CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 15240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13307/2016r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,con sede in [OSCURATO:PERSONA] (NA), alla via Murata n. 6, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in calce al ricorso,dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Nomentanan. 91. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Frangipane n. 13 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - avverso la “sentenza”, n. cronol. 205/2016, del TRIBUNALE DI CAMPOBASSOdepositatain data 15/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., avverso il decreto (erroneamente qualificato “sentenza”) del 15 aprile 2016, n. 205, con cui il Tribunale di Campobasso ha respinto l’opposizione, ex artt. 98 l.fall., dalla prima promossa contro l’avvenuta ammissione del proprio credito di € 480.824,84 al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi soci accomandatari con esclusione della invocata garanzia ipotecaria e dei richiesti interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. Resiste, con controricorso, il fallimento predetto. 1.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale, esaustivamente ricostruiti i reciproci rapporti di credito/debito intercorsi tra l’opponente e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, ha ritenuto, in sintesi, che: i) l'atto, denominato “quietanza”, sottoscritto tra le parti il 3 gennaio 2013, avente natura solutoria, nonché liberatoria, aveva estinto n. 15 cambiali ipotecarie, del valore complessivo di € 120.000,00, in quella sede restituite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla suddetta società in bonis, originaria emittente; ii) per effetto dell'estinzione delle cambiali, si era estinta, conseguentemente, la garanzia ipotecaria ad esse collegata, attesane la sua accessorietà; iii ) le ulteriori, analoghe n. 4 cambiali, escluse da quella “quietanza”, del valore totale di €. 20.200,00, non erano state oggetto di richiesta di insinuazione al passivo, essendo state utilizzate esclusivamente quale prova del rapporto sottostante tra le medesime parti, diverso da quello per cui originariamente le menzionate cambiali erano state emesse, per cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto ed ottenuto di essere ammessa al passivo; iv) gli interessi commerciali richiesti sulla somma ammessa in chirografo non erano dovuti atteso il disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, a tenore del quale è esclusa l'applicazione della disciplina del medesimo d.lgs. alle ipotesi di "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore"; v) infine, nemmeno poteva trovare accoglimento ladomanda del fallimento di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1992 e 1993 c.c. e dell’art. 25 l.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», censurandosi le argomentazioni del tribunale riguardanti la ivi affermata estinzione delle obbligazioni cambiarie, contestualmente alla restituzione dei corrispondenti titoli, con le modalità concordate tra le parti nell’atto, denominato “quietanza”, del 3 gennaio 2013; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 l.c., e degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sostenendosi che, essendo i titoli cambiari nel possesso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il fallimento non aveva offerto alcuna prova dell’estinzione dell’obbligazione cartolare, diversamente da quanto assunto dal tribunale in asserita violazione della normativa indicata in rubrica; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrivendosi al tribunale la non corretta applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale con riguardo al significato attribuito all’atto, denominato “quietanza” del 3 gennaio 2013, erroneamente inteso come volto a rilasciare, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., una dichiarazione unilaterale di avvenuto pagamento delle cambiali; IV) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1282 c.c. e dell’art. 1, comma 2, lett. a),del d.lgs. n. 231 del 2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per avere il tribunale negato l’insinuazione concernente gli interessi moratori, ante fallimento, richiesti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002, senza pronunciare, tuttavia, su quelli legali dovuti giusta l’art. 1282 cod. civ.. 2.1. Vanno rapidamente disattese tutte le eccezioni di inammissibilità dell’avversa impugnazione, così come formulate dal fallimento controricorrente. Invero, l’odierno ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: i) contiene un’esaustiva esposizione dei fatti della causa, mediante gli essenziali riferimenti al precedente grado di giudizio (cfr., amplius, pagine 1-6); ii) reca la specifica indicazione e l’adeguato sviluppo argomentativo di ciascuno dei formulati motivi, nessuno dei quali, peraltro, è proposto anche ai sensi del n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., escludendosi, pertanto, qualsivoglia pretesa “mescolanza” e “sovrapposizione” di mezzi eterogenei. Nemmeno sussiste, infine, la condizione di inammissibilità di cui all'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., (invocabile soltanto quando il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente offra elementi idonei a provocare un superamento dell'orientamento contestato). 3. Ancor prima di procedere allo scrutinio dei formulati motivi, poi, ed al fine di una migliore loro comprensione, è opportuno riepilogare i diversi rapporti commerciali intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis. 3.1. In proposito, dal provvedimento oggi impugnato emerge che:i) a fronte di un proprio debito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per forniture commerciali, per l’importo totale di € 166.177,55, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. emise, in favore di quest’ultima, n. 36 pagherò cambiari, a garanzia dei quali venne concessa ipoteca; ii) la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. divenne debitrice, a sua volta, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avendone acquistato macchinari per un valore di € 185.589,90; iii) le parti, con l’atto denominato “quietanza” del 3 gennaio 2013, estinsero i loro reciproci crediti/debiti, e, in quella occasione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in parziale pagamento del proprio debito, restituì n. 15 delle menzionate cambiali alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., saldandone il residuo mediante fornitura di altra merce a quest’ultima del valore di € 65.589,80; iv) successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. divenne nuovamente creditrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., essendosi resa cessionaria di un credito, verso quest’ultima, di una società tedesca (Vogtlandmilch GmbH) di € 447.336,96; v) notificata ed accettata tale cessione, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a parziale pagamento di questo debito, riconsegnò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. n. 15 delle suddette cambiali ipotecarie per il complessivo importo di € 120.200,00. 3.1.1. Sopravvenuto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (e dei suoi soci accomandatari), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositò domanda di ammissione al passivo per il credito complessivo di € 516.266,30, di cui € 140.200,00 in via ipotecaria (corrispondente al totale delle 15 cambiale riconsegnatele, oltre le residue quattro rimaste estranee alla “quietanza” del 3 gennaio 2013), di cui: a) € 32.090,20 derivanti da fatture per forniture commerciali; b) € 4.371,34 per interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, m aturati dalle singole scadenze f ino alla dichiarazione di fallimento; c) €447.336,96 a seguito di cessione del credito da parte della Vogtlandmilch GmbH, derivante sempre da forniture commerciali (€ 446.788,00) e commissioni bancarie (€ 548,96); d ) € 31.070.12 per interessi moratori calcolati sull'importo di €466.788,00 e maturati dalla cessione del credito sino alla dichiarazione di fallimento; e) € 1.397,68 a titolo di spese di protesto e commissioni bancarie per i titoli espressamente menzionati. Nell’istanza, inoltre, era precisatoche, quanto al minore importo di € 207.995,00, il credito risultava altresì documentato da n. 19 cambiali ipotecarie e n. 7 assegni bancari, i cui originali venivano regolarmente depositati in cancelleria. 3.1.2. Il giudice delegato, statuendo su questa domanda, così provvide: «ammette allostato passivo il credito per € 480.824,84, in via chirografaria, nello stato passivo della società e in quelli dei soci, escludendo gli interessi di mora ed il privilegio iva per le condivisibili ragioni indicate dal Curatore e la prelazione ipotecaria, in quanto: l'ipoteca si estingue con l'estinzione dell'obbligazione per la quale era stata concessa; nel caso di specie, l'ipoteca era stata concessa a garanzia dell'adempimento di obbligazioni cambiarie che devono intendersi estinte, come si desume dall'avvenuta restituzione dei titoli al debitore; la successiva riconsegna degli stessi titoli al creditore, avvenuta a garanzia del pagamento di nuove obbligazioni che costituiscono parte dell'oggetto della domanda di ammissione al passivo fallimentare, non ha fatto rivivere le obbligazioni cambiarie precedentemente estinte, per le quali, correttamente, il creditore non si è insinuato, né, di conseguenza, la garanzia ipotecaria ormai estinta». 3.1.3. Il tribunale adito ex art. 98 - 99 l.fall. dalla Bian chi [OSCURATO:SOCIETA]. ha respinto l’opposizione di quest’ultima, come si si è già riferito al § 1.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui richiamato. 4. Fermo quanto precede, iprimi due motivi del ricorso della società da ultimo indicata, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano infondati. 4.1. Invero, giova ricordare, innanzitutto, che la cambiale è un titolo di credito, formale ed astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto ad ottenere ilpagamento della somma indicata alla scadenza e nel luogo che sono previsti da essa. Si tratta di un titolo all’ordine, trasferibile per girata. 4.1.1. Con il suo rilascio, al debitore fanno capo due rapporti obbligatori: un rapporto cd. cartolare ed un rapporto cd. fond amentale o sottostante . Il primo è quello che risulta dal contesto letterale del titolo e legittima il possessore in buona fede all’esercizio del diritto incorporato nel documento. Esso - da contrapporsi al credito cd. chirografario, in cui il documento hasolo efficacia probatoria ed il diritto è del tutto indipendente dal titolo stesso - deriva, dunque, dalla dichiarazione unilaterale di colui che emette o trasferisce il titolo e intercorre tra debitore e possessore legittimo del titolo stesso. 4.1.2. Il rapporto sottostante o fondamentale, invece, è quello che intercorre tra i soggetti che hanno dato vita all’obbligazione che ha originato l’emissione del titolo di credito, ossia tra l’emittente (soggetto passivo) ed il primo prenditore. 4.1.3. Nel nesso di strumentalità fra la creazione del titolo ed il rapporto sottostante si ravvisa la causa del titolo di credito. 4.1.4. L’adempimento del rapporto cartolare, infine, comporta l’automatica estinzione del rapporto fondamentale. 4.2. E’ noto, poi, che la cambiale garantita da ipoteca costituisce una delle massime forme di tutela di un credito; infatti, mentre il possessore di una cambiale non pagata dispone di un titolo esecutivo con il quale può agire contro il patrimonio del debitore, nella cambiale garantita ipotecariamente a questa responsabilità del debitore si aggiunge un bene che fin dall'inizio, proprio attraverso l'ipoteca, è vincolato al soddisfacimento di quel credito. È prevista, peraltro, una forma complessa di pubblicità: oltre all'iscrizione nel registro immobiliare, occorre anche l'annotazione sulla cambiale della formalità ipotecaria (cfr. art. 2839, comma 3, cod. civ.). 4.2.1. Il credito garantito con l'ipoteca si trasferisce ai creditori successivi attraverso la girata (cfr. Cass. n. 2754 del 1978), ma il primo creditore iscritto continua ad essere destinatario di notificazioni ai sensi dell'art. 2845 cod. civ.. Inoltre, il potere di consentire la cancellazione di ipoteche a garanzia di titoli all'ordine spetta al creditore iscritto, anche se esiste un creditore attuale. 4.3. L'ipoteca a garanzia di obbligazione cambiaria concerne le sole obbligazioni per le quali è concessa - obbligazione dell'emittente, del girante e dell'avallante - e non garantisce, dunque, il pagamento della cambiale in senso oggettivo. L'ipoteca a favore di un girante, dunque, non garantisce le obbligazioni derivanti da girate successive, salvo che l'atto di concessione non le garantisca in modo espresso. Queste regole trovano applicazione, secondo la migliore dottrina, anche nell'ipotesi in cui l'ipoteca sia concessa da un terzo. 4.3.1. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha affermato l’autonomia dell'ipoteca annotata sulle cambiali, la quale garantisce unicamente il diritto che trae origine dal rapporto cartolare ( cfr . Cass. n. 1275 del 1974. In senso sostanzialmente conforme, vedi anche la più recente Cass. n. 6543 del 2001).4.3.2. Merita di essere rimarcato, altresì, che il tema della cosiddetta astrattezza della ipoteca cambiaria riguarda il regime delle eccezioni opponibili al terzo giratario della cambiale che sia in buona fede. Se di astrattezza si vuol parlare, dunque, questa concerne propriamente la trasmissione dell'ipoteca mediante girata (art. 18 l. camb.)e non certamente i rapporti tra le parti originarie del negozio costitutivo d'ipoteca. Si è fatto esattamente rilevare, invero, che l'ipoteca realizza sempre un rapporto extracambiario, non essendo un diritto letterale ed astratto, al quale non si estendono, quindi, i principi sull'astrattezza cartolare. Occorre distinguere, allora, due categorie di eccezioni:i) quelle relative al credito garantito, che seguono le regole cambiarie anche ai fini dell'ipoteca (cfr. Cass. n. 2754 del 1978). Esse, pertanto, normalmente inopponibili, continuano ad essere tali, anche per impedire l'esercizio del diritto di prelazione o l'espropriazione contro un terzo acquirente del bene ipotecato; ii) quelle riguardanti il diritto di ipoteca, circa le quali, in ossequio al principio di autonomia del negozio ipotecario, trova applicazione l'art. 1993 cod. civ. (v. anche l'art. 21 l. camb.), per cui sono opponibili soltanto le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo e quindi, oltre alla mancata annotazione, tutte le cause di nullità, annullabilità, inefficacia dell'iscrizione per vizi intrinseci del procedimento, le limitazioni convenzionali (condizione, termine), la inipotecabilità del bene, la sopravvenuta estinzione del credito. Ciò vuol dire, in sostanza, che quando il negozio di concessione dell'ipoteca (il titolo) è riportato sul titolo di credito, sono opponibili tutte le eccezioni relative al negozio di concessione, sempre che risultino dal contesto letterale del titolo stesso. 4.3.3. Orbene, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 6543 del 2001, «…Ancorché il diritto cartolare o letterale correlativo all'obbligazione nascente dalla creazione e dalla messa in circolazione della cambiale sia un diritto a sé stante, l'emissione del titolo si collega pur sempre ad un rapporto giuridico causale (rapporto fondamentale) e se è pur vero che il diritto incorporato nel titolo trae la sua misura esclusivamente dalla lettera del titolo e resta del tutto autonomo rispetto ad ogniprecedente rapporto relativo all'emissione o alla trasmissione del titolo, è pur vero che i principi della letteralità ed autonomia non operano più quando rapporto cartolare e rapporto fondamentale riguardano aree coincidenti, interessando i medesimi soggetti. Come posto in evidenza da autorevole dottrina, i principi della letteralità e dell'autonomia del diritto cartolare operano solo nei rapporti tra il debitore ed il terzo possessore del titolo, perché nei rapporti tra contraenti diretti (ed è il caso di specie, riguardando la presente controversia l'emittente ed il prenditore del titolo cambiario), il rapporto cartolare viene riassorbito dal rapporto fondamentale, come si evince dall'art. 1993 cod. civ., che ammette l'opponibilità al possessore del titolo delle eccezioni a questo personali, derivanti, cioè, da rapporti extracartolari. Questa corte ha costantemente affermato, poi, che l'emissione del vaglia cambiario fa presumere, nei rapporti diretti tra emittente e prenditore, l'esistenza di un negozio sottostante, giustificativo dell'obbligazione cartolare (cfr. Cass. n. 1126/93; Cass. n. 4041/82; Cass. n. 3878/77; Cass n. 4094/75). Pertanto, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante ed, in particolare, ancor più tra emittente e primo prenditore del vaglia cambiario, stante la presunzione (iuris tantum) di esistenza di un negozio sottostante, con l'esercizio dell'azione cambiaria deve ritenersi dedotta "virtualmente" in giudizio […] la causa del credito e, quindi l'azione causale, atteso che le due azioni presentano sia identità di"petitum" che di "causa petendi" ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria (cfr. in tal senso Cass. n. 2872/63; Cass. n. 21/67; Cass. n. 186/1969; Cass. n. 285/72; Cass. n. 4654/86; Cass. n. 1705/95; Cass. n. 8990/97)…». 4.4. Alla stregua di tali principi, che questo Collegio condivide ed intende ribadire, ne consegue che, nella fattispecie in esame, l’avvenuta, pacifica estinzione, con le già ricordate modalità sancite dall’atto denominato “quietanza”, del 3 gennaio 2013, dei reciproci crediti e debiti, ivi descritti, a quella data esistenti tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha innegabilmente comportato la estinzione, tramite compensazione, proprio di quel debito della prima, nei confronti della seconda, per forniture commerciali, che aveva giustificato l’emissione, da parte della menzionata società in bonis, dei pagherò cambiari in favore dellaodierna ricorrente. 4.4.1. Posto, allora, che, come si è detto, nei rapporti tra contraenti diretti (come, appunto, nella vicenda di cui si discute, che riguarda l'emittente ed il prenditore del titolo cambiario), il rapporto cartolare viene riassorbito d al rapporto fondamentale, ne deriva che, nella specie, proprio quel rapporto fondamentale che aveva dato origine all’emissione delle cambiali ipotecarie doveva considerarsi integralmente estinto (anche tramite compensazione) in occasione della sottoscrizione dell’atto denominato “quietanza” del 3 gennaio 2013. Non si spiegherebbe diversamente, del resto, l’avvenuta restituzione, in quel contesto, alla emittente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, (di n. 15) delle cambiali medesime da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. , che, per tutte, ne era la prima prenditrice. Neppure potrebbe ipotizzarsi, inoltre, la parziale persistenza di quello stesso rapporto, con la relativa garanzia ipotecaria, limitatamente all’importo complessivo (€ 20.200,00) delle n. 4 cambiali rimaste estranee all’atto suddetto: ciò se non altro perché, come si è già detto, il debito che la odierna ricorrente vantava verso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis (per averne acquistato i macchinari) era superiore al proprio pregresso credito per forniture commerciali verso quest’ultima, sicché l’avvenuta reciproca loro estinzione con le già indicate, specifiche modalità sancite nell’atto, denominato “quietanza” del 3 gennaio 2013, non poteva che riguardare la totalità dei reciproci crediti/debiti ivi compiutamente descritti. 4.4.2. In altri termini, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante ed, in particolare, ancor più tra emittente e primo prenditore del vaglia cambiario, stante la presunzione (iuris tantum) di esistenza di un negozio sottostante, devono ritenersi virtualmente esercitate, in via contestuale, l'azione cambiaria e quella cd. causale, atteso che entrambe presentano sia identità di petitum che di causa petendi ric ollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria, con conseguente possibilità di proposizione, da parte del debitore, delle eccezioni di cui all’art. 1993 cod. civ.. 4.4.3. Il fatto, poi, che, nella fattispecie in esame, la Bianchi O rizzonti s.r.l., successivamente alla suddetta estinzione, si fosse fatta riconsegnare quegli stessi titoli (piuttosto che titoli rinnovati o emessi ex novo ) dopo essere divenuta creditrice della [OSCURATO:PERSONA] C. in bonis per una causale (cessione, i n suo favore, di credito di una società terza, verso quest’ultima) affatto diversa da quella che ne aveva giustificato l’emissione, non può certamente consentirle di far valere, oggi, una vecchia garanzia ipotecaria, "riutilizzando" cambiali ipotecarie costituite (appunto per causale differente) nell'anno 2011 e già saldate, con l'ulteriore conseguenza che l'estinzione del rapporto fondamentale originario aveva estinto anche la garanzia rilasciata sullo stesso e, pertanto, le relative cambiali. 4.4.4. Ai sensi dell'art. 45 del r.d. n. 1669 del 1933 (cd. legge cambiaria), colui che paga la cambiale, sia l'emittente o altro obbligato, ha diritto di farsela consegnare quietanzata dal portatore e, giusta l'art. 1237 cod. civ., la restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore (come pacificamente accaduto, per quanto qui di interesse, in occasione della sottoscrizione, tra le parti, dell’atto denominato “quietanza” del 3 gennaio 2013), costituisce prova della liberazione. 4.5. In definitiva, l’allegazione delle cambiali alla descritta domanda di insinuazione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. doveva intendersi avvenuta (come per gli altri titoli costituiti dai n. 7 assegni bancari ivi richiamati) solo per fornire prova documentale del credito chirografario - affatto diverso, giova nuovamente ribadirlo, da quello che aveva originato l’emissione delle cambiali medesime - in quella sede azionato, sicché non sussiste la lamentata violazione degli art 1992-1993 cod. civ., né dell'art. 25 della legge cambiaria. 4.6. Resta solo da aggiungere che a nulla rileva la circostanza dell’avvenuto rilascio della quietanza delle cambiali de quibuscon l'atto, proprio così denominato, del 3 gennaio 2013, piuttosto che sui titoli stessi, essendo assolutamente chiara ed evidente l'intenzione delle parti con la sottoscrizione di quell’atto. 4.6.1. Del resto, la quietanzata rilasciata sul titolo rappresenta una mera "facoltà", del debitore, che può scegliere anche una forma alternativa di rilascio della stessa, non potendo interpretarsi l'art. 45 l. camb. in maniera restrittiva, né la norma fa riferimento ad una forma di quietanza da annotare necessariamente sul titolo stesso, ben potendosi concretizzare, dunque, in un atto rilasciato separatamente. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi, sostanzialmente, in una contestazione dell’esito interpretativo cui è pervenuto il tribunale molisano quanto al concreto contenuto dell’atto, denominato “quietanza” del già citato 3 gennaio 2013. 5.1. Occorrericordare, invero, che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 14938 del 2018, Cass. n. 25470 del 2019 e Cass.n. 25909 del 2021, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche chein concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione). 5.1.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fattoriservati al giudice di meritoed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017). 5.1.2. La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 5.1.4. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che il motivo in esame si risolve nel sostenere una diversa lettura dell’atto, denominato “quietanza”, del 3 gennaio 2013, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati, né riportandone (salvo qualcheminimo accenno rinvenibile nel primo motivo. Cfr. pag.8-9 del ricorso), alla stregua del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, il testo integrale, non essendo soddisfatto tale onere da una parziale riproduzione dello stesso (cfr. Cass. n. 2560 del 2007; Cass. n. 3075 del 2006; Cass. n. 16132 del 2005). 5.1.5. In definitiva, il tribunale molisano ha offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto di quell’atto, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede. 6. Il quarto motivo di ricorso, invece, si rivela fondato. 6.1. Il giudice di merito, infatti, ha respinto la richiesta della società ivi opponente «di ammettere sulla somma riconosciuta in via chirografaria gli interessi legali dovuti per legge» (cfr. pag. 2 del provvedimento oggi impugnato) richiamando il disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, a tenore del quale è esclusa l'applicazione della disciplina dal medesimo d.lgs. alle ipotesi di "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore". 6.2. Va ricordato, peraltro, che, nella sua domanda di ammissione al passivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto anche l’i nsinuazione di € 4.371,34, per interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 maturati dalle singole scadenze delle dedotte forniture commerciali fino alla dichiarazione di fallimento, e di €31.070.12, per interessi moratori calcolati sull'importo di €466.788,00, costituente il credito verso la fallita cedutole dalla Vogtlandmilch GmbH, derivante sempre da forniture commerciali. 6.3. La riportata statuizione del tribunale, tuttavia, non è coerente con il principio, ripetutamente sancito da questa Corte, secondo cui il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti,ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (cfr. Cass. n. 14637 del 2018; Cass. n. 3300 del 2017). 6.3.1. In particolare, come si legge in Cass. n. 330 del 2017 (e già affermato da Cass. n. 8979 del 2016): i) con riferimento all'interpretazione letterale della disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del menzionato d.lgs., il divieto di riconoscimento degli interessi al tasso maggiorato nelle ipotesi, come pacificamente è quella in esame, in cui esso è dovuto, decorre - come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari -solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore; infatti, tali interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 cit., si producono automaticamente e senza la necessità formale della messa in mora del debitore; ii) i crediti nati nelle cd. “transazioni commerciali”tra imprese hanno un loro statuto peculiare, imposto dal diritto comunitario, e di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni comuni nel diritto concorsuale (gli artt. 54 e 55 L.F.), che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune. Invero, come questa Corte ha già opinato (cfr. Cass. n. 9862 del 2014), ogni diversa interpretazione di tali regole -nella specie, con riferimento alla misura degli interessi maturati, visto che si riconosce la misura legale di essi - si pone i n contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario («In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che al sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, ratione temporis vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dal giudici dello Stato membro di origine»); iii) i presupposti per l'applicazione del diritto comunitario (e cioè l'automatico addebito degli interessi moratori nei rapporti cui è applicabile la direttiva menzionata) ricorrono - proprio perché imposti ex lege e senza necessità di un provvedimento giudiziale -fino a quando non intervenga la cd. dich iarazione di fallimento dell'impresa ad essa assoggettata (avente, peraltro, natura costitutiva. Cfr. Cass., SU, n. 26619 del 2007 e succ. conff.) e senza che quella possa avere effetto retroattivo, disponendo la cancellazione del relativo ammontare ormai legittimamente maturato; iv) il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata. 7. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso va accolto limitatamente al suo quarto motivo, respingendosene i primi due e dichiarandosene inammissibile il terzo. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere cassato, rinviandosi la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 7.1. Va respinta, infine, la domanda risarcitoria formulata, exart. 96 cod. proc. civ., dal fallimento controricorrente, stante l’evidente insussistenza dei suoi presupposti di legge (rimarcandosi, peraltro, che, in relazione al rigetto dell’analoga domanda dallo stesso formulata innanzi al tribunale, nemmeno risulta essere stato proposto - come, invece, sarebbe stato necessario vista la sua specifica soccombenza in quella sede su questo punto -alcun ricorso incidentale). [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respingendone i primi due e dichiarandone inammissibile il terzo. Cassa il provvedimento impug