CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33364/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 29371/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difensore di se medesima ed elettivamente domicilia ta in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro C.G. S.R.L. [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avversoil decreto del [OSCURATO:PERSONA] depositat o il 28/06 /2 018 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10 /2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udita laricorrente, Avv. C. Liuzzi, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della C.G. s.r.l. in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria exart. 380- biscod. proc. civ., avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso reso dal Tribunale di Taranto il 27/28 giugno 2018. Ha esposto, tra l’altro che: a) la menzionata società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo all’esito di ricorso, exart. 161 l.fall., del 2 marzo 2017; b ) per effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 l.fall., il tribunale, in data 4 aprile 2018, aveva dichiarato la “improcedibilità” della proposta concordataria, contestualmente pronunciando il fallimento della società predetta; c) il Tribunale di Taranto, sezione fallimentare, provvedendo con il decreto suddetto sulla sua istanza depositata il 10 aprile 2018, le aveva liquidato il compenso, nella misura di € 10.000,00, senza in alcun modo tener conto dell’attività di accertamento dell’attivo da lei comunque svolta. 1.1. La C.G. s.r.l. in liquidazione è rimasta solo intimata. 2. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria dell’8 settembre 2020, n. 18649, considerato che «la questione posta dal descritto motivo -su cui non si rinvengono specifici precedenti di questa Corte ed in ordine alla quale va pure valutata la utilizzabilità di quanto sancito da Cass. n. 16269 del 2016 - merita un ulteriore approfondimento», ha ritenuto insussistenti i presupposti per la decisione camerale exart. 380-bis cod. proc. civ. ed ha rimesso la causa « alla pubblica udienza d ella Sezione Prima Civile», in vista della quale la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria exart. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo - rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 1 e 5, del d.m. n. 30 del 2012, in combinato disposto con l’art. 1 del d.m. n. 30 del 2012 e gli artt. 39, 165 e 172 l.fall., con riferimento agli artt. 112 e 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» -ascrive al tribunale tarantino di avere totalmente omesso la liquidazione del compenso spettante all’odierna ricorrente, quale commissario giudiziale del concordato preventivo della C.G. s.r.l. in liquidazione, con riferimento all’attivo da lei accertato nel corso della procedura. 2. Posta l’ammissibilità dell’odierno ricorso, d a intendersi evidentemente formulato exart. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 22010 del 2007; Cass. n. 1394 del 2019;Cass. n. 387 del 2021; Cass. n. 4711 del 2021), occorre rilevare, preliminarmente, che l’ordinanza interlocutoria suddetta pone il quesito - la ri sposta al quale è logicamente prioritaria rispetto allo scrutinio del descritto motivo -dell’utilizzabilità, nell’odierna fattispecie, del principiosancito da Cass. n. 16269 del 2016, a tenore della quale, «nel caso di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e di successiva dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, la domanda di liquidazione del compenso del commissario giudiziale proposta nel corso del procedimento di concordato diviene improcedibile e deve essereriproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare». 2.1. Alteris verbis, sitratta di stabilire se il compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione (nella specie per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall.) e seguito da dichiarazione di fallimento della parte debitrice proponente la domanda concordataria, debba essere liquidato dal tribunale - quale giudice del concordato revocato - o dal giudice delegato del fallimento consecutivo. 2.2. Ritiene il Collegio di dover prediligere la prima delle indicate soluzioni, perché la stessa- costituente , peraltro, necessario presuppo sto implicito di tutte le innumerevoli decisioni di legittimità in cui si è statuito su ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione del compenso del commissario giudiziale o del liquidatore del concordato senza affrontare la questionesuddetta, malgrado la sua rilevabilità d’ufficio- ha ricevuto esplicito avallo nel la recente sentenza n. 15789 del 7 giugno 2021, in cui questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, all'art. 39 l.fall. -il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga "al termine della procedura" -comporta che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, della procedura concordataria, il tribunale competente sulla regolazione del concorso abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse». 2.2.1. La concreta fattispecie ivi decisa riguardava l’impugnazione di un decreto con cui l’adito tribunale, a seguito della già pronunciata inammissibilità di una domanda di concordato cd. in bianco presentata da una società - cui, però, diversamente dalla vicenda oggi in esame, non era seguita la dichiarazione di fallimento della proponente il concordato- aveva ritenuto di non poter provvedere sulla domanda di liquidazione del compenso presentata dal professionista già nominato commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., atteso che la procedura concordataria risultava oramai chiusa, con la conseguente decadenza dei suoi organi. 2.2.2. Nella sua motivazione, la citata Cass. n. 15789 del 2021 evidenzia la sussistenza di una competenza esclusiva, in tema di liquidazione del commissario giudiziale nominato ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall., in capo al tribunale che dichiari inammissibile la domanda di concordato preventivo. Pertanto, a fronte della declaratoria d’inammissibilità e della conseguente chiusura “patologica” della procedura concordataria, il tribunale resta tenuto a liquidare i compensi dell’organo concorsuale cessato. Si sottolinea, infatti, come, in forza dell’art. 165, comma 2, l.fall., si applichi “di rimando” al commissario giudiziale l’art. 39 l.fall., il cui comma 2 prevede che "la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato". In assenza di ragioni di incompatibilità, - si legge ancore nella pronuncia in esame - la regola del menzionato art. 39 l.fall. postula che la liquidazione del compensodel commissario giudiziale avvenga "al termine della procedura", allorché sono concluse tutte le attività di sua pertinenza ed il tribunale è in grado di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, il carattere dell'opera professionale da retribuire, liquidando in via definitiva il compenso dovuto. Dunque, nella ricostruzione nomofilattica, e pur nella consapevolezza «dell'esistenza di arresti di questa stessa Corte in termini dissonanti (Cass. 16269/2016)», il significato attribuito al rinvio operato dall’art. 165, comma 2, l.fall. alla rammentata norma d’ambito fallimentare è nel senso dell'ultrattività necessaria delle funzioni del tribunale, a concordato concluso, rispetto alla liquidazione del compenso del commissario giudiziale. Detta ultrattività sussiste, in definitiva, «non solo ove il concordato omologato importi una successiva esecuzione ma, in linea generale, per tutte le ipotesi in cui non si sia provveduto prima dell'esaurirsi della procedura, per qualsiasi causa (mancata omologa, dichiarata inammissibilità, revoca dell'ammissione), alla liquidazione del compenso. Diversamente opinando, si relegherebbe il potere di liquidazione del Tribunale a un novero di situazioni del tutto marginali, con esclusione delle ipotesi di sviluppo patologicopiù frequenti, lasciando a un giudice estraneo alla procedura (il giudice delegato alla formazione del passivo o quello ordinario, a seconda che sia stato dichiarato, o meno, il fallimento), e quindi non a diretta conoscenza dell'andamento del procedimento, il compito di provvedere alla liquidazione» (cfr. pag. 5-6 della sentenza). 2.3. Il principio di diritto enunciato dall’appena descritta Cass. n. 15789 del 2021, inoltre, ha trovato sostanzialeconferma nelle ancora più recenti sentenze rese da : i ) Cass. 20 luglio 2021, n. 20762 , in una fattispecie - assolutamente analoga a quella decisa dalla prima -concernente l’impugnazione di un decreto del tribunale dichiarativo della improcedibilità dell’istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta dal commissario giudiziale nel concordato preventivo della società ivi indicata perché, all’esito della rinuncia, da parte di quest’ultima, alla propria domanda concordataria, la relativa procedura doveva intendersi estinta e, con essa, venuto meno ogni potere decisorio del tribunale; ii) Cass. 21 luglio 2021, n. 20948, in un’ipotesi in cui la domanda di concordato aveva ricevuto votazione negativa dei creditori ma non era stato dichiarato il fallimento della proponente la stessa. 2.4. Le riportate affermazioni rese da Cass. n. 15789 del 2021, benché aventi, in quella sede, semplice valore di obiter dictum con riguardo a fattispecie diverse (come quella oggi all’attenzione del Collegio, in cui all’arresto della procedura concordataria era seguita la contestuale dichiarazione di fallimento della debitrice proponente il concordato) da quella (blocco della procedura concordataria non seguita da dichiarazione di fallimento della parte proponente il concordato) ivi concretamente affrontata, possono qui ess ere condivise, quale thema decidendum del presente giudizio e nell'ambito dello stesso,alla stregua delle seguenti ulteriori considerazioni. 2.4.1. Innanzitutto, è innegabile che la dichiarazione di fallimento immediatamente seguita al concordato preventivo attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di "consecuzione di procedimenti", che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico; si opera, in tal modo, una considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui sia succeduta quella di fallimento, pur nella formale distinzione dei procedimenti(cfr., in motivazione, Cass. n. 24056 del 2021). 2.4.1.1. Tuttavia, il riportato principio di unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità - benché avente valore sistematico, in quanto caratterizzato dall’esigenza di salvaguardia dell’interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum , anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (cfr., oltre alla già citata Cass. n. 24056 del 2021, anche Cass. n. 8970 del 2019 ) - non è stato affermato dalla giuris prudenza di questa Corte come autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure, bensì come enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinte fonti normative (cfr. Cass. n. 3156 del 2006). Sicché, ad esempio, il principio è stato riconosciuto a proposito della decorrenza del periodo sospetto ai fini dell'azione revocatoria fallimentare(oggi, peraltro, questa conclusione è normativamente sancita dall’art. 69-bis, comma 2, l.fall., introdotto dalla legge n. 134 del 2012, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 83 del 2012), ma è stato negato a proposito della sospensione del corso degli interessi, quando il fallimento consegua ad un'amministrazione controllata anziché a un concordato preventivo. D'altro canto, per quanto possano essere considerate unitariamente a taluni effetti le diverse procedure concorsuali succedutesi, non pare discutibile che siano significativamente diverse le attività cui sono tenuti,rispettivamente, il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, che può prescindere dalla liquidazione dei beni del debitore, ed il curatore fallimentare, che deve sempre procedere alla liquidazione dell'attivo. Ciò spiega anche il perché, laddove al concordato preventivo faccia seguito ilfallimento, la legge assegna al commissario un compenso distinto ed autonomo rispetto a quello che viene corrisposto al curatore del fallimento sopravvenuto. Detto fallimento, dunque, non elide, perciò solo, la competenza del tribunale, giudice del concordato, a liquidare il compenso invocato dal commissario giudiziale. 2.4.2. Infine, alle ragioni tutte già esposte da Cass. n. 15789 del 2021 (il rinvio contenuto nell’art. 165 l.fall.all’art. 39 delle medesima legge , che prevede che il compenso del curatore sia liquidato al termine della procedura, dal tribunale, con decreto non soggetto a reclamo; l’essere principio generale quello secondo cui i compensi di un ausiliario del giudice sono liquidati con decreto - non in sede contenziosa- dallo stesso giudice che quel soggetto ha nominato ed è dunque in grado di valutarne l’opera), va aggiunto che se i crediti per il compenso del curatore e degli altri ausiliari nominati dal giudice delegato non sono soggetti al procedimento di verifica (artt. 39 e 111, comma 1, l.fall. ), ritenere che lo sia , invece, il credito per compenso del commissario giudiziale comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.2.5. Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: «In tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, l.fall. all'art. 39 della medesima legge - il cui terzo comma prevede che la liquidazione del compenso finale avvenga al termine della procedura- comporta che alla liquidazione del compenso invocato dal commissario giudiziale di un concordato preventivo ammesso, non giunto alla sua omologazione per il mancato raggiungimento delle necessarie maggioranze dei creditori ex art. 177 l.fall., e seguito da dichiarazione di fallimento della parte debitrice proponente la domanda concordataria,debba provvedere il tribunale, quale giudice del concordato predetto, e non il giudice delegato del fallimento consecutivo». 3. Potendosi passare, quindi, all’esame del motivo di ricorso formulato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, giova ricordarlo, ascrive al tribunale tarantino di aver totalmente omesso la liquidazione del compenso spettantele, quale commissario giudiziale del concordato preventivo della C.G. s.r.l. in liquidazione, con riferimento all’attivo da lei accertato nel corso della procedura, ritiene il Collegio che la corrispondente doglianza non meriti accoglimento. 3.1. Invero, si evince dal ricorso che il concordato predetto era stato prospettato con liquidazione dei beni e che, tuttavia, stante la s opravvenuta “improcedibilità”della proposta (a seguito di mancata approvazione da parte della maggioranza dei creditori), la liquidazione non era stata fatta. 3.1.1. Ha osservato, poi, il tribunaleche , non essendo stata compiuta alcuna liquidazione, ilcriterio cui ragguagliare il compenso, in base all’art. 5 del d.m. n. 30 del 2012,doveva essere esclusivamente quello del passivo. 3.2.Orbene, è utile premettere che l'art. 165 , comma 2, l. fall. dispone che " Si applicano al commissariogiudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39". Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che il compenso è determinato " secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dellagiustizia" che, attualmente, è quello del 25.1.2012, n. 30 , sicuramente applicabile, ratione temporis, nel caso di specie posto che la C.G. s.r.l. in liquidazione fu ammessa alla procedura concordataria all’esito della sua istanza del 2 marzo 2017. 3.2.1. I compensi per i commissari sono regolati, quindi, dall'art. 5 del citato d.m., il quale distingue tra le procedure di concordato preventivo "in cui siano previsteforme di liquidazione dei beni " (comma 1) e le " procedure di concordato preventivodiverse da quelle di cui al comma 1" (comma 2).3.2.2. Ilcomma 1 di tale norma stabilisce che, nelle procedure di concordato in cui siano previste forme diliquidazione, spetta al commissario giudiziale, anche per l'operaprestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali: (i) di cui all'art. 1, comma 1 , del medesimo d.m. " sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione" e (ii) di cui all'art. 1, comma 2 , "sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario" redatto aisensi dell'art. 172 l.fall.; la norma aggiunge, in chiusura del comma, che ( iii ) " si applica l'articolo 4, comma 1", relativo ai minimi previsti per il curatore fallimentare. Il comma 2, invece, sancisce che, nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, il compensodeterminato con le percentuali di cui all’articolo1, “sull’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario ” redatto ai sensi dell’articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; si aggiunge, in chiusura del comma, che “si applica l’articolo 4, comma 1”. 3.2.3. La differenza, quindi, tra concordati liquidatori e non, per quanto attiene al compenso, sta nel fatto che, per il primo, le percentuali sono parametrate sull'attivo realizzato e , nel secondo sull'attivo inventariato a norma dell'art 172 l.fall., ossia sulla base dell'inventario redatto dalcommissario, che attiene ai valori statici fissati al momento in cui tale inventario vienepredisposto. 3.2.3. La norma èben diversa da quella precedente di cui al d.m. n. 570 del 1992 che, non solo prevedeva due compensi (uno per l’attività fino all’omologa ed un altro per l’attività successiva) per il commissario giudiziale , ma ne distingueva anche icriteri di determinazione e , per il primo , stabili va che esso era determinato "con le percentuali di cui all'art.1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi degliarticoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e che il secondo eracalcolato "sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art.182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267". 3.2.4. Nel decreto previgente , dunque, veniva preso in esame l'attivo inventariato per poi passareall'attivo liquidato per la fase successiva all'omologa, sicché potevano giustificarsi pure quelle pronunce di legittimità secondo cui il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo senza cessione di beni dovesse determinarsi sulla base dell'attivo inventariato, non sulla base dell'attivo realizzato (cfr. Cass. n. 9149 del 1997; Cass. n. 3691 del 2000 ) . Questa distinzione tra attivoinventariato ed attivo liquidato , però, non è più considerata nel nuovo decreto, nel quale le risultanze dell’inventario rilevano soltanto ai fini del calcolo dellapercentuale del compenso sul passivo. Di conseguenza, in mancanza di effettiva liquidazione in unconcordato con cessione dei beni , non è possibile tornare a far riferimento all'attivoinventariato. 3.3. Giova rimarcare, poi, che la recente Cass. n. 4711 del 2011 (resa in fattispecie sostanzialmente simile a quella odierna : lì si tra ttava di concordato aperto e poi revocato per violazioni dell'art. 162 l.fall. denunziate nella relazione ex art. 173 della stessa legge, con separata dichiarazione di fallimento), dopo aver riportato il già riprodotto art. 5, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012, ha osservato che l 'utilizzo simultaneo dei primi due criteri - l'uno immediato e l'altro supplementare (come ben si ricava dal riferimento all'art. 1, comma 2 , del medesimo d.m.) - « presuppone che vi sia stata la liquidazione delle componenti attive». Ove ciò non sia avvenuto, l'unico parametro per la liquidazione del compenso è quello residuale di cui al richiamatoart. 4, comma 1 . 3.3.1. L’odiernaricorrente assume che il proprio compenso debba determinarsi in ogni caso con le percentuali di cui a ll'art. 1 sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultantidall'inventario avendo ella interamente svolto l’incarico affidatole («il mancato raggiungimento delle maggioranze non può essere considerato un’interruzione dell’incarico del Commissario, ma, unicamente, un’ipotesi diversa di cessazione delle funzioni interamente portate a termine, mediante il deposito della Relazione ex art. 172 L.F. che ha consentito lo svolgimento dell’adunanza dei creditori e la votazione, seppure con esiti non idonei all’omologazione». Cfr. pag. 4 della sua memoria datata 19 ottobre 2021).Ma un siffatto criterio, come si è già detto, è stabilito, oggi, solo per le procedure di concordato preventivo " diverse da quelle di cui al comma 1", vale a dire perle procedure non liquidatorie. 3.3.2. Ciò comporta che la pretesa dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di vedersi liquidare il compenso anchesull’attivo inventariato, come indicato in ricorso ( cfr . pag. 10) , in applicazione del criterio di cui all'art. 5, secondo comma, non possiede alcun fondamento. 3.3.2.1. Il tribunale poteva commisurare il compenso all'importanzadell'attività svolta, purché nel rispetto dei minimi fissati per ilcompenso del curatore (art. 4 del d.m. citato).Poiché , in ogni caso , tale soglia non è stat a violata, essendo stato liquidato un compenso ben superiore al minimo spettante,il ricorso va rigettato. 4. Non vi è necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la C.G. s.r.l. in liquidazione rimasta solo intimata , dovendosi, invece, dare atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - ch e, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto , mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dalsuo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] LaCorte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni