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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19731/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 2/10/2019 dal Tribunale di Marsala, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, d.

Igs. n. 152 del 2006, e condannato alla pena di un mese di arresto e 5.200 euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

Eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in punto di responsabilità; lamenta la riqualificazione del fatto, dovendosi, invece, inquadrare la fattispecie nell'alveo del comma 1 dell'art. 256 citato; contesta che sia stata imposta proprio al ricorrente la bonifica del sito; deduce, infine, la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Il che, come riportato, non è consentito.

6. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

7. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che sebbene lo Zingale fosse iscritto alla Camera di commercio come impresa individuale per recupero di materiale plastico e coltivazione di funghi, attività effettivamente svolta, tuttavia nel terreno adiacente a quello oggetto di autorizzazione era risultato depositato un grosso cumulo di materiale combusto, in origine presumibilmente plastico, da classificare come pericoloso: carcasse di autoveicoli, parti di questi, batterie, penumatici ed altro.

La circostanza, risultante dalle fotografie in atti, era stata confermata anche da testimoni; la diversa versione fornita da un teste della difesa, invece, era risultata smentita ancora dal fascicolo di immagini, così da concludersi che l'ammasso, la quantità e la qualità di rifiuti - su un sito diverso e con materiale differente da quello autorizzato per lo smaltimento - non potevano ricondursi ad attività lecita, integrando, piuttosto, il reato di esercizio abusivo di discarica, dunque correttamente riconosciuto.

In luogo, peraltro, della contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a), esclusa con argomento congruo e logico, con il quale il ricorso non si confronta affatto.

8. Con riguardo al motivo in tema di bonifica, si osserva che lo stesso non è stato dedotto in appello, non potendo, dunque, esser proposto per la prima volta in questa sede.

9. Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza - ancora con argomento non censurabile - ha sottolineato l'assenza di elementi positivamente valutabili al riguardo, non dedotti neppure dall'appellante né dal ricorrente (che richiama la vetustà dell'unico precedente a carico).

La pena, peraltro, è stata inflitta nel mimino edittale.

10. Infine, quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., la Corte di appello l'ha esclusa ancora con motivazione non censurabile, sottolineando che la quantità e la tipologia di rifiuti non consentivano di ravvisare una particolare tenuità del fatto.

11. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente • liere estensore - 1,Co M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 2/10/2019 dal Tribunale di Marsala, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006, e condannato alla pena di un mese di arresto e 5.200 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in punto di responsabilità; lamenta la riqualificazione del fatto, dovendosi, invece, inquadrare la fattispecie nell'alveo del comma 1 dell'art. 256 citato; contesta che sia stata imposta proprio al ricorrente la bonifica del sito; deduce, infine, la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 6. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. 7. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che sebbene lo Zingale fosse iscritto alla Camera di commercio come impresa individuale per recupero di materiale plastico e coltivazione di funghi, attività effettivamente svolta, tuttavia nel terreno adiacente a quello oggetto di autorizzazione era risultato depositato un grosso cumulo di materiale combusto, in origine presumibilmente plastico, da classificare come pericoloso: carcasse di autoveicoli, parti di questi, batterie, penumatici ed altro. La circostanza, risultante dalle fotografie in atti, era stata confermata anche da testimoni; la diversa versione fornita da un teste della difesa, invece, era risultata smentita ancora dal fascicolo di immagini, così da concludersi che l'ammasso, la quantità e la qualità di rifiuti - su un sito diverso e con materiale differente da quello autorizzato per lo smaltimento - non potevano ricondursi ad attività lecita, integrando, piuttosto, il reato di esercizio abusivo di discarica, dunque correttamente riconosciuto. In luogo, peraltro, della contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a), esclusa con argomento congruo e logico, con il quale il ricorso non si confronta affatto. 8. Con riguardo al motivo in tema di bonifica, si osserva che lo stesso non è stato dedotto in appello, non potendo, dunque, esser proposto per la prima volta in questa sede. 9. Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza - ancora con argomento non censurabile - ha sottolineato l'assenza di elementi positivamente valutabili al riguardo, non dedotti neppure dall'appellante né dal ricorrente (che richiama la vetustà dell'unico precedente a carico). La pena, peraltro, è stata inflitta nel mimino edittale. 10. Infine, quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., la Corte di appello l'ha esclusa ancora con motivazione non censurabile, sottolineando che la quantità e la tipologia di rifiuti non consentivano di ravvisare una particolare tenuità del fatto. 11. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente • liere estensore - 1,Co M
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