CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 30686/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2955/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domi- ciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rap- presentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: alessandro- [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , ed elettivamente Oggetto:IVA forfetizzata impostaintrattenimenti - cartella–com.irregolarità –principio di diritto domiciliatapresso il suo studio del primo difensore in Roma, via Pro- perzion.5; –controricorrente – avversola sentenza n. 1699 / 2 8 /1 6 della [OSCURATO:PERSONA]- gionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, depositata il 24.6.2016,non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez.staccata di Taranto, veniva rigettato l’appello d ell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diTaranto n. 5 1 8 / 2 /1 1 con la quale il giudice aveva accolto i l ricors o proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento relativaal periodo d’imposta 200 5 , recante la richiesta di pagamento dieuro 54.424,00 per I VA , oltre interessi e sanzioni . Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo sul rilievo chenon sarebbe stato notificato alla s ocietà il titolo fondante la pre- tesatributaria, né la comunicazione che precede l'iscrizione prevista dall'art.2 del d.l gs . n . 462/97, con l'ulteriore motivo di illegittimità consistente nella mancata instaurazione del contraddittorio con la societàe nella mancata contestazione delle presunte violazioni. Ilgiudice d’appello , in via preliminare , rigettava l’eccezione dell’ap- pellatadi asserita formazione di giudicato interno per mancata com- piutaimpugnazione della sentenza di primo grado , e confermava la decisioneresa dalla CTP . R itene va inesistente la notifica della comu- nicazione di irregolarità anteriormente alla notifica della cartella di pagamento, con conseguente conferma dell’annullamento di quest’ultima, in quanto era stato « precluso alla s ocietà di venire a conoscenzadelle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa erariale » .Avversotale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione,articolato in quattro censur e , al quale la contribuente ha replicatocon controricorso . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la n ullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. e vio- lazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per ultrapetizione,non avendo l’appellata dedotto il profilo di invalidità dellanotifica dell’atto prodromico posto dal giudice a base della de- cisione. 2. Il secondo motivo d ell’Agenzia , in rapporto all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applica- zionedell'art.145 cod. proc. civ., nonché degli artt.7 L.890/1982 e 2697cod. civ. , quanto alla validità dell a notificazion e all a person a giuridica. 3.Con il terzo motivo la ricorrente , ex art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ ., prospetta la violazione dell’ art.7 , secondo e sesto comma, L.890/1982 da parte della sentenza anche perché, in ogni caso,la notifica dell’atto presupposto non poteva considerarsi inesi- stente. 4. Con il quarto motivo l’Agenzia delle Entrate , ai fini dell’ art.360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ ., deduce la violazione e falsa ap- plicazione degli artt.14 - ter, 14 - quater e 14 - quinquies del d.P.R. n. 640/1972, per non aver il giudice tenuto conto del fatto che la co- municazione,prevista dall'articolo 14 - ter cit., a sua volta richiamato dall'articolo 14 - quinquies del medesimo decreto (al fine del recu- pero,come nel caso di specie, dell'IVA sugli intrattenimenti) è fina- lizzataa richiedere e a comunicare i mancati pagamenti dell'imposta relativaagli apparecchi di intrattenimento dichiarati dalla parte, ha valenzaanaloga alla comunicazione di irregolarità prevista dall'arti- colo36- bis, comma 3, del d. P . R . n. 600 del 1973 , e il suo mancato invionon è sanzionat o a pena di nullità.5.Il quarto motivo, per priorità logica, va esaminato per primo ed è fondato,con assorbimento dei restanti. 5.1.La società osserva a pag.9 del controricorso che , con la cartella dipagamento impugnata, l’Agenzia delle Entrate non ha contestato allacontribuente omessi , carenti o intempestivi versamenti dovuti, maha inciso sulla liquidazione dell’IVA applicando il regime forfetta- rioprevisto dall’art. 74 , comma 6, d.P.R. 633/72 , in luogo di quello ordinario, ai sensi dell’art. 74, comma 5, d.P.R. 633/92 . Secondo la societàuna simile operazione non potrebbe essere condotta da parte dell’Amministrazione finanziaria attraverso l’emissione di una car- telladi pagamento non preceduta da comunicazione di irregolarità . Secondo la prospettazione difensiva, l’Ufficio, volendo modificare il metodo di liquidazione adottato dal contribuente, avrebbe dovuto procederecon la redazione di un p.v.c., previsto dall’art. 24 della L. 4/1929, richiamato dall’art. 37, comma 2, del d.P.R. 640/1972 e dall’art.75, comma 1, del d.P.R. 633/1972, instaurando un procedi- mentoaccertativo con pieno dispiegamento del contraddittorio pro- cedimentale.Per l’effetto, l'iscrizione della maggiore imposta conse- guente alla immutazione del regime IVA avrebbe dovuto avvenire previaemissione di un motivato avviso di rettifica. 5.2. La tesi non è condivisibile. Sul piano normativo il Collegio os- serva che l'art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che «per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivit ̀ » di cui alla tariffaallegata al d.P.R. n. 640 del 1972 , «l'imposta si applica sulla stessa base imponibile» dell'imposta sugli intrattenimenti . L’impo- sta,inoltre, « ̀ riscossa con le stesse modalit ̀̀ stabilite per quest'ul- tima»e «per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'im- posta sugli intrattenimenti» . È anche previsto che «le singole im- prese hanno la facolt ̀̀ di optare per l'applicazione dell'imposta nei modiordinari dandone comunicazione al concessionario». L’interpretazionegiurisprudenziale della Corte (cfr. Cass. n. 1166 del 17/01/2019) è nel senso che , in tema di imposte sugli intratteni- menti, l'IVA dev ’ essere determinata forfettariamente, ai sensi dell'art.74, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicch ́ essa non ̀ assoggettataall'obbligo di dichiarazione annuale . Ne discende l'ulte- rioreconseguenza che l'accertamento delle eventuali violazioni deve avvenire,a pena di decadenza, ex art. 40 del d.P.R. n. 640 del 1972, nel termine di cinque anni dal giorno di commissione delle stesse, nontrovando applicazione l'art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che fa decorrere la prescrizione della pretesa impositiva dal 31dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della di- chiarazione. 5.3. Il principio è stato ulteriormente specificato dalla Sezione ( v. Cass.Sez. 5, o rdinanza n. 29180 del 20/10/2021 ) nel senso che, a i finidella ripresa della maggiore IVA , determinata in via forfetizzata, connessaall'imposta sugli intrattenimenti (ISI), si applica la proce- duradisciplinata dagli artt. 14 ter e 14 quater d.P.R. n. 640 del 1972, sicchél'attività tipica è connotata dalla iscrizione a ruolo e dalla suc- cessivaemissione della cartella, la cui adozione deve avvenire entro i termini decadenziali ivi previsti (rispettivamente di tre e quattro anni),senza che rilevi l'emissione di un avviso di accertamento, non previstoe non necessario. Ladecisione da ultimo citata precisa in parte motiva, in termini con- divisidal Collegio che per la riscossione dell'I VA connessa all'ISI de- terminata in via forfetizzata, vanno seguite le medesime modalit ̀ previsteper la riscossione dell'ISI . D unque, in caso di accertamento a seguito di controllo automatizzato (art. 14 ter), vi è applicazione dell'art.14 quater, primo comma, il quale dispone: «le somme (...) sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo neltermine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno suc- cessivoa quello di scadenza del termine per il pagamento delle im- poste»).Trova inoltre applicazione il secondo comma dell’articolo da ultimomenzionato, secondo cui «Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di deca- denza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenzadel termine», del d.P.R. n. 640 del 1972.5.4.Del resto, l 'indicazione prevista dall'art. 14 quinquies d.P.R. n. 640del 1972 non modifica ma, anzi, rafforza tale conclusione. Lanorma prevede: «Le disposizioni di cui agli articoli 14 - ter e 14 - quaterpossono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrateper il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrat- tenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previstodagli articoli 14 - ter e 14 - quater si applicano le disposizioni inmateria di IVA». Ladisposizione ha un evidente carattere di chiusura: l'Agenzia delle entrate,in caso di evasione dell'imposta sugli intrattenimenti emersa in sede di controllo automatico, procede, come l'Agenzia delle do- gane, alla riscossione della maggiore imposta secondo le modalit ̀ regolatedalle citate norme. A tal fine ̀ specificamente previsto che debbaessere inviata apposita segnalazione dall'una all'altra Agenzia . Lalocuzione « possono essere applicate » non sta, allora, ad indicare unaqualche facoltativit ̀̀ degli strumenti in questione , ma solamente che le norme, pur previste in relazione al controllo automatizzato operatodall'Agenzia delle dogane, sono applicate, per l' identit ̀̀ della situazionee il gi ̀̀ avvenuto unitario riscontro, anche per la riscos- sionedell'IVA forfetizzata da parte dell'Agenzia delle entrate. 6.L'ultimo periodo della norma conclude questo percorso argomen- tativo,perch́́ afferma che « per quanto non previsto » dagli artt. 14 tere 14 quater « si applicano le disposizioni in materia di I VA » . Lanorma limita il ricorso all'ordinaria disciplina I VA a « quanto non previsto»e, quindi, non in funzione sostitutiva , ma solo per ipotesi, casie condizioni che esulano dall'ambito delle citate norme. L'evenienzapiù̀ semplice ̀ quella in cui il contribuente abbia eserci- tato(ritualmente) l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari,che si discosta dai parametri rilevanti di accertamento au- tomaticoe, invece, confluisce nell'ambito dell'ordinaria attivit ̀̀ , sic- ch́ ̀ suscettibile di accertamento secondo le modalit ̀̀ usuali, sino a concludersi con l'emissione di un avviso di accertamento ex art. 54 d.P.R.n. 633 del 1972. Questaconclusione, del resto, continua in termini condivisi dal Col- legio il ragionamento svolto dal la sentenza Cass. n. 29180 /2021 in partemotiva, che trova riscontro nell'art. 74, sesto comma, d.P.R. n.633 del 1972, secondo il quale, ove sia stata esercitata la facolt ̀̀ dioptare per l'applicazione dell'I VA nei modi ordinari il contribuente ̀ tenuto a darne comunicazione all'esattore: si tratta di un’ informa- tivache assolve all'evidente scopo di rendere la sua posizione estra- neaal meccanismo esattivo proprio dell'ISI. 7.Gli orientamenti da ultimo richiamati devono essere ulteriormente specificatinel senso che, da quanto precede , discende che l 'adozione della comunicazione di irregolarità prevista dall'articolo 36 - bis, comma3, del d. P . R . n. 600 del 1973 anteriormente alla notifica della cartelladi pagamento non è una necessità , bensì una mera ordinaria modalit̀̀ alternativa rimessa alla discrezionalit ̀̀ dell'Amministra- zionefinanziaria, non essendo ciò imposto dagli artt. 14 ter, 14 qua- tere 14 quinquies d.P.R. n. 640 del 1972 . Va così affermato il se- guenteprincipio di diritto: «In tema di IVA, determinata in via forfetizzata, connessa all'impostasugli intrattenimenti, ai sensi degli artt. 14 ter, 14 quatere 14 quinquies d.P.R. n. 640 del 1972 vigenti ratione temporis,non è necessari a la previa notifica d ella comunica- zione di irregolarità prevista dall'articolo 36 - bis, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973 , trattandosi di una mera facoltà per l’Amministrazione,ben potendo procedere in sua assenza at- traverso iscrizione a ruolo e notifica della cartella di paga- mento.». Inapplicazione di quanto precede il quarto motivo di ricorso trova accoglimento, n on essendo la decisione impugnata rispettosa del principio,con assorbimento delle restanti censure. 8.La sentenza impugnata va dunque riformata e alla sua cassazione segueil rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione a l profiloe pe