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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09484/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 29109-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 775/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /01 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29109 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- , RG 29109/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 775 del 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stato dichiarato l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere all'[OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi previdenziali omessi, la somma di complessivi euro 504.871,92, inferiore rispetto a quella indicata nell'avviso di addebito n. 39720140016573502000, oltre le sanzioni e gli interessi dovuti per legge, con condanna del relativo importo.

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto corretto l'accertamento svolto dal Tribunale circa la irregolarità dei contratti a progetto, stipulati con alcuni lavoratori, per genericità degli stessi; hanno reputato dovute a contribuzione le differenze retributive non corrisposte ai lavoratori perché esse concernevano il mancato riconoscimento degli adeguamenti disposti nel tempo dalla contrattazione collettiva; ha considerato corretta la mancata compensazione, invocata dalla società, dei propri crediti vantati verso l'[OSCURATO:PERSONA], per la diversa natura delle poste attive e passive.

3. Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl (già scarl) affidato a due motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 61, 62 e 69 D.Igs. n. 276/2003, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.1362 cc, in tema di interpretazione dei contratti nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cpc.

Lamenta, in sostanza, la società che erroneamente la Corte territoriale aveva interpretato i contratti da cui aveva rilevato la mancanza del progetto ivi indicato; che l'accertamento sulla natura RG 29109/2020 subordinata dei rapporti di lavoro era stata carente; che non potevano utilizzarsi le dichiarazioni rese ai verbalizzanti in sede di accertamento.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 1 e n. 3 cpc, dell'art. 1241 cc, per avere erroneamente la Corte territoriale affermato che la contribuzione già versata dalla società ricorrente per i lavoratori autonomi a progetto non potesse essere oggetto di compensazione con il preteso credito contributivo dell'[OSCURATO:PERSONA] per gli stessi lavoratori qualificati come subordinati, con erronea applicazione dell'art. 1246 cc in luogo dell'art.1241 cc.

4. Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità.

5. E' infondato perché la sentenza, quanto alla affermata natura dei rapporti di lavoro subordinato, a seguito della rilevata genericità del progetto, è conforme all'orientamento di legittimità (Cass. n. 9471 del 2019) secondo cui, in tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 co. 1 del D.Igs. n. 276 del 2003 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla

I. 92 del 2012 e sul punto la ricorrente nulla ha specificato circa l'applicabilità di una diversa normativa rispetto a quella tenuta in considerazione dai giudici di merito), in caso di assenza di specifico progetto, programma o fase di esso - determinante l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto- non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo" posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41 co. 1 Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal lavoratore.

6. E', invece, inammissibile relativamente alle censure sulla rilevata assenza dei presupposti di specificità del progetto, trattandosi di accertamento riguardante circostanze di fatto desumibili da prove documentali (contratti), in relazione alle quali era, poi, irrilevante sentire in giudizio i sottoscrittori: accertamento che compete al giudice del merito e RG 29109/2020 non sindacabile, in sede di legittimità, se congruamente motivato, come nel caso di specie.

7. Analogamente inammissibili sono le doglianze sulla denunciata interpretazione dei contratti ex art. 1362 cc.

8. Va ribadito, infatti, che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. 27136/2017).

9. Inoltre, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539/2009).

10. In tema di interpretazione del contratto, poi, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015).

11. Il secondo motivo è infondato.

12. Va data continuità, in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, all'orientamento, espresso con la sentenza di questa Corte (Cass. n. 24618/2019), secondo cui l'invocata forma di compensazione atecnica non può trovare ingresso per la semplice ragione che si è in presenza di un rapporto trilatere tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce il versamento dei 3 At RG 29109/2020 differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente, con la conseguenza che eventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivo eseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti gestioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti per l'esercizio di una tale azione, ma non di certo alla creazione di una posta contabile da regolare con la compensazione impropria, per le ragioni sopra esposte.

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

14. Nulla va disposto per le spese non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'11 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 29109-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 775/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /01 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29109 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- , RG 29109/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 775 del 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stato dichiarato l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di corrispondere all'[OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi previdenziali omessi, la somma di complessivi euro 504.871,92, inferiore rispetto a quella indicata nell'avviso di addebito n. 39720140016573502000, oltre le sanzioni e gli interessi dovuti per legge, con condanna del relativo importo. 2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto corretto l'accertamento svolto dal Tribunale circa la irregolarità dei contratti a progetto, stipulati con alcuni lavoratori, per genericità degli stessi; hanno reputato dovute a contribuzione le differenze retributive non corrisposte ai lavoratori perché esse concernevano il mancato riconoscimento degli adeguamenti disposti nel tempo dalla contrattazione collettiva; ha considerato corretta la mancata compensazione, invocata dalla società, dei propri crediti vantati verso l'[OSCURATO:PERSONA], per la diversa natura delle poste attive e passive. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] srl (già scarl) affidato a due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 61, 62 e 69 D.Igs. n. 276/2003, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.1362 cc, in tema di interpretazione dei contratti nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Lamenta, in sostanza, la società che erroneamente la Corte territoriale aveva interpretato i contratti da cui aveva rilevato la mancanza del progetto ivi indicato; che l'accertamento sulla natura RG 29109/2020 subordinata dei rapporti di lavoro era stata carente; che non potevano utilizzarsi le dichiarazioni rese ai verbalizzanti in sede di accertamento. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 1 e n. 3 cpc, dell'art. 1241 cc, per avere erroneamente la Corte territoriale affermato che la contribuzione già versata dalla società ricorrente per i lavoratori autonomi a progetto non potesse essere oggetto di compensazione con il preteso credito contributivo dell'[OSCURATO:PERSONA] per gli stessi lavoratori qualificati come subordinati, con erronea applicazione dell'art. 1246 cc in luogo dell'art.1241 cc. 4. Il primo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilità. 5. E' infondato perché la sentenza, quanto alla affermata natura dei rapporti di lavoro subordinato, a seguito della rilevata genericità del progetto, è conforme all'orientamento di legittimità (Cass. n. 9471 del 2019) secondo cui, in tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 co. 1 del D.Igs. n. 276 del 2003 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla I. 92 del 2012 e sul punto la ricorrente nulla ha specificato circa l'applicabilità di una diversa normativa rispetto a quella tenuta in considerazione dai giudici di merito), in caso di assenza di specifico progetto, programma o fase di esso - determinante l'automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto- non contrasta con il principio di "indisponibilità del tipo" posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l'art. 41 co. 1 Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal lavoratore. 6. E', invece, inammissibile relativamente alle censure sulla rilevata assenza dei presupposti di specificità del progetto, trattandosi di accertamento riguardante circostanze di fatto desumibili da prove documentali (contratti), in relazione alle quali era, poi, irrilevante sentire in giudizio i sottoscrittori: accertamento che compete al giudice del merito e RG 29109/2020 non sindacabile, in sede di legittimità, se congruamente motivato, come nel caso di specie. 7. Analogamente inammissibili sono le doglianze sulla denunciata interpretazione dei contratti ex art. 1362 cc. 8. Va ribadito, infatti, che, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. 27136/2017). 9. Inoltre, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539/2009). 10. In tema di interpretazione del contratto, poi, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015). 11. Il secondo motivo è infondato. 12. Va data continuità, in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, all'orientamento, espresso con la sentenza di questa Corte (Cass. n. 24618/2019), secondo cui l'invocata forma di compensazione atecnica non può trovare ingresso per la semplice ragione che si è in presenza di un rapporto trilatere tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce il versamento dei 3 At RG 29109/2020 differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente, con la conseguenza che eventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivo eseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti gestioni dell'[OSCURATO:PERSONA] relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti per l'esercizio di una tale azione, ma non di certo alla creazione di una posta contabile da regolare con la compensazione impropria, per le ragioni sopra esposte. 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 14. Nulla va disposto per le spese non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'11 gennai