CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1471/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –controrappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4105/2018 depositata il26/11/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dal relatoreAlberto Pazzi.1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazioneammetteva al passivo della procedura il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. percanoni di locazione dell’immobile condotto dalla compagine in bonis edutilizzato per lo svolgimento dell’attività di impresa per il periodo novembre2013 – ottobre 2014, negando, tuttavia, la prededuzione richiesta.Numero registro generale 1471/2019Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 7814/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’opposizione proposta dacompiuti dall'imprenditore nella fase di esecuzione del concordato, qualeautonoma procedura concorsuale, devono essere qualificati, sul pianotecnico-dogmatico, come crediti sorti in pendenza di una proceduraconcorsuale e quindi prededucibili.Riteneva, comunque, sussistente il requisito tipologico della relazionefunzionale, in quanto tutti gli atti strumentali alla realizzazione del pianoconcordatario, sulla base di un giudizio ex ante e astratto che connotal'attività di controllo del tribunale nell'ambito della procedura di concordato,sono strumentali al soddisfacimento dei creditori e debbono essere qualificatiquindi, in base all'art. 111 l. fall., come prededucibili nella successivaprocedura concorsuale.3. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per lacassazione di questo decreto, pubblicato in data 26 novembre 2018,prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoQuest’ultima ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione didifetto di legittimazione processuale del fallimento ricorrente sollevata dallacontroparte, stante la mancanza in atti dell’autorizzazione del G.D. apresentare l’impugnazione.Invero l’art. 25, comma 1, n. 6, l. fall., applicabile ratione temporis, stabilisceche il giudice delegato, «autorizza per iscritto il curatore a stare in giudiziocome attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre dataper atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado diessi».La norma deve essere coordinata con il disposto del successivo art. 31 l. fall.,a mente del quale il curatore «non può stare in giudizio senza l'autorizzazioneNumero registro generale 1471/2019Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 7814/2026Data pubblicazione 31/03/2026del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardivedichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, esalvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegatoo del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore».Quest’ultimo disposto normativo è strutturato in funzione dell’oggetto dellalite e individua particolari ipotesi in cui il curatore non necessitadell’autorizzazione del giudice delegato.Il legislatore ha così correlato la necessità di autorizzazione a casi diversi daquelli in cui si controverte di “contestazioni” e “tardive dichiarazioni dicrediti”, riferimento da intendersi come effettuato alle impugnazioni di cuiagli artt. 98 e 99 l. fall., in cui si pone in contestazione, appunto,l’ammissione del credito al passivo della procedura (cfr. Cass. 7918/2012).Ulteriore eccezione è costituita dai “procedimenti promossi per impugnareai reclami avverso i decreti del giudice delegato o del tribunale nonché adogni altro procedimento che abbia ad oggetto un’impugnazione deiprovvedimenti del giudice delegato o del tribunale, quale, per l’appunto, ilricorso per cassazione avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 99 l. fall..5. Il secondo motivo di ricorso – dal quale è opportuno prendere lemosse in applicazione del principio della ragione più liquida - denuncia, exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 111, comma 2, l. fall.: l’avvenuto riconoscimento della prededuzioneoccasionale, perché i crediti erano sorti sulla base di atti legittimamentecompiuti dall'imprenditore nella fase di esecuzione del concordato, deveconsiderarsi – in tesi di parte ricorrente – erroneo, in quanto il collegamentodel credito sorto in occasione della procedura concorsuale che giustifica ilriconoscimento della prededuzione non è meramente temporale, ma deveessere integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi dellaprocedura.Allo stesso modo, il riconoscimento della prededuzione funzionale non risultacorretto, in quanto la funzionalità del credito deve essere indagata inNumero registro generale 1471/2019Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 7814/2026Data pubblicazione 31/03/2026concreto con l'individuazione, oltre che della correlazione con il piano diconcordato, anche del vantaggio arrecato alla massa dei creditori, giacchénon tutti gli atti posti in essere nella fase esecutiva del concordatocostituiscono attuazione del piano.6. Il motivo è fondato nei termini che si vanno ad illustrare.6.1 E’ opportuno rilevare, in via preliminare, come sia pacifico fra le partiche la richiesta di insinuazione al passivo riguardava canoni di locazionematurati dal novembre 2013 all’ottobre 2014 in relazione a un immobile doveEldo s.p.a. esercitava la propria attività commerciale; la richiesta diprededuzione era motivata dal fatto che il credito trovava giustificazionenell’esecuzione del concordato preventivo in continuità domandato da Eldos.p.a. nell’ottobre 2011 ed omologato dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] decreto del 10 maggio 2012, a cui aveva fatto seguito il fallimento dellamedesima compagine dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 aprile2016.6.2 Questa Corte (Cass. 10307/2025) ha recentemente chiarito che un similecredito non può essere qualificato né come “credito sorto in pendenza di unaprocedura concorsuale e, quindi, prededucibile”, né come credito in“relazione funzionale” con la procedura di concordato preventivo.Quanto alla prededuzione attribuibile ai crediti sorti “in occasione” di unaprocedura concorsuale ex art. 111, comma 2, l. fall. bisogna ribadire che«“la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto diomologazione” (art. 181 l.fall.) e, come si suol dire, il debitore “torna inbonis”. A fronte del dato normativo, non depone in contrario, per lapersistenza della procedura, il fatto che il commissario giudiziale resti incarica al fine di sorvegliarne l’adempimento e riferire al giudice eventuali fattipregiudizievoli per i creditori, come prevede l’art. 185 l.fall. (di cui peraltronon sono qui applicabili ratione temporis i commi da 3 a 6, introdotti dal d.l.83/2015, conv. con modifiche dalla l. 132/2015). La citata sentenza delleSezioni unite del 2021, dopo aver ribadito la spiccata connotazione autonomadel parametro dell’occasionalità rispetto a quello della funzionalità (Cass.Numero registro generale 1471/2019Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 7814/2026Data pubblicazione 31/03/20265098/2014, 10130/2021, 22670/2021), ha sottolineato che il paradigmadell’insorgenza del credito “in occasione” della procedura concorsuale sideclina non solo sul piano cronologico, ma anche “per l’imputazione delrispettivo titolo all’attività̀ degli organi della procedura stessa”; attività che,nel caso di specie, non viene in rilievo. Il punto è dirimente, a fronte delconsolidato orientamento per cui il criterio dell’occasionalità, per avere unsenso compiuto, va integrato con l’implicito profilo soggettivo di cui si èdetto, poiché altrimenti risulterebbe “palesemente irragionevole, in quantoporterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sortiin occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitorenon funzionali ad esigenze della stessa” (così Cass. Sez. U, 42093/2021 cit.).Con la conseguenza che solo gli impegni assunti direttamente dagli organiconcorsuali – così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla lorointrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (conf. Cass.12332/2023, 29999/2023)» (Cass. 10307/2025, § 5.2).6.3 Quanto alla prededuzione attribuibile ai crediti sorti “in funzione” di unaprocedura concorsuale il collegio condivide gli approdi della sentenza giàcitata (Cass. 10307/2025) e ritiene di riaffermare che «in tema di concordatopreventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura dellaprocedura ai sensi dell’art. 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione delconcordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentaresuccessivamente aperta, della prededucibilità c.d. “in funzione”, di cui all’art.111, comma 2, l.fall., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021».Difatti, «che questa sia l’evoluzione del diritto vivente in subiecta materiaemerge anche da più recenti pronunce di questa sezione, totalmente in lineacon i dicta del massimo organo nomofilattico, laddove si ribadisce che «icrediti prededucibili si sottraggono, sì, all’operatività della regola della “parcondicio creditorum” (art. 111, comma 1, l.fall.), nondimeno vi sisottraggono, propriamente, nell’ambito della procedura concorsuale,nominativamente identificata, che cronologicamente li determina ovvero cheNumero registro generale 1471/2019Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 7814/2026Data pubblicazione 31/03/2026teleologicamente li giustifica ovvero, ancora, nell’ambito della proceduraconcorsuale, di eguale identificazione nominativa, verso cui si proiettano. Aldi fuori di siffatti ambiti procedurali i crediti prededucibili fanno eccezionealla regola della “par condicio creditorum” se ed in quanto – sostanzialmente– assistiti da causa legittima di prelazione» (Cass. 22772/2024). Si tratta diuna ricostruzione assiologica e sistematica in linea con il plesso normativo diriferimento, giacché l’art. 111, comma 2, l.fall. contempla, oltre allacategoria delle prededuzioni ex lege, solo le categorie dei crediti sorti “infunzione” o “in occasione” – non anche “in esecuzione” – delle procedureconcorsuali; mentre per i crediti “in esecuzione” (segnatamente delconcordato preventivo, come quelli oggetto del presente giudizio) il datonormativo esistente ne conferma la riconducibilità alla prima (v. art. 182-quater l.fall.). Nel nuovo cono visuale aperto dalle Sezioni unite del 2021deve apprezzarsi come sistematicamente incoerente che la prededuzione deicrediti sorti per effetto di finanziamenti (strumenti notoriamente essenzialiper la riuscita di una ristrutturazione) debba essere attribuita dalla legge,mentre per altre operazioni di anche minore o dubbia rilevanza nell’economiaconcordataria possa risultare sufficiente il presupposto – che pure essecondividono con i primi – di integrare atti “in esecuzione” del concordato.Allo stesso modo non pare più conciliabile con quel concetto di “funzionalitàprocedurale” che i crediti dei terzi sorti durante la procedura concordatariapossano fruire della prededuzione solo in forza di una specifica disposizionedi legge (l’art. 161, comma 7 l.fall.), mentre quelli sorti dopo la chiusuradella procedura, e sol perché in esecuzione della stessa, possano fruire dellaprededuzione in assenza di previsioni di legge, salvo, appunto, l’art. 182-quater, comma 1, l.fall., che però come detto riguarda esclusivamente ifinanziamenti, ad ulteriore riprova che quel perimetro tracciato dalla legge –in un ambito di indubbia eccezionalità rispetto al principio generale della parcondicio creditorum – non possa essere dilatato in via interpretativa. Inquella nuova visione della consecutio tra procedure, è lo stesso difetto dilegittimazione dei creditori “nuovi” (per crediti sorti post-omologa) aNumero registro generale 1471/2019Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 7814/2026Data pubblicazione 31/03/2026chiedere la risoluzione o l’annullamento del concordato, ex art. 186 l.fall., atestimoniare la loro estraneità ad una procedura che si è chiusa, appunto,con l’omologazione (art. 181 l.fall.), sicché sarebbe paradossale che essibeneficiassero di una “precedenza” – rispetto ai creditori concordatari chehanno approvato o subito la ristrutturazione, sacrificando i loro diritti dicredito – originata dalla consecuzione tra una procedura, cui però sonoestranei, e il successivo fallimento. Da questo punto di vista, la tutelaapprestata dall’ordinamento attraverso l’esenzione da revocatoria ex art. 67,comma 3, lett. e) l. fall. – che preserva da ripetizione il pagamento effettuatoin loro favore dall’imprenditore tornato in bonis, in attuazione del pianoconcordatario – appare congrua e sistematicamente coerente, mentrerisulterebbe ultronea la loro antergazione prededuttiva» (così Cass.10307/2025, § 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4).7. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comportal’assorbimento del primo mezzo.8. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il provvedimentoimpugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ilquale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopraillustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilprimo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il Presidente