CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 01202/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1774/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31285/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVEZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il congiunto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 settembre 2024, il Tribunale del riesame di L’Aquila annullava parzialmente il decreto di sequestro preventivo del 13 luglio 2024 disposto dal Giudice delle indagini preliminari del terreno, dei mezzi e dei restanti oggetti ivi presenti, il tutto meglio descritto in atti, misura cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto indagati per l’abusiva attività di trasporto, raccolta e smaltimento di rifiuti, per la realizzazione sul predetto terreno di una discarica abusiva (art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006) nonché per la compromissione significativa del terreno (art. 452-bis, cod. pen.), reati realizzati in qualità di socio unico, il [OSCURATO:PERSONA], e di amministratore (la Musichini) della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1202/2025 Roma, lì, 13/01/2025 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto congiunto ricorso per cassazione il comune difensore di fiducia degli indagati, articolando due motivi, di seguito enunciati nei imiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att., cod. proc. pen. 2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 256, D.lgs. n. 152 del 2006 e 452-bis, cod. pen. in quanto ritenuto sussistente il fumus in assenza di qualsiasi presupposto. In sintesi, si premette che nel gennaio del 2013 l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Avezzano aveva concesso in locazione con scrittura privata al ricorrente di Giacomo una superficie di terreno 1000 mq. circa della particella del Comune di Cappadocia, terreno che sarebbe stato utilizzato dal ricorrente come deposito di mezzi d'opera e di materiale edile, con obbligo tassativo di restituire il terreno pulito e spianato. Successivamente alla sottoscrizione di tale scrittura, il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'autorizzazione al Comune per costruire una strada di accesso al terreno in quanto inaccessibile, nonché la realizzazione di uno spazio per la rimessa dei mezzi di sua proprietà e della società [OSCURATO:SOCIETA] nel piazzale. Il Comune aveva autorizzato detto sbancamento e livellamento dell'area con una comunicazione dell’aprile 2014, inviata per conoscenza al Corpo forestale territorialmente competente. Per il pareggiamento, livellamento e rullamento della superficie in questione, al fine di renderla carrabile e dunque idonea e fruibile per l'esercizio dell'attività lavorativa, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto la spesa per l'acquisto del materiale di riempimento, riempimento per il livellamento dunque non avvenuto tramite rifiuti speciali, bensì con materiali adatti all'uso, ricoperto in superficie da brecciolino. Tenuto conto del fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA] si occupa di stoccaggio di materiale da demolizione e di recupero, frantumazione, lavorazione e smaltimento di materiali di risulta, è evidente che i materiali rinvenuti nel terreno sequestrato sarebbero stati solo temporaneamente stoccati nell'area, per essere successivamente separati per tipologia e conferiti presso discariche autorizzate, considerando il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA], effettua un trasporto per volta in base alla tipologia del materiale accumulato (come sarebbe dimostrato dal rapporto rilasciato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] per il commercio e trasporto di rottami ferrosi, i quali venivano prelevati dall'area di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] con i cassoni scarrabili e trasportati presso il magazzino della predetta ditta, che provvedeva a conferire in discarica tale materiale). Alla luce di quanto sopra non vi sarebbe pertanto alcuna violazione di norme ambientali né tantomeno la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, in quanto tutti i materiali di scarto venivano prontamente, dopo un'accurata opera di divisione per tipologia, collocati in cassoni di metallo e, poi, conferiti in discarica autorizzata. L'area sottoposta a sequestro non potrebbe dunque essere considerata come una discarica di rifiuti speciali ma un'area ad uso dell'impresa, utilizzata per svolgere quotidianamente le attività previste dal codice Ateco della [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, sarebbero altrettanto inesistenti gli elementi costitutivi del reato di inquinamento ambientale, non risultando provata alcuna compromissione o deterioramento significativi del suolo oggetto del sequestro o del sottosuolo (come del resto emergerebbe dal verbale di esecuzione del sequestro del 24 luglio 2024 dove vengono descritti i rifiuti speciali non pericolosi fuori terra, ovvero non interrati). Si censura, poi, l'ordinanza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che i materiali allocati sul terreno erano materiali direttamente connessi all'attività edilizia della società, suscettibili di una loro riutilizzazione, non essendo peraltro conferente la circostanza che gli stessi fossero depositati all'aria aperta ed esposti alle intemperie, atteso che sui terreni di esame non insisterebbe alcun fabbricato coperto dove conservare al chiuso questi materiali. Non si potrebbe, ancora, assolutamente parlare di sversamenti di rifiuti in quanto i materiali trovati nel terreno, in attesa di essere selezionati per essere conferiti in apposita discarica, sarebbero rifiuti speciali non pericolosi non avendo liquidi o liquami percolanti nel sottosuolo, ma si tratterebbe di inerti solo temporaneamente stoccati nell'area per essere successivamente separati per tipologia e conferiti presso discariche autorizzate, obbligando dunque il titolare della [OSCURATO:SOCIETA] ad effettuare un trasporto per volta in base alla tipologia di materiale accumulato. Secondo la difesa i ponteggi delle facciate vengono custoditi nell'area per essere riutilizzati quando la [OSCURATO:SOCIETA] si aggiudica un appalto per il rifacimento delle facciate di edifici, i lavandini collocati sul terreno sarebbero nuovi e verrebbero utilizzati quando vengono ristrutturati appartamenti, come del resto le finestre trovate nell'area di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] potrebbero essere riutilizzate in caso di ristrutturazioni o successivamente conferite in discarica per riciclare il legno. Richiama a tal fine il decreto ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024 che definisce i criteri per cui gli inerti da costruzione delle demolizioni e di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti dopo le operazioni di recupero, evidenziando quanto previsto dall'articolo 1 in ordine ai criteri specifici nel rispetto dei quali gli inerti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito delle predette operazioni di recupero. Per quanto riguarda invece gli automezzi presenti sul terreno in esame, si duole la difesa del parziale annullamento del sequestro con riferimento ad alcuni mezzi presenti sul terreno nonché ad alcuni container e cassoni, i quali sarebbero tutti mezzi ed attrezzi da lavoro indispensabili per l'esercizio dell'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva come la circostanza che i mezzi fossero privi di targa sarebbe irrilevante, in quanto si tratterebbe di mezzi in attesa di essere nuovamente immatricolati da parte del [OSCURATO:PERSONA], non potendo dunque gli stessi essere considerati come un rifiuto, dovendosi considerare ulteriori elementi come lo stato di conservazione del veicolo, la mancanza di parti essenziali per l'uso e la conservazione al fine di poterli qualificare come veicoli fuori uso e dunque un rifiuto, sicché l'assenza di targa rappresenterebbe soltanto un mero indizio, laddove si consideri la presenza di altri mezzi targati utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di svolgere la propria attività lavorativa, mezzi che vengono utilizzati dagli undici dipendenti della società che adoperano gli stessi ed operano nella stessa base logistica sottoposta a sequestro. 2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge nella parte in cui il Tribunale del riesame avrebbe omesso di dichiarare che l’area sequestrata ha un’estensione superiore a quella oggetto dell’attività della società. In sintesi, si censura l'impugnata ordinanza laddove avrebbe omesso di indicare che l'area destinata all'attività del [OSCURATO:PERSONA] tramite la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe un perimetro di circa 219 m. ed una superficie di circa 2700 mq., misurazione che sarebbe stata completamente trascurata dal Tribunale del riesame. Ciò sarebbe evidente dalla stessa lettura dell'ordinanza impugnata in cui si legge che risulta evidente che l'intero terreno sequestrato, compreso il verde destinato ad uso agricolo, è stato oggetto di sequestro preventivo e, dunque, sarebbe stata sequestrata anche una parte del terreno destinato ad uso agricolo e non interessato dall'attività edilizia. Si chiede pertanto di annullare il sequestro della porzione di terreno destinata ad uso agricolo e non interessata all'attività edilizia della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. In data 29/11/2024 sono state trasmesse a questo Ufficio le conclusioni scritte del Procuratore generale, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Premesso che in tema di misure cautelari reali non è deducibile il vizio di motivazione salvo che non si traduca in una radicale assenza di ragionamento giustificativo tale da trasmodare in violazione di legge processuale, è del tutto evidente come il primo motivo di ricorso, dietro lo schermo della denuncia di violazione di legge penale, si sostanzia in una appunto non consentita critica della motivazione fondata vieppiù su una altrettanto non consentita richiesta di rilettura degli elementi di fatto sui quali si basa il ritenuto fumus dei reati ipotizzati in sede cautelare (ossia sugli esiti del sopralluogo sul terreno da parte della PG e sulla natura di quanto riscontrato come sversato e abbandonato sullo stesso). Il secondo motivo è per il PG direttamente inammissibile perché non deduce realmente un vizio del provvedimento. 4. In data 12.12.2024 è pervenuta mediante deposito telematico dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] copia di una lettera del Comune di Cappadocia avente ad oggetto la richiesta di sistemazione strada in [OSCURATO:PERSONA] (prot. 3456/r del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, trattati cartolarmente in assenza di richiesta di discussione orale, sono inammissibili in quanto proposti da soggetto privo di legittimazione. 2. Ed invero, risulta pacificamente dall’atto impugnato che il terreno, i mezzi e gli altri materiali meglio descritti, oggetto del sequestro, sono di proprietà di soggetti diversi dagli attuali ricorrenti (l’area risulta di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero della Diocesi si Avezzano e concesso in locazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Giacomo; il resto risulta di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è socio unico e la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è amministratrice). 2.1. Al congiunto ricorso per cassazione sono allegati separati, ma identici, atti di nomina quale comune difensore di fiducia in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unico firmatario del ricorso per cassazione, atti di nomina sottoscritti in data 13 settembre 2024 dagli attuali ricorrenti, che hanno conferito “procura speciale” per proporre ricorso al predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza oggetto di impugnazione. Palese risulta, quindi, l’assenza della legittimazione del comune difensore fiduciario, unico sottoscrittore del ricorso per cassazione, posto che ciascun atto di nomina con procura speciale è stato conferito uti singuli da ciascun ricorrente in proprio e non nelle rispettive qualità di socio unico, il [OSCURATO:PERSONA], e di amministratrice, la Musichini, della società proprietaria dei mezzi e degli altri materiali in sequestro, mentre quanto all’area non sussiste alcun titolo legittimante la restituzione agli attuali ricorrenti, in quanto appartenente a soggetto diverso (v. supra). 2.2. In relazione all’area, di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero della Diocesi si Avezzano e concesso in locazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Giacomo, nessuno dei due indagati è dunque legittimato a proporre ricorso non potendo ottenerne la restituzione. Ed invero, è pacifico che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata: Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098 – 01). 2.3. Per il restante materiale in sequestro, è pacifico, poi, nella giurisprudenza di questa Corte, da un lato, che non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di una società l'indagato che sia socio unico di questa, ma non ne abbia - o non ne abbia più - la rappresentanza formale, poiché non è configurabile una rappresentanza di fatto dell'ente, autonomamente attributiva della legittimazione ad agire per conto di esso (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Rv. 263085 – 01; conforme, Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Rv. 286321 – 01, che ha ribadito come in tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa - come nel caso del [OSCURATO:PERSONA] -, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica. Dall’altro, è parimenti incontroverso che il difensore dell'indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a sequestro preventivo (come nel caso della Musichini, che ne risulta amministratrice), non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non abbia all'uopo preventivamente conferito procura speciale (Sez. 6, n. 15933 del 08/04/2015, Piccoli, Rv. 263085 - 01; Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 - dep. 2012, Piccoli, Rv. 251997 - 01): procura speciale che, nella specie, risulta conferita dalla Musichini non nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell’area di cantiere, dei mezzi e dei restanti materiali in sequestro, ma in proprio, non essendovi alcun riferimento alla predetta qualità nell’atto sottoscritto dalla Musichini il 13 settembre 2024 ed autenticato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in pari data. 2.4. A ciò si aggiunga che è altrettanto pacifico che l'indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante: Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672 – 01): e sia il [OSCURATO:PERSONA] (peraltro mero socio e non legale rappresentante) sia la Musichini, quale legale rappresentante, in qualità di indagati non potrebbero ottenere in proprio la restituzione di quanto in sequestro, essendo le res sottoposte a vincolo cautelare reale di proprietà di un terzo, ossia la società, non rilevando la circostanza che la legale rappresentanza della società sia in capo alla Musichini medesima. 2.5. Del resto, questa Corte: a) ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098 – 01); b) ha affermato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545 – 01); c) ha ritenuto immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992 – 01); d) ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231 – 01). 3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci