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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 18555/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 3241/2023 depositata il 31/05/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delNumero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrentel'Avvocatura Generale Dello Stato.1.

Dalla sentenza impugnata emerge che l’Agenzia delle Entrate, conl’avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000001432/0/001, chieseall’odierna ricorrente l’imposta di registro in relazione alla sentenza n.1432/2021, emessa dal Tribunale Civile di Roma che, in giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di9.838.614,08, oltre agli interessi moratori.1.2.

Nello specifico, l’Ufficio aveva richiesto su detto importo l’impostanella misura fissa di € 200,00 e l’importo di € 88.790,00, risultantedall’applicazione dell’aliquota del 3% sugli interessi di mora(corrispondenti a € 2.959.682,54) maturati sulla somma liquidata dallasentenza, calcolati dal 24/07/2017, data di deposito della decisione al06/06/2021, data di notifica dell’avviso.L’avviso era stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la violazione degliartt. 167 e 168 della legge fallimentare nonché dell’art. 1, comma 2, deld.lgs. n. 231 del 2002, collegato agli artt. 169 e 55 della leggefallimentare, in quanto si trovava in regime di concordato preventivo dal17/09/2017 e, pertanto, il calcolo degli interessi moratori sulle sommedovute doveva arrestarsi a tale data.1.3.

Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorsostabilendo che l'importo dell'imposta proporzionale doveva essererideterminato dall'Agenzia delle Entrate “calcolando, sulla sorte capitalericonosciuta in sentenza pari a € 9.838.614,00, gli interessi moratori del3%, dal 24 luglio 2017 al 17 settembre 2017, in applicazione dellespecifiche norme in tema di concordato preventivo”.Numero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/20262.

L’Agenzia aveva quindi appellato la decisione e aveva chiesto la riformadella sentenza di primo grado nella parte in cui aveva stabilitol’annullamento dell’avviso di liquidazione anche in relazione all’imposta diregistro dovuta sugli interessi moratori maturati tra il 17.09.2017 (data dirichiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. di ammissione al concordato preventivo) e il25.06.2019 (data di deposito del decreto n. 2980/2019 di omologa delconcordato).Con sentenza n. 3241/23, la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il divieto delriconoscimento degli interessi moratori, conformemente a quanto previstodall'art. 55 della legge fallimentare, “opera solo a decorrere dal momentodella dichiarazione di fallimento” sicché nel caso di specie, la decorrenzadel divieto non poteva che essere individuata nella data di omologa delconcordato.2.1.

Il giudice di secondo grado, pertanto, aveva affermato che larichiesta dell’Ufficio dell’imposta sugli interessi di mora, maturati fino alladata di detta omologa, era legittima, essendo poi pacifico tra le parti chela decorrenza degli interessi medesimi avesse inizio a partire dalla data dideposito della sentenza di condanna.3.

Avverso la suddetta decisione la società contribuente ha propostoricorso per Cassazione affidato ad un motivo.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato lasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, collegato agli artt. 169 e 55 dellalegge fallimentare, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA]. che la Corte di giustizia tributaria di secondogrado avrebbe errato nell’applicazione della deroga operata dal predettoNumero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, poiché, in forza del tenoredelle disposizioni innanzi invocate, il calcolo degli interessi moratoriavrebbe dovuto arrestarsi alla data di presentazione dell’istanza diconcordato.A sostegno del proprio assunto, la ricorrente richiama i precedenti diquesta Corte n. 27930/2018 e n. 14637/2018, evidenziando che ilprincipio in essi sancito, ossia che l’esclusione del tasso di interessemaggiorato opera soltanto dalla dichiarazione di fallimento ex art. 55 dellalegge fallimentare, debba armonizzarsi con il contenuto dell’art. 169 dellamedesima legge, secondo il quale la sospensione del corso degli interessisi applica dalla data di presentazione del concordato.Si evidenzia come in questo senso si era già espressa Cass. n.8160/2000 secondo la quale in tema di rapporti tra concordato preventivo,amministrazione straordinaria e fallimento, la cosiddetta "cristallizzazione"della massa passiva, conseguente all'applicazione degli artt. 55 e 59 dellalegge fallimentare, opera nella procedura di concordato, in virtù delrichiamo a tali disposizioni contenuto nell'art. 169 stessa legge,indipendentemente dalla circostanza che sia stata avanzata istanza diammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, poiché, tral'altro, tale cristallizzazione è destinata a conservare i suoi effetti anche indetta procedura.1.2.

Il motivo è fondato.

E’ opportuno premettere che nella specie checi occupa si tratta di procedura di concordato iniziata prima del 15 luglio2022, ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019.Com’è noto, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE è stato emanatoil d.lgs. n. 231 del 2002, che l’ha sostanzialmente e integralmenterecepita.

L’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002 prevede l’applicabilitàautomatica degli interessi moratori in misura prestabilita e senza che sianecessaria, da parte del creditore, alcuna costituzione in mora del debitoreNumero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026ai sensi dell’art. 1219 c.c., derogando così alla disciplina generale previstadal codice civile.Così come concesso all’art. 6 della direttiva, il legislatore nazionale haesercitato la deroga concessa e il d.lgs. n. 231 del 2002 all’art. 1 haprevisto la seguente limitazione: «2.

Le disposizioni del presente decretonon trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsualiaperte a carico del debitore».La Corte ha da tempo chiarito che l'esclusione dall'applicazione deltasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto diprocedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati suidebiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte unimprenditore che, solo successivamente, venga sottoposto a unaprocedura concorsuale (Cass. 8979/2016 e Cass. 3300/2017).

Infatti,"una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. commerciali aun'epoca anteriore al fallimento priverebbe ... i creditori concorsuali di undiritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso" (Cass. n.14637/2018, Cass. n. 13098/2025), attribuendo alla dichiarazione difallimento (più in generale, all'apertura della procedura concorsuale)un'eccezionale efficacia retroattiva che nulla induce a pensare che illegislatore abbia inteso prevedere e che sarebbe, tra l'altro, in vistosocontrasto con lo scopo della Direttiva europea alla quale il d.lgs. n. 231 del2002 ha dato attuazione (da ultimo Cass. 4400/2026).2.

Tornando al contenuto delle disposizioni rilevanti, l’art. 1 innanziindicato si riferisce, testualmente, alle procedure concorsuali aperte acarico del debitore.

La norma non circoscrive l’applicazione al fallimentodel debitore ma a tutte le procedure concorsuali, tra le quali rientra ilconcordato preventivo.Deve quindi individuarsi il momento nel quale la procedura diconcordato preventivo può ritenersi “aperta”.Numero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026La procedura ha inizio con il deposito dell’istanza di concordato, cuisegue l’emissione del decreto da parte del tribunale che la dichiara aperta,delega un giudice e, fra gli altri incombenti, ordina la convocazione deicreditori e la nomina di un commissario giudiziale (ex art. 163).

Ladomanda che introduce il concordato preventivo, poi, pur potendo essereaccompagnata dalla contemporanea presentazione di proposta, piano edocumentazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 161 della leggefallimentare ovvero prevedere un deposito ritardato dei medesimi, rimanecomunque unica (dato che anche nella seconda ipotesi essa non deveessere ripresentata) e funge da elemento di riferimento dell'inizio dellaprocedura.

La procedura concordataria, infatti, ha il suo avvio, anche oveintrodotta nelle forme dell'art. 161, comma 6, citato, con la pubblicazionedella domanda nel registro delle imprese e non dal momento del depositodel piano e della proposta (Cass. 7117 del 2020).2.1.

Depone in questo senso il combinato disposto degli artt. 161,comma 5, della legge fallimentare, che prescrive la pubblicazione delladomanda di concordato, qualunque essa sia, nel registro delle impreseentro il giorno successivo al deposito in cancelleria, e dell’ art. 168 dellamedesima legge, che regola gli effetti della presentazione del ricorso, aprescindere dal fatto che esso sia accompagnato dalla proposta e dalpiano, prevedendo in ogni caso il divieto di iniziare o proseguire azionicautelari o esecutive sul patrimonio dell'imprenditore, l'impossibilità diacquisire senza autorizzazione diritti di prelazione con effetto rispetto aicreditori concorrenti e l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte neinovanta giorni precedenti la data di pubblicazione.Sulla questione va segnalato il precedente Cass. n. 22601/2017secondo il quale "gli effetti del decreto di ammissione alla procedura diamministrazione controllata retroagiscono, in forza del combinato dispostodegli artt. 188, comma 2 (vigente ratione temporis), 167 e 168 della leggefallimentare, alla data di presentazione della domanda di ammissione,Numero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026essendo i detti effetti di moratoria generale dei debiti d'impresa per tuttala durata della procedura funzionali al rispetto della par condiciocreditorum”.La pronuncia ha dunque esteso all'amministrazione controllata unprincipio considerato pacifico (e che poteva non apparire tale in tema diamministrazione controllata a causa dell'equivoco disposto contenutonell'art. 188, comma 2), e cioè che in tema di concordato preventivo glieffetti del decreto di apertura sono retrodatati al momento della domanda.Tale principio deve essere in questa sede ribadito, con specificoriferimento al concordato preventivo (Cass. n. 18729/2018).2.3.

Alla luce di quanto innanzi argomentato, il concordato preventivosi considera aperto con la presentazione della domanda ed è quindi daquesto momento che non sono dovuti gli interessi moratori, ex art. 1 deld.lgs. n. 231 del 2002.2.4.

Il principio di cui innanzi, peraltro, non si pone in contrasto conquello, pronunciato in tema di fallimento, secondo cui il divieto diriconoscimento degli interessi dovuti, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231del 2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte acarico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai creditichirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermorestando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturatiantecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (cfr. Cass. n.14637/2018; Cass. n. 3300/2017 e da ultimo Cass. n. 15240/2022).L’art. 169 della legge fallimentare prevede infatti che si applichino, conriferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, ledisposizioni degli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63.L’art. 55, comma 1 (ora art. 154 CCII), espressamente prevede che ladichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali olegali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a menoNumero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvoquanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente.La predetta norma ha una sua distinta autonomia e funzionestabilendo non solo la regola generale della sospensione del corso degliinteressi, ma anche quella della scadenza anticipata dei debiti del fallito aifini del concorso e, soprattutto, il protrarsi del decorso degli interessi per icrediti privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca.Sicché, dal combinato disposto delle disposizioni innanzi richiamate,risulta che gli effetti di cui all’art. 55, che per il fallimento decorrono dalladichiarazione, per il concordato decorrono dalla presentazione delladomanda.È da questo momento che gli interessi moratori non sono dovuti.3.

Il giudice di merito non si è conformato ai suindicati principi epertanto la sentenza deve essere cassata.

Non essendo, inoltre, necessariulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito conaccoglimento del ricorso originario di [OSCURATO:SOCIETA]. con rideterminazionedella data di decorrenza degli interessi in quella di presentazione delladomanda di concordato preventivo.4.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, rispetto alle quali laricorrente in sede di discussione ha chiesto la condanna dell’Agenzia alpagamento delle spese processuali per lite temeraria, stante la novitàdella questione trattata, devono essere compensate.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nelmerito accoglie l’originario ricorso della società contribuenterideterminando la decorrenza della debenza degli interessi dalla data dipresentazione della domanda di concordato preventivo.Le spese del giudizio sono compensate.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026Numero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnnachiara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio n. 3241/2023 depositata il 31/05/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delNumero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricorso.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrentel'Avvocatura Generale Dello Stato.1. Dalla sentenza impugnata emerge che l’Agenzia delle Entrate, conl’avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000001432/0/001, chieseall’odierna ricorrente l’imposta di registro in relazione alla sentenza n.1432/2021, emessa dal Tribunale Civile di Roma che, in giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della somma di9.838.614,08, oltre agli interessi moratori.1.2. Nello specifico, l’Ufficio aveva richiesto su detto importo l’impostanella misura fissa di € 200,00 e l’importo di € 88.790,00, risultantedall’applicazione dell’aliquota del 3% sugli interessi di mora(corrispondenti a € 2.959.682,54) maturati sulla somma liquidata dallasentenza, calcolati dal 24/07/2017, data di deposito della decisione al06/06/2021, data di notifica dell’avviso.L’avviso era stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo la violazione degliartt. 167 e 168 della legge fallimentare nonché dell’art. 1, comma 2, deld.lgs. n. 231 del 2002, collegato agli artt. 169 e 55 della leggefallimentare, in quanto si trovava in regime di concordato preventivo dal17/09/2017 e, pertanto, il calcolo degli interessi moratori sulle sommedovute doveva arrestarsi a tale data.1.3. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorsostabilendo che l'importo dell'imposta proporzionale doveva essererideterminato dall'Agenzia delle Entrate “calcolando, sulla sorte capitalericonosciuta in sentenza pari a € 9.838.614,00, gli interessi moratori del3%, dal 24 luglio 2017 al 17 settembre 2017, in applicazione dellespecifiche norme in tema di concordato preventivo”.Numero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/20262. L’Agenzia aveva quindi appellato la decisione e aveva chiesto la riformadella sentenza di primo grado nella parte in cui aveva stabilitol’annullamento dell’avviso di liquidazione anche in relazione all’imposta diregistro dovuta sugli interessi moratori maturati tra il 17.09.2017 (data dirichiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. di ammissione al concordato preventivo) e il25.06.2019 (data di deposito del decreto n. 2980/2019 di omologa delconcordato).Con sentenza n. 3241/23, la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il divieto delriconoscimento degli interessi moratori, conformemente a quanto previstodall'art. 55 della legge fallimentare, “opera solo a decorrere dal momentodella dichiarazione di fallimento” sicché nel caso di specie, la decorrenzadel divieto non poteva che essere individuata nella data di omologa delconcordato.2.1. Il giudice di secondo grado, pertanto, aveva affermato che larichiesta dell’Ufficio dell’imposta sugli interessi di mora, maturati fino alladata di detta omologa, era legittima, essendo poi pacifico tra le parti chela decorrenza degli interessi medesimi avesse inizio a partire dalla data dideposito della sentenza di condanna.3. Avverso la suddetta decisione la società contribuente ha propostoricorso per Cassazione affidato ad un motivo.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato lasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1,comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, collegato agli artt. 169 e 55 dellalegge fallimentare, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA]. che la Corte di giustizia tributaria di secondogrado avrebbe errato nell’applicazione della deroga operata dal predettoNumero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, poiché, in forza del tenoredelle disposizioni innanzi invocate, il calcolo degli interessi moratoriavrebbe dovuto arrestarsi alla data di presentazione dell’istanza diconcordato.A sostegno del proprio assunto, la ricorrente richiama i precedenti diquesta Corte n. 27930/2018 e n. 14637/2018, evidenziando che ilprincipio in essi sancito, ossia che l’esclusione del tasso di interessemaggiorato opera soltanto dalla dichiarazione di fallimento ex art. 55 dellalegge fallimentare, debba armonizzarsi con il contenuto dell’art. 169 dellamedesima legge, secondo il quale la sospensione del corso degli interessisi applica dalla data di presentazione del concordato.Si evidenzia come in questo senso si era già espressa Cass. n.8160/2000 secondo la quale in tema di rapporti tra concordato preventivo,amministrazione straordinaria e fallimento, la cosiddetta "cristallizzazione"della massa passiva, conseguente all'applicazione degli artt. 55 e 59 dellalegge fallimentare, opera nella procedura di concordato, in virtù delrichiamo a tali disposizioni contenuto nell'art. 169 stessa legge,indipendentemente dalla circostanza che sia stata avanzata istanza diammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, poiché, tral'altro, tale cristallizzazione è destinata a conservare i suoi effetti anche indetta procedura.1.2. Il motivo è fondato. E’ opportuno premettere che nella specie checi occupa si tratta di procedura di concordato iniziata prima del 15 luglio2022, ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019.Com’è noto, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE è stato emanatoil d.lgs. n. 231 del 2002, che l’ha sostanzialmente e integralmenterecepita. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002 prevede l’applicabilitàautomatica degli interessi moratori in misura prestabilita e senza che sianecessaria, da parte del creditore, alcuna costituzione in mora del debitoreNumero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026ai sensi dell’art. 1219 c.c., derogando così alla disciplina generale previstadal codice civile.Così come concesso all’art. 6 della direttiva, il legislatore nazionale haesercitato la deroga concessa e il d.lgs. n. 231 del 2002 all’art. 1 haprevisto la seguente limitazione: «2. Le disposizioni del presente decretonon trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsualiaperte a carico del debitore».La Corte ha da tempo chiarito che l'esclusione dall'applicazione deltasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto diprocedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati suidebiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte unimprenditore che, solo successivamente, venga sottoposto a unaprocedura concorsuale (Cass. 8979/2016 e Cass. 3300/2017). Infatti,"una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. commerciali aun'epoca anteriore al fallimento priverebbe ... i creditori concorsuali di undiritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso" (Cass. n.14637/2018, Cass. n. 13098/2025), attribuendo alla dichiarazione difallimento (più in generale, all'apertura della procedura concorsuale)un'eccezionale efficacia retroattiva che nulla induce a pensare che illegislatore abbia inteso prevedere e che sarebbe, tra l'altro, in vistosocontrasto con lo scopo della Direttiva europea alla quale il d.lgs. n. 231 del2002 ha dato attuazione (da ultimo Cass. 4400/2026).2. Tornando al contenuto delle disposizioni rilevanti, l’art. 1 innanziindicato si riferisce, testualmente, alle procedure concorsuali aperte acarico del debitore. La norma non circoscrive l’applicazione al fallimentodel debitore ma a tutte le procedure concorsuali, tra le quali rientra ilconcordato preventivo.Deve quindi individuarsi il momento nel quale la procedura diconcordato preventivo può ritenersi “aperta”.Numero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026La procedura ha inizio con il deposito dell’istanza di concordato, cuisegue l’emissione del decreto da parte del tribunale che la dichiara aperta,delega un giudice e, fra gli altri incombenti, ordina la convocazione deicreditori e la nomina di un commissario giudiziale (ex art. 163). Ladomanda che introduce il concordato preventivo, poi, pur potendo essereaccompagnata dalla contemporanea presentazione di proposta, piano edocumentazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 161 della leggefallimentare ovvero prevedere un deposito ritardato dei medesimi, rimanecomunque unica (dato che anche nella seconda ipotesi essa non deveessere ripresentata) e funge da elemento di riferimento dell'inizio dellaprocedura. La procedura concordataria, infatti, ha il suo avvio, anche oveintrodotta nelle forme dell'art. 161, comma 6, citato, con la pubblicazionedella domanda nel registro delle imprese e non dal momento del depositodel piano e della proposta (Cass. 7117 del 2020).2.1. Depone in questo senso il combinato disposto degli artt. 161,comma 5, della legge fallimentare, che prescrive la pubblicazione delladomanda di concordato, qualunque essa sia, nel registro delle impreseentro il giorno successivo al deposito in cancelleria, e dell’ art. 168 dellamedesima legge, che regola gli effetti della presentazione del ricorso, aprescindere dal fatto che esso sia accompagnato dalla proposta e dalpiano, prevedendo in ogni caso il divieto di iniziare o proseguire azionicautelari o esecutive sul patrimonio dell'imprenditore, l'impossibilità diacquisire senza autorizzazione diritti di prelazione con effetto rispetto aicreditori concorrenti e l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte neinovanta giorni precedenti la data di pubblicazione.Sulla questione va segnalato il precedente Cass. n. 22601/2017secondo il quale "gli effetti del decreto di ammissione alla procedura diamministrazione controllata retroagiscono, in forza del combinato dispostodegli artt. 188, comma 2 (vigente ratione temporis), 167 e 168 della leggefallimentare, alla data di presentazione della domanda di ammissione,Numero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026essendo i detti effetti di moratoria generale dei debiti d'impresa per tuttala durata della procedura funzionali al rispetto della par condiciocreditorum”.La pronuncia ha dunque esteso all'amministrazione controllata unprincipio considerato pacifico (e che poteva non apparire tale in tema diamministrazione controllata a causa dell'equivoco disposto contenutonell'art. 188, comma 2), e cioè che in tema di concordato preventivo glieffetti del decreto di apertura sono retrodatati al momento della domanda.Tale principio deve essere in questa sede ribadito, con specificoriferimento al concordato preventivo (Cass. n. 18729/2018).2.3. Alla luce di quanto innanzi argomentato, il concordato preventivosi considera aperto con la presentazione della domanda ed è quindi daquesto momento che non sono dovuti gli interessi moratori, ex art. 1 deld.lgs. n. 231 del 2002.2.4. Il principio di cui innanzi, peraltro, non si pone in contrasto conquello, pronunciato in tema di fallimento, secondo cui il divieto diriconoscimento degli interessi dovuti, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231del 2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte acarico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai creditichirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermorestando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturatiantecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (cfr. Cass. n.14637/2018; Cass. n. 3300/2017 e da ultimo Cass. n. 15240/2022).L’art. 169 della legge fallimentare prevede infatti che si applichino, conriferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, ledisposizioni degli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63.L’art. 55, comma 1 (ora art. 154 CCII), espressamente prevede che ladichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali olegali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a menoNumero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvoquanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente.La predetta norma ha una sua distinta autonomia e funzionestabilendo non solo la regola generale della sospensione del corso degliinteressi, ma anche quella della scadenza anticipata dei debiti del fallito aifini del concorso e, soprattutto, il protrarsi del decorso degli interessi per icrediti privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca.Sicché, dal combinato disposto delle disposizioni innanzi richiamate,risulta che gli effetti di cui all’art. 55, che per il fallimento decorrono dalladichiarazione, per il concordato decorrono dalla presentazione delladomanda.È da questo momento che gli interessi moratori non sono dovuti.3. Il giudice di merito non si è conformato ai suindicati principi epertanto la sentenza deve essere cassata. Non essendo, inoltre, necessariulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito conaccoglimento del ricorso originario di [OSCURATO:SOCIETA]. con rideterminazionedella data di decorrenza degli interessi in quella di presentazione delladomanda di concordato preventivo.4. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, rispetto alle quali laricorrente in sede di discussione ha chiesto la condanna dell’Agenzia alpagamento delle spese processuali per lite temeraria, stante la novitàdella questione trattata, devono essere compensate. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nelmerito accoglie l’originario ricorso della società contribuenterideterminando la decorrenza della debenza degli interessi dalla data dipresentazione della domanda di concordato preventivo.Le spese del giudizio sono compensate.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026Numero registro generale 24351/2023Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 18555/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnnachiara [OSCURATO:PERSONA]
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