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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18759/2026

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tata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, n.11607/2021, depositata il 31 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale diCaltanissetta, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso diNumero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025accertamento n.

TYQ03B600969, con il quale l’AmministrazioneNumero di raccolta generale 18759/2026finanziaria ha richiesto il pagamento di una maggiore IDVatAa punbbelicllaazio ne 09/06/2026misura di euro 17.166,00 e ha irrogato una sanzione amministrativapecuniaria pari a euro 20.218,28 per l’anno d’imposta 2015.

Secondoquanto prospettato dall'Agenzia delle entrate, la società ricorrente,nell’anno 2015, ha svolto sia attività rientranti nell’ambito dell’art.110, comma 6, TULPS, esenti da IVA, in quanto assoggettate aprelievo erariale unico (PREU), sia operazioni imponibili IVA di cuiall’art. 110, comma 7, TULPS; tuttavia, ai fini IVA dichiaravaesclusivamente le prime ma non le seconde, in quanto il volume diaffari dichiarato era inferiore a quello effettivo di euro 77.810,00.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caltanissetta rigettavail ricorso.2. – Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto appello.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell’appello.Con sentenza n. 11607/2021, depositata il 31 dicembre 2021,la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata diCaltanissetta, ha rigettato l’appello, confermando la sentenzaimpugnata.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa tre motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alleconseguenze in ordine all’esercitata opzione per il regime ordinariodi tassazione da parte della contribuente.

Il giudice di appello2 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025sarebbe incorso nel lamentato vizio in quanto ha ritenuto cheNumero di raccolta generale 18759/2026l’opzione per il regime ordinario da parte della contribuenDtaeta, p ufbabltictaozio ne 09/06/2026storico pacificamente accertato, non abbia alcuna influenza sulladeterminazione della base imponibile IVA, la quale deve avveniresulla scorta di quella determinata ai fini dell’imposta sugliintrattenimenti (ISI), benché la disposizione di cui all’art. 74, comma6, d.P.R. n. 633 del 1972 comporti l’applicazione del regime ordinarioIVA di tassazione.1.1. – Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ritiene che l’opzione per ilregime ordinario da parte della contribuente non abbia alcunainfluenza sulla determinazione della base imponibile IVA, la qualedeve avvenire sulla scorta di quella determinata ai fini dell’ISI,laddove l’autonomia delle due imposte – che ha indotto la Corte digiustizia (19 marzo 1991, NV Giant c. comune di Overijse, causa C-109/90) ad affermare che il diritto comunitario ammette l’esistenzadi regimi d’imposta concorrenti con l’IVA e la giurisprudenza diquesta Corte a escludere la doppia imposizione nel caso dell’impostasugli intrattenimenti (Cass. n. 14090/2024) – non pone questacorrispondenza biunivoca, per cui l’opzione è ben possibile e vaaccertata.Appare utile una previa ricognizione del dato normativo nellaversione applicabile ratione temporis, avuto riguardo al fatto chel’accertamento riguarda l’anno d’imposta 2015.Per quanto concerne l’ISI, secondo l’art. 1 del d.P.R. n. 640 del1972, «sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altresvolgono nel territorio dello Stato», mentre il soggetto passivo èchiunque organizza dette attività (art. 2).

Con specifico riferimentoagli apparecchi e ai congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 delr.d. n. 773 del 1931 (TULPS), oggetto del presente procedimento, ilpagamento dell’imposta avviene in misura forfettaria, secondo le3 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025modalità previste dall’art. 14-bis del d.P.R. n. 640 del 1972, ed èNumero di raccolta generale 18759/2026riscosso a mezzo iscrizione a ruolo, secondo la previsDiaotan peub bldicaeziio ne 09/06/2026successivi artt. 14-ter e 14-quater, con le quali può essere riscossaanche l’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti (art. 14-quinquies).

Per quanto non previsto, si applicano ai fini dellariscossione le disposizioni in materia di IVA (art. 14-quinquies, ultimaproposizione).Quanto all’IVA, invece, soccorre l’art. 74, comma 6, d.P.R. n.633 del 1972, il quale prevede che per le attività previste dal d.P.R.n. 640 del 1972 (e, quindi, anche per quanto concerne apparecchi econgegni per il gioco lecito), «l'imposta si applica sulla stessa baseimponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con lestesse modalità stabilite per quest'ultima», prevedendosi, peraltro,che «le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazionedell'imposta nei modi ordinari», dandone comunicazione, primadell’inizio dell’anno solare, alla SIAE e all'ufficio delle entrate;«l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunquevincolante per un quinquennio».Si noti che, con riferimento al regime speciale IVA degliintrattenimenti (introdotto per la prima volta con l’art. 30 del d.l. n.46 del 1976, conv. con modif. nella l. n. 249 del 1976), lo Statoitaliano ha beneficiato della deroga prevista espressamente dall’art.27 della sesta direttiva «allo scopo di semplificare la riscossionedell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali», disposizionepoi riproposta in termini similari dall’art. 401 della direttiva n.2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (direttiva IVA),omettendosi, peraltro, l’indicazione della finalità.Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non è indiscussione l’autonomia delle due imposte, quella sugliintrattenimenti e quella sull’IVA, tanto che la prima – sia pure conriferimento ad altro ordinamento di uno Stato membro – è stataritenuta legittima ai sensi dell’art. 33 della sesta direttiva.

L’imposta4 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025Numero di raccolta generale 18759/2026sugli intrattenimenti, infatti, non assume le caratteristiche diData pubblicazione 09/06/2026un’imposta sulla cifra d’affari (come invece l’IVA), in quanto: a) noncostituisce un’imposta generale; b) non viene riscossa in ciascunafase del processo di produzione, colpendo annualmente gli introitidelle imprese ad essa soggette; c) non si basa sul valore aggiunto,ma sull’importo lordo dei detti introiti (CGUE 19 marzo 1991, incausa C-109/90, NV Giant c.

Comune di Overijse, poi richiamataanche dalla giurisprudenza successiva in materia: cfr.

CGUE 26giugno 1997, in cause riunite C-370/95, C-371/95 e C-372/95,Careda, Famara e Facomare).La circostanza che si tratti di due imposte diverse, sia pureaccomunate dal regime della loro riscossione ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quater (Cass. n. 29180/2021), affidata alla cartella dipagamento (Cass. n. 30686/2024), è stata già sottolineata dallagiurisprudenza della S.C. (Cass. n. 14090/2024), che ha, altresì,escluso l’esistenza di una doppia imposizione.L’autonomia delle due imposte è resa evidente proprio dalmeccanismo di opzione per il regime ordinario previsto dall’art. 74,comma 6, del decreto IVA.

Da un lato, la possibilità di opzione è resanecessaria dalle norme di diritto dell’Unione, essendo il regimeforfetario per l’IVA derogatorio rispetto alla disciplina prevista dalladirettiva IVA (e, in precedenza, dalla sesta direttiva), sicchél’interpretazione che escluda la possibilità di opzione, anche conriferimento ai soli apparecchi per giochi leciti, porrebbeinsormontabili problemi di compatibilità unionale.

Dall’altro, lanecessità di comunicazione all’agente della riscossione (che, nellaspecie, è la SIAE) dell’esercizio dell’opzione per il regime ordinario sigiustifica proprio per consentire il disancoramento dell’imposta dalregime forfettario previsto per l’ISI, cui l’IVA ha normalmenteaccesso in difetto di esercizio dell’opzione (cfr. Cass. n. 29180/2021,cit., in motivazione).5 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025Detto in altri termini, la disciplina dell’IVA non può essereNumero di raccolta generale 18759/2026inscindibilmente collegata e condizionata da quella dell’ISID,a tap peubrbclihcaézio ne 09/06/2026la prima - diversamente dalla seconda, che soggiace esclusivamenteal diritto interno - è sottoposta a vincoli derivanti dalla disciplinaunionale, derogabili solo nei limiti in cui le direttive UE lo consentanoe sempre che sussista per il contribuente la possibilità di applicare ilregime ordinario.

Pertanto, se il legislatore italiano ha accomunato(essenzialmente per facilitare la riscossione) la disciplina delle dueimposte, non può comunque essere obliterato il diritto delcontribuente ad optare per il regime ordinario.Questa interpretazione trova riscontro nell'art. 74, comma 6,d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale, ove sia stata esercitata lafacoltà di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, ilcontribuente è tenuto a darne comunicazione all'esattore.

Si trattadi informativa che assolve all'evidente scopo di rendere la suaposizione estranea al meccanismo esattivo proprio dell'ISI.

Pertanto,la possibilità di opzione per l’IVA non è conformata dall’esistenza diuna tale possibilità per l’ISI ma, al contrario, l’opzione per l’IVAcomporta il disancoramento dalle modalità previste per l’ISI, inragione della prevalenza dell’IVA (Cass. n. 29180/2021).Quanto alle modalità, l'omessa dichiarazione di opzione perl'applicazione dell'IVA nel modo ordinario può essere surrogata dafacta concludentia del contribuente, poiché, ai sensi dell'art. 1,comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997 (applicabile, in base alla normainterpretativa di cui all'art. 4 della l. n. 342 del 2000, anche allecondotte anteriori alla data di entrata in vigore del d.P.R. cit.), icomportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenutadelle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere ilregime applicabile in concreto (Cass. n. 15178/2020).2. – L'accoglimento del primo motivo di ricorso determinal'assorbimento del secondo (con cui si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, in6 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025Numero di raccolta generale 18759/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la mancataData pubblicazione 09/06/2026applicazione della detrazione forfetaria del 50%) e del terzo (con cuisi denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. nella parte in cui hacondannato la società al pagamento delle spese del giudizio di primoe di secondo grado).3. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primomotivo, con rinvio, anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado competente, in diversa composizione.

P.Q.Maccoglie il primo motivo, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 11 novembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria Perrino7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, n.11607/2021, depositata il 31 dicembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale diCaltanissetta, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso diNumero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025accertamento n. TYQ03B600969, con il quale l’AmministrazioneNumero di raccolta generale 18759/2026finanziaria ha richiesto il pagamento di una maggiore IDVatAa punbbelicllaazio ne 09/06/2026misura di euro 17.166,00 e ha irrogato una sanzione amministrativapecuniaria pari a euro 20.218,28 per l’anno d’imposta 2015. Secondoquanto prospettato dall'Agenzia delle entrate, la società ricorrente,nell’anno 2015, ha svolto sia attività rientranti nell’ambito dell’art.110, comma 6, TULPS, esenti da IVA, in quanto assoggettate aprelievo erariale unico (PREU), sia operazioni imponibili IVA di cuiall’art. 110, comma 7, TULPS; tuttavia, ai fini IVA dichiaravaesclusivamente le prime ma non le seconde, in quanto il volume diaffari dichiarato era inferiore a quello effettivo di euro 77.810,00.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caltanissetta rigettavail ricorso.2. – Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto appello.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell’appello.Con sentenza n. 11607/2021, depositata il 31 dicembre 2021,la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata diCaltanissetta, ha rigettato l’appello, confermando la sentenzaimpugnata.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa tre motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alleconseguenze in ordine all’esercitata opzione per il regime ordinariodi tassazione da parte della contribuente. Il giudice di appello2 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025sarebbe incorso nel lamentato vizio in quanto ha ritenuto cheNumero di raccolta generale 18759/2026l’opzione per il regime ordinario da parte della contribuenDtaeta, p ufbabltictaozio ne 09/06/2026storico pacificamente accertato, non abbia alcuna influenza sulladeterminazione della base imponibile IVA, la quale deve avveniresulla scorta di quella determinata ai fini dell’imposta sugliintrattenimenti (ISI), benché la disposizione di cui all’art. 74, comma6, d.P.R. n. 633 del 1972 comporti l’applicazione del regime ordinarioIVA di tassazione.1.1. – Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ritiene che l’opzione per ilregime ordinario da parte della contribuente non abbia alcunainfluenza sulla determinazione della base imponibile IVA, la qualedeve avvenire sulla scorta di quella determinata ai fini dell’ISI,laddove l’autonomia delle due imposte – che ha indotto la Corte digiustizia (19 marzo 1991, NV Giant c. comune di Overijse, causa C-109/90) ad affermare che il diritto comunitario ammette l’esistenzadi regimi d’imposta concorrenti con l’IVA e la giurisprudenza diquesta Corte a escludere la doppia imposizione nel caso dell’impostasugli intrattenimenti (Cass. n. 14090/2024) – non pone questacorrispondenza biunivoca, per cui l’opzione è ben possibile e vaaccertata.Appare utile una previa ricognizione del dato normativo nellaversione applicabile ratione temporis, avuto riguardo al fatto chel’accertamento riguarda l’anno d’imposta 2015.Per quanto concerne l’ISI, secondo l’art. 1 del d.P.R. n. 640 del1972, «sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altresvolgono nel territorio dello Stato», mentre il soggetto passivo èchiunque organizza dette attività (art. 2). Con specifico riferimentoagli apparecchi e ai congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110 delr.d. n. 773 del 1931 (TULPS), oggetto del presente procedimento, ilpagamento dell’imposta avviene in misura forfettaria, secondo le3 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025modalità previste dall’art. 14-bis del d.P.R. n. 640 del 1972, ed èNumero di raccolta generale 18759/2026riscosso a mezzo iscrizione a ruolo, secondo la previsDiaotan peub bldicaeziio ne 09/06/2026successivi artt. 14-ter e 14-quater, con le quali può essere riscossaanche l’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti (art. 14-quinquies). Per quanto non previsto, si applicano ai fini dellariscossione le disposizioni in materia di IVA (art. 14-quinquies, ultimaproposizione).Quanto all’IVA, invece, soccorre l’art. 74, comma 6, d.P.R. n.633 del 1972, il quale prevede che per le attività previste dal d.P.R.n. 640 del 1972 (e, quindi, anche per quanto concerne apparecchi econgegni per il gioco lecito), «l'imposta si applica sulla stessa baseimponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con lestesse modalità stabilite per quest'ultima», prevedendosi, peraltro,che «le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazionedell'imposta nei modi ordinari», dandone comunicazione, primadell’inizio dell’anno solare, alla SIAE e all'ufficio delle entrate;«l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunquevincolante per un quinquennio».Si noti che, con riferimento al regime speciale IVA degliintrattenimenti (introdotto per la prima volta con l’art. 30 del d.l. n.46 del 1976, conv. con modif. nella l. n. 249 del 1976), lo Statoitaliano ha beneficiato della deroga prevista espressamente dall’art.27 della sesta direttiva «allo scopo di semplificare la riscossionedell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali», disposizionepoi riproposta in termini similari dall’art. 401 della direttiva n.2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (direttiva IVA),omettendosi, peraltro, l’indicazione della finalità.Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non è indiscussione l’autonomia delle due imposte, quella sugliintrattenimenti e quella sull’IVA, tanto che la prima – sia pure conriferimento ad altro ordinamento di uno Stato membro – è stataritenuta legittima ai sensi dell’art. 33 della sesta direttiva. L’imposta4 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025Numero di raccolta generale 18759/2026sugli intrattenimenti, infatti, non assume le caratteristiche diData pubblicazione 09/06/2026un’imposta sulla cifra d’affari (come invece l’IVA), in quanto: a) noncostituisce un’imposta generale; b) non viene riscossa in ciascunafase del processo di produzione, colpendo annualmente gli introitidelle imprese ad essa soggette; c) non si basa sul valore aggiunto,ma sull’importo lordo dei detti introiti (CGUE 19 marzo 1991, incausa C-109/90, NV Giant c. Comune di Overijse, poi richiamataanche dalla giurisprudenza successiva in materia: cfr. CGUE 26giugno 1997, in cause riunite C-370/95, C-371/95 e C-372/95,Careda, Famara e Facomare).La circostanza che si tratti di due imposte diverse, sia pureaccomunate dal regime della loro riscossione ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quater (Cass. n. 29180/2021), affidata alla cartella dipagamento (Cass. n. 30686/2024), è stata già sottolineata dallagiurisprudenza della S.C. (Cass. n. 14090/2024), che ha, altresì,escluso l’esistenza di una doppia imposizione.L’autonomia delle due imposte è resa evidente proprio dalmeccanismo di opzione per il regime ordinario previsto dall’art. 74,comma 6, del decreto IVA. Da un lato, la possibilità di opzione è resanecessaria dalle norme di diritto dell’Unione, essendo il regimeforfetario per l’IVA derogatorio rispetto alla disciplina prevista dalladirettiva IVA (e, in precedenza, dalla sesta direttiva), sicchél’interpretazione che escluda la possibilità di opzione, anche conriferimento ai soli apparecchi per giochi leciti, porrebbeinsormontabili problemi di compatibilità unionale. Dall’altro, lanecessità di comunicazione all’agente della riscossione (che, nellaspecie, è la SIAE) dell’esercizio dell’opzione per il regime ordinario sigiustifica proprio per consentire il disancoramento dell’imposta dalregime forfettario previsto per l’ISI, cui l’IVA ha normalmenteaccesso in difetto di esercizio dell’opzione (cfr. Cass. n. 29180/2021,cit., in motivazione).5 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025Detto in altri termini, la disciplina dell’IVA non può essereNumero di raccolta generale 18759/2026inscindibilmente collegata e condizionata da quella dell’ISID,a tap peubrbclihcaézio ne 09/06/2026la prima - diversamente dalla seconda, che soggiace esclusivamenteal diritto interno - è sottoposta a vincoli derivanti dalla disciplinaunionale, derogabili solo nei limiti in cui le direttive UE lo consentanoe sempre che sussista per il contribuente la possibilità di applicare ilregime ordinario. Pertanto, se il legislatore italiano ha accomunato(essenzialmente per facilitare la riscossione) la disciplina delle dueimposte, non può comunque essere obliterato il diritto delcontribuente ad optare per il regime ordinario.Questa interpretazione trova riscontro nell'art. 74, comma 6,d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale, ove sia stata esercitata lafacoltà di optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, ilcontribuente è tenuto a darne comunicazione all'esattore. Si trattadi informativa che assolve all'evidente scopo di rendere la suaposizione estranea al meccanismo esattivo proprio dell'ISI. Pertanto,la possibilità di opzione per l’IVA non è conformata dall’esistenza diuna tale possibilità per l’ISI ma, al contrario, l’opzione per l’IVAcomporta il disancoramento dalle modalità previste per l’ISI, inragione della prevalenza dell’IVA (Cass. n. 29180/2021).Quanto alle modalità, l'omessa dichiarazione di opzione perl'applicazione dell'IVA nel modo ordinario può essere surrogata dafacta concludentia del contribuente, poiché, ai sensi dell'art. 1,comma 1, d.P.R. n. 442 del 1997 (applicabile, in base alla normainterpretativa di cui all'art. 4 della l. n. 342 del 2000, anche allecondotte anteriori alla data di entrata in vigore del d.P.R. cit.), icomportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenutadelle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere ilregime applicabile in concreto (Cass. n. 15178/2020).2. – L'accoglimento del primo motivo di ricorso determinal'assorbimento del secondo (con cui si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, in6 di 7Numero registro generale 17085/2022Numero sezionale 7639/2025Numero di raccolta generale 18759/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la mancataData pubblicazione 09/06/2026applicazione della detrazione forfetaria del 50%) e del terzo (con cuisi denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. nella parte in cui hacondannato la società al pagamento delle spese del giudizio di primoe di secondo grado).3. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primomotivo, con rinvio, anche per la determinazione delle spese delgiudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado competente, in diversa composizione. P.Q.Maccoglie il primo motivo, assorbiti i restanti. Cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 11 novembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria Perrino7 di 7
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