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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 22481/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8855-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato – nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e [OSCURATO:PERSONA] estratto del ruolo R.G.N.8855/2021 Cron.

Rep.

Ud29/05/2025 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato – avverso la sentenza n. 150/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2020 R.G.N. 15/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 150/2020 della Corte d’appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Mantova che aveva respinto il ricorso avverso un estratto di ruolo di cui il ricorrente era venuto a conoscenza il 24 luglio 2019, in assenza di notifica degli atti prodromici.

Propone otto motivi di ricorso.

Agenzia delle Entrate –Riscossione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, mentre [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato procura,non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 maggio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza sulla base di otto motivi, così rubricati.

I)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienza.

II)Ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione al disconoscimento ex artt.214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti.

III)Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex art. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e da ADER e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e di ADER.

IV)Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla omessa pronuncia sulla inesistenza delle notifiche effettuate via Pec da indirizzi diversi da quelli contenuti nei pubblici registri.

V)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 16ter del D.L. n. 179/2012, dell’art. 3bis della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 53 nonché dell’art. 6 del CAD.

Inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito in quanto effettuate tramite un indirizzo di posta certificata non inserito in pubblici elenchi.

VI)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fatto che la domanda di rateazione non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

VII)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolarità delle notifiche e conseguente inesistenza delle notifiche e per violazione dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. 26/2/1999 n. 46.

Intervenuta decadenza.

VIII)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolarità delle notifiche e conseguente inesistenza delle notifiche.

Prescrizione.

In via preliminare, rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con l’estratto di ruolo.

Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis, in forza del quale, di regola, «l'estratto di ruolo non è impugnabile» con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, da ultimo, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo l’inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto di interesse ad agire del ricorrente, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito.

L’art. 12, co.4bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni».

Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione volta unicamente e direttamente contro detto estratto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l’originaria domanda.

Le spese di lite dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto al deposito del ricorso in cassazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte costituzionale.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8855-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente con mandato – nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e [OSCURATO:PERSONA] estratto del ruolo R.G.N.8855/2021 Cron. Rep. Ud29/05/2025 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato – avverso la sentenza n. 150/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2020 R.G.N. 15/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 150/2020 della Corte d’appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Mantova che aveva respinto il ricorso avverso un estratto di ruolo di cui il ricorrente era venuto a conoscenza il 24 luglio 2019, in assenza di notifica degli atti prodromici. Propone otto motivi di ricorso. Agenzia delle Entrate –Riscossione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, mentre [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato procura,non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 maggio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza sulla base di otto motivi, così rubricati. I)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienza. II)Ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione al disconoscimento ex artt.214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti. III)Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex art. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e da ADER e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e di ADER. IV)Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla omessa pronuncia sulla inesistenza delle notifiche effettuate via Pec da indirizzi diversi da quelli contenuti nei pubblici registri. V)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 16ter del D.L. n. 179/2012, dell’art. 3bis della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 53 nonché dell’art. 6 del CAD. Inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito in quanto effettuate tramite un indirizzo di posta certificata non inserito in pubblici elenchi. VI)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fatto che la domanda di rateazione non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione. VII)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolarità delle notifiche e conseguente inesistenza delle notifiche e per violazione dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. 26/2/1999 n. 46. Intervenuta decadenza. VIII)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme sulla regolarità delle notifiche e conseguente inesistenza delle notifiche. Prescrizione. In via preliminare, rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con l’estratto di ruolo. Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis, in forza del quale, di regola, «l'estratto di ruolo non è impugnabile» con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, da ultimo, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo l’inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto di interesse ad agire del ricorrente, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni». Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione volta unicamente e direttamente contro detto estratto. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l’originaria domanda. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto al deposito del ricorso in cassazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte costituzionale. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa
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