CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03931/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17961/2022 r.g. propostoda: dr. Daniele GARZIA, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Lecce alla via [OSCURATO:PERSONA]Annunzio 58/a, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Milano, corso Plebisciti n. 3, in persona del Curatore fallimentare, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69R14 F205A), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] 32, presso il quale è eletto domicilio. -controricorrente - avverso la sentenza n. 1828/2022, emessa nel giudizio R.g. n. 1622/2021 dalla Corte di Appello di Milano in data 25/05/2022 e depositata il 27.05.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano - decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - ha rigettato il gravame e per l’effetto confermatola sentenza del Tribunale di Milano n. 3296 del 21.04.2021. Per quanto qui di interesse, la Corte di appello ha ritenuto che non potesse trovare accoglimentoil primo motivo di appello col quale il Garzia invoca va l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall.,in forza della quale vengono sottratti alla revocatoria "i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo". La Corte territoriale ha infatti stabilito che non poteva applicarsi l’esenzione invocata dal convenuto di cui all’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., sulla base del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza 31.12.2021 n. 42093: “il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo econsecutivo fallimento, se la relativa prestazione … sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, 2° c, L.F., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il creditore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L.F., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa”. Applicando questo principio la Corte di merito ha dunque escluso l’applicazione dell’esenzione invocata in quanto, come rilevato dal giudice di primo grado “si discute della sola attività prodromica alla presentazione di una proposta concordataria mai depositata”. 2. La sentenza, pubblicata il 27.05.2022 , è stata impugnata da Daniele GARZIAcon ricorso per cassazione, affidato a tre motivi , cui il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ante omnia, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal fallimento controricorrente per l’asserita “violazione delle regole sul processo civile telematico”.Si evidenzia infatti che la parte ricorrente aveva provveduto alla notificazione telematica del ricorso,ai sensi della legge n. 53 del 1994. Risultava tuttavia dal l ’esame della PEC di notifica (messaggio “postacert.eml”)che l’atto era stato allegato nel formato docx.p7m (“Ricorso Cassazione.docx.p7m”), in luogo del prescritto formato pdf.p7m, con il quale, d’altro canto, era stata ad esempio predisposta la relata di notifica avversaria. Assume il controricorrente che le regole del processo civile telematico, che riguardano – più in particolare – la notificazione, prescrivono che qualora l’atto da notificarsi sia un originale informatico, essodeve essere predisposto in formato.PDF.L’art. 18 (relativo alle notificazioni per via telematica eseguite dagliavvocati) del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 prevede (al comma 1, per come riformulato dalle successive novelle, a far tempo dall’anno 2013) che l’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21gennaio 1994, n. 53, alleghi al messaggio di posta elettronica certificata documentiinformatici o copie informatiche (…) “redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34”. In attuazione del predetto art. 34 D.M. n. 44/2011, è stato elaborato il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Tale provvedimento, all’art. 19bis (rubricato Notificazioni per via telematica eseguitedagli avvocati –art. 18 del regolamento) prevede espressamente che “1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazionidi selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documentoinformatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata”. Non sarebbedunque, e conseguentemente, ammessa, la notificazione di un atto (rectius:documento informatico) in formato.docx, ciò che sarebbeinvece avvenuto nel caso di specie. L’eccezione così sollevata non è fondata. Occorre infatti ricordare in subiecta materiala risposta già offerta da questa Corte, essendosi, infatti, precisato che, in tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia - , in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 e alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass. S.U. n. 10266 del 27/04/2018; Cass. n. 30927/2018). 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, invece, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 67, 3° c., lettera g), L.F. 1.1 Osserva il ricorrente che la Corte meneghina nel riportarsi sic et simpliciteral principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, avrebbeanzitutto omesso di considerare che la fattispecie in esame non era quella del credito prededucibile di cui all’art. 111, 2° c., L.F, di cui si eraoccupata la sentenza, ma, essendo in questo caso avvenuto il pagamento, quella dell’applicabilità dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, 3° c., lettera g), L.F.Sarebbe pur vero che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte , una medesima “ratio” accomuna gli artt. 111, comma 2, e 67, lett. g), L.F.: quella di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo quale strumento di composizione della crisi per favorire la conservazione dei valori aziendali. Ma sarebbealtrettanto vero che proprio le S ezioni U nite avevano sottolineato “la limitata simmetria tra la funzionalità di cui all’art. art. 111, comma 2, L.F., e la strumentalità dei servizi le cui prestazioni siano state (già) remunerate in periodo sospetto, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. g), L.F.” 1.1 Il primo motivo è infondato. Va ricordato che, nel sistema della legge fallimentare, in effetti, la regola generale resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto. I casi di esenzione dalla revocatoria, per quanto ampliati all’esito della riforma del 2005 e per come via via esaminati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, introducono e si pongono, pertanto, in termini di tendenziali vere e proprie eccezioni rispetto al precetto di cui all’art.67, comma 2, L.F. Come ben evidenziato dalla Procura generale nella requisitoria scritta e che qui si riprende, l’eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l’unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che le stesse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura superiore rispetto al ripristino della par condicio creditorum(cfr. Cass. n. 27939 del 2020; Cass. n. 4340 del 2020). Ne consegue che l’interpretazione dei casi di esenzione non può, dunque, che rapportarsi (oltre che, evidentemente, alla lettera delle norme che le prevedono) alla specifica ragione che sostiene ciascuna dellestesse (Cass. n. 26244 del 2021, in motiv.). Ebbene, l’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. dispone che non sono soggetti all’azione revocatoria “i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo”,compresi pertanto quelli a tal fine “contratti con i professionisti”. Sul punto sono condivisibili le osservazioni svolte dalla Procura generale nella sua memoria. La censura svolta col primo motivo non coglie infatti nel segno posto che la ratio dell’art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. consiste “nell’intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, nel quadro della riforma di tale procedura, diretta a predisporre un possibile strumento di composizione della crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali” (Cass. n. 12017 del 2018),sicché l’espressione “alla scadenza”, esprimendo un limite al principio del “favor concordati”, deve essere interpretato come un rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità del credito, volto ad esentare da revocatoria solo i pagamenti “anticipati” rispetto al compimento delle prestazioni professionali, in quanto diretti in qualche modo a sottrarre il professionista dai possibili rischi di insuccesso dell’iniziativa di regolazione della crisi (così, Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 13367 del 28/04/2022 ). E ciò anche alla luce della giurisprudenza già espressa da questa Corte secondo la quale “il pagamento … effettuato in favore del consulente della società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell’esenzione dalla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. g), qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l’impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell’atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato; non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione “ex ante”, l’astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell’esenzione” (così, verbatim, Cass. n. 4340 del 2020). Tale conclusione trova autorevole conferma, ora, con le affermazioni delle Sezioni Unite(n. 42093 del 2021), secondo le quali: “la non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili intervenuti alla scadenza per conseguire tali opere, viene fatta dipendere dall’aver esse agevolato l’accesso alle procedure concorsuali, incluso il concordato preventivo”, in una identità di ratio con la prededuzione ex art.111, comma 2, l.fall. che non si risolve sì nella piena sovrapponibilità di ogni aspetto. Tuttavia, non è discutibile che l’esenzione da revocatoria qui in parolanon può operare “a prescindere dall’apertura del concordato”, poiché il concetto di “strumentalità (quale prius della prestazione da cui sorge il credito)” è predicabile a fronte di una “fattispecie pienamente compiuta e dunque proprio per il caso di concordato ammesso, cui cioè il debitore abbia acceduto, pena la riduzione a mera intenzionalità della commentata attitudine causale”, sottolineandosi sul punto proprio la differenza tra l’esenzione da revocatoria, che “ha riguardo a debiti liquidi e già esigibili pagati alla scadenza”, e “l’ampia gamma delle prestazioni” che possono beneficiare della prededuzione, invece “ben compatibile con adempimenti parziali, anticipati, in acconto” (Cass. Sez. U, n. 42093/2021, cit. supra). Ne consegue che ove il concordato non sia stato aperto, perché la proposta non è stata mai depositata, non rientrano nell’esenzione da revocatoria i crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. che siano stati pagati alla scadenza. Va infatti chiarito che, fermo restando il giudizio di “inerenza necessaria” rimesso al giudice del merito (come espressamente stabilito da Cass. Sez. un., cit. supra) se il debitore neanche è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, non occorre andare oltre nell’accertamento , mancandola stessa possibilità di instaurare una relazione strumentale tra la procedura concorsuale e la prestazione professionale, con la conseguenza che la controprestazione ricevuta dal professionista integrerebbe, in realtà , un pagamento ordinario, eseguito da un insolvente e senza uno “ scopo concorsuale” anche solo vagamente pertinente a lla procedura di composizionedella crisi. 2. Il secondo mezzo –con il quale si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 67, 3° c., lettera g), L.F., con conseguente errato omesso esame, da parte della Corte d’Appello, del secondo motivo di gravame in appello, avente ad oggetto l’errata ritenuta irrilevanza, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze testimoniali in ordine all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 67, 3° c, lett. g), L.F. –rimane con tutta evidenza assorbito dal rigetto della prima doglianza. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per “violazionee falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, 1° c., n. 3 c.p.c. Errata condanna dell’appellante alle spese processuali per violazione dell’art. 91 c.p.c., falsamente applicato in luogo dell’art. 92, 2° c., c.p.c.”. 3.1 Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l’art. 91 cod. p roc . c iv ., che prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, in quanto nella fattispecie avrebbe invece dovuto applicare l’art. 92, comma 2, cod. p roc . c iv . e, di conseguenza, compensarle. Si evidenzia che, al momento della notifica dell’appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), vi era contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicazione nel caso che ci occupa dell’esimente di cui all’art. 67, 3° c., lett. g), L.F., tanto che poche settimane prima la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che poi si eranopronunciate. Con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto correttamente applicare la suddetta norma e compensare totalmente le spese. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile. Orbene, l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata omutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensarele spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Ne consegue chela compensazione delle spese è una facoltà del giudice, che infatti “può compensare” le spese, secondo una propria valutazione discrezionale insindacabile.È stato – anche di recente – ribadito che, in tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola generale della soccombenza, cui il giudice si sia uniformato. Deveescludersi, pertanto, che sia censurabile in sede di legittimità il mancato esercizio delpotere di disporre la compensazione delle spese di lite e l’assenza di motivazione alriguardo (Cass., 16 aprile 2019, n. 11329). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres