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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12923/2026

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ppresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1878 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eNumero registro generale 9281/2022difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 12923/2026ANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLAData pubblicazione 06/05/2026D'ALOISIO;- controricorrenti -nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 197/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 04/10/2021 R.G.N. 220/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 9281/22Rilevato che:Con sentenza del giorno 4.10.2021 n. 197, la Corte d’appello diPerugia respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] diTartamelli [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del tribunale diPerugia, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizioneall’estratto di ruolo e alle sottese cartelle per la decadenza in cuiera incorsa la debitrice per mancato rispetto del termineimprorogabile di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99.La Corte di appello confermava la dichiarazioned’inammissibilità dell’opposizione avverso le cartelle e gli avvisidi addebito e respingeva la domanda di accertamentodell’intervenuta prescrizione successiva alla notifica dellestesse.Avverso tale sentenza, Puligiene di [OSCURATO:PERSONA] sas ricorrein cassazione sulla base di tre motivi, mentre Inps e Inail hannoresistito con controricorso, mentre l’Ader non ha spiegato difesescritte.Numero registro generale 9281/2022L’Inail ha depositato memoria.

Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 12923/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorniData pubblicazione 06/05/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis comma1, secondo capoverso, della legge n. 53/94, e del DPR n. 68/05,in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., pernon aver dichiarato la nullità delle notifiche effettuate tramiteun indirizzo pec non censito nei pubblici registri.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.26 del DPR n.602/73, dell’art. 60 del DPR n. 600/73 e degli artt. 21, 23 e 24del d.lgs. n. 82/05, dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., per non avere la Corte del meritostabilito l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamentoeffettuate con il formato “pdf”.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, dell’art. 26 comma 4 edell’art. 60 comma 1 del DPR n. 602/73, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale stabilitoche qualora la notifica di un avviso di addebito avvenga apersona diversa dal destinatario, non sia necessaria lasuccessiva raccomandata informativa.Tanto premesso, in via preliminare rispetto ai motivi digravame, la questione che questo Collegio è chiamato adirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assumadi non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, eche ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, ancheinsieme col ruolo.Numero registro generale 9281/2022Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del D.L. nN. umero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 12923/2026146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.Data pubblicazione 06/05/2026215/2021, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decretolegislativo 29 luglio 2024, n. 110.

Le previsioni richiamate, nellaformulazione applicabile ratione temporis, primadell’abrogazione disposta, a decorrere dal gennaio 2027,dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24marzo 2025, n. 33, condizionano la diretta impugnabilità delruolo e della cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) chesi assume invalidamente notificata al ricorrere di requisititassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizirigorosamente identificati dalla legge.Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.,S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenutespecificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatae tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione delpregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale.

Ladisciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perchéplasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura«dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversaconfigurazione fino al momento della decisione, anche in virtùdi una norma sopravvenuta (ex plurimis, da Cass. n.22481/2025, n. 15394/2025).Nel caso in esame trova, dunque, applicazione la richiamatanormativa.

Nel concreto, non è stata dedotta alcuna delle ipotesiche consentono l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e,pertanto, risultava sin dall’origine insussistente l’interesse aproporre opposizione contro l’estratto di ruolo.Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio,perché l’azione non poteva essere proposta per difetto diNumero registro generale 9281/2022Numero sezionale 1878/2026interesse ad agire, risultando, pertanto, inammNiusmseirbo dili era ccolta generale 12923/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’originaria domanda.Le spese di lite dell'intero processo sono compensate attesa lasopravvenienza rispetto all'introduzione della vertenza dell'art.3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dallalegge n. 215/2021, che ha novellato l'art. 12, comma 4 bis, delD.P.R. n. 602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte.

P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata perché la causa non poteva essere proposta perdifetto di interesse ad agireCompensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale1878 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eNumero registro generale 9281/2022difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 12923/2026ANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLAData pubblicazione 06/05/2026D'ALOISIO;- controricorrenti -nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 197/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 04/10/2021 R.G.N. 220/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 9281/22Rilevato che:Con sentenza del giorno 4.10.2021 n. 197, la Corte d’appello diPerugia respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] diTartamelli [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del tribunale diPerugia, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizioneall’estratto di ruolo e alle sottese cartelle per la decadenza in cuiera incorsa la debitrice per mancato rispetto del termineimprorogabile di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99.La Corte di appello confermava la dichiarazioned’inammissibilità dell’opposizione avverso le cartelle e gli avvisidi addebito e respingeva la domanda di accertamentodell’intervenuta prescrizione successiva alla notifica dellestesse.Avverso tale sentenza, Puligiene di [OSCURATO:PERSONA] sas ricorrein cassazione sulla base di tre motivi, mentre Inps e Inail hannoresistito con controricorso, mentre l’Ader non ha spiegato difesescritte.Numero registro generale 9281/2022L’Inail ha depositato memoria. Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 12923/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorniData pubblicazione 06/05/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 bis comma1, secondo capoverso, della legge n. 53/94, e del DPR n. 68/05,in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., pernon aver dichiarato la nullità delle notifiche effettuate tramiteun indirizzo pec non censito nei pubblici registri.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.26 del DPR n.602/73, dell’art. 60 del DPR n. 600/73 e degli artt. 21, 23 e 24del d.lgs. n. 82/05, dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., per non avere la Corte del meritostabilito l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamentoeffettuate con il formato “pdf”.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, dell’art. 26 comma 4 edell’art. 60 comma 1 del DPR n. 602/73, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale stabilitoche qualora la notifica di un avviso di addebito avvenga apersona diversa dal destinatario, non sia necessaria lasuccessiva raccomandata informativa.Tanto premesso, in via preliminare rispetto ai motivi digravame, la questione che questo Collegio è chiamato adirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assumadi non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, eche ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, ancheinsieme col ruolo.Numero registro generale 9281/2022Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del D.L. nN. umero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 12923/2026146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.Data pubblicazione 06/05/2026215/2021, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decretolegislativo 29 luglio 2024, n. 110. Le previsioni richiamate, nellaformulazione applicabile ratione temporis, primadell’abrogazione disposta, a decorrere dal gennaio 2027,dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24marzo 2025, n. 33, condizionano la diretta impugnabilità delruolo e della cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) chesi assume invalidamente notificata al ricorrere di requisititassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizirigorosamente identificati dalla legge.Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.,S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenutespecificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediatae tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione delpregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale. Ladisciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perchéplasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura«dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversaconfigurazione fino al momento della decisione, anche in virtùdi una norma sopravvenuta (ex plurimis, da Cass. n.22481/2025, n. 15394/2025).Nel caso in esame trova, dunque, applicazione la richiamatanormativa. Nel concreto, non è stata dedotta alcuna delle ipotesiche consentono l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e,pertanto, risultava sin dall’origine insussistente l’interesse aproporre opposizione contro l’estratto di ruolo.Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio,perché l’azione non poteva essere proposta per difetto diNumero registro generale 9281/2022Numero sezionale 1878/2026interesse ad agire, risultando, pertanto, inammNiusmseirbo dili era ccolta generale 12923/2026Data pubblicazione 06/05/2026l’originaria domanda.Le spese di lite dell'intero processo sono compensate attesa lasopravvenienza rispetto all'introduzione della vertenza dell'art.3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dallalegge n. 215/2021, che ha novellato l'art. 12, comma 4 bis, delD.P.R. n. 602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata perché la causa non poteva essere proposta perdifetto di interesse ad agireCompensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]