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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 23742/2026

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agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma n. 1686/2022 depositato il20/6/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] della procedura di amministrazione straordinariaSocietà Italiana per Condotte d'[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito denominatasemplicemente “Procedura” o “Condotte”) dichiarava con decretol’esecutività dello stato passivo con riferimento alla domanda diinsinuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Italia di [OSCURATO:PERSONA] C.s.s. (breviter Immobiliare NordItalia) ammettendo, in via chirografaria, ilcredito di € 52.616,43, oltre IVA ed interessi, pari ad € 1.581,01, a titolodi canoni di locazione ed oneri accessori per il periodo dal 20/2/2018 sinoal 5/8/2018; escludendo la prededuzione e il privilegio e non ammettendol’ulteriore credito richiesto per il maturare di canoni successivi.2.

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso ex artt. 97 e98 l.fall., ammetteva al passivo dell’amministrazione straordinaria, inprededuzione, i seguenti crediti: € 52.616,43, oltre IVA e interessi, giàammesso al passivo in via chirografaria; € 27.945,21, oltre interessi, percanoni di locazione maturati dal 6/8/2018 al 15/11/2018; € 28.493,15,oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione maturata dal16/11/2018 sino al 28/2/2019.2.1 Premetteva il Tribunale capitolino che erano documentalmenteprovate, e comunque non contestate, le seguenti circostanze: i) l’esistenzadi un rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile adibito ad usoufficio sito in Milano, via Salvini n. 10, intercorrente tra ImmobiliareNordItalia, subentrata a partire dal 20/2/2018 alla precedente proprietaria,e Condotte; ii) la prosecuzione di detto rapporto successivamente allapresentazione, ad opera di Condotte, del ricorso ex art. 161, comma 6 l.fall. (in data 8.1.2018), poi rinunciato, e alla sottoposizione della societàalla procedura di amministrazione straordinaria (dal 6.8.2018) e alladichiarazione dello stato di insolvenza (il 14.8.2018); iii) l’avvenutarisoluzione del rapporto locatizio in data 15.11.2018, decorsi sei mesi dallacomunicazione del recesso effettuata da Condotte con lettera ricevuta dallaNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026locatrice il 15.5.2018; iii) la riconsegna dell’immobile alla locatrice,intervenuta il 7.3.2019, a distanza di quattro mesi dalla risoluzione delrapporto; iv) il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni dilocazione, dell’indennità di occupazione e degli oneri accessori maturati incostanza della procedura (pre)concordataria e di amministrazionestraordinaria.2.2 Rilevava il Collegio, per quanto qui di interesse, che la procedura diconcordato preventivo e la successiva amministrazione straordinariaerano legate da un rapporto di consecutio, in quanto il succedersi delleprocedure si era dispiegato nel contesto dell’unica condizione diinsolvenza, con la conseguenza che il credito relativo ai canoni di locazionedovuti da Condotte nel periodo 8.1.2018/5.8.2018, in costanza dellaprocedura concordataria, già ammesso in chirografo, andava consideratoprededucibile perché sorto in occasione della procedura concordataria.2.3 Riteneva che fossero da collocare in prededuzione anche i crediti per ilmancato pagamento dei canoni maturati dopo l’apertura della procedura diamministrazione straordinaria sino al 15.11.2018, quando il rapporto dilocazione si era risolto a seguito della comunicazione della disdetta operatadalla società nel maggio dello stesso anno, e per l’indennità di occupazioneessendo pacifico e incontestato che la procedura avesse mantenuto il pienogodimento e la disponibilità dell’immobile locato successivamenteall’apertura dell’A.S. ed anche dopo la risoluzione del contratto, dato cheproceduto alla riconsegna solo in data 7.3.2019.3.

La Procedura ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato aquattro motivi; Immobiliare NordItalia ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è ammissibile in quanto, contrariamente a quanto sostenutodalla controricorrente, contiene un’esposizione dei fatti sostanziali eNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026processuali funzionale a consentire a questa Corte di individuare, in puntodi fatto e di diritto, i termini della controversia.2.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111l.fall., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perchè il Tribunale haammesso al passivo un credito sorto durante il periodo concordatario,nonostante la relativa fase non fosse stata mai stata aperta.La ricorrente sostiene che non è sufficiente, ai fini del riconoscimento dellaprededuzione, che il credito sia sorto dopo l’apertura della proceduraconcordataria, essendo necessario che lo stesso si riferisca ad attivitàfunzionali ad esigenze della stessa, che devono ritenersi escluseogniqualvolta la procedura di concordato preventivo non abbia registratoapertura.3.

Il motivo è fondato.3.1 Giova in proposito richiamare il passaggio dell’importante arresto diquesta Corte in materia di crediti sorti dopo la proposizione della domandadi concordato preventivo che non abbia superato il vaglio di ammissibilità:«la consecutività - ove la questione riguardi la prededuzione e dunque inassenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l'identitàdell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, maesige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa,ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda deldebitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo loscopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore(quesito v); per converso, la medesima consecutività, con pienezza deisuoi effetti, coinvolge principio o postulato che sia - in primo luogo le solezone concorsuali per le quali è stata espressamente dettata, comeavvenuto con la L. Fall., art. 69 bis, al culmine di un percorso tuttoorientato alla tutela della massa dei creditori, e non del singolo, esitoagevolmente desumibile dalla ratio che sorregge la retrodatazione delperiodo sospetto (Cass. 25728/2016), per la quale è stato precisato che ilNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare lasuccessiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimostato d'insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordatopreventivo (Cass. 8439/2012, 7324/2016); mentre per l'amministrazionecontrollata occorre dimostrare l'assenza di soluzione di continuità rispettoal fallimento (Cass. 1300/2013); identica considerazione è stata ribadita inpunto di computo degli interessi dei crediti insinuati al passivo, fattodecorrere dalla prima procedura, quale iniziata con domanda (Cass.18437/2010)» (cfr. Cass. 42093/2021; si veda, nello stesso senso, ancheCass. n 18345/2022).Del resto, che il rapporto di locazione, dal quale è originato il credito, siponga ai margini di un qualsivoglia piano di ristrutturazione (in realtà maiallestito in quanto il debitore, dopo aver chiesto ed ottenuto il termine dicui all’art. 161, comma 6, l.fall., ha rinunciato alla domanda di concordato)risulta plasticamente confermato dal fatto che nelle more della proceduradi concordato il conduttore è receduto dal contratto di locazione,evidentemente reputandolo non funzionale a qualsivoglia progetto disoluzione della crisi.4.

Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.50, 51 e 52 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere il tribunale ammesso il credito vantato da ImmobiliareNorditalia in prededuzione, nonostante il recesso dal contratto fosse statoesercitato in un periodo cronologicamente anteriore all’aperturadell’amministrazione straordinaria.5.

Il motivo non merita accoglimento.5.1 Vero è che il conduttore ha esercitato il diritto di recesso dal contrattodi locazione in data 9/5/2018 e, dunque, prima dell’apertura dellaprocedura di amministrazione straordinaria; tuttavia, trattandosi di recessoanticipato, lo scioglimento del contratto ha avuto effetto sei mesi dopo edil proprietario locatore ha mantenuto il diritto di riscuotere il canoneNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026maturato nei mesi successivi all’apertura della procedura (agosto -novembre 2018).Trattandosi di un credito sorto in pendenza della procedura diamministrazione straordinaria, doveva essere riconosciuta la prededuzionecome correttamente statuito dal Tribunale.5.2 Va anche aggiunto, a conferma di tale conclusione, chenell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato diinsolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, comeinterpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dallal. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione ope legis dei contratti in corsoin funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura,sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino aquando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, icrediti maturati dal contraente in bonis dopo l'apertura della proceduradevono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relativeprestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52d.lgs. n. 270 del 1999 (Cass. 28797/2018).6.

Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.artt. 93 e 95 l. fall. e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere il Tribunale ammesso il credito vantato da ImmobiliareNordItalia a titolo di indennità di occupazione, nonostante tale credito siastato quantificato per la prima volta in sede di osservazioni ex art. 95 l.fall..6.1 Secondo la ricorrente la richiesta di ammissione al passivo dei creditidovuti dalla Procedura a titolo di occupazione senza titolo dell’immobile,relativo al periodo dallo scioglimento del contratto (15/11/2018) allamateriale restituzione dell’immobile stesso (7/3/2019), non sarebbe statacorrettamente avanzata in sede di insinuazione al passivo, in assenza diuna precisa determinazione della somma richiesta, ma solo nellesuccessive osservazioni ex art. 95 l. fall..Numero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/20267.

Il motivo è infondato.7.1 Il Tribunale ha accertato che già con la domanda di insinuazioneImmobiliare Norditalia aveva chiesto di essere ammessa al passivo dellaSocietà «in prededuzione, con il privilegio di cui all’art. 2764 c.c., per tuttele somme maturate e maturande a titolo di indennità di occupazione eoneri accessori, anche a conguaglio, oltre IVA, per il periodo dal 16novembre 2018 sino alla data di effettiva riconsegna dell’Immobile(richiesta dall’istante con separata domanda); il tutto oltre interessi, ancheconvenzionali di mora (al tasso legale annuo maggiorato di tre punti)maturati e maturandi dalla data di ciascuna scadenza sino al soddisfo,anche ai sensi dell’art. 111 bis l.f., oltre rivalutazione monetaria sinoall’effettivo pagamento» ed ha quindi correttamente affermato che «nelleosservazioni al progetto di stato passivo, lungi dall’avere per la prima voltarichiesto l’ammissione al passivo dei crediti relativi a indennità dioccupazione e oneri condominiali, la Immobiliare NordItalia ha intesolimitare la propria pretesa ai crediti maturati sino al 28.02.2019 (data nellaquale l’immobile non era stato ancora riconsegnato).

Non ricorre dunquealcuna inammissibilità della domanda, che deve essere invece accolta perle ragioni già dette con riferimento».8.

Il quarto motivo adduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1591 c.c., in relazione art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il tribunaleammesso al passivo l’importo richiesto a titolo di indennità di occupazione,calcolando lo stesso in base ai canoni di locazione pattuiti tra le parti.9.

Anche questo motivo non merita accoglimento.9.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte la pretesa dellocatore a titolo di indennità di occupazione dei locali per il periodosuccessivo alla dichiarazione di fallimento ha, propriamente, titolo in unaresponsabilità extracontrattuale; pertanto, quando il contratto di locazioneè venuto meno prima ancora dell'apertura della procedura concorsuale, laprotrazione, ove concretamente esistente, della detenzione del bene daNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026parte della curatela, in quanto carente di titolo giuridico, è fonte diresponsabilità aquiliana ancorché il verificarsi di siffatta situazione non siaimputabile a dolo o a colpa del curatore, ma debba considerarsi dipendenteda necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa: con laconseguenza che il credito del proprietario del bene ha naturaintegralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l'obbligazionerisarcitoria risulta a carico del fallimento ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall. (cfr. Cass. 4190/1998, 20146/2018 e 17801/2019).9.2 Va, altresì, rilevato che questa Corte ha anche avuto modo di precisareche «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di unterzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda ilrisarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso èliquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante ilparametro del canone locativo di mercato» (cfr. Cass., Sez.

U.,33645/2022).9.3 Nel caso di spece la Corte si è uniformata a tali principi commisurandol’indennità di occupazione sine titulo nel corrispettivo della locazione,applicando la disciplina dell’art 1591 c.c..10.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo, l’impugnato decretodeve essere cassato con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi; cassal’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alTribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma n. 1686/2022 depositato il20/6/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] della procedura di amministrazione straordinariaSocietà Italiana per Condotte d'[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito denominatasemplicemente “Procedura” o “Condotte”) dichiarava con decretol’esecutività dello stato passivo con riferimento alla domanda diinsinuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Italia di [OSCURATO:PERSONA] C.s.s. (breviter Immobiliare NordItalia) ammettendo, in via chirografaria, ilcredito di € 52.616,43, oltre IVA ed interessi, pari ad € 1.581,01, a titolodi canoni di locazione ed oneri accessori per il periodo dal 20/2/2018 sinoal 5/8/2018; escludendo la prededuzione e il privilegio e non ammettendol’ulteriore credito richiesto per il maturare di canoni successivi.2. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso ex artt. 97 e98 l.fall., ammetteva al passivo dell’amministrazione straordinaria, inprededuzione, i seguenti crediti: € 52.616,43, oltre IVA e interessi, giàammesso al passivo in via chirografaria; € 27.945,21, oltre interessi, percanoni di locazione maturati dal 6/8/2018 al 15/11/2018; € 28.493,15,oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione maturata dal16/11/2018 sino al 28/2/2019.2.1 Premetteva il Tribunale capitolino che erano documentalmenteprovate, e comunque non contestate, le seguenti circostanze: i) l’esistenzadi un rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile adibito ad usoufficio sito in Milano, via Salvini n. 10, intercorrente tra ImmobiliareNordItalia, subentrata a partire dal 20/2/2018 alla precedente proprietaria,e Condotte; ii) la prosecuzione di detto rapporto successivamente allapresentazione, ad opera di Condotte, del ricorso ex art. 161, comma 6 l.fall. (in data 8.1.2018), poi rinunciato, e alla sottoposizione della societàalla procedura di amministrazione straordinaria (dal 6.8.2018) e alladichiarazione dello stato di insolvenza (il 14.8.2018); iii) l’avvenutarisoluzione del rapporto locatizio in data 15.11.2018, decorsi sei mesi dallacomunicazione del recesso effettuata da Condotte con lettera ricevuta dallaNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026locatrice il 15.5.2018; iii) la riconsegna dell’immobile alla locatrice,intervenuta il 7.3.2019, a distanza di quattro mesi dalla risoluzione delrapporto; iv) il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni dilocazione, dell’indennità di occupazione e degli oneri accessori maturati incostanza della procedura (pre)concordataria e di amministrazionestraordinaria.2.2 Rilevava il Collegio, per quanto qui di interesse, che la procedura diconcordato preventivo e la successiva amministrazione straordinariaerano legate da un rapporto di consecutio, in quanto il succedersi delleprocedure si era dispiegato nel contesto dell’unica condizione diinsolvenza, con la conseguenza che il credito relativo ai canoni di locazionedovuti da Condotte nel periodo 8.1.2018/5.8.2018, in costanza dellaprocedura concordataria, già ammesso in chirografo, andava consideratoprededucibile perché sorto in occasione della procedura concordataria.2.3 Riteneva che fossero da collocare in prededuzione anche i crediti per ilmancato pagamento dei canoni maturati dopo l’apertura della procedura diamministrazione straordinaria sino al 15.11.2018, quando il rapporto dilocazione si era risolto a seguito della comunicazione della disdetta operatadalla società nel maggio dello stesso anno, e per l’indennità di occupazioneessendo pacifico e incontestato che la procedura avesse mantenuto il pienogodimento e la disponibilità dell’immobile locato successivamenteall’apertura dell’A.S. ed anche dopo la risoluzione del contratto, dato cheproceduto alla riconsegna solo in data 7.3.2019.3. La Procedura ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato aquattro motivi; Immobiliare NordItalia ha svolto difese con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è ammissibile in quanto, contrariamente a quanto sostenutodalla controricorrente, contiene un’esposizione dei fatti sostanziali eNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026processuali funzionale a consentire a questa Corte di individuare, in puntodi fatto e di diritto, i termini della controversia.2. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111l.fall., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perchè il Tribunale haammesso al passivo un credito sorto durante il periodo concordatario,nonostante la relativa fase non fosse stata mai stata aperta.La ricorrente sostiene che non è sufficiente, ai fini del riconoscimento dellaprededuzione, che il credito sia sorto dopo l’apertura della proceduraconcordataria, essendo necessario che lo stesso si riferisca ad attivitàfunzionali ad esigenze della stessa, che devono ritenersi escluseogniqualvolta la procedura di concordato preventivo non abbia registratoapertura.3. Il motivo è fondato.3.1 Giova in proposito richiamare il passaggio dell’importante arresto diquesta Corte in materia di crediti sorti dopo la proposizione della domandadi concordato preventivo che non abbia superato il vaglio di ammissibilità:«la consecutività - ove la questione riguardi la prededuzione e dunque inassenza di una norma più specifica - non si limita a postulare l'identitàdell'elemento oggettivo su cui sono fondate le procedure in sequenza, maesige che tra di esse non vi sia discontinuità anche organizzativa,ricorrente invece quando la prima non sia avanzata oltre la domanda deldebitore ed infatti nemmeno sia stata aperta, così non raggiungendo loscopo per il cui realizzo abbia cooperato un terzo, ingaggiato dal debitore(quesito v); per converso, la medesima consecutività, con pienezza deisuoi effetti, coinvolge principio o postulato che sia - in primo luogo le solezone concorsuali per le quali è stata espressamente dettata, comeavvenuto con la L. Fall., art. 69 bis, al culmine di un percorso tuttoorientato alla tutela della massa dei creditori, e non del singolo, esitoagevolmente desumibile dalla ratio che sorregge la retrodatazione delperiodo sospetto (Cass. 25728/2016), per la quale è stato precisato che ilNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare lasuccessiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimostato d'insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordatopreventivo (Cass. 8439/2012, 7324/2016); mentre per l'amministrazionecontrollata occorre dimostrare l'assenza di soluzione di continuità rispettoal fallimento (Cass. 1300/2013); identica considerazione è stata ribadita inpunto di computo degli interessi dei crediti insinuati al passivo, fattodecorrere dalla prima procedura, quale iniziata con domanda (Cass.18437/2010)» (cfr. Cass. 42093/2021; si veda, nello stesso senso, ancheCass. n 18345/2022).Del resto, che il rapporto di locazione, dal quale è originato il credito, siponga ai margini di un qualsivoglia piano di ristrutturazione (in realtà maiallestito in quanto il debitore, dopo aver chiesto ed ottenuto il termine dicui all’art. 161, comma 6, l.fall., ha rinunciato alla domanda di concordato)risulta plasticamente confermato dal fatto che nelle more della proceduradi concordato il conduttore è receduto dal contratto di locazione,evidentemente reputandolo non funzionale a qualsivoglia progetto disoluzione della crisi.4. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.50, 51 e 52 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere il tribunale ammesso il credito vantato da ImmobiliareNorditalia in prededuzione, nonostante il recesso dal contratto fosse statoesercitato in un periodo cronologicamente anteriore all’aperturadell’amministrazione straordinaria.5. Il motivo non merita accoglimento.5.1 Vero è che il conduttore ha esercitato il diritto di recesso dal contrattodi locazione in data 9/5/2018 e, dunque, prima dell’apertura dellaprocedura di amministrazione straordinaria; tuttavia, trattandosi di recessoanticipato, lo scioglimento del contratto ha avuto effetto sei mesi dopo edil proprietario locatore ha mantenuto il diritto di riscuotere il canoneNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026maturato nei mesi successivi all’apertura della procedura (agosto -novembre 2018).Trattandosi di un credito sorto in pendenza della procedura diamministrazione straordinaria, doveva essere riconosciuta la prededuzionecome correttamente statuito dal Tribunale.5.2 Va anche aggiunto, a conferma di tale conclusione, chenell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato diinsolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, comeinterpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dallal. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione ope legis dei contratti in corsoin funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura,sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino aquando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, icrediti maturati dal contraente in bonis dopo l'apertura della proceduradevono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relativeprestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52d.lgs. n. 270 del 1999 (Cass. 28797/2018).6. Il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.artt. 93 e 95 l. fall. e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere il Tribunale ammesso il credito vantato da ImmobiliareNordItalia a titolo di indennità di occupazione, nonostante tale credito siastato quantificato per la prima volta in sede di osservazioni ex art. 95 l.fall..6.1 Secondo la ricorrente la richiesta di ammissione al passivo dei creditidovuti dalla Procedura a titolo di occupazione senza titolo dell’immobile,relativo al periodo dallo scioglimento del contratto (15/11/2018) allamateriale restituzione dell’immobile stesso (7/3/2019), non sarebbe statacorrettamente avanzata in sede di insinuazione al passivo, in assenza diuna precisa determinazione della somma richiesta, ma solo nellesuccessive osservazioni ex art. 95 l. fall..Numero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/20267. Il motivo è infondato.7.1 Il Tribunale ha accertato che già con la domanda di insinuazioneImmobiliare Norditalia aveva chiesto di essere ammessa al passivo dellaSocietà «in prededuzione, con il privilegio di cui all’art. 2764 c.c., per tuttele somme maturate e maturande a titolo di indennità di occupazione eoneri accessori, anche a conguaglio, oltre IVA, per il periodo dal 16novembre 2018 sino alla data di effettiva riconsegna dell’Immobile(richiesta dall’istante con separata domanda); il tutto oltre interessi, ancheconvenzionali di mora (al tasso legale annuo maggiorato di tre punti)maturati e maturandi dalla data di ciascuna scadenza sino al soddisfo,anche ai sensi dell’art. 111 bis l.f., oltre rivalutazione monetaria sinoall’effettivo pagamento» ed ha quindi correttamente affermato che «nelleosservazioni al progetto di stato passivo, lungi dall’avere per la prima voltarichiesto l’ammissione al passivo dei crediti relativi a indennità dioccupazione e oneri condominiali, la Immobiliare NordItalia ha intesolimitare la propria pretesa ai crediti maturati sino al 28.02.2019 (data nellaquale l’immobile non era stato ancora riconsegnato). Non ricorre dunquealcuna inammissibilità della domanda, che deve essere invece accolta perle ragioni già dette con riferimento».8. Il quarto motivo adduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1591 c.c., in relazione art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il tribunaleammesso al passivo l’importo richiesto a titolo di indennità di occupazione,calcolando lo stesso in base ai canoni di locazione pattuiti tra le parti.9. Anche questo motivo non merita accoglimento.9.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte la pretesa dellocatore a titolo di indennità di occupazione dei locali per il periodosuccessivo alla dichiarazione di fallimento ha, propriamente, titolo in unaresponsabilità extracontrattuale; pertanto, quando il contratto di locazioneè venuto meno prima ancora dell'apertura della procedura concorsuale, laprotrazione, ove concretamente esistente, della detenzione del bene daNumero registro generale 19186/2022Numero sezionale 2710/2026Numero di raccolta generale 23742/2026Data pubblicazione 21/07/2026parte della curatela, in quanto carente di titolo giuridico, è fonte diresponsabilità aquiliana ancorché il verificarsi di siffatta situazione non siaimputabile a dolo o a colpa del curatore, ma debba considerarsi dipendenteda necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa: con laconseguenza che il credito del proprietario del bene ha naturaintegralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l'obbligazionerisarcitoria risulta a carico del fallimento ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall. (cfr. Cass. 4190/1998, 20146/2018 e 17801/2019).9.2 Va, altresì, rilevato che questa Corte ha anche avuto modo di precisareche «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di unterzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda ilrisarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso èliquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante ilparametro del canone locativo di mercato» (cfr. Cass., Sez. U.,33645/2022).9.3 Nel caso di spece la Corte si è uniformata a tali principi commisurandol’indennità di occupazione sine titulo nel corrispettivo della locazione,applicando la disciplina dell’art 1591 c.c..10. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, l’impugnato decretodeve essere cassato con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi; cassal’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alTribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 23742/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris