CassazionedecretoSezione UDecisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 42093/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO - Consigliere - Hapronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso n. 1140 - 20 20 propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL],elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, largo Somalia n.67 come da procura in calce all’atto; R.G.N.1140/2017 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] SU ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 2 di 45 -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA]. , nonché di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL],elett. dom. presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viadella Giuliana n.72 come da procura in calce all’atto; -controricorrente - perla cassazione de l dec reto Trib. Mantova 30.11.2016, n. 2531/2016 in R.G. 4745/2015; lettele memorie del ricorrente e del Pubblico Ministero; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 14 dicembre 2021 dal consigliererelatore dott. [OSCURATO:PERSONA] ; uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto Trib. Mantova 30.11.2016, n. 2531/2016in R.G. 4745/2015 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo avversoil decreto del giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di [OSCURATO:PERSONA] [ FALLIMENTO ] c he , a sua volta, aveva r espinto la insinuazione al passivo del proprio credito professionale, per comeavanzata in prededuzione; 2.ha premesso il decreto impugnat o che : a) l’opponente, dottore commercialista, av eva domandato in via principale l’ammissione al passivo in prededuzione per € 38.064 e, in subordine, per € 31.200 con il pr ivilegio dell’art.2751bis n.2 c.c. e € 6.864 in chirografo per IVA; b) l’ammissione al passivo era stata disposta per la minor somma di € 15.000 ( per attività professionalenon conclusa e finalizzata alla predisposizione della proposta e del pianodi concordato mai formulata ) , oltre a € 600 per contributo previdenziale, in privilegio e € 3 . 432 per IVA in chirografo; c) l’esclusione della prededuzio ne si fondava su ll’inammissibilità della proposta d i concordato , aggiungendosi la reiezione della restante parte del credito (non riconosciuto per € 19.032); d) l’attività dedotta – svolta tra febbraio e marzo 2014 e dunque durante la pendenzadi domanda prenotativa ex art.161 co.6 l.f. - - aveva titolo nel richiamo ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 3 di 45 adun contratto di consulenza professionale di advisor contabile , in assistenza alla società e al relativo legale incaricato degli atti preparatori necessari per predisporreproposta e piano di un concordato preventivo; e) la società, venuta meno la disponibilità della famiglia di riferimento ad apportare nuova finanza, avevapoi (ed in realtà) rinunciato al concordato, conseguendone la dichiarazione difallimento; 3.il tribunale, nel rigettare l’opposizione , ha ritenuto che: a) a chiarimento dellasvista in cui era incorso il giudice delegato, il riferimento normativo corretto dovevaintendersi a ll’art.162 l.f., poich é alla omessa presentazione della proposta edel piano era seguita la rinuncia ad una domanda divenuta inammissibile ; b) il diniegodella pre d eduzione derivava dal la mancanza di un ben eficio, arrecato alla procedura concorsuale come accrescimento dell’attivo e salvaguardia della sua integrità, del tutto assenti nella prestazione professionale resa prima del fallimentoda un professionista quando ormai la domanda era inammissibile, per mancata integrazione dei suoi elementi costitutivi di completamento ovvero, come nel caso, rinuncia , essendosi accertata la impossib i lità di formulare qualsiasiipotetica proposta ; c) la rinuncia interrompeva il carattere funzionale (ovverodi concreta funzionalità) della prestazione , facendo sì che la proposta di concordatopreventivo cui ineriva non era utile ai fini dell’accesso ad una soluzione dellacrisi d’impresa alternativa al fallimento ; d) l’attività professionale era stat a peraltro resa nella vigenza dell’art.11 co.3 quater del d.l. 23 dicembre 2013, n.145, norma interpretativa dell’art.111 co.2 in relazione ai concorda t i con riserva,esplicitandosi che, per essi, la prededuzione spettava alla condizione che proposta,piano e documentazione di cui all’art.161 co. 2 e 3 l.f. fossero presentati neltermine dato dal giu dice e che la procedura venisse aperta in continuità con la domanda ai sensi dell’art.163 l.f. , senza che potesse avere rilevanza la successivaabrogazione disposta con l’art. 22 co.7 del d.l. 24 giugno 2014 , n.91 , anziconfermativa della ricostruzione restrittiva seguita ; 4.il ricorso è su tre motivi , avendo ad esso resistito il fallimento con controricorso, illustrato da memoria ; a seguito di ric hiesta del Procuratore generalein vista dell a camera di consiglio dell’11 marzo 2021 , la Prima Sezione civile,all’esito e dunque con ordinanza 23 aprile 2021, n.10885, ha rimesso gli attial [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, poi disposta ; ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 4 di 45 5. il primo mezzo solleva la violazione degli artt. 161 co.7 e 111 l.f., per averil tribunale , in caso di domanda di concordato poi rinunci at a , erroneamente negato la prededuzione al credito dei compensi per prestazioni professionali (convenutedopo il deposito di rico r so per con c ordato ex art.161 co.6 l.f. e) rese anteriormentealla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore , sul presupposto dell’assenzadi un’effettiva loro utilità , mentre invece sarebbe estraneo all ’istituto ilriscontro di un risultato , come confermato proprio dall’abrogazione d el la citata normainterpretativa, più restrittiva, di cui al l'articolo 11, co . 3 quater, del decreto legge23 dicembre 2013, n . 145 ( convertito nella legge 21 febbraio 2014, n . 9 ) e dall’esseresorto il credito del terzo da atti legalment e compiuti ; 6.nel secondo motivo si denuncia la nullità del provvedimento per violazione dell'articolo112 c.p.c., in ragione della mancata decisione sul quantum debeatur , perla parte di credito non ammessa , cioè il compenso ridotto dal giudice delegato constatuizione su cui il decreto impugnato avrebbe omesso di pronunciare ; 7.il terzo motivo denuncia l’ omesso esame di fatt i decisiv i ai fini della utilità della prestazione e del pieno adempimento , avendo trascurato il tribunale che l’opera richiesta al ricorrente non era quell a di attestatore o di redattore della propostao del piano, bensì di advisor , un autonomo incarico per la sola verifica contabilecirca l'attendibilità delle scritture e l'aggiornamento delle stesse , tant’è cheproprio grazie a ll’attività così espletata ( ricostruzione corretta dell’attivo e del passivo aziendale , pag.13) la società si era indotta a non procedere oltre nel concordato( per carenza di numeri minimali ) e i creditori non avevano dovuto sopportarei co sti di una procedura irrealizzabile (pag.14) ; 8.con la citata ordinanza interlocutoria la Prima Sezione civile, constatata l a nonsedimentazione di un univoco indirizzo e ravvisata l’esigenza di ricostruire un quadrointerpretativo chiaro, ha chiesto di sottoporre alle Sezioni Unite i seguenti testualiquesiti: i) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della «prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali» condivide la medesima r atio che è post a a fondamento della prededuzionedel credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera invista dell'accesso alla procedura concordataria ; ii) se debba essere ribadito che la prededuzione di detto credito non trova fondamento nel presupposto dell'occasionalità, ma in quelli della funzionalità e/o della espressa previsione ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 5 di 45 legale;iii) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità v a scrutinato ex ante , non considerando in alcuna misura l'utilità della prestazione del professionista; iv) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche agli altri professionisti cui si è fatto cenno ; v) se il preconcordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordatopreventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimentodi ammissione del tribunale ; vi) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordatari a in bianco che non varca la soglia dell'ammissibilitàovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente ; vii)se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del depositodella domanda di concordato ; viii) se l'esige nza di contrastare il danno infertoai creditori per effetto del depauperamento dell'attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell'esatto adempimento, e del caratte re non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell'accessoalla procedura concordataria ; 9. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ex art.378 c.p.c. , con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiara to inammissibile per i motivi secondoe terzo e rigettato quanto al primo , confermando la richiesta in udienza ; ilricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. l’ampia articolazione degli otto quesiti sottoposti a queste Sezioni Unite esigeche alcuni essenziali nodi problematici ivi descritti ( per evidenza offerta ai contrasti censiti) siano separati dai punti di solo minor chiarezza pur rimessi a definizionenomofilattica (quali oggetto di contestuale questione di massima di particolareimportanza); la vicenda di causa, infatti, è agilmente identificabile nei suoi elementi fattuali , con l’interrogativo circa la spettanza o meno della prededuzioneal credito de l professionista per prestazione (non normativamente imposta dalla disciplina dell’istituto) resa al debitore dopo la domanda di concordatocon riserva di cui all’art.161 co.6 l.f. senza che l’ist anza al giudice si siaevoluta in concordato ammesso, in quanto – alla scadenza del termine, già prorogato– n on sussistevano adempimenti, anche minimi, svolti dal ricorrente ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 6 di 45 quantoa piano, proposta e documenti, mentre la stessa volontà di procedere era oggetto di ritiro della domanda ancora per iniziativa unilaterale dello stesso debitore; si tratta di un duplice riscontro di circostanze le quali danno conto dell’accostamento, nel decreto impugnato, di una sostan ziale sovrapponibile qualificazione della domanda “divenuta inammissibile” con la “rinuncia” alla stessa (pag.2) ; in ogni caso, è pacifico che il tribunale non ha emesso alcun decretodi ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art.163 l.f., per un concorrente difetto di requisiti condizionanti lo stesso giudizio sull’apertura , mancandoun corredo documentativo e di prospettiva ristrutturativa da esamina re e,al pari , nemmeno volendo più il debitore accedere a tale scrutinio giudiziale e dunqueconseguire un provvedimento di merito ; 2. l’esigenza di ricomposizione dei diversi indirizzi riepilogati anche nell’ordinanzainterlocutoria, a sua volta , muove dal rilievo assunto dalla intensa conflittualità che, nell’evoluzione d’insuccesso dei concordati, conduce a contrapporre, all’interno d ella successiva procedura liquidatoria (specie fallimentare),ingenti crediti reclamanti un pagamento preferenzia le, anche oltre il sistema delle cause legittime di prelazione, e cioè indipendentemente dalla rispettivacollocazione nel catalogo dei privilegi, laddove il fatto genetico di tali pretesesia riconducibile ad iniziative o condotte del debitore assunte all’inizio del percorsoconcorsuale, prima o dopo la domanda, ma al di fuori dell’operato di controllodegli organi delle procedure precedenti, ancora non nominati o privi di raggio d’azione tutorio sugli atti; in particolare, vengono a confronto l e norme d’incentivo all’instaurazione volontaria di strumenti di regolazione della crisi d’impresao della sua insolvenza con il principio di adeguatezza selettiva dei costi che essi implicano allorch é le prestazioni che li hanno prodo tti o agevolati debbanoessere rivalutate in una procedu ra di v ersa da quella d’origine e verso cuierano protesi ; 3. per omologa premessa espositiva , va post o in preliminare risalto che l’assetto delle procedure concorsuali domestiche ha assunto da tempo una originale fisionomia polivalente , nel diritto dell’economia , già con l’ingresso accentuato della correlativa disciplina tra gli strumenti di ordinario intervento periodicosulla leg islazione sociale e le politiche di incentivazione dell’impresa e dinon dispersione della ricchezza produttiva ad essa propria e collegata ; si tratta ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 7 di 45 diun fenomeno espansivo (un tempo tipic o del diritto tributario e della finanza pubblica)non dissimile d a quello che ha coinvolto a l tresì settori come il diritto del lavoroe della previdenza ; la ridefinizione del quadro ordinamentale appare così attraversata sia da frequenti innovazioni, sia da lla gradualità del ridisegno di riformadell’intera crisi d’impresa e insolvenza , segnat a ora , dopo la legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, dalla solo parziale entrata in vigore (il 30° giorno successivoalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA]) del principale cor p o normativo di cui al decreto legi s lativo 12 gennaio 2019, n.14 (CCII) , il quale tu ttavia ha subitonon solo plurimi differimenti (il prossimo al 16 maggio 2022 con il decreto legge24 agosto 2021, n. 118) ma altresì consistenti anticipazioni (principalmente conil decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e poi con la legge 21 ottobre 2021, n. 147 di conversione del d ecreto legge n.118 del 2021); analoga gradualitàattuativa e dunque critico confronto concerne il recepimento (entro il 17 luglio 2022) della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consigliodel 20 giugno 2019 che, per quanto qui di rilievo, oltre a riferirsi ai quadri di ristrutturazione preventiva , indica anche misure incrementative dell’efficaciadelle procedure d’insolvenza; 4. la cennata instabilità non impedisce tuttavia il riconoscimento dell’avvenutoallargamento dell’area della concorsualità , in una contaminazione crescente con soluzioni riorganizzative delle relazioni conflittuali fra debitore e creditoripur configurate in is tituti di originaria matrice privatistica, secondo forme contrattualiincise da elementi pubblicistici di parziale ed eventuale eterodirezione oregolazione anche giudiziaria ; è così accaduto che , nel pur vasto settore delle procedureconcorsuali di cui alla presente legg e , cioè del r.d. n.267 del 1942 e di cuifa parola proprio il suo art. 111 co.2 , l a considerazione dei crediti prededucibili s’imponese essi risultino così qualificati da una spe cifica disposizion e di legge ovvero sorti in occasione o in funzione di esse , ma il richiamo – per questa secondaparte – in volge modell i nel tempo del tutto riscritti rispetto al la originaria vocazionee struttura esecutiva, in quanto ora per lo più orientati a premiare l e iniziative di ristrutturazione dei debiti assunte in via volontaria d a l debitore e perseguitemediante tentativi che possono non mettere capo a pieno successo ; l’ordinamentoconcorsuale ha operato nelle stesse procedure l’innesto di talun i effettiprotettivi del patrimonio che invece in precedenza scaturivano solo da un ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 8 di 45 vaglio giudiziario di merito della dom anda e pertanto, in un siffatto contesto anticipato, sempre più si originano costi inediti e disputabili ; la dimensione temporaleed organizzativa della concorsualità si è in tali termini assai dilatata; così,prima ancora dell’ammissione al concordato preventivo, non ancora aperto aisensi dell’art.163 l.f., la pubblicazione della domanda ne l registro delle imprese, inclusaquella di cui all’art.161 co.6 l. f., già determina per i creditori la preclusione all’esercizio delle azioni esecutive (Cass. 13514/2021 o alla loro prosecuzione: Cass. 25802/2015 ) e cautelari , nonché l’impedimento all’acquisto di diritti di prelazione e salvo autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art.168 l.f. , con effett i sostanziali interruttivi su prescrizione e non verificazione di decadenza; l’imprenditore, per parte sua, non subisce alcuno spossessamento, n on viene allestitaancora una procedura concorsuale affidata ad un giudice delegato e alla sorveglianza del commi ssario giudiziale , né i creditori sono chiamati ad esprimersi,mentre il termine concesso dal tribunale in attesa del deposito della proposta, del piano e della documentazione (o, a discrezione alternativa del richiedente, della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ) , puòessere interrotto solo in presenza di specifici inadempimenti informativi (co.8 dell’art.161l.f.) o ridotto in caso di attività manifestamente in idonea a predisporre positivamentelo scioglimento della riserva , ma è soggetto alla sospensione feriale (a meno che il procedimento non sia riunito all’istruttoria prefallimentare , solo cosìpartecipando di una regola concorsuale: Cass. 15435/2018, 25602/2018) ; nellestesse circostanze , anche la dichiarazione di fallimento resta preclusa, nei limiti di pendenza del co. 10 art. 161 l.f. , fatt a salv a l a improcedibilità della domanda nei casi di condotte fraudatorie ( in generale, Cass. 13596/2020) segnalatedall’eventuale commissario giudiziale (co.6 art.161 l.f. ) e di ipotesi di abusodello strumento (Cass. 3836/2017 , 7117/2020, 8982/2021) ; 5. fuori dallo stretto campo delle tradizionali procedure (della legge fallimentareovvero delle amministrazioni straordinarie di cui al d.lgs. n.270 del 1999e del d ecreto legge n. 347 del 2003 o del sovraindebitamento della legge 27gennaio 2012, n.3 ) , egualmente la concorsualit à ha investito nuovi istituti, comela composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa ; in essa, insiemealla domanda di cui all’art.2 co.1 del cit. decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 , il debitore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’es perto o con ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 9 di 45 domandasuccessiva, l’applicazione delle misure protettive del patrimonio (art.6), i cui effetti – al pari di quelli propri della pubblicazione della domanda di concordato con riserva – si producono automaticamente , in questo caso però esigendo la successiva sottoposizione ad un necessario intervento giudiziale di conferma,revoca o modifica, salvo conce ssione anche del le misure cautelari ove richiesteal tribunale (art.7) ; si tratta di un istituto che pacificamente non integra unaprocedura concorsuale, ma egualmente implica , con la scelta unilaterale del regimeprotettivo ed il controllo del tribunale , preclusioni alle azioni di tutela del creditocosì come alla dichiarazione di fallimento o insolvenza, esemplificando l’assunzionedi regole di autentica concorsualità, come cennato, nella più recente accezione di estensione parziale di taluni effetti del concorso, no rmativamente assegnatiin forma piena solo al debitore che abbia però fatto ingresso in una proceduraconcorsuale ed ai creditori che vi siano organizzati ; 6. può dunque dirsi che la sottoposizione a regole concorsuali non è patrimonio esclusivo delle procedure concorsuali in senso stretto, le quali a propriavolta sono state ri configurate mediante robuste anticipazioni di taluni loro effetti tipici, all’insegna, istituti e procedur e, di una complessiva esigenza di riorganizzarein un quadro ordinato e protetto le relazioni problematiche d el diritto deldebito, incentiva ndo la conservazione dei complessi produttivi , la continuità del loro nucleo identitario aziendale , la reversione dei fenomeni di crisi, la prevenzione dell’insolvenza e pertanto l’accesso precoce alle soluzioni compositiveproponibili dallo stesso debitore ; si tratta di una visione, assecondata dalla giurisprudenza e parzialmente codificata poi nella disci plina domestica regolativa della consecutività , per il caso d’insuccesso , con sopravvenienza di altra procedura concorsuale e però conservazione di taluni effetti secondo progressività sin dal primo di essi ai sensi dell’art.69bis l.f. ; l’evoluzione normativadella prededuzione ne è uno dei segni testimoniali ; 7. secondo il testo dell’art.111 l.f. anteriore alla riforma del d.lgs. n.5 del 2006 la prededuzione indicava una specifica modalità prioritaria di pagamento dellespese afferenti all’attività degli organi fallimentari e de i debiti contratti dalla relativa amministrazione , inclusi quelli dell’esercizio provvisorio, mediante uno svincolosolutorio rispetto alla fase del riparto, posto che era essenz ialmente il giudice delegato a disporne il pagamento con decreto , individuatane la ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 10 di 45 consistenza di crediti verso la massa (o debiti di massa) ; la formula della preferenzaera ripresa dall’art.2777 c.c. ( relativo alle spese di giustizia di cui agli artt.2755e 2770 c.c.), ricon oscendo alla funzione distributiva, ivi regolata per il processoesecutivo individuale, un’identità di ratio rispetto a quello fallimentare, appuntoun’esecuzione collettiva; la sottrazione, per tale aspetto , al regime del concorso e alla regola della par condicio , finì con l’evidenziare , peraltro , la difficoltà di conciliare una semplice nozione contabile di mero ‘costo della procedura’ con il riconoscimento della medesima preferenza di pagamento progressivamenteinvocata per tutte le obbligazioni sorte sì dopo l’apertura del fallimento ma per effetto di ‘ atti utili ’ o comunque ‘ condotte oggettivamente riferibiliai suoi organi ’ , in relazione cioè alle attività, solo perché funzionali alla liquidazione dei beni ; in seguito , accertata la continuità della stessa crisi economico-finanziaria dapprima regolata con l’amministrazione controllata, la prededuzione fu riconosciuta nel successivo fallimento anche quanto a i debiti contrattiprima, sussistendo « l'identità delle cause del dissesto che ha dato luogo alle varie procedure, dovendo sussistere tra [esse] non solo un nesso di consecutività,ma anche di interdipendenza » (Cass. 8164/1999), premiandosi in talmodo la conservazione del valore e conomico nell’interesse dei creditori ; la medesima esclusione di una soluzione di continuità ha in parallelo sorretto l’estensionedelle azioni d’inefficacia per gli atti revocabili così che « il computo a ritrosodel cosiddetto "periodo sospetto", ex art. 67 legge fall., inizia a decorrere dal decreto di ammissione alla prima procedura » ( Cass. 12536/1998, 11210/2000); 8. nelpresupposto che la prosecuzione dell’attività d’impresa non costituisse unadelle finalità del concordato (anzi e stranea ed eventuale: Cass. 11216/1995 , 6352/1997), per esso la prededuzione era invece concessa con assoluta parsimonia,secondo il principio per cui i crediti relativi alla gestione e all' e sercizio dell'impresain tale regime « non sono prededucibili nella ripartizione dell'attivo relativa al successivo fallimento, stante il carattere solutorio che assume tale procedura, per la quale non è prevista una gestione provvisoria nell'interesse dellamassa dei creditori » , salvo che per le spese dell'ufficio preposto, perché « sia il c ommissario giudiziale sia il liquidatore, nel caso di cui all'art. 182 legge fallimentare, agiscono proprio nell'interesse della massa » ( C ass. 5753/ 1983 , ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 11 di 45 3325/1988, 8013/1992 ); l’eccezione era però costit uita da una domanda che avesse fatto della continuazione un elemento essenziale della proposta di concordato (Cass. 1513/2014) , cioè « oggetto dell'ammissione da parte del tribunalenonché dell'approvazione da parte dei creditori e ... dell'omologazione finale»(Cass.7140/1996); 9. perle liquidazioni coatte amministrative , il rinvio all’art.111 l.f., per come dispostonell’art.212 l.f., si limitava ad un mero richiamo, come tale non additivo dialcun peculiare significato definitorio, mentre l’art.20 del d.lgs. 8 luglio 1999, n.270 sulle amministrazioni straordinarie sostanziava la citata formula adattandolaalla peculiarità dinamica dell a nuova procedura, così prevedendo che i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell' art. 111, primo comma, n. 1), della leggefallimentare; 10. aldi fuori delle ipotesi de s critte, i debiti assunti autonomamente nel propriointeresse dal soggetto insolvente, prima dell’instaurazione del concorso ovvero anche dopo, nei limitati ambiti di amministrazione consentitagli, erano esclusi dal perimetro della prededuzione , conciliandosi rigorosamente la preferenzialità con i soli atti diretti a realizzare l’obiettivo della conduzione ottimaledella procedura e del miglior soddisfacimento dei creditori, prerogativa diazione riservata a lle competenze degli organi ; 11. lariscrittura degli artt.111 e 111bis l.f. ad opera del d.lgs. n.5 del 2006 (e del d.lgs. n. 169 del 2007) ridefinisce il contesto delle regole e si compendiain primo luogo in : a) una definizione espressa e per clausole generali deicrediti prededucibili ; b) la sottoposizione alle modalità di accertamento de llo statopassivo, salvo quelli non contestati per collocazione e consistenza o sorti da liquidazionedei compensi dei soggetti ingaggiati ex art.25 l.f. ; c) la previsione delpagamento integrale anche per gli accessori e sino al saldo, con preferenza sulricavato della liquidazione dell’attivo , tenuto conto delle cause di prelazione e preservandole somme provenienti dai beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai rispettivi creditori; d) l’esplicitazione di una regola di graduazionee proporzionalità, conformemente alla natura dei crediti stessi, in casod’insufficienza di attivo; la norma definitoria ha cura di precisare che tutti i ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 12 di 45 creditisono considerati prededucibili (art.111 co.2 l.f.), poi distinguendo quelli cosìqualificati da una specifica disposizione di legge , da quelli sorti in occasione oin funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e dunque confermando che il processo identificativo dell’istituto non promana da una ricognizionefattuale in senso stretto, bensì da una particolare relazione , posta direttamente dall’ inte r vento leg islativo ovvero , nel sintagma, rimessa ai due critericronologico o teleol ogico affidati all’interprete ; 12. secondo un’acquisizione condivisa si è intanto chiarito che n elle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione « ma una precedenza processuale, in ragionedella strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditorie su cer ti beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanzialee si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne supponel'esistenza e lo segue » (da ultimo Cass. 36755/2021, sulla scia di Cass. s.u.5685/2015, per la non retroattività della norma istitutiva ) , la prededuzione semmaipuò aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, in caso di insufficienza di attivo e s e necessario procederead una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili , inquanto essa « attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimoniodel debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambitoe assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto or igine, venendo meno con la sua cessazione » ( C ass. 15724/2019,3020/2020,10130/2021); 13. pursorta come ( e ancora atteggiandosi a ) modalità preferenziale di pagamento, la prededuzione, in un sistema che ora promuove l’ingresso del debitore ne lle procedure concorsuali d’iniziativa propria e a vocazione conservativao di continuità aziendale , ha tuttavia subito una inedita persistenza , divenendo da pi ù evidente funzione retribu tiva dei costi della procedura (canalizzati entro subprocedimenti ovvero di agile imputazione alle condotte , anchenon negoziali, dei suoi organi) ad incentivo per la concorsualità anticipata ; essa si ritrova dunque accostata al medesimo credito, ove non pagato in ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 13 di 45 precedenza, ogni qual volta il nesso con la stabilizzazione concorsuale sia riconosciuto, anche se la procedura , in funzione od in occasione della quale il credito è sorto, si sia nel frattempo esaurita, trascorrendo però in altra a vocazioneliquidatoria ma alla prima collegata ; la nozione unificante i tre titoli di prededuzioneè pertanto la strumentalità agli scopi della procedura d’esordio che, nel concordato preventivo, coincidono con la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazionedei c rediti in qualsiasi forma, ai sensi dell’art.160 co.1 lett. a) l.f. e inuna essenziale destinazione della proposta ai creditori, deputati al suo esame e a deciderne le sorti , laddove in sé la mera instaurazione della procedura concorsualeovvero l’anticipazione dei suoi effetti , frutto di un atto unilaterale del debitore(come nell’art.161 co.6 l.f.) , ha suscitato l’interrogativo di conformazione in fattispecie meritevole del requisito ogni qual volta, e per definizione, quel tentativo di soluzione della crisi o insolvenza non abbia avuto successo, trascorrendoin fallimento o altra procedura omologa e dunque, in apparenza, quellastrumentalità sia stata ex post sconfessata ; 14. l’indagine volta a collocare la fattispecie di causa appare meno problematica– e con esito negativo (quesito ii) - ove con dotta ricostruendo in primoluogo il perimetro della prededuzione di fonte legale, imponendo la lettera delladisposizione, con il suo richiamo ad una specifica disposizione , un prudente discernimentoselettivo, come riconosciuto – tra gli altri e quanto al fallimento - nelle norme che bilanciano una condotta dell’organo concorsuale ris petto a controprestazionimancate o da riequilibrare, così assolvendo gli artt. 80 co.4, 79, 103, 104 co.8 l.f. ad una ridefinizione di aggiornati costi della procedura ; nel concordatopreventivo , le disposizioni in tema di prededucibilità afferiscono , ai sensidell’art.182quater l.f., ai crediti per finanziamenti in esecuzione (co.1) o erogatiin funzione della presentazione della domanda, se previsti d al piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento di ammissione(co.2) o dei soci ( nei limiti del co.3) ; a sua volta l’art.182 quinquies l.f.disciplina i finanziamenti - ponte che, se autorizzati dal tribunale e attestati da un esperto di funzion alità alla migliore soddisfazione dei creditori (co. 1) , conseguono la prededuzione , al pari di quelli urgenti e giustificati, anche in assenza del p iano , dall’evitare , nell’esercizio dell’attività, un pregiudizio imminente ed irreparabile all’azienda (co.3) ; per parte loro , le autorizzazioni ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 14 di 45 concesse dal tribunale al debitore in composizione negoziata per la contrazione difinanziamenti (da terzi , lett. a) ; dai soci, lett. b) ; alle società di un gruppo, lett.c) del co.1 art. 10 d.l. n. 118 del 2021), producono l a conservazione di effetti sesuccessivamente intervengano un concordato preventivo omologato o anche un fallimento (oltre che una liquidaz i one coatta amministrativa o un’amministrazionestraordinaria) ai sensi dell’art. 12 co.1 d.l. n. 118 del 2021; si tratta di ipotesi unifica te, nonostante la diversità di presupposti, dalla partecipazionegiudiziale preventiva alla qualificazione della nec essità ed inerenza del credito agli scopi della procedura concorsuale (o dell’istituto con effetti concorsuali), con un iter procedimentale necessario che integra l’iniziativa del debitorevolta ad assumere un’obbligazione; 15. in questo senso, la formula dell’art.161 co.7 l.f. per cui, nel concordatocon riserva , i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto de gli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art.111 l.f. , inducead una lettura di richiam o in primo luogo del le attività di amministrazione dell’impresa,ampiamente consentite al debitore – ad altr i fini assolvendo peraltro il disposto dell’ar t.167 l.f., relativo all’amministrazione dei beni durante la procedura - dal deposito della domanda e sino all’omologazione , tuttavia perseguibili senza controllo preventivo del tribunale solo se di ordinaria amministrazione ed invece soggette a regime autorizzatorio se straordinarie , fermigli obblighi periodi ci discrezional mente fissati con la concession e del term i ne e l e relazion i mensili sulla situazione finanziaria (co.8) ; la norma si palesa pertantocome un esempio di prededuzione di fonte legale , accentuando – per il precisoriferimento alla gestione – un profilo distinto e più circoscritto rispetto agli altri due parametri, invece orientati ad una relazione con le procedure concorsuali;essa opera a tutela dei terzi che, davanti ad un imprenditore con domanda iscritta al registro delle imprese, sono incentivati a fornirgli beni o servizinon tanto funzionali all’accesso o al rafforzamento del concordato, bensì allasopravvivenza della sua attività commerciale; 16. ilche n on giova a censire un credito sorto per effetto non di un atto d’impresa in senso proprio o commerciale , bensì compiuto dal debitore con riguardoall’instaurazione o al rafforzamento del concordato , ottica che sfugge del tuttoad un’esigenza autorizzatoria (trattandosi di scelte discrezionali , gestionali ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 15 di 45 edifensive, del debitore) e ancor più classificatoria (apparendo anche ex ante non predeterminabile, e quindi inutile, stabilire se l’ingaggio di un professionista, comenella specie, sia attività di amministrazione ordinaria o straordinaria); 17. ed infatti, condivisibilmente, per Cass. 14713/2019 la stessa disposizioneinquadra gli atti di gestione dell'impresa finalizzati alla conservazione dell'integritàe del valore del patrimonio, riproducendo (ed anticipando) il criterio previstodall'art. 167 l.f.; ne deriva che la citata dis tinzione tra atto di ordinaria o distraordinaria amministrazione s’ incentra sulla « idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenutoconto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente», essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinariaamministrazione, se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano,invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedu ra concorsuale;tant’è che la stessa pronuncia ha ritenuto necessario che il debitore forniscainformazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che intende presentare, laddove, in difetto , « l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente su l patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinariaamministrazione»; la commercialità dell’atto , pertanto, ne connota ilperimetro, per cui la procedura concorsuale è il mero contesto in cui esso viene adottato,mentre i relativi effetti, con riguardo alla sola prededuzione (e non ad altrifini di validità od efficacia) , sono condizionati dal rispetto delle regole di compimento nel regime di osservazione cui è nella fase assoggettato l’imprenditore; 18. ancora a titolo esemplificativo , per Cass. s.u. 10080/2020 l’imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivoe sia tuttora nella fase della riserva ex art.161 co.7 l.f. non perde la capacitàdi stare in giudizio , per cui la mancata autoriz zazione del tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale non incide sull'ammissibilità della domandastessa, restando irrilevante , ai predetti fini , la possibil e appartenenza dellacitata iniziativa giudiziale tra gli atti di straordinaria amminis trazione che, perla norma citata e se urgenti , dovrebbero essere preceduti dall’ autorizzazione giudiziale; in realtà, la mancanza della previa autorizzazione del tribunale ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 16 di 45 «spiegaeffetti sul piano dei rapporti sostanziali, a partire dalla non prededucibilità deicrediti di terzi che da tale atto derivino » , ma non sul piano processuale ; 19. adanalogo esito qualificatorio negativo conduce la ricerca in base al secondo parametro , in ordine all ’insorgenza del credito in occasione della procedura concorsuale (quesito ii) ; esso ha assunto ben presto nella giurisprudenzadi legittimità un connotato autonomo rispetto alla funzionalità (per la rilevanza della congiunzione disgiuntiva n el testo: Cass. 5098/2014 , 10130/2021, 22670/2021 ) , così declinandosi sia sul piano cronologic o , sia per l’imputazionedel rispett iv o titolo all’attività degli organi della procedura stessa; il punto appare acquisito con chiarezza sin da Cass. 1513/2014 per la quale il criterio,per avere un senso compiuto, va integrato con il citato implicito elemento soggettivo, altrimenti apparendo esso « palesemente irragionevole in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionaliad esigenze della stessa »; ne consegue che, almeno tendenzialmente, gli impegni assunti dagli organi concorsuali, così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla rispettiva a ttività , di per sé assorbono la funzionalità agli scopi della procedura cui accedono , quali costi gravanti sulla stessain quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali; 20. la funzionalità, a sua volta e come terzo parametro , esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio , compendiato nella stessa proceduraconcorsuale in cui es s o è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi , per prestazioni svolte anche prima dell’inizio della procedura (quesito vii) e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunquein una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell’iniziativa , più cheal risultato ; essa appare più appropriata ad ospitare la fattispecie di causa (quesitoii), poiché l’atto originante il credito risulta essere stato espletato proprio invista del concordato o del suo successo , a l tra questione restando il trattamento dellapretesa che, non adempiuta dal debitore nella zona concorsuale in cui era venuta ad esistenza, venga infine insinuata come credito nel successivo fallimento; ne deriva , condividendo un a riflessione dottrinale, l’opportuno riconoscimentoche la nozione relazionale in esame non può sussistere di per sé eindifferentemente rispetto a più procedur e concorsuali ; la prestazione, come ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 17 di 45 nella vicenda, risulta infatti essere stata commessa dal debitore che, anche attraversoquell’apporto, intendeva accedere al concordato e non al fa llimento; né,a sua volta, il professionista, in questo e nell’antologia dei casi variamente affrontati nella vasta giurisprudenza sul tema, ha mostrato di operare per l’ingressodel debitore nel fallimento, pur successivamente dichiarato; si tratta di acquisizione di rilievo poiché dà subito conto della necessità di sostanziare la funzionalitàarmonizzando la prestazione allo scopo per il quale è stata compiuta , nonbastando di per sé che ad una procedura fenomenicamente ne segua altra , néinfatti tale sequenza trovando alcun riferimento normativo diretto e specifico ; 21. dettarelazione, pur superando un primo approccio utilitaristico in concretoe dunque d ella prospettiva di una verifica ex post del citato vantaggio (Cass. 8534/2013) , ha assunto – nella varietà delle formule definitorie – un sostanzialeassestamento entro una qualità strumentale riconoscibile ex ante e perquanto con oscillazion i sulla rappresentazione più o meno presunta e dunque automaticanel nesso con il prosieguo concorsuale, specie se ad esito infausto; la funzionalitàpuò dirsi sussistente allor a quando l’attività originante il credito sia ragionevolmenteassunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve , proprio per assecondare, con l’instaurazione o lo svolgimento della specifica proceduraconcorsuale cui è volta , le utilità (patrimoniali, aziendali , negoziali ) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’intera massa dei creditori , destinat i a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l’assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibileal pari di quelli prodotti dalle attività intern e degli organi concorsuali, see quando potranno operare (quesito iii) ; si tratta di precisazione che, in tal modo,induce a supera re la polivalenza assunta invero in altre decisioni d al primo parametro(Cass. 25471/2019), laddove anche la prestazione del professionista (nella specie, l’ attestatore) era stata fatta refluire nella cerchia degli ‘atti legalmente compiuti’ dal debitore (perché prestazione necessitata da ll’iter normativo richiesto per procedere secondo l’art.161 co.6 l.f.) e al contempo assimilandoil credito così scaturito tra quelli sorti ‘in occasione’ del concordato; 22. ilparametro della funzionalità, in realtà , proprio per la sua nozione intrinsecamente relazionale e la sua autonomia (con chiarezza, da ultimo, in motivazione,anche Cass. 10130/2021 e 22670/2021 ) esige che se ne scolpiscano ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 18 di 45 i confini in un a prospettiva di tripartizione più netta, e senza sovrapposizioni rispetto agli altri due (quesito ii) ; lo sforzo disgiuntivo - cui con travaglio è comunquegiunta questa Corte , nonostante accenti diversi - meri ta infatti di non essere abbandonato , sembrando disorientante un’ alternativa sincretistica che , purcorroborata dall’osservazione fenomenica del modo di porsi delle prestazioni originantii crediti di terzi, sovrapponga sempre l’occasionalità agli altri parametri ; ilcontesto di una procedura concorsuale (iniziata o aperta e fino alla sua chiusura) soloin via di fatto descrive invero negozi o condotte assunti sia direttamente dal debitoreche, quando insediati, dagli organi della procedura stessa , in funzione codeterminativa; i postatizzando allora l a constatazione , inesorabilmente però l’occasionalitàsarebbe destinata a mescolarsi a lla categoria de gli atti legalmente compiuti (dal debitore) che, per come collocati nel concordato con riserva , costituisconosolo un a voce del più ampio catalogo delle (fonti di) prededuzioni qualificateda una disposizione di legge; al contempo, la stessa occasionalità, ove riferitapiù in generale agli atti del debitore in procedura , genere rebbe comunque unbisogno di filtro per evitarne che, appunto , de plano , ogni sua condotta generi laprecedenza processuale solutoria , con effetti anche nella eventuale procedura successiva,sottraendo significato proprio a quelle ipotesi ben spe c ifiche (come peri finanziamenti ex artt.182quater e 182quinquies l.f. ) per le quali la legge concorsuale impone più severamente la sussistenza di fattori sostanziali, prospetticie autorizzatori; a seguire la tesi congiuntiv a dei due parametri , s e ne avrebbecosì, da un lato, la duplicazione ambigua , se normativamente ricorra, del criterioa questo punto meramente delimitativo del compimento di atti secondo legalità ed invece il rinvio a regole di coerenza istituzionali del tutto incert e (perché spostat e sul piano del regime autorizzatorio dell’efficacia) ove un altro criteriononsoccorra (come ad esempio nell’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa dopo l’ammissione al concordato ex art. 163 l.f. o a seguito del depositodell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del co.1 o dell’istanza sospensivaper le trattative pendenti secondo il co.6 dell’art.182bis l.f.); 23. neconsegue che proprio la funzionalità ben si presta ad includere i crediti di terzi per prestazioni eseguite a favore del debitore in termini di preparazioneed allestimento delle procedure concorsuali anche minori (q uesito iv); il parametro ricorre pertanto , a volerne assicurare autonomia, laddove per ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 19 di 45 essela coadiuvazione non riguardi in senso stretto la conservazione dell’impresa insé (cioè gli atti di amministrazione, cui ha nno diverso riguardo ad esempio – nelcorso del concordato – il descritto art.161 co.7 l.f. ovvero le varie ipotesi di finanziamentoin esecuzione, i n funzione o interinale ) , bensì la ristrutturazione del passivo e i progetti di soddisfacimento dei creditori proprio per come organizzati nelle forme e con gli atti ne c essari (per legge) o parimenti indispensabili (secondo il tenore dell’iniziativa attivata) all’instaurazione e all’ordinatosvolgimento della procedura cui sono strumentali; la nozione, in tal senso,intercetta in primo luogo il mutamento della causa del concordato dopo il tramonto dell a sua vocazion e liquidatoria , potendosi ribadire che , accanto alla verifica– nelle varie fasi di ammissione, revoca ed omologazione - del l'effettiva realizzabilità della causa concreta , cioè dell’ obiettivo specifico perseguito dal procedimento,che non ha contenuto fisso e predeterminabile, ma iner isce al tipo di proposta formulata, resta comune ad ogni procedura il « generale quadro di riferimentofinalizzato al superamento della situazione di cris i dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modestoe parziale, dei creditori, da un altro » (Cass. s.u. 1513/2013 ); né il citato riferimentoappare mutato, anzi essendosi irrobustito per effetto dell’i ntegrazione con la soglia di pagamento dei creditori chirografari del 20 per cento dop o il decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito nella legge 6 agosto 2015, n.132), mentre la regola dell a significatività dell’ apprezzamento senza limite minimoè sopravvissuta per il concordato con continuità aziendale dell’art.18 6bis l.f.ed è stata istituita nel conc ordato semplificato liquidatorio, conseguente alla composizionenegoziata, dell’art.18 d.l. n. 1 18 del 2021 ; 24. è così possibile , in secondo luogo, neutralizzare l’eventuale insuccessodella procedura concorsuale minore senza ignorare con il rispettivo arrestarsi la qualità di servizio della prestazione resa al debitore , e dunque l’aspirazione alla prededuzione nel pagamento, evitando per un verso il collegamentotra funzionalità e utilità concreta (per definizione assente , così da nonricercare, secondo Cass. 1182/2018 , anche per gli accordi di ristrutturazione , quesitoiii), ma al contempo dubitando che la prestazione in sé reclami de plano ilrelativo credito alla esaminata qualità; non può invero sostenersi che l’accesso (sumera domanda) alla procedura di concordato realizzi in quanto tale, sempre ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 20 di 45 ecomunque, un vantaggio per i creditori, apparendo fallace l’argomento della cristallizzazionedella massa passiva e della retrodatazione del periodo sospetto , ovesegua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie ; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fra procedure non assicura alcun a portata preservativa, dal punto di vista economico , a l valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria , a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimentodei creditori , cui si applica dalla domanda del debitore anche il bloccodegli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro delle impreseessi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza d ella massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettanteaddizioni patrimoniali; 25. ilsuperamento della tesi della utilità in concreto e del suo riscontro ex post quale criterio attributivo della funzionalità della prestazione ad una proceduraconcorsuale seguita ad un’altra, diversa da quella per la quale il terzo ha effettuato la propria attività o ceduto beni o erogato servizi , richiede a sua volta, per gli interrogativi che hanno investito queste Sezioni Un ite, altresì l’aggiornamento dell a variegata trama con cui la consecuzione tra procedure è venuta ali mentando indirizzi non coincidenti; il presupposto comune è che la prededuzione,per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cuiil relativo titolo trae origine (includendone l’area preparatoria) , sopravvive in unaprocedura concorsuale diversa che segua la precedente solo se sussi sta una consecuzionefra le stesse; la precedenza di pagamento così riservata al credito dimassa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapportoai cui scopi l’attività sia stata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, pe r identità di soggettie di requisit o oggettivo ; 26. ladivergenza d’indirizzo non riguarda la nozione organizzativa della consecuzionetra procedure, cui questa Corte, in più pronunce, ha offerto elementi di identificazione univoci , in via interpretativa e poi con il supporto della codificazionedel canone nell’art.69bis l.f. ; così, la retrodatazione dei termini di cuiall'art. 67 l . f., trova applicazione anche ove la prima sia un'amminist razione ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 21 di 45 controllata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallostato d'insolvenza , poiché « la continuità non si risolve, in questi casi, in un merodato temporale, ma si configura come fattispecie di effettiva consecuzione per effetto del negativo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, laddove si riveli erronea la prognosi di risanamento alla base di questa» (Cass. 4482/2021 , 24861/2015 ); si è poi ripetuto che laconsecuzione tra procedure concorsuali è « un fenomeno [di] collegamento tra proceduredi qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa,che trova nell'art. 69 bis l.fa ll. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale » (Cass. 15724/2019); parimenti, nemmeno è decisivo l’intervallotemporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento,«purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazionedei presupposti delle due procedure » (Cass.6290/2018 , 33402/2021 ) ; 27. lapiù significativa divergenza è invece sorta ove la descritt a regola dellaconsecutività, essenziale ai fini di verificare la persistenza prededuttiva di uncredito oltre il contesto concorsuale in cui sia maturato, è stat a fatt a propri a daun indirizzo che , pur accogliendone l a nozione sostanziale , l’ha applicat a oltre leesplicite previsioni normative dettate in tema di periodo sospetto per le azioni revocatoriee decorrenza degli accessori del credito ; per tale opzione, accertata la consecutività fra concordato e procedura successiva, in difetto di « una discontinuità nell’insolvenza » , la sovrapponibilità del presupposto oggettivo basterebbea determina re anche il carattere prededucibile del credito maturato dal professionista (nella specie, incaricato dal debitore che abbia depositato domandadi concordato con riserva di redigere l'attestazione di cui all'art. 161, co.3, l.f. ) , pure se la domanda, dichiarata inammissibile ex art. 162 l .f., non sia sfociatain un 'apertura della relativa procedura , stante la pronuncia del fallimento (Cass. 25471/2019) ; in questa lettura , la presentazione della domanda di concordato innesc herebbe un segmento dell’unico procedimento , che può evolverein una mera fase ove segua il deposito degli atti a scioglimento della riserva, mentre la prededuzione proman erebbe dall’automatismo dell’effetto ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 22 di 45 protettivoper gli atti legalmente compiuti nel periodo interinale dell’art.161 co.7 l.f., almeno ove sia mancato l’accertamento di un abuso nella rispettiva produzionedei debiti; 28. all’oppostosi situa no le pronunce ch e, raffinando un principio già espostodal 2015 (con l’ordinanza n.25589) e ponendo in discussione che la fase preconcordatariasia assimilabile ad ogni effetto al regime pieno del concordato preventivo, oltre cioè i riferimenti normativi estensivi (come l’art.168 l.f.) , dubitanodell’esistenza di una nozione unica di continuità , la quale esige rebbe invece – oltre all’identico elemento oggettivo – anche una evoluzione formale dellaprocedura, almeno ammessa ai sensi dell’art.163 l.f. (Cass. 639, 640 e 641 del2021 e poi Cass. 4710 del 2021 ) ; per con tro , la collocazione del credito del professionistache abbia assistito il debitore non richiam erebbe l’art.161 co.7 l.f. (circoscritto alla gestione dell’impresa), ma proprio la funzionalità dell’art.111 co.2 l.f., a sua volta assente, stante la discontinuità formale tra concordato e fallimentoquando, come nel caso, il primo non sia stato ammesso; 29. ritengonoqueste Sezioni Unite che la descritta , seconda, opzione interpretativapossa essere condivisa, con alcune precisazioni, potendo in essa la regola relazionale alla base d ella funzionalità assumere maggiore coeren za , proprio perché costruita come clausola generale, rispetto all’ apprezzamento di tutte le prestazioni collegate all’attività - negoziale o non - del debitore direttamentestrumentali agli scopi della procedura concorsuale, rendendola cioè possibile, dunque agevolandone l’instaurazione o la prosecuzione in termini di adeguatezza(quesiti v e vi) ; la nozione può ricevere soccorso dalle norme (ove laprestazione sia tipizzata quale necessaria per la procedura stessa) e comunque deve sostanziarsi in un accertam ento di strumentalità , per quanto detto, sussistenteex ante rispetto all e predette finalità (quesito iii) ; 30. la funzionalità , infatti , come parametro direttamente attributivo, appareper un verso antitetica al riconoscimento de plano di un credito solo perché afferentead una prestazione che si sia inserita fenomenicamente nell’iter che ha condottoad un a procedura ovvero ne sia stata coeva, esigendo piuttosto – a necessarioelemento integrativo - che il rapporto di inerenza alle finalità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi un ap prezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima, specie quando ne sia la ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 23 di 45 conferma d’insuccesso del relativo progetto ristrutturativo; a tale requisito assolvela consecutività dei procedimenti, con l’avvertenza che i l primo di essi, perquanto ad esito infausto, sia progredito oltre il mero accesso , raggiungendo almeno gli obi ettivi minimali che lo caratterizzan o tipologicamente , cioè possa dirsi,quanto al con c ordato, procedura concorsuale pervenuta alla fase di possibile coinvolgimentodei creditori ; 31. in questo senso , la consecutività – ove la questione riguardi la prededuzionee dunque in assenza di una norma più specifica - non si limita a postularel’identità dell’elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza,ma esige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa , ricorrenteinvece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda del debitore edinfatti nemmeno sia stata aperta , così non raggiun gendo lo scopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore ( quesito v) ; per converso,la medesima consecutività, con pienezza dei suoi effetti, coinvolge – principioo postulato che sia - in primo luogo le sole zone concorsuali per le quali èstata espressamen te dettata , come avvenuto con l’art.69bis l.f., al culmine di unpercorso tutto orientato alla tutela della massa dei creditori, e non del singolo, esito agevolmente desumibile dalla ratio che sorregge la retrodatazione del periodosospetto (Cass. 25728/2016) , per l a quale è stato precisato che il fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenzache ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preve ntivo (Cass. 8439/2012, 7324/2016 ) ; mentre per l’amministrazione controllata occorredimostrarel’assenza di soluzione di continuità rispetto al fallimento (Cass.1300/2013);identica considerazione è stata ribadit a in punto di computo degli interessidei crediti insinuati al passivo, fatto decorrere dalla prima procedura , qualeiniziata con domanda (Cass. 18437/2010); 32. postoche, per altro verso, la successione fra procedure non è di ostacolo,ancora di per sé, al riconoscimento della utilità per i creditori di una prestazione esaurita nel contesto della prima di esse , la conferma dello smarcamento d a lla relativa valutazione ex p ost (che condurrebbe a negare sempre,con il fallimento, l’utilità in concreto) esige che comunque sussista un menoincerto indice di collegamento tra il fatto genetico sopravvissuto come titolo ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 24 di 45 delcredito alfine avanzato in prededuzione e la persistenza, riconoscibile anche nella nuova procedura, della adeguatezza della prestazione all’intera vicenda concorsuale,iniziata con un progetto e terminata con esito del tutto diverso da quelloper il q uale l’ingaggio delle prestazioni di terzi era avvenuto ad opera del debitoree così voluto da entrambe le parti ; non appare dunque sufficiente che , meccanicamente, l’apporto di terzi abbia permesso l’instaurazione in sé sola considerata della prima procedura se poi essa , interrotta giudizialmente o comunque non proseguita per scelta dello stesso debitore , non realizzi alcun integralecontinuum con la p rocedura seguente , omettendo di attua rvi altresì una riconoscibiletraslazione di risorse e valori aziendali alla cui riorganizzazione in funzionecon c orsuale (cioè con una conduzione secondo le rispettive regole ed effettipieni) l’apporto del terzo era stato ingaggiato e a l cui obiettivo la relativa prestazione non abbia affatto contribuito ; diversamente, la consecuzione tra procedure, pur sussistente quale rinnovata prosecuzione di un regime concorsuale, si evidenzi erebbe come consegna programmaticamente ritard ata alla procedura finale liquidatoria di un’impresa per la quale l’ originario istituto concordatizioha acquisito apporti di terzi ma non li ha trasformat i in un innesto strumentale a gli scopi della prima procedura , mai raggiunti e la cui finalità essenziale è quella di far decidere ai creditori , cui la proposta è diretta (come ripetonoinequivocamente gli artt.160 co.1 , 171 co.2, 175 co.1 (e co.5) , 177 co.1 , 178(rubrica) l.f. ) , la convenienza o meno di una ristrutturazione fondata su un pianorealizzabile; ciò giustifica la necessità che il concordato sia stato almeno aperto(quesito vi) , evitando che crediti ad esso meramente adiacenti trovino pari trattamentorispetto a crediti invece già interni al concorso pieno ; 33. inquesta prospettiva , come anticipato, la previsione normativa di specificheprestazioni necessarie per la descritta maturità di fase del concor dato (come,ad esempio, il ministero del professionista legale per la proposizione della domanda,l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, laperizia est i mativa giurata sul valore dei beni oggetto di prelazione) senz’altro agevolauna positiva valutazione ex ante della strumentalità ; mentre esige un più intensodettaglio la ricostruzione dell’apporto cd. atipico, cui abbia fatto ricorso il debitore, senza esserne specificamente obbligato ex lege , esattamente come avvenutonella vicenda di causa con ri g uardo all’ advisor contabile, professionista ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 25 di 45 all’evidenza aggiuntivo rispetto alle attività di indisp ensabile allestimento della domanda,così come del piano, della proposta e dei documenti, s enza che in fatto risultialcun deposito di atti e dunque – almeno per questa via – con spostamento ancora più accentuato, in capo al creditore , della rappresentazione e prova di qualesia stata l’adeguatezza del suo ingaggio rispetto all’iniziativa del debitore; tuttavia,la scelta del legislatore di ricorrere ad una qualificazione generale , con l’insorgenza del credito in funzione della procedura, suggerisce di permettere all’apprezzamentodel giudice di merito il più attendibile dis cernimento della utilità prospetticacui si presti la singola prestazione ; p ossono infatti darsi l e ipotesi di pianoconcordatario che esiga prestazioni specialistiche ulteriori rispetto a quelle prescritte per il suo perfezionamento formale ; al contrario, una minore complessitàdel progetto giustifica meno – nella presente chiave di strumentalità - apporti eccedenti gli effettivi bisogni tecnici espressi , anche se effettuati (e dunquetitolo per l’ammissione del credito) e conformi al patto concluso con il debitore(così da resistere ad un’eccezione di inadempimento) , perdendo in tal casosolo la prededuzione ; 34. lavalutazione ex ante , per parte sua e poiché antagonista di ogni criterioautomatico, rende super f lu o il confronto con la tradizionale distinzione tra obbligazione di mezzi , quale resta quella del professionista e obbligazione di risultato, posto che l’esclusa prededuzione non discende in modo diretto dall’insuccessodella domanda, bensì dall’inidoneità causale dell’apporto del terzo allefinalità istituzionali della procedura , avendo egli configurato la propria opera, incaso di concordato non ammesso o rinunciato, verso elementi di un progetto non consegnato alle valutazioni dei creditori , cui invece – per finalità tipica dell’istituto – la proposta del debitore dev’essere diretta; si può altresì aggiungere,come emerso in dottrina, che l’approccio all’interrogativo – in uno scrupolodi non penalizzazione anche ex art.3 Cost. d el diritto di credito - non può prescindereda una valutazione della posizione di ciascun fornitore di beni o di servizi,collocandosi il professionista della crisi – rispetto all’incarico ricevuto dal debitore– in una condizione di vicinanza alle informa zioni sullo stato dell’impresa e, tendenzialmente, di più spiccata potenzialità percettiva dei margini di reale contribuzionecausale dell’apporto richiestogli rispetto alla possibile instaurazione odottimizzazione della procedura concorsuale; ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 26 di 45 35. inrealtà, la focalizzazione del principio già è rinven ibile in molteplici pronuncedella Corte , ricogni tiv e di una prededuzione che può discendere da un rapportodi funzionalità, o strumentalità, del credito (o meglio dell'attività da cui ilcredito si origina Cass. 10130/2021 ) rispetto alla procedura concorsuale (Cass.5098/2014,7579/2016), secondo una valutazione da operare ex ante, quando le prestazionierogate dal terzo – si è ripetuto - per il momento e il modo co n cui sono assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, si coordinino razionalmente con il quadro operazionale da questi attivato o di imminente riconoscibile adozione, così da rientrare in una complessiva causa economico - organizzativaalmeno prepa ratoria, di una procedura concorsuale tra quelle d ella legge fallimentare e sempre che non ne sia provato il carattere eccedentario, superfluoo abusivo rispetto all’iniziativa adottata (Cass. 24791/2016, 2 20/2020, 10130/2021,22670/2021); si deve trattare di un’inerenza necessaria , rinvenibile quandole prestazion i si atteggi no secondo indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali della procedura cui acced ono , senza cioè che, in loro difetto, quel coordinamentopotesse essere prospetta to ; 36. inquesto senso, va condivisa la limitata simmetria tra la funzionalità dicui all’art.111 co.2 l.f. e la strumentalità dei servizi le cui prestazioni siano state remuneratein periodo sospetto a i sensi dell’art.67 co. 3 lett. g) l.f. (quesito i) ; nona caso la non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare dei pagamenti di debitiliquidi ed esigibili intervenuti alla scadenza per conseguire tali opere , viene fatta dipendere dall ’aver esse agevolato l’accesso alle procedure concorsuali, inclusoil concordato preventivo , ri levando così un ’identità di ratio delle due norme (Cass. 5098/2014, 6031/2014 , 1217/2018 , 27538/2019 , 220/2020 ); significativamente, proprio nelle menzionate pronunce, viene ripreso dalla cit. Cass. s.u. 1521/2013 il rivisto scopo del concordato quale « strumento di composizionedella crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali » , per cui l’indagine commessa al giudice di merito attiene al « profilo della funzionalità dell'attività professionale prestata alle esigenze di risanamento proprie della procedura minore » (Cass. 30114/2018 , 27537/2019 ); infatti , la prededuzione è stata negata al credito vantato a titolo di corrispettivo per lo svolgimentodell'incarico di predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67, co.3,lett. d), l.f. (Cass. 9026/2020) , posto ch e l’art.111 co.2 l.f. prescrive che il ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 27 di 45 creditopossa qualificarsi funzionale sulla base di un rapporto di strumentalità esistentenon con il patrimonio del debitore, ma con una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare quale non è l’ atto di programmazione dell’impresa funzionale al suo risanamento (Ca ss. 1895/2018) ; mentre lo specificodella procedura concor dataria si compone di elementi patrimoniali ed al contempo organizzativi, i primi da conservare od incrementare, i secondi da declinare favorendo la partecipazione d ei soggetti decidenti cui la proposta è diretta; 37. lacomune attitudine relazionale de lle due disposizioni , tuttavia , non può condurre a sovrapporne ogni aspetto, così da r invenire in ciascun a gli elementi integrativi d elle reciproche fattispecie astratte ; oltre alla latitudine diversa e più generica che la nozione di ‘servizi’ ( presente nell a definizione dell’impresa estrapolabile dall’ art.2082 c.c. ) assume rispetto alle ‘attività professionali’ (che, nell’accezione in cui si è posta la questione della prededucibilità, attengono alle professioni intellettual i , non necessar iamente ordinistiche, né coincidenti sempre con prestatori persone fisiche) , sostenere infatti che se i crediti sorti per ottenere servizi professionali strumental i all’accessoal concordato vanno esenti da revocatoria ai sensi dell’art.67 co.3 lett. g)l.f. vuol dire che quegli stessi crediti, ove impagati, diventano prededucibili nel successivofallimento, a prescindere dall’apertura del co ncordato, appare il frutto diuna petizione di principio ; la tesi, come efficacemente annotato in alcuni studi , dovrebbe invero procedere dalla dimostra zione che anche la salvezza dalla revocatoria dei pagamenti operi a prescindere dall’apertura del concordato , presuppostocontraddittorio con la constatazione che del la strumentalità (quale prius del la prestazione da cui sorge il credito ) si può predicare la possibile sussistenzaanche come fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio per il casodi concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale; non va nemmeno sottaciutoche l’esenzione da revocatoria ha riguardo a debiti liquidi e già esigibili pagati alla scadenza, mentre l’ampia gamma delle prestazioni d’ausilio al concordato(e non solo) ben è compatibile con adempimenti parziali, anticipati, inacconto; ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 28 di 45 38. ciò permette di concentrare , per entrambi gli schemi relazionali , l’esigenzadi una prestazione che non solo si correli causalmente al concordato ovvero al suo procedere ma che si declini altresì i ndispensabilmente coerente, comeanticipato, con le sue descritte finalità istituzionali , altrimenti risultando l’assegnazionedella preferenzialità nel pagamento al creditore tanto automatica quantoastratta, se rid otta ad un mero dato temporale d’inserzione nell’iter che conduceal concordato ; il punto, in effett i , è meno chiaro in quelle p ronunce che, purcondividendo la citata premessa ed anzi ergendola a presupposto distintivo rispetto al controllo giudiziale sull’utilità in concreto procura ta dall’attività del creditore all’impresa ovvero anche alla sua persistenza a fallimento dichiarat o (ininfluenti ai fini della prededuzione) , finiscono per evitare il confronto con la stabilizzazione degli effetti del concordato, limitando il perimetro della clausola generaleal mero contributo dato dalla prestazione del terzo all’accesso in sé al concordato (nel frattempo revocato nel caso di Cass. 12017/2018) ovvero rimettendoi vizi che hanno minato l'iniziativa di risanamento e l'ascrivi bilità degli stessi alla prestazione del creditore ad un’ indagine circa l'esattezza dell'adempimento (e la conseguente nozione di utilità in concreto che la prestazioneera in grado di procurare) , piano del tutto diverso rispetto a quello dellamera funzionalità (Cass. 27538/2019); 39. quantopremesso osta invero all’adesione ad uno scenario per cui le prestazioni svolte in funzione di un concordato preventivo siano equiparate sempre e comunque a quelle di cui lo stesso debitore ben potrebbe avvalersi direttamente preparando, anche con professionisti, il proprio fallimento, così instandoper la relativa dichiarazione ; proprio per esse, infatti, questa Corte ha chiarito che il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanzadi fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmentedal debitore ma che lo stesso ha scelto di affidare ad un esperto disettore - costituisce un credito sor to in funzione della procedura fallimentare , prededucibile ai sensi dell'art. 111, co . 2, l.f., trattandosi appunto di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali (Cass. 18922/2014, 17596/2019);più di recente Cass . 25313/2021, meglio emancipandosi da ogni riconoscimento de plano , ha più efficace mente richiam at o l’accertata ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 29 di 45 strumentalitàe funzionalità alla procedura fallimentare dell’iniziativa del debit ore , cheaveva allestito – dopo aver rinunciato al concordato preventivo avviato - la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio con esercizio provvisorio, tramitecostituzione di una cooperativa tra dipendenti ed acquisto del marchio e degliimpianti, permettendo il proseguimento dell'attività caratteristica e dei posti dilavoro, cioè quella aggregazione di risorse che avrebbe reso adeguata , almeno secondoil confermato giudizio ex ante rimesso a l giudice di merito, la scelta di instaurare e appunto preparare anche con l’apporto del terzo l’accesso alla procedurafallimentare, infatti oggetto di domanda accolta nei termini richiesti ; 40. larisposta alla domanda di prededuzione impone pertanto il ricorso alparametro della funzionalità ove la prestazione di terzi impatt i su l difetto di normeche già qualifichino il credito alla stregua di disposizioni specifiche di legge , exart.111 co.2 prima parte l.f. (come da ultimo intervenuto ai sensi dell’art.16 co.11del d.l. n. 118 del 2021 per il compenso dell’esperto nella composizione negoziata);e si tratta di risposta necessaria, sin dal la constatazione letterale che èla stessa legge fallimentare , compiuta con il d.lgs. n.5 del 2006 la scelta di emancipazione della prededuzione dal ristretto ambito del debiti di massa generati dagli organi fallimentari , a sovraimporre nella novella un criterio normativodi secondo grado alla nozione ( sono considerati crediti prededucibili) rispettoall’ordinario statuto che ciascun credito comunque non perde anche nel concorso,se vero ed esistente, oltre che opponibile; 41. nel caso di specie , non è innanzitutto praticabile una generale soluzione attributiva o denegativa della prededuzione del professionista sulla scortadi una norma p ositiva , per l’abrogazione - con l’art.33 co.1 lett. e) bis n.3 deldecreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (conv. nella legge 7 agosto 2012, n.134) -dell’art.182quater co.4 l.f. , che pur la prevedeva e però ne limitava l’a mbito solo alprofessionista in caricato di predisporre la relazione di cui agli artt.161 co.3 e 182bis co.1 l.f. , esigendo altresì un espresso riconoscimento con il decreto di ammissioneal con c ordato (o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti);l’abrogazione, pertanto, in sé ha portata neutra , per nulla escludendo – tragli altri – uno statuto preferenziale di vantaggi anche per professionisti diversi dall’attestatoreo comunque un pari trattamento per tutti (quesito iv) ; ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 30 di 45 42. pari sorte è assegnabile al l’art.11 , co. 3 quater della legge 21 febbraio2014, n. 9 (di conv ersione del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145), pur invocat o anche nella presente sede e trattat o nel decreto d el tribunale mantovano,sul presupposto che l’attività del professionista era stata svolta nella vigenzadella citata norma (qualificata) di interpretazione autentica dell’art.111 co.2l.f. in relazione ai crediti sorti in occasione o in funzione del concordato aperto ai sensi dell’art.161 co.6 l.f., da intendersi conferente la prededuzione solo a condizioneche la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo eterzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato,fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuitàrispetto alla presentazione dell a domanda ai sensi del citato articolo 161,sesto comma ; la disposizione in fatti è stata abrogata dall' art. 22, co.7 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)e lo stesso decreto impugnato ha finito con l’ammettere che tale evento ha resola norma inutiliter data , così dovendosi, anche in questa sede, condividere latesi per cui la sopravvenuta espunzione non ha come conseguenza né quella di fissare,per il suo tempo di vigenza, il significato enunciato tra quelli propri della norma, né parimenti quell a di sottrarlo, per lo stesso periodo e pro futuro , tra quelliperseguibili; 43. d’altronde, accedendo al metodo ricognitivo della norma d’interpretazione,si può scorgere che il precetto prima introdotto e poi espunto corrispondevaproprio ad uno dei possibili significati della disposizione , secondo l’insegnamentodei giudici costituzionali per i quali è « necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le possibili variantidi senso .. . compatibili col tenore letterale del testo interpretato, cioè stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore»e perfino a fronte di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, inquesto caso operando lo strumento « per rimediare a un'opzione interpretativa consolidatanella giurisprudenza in un senso divergente dalla linea di politica del diritto [dal legislatore ] giudicata più opportuna » (Corte cost. 480/1992) ; Corte cost.94/1995 ha a sua volta chiarito che la predetta qu alificazione va attribuita aquelle norme obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme preesistenti ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 31 di 45 ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi fra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata, « allo scopo di imporre l'applicazione della variante... prescelt a da parte di coloro che dovranno dare esecuzione alla norma interpretata»così che « la natura di legge interpretativa va desunta da un rapporto fra norme - e non fra disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretantenonfa venir meno la no rma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario » (conf. Corte cost.70/2020); per converso , Corte cost . 73/2017 ha puntualizzato che se i valori costituzionaliin gioco sono quelli dell’affidamento dei consociati e della certezza dei rapporti giuridici, « l’esegesi imposta dal legislatore, assegnando alle disposizioniinterpretate un significato in esse già contenuto, riconoscibile come unadelle loro possibili varianti di senso, influisce sul positivo apprezzamento sia della sua ragionevolezza ... sia della non configurabilità di una lesione dell’affidamentodei destinatari » ; 44. l’esclusionedella prededuzione già apparteneva pertanto alla lettura possibiledella norma, tant’è che questa Corte aveva avuto modo di affermarne l’autonomaportata anche rispetto al l’art.11 co.3 quater l. n.9 del 2014 , proprio in una fattispecie di attività difensiva inerente ad una domanda di concor dato preventivoex art. 161, co. 6, l.f. « dichiarata inammissibile per mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione », non prededucibile perché« non arrecando alla procedura concorsuale alcun beneficio in termini di accrescimento dell'attivo o salvaguardia della sua integrità, non può dirsi collegatooccasionalmente o funzionalmente con la stessa ... indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura»(in motivazione, Cass. 25589/2015 , conf. Cass. 16224/2019 ); 45. il citato carattere interpretativo, oltre che derivare dal testo della legge,era desumibile dall’intento di chiarire la combinazione dell’art.111 co.2 e dell’art.161 co.6 l.f. con riguardo ai crediti sorti nel la corrispondente fase interinale, « enucleando uno dei significati astrattamente a scrivibili alla norma interpretata»(secondo il metodo ricostruito anche in Cass. 13319/ 2006); così che, successivamente , Cass. 4859/2019 ha statuito che , come la norma interpretativa aveva natura retroattiva, « così la successiva norma abrogativa della norma interpretativa aveva analoga efficacia e retroagiva anch'essa al ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 32 di 45 tempodella norma anteriore interpretata; la pari efficacia temporale di tali norme ha quindi fatto sì che la loro concatenazione » ne abbia reso improduttiva la sequenza, dovendosi perciò escludere che la norma abrogativa abbia avuto l'effetto di fissare per il tempo della vigenza della norma interpretativa il significato da essa specificato tra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma anteriore e piuttosto restituendo inalterata la prospettiva interpretativa tra diversipossibili significati attribuibili alla norma rilevante (Cass. 13119/2016 ). 46. nonostantel’esclusione di una norma specifica ora vigente si deve tuttavia prendere atto che , pur nella mutevolezza d el regime del codice della crisi edell’insolvenza, la questione oggi in esame ha ivi conseguito , allo stato, un a regolazioneidentica a quella enunciata in un indirizzo – qui condiviso - del quale l’ordinanzainterlocutoria ha chiesto l’approfondimento , posto che, all’art.6 co.1 lett. c) CCII, accanto alla restrizione della misura di riconoscimento della prededuzione (pari al 75% di quanto accertato) , i crediti pr ofessionali sorti in funzionedella presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda maturano la prededuzione stessa a condizione che la procedura sia aperta ( ai sensi del successivo art.47) , con identic a cautela – secondo la lett. b ) art. cit. – per le prestazioni rese in funzione della omologazione , altrettanto necessaria, degli accordidi ristrutturazione dei d ebiti ; 47. l’art.6 co.1 lett . c) ed a) , a superamento d elle incertezz e propri e di una prededuzione funzionale generica , ne riscrive il perimetro in modo saldamente ancorato , con l’apertura della procedura (dell’art.47 CCII) o l’omologazione degli accordi di ristrutturazione , ad una condizione cioè che irrobustisce a ritroso tutta l’attività già compiuta e strument a l e al concorso , perchéessa fa conseguire al relativo credito la preferenza processuale in esame sempre che l’instaurazione della concorsualità, per iniziativa volontaria, si protraggasino ad un provvedimento giudiziale positivo ; l’apertura del concordato ol’omologazione degli accordi assumono così, al contempo, il significato di una conferma di a deguatezza delle prestazioni ingaggiate dal debitore rispetto alla specificaprocedura concorsuale cui siano state dirette e di stabilizzazione degli stessieffetti concorsuali, solo iniziati con la domanda ; la norma, come noto, è direttaattuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155 che, nei principi generali ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 33 di 45 dell’art.2ha affidato alla legislazione delegata la realizzazione della riforma per ridurrela durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazionedegli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione,con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare cheil pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure (lett. l) e riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi,al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i princìpi stabiliti dallapresente legge (lett. m) ; 48. lalegge delega ha pertanto espresso un uni vo co indirizzo restrittivo eperequativo sulla latitudine delle prededuzioni , tanto per la norma ad hoc che fissa la misura di riconoscimento del credito ovviamente già accertato (scelta discrezionaleinterna ai margini della delega e innovativa) , quanto per l’adozione diun criterio di condizionalità direttamente desunto dalla giurisprudenza di questa Corte ed apparso come il più idoneo non solo a d attuare il de s critto principio generalecontenitivo ma altresì, può aggiungersi, a permetterne l’operatività in ognicaso di domanda di pagamento e, contestualmente, a realizzare anche il superamentodei contrasti cui fa cenno la lett. m) dell’art.2 ; se infatti la questione qui interroga le Sezioni Unite per il caso di consecuzione di p rocedure, da concordato non ammesso a fallimento, cionondimeno essa si pone , fisiologicamentee in primo luogo , allorché sia da regolare la vicenda solutoria a primaprocedura ancora in corso , trattandosi di fronteggiare un costo innanzitutto adessa pro prio; in questo, il CCII, all’art. 98, formalizza un canone – pur meno indagato nel conflitto giurisprudenziale e semmai attinente alle iniziative recuperatoriedi tipo revocatorio – per cui i crediti prededucibili sono soddisfatti durantela procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto ; parimenti , con l’abbandono del sintagma in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, l’art.99 CCII segna il tramonto della prededuzione degli ste s si finanziamenti in funzione della domanda di ammissione al concordato di cui all’art.182quater co.2 l.f., pur attualmente condizionati a requisiti sostanziali prima(la previsione nel piano) e di vaglio processuale specifico dopo ( il tribunale disponela preferenzialità in sede di ammissione) , prefigurando una necessaria autorizzazionepreventiva giudiziale ; altrettanto chiar isce il CCII al l’art.172 co.3 che,per le ipotesi in cui sia scelta nella liquidazione giudiziale la prosecuzione del ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 34 di 45 contratto,sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura , quali costi diretti di essa , con riconfinamento nell’alveo dei comuni crediti concorsuali,da soddisfare previo accertamento e secondo le regol e e nei con testi delladistribuzione, del le pretese rimaste inadempiute; 49. l’attingimentodalla scelta del CCII che, a riforma vigente, di per sé risolverebbe in modo diretto la controversia di causa laddove subordina la prededuzioneall’apertura della procedura (art.6 co.1 lett. c) , si potrebbe allora porre in termini di continuità regolativa sia con le descritte divaricazioni della concorsualitàa cerchi concentrici (più ristretti quanto al perimetro delle procedure concorsuali, più estesi nella antici pazione degli effetti e nella loro persistenza anchedopo la chiusura in senso stretto della procedura , quesito v ) , sia con una nozionenon universalistica del fenomeno della consecuzione delle procedure, sia infinecon i precisi precedenti in tema; 50. lapossibilità di utilizzo del codice della crisi e dell’insolvenza - parte integrantedell'ordinamento positivo nonostante la lunga vacatio legis prevista - èstata fissata nei suoi canoni da queste Sezioni Unite nella sentenza 12476 del 2020ove si è riconosciuto che il citato testo « in generale non applicabile - per sceltadel legislatore - alle procedure ... aperte anteriormente alla sua entrata in vigore(art. 390, primo comma, C.c.i.i.), e la pretesa di rinvenire in esso norme destinatea rappresen tare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare potrebbe essere ammessa se (e solo se) si potesse configurare - nellospecifico segmento - un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro»;a tale indicazione erme neutica si sono poi conformat e altre due pronunce delle Sezioni Unite , risolvendo contrasti interpreta tivi attorno ad istituti dell’attuale ordinamento concorsuale positivo proprio attingendo alle soluzioni dettate più specificamente dal codice della crisi , dopo averne riconosciuto la continuità o addirittura la piena identità rispetto ad indirizzi già presenti nel formante giurisprudenziale ; Cass. s.u. 8504/2021 , in un giudizio concernente l'impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzatanell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e terl.f., ha affermato la sussistenza di tale continuità fra gli artt. 180, 182 bis e 182 ter l.f., nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs . n. 14 del 2019, applicabile nel caso e gli stessi artt. 180, 182 bis e 182 ter l.f., come ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 35 di 45 successivamentemodificati dall'art. 63 del citato codice della crisi e dall'art. 3, co.1 bis, d.l. n. 125 del 2020 (convertito nella legge 27 novembre 2020, n. 159 ) ; la più recente Cass. s.u. 35954/2021 ha confermato il principio in materia di concordatopreventivo; a propria volta Cass. s.u. 12154/2021 ha chiarito che la regola fissata nell'art.143 co.3 CCII non esprime un dato di assoluta novità enunciativa, « mostrando all'evidenza di coincidere con uno degli assetti ermeneuticisedimentati presso questa Corte e, in ciò, limitandosi a selezionare un'interpretazionepossibile, tra le più, finora seguite, dunque ed obiettivamente delimitando la portata dell'istituto e pertanto, per quel che qui rileva, non assumendo una radicale nat ura anche legislativamente innovativa; a tale versantesi può attribuire rilievo ... apparendo l'opzione positiva prescelta già oggi idonea ad indicare una complessiva linea di condivisibile semplificazione ermeneutica», così che l'interruzione del processo è automatica ai sensi del vigente art. 43, co . 3, l. f., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione,per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuoridelle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 9 3 l. f. per le domande dicredito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessasia portata a conoscenza di ciascuna parte , come solo esplicitato dal codice dellacrisi; risulta dunque evidente che, per questa via, l’adoz ione dell’indirizzo già ora sintonico con il precetto de ll’art.6 co.1 lett. c) CCII contribuisce a ricondurrea sistema, come osservato dal Procuratore Generale , una soluzione presentenel formante giurisprudenziale e che diverrebbe armonizzata rispetto ad unassetto normativo dest i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] con l a prossima entratain vigore integrale del d.lgs. n.14 del 2019; 51. quantopoi alla distinzione tra area effett uale della concorsualità e ambito, più ristretto, delle singole procedure concorsuali, d alle semplificazioni soprariportate, relative al regime protettivo della composizione negoziata di cui ald.l. n. 118 del 2021 , si evince sia la rispettiva anticipazione (artt. 6 e 7) che la sua persistenza (art.12) rispetto ad un’eventuale procedura concorsuale, senza coincidere con essa; al pari, la giurisprudenza di questa Corte ha anche circoscrittoi primi effetti prodotti dalla pubblicazione della domanda di concordato con riserva ai sensi dell’art.161 co.6 l.f. restringendone il campo agli istituti di espressamenzione normativa e nel presupposto di un pieno dispiegamento della ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 36 di 45 procedura,come chiarito da Cass. 8996/2021 la quale ha precisato che l’art. 168, co.3, l.f., ove dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso perconcordato preventivo rispetto ai creditori anteriori, non si applica qualora, rinunciatala domanda di concord ato prima dell a sua ammissione, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficaciadegli atti nell'ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nell'art.69bis l.f. , caso diverso da quello in cui dopo l’apertura del concordato segua il fallimento (Cass. 6381/2019); parimenti, dopo la chiusura del la liquidazionecoatta amministrativa , per Cass. s.u. 2608/2021 il credito I RES da eccedenza di imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto , pur nascendo a seguitodel compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un creditogià so rto, determina la validità ed efficacia, tra cedente e cessionario , della cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore antecedentementealla cessazione della procedura , « laddove il contratto stipulato dopola cessazione della procedura ... si traduce in una riproduzione contrattuale ...adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confrontidel fisco il credito che gli è stato cedut o» ; in materia di concordato, la chiusuradella procedura non osta a che, per e ffett o del rinvio compiuto dall'art. 165, comma 2, all'art. 39 l.f. - il cui terzo comma prevede che la liquidazione delcompenso finale avvenga al termine della procedura - il tribunale competente sulla regolazione del concorso abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazionedel compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte lesue attività si siano concluse , così esercitando poteri relativi alla concorsualità (adiniziare dai parametri remunera tivi) pur quando la procedur a in senso stretto nonsia più pendente (Cass. 15789/2021 , 20762 /2021, 20948 /2021 ) ; 52. unanozione differenziata della consecutività , per parte sua , oltre a dipendere da singoli rimandi di effetti quali precisamente fissati nella legge fallimentare, mette in evidenza che lo stesso istituto, d’insorgenza prima giurisprudenzialee poi a delimitata codificazione, è sempre stato inteso siccome di vantaggio per il ceto creditorio , unificando sotto il medesimo presupposto sostanziale,come visto, procedure instaurate in sequenza; ma altrettanto diffusa ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 37 di 45 è la consapevolezza, presso la giurisprudenza di legittimità, che , « p er quanto possano essere considerate unitariamente a taluni effetti le diverse procedure concorsualisuccedutesi, non pare discutibile che siano significativamente diverse le attività cui sono tenuti, rispettivamente, il commissario giudiziale nella proceduradi concordato preventivo, che può prescindere dalla liquidazione dei beni del debitore, ed il curatore fallimentare, che deve sempre procedere alla liquidazionedell'attivo» (così, da ultimo, Cass. 33364/2021); tant’è che perfino all’internodel concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, lanomina a liquidatore della persona già in carica comecommissario giudiziale collide con il requisito (desumibile dagli artt.182 , co.2e 28 co.2 l.f . ) che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale,ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzionegestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cuiall'art. 185, co.1 l.f.; si tratta di regole di funzionamento le quali, presidiando icompiti degli organi concorsuali, ne svelano l’inerenza, come già più volte detto, a finalità specifiche, autonome e non sovrapponibili delle singole procedure concorsuali, cos ì da doversi riflettere nel giudizio di coerenza che le attività preparatorieo di sostegno gestionale delle stesse implicano alla stregua di una categoriatipica di relazione, come la funzionalità in esame; 53. infine,quanto ai precedenti cui correlare la scelta di superamento deicontrasti interpretativi (secondo la lettera m) dell’art.2 legge delega n.115 del 2017), si osserva che già per C ass. 5254/2018 il credito del professionista per l'attivitàsvolta in favore di un imprenditore e diretta a verificare la praticabilità dellostrumento concordatario , quale mezzo di superamento del suo stato di crisi o di insolvenza, non ha sempre natura preded ucibile, cioè non prescinde in assoluto«dall'esito dell'incarico: il 2° comma dell'art. 111 l . fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in "funzione" di una procedura concorsuale,presuppone ... che la procedura sia stata aperta (e dunque, quanto alconcordato, che l'opera prestata sia sfociata nella presentazione della relativa domandae nell'ammissione dell'impresa alla procedura minore, dimostrandosi in tal modo "funzionale", cioè strumentalmente utile, al raggiungimento quantomeno dell'obiettivo minimale perseguito dal cliente) »; il precedente si riferivaad un incarico che nemmeno era collegato alla presentazione effettiva di ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 38 di 45 unadomanda di concordato, mentre già nel la fattispecie della successiva Cass.16224/2019,prima ancora della scadenza del termine concesso dal t ribunale per l'integrazione della domanda, era stata presentata dalla società istanza di fallimento in proprio , non potendosi allora ritenere « lo stesso credito collegato occasionalmenteo funzionalmente con il fallimento, per mancata dimostrazione di un effettivo beneficio alla procedura concorsuale, emergendo, anzi, che era statoritardato un fallimento di cui sussistevano già i presupposti» ; nelle vicende esaminateda Cas s. nn. 639 , 640 e 641 del 2021 la prestazione professionale (di redazione e preparazione dell’atto) accedeva ad una domanda di concordato proposta,ma dichiarata inammissibile dal tribunale e , nel caso , infine, di Cass.4710 del 2021 , ad una domanda rinunciata, così formulandosi il principio , per questaparte qui condiviso, per cui il citato art.111 co.2 l.f., allor quando stabili sce che sono considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale,suppone che « una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazionedi una domanda di concordato ... Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda... dichiarata inammissibile o rinun ciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione(di insolvenza) rappresentata nella domanda »; 54. il citato orientamento è peraltro stato da ultimo solo portato a compimento,salda ndosi, come premesso, all ’ autonoma ratio dec idendi con cui, sinda C ass. 25589/2015 e quando vigeva la riportata norma interpretativa (poi abrogata), l’ invocazione della prededuzione implica che il credito « dev'essere accertatonon soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopidella procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedurastessa, per i benefici arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o disalvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura »; proprio ne l concordatocon riserva, infa tti, si riscontra una domanda del debitore diretta al conseguimentopotestativo di uno spatium deliberandi , che può essere messo a frutto – in una progressione della concorsualità solo parzialmente e ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 39 di 45 provvisoriamenteinstaurata – ovvero, su iniziativa altrettanto unilaterale, fatto spiraresenza conseguenze ; 55. sitratta di un ’opzione interpretativa che , solo in parte condizionat a dallariportata concezione duale e progressiv a del regime concordatario indicata nellaterna dei precedenti del 20 2 1 , assume in realtà e più persua sivamente in modopregiudiziale e così necessario un nesso funzionale forte tra la prestazione acquisita dal debitore (comunque generatrice di un credito) e l’ accesso indefettibile alla concorsualità verso cui l’atto dovrebbe co oper are indispensabilmente, solo così potendo resistere la relativa quali tà del credito anche ove alla procedura - obiettivo ne segua altra, come il fallimento, in un avvicendamentod’insuccesso della prima ; il paradigma, in tal modo riassunto, prescindedal diverso litigio sull’adempimento della prestazione professionale, la cuieffettività è invece presupposta (quesito viii) ; mentre , infatti, ove l ’ eccezione ricorrae ne sia accertato il fondamento , l’ esito è la non ammissione al passivo del credito ovvero la sua considerazione solo parziale in termini quantitativi, quandofaccia difetto unicamente la citata funzionalità la reale esecuzione della prestazionedà comunque titolo , in alternativa alla prededuzione, all’ammissione inprivilegio, se normativamente qualificante la causa del credito, come avvenuto (almenoin parte) nel procedimento in esame; 56. lasoluzione adottata , a composizione dei diversi indirizzi , permette altresì la riassegnazione di una prospettiva meno radicale all a menzionata eccezionedi inadempimento, la quale presuppone un’iniziativa di contrasto , che, quandosviluppata nella sede dell’accertamento del p assivo, dunque allorch é vi siagià stata l’evoluzione d’insuccesso dalla prima procedura ( cui la prestazione originanteil credito era rivolta ) al successivo fallimento (o procedura d’insolvenza equivalente), coinvolge un organo terzo, in grado di elevare contestazioni non soltanto attinenti al merito dell’opera ; a l rimedio civilistico viene così affidato frequentemente l’intento di evitare che p retese di credito sproporzionate o improduttive, a formazione negoziale non controllata né dai creditori, né dal giudice, gravino sull’attivo della procedura liquidatoria finale , nonostante la manifesta inutilità della prima procedura o della sua prosecuzione o anche i l carattere fraudatorio dell’iniziativa del debitore, cui non era estraneo chi l’assisteva (Cass. 13596/2020) ; non casualmente, al di là delle premesse sulla ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 40 di 45 funzionalitàcome adeguatezza dell’opera del terzo rispetto alla procedura e alle suefinalità istituzionali, le stesse pronunce che hanno patrocinato l’ammissione de plano del credito che ha permesso l’accesso in particolare al concordato preventivo(e che qui ora si intendono superare) , rinviano la verifica dell’utilità in concreto al diverso contenzioso in cui si controverta sull’inade mpimento dell’obbligazione( in partic olare del professionista) e la sua prova ; il curatore è dunque(il solo) legitt i mato ad eccepire, ai sensi degli artt.1218 e 1460 c.c. (Cass.15807/2021),che il prestatore ha causalmente contribuito all’allestimento di un concordatoin realtà privo della sua causa concreta, cioè inidoneo al superamento della crisi d’impresa attraverso la regolazione cui è vocata la procedura , in tal modo giustificando la non ammissione al passivo, totale o parziale, essendosi interrottoil nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura stessa; 57. il curatore , secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l’onere di a llegare e provare l’esistenza del titolo negoziale , contestandola non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità perla massa o la solo parziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass.14050/2021) o l’incompleto adempimento (sulla b ase del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compensoa forfait: Cass.7974/2018 ) ; per contro, a carico del professionista – aldi fuo ri di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura -ricade l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza dellasua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dallasituazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni , imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approva ta giudizialmente)e nel conseguente fallime n to; 58. cosìè stato precisato che la funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal professionista al d ebitore che presenti una domanda diconcordato preventivo « non può restare inficiata da successiviinadempimenti del debitore che conducano - come in caso di mancato deposito delle somme pro expensis ex art. 163, co.2, n. 4, l.f. - alla revoca dell'ammissioneal concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 41 di 45 pienamenteconsapevole) il professionista » (Cass. 13596/2020) ; in questi casi, non solo la prestazione svolta non è stata, appunto, di alcuna utilit à per la procedura, ma si è rivelata addirittura potenzialmente dannosa per i creditori, «tenutoconto della erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell’attività di impresa » (Cass. 3218/2017), evidentemente non b ilanciata da un’adeguata conservazione dei valori aziendali ed anzi peggioratadalle obbligazioni contratte in vista o a seguito d ella proposizione della domanda; 59. quantopremesso dà conto delle ragioni per cui il professionista al qualesia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per laredazione della relazione di cui all'art. 161, co . 3, l. f., non possa invocare, a fondamentodel credito, l a mera a mmissione del debitore che lo ha designato ( poi dichiaratofallito) all a procedura concordataria (quesito viii) ; non costituendo – a questifini - il decreto emesso dal tribunale ex art. 163, co . 1, l.f. « approvazione della relazione, né un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l'ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l'esattezza dell'adempimento delprofessionista» la stessa valutazione può essere , « in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'e sito di un più approfondito controllo » (Cass. 22785/2018); il che illustra la differenza di presupposti della prededuzione rispetto al riconoscimento del credito nella sua opponibilità e sussistenza, anche tenuto conto dell’evoluzione dei criteri di imputazione della responsabilità tendenti a collocare le prestazioni del professionista della crisi non oltre una zona di specialismo tecnico, ma senza alcuna assimilazione ex se – invero non prevista in alcuna norma – alla competenzanecessaria per la sol uzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , pergli effetti attenuativi della responsa bilità dell’art .2236 c.c. , dovendo semmai la parte, nel caso concreto, dimostrare « quel particolare grado di complessità tecnico-redazionale che, per l'incarico affidatogli, la relazione di consulenza avrebberichiesto, non potendo certo essa di per sé, nemmeno per presunzione, rientrarein una corrispondente e obbligatoria tipologia codicistica, e tantomeno concorsualea carattere speciale » (Cass.30295 /2021 in motivazione) ; ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 42 di 45 60. così,è stata ascritta al consulente contabile incaricato di assistere leparti in un'operazione di cessione di ramo di azienda una diligenza qualificata ma con responsabilità anche per colpa lieve (Cass. 13828/2019); in ogni caso, resta a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenzache la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicantela soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazionedel grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando al professionista la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformitàcon il generale favor per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato (Cass. 15732/2018 , 16254/2012 ); nel campo concorsuale è stato precisatoche, al pari di quanto previsto per il più ampio genus degli imprenditori (artt.2082e 2083 c.c. per l'esercizio profe ssionale dell'attività economica) e dei professionistiintellettuali (art. 2229 c.c. e 33 co.5 Cost.), trova applicazione l'art.1176 co.2 c.c., secondo il quale nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la dil igenza deve valutarsi con riguardo allanatura dell'attività esercitata , in aggiunta a quella generica e comune di cui alprimo comma, che già impone a qualunque debitore di adempiere l'obbligazione dovendo usare la diligenza del buon padre di famiglia ; la diligenza esigibile presupponepertanto la perizia, consistente nella conoscenza e attuazione delle regolee dei mezzi tecnici propri di una determinata arte o professione, da cui la collettivitàsi attende e può esigere una nozione di attivit à professionale diretta espressionedi un catalogo di regole attinenti in modo specifico a una determinata materiae, conseguentemente, concorrenti ad integrare la diligenza media propria della singola opera e vicenda; ne consegue che se quello che l'art. 2236 c.c. sanzionasecondo un parametro meno rigoroso appare l'errore tecnico, almeno nelle ipotesi in cui la perizia richiesta dalla prestazione sia superiore al livello mediocorrente nell'attività professionale esercitata dal debitore e considerato che lastessa norma appare specificativa dell'art. 1176, co. 2, c.c., ciò conduce ad affermare che la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell’apporto rispetto alle finalità specifichedella procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare , in tale limite consist endone la qualità media, andando ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 43 di 45 esenteda responsabil ità ove quella richiestagli sia eccedente , ma dovendo egli a suavolta dimos trare tale circostanza di ingaggio (Cass. 10752/2018) ; 61. infine,la [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2019/1023 non prende diretta posizionesulla prededuzione dei crediti professionali , trattando del ‘professionista nelcampo della ri strutturazione’ quale soggetto nomin a to dall’autorità pubblica e siapure in a ssistenza alle parti e per la vigilanza sulla ristrutturazione (art.2 co.1 n.12lett.a-c), mentre la diversa figura del professionista ausiliario del debitore e daquesti nominato trova una consideraz ione indiretta nel riferimento alla stabilità chegli onorari percepiti da tali soggetti debbono conservare anche nel caso di successivainsolvenza a certe condizioni di ragionevolezza e necessità immediate chele operazioni che ne costituiscono il titolo abbiano assunto; l’art.18 prescrive così agli Stati di escludere la caducazione (per invalidità o inefficacia) delle operazioni (co.4) condotte per le trattative sul piano di ristrutturazione (co.1) , purpotendo le legislazioni nazi onali – oltre che per altre ragioni – d ero gare alla conservazione degli effetti quando non vi sia stato un contro llo ex ante dell’autorità,avente ad oggetto il piano o le operazioni singole (co.2) oppure le operazioni siano state effettuate allorché il debitore era divenuto incapace di pagarei propri debiti in scadenza (co.3) ; posto che allora l’art.17 co.4 descrive solola categoria dei fornitori di finanza utili alla ristrutturazione che , come tali, nellesuccessive procedure di insolvenza , possono essere pagati in via prioritaria ; intale contesto, tenuto conto, tra gli altri, de l Considerando (15) il quale pone la necessitàdi ridurre i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori , si può constatare l’assenza nel rifer i mento unionale più prossim o di un sicuro incentivo a riconoscere proprio al professionista del debitore una peculiare posizione di vantaggio e preferenza , ciò rassicurando ogni profilo di diritto domesticopiù centrato sulle regole ordinarie della par condicio fra creditori ; 62. nederiva che, quanto al primo motivo, esso è infonda to , avendo accertatoil tribunale che, per effetto del mancato corredo da parte del debitore di proposta, piano e documentazione entro il termine concessogli ex art.161 co.6 l.f.ed anzi chiedendo egli la non emanazione di una pronuncia di merito , con la rinunciaalla domanda stessa, la prestazione professionale, pur nei limiti d el suo accertamento positivo , non risulta in alcuna relazione strumentale con il concordatopreventivo, mai ammesso e dunque esula dagli scopi per cui era stata ricorson.1140/2017- sez. S.U. U d. 14.12. 2021 pagina 44 di 45 acquisita; i l terzo motivo è inammissibile, apparendo l ’invocata distinzione tra attivitàdi ausilio legislativamente prevista e mero incarico di verifica contabile sull’attendibilitàdelle scritture e d il loro aggiornamento (l’unica prestazione del ricorrente), irrilevante ai fini del motivato diniego del la prededuzione del professionista,non essendo stata l’opera così rappresentata assunta a circostanz a decisivaa supporto del non accoglimento, su questo punto, dell’insinu azione al passivo; il secondo motivo è , infine, inammissibile apparendo la questione ivi dedottaenunciata per la prima volta con il ricorso, senza che la sua conseguente novità ( Cass. s.u. 9138/2016; Cass. s.u. 15279/2017; C ass. 32804/2019, 30044/2019,2038/2019, 15430/2018 , 27568/2017 , 8206/2016 ) – mancandone traccianel decreto impugnato - si possa ritenere superata mediante il generico richiamoalla contestazione intr