario il previo intervento del giudice amministrativo in ordine al denunciato contrasto tra la norma interna ed il diritto europeo, stante il principio di primauté del diritto unionale - come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea - ed sindacato diffuso assegnato ai singoli giudici i quali ben possono disapplicare (rectius non applicare) la norma interna incompatibile. Tanto è desumibile anche dall'ultimo comma dell'art. 7 dei d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. Il potere di disapplicazione del giudice tributario, in quanto espressione del più generale potere di conoscere incidentalmente ogni questione da cui dipende l'esito della controversia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, si collega a tutte le questioni pregiudiziali esterne, non comprese nella giurisdizione del giudice tributario, ovvero agli atti impugnabili dinanzi giudici diversi. Appare, dunque, priva di rilievo la circostanza che all'epoca dei versamenti eseguiti a favore della SIAE, e dunque prima della sentenza n. 1780/2011 delle Sezioni Unite della Corte, che ha riconosciuto a dette somme i connotati di una imposta di scopo, fosse ancora incerta la natura giuridica del contrassegno e quindi l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario o a quella del giudice tributario. Ai sensi degli artt. 4 e 5 I. n. 2248 del 1865, all. E., infatti, il potere di disapplicazione del regolamento illegittimo è esercitabile nella totalità delle controversie affidate alla giurisdizione del giudice ordinario e ricomprende il sindacato sulla conformità dell'atto normativo ad una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto sulla controversia (vedi Cass. 12847/2019 cit, in controversia avente ad oggetto la domanda di ripetizione di indebiti versamenti in favore della SIAE proposta innanzi al giudice ordinario nonché Cass. n. 41122/2021, in tema di sanzioni amministrative relative all'abusiva riproduzione di opere d'ingegno, vedi anche Cass. pen. 21579/2008, n. 23678/2016, n. 55009/2018 in tema di sanzioni penali).Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 11.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c