CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22772/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a., giusta procura speciale del 25.6.2018 autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] e procura speciale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA], in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale del 31.7.2018 per notar [OSCURATO:PERSONA], in qualità - la “2Worlds” - di cessionaria del credito della “[OSCURATO:PERSONA] di Spoleto” s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma,alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Cetraro, alla via F. Pirrino, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei24/28.5.2019 del Tribunale di Castrovillari, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8 maggio2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, udito l’avvocatoSalvatore Bencivinni per i l controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] 1.La “[OSCURATO:PERSONA] di Spoleto” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Castrovillari. [OSCURATO:SOCIETA] che in data 7.11.2013 il Tribunale di Terni aveva omologato il concordato preventivo con continuità aziendale del “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che con atto del 22.12.2016 il “[OSCURATO:PERSONA]” in concordato preventivo aveva ceduto per il prezzo di euro 1,00 l’intero suo complesso aziendale alla “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l., la quale si era accollata tutti i debiti e le passività della cedente(cfr. ricorso, pag. 3). [OSCURATO:SOCIETA] che con sentenza del 27.4.2017 il Tribunale di Terni aveva dichiarato il fallimento del “[OSCURATO:PERSONA]” e con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]”. Indi esponeva che era creditrice del “[OSCURATO:PERSONA]”, peraltro, per l’importo di euro 914.985,82, corrispondente al saldo debitore del conto corrente n. 2795, traente titolo, in forza delle autorizzazioni del 16.4.2013 e dei5/7.8.2015 del Tribunale di Terni nell’ambito della procedura di concordato del “[OSCURATO:PERSONA]”, dalla nuova finanza a tal ultima società erogata ai sensi dell’art. 182 quinquiesl.fall. mercé, appunto, accensione del conto corrente suindicato. Chiedeva l’ammissione al passivo, tra l’altro, in prededuzione per la somma di euro 914.985,82(cfr. ricorso, pag. 3). 2.In data 19.7.2018 la “[OSCURATO:PERSONA] di Spoleto” comunicava al curatore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” che in data 12.6.2018 aveva ceduto la suindicata ragione di credito alla “2Worlds” s.r.l.(cfr. ricorso, pag. 6). 3.Il giudice delegato – per quel che qui rileva - faceva lu ogo all’ammissione per l’importo di euro 914.985,82 in chirografo e denegava la prededuzione. Evidenziava che il titolo della prededuzione, senz’altro invocabile nell’ambito della procedura concorsuale del “[OSCURATO:PERSONA]”, non si estendeva al fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. ricorso, pag. 9). 4.La “2Worlds” proponeva opposizione allo stato passivo. Ribadiva che, per effetto della cessione d’azienda intercorsa tra la cedente, “[OSCURATO:PERSONA]”, e la cessionaria, “[OSCURATO:SOCIETA]”, tal ultima società aveva assunto pur l’esposizione debitoria prededucibile di cui al saldo del conto corrente n. 2795(cfr. ricorso, pag. 10). Indi, insisteva per il riconoscimento della prededuzioneai sensi dell’art. 182 quinquies, 1° co., l.fall. (per il riferimento al 1° co. cit. cfr. decreto impugnato, pag. 2). Adduceva che la cessione all’ “[OSCURATO:SOCIETA]” dell’azienda già facente capo al “[OSCURATO:PERSONA]” aveva consentito alla cessionaria di fruire della nuova finanza erogata alla cedente, sicché il corrispondente credito, insorto onde consentire la continuità aziendale, era stato rispondente anche agli interessi della massa dei creditori della “[OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. ricorso, pag. 11). 4.1.Resisteva il curatore del fallimento.5. Con decreto del 28.5.2018 il Tribunale di Castrovillari rigettava l’opposizionee compensava le spese. Reputava il tribunaleche: a) la natura procedurale e non già sostanziale della prededuzione induceva ad escludere che in ipotesi di cessione di azienda il credito conservasse tale qualifica anche nei confronti del cessionario (cfr. decreto impugnato, pag. 9); b) la previsione dell’art. 182 quinquies l.fall. importa deroga al principio della par condicio creditorum , sicché riveste carattere eccezionale“e, in quanto tale, non appare suscettibile di applicazione analogica all’ipotesi, ricorrente nella fattispecie (...), in cui la prededuzione sia fatta valere dal creditore finanziatore nell’ambito del fallimento relativo all’impresa cessionaria dell’azienda di cui era dapprima titolare il debitore in concordato” (così decreto impugnato, pagg. 9 – 10) ; c) segnatamente, con riferimento alla prededuzione“cronologica”, essa, astrattamente predicabile nel concordato preventivo ovvero nel fallimento dell’alienante ( “[OSCURATO:PERSONA]” ) , non poteva esser fatta valere nel fallimento dell’acquirente(“[OSCURATO:SOCIETA]”), “non essendovi alcun collegamento, neppure indiretto, tra tale credito e l’attività degli organi di quest’ultima procedura” (così decreto impugnato, pag. 10); d) in particolare, con riferimento alla prededuzione “teleologica”, doveva escludersi che, all’atto dell’erogazione del finanziamento al “[OSCURATO:PERSONA]”, se ne potesse valutare “la funzionalità (…) rispetto agli interessi della massa dei creditori del fallimento della società cessionaria –all’epoca, peraltro, ancora non costituita – il trasferimento dell’azienda non essendo affatto prospettato nel piano concordatario” (così decreto impugnato, pag. 11). 6.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in qualità di mandataria della “2Worlds” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ovvero rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.Con ordinanza interlocutoria de i 14.4/ 1 8 . 7 .202 3 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 8.Il Pubblico M inistero ha formulato in data 12 . 4 .202 4 conclusioni scritte ; ha chiestorigettarsi il ricorso. 9.La ricorrente ha depositato memoria. Il controricorrente ha depositato memoria exart. 380 bis 1 cod. proc. civ. e memoria exart. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111 l.fall. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Deduce che: a)ha errato il Tribunale di Castrovillari a negare, segnatamente con riferimento al criterio teleologico, la prededuzione; b) il credito per cui è controversia, ha, per un verso, assicurato lacontinuità aziendalecompiutasi con la cessione d’azienda (cfr. ricorso, pag. 1 8 ) , sicché ha consentito alla “[OSCURATO:SOCIETA]” di fruire della nuova finanza erogata al “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 17);ha, per altro verso, comportato un indubbio vantaggio per la massa dei creditori della “[OSCURATO:SOCIETA]”, sicché appieno è stato rispondente ai loro interessi (cfr. ricorso, pagg. 16 -17); c) altresì, contrariamente all’assunto del Tribunale di Castrovillari, il trasferimento dell’azienda era espressamente contemplato nel piano concordatario (cfr. ricorso, pag. 17).Ulteriormente espone infatti che il concordato del “[OSCURATO:PERSONA]” si connotava come “misto”, in parte con continuità dell’attività aziendale, in parte con trasferimento-liquidazione di taluni cespiti immobiliari (cfr. ricorso, pag. 18) e che, infine, la cessione d’azienda intercorsa tra il “[OSCURATO:PERSONA]” e l’ “[OSCURATO:SOCIETA]” ha semplicemente determinato un mutamento del soggetto chiamato ad adempiere la proposta concordataria, “rimanendo immutata la garanzia patrimoniale” (così ricorso, pag. 20). 11.Il motivo di ricorso va respinto. 12.Il thema controverso è evidentemente la opponibilità della prededuzione ex lege, recte della prededuzione ex art. 182 quinquies l.fall. prevista per i finanziamenti “funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori” (art. 182 quinquies, 1° co., l.fall.), ad un imprenditore diverso dall’imprenditore la cui procedura concorsuale, in esplicazione delle prerogative tutorie prefigurate nella formadell’autorizzazione del tribunale, ne ha segnato l’insorgere. La questione posta nella controvers a è quindi la operatività della prededuzione ex art. 182 quinquies l.fall. sul terreno e nell’ambito della procedura concorsuale riferibile ad un diverso e distinto imprenditore commerciale. 13.Il privilegio è connotazione che si correla alla causa del credito. Depone univocamente in tal senso il disposto dell’art. 2745 cod. civ. La prededuzione è, del credito, connotazione che viceversasi correla in chiave cronologica (“sorti in occasione (…) delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”) ovvero in chiave funzionale (“sorti (…) in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”) ad una data procedura concorsuale. E tanto pur nella evenienza della prededuzione ex lege, ipotesi, quest’ultima, in cui il nesso cronologico-occasionale ovvero teleologico- funzionale è presupposto, è delineato in linea astratta,a priori, dal legislatore. La diversità dell’una e dell’altra connotazione, sostanziale, la prima, procedurale, la seconda (cfr. Cass. 11.6.2019, n. 15724, (Rv. 654456-01)), è, in fondo, riscontrata dalla loro possibile – e positivamente ammessa – coesistenza, giacché il credito prededucibile può essere assistito da una causa legittima di prelazione, segnatamente da un privilegio (art. 111 bis, 2° co., l.fall.: “i crediti prededucibili vanno soddisfatti (…), tenuto conto delle rispettive cause di prelazione (…)”). 14. La connotazione procedurale della prededuzione riflette a sua volta l’esplicazione della vicenda concorsuale - che cronologicamente l’occasiona o che funzionalmente la giustifica -in rigorosa aderenza al criterio di imputazione degli effetti dell’attività giuridica secondo la regola cardine della “spendita del nome” (art. 1705, 1° co., cod. civ.). Il criterio formale di imputazione, espresso, appunto, dalla regola di cui all’art. 1705, 1° co., cod. civ., valido anche sul terreno del diritto commerciale fatte salve eccezionali deviazioni (art. 147, 5° co., l.fall.), si estrinseca dunque pur sul terreno concorsuale della crisi d’impresa, che degli effetti dell’attività giuridica costituisce il risvolto patologico, tant’è che il criterio di imputazione permane impregiudicato altresì nell’evenienza della crisi o dell’insolvenza del gruppo di imprese (lo ammette alfine ancora art. 284, 3° co., c.c.i.i.: “resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive”). Cosicché ciascun imprenditore non può che soggiacere all’azione concorsuale per i debiti validamente ed efficacemente contratti “a suo nome”. 15. La rigorosa estrinsecaz ione della vicenda concorsuale alla stregua del nome “speso” in relazione al titolo o alla causa delle esposizioni debitorie cui si correlano le pretese creditorie azionate in via concorsuale, delinea, parallelamente, in termini altrettanto rigorosi la sfera soggettiva di operatività della prededuzione che la medesima vicenda concorsuale cronologicamente occasiona ovvero funzionalmente giustifica e se del caso proietta al di là del circoscritto suo ambito ( c fr. Cass. 11.6.2019, n. 15724 (Rv. 654456 - 02), secondo cui la consecuzione tra procedure concorsuali funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall’una all’altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell’ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell’altro che al primo sia conseguito). Ossia importa che la prededuzione, in quanto connessain chiave cronologica ovvero in chiave teleologica ad una data procedura concorsuale nominativamente identificata, non si proietta al di là del referente soggettivo della stessa procedura concorsuale, ancorché le prefigurazioni in particolare del piano concordatario eventualmente contemplino o riflettano la qualificata correlazione, convenzionale o legale, di tale referente con altro referente soggettivo, id estcon altro imprenditore. Conseguentementela prededuzione né transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette –diversamente dal privilegio (art. 1263, 1° co., cod. civ.: “per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, (…)”) - né perdura né persiste nell’evenienza delle vicende modificative, a qualsiasi titolo, del lato passivo dell’obbligazione (in tale evenienza perdurano i privilegi, siccome l’art. 1275 cod. civ. prevede in ipotesi di liberazione del debitore originario l’estinzione delle garanzie annesse al credito, dunque, del pegno e dell’ipoteca, “se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle”).16.È dunque in questi termini che : a) va recepito l’assunto del tribunale secondo cui “deve escludersi che, per effetto del trasferimento di azienda, il credito conservi tale qualifica [ossia la qualifica prededucibile] anche nei confronti del cessionario” (così decreto impugnato, pag. 9 ) ; b) è priva di significato la circostanza per cui “ilprogetto di concordato prevedesse, seppur non in maniera principale, il trasferimento di alcuni beni della propria azienda in favore di soggetti terzi”(così ricorso, pag. 18), sì da dar corpo alla “sostanziale continuità dell’azienda, prima facente capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed ora a [OSCURATO:SOCIETA].” (così ricorso, pag. 17); c) i l “nome” del referente soggettivo passivo della vicenda concorsuale “minore” identifica rigorosamente la vicenda concorsuale “maggiore” di esplicazione della prededuzione che la prima vicenda cronologicamente occasiona, funzionalmente giustifica ed oltre il suo perimetro proietta, vicenda “maggiore” entro la quale sonoeventualmente destinate aripercuotere i loro effetti le determinazioni autorizzativo-tutorie del tribunale legittimantila prededuzione stessa. Analogamente, i crediti prededucibili si sottraggono, sì, all’operatività della regola della “par condicio creditorum”(art. 111, 1° co., l.fall.), nondimeno vi si sottraggono, propriamente, nell’ambito della procedura concorsuale, nominativamente identificata, che cronologicamente li determina ovvero che teleologicamente li giustifica ovvero, ancora, nell’ambito della procedura concorsuale, di eguale identificazione nominativa, verso cui si proiettano. Al di fuori di siffatti ambiti procedurali i crediti prededucibili fanno eccezione alla regola della “par condicio creditorum”se ed in quanto – sostanzialmente - assistiti da causa legittima di prelazione. 17. La ricostruzione qui esposta appare d’altronde coerente anche con la latitudine della incentivazione ai “finanziamenti nuovi”, diretti alle imprese che se ne vogliano avvalere nei quadri di ristrutturazione preventiva secondo in particolare gli artt. 17 e 18 della direttiva (UE) 2019/1023. Come ben chiarito nei relativi Considerando 66-68, l’assistenza finanziaria è erogata “al debitore per sostenere … l’operatività dell’impresa durante le trattative di ristrutturazione” e, così, “l’attuazione del piano dopo l’omologazione”; “dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono ragionevolmente e immediatamente necessari per la continuazione dell'operatività o la sopravvivenza dell'impresa del debitore, o per la preservazione o il miglioramento del valore dell'impresa in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione”. Né l’incoraggiamento ai nuovi prestatori “ad assumere il rischio maggiore di investire in un debitore sano che versa in difficoltà finanziarie” arriva al punto di includere nell’incentivo, oltre alla “priorità almeno sui crediti non garantiti nelle successive procedure di insolvenza”, una dilatazione soggettiva che, fraintendendo la disposizione eurounitaria, confonda il finanziamento all’imprenditore con un anomalo prestito all’azienda in sé intesa, nozione del tutto evanescente sul piano del diritto interno, già per difetto di ogni presupposto pubblicistico-iscrizionale che in qualche modo evidenzi, assecondi e realizzi “l’effettodi seguito” che nella sostanza anche il creditore qui ricorrente si è proposto, erroneamente, di inseguire, chiedendo la prededuzione a carico della massa concorsuale di un altro soggetto insolvente. 18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in qualità di mandataria della “2Worlds” s.r.l., va condannata a rimborsare alcuratore del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso;condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in qualità di mandataria della “2Worlds” s.r.l., a rimborsare al curatore del fallimento della “Alimentititaliani” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Sup