CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2168tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in personNau mdeerol r egistro generale 9714/2021Numero sezionale 2168/2026legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesNaum derao dgi lrai ccolta generale 14094/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VALERIDAat a pubblicazione 13/05/2026MIRAGLIA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato al ricorso incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso la sentenza n. 653/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 23/11/2020 R.G.N. 850/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Milano rigettava il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di seguitoanche solo Wincor) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] TECNOs.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]) e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso la sentenza di primo grado che aveva respintol’opposizione all’avviso di addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per l’importodi € 811.795,29 a titolo di contributi dovuti alla Gestioneaziende con lavoratori dipendenti, sanzioni civili, interessi dimora ed oneri di riscossione.Numero registro generale 9714/20211.1. Quanto alle ragioni del rigetto dell’opposizione all’avviso dNi umero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 14094/2026addebito innanzi indicato, entrambi i giudici di merito hannDoat a pubblicazione 13/05/2026accertato: a) l’esistenza di un fenomeno di interposizione illecitadi manodopera, nonostante la stipula di contratti di appalto, fraWincor [OSCURATO:SOCIETA]. e le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; b) la natura subordinata, alle dipendenzedelle appaltatrici, dei rapporti dei lavoratori utilizzatinell’appalto, nonostante la formale stipula di contratti dicollaborazione coordinata e continuativa a progetto; c)l’impossibilità di valorizzare la contribuzione eventualmenteversata dal datore di lavoro fittizio ai fini della commisurazionedi quella dovuta dal datore di lavoro reale, inapplicabile nellafattispecie all’attenzione la disciplina relativa alle ipotesi diinterposizione illecita di manodopera, in ragione delladisomogeneità della contribuzione (nello specifico dovendol’utilizzatore, datore reale, versare i contributi ad una gestionediversa a seguito dell’operata riqualificazione dei rapporti daparasubordinati in subordinati).2. Propone ricorso per cassazione articolato in tre motiviDIEBOLD [OSCURATO:SOCIETA]3. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale mandatariodi [OSCURATO:PERSONA].4. Propone ricorso incidentale, articolato in due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resta intimata.6. L’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non si costituisce nel ricorso incidentale.7. Parte ricorrente in cassazione, in vista dell’adunanzacamerale, deposita altresì memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine diNumero registro generale 9714/2021contestare i contributi pretesi dall’[OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione e/oN umero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 14094/2026falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 2D9at a pubblicazione 13/05/2026d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1665 c.c., per aver la sentenzaimpugnata trascurato di accertare un punto decisivo pervalutare la genuinità o liceità dell’appalto: l’esercizio effettivodel potere organizzativo e direttivo, come pure l’organizzazionedei mezzi necessari ed il rischio di impresa.1.1. Sotto lo schermo della dedotta violazione di legge, il mezzorichiede in realtà – a differenza di quanto argomentato nelmotivo - una rivalutazione del materiale probatorio, conrichiamo ad una serie di documenti, rivalutazioneevidentemente inammissibile in sede di legittimità.A tanto va aggiunto, breviter, che la sentenza impugnata,prove testimoniali) ha verificato l’assoggettamento deilavoratori al potere direttivo ed organizzativo di [OSCURATO:SOCIETA]. e, poi, a fronte di tale inequivoco elemento haaltresì dato atto che in alcun modo era stato provato, che siastata affidata da Wincor la realizzazione di un risultato in séautonomo, da conseguire attraverso una effettiva ed autonomaorganizzazione del lavoro, con assoggettamento al poteredirettivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di proprimezzi e assunzione da parte sua del rischio di impresa,dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita dimanodopera, essendosi nella specie accertato che il poteredirettivo e organizzativo fosse interamente affidato alcommittente. Deve, infatti, escludersi che i lavoratori fornitidalle società appaltatrici, inseriti in gruppi di lavoro promiscui,posti alle dirette dipendenze di un responsabile dellacommittente, potessero realizzare risultati autonomi attraversoun’autonoma ed indipendente organizzazione del lavoro (inNumero registro generale 9714/2021assenza di un preposto/referente che assegnasse loro compitNi umero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 14094/2026lavorativi) (cfr. sentenza impugnata pagg. 9-10). Data pubblicazione 13/05/2026Lo stralcio motivazionale innanzi riportato rende palese comel’esame degli indici della interposizione illecita di manodoperasiano stati correttamente valutati dalla Corte territoriale, sullascorta delle prove costituende (sull’esame dei testimoni si vedaancora pag. 9 della sentenza) e costituite, con la conseguenzache ogni altra doglianza proposta nel mezzo si traduce in unarichiesta di reinterpretazione e rivalutazione di dette risultanze,non più proponibile in sede di legittimità.2. La seconda censura denunzia l’omesso esame di un fattodecisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella specie, èinsistita la legittimità dei contratti a progetto, oltre che laviolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, inparticolare, degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276/2003, degliartt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.Le questioni dedotte nel motivo sono sostanzialmente leseguenti: a) l’illogicità della sentenza per avere confermato lanullità dei contratti a progetto, senza valutazione del contenutodegli stessi; b) la violazione delle regole sul riparto dell’oneredella prova; c) l’avvenuta produzione dei contratti a progetto adopera dell’[OSCURATO:PERSONA], unitamente alla memoria difensiva.Nel mezzo è insistito, insomma, l’omesso esame di tutti icontratti a progetto rilevanti in causa, essendone statoesaminato in sede di merito – si assume – solo uno relativo allaposizione di tal [OSCURATO:PERSONA], collaboratore a progetto dellaSIDI [OSCURATO:SOCIETA]. Parte ricorrente in cassazione rimarca,conclusivamente, che tutti i contratti a progetto versati in attidall’[OSCURATO:PERSONA] recano espressamente: durata, descrizione delprogetto, forme di coordinamento e corrispettivo, di modo cheNumero registro generale 9714/2021non sono configurabili rapporti di lavoro subordinato con laN umero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 14094/2026committente. Data pubblicazione 13/05/20262.1. Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile.Va premesso che la sentenza impugnata ha affermato che spetta a chi vuole avvalersi di tale fattispecie contrattuale (equindi a Wincor che, nella specie, invoca la legittimità di talicontratti) dimostrare la sussistenza dei requisiti formali esostanziali previsti dal d.lgs. n. 276/2003). In assenza di taleprova, i rapporti si presumono ordinari contratti di lavorosubordinato (cfr. sent. pag. 10).Ebbene, in disparte le censure sulla correttezza o meno delleregole di riparto correttamente individuata dalla Corteterritoriale, secondo il noto brocardo onus incumbuit ei qui dicit,quello che nella fattispecie qui all’attenzione è dirimente, èl’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito (e qui nonpiù rivedibile) della carenza dei progetti.E’ noto del resto che la mancanza dello specifico progettodetermina la qualificazione del rapporto come subordinato,senza che occorra indagarne le modalità di svolgimento (cfr.Cass. n. 17707/2020).Tanto premesso, il motivo è poi inammissibile nella parte in cuiinvoca l’omesso esame di un fatto decisivo, in presenza di cd.“doppia conforme”, vieppiù perché la doglianza è tesa, ancorauna volta, a richiedere una nuova disamina da parte di questaCorte dei documenti versati in atti (in particolare i contratti aprogetto), la valutazione dei quali – peraltro – lungi dall’esserdecisiva, ha costituito solo uno degli indici in virtù dei quali laCorte territoriale ha ritenuto l’interposizione illecita (cfr. quantogià detto innanzi al punto 1.1. con richiamo alle pagg. 9 e 10della sentenza).Numero registro generale 9714/2021Quindi, con giudizio di merito qui non rivedibile, in esito allaN umero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 14094/2026valutazione del materiale probatorio, la Corte territoriale hDaat a pubblicazione 13/05/2026affermato che la non genuinità dell’appalto discende anche(in modo significativo) dalla nullità dei contratti a progetto coiquali i lavoratori somministrati sono stati assunti dalle societàappaltatrici. L’inesistenza di un progetto confermal’insussistenza di un autonomo risultato che i lavoratoriavrebbero dovuto conseguire in completa autonomia (cfr.pag. 10 della sentenza).Conclusivamente anche il secondo mezzo non può essereaccolto.3. La terza censura lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1180,2036 e 2041 c.c., perché la sentenza impugnata non ha fattoapplicazione delle norme del c.c. innanzi richiamate e deiprincipi affermati da Cass. n. 18278/2019, secondo cui ilpagamento dei contributi da parte del datore di lavoroapparente è satisfattivo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. insiste che vanno detratti dal debitocontributivo i versamenti effettuati dalle società appaltatrici chehanno effetti liberatori e che il principio di cui innanzi non risultainciso in caso di appalto non genuino.Insiste che l’art. 27, comma 2, richiamato dall’art. 29, comma3 bis del d.lgs. n. 276/2003 stabilisce che i pagamenti a titolocontributivo effettuati dall’appaltatore valgono a liberare ilcommittente, l’effetto estintivo anche parziale dell’obbligazionecontributiva o retributiva producendosi nel momento stesso incui il terzo/appaltatore dia diligentemente corso al pagamentodei contributi o delle retribuzioni, ancor prima cioè cheintervenga una qualsivoglia “riqualificazione” del rapporto dilavoro. Conclusivamente, l’adempimento dell’appaltatore lNibumeerrao r egistro generale 9714/2021Numero sezionale 2168/2026il committente. Numero di raccolta generale 14094/2026È negato che la disomogeneità contributiva possa precluderDeat a pubblicazione 13/05/2026l’imputazione al debito contributivo delle somme già versatedalle appaltatrici.3.1. Il motivo è infondato e va rigettato.[OSCURATO:PERSONA] non pone in dubbio e si pone in continuità con ilprincipio affermato in numerosi precedenti di questa Corte erichiamato dalla parte ricorrente in cassazione a fondamento delproprio incedere argomentativo (cfr. anche da ultimo21204/2024, oltre che Cass. n. 18278/2019, ma anche Cass. n.23962/2015 e Cass. n. 9782/2020) in virtù del quale ipagamenti dai terzi appaltatori possano essere “scomputati” daquelli dovuti dai committenti (cfr. fra le altre Cass. n. 9782/2020in cui si afferma anche in relazione all’ipotesi di appalto postoin essere in violazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma1, del d.lgs. n. 276 del 2003, si è affermato che “i pagamenti atitolo contributivo effettuati dall’appaltatore valgono a liberare ilcommittente fino a concorrenza delle somme versate, così comedispone il comma 3 bis del predetto articolo, che rinvia alprecedente art. 27, comma 2, dando applicazione alla regolagenerale di cui all’art. 1180 c.c. che impone la verifica inconcreto dell’avvenuta o meno integrale soddisfazione dellepretese contributive formulate dagli enti previdenziali ).Tuttavia, detto principio va armonizzato e coniugato con altrodel pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., trale altre, Cass. n. 9484/2022 e 24618/2019) secondo cui in casodi riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto dilavoro subordinato non è possibile far luogo ad unacompensazione c.d. atecnica della contribuzione.Numero registro generale 9714/2021Questa Corte ha infatti sul punto affermato che (…)N umero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 14094/2026l'invocata forma di compensazione atecnica non può trovarDeat a pubblicazione 13/05/2026ingresso per la semplice ragione che si è in presenza di unrapporto trilatere tra Istituto di previdenza, datore di lavoro eprestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità della diversitàdelle gestioni in cui confluisce il versamento dei differenticontributi di lavoro autonomo e dipendente, con la conseguenzache eventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivoeseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti gestionidell'[OSCURATO:PERSONA] relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono darvita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, inpresenza dei presupposti per l'esercizio di una tale azione, manon di certo alla creazione di una posta contabile da regolarecon la compensazione impropria, per le ragioni sopra esposte (cfr. Cass. n. 9484/2022).In altri termini, secondo i principi già affermati da questa Corte,quello che nel caso di specie impedisce di valorizzare gliadempimenti effettuati dal terzo (il datore di lavoro fittizio) è lac.d. disomogeneità contributiva.Insomma, l’operata riqualificazione dei rapporti di lavoro aprogetto in rapporti di lavoro subordinato comporta ilversamento dei contributi in una gestione differente, il checonsente solo la ripetizione da parte del soggetto legittimato deicontributi ivi impropriamente versati, nel caso di specie, peraltronon dal datore effettivo, ma da quello fittizio, ma non diimputarli ad altra gestione.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta laviolazione degli artt. 295, 115 e 132 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta la mancata sospensione di questoprocesso ad opera della Corte territoriale ex art. 295 c.p.c.Rappresenta che durante il giudizio di appello erano pendNeunmteir oi r egistro generale 9714/2021Numero sezionale 2168/2026termini per l’impugnativa della sentenza n. 331 del 201Nu9m erroe dsi ara ccolta generale 14094/2026dal Tribunale di Brescia avente ad oggetto il verbale [OSCURATO:PERSONA] chDeat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]qualificava di natura subordinata i rapporti di lavoro dei propricollaboratori a progetto inviati a svolgere diverse attività inWINCOR. Reitera l’istanza di sospensione anche in relazione algiudizio di cassazione, pendendo il processo, all’epoca dellaproposizione del controricorso incidentale, innanzi alla Corte diappello di Brescia.Nel medesimo primo motivo lamenta poi, sempre in relazione almancato accoglimento dell’istanza di sospensione, l’omessoesame degli atti e dei documenti su un punto decisivo dellacontroversia, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e la violazionedell’art. 132 c.p.c.. Nel dettaglio è lamentata l’erroneavalutazione degli atti processuali (del processo instaurato daSCAI [OSCURATO:SOCIETA].) che avrebbero, a dire della ricorrenteincidentale, imposto la sospensione.4.1. Il motivo è inammissibile.Tra le ragioni per le quali non è stata disposta la sospensione(cfr. pag. 16 della sentenza qui in rilievo) la Corte territorialepone la mancanza di prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dellacontemporanea pendenza del processo (nello specifico inconseguenza della mancata prova della proposizione del giudiziodi gravame).Questo passaggio della motivazione resta saldo, in quanto nellamentare la mancata valutazione di atti e documenti al fine dicui innanzi, il motivo li indica in modo confuso senza peraltrolocalizzarli nell’alveo del giudizio di merito, sicché non ènemmeno possibile sapere se, dove e quando sono statidepositati, oltre che la rilevanza degli stessi.Peraltro non si può mancare di rimarcare che, al finNeum edroi r egistro generale 9714/2021Numero sezionale 2168/2026valorizzare la fondatezza dell’istanza di sospensione, vNeunmgeroo ndi ora ccolta generale 14094/2026richiamati una serie di documenti (il primo verbale, il ricorsDoat a pubblicazione 13/05/2026amministrativo contro il primo verbale, il ricorso ex art. 442c.p.c., il ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., il verbale diudienza Trib di Brescia del 10.12.2018), ma non l’atto diimpugnazione ovvero l’unico atto ritenuto necessario secondo laCorte territoriale perché i due processi potessero considerarsicontemporaneamente pendenti e tanto vale anche per ilpresente giudizio.Conclusivamente il motivo non può essere accolto essendoquanto innanzi detto sufficiente al rigetto di ogni doglianza inordine alla mancata sospensione.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] TECNOs.p.a. insiste ancora nella violazione dell’art. 2094 c.c., nonchédegli artt. 41 Cost., 61 e 69 d.lgs. n. 276 del 2003, in relazioneall’operato accertamento della subordinazione. Rimarca di avereinteresse alla riforma in parte qua della sentenza per giovarsenenel giudizio di accertamento negativo del credito da ellaintrapreso.Denunzia le criticità dell’accertamento della subordinazioneeffettuato “a campione” e collettivamente per gruppi dilavoratori e non avuto riguardo a ciascun rapporto.Contesta l’utilizzo nel presente processo di verbali ispettivi, attiesterni al processo, riferiti a gruppi di soggetti.Conclude lamentando la violazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 276del 2003, nonché l’erronea applicazione del principio di“indisponibilità del tipo contrattuale”.5.1. Il mezzo è inammissibile per le medesime ragioni giàindicate ai punti 1.1. e 2.1.Numero registro generale 9714/20216. Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato mentreN umero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 14094/2026l’incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Data pubblicazione 13/05/20267. Quanto alla regolamentazione delle spese nulla è dovuto neirapporti tra le parti e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rimastaintimata. Devono essere compensate le spese nei rapporti tra laricorrente principale e quella incidentale in ragione dellareciproca soccombenza. La ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]. va invece condannata al pagamento delle spesein favore dell’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] liquidate come in dispositivo. Nulla perle spese nei rapporti tra la ricorrente incidentale ed [OSCURATO:PERSONA]-SCCInon essendosi quest’ultimo costituito nel ricorso incidentale.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale e di quella incidentale, di un ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale ed incidentale, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibilequello incidentale; compensa integralmente le spese neirapporti tra la ricorrente principale e quella incidentale econdanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale mandatario di [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite, che liquidain complessivi € 10.000 per compenso, oltre € 200 per esborsi,accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale e di quella incidentale, di un ulterioreNumero registro generale 9714/2021importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perN umero sezionale 2168/2026Numero di raccolta generale 14094/2026il ricorso principale ed incidentale, se dovuto. Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.4.2026.LA PRESIDENTE