CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 18817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1338/2021 della Corte d’Appello di Brescia,depositata il 25-10-2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento delricorso;Numero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/2026udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per i ricorrenti.1. Con ricorso depositato il 22-7-2009 [OSCURATO:PERSONA] e la societàC.S.C. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizioneal decreto n. 71519 del 19-6-2009 con il quale il Ministero delle Finanzeaveva loro ingiunto il pagamento di € 33.800,00, a titolo di sanzioneamministrativa per la violazione di cui all’art. 1 co. 1 legge n.197/1991, per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti perl’importo complessivo di € 677.203,76, senza il tramite degliintermediari abilitati, a seguito di controlli svolti nei confronti dellasocietà dal 1999 al 2003.Il Tribunale di Bergamo rigettò il ricorso, la Corte d’appello diBrescia rigettò l’appello e con ordinanza n. 27405 depositata il 25-10-2019 la Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il qualei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e società C.S.C. avevano dedotto la tardivitàdella contestazione; accogliendo i successivi motivi, escluso rilievo aldato che la violazione del principio del favor rei da parte del Tribunalenon fosse stato oggetto di appello, ha dichiarato: «La rilevazione diufficio della sopravvenienza di un regime sanzionatorio che in concretopuò risultare più favorevole al sanzionato, in relazione all’esito degliapprezzamenti di fatto di cui all’articolo 67 d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017, impone la cassazionedella sentenza impugnata e il rinvio alla Corte giudicante perché valutise, in relazione all’illecito commesso dai ricorrenti, debba per costororitenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l.n. 143 del 1991 o quello di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal d.lgs. n. 90 del 2017 e, in questa seconda ipotesi,ridetermini il trattamento sanzionatorio alla stregua della normativasopravvenuta».Numero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/20262. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 1338/2021 pubblicata il25-10-2021, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’opposizione,giungendo alla conclusione che la normativa sanzionatoria piùfavorevole era quella previgente applicata dal decreto oggetto diopposizione.Al fine di procedere al raffronto tra il trattamento sanzionatorioprevisto dalla disciplina di cui al d.lgs. 25-3-2017 n. 90 e quella vigenteal momento dell’irrogazione della sanzione, la sentenza hatestualmente dichiarato: «va considerato che l’art. 63, commi primo esesto, nella sua previgente disciplina, prevedeva un trattamentosanzionatorio di tipo proporzionale laddove stabiliva “una sanzioneamministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito”, mentrel’attuale disciplina (contenuta nelle disposizioni sopra citate comemodificate dal D.Lgs. 25.5.2017 n. 90) contempla una sanzione checolpisce i singoli atti, in misura predeterminata, entro i limiti edittali(da € 3.000 a € 5.000, quintuplicabile nei casi più gravi, da un minimodi € 15.000 al massimo di € 250.000).Pertanto, se si considerano i limiti edittali e si applica al minimo edittaleil criterio sanzionatorio applicato dal Ministero dell’Economia (all’incircail 12,51%), in ragione dei singoli atti di trasferimento (nella specie 10),la sanzione da infliggere per ogni singolo atto risulterebbe pari a €6.253,66 e quella complessiva risulterebbe di gran lunga più elevatarispetto a quella effettivamente irrogata».3. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto ricorso per cassazione affidatoa sei motivi.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni.Hanno depositato memoria illustrativa i ricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono “violazionedell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007,come modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.)”; i ricorrenti evidenziano che la Cassazione hadisposto il rinvio per valutare il regime sanzionatorio in concreto piùfavorevole e, perciò, in base agli accertamenti di fatto afferenti lecircostanze di commissione dell’illecito, così come previsti dall’art. 67d.lgs. n. 231/2007; lamentano che, diversamente, la Corte d’appello,limitandosi a trasfondere il criterio sanzionatorio utilizzato dal Ministeronel decreto impugnato, sulla base di criterio proporzionale all’internodei diversi limiti edittali previsti dal d.lgs. 231/2007, non ha svolto gliapprezzamenti di fatto di cui all’art. 67 co.1, prescritti dalla Cassazionenel disporre il rinvio e necessari al fine di determinare in concreto lasanzione applicabile.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono “violazione dell’art.384 c.p.c. e dell’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017 (ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.)”; evidenziano che, dovendo il giudice del rinvio procederea una nuova valutazione sulla quantificazione della sanzione alla lucedei nuovi parametri normativi, avrebbe dovuto considerare anche ildisposto dell’art. 67 comma 3 D.Lgs. n. 231/2007, che ha esteso alleviolazioni della normativa antiriciclaggio gli istituti del concorsoformale, della reiterazione e della continuazione; ciò, a maggioreragione per il fatto che i ricorrenti avevano espressamente invocatol’applicazione dell’istituto della continuazione.Numero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/20263. Con il terzo motivo, “violazione dell’art. 112 c.p.c. (ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”, i ricorrenti lamentano che lasentenza impugnata, aderendo alla prima ipotesi di calcolo propostadal Ministero e nonostante i ricorrenti ne avessero fatto richiesta, nonsi sia pronunciata sulla questione dell’applicazione dell’art. 67, co. 3D.Lgs. n. 231/2007 in tema di continuazione.4. Con il quarto motivo, “violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione (ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c.)”, i ricorrenti rilevano che, nel caso in cui non si ritenessel’omissione di pronuncia sul punto, comunque sussiste la nullità dellasentenza, per vizio della motivazione in ordine alla continuazione.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 49, 63 e 67 del D.Lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”; per il caso in cui si ritengache la sentenza abbia escluso l’applicazione dell’istituto dellacontinuazione, i ricorrenti rilevano che tale approdo è erroneo, a frontedel disposto dell’art. 67, co. 3 D.Lgs. n. 231/2007, che estendel’applicazione dell’istituto della continuazione anche alla materiadell’antiriciclaggio.6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 49 e 63 del D.Lgs. n. 231 del 2007, comemodificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017, e dell’art. 12 delle preleggi, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; sostengono che l’ipotesiinterpretativa recepita dalla sentenza impugnata viola gli artt. 49 e 63D.Lgs. 231/2007 secondo i quali, in caso di plurimi trasferimentisoggetti a una unica contestazione aventi valore complessivo superiorea € 250.000,00, deve essere irrogata una unica sanzione compresa neilimiti edittali previsti tra € 15.000 ed € 250.000.Numero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/20267. Preliminarmente si osserva che l’ordinanza n. 27405/2019 dellaSuprema Corte, nel cassare con rinvio la prima sentenza della Corted’appello di Brescia, ha limitato definitivamente il thema decidendumalla sola individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevoleall’autore dell’illecito, in seguito alle modifiche normative intervenutenelle more del giudizio. E’ passata in giudicato l’affermazione dellaresponsabilità dei ricorrenti e non sono più in discussione né i criteriutilizzati per individuare le operazioni sanzionate né l’ammontare dellesomme di denaro oggetto di dette operazioni. In particolare, in ragionedei motivi proposti nel precedente ricorso per cassazione e dellapronuncia della Suprema Corte già intervenuta, si deve ritenere checostituiscono definitiva base di riferimento del successivo giudizio dimerito (finalizzato, come detto, ormai esclusivamente a stabilire qualesia la regolamentazione sanzionatoria più favorevole agli incolpati) gliimporti complessivi indicati negli atti di accertamento delle violazioniche hanno poi condotto all’opposizione.8.Ciò premesso, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, pernon avere la Corte d’appello provveduto a eseguire legittimamente lacomparazione tra le disposizioni sanzionatorie vigenti all’epoca dei fattie quelle sopravvenute, così violando i principi enunciati dallaCassazione nel disporre il rinvio; con la conseguenza che i restantimotivi sono assorbiti, in quanto perdono rilevanza decisoria.Per quanto qui interessa, l’art. 1, co. 1 decreto legge n. 143/1991convertito con mod. in legge 197/1991, applicato nella fattispecie,vietava il trasferimento di denaro contante “effettuato a qualsiasi titolotra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamentesuperiore a…”. In caso di violazione del divieto, l’art. 5 co. 1 d.l. n.143/1991 prevedeva sanzione amministrativa pecuniaria, “dal 5 al 25per cento dell’importo trasferito”, con disposizione che è statamodificata prima dalla legge di conversione n. 197/1991, che haNumero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/2026previsto sanzione “fino al 40 per cento dell’importo trasferito” e poi dald.lgs. n. 56/2004, che ha previsto sanzione “dall’1 per cento al 40 percento dell’importo trasferito”.Di seguito, l’art. 49, co. 1 d.lgs. n. 231/2007, nel testo originario,ha vietato il trasferimento di denaro “effettuato a qualsiasi titolo trasoggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, ècomplessivamente pari o superiore…”; la disposizione, nel testomodificato dall’art. 29 co. 1 lett. a) d.lgs. 151/2009 sul punto invariatoanche a seguito dei successivi aggiornamenti dell’articolo, vieta iltrasferimento di denaro contante superiore alla soglia, effettuato aqualsiasi titolo tra soggetti diversi, “anche quando è effettuato con piùpagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamentefrazionati”. L’art. 63 d.lgs. 231/2007, nel testo modificato dall’art. 5co.2 d.lgs. n. 90/2017 che interessa nella fattispecie, al primo commaprevede che alle violazioni dell’art. 49 co. 1 “si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000,00 euro” e al sestocomma dispone che “per le violazioni di cui al comma 1 del presentearticolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzioneè quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali”.Inoltre, l’art. 67 co. 1 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art.5 co. 1 d.lgs. n. 231/2007, prevede: “1. Nell’applicazione delle sanzioniamministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nelpresente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autoritàdi vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza,considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto contodel fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica ogiuridica:a) la gravità e la durata della violazione;b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;Numero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/2026d) l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto dellaviolazione, nella misura in cui siano determinabili;e) l’entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione,nella misura in cui sia determinabile;f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione delrischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisuratealla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto”.Infine, l’art. 67, co.3 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art.5 co. 2 d.lgs. n. 90/2017 prevede l’applicazione delle disposizioni di cuiagli artt. 8 e 8-bis legge n. 689/1981 in materia di concorso formale,continuazione e reiterazione delle violazioni.Nella fattispecie è acquisito definitivamente in causa che l’illecitoè stato contestato e accertato quale illecito unico, commesso inrelazione al valore complessivo del denaro trasferito, secondo ildisposto dell’art. 1 co. 1 d.l. 143/1991 vigente all’epoca dei fatti;quindi, è con riferimento a tale unico illecito, come accertato, che laCorte d’appello doveva procedere a individuare il regime sanzionatoriopiù favorevole, secondo quanto imposto da Cass. n. 27405/2019 cheaveva disposto il rinvio. In tal senso, già Cass. Sez. 2 9-8-2018 n.20697 (pag. 1 e pag. 9), in ipotesi di consegne successive di denarocontante per l’importo complessivo di € 966.666,00, per eseguire lacomparazione prevista dall’art. 69 d.lgs. 231/2007 come modificato dald.lgs. 90/2017 al fine di individuare la disciplina più favorevole daapplicare, ha comparato i minimi e massimi della sanzione previsti dald.l. 143/1991 a quelli previsti dall’art. 63 d.lgs. 231/2007 comemodificato dal d.lgs. 90/2017; quindi, considerando che l’importocomplessivo trasferito in contanti superava la soglia di € 250.000,00,Numero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/2026calcolando la quintuplicazione prevista dal comma 6 dell’art. 63 allasanzione di cui al comma 1 dello stesso articolo, ha considerato che inbase alla disciplina sopravvenuta il minimo edittale era di € 15.000,00e il massimo edittale di € 250.000,00. Allo stesso modo, Cass. Sez. 25-2-2019 n. 3301 (pag. 3 e pag. 8), in ipotesi di transazioni percomplessivi € 364.360,34, ha considerato che, in base alla disciplinasopravvenuta, il minimo edittale era di € 15.000,00 e il massimoedittale era di € 250.000,00. Nello stesso senso, Cass. Sez. 2 30-4-2024 n. 11594 (pag. 8) ha fatto riferimento solo all’importo di denarotrasferito in contanti in misura superiore a € 250.000,00, senzanecessità di verificare se il trasferimento fosse stato o meno unico, perritenere che la disciplina sopravvenuta prevedeva un minimo edittaledi € 15.000,00 e un massimo edittale di € 250.000,00.Pertanto, anche nella fattispecie, nella quale l’importo complessivotrasferito era stato superiore a € 250.000,00, la Corte d’appelloavrebbe dovuto considerare che, in forza dell’art. 63 d.lgs. 231/2007modificato dal d.lgs. 90/2017, la sanzione nel minimo edittale era di €15.000,00 e nel massimo di € 250.000,00. A tali importi, la Corted’appello avrebbe dovuto comparare la previsione vigente all’epocadella commissione dei fatti, di cui all’art. 5 co. 1 d.l. n. 143/1991 conv.con mod. dalla legge n. 197/1991, secondo la quale la sanzione erairrogabile “fino al 40% della somma movimentata” di € 677.203,76.Inoltre, la Corte d’appello non ha neppure provveduto, comeinvece specificamente imposto dall’ordinanza della Cassazione cheaveva disposto il rinvio, con conseguente ulteriore violazione dell’art.384 cod. proc. civ., a eseguire comparazione fondatasull’individuazione in concreto del regime più favorevole per iltrasgressore. Ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatorinon è sufficiente prendere in considerazione il minimo e il massimoedittali, perché la comparazione deve fondarsi sull’individuazione inNumero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/2026concreto del regime complessivamente più favorevole e cioè deveessere eseguita con riguardo a tutte le caratteristiche del caso specificoe, in modo particolare, alle circostanze individuate dall’art. 67 d.lgs. n.231/2007 come modificato dal d.lgs. n. 90/2017 che, ai numeri da a)a h), individua una serie di elementi da valutare ai fini dellagraduazione della sanzione. Come già evidenziato dalla SupremaCorte, risulta necessario svolgere apprezzamento di fatto -che non puòessere compiuto se non in sede di merito- delle circostanze dicommissione dell’illecito, onde stabilire se, per la violazioneconcretamente commessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabilesecondo la disciplina vigente all’epoca della commissione dell’illecito oquella irrogabile alla stregua della disciplina introdotta dal d.lgs. n.90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione stessaposti dall’art. 67 citato (Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 11594/2024,già citate); disciplina comprensiva anche dei criteri per ladeterminazione della sanzione in caso di continuazione ex art. 67, co.3 d.lgs. n. 231/2007, nel caso in cui siano stati acquisiti in causa ipresupposti di fatto per applicare la continuazione con riguardo ad altriilleciti.9. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversacomposizione; il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare se, inrelazione all’illecito di cui è causa, debba ritenersi in concreto piùfavorevole il regime sanzionatorio di cui al d.l. n. 143/1991 o quellosuccessivo, eseguendo tale rivalutazione facendo applicazione deiprincipi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto; nel caso in cuirisulti più favorevole il regime sanzionatorio successivo, ridetermineràla sanzione applicando la normativa sopravvenuta.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese dei due giudizi dilegittimità.Numero registro generale 10935/2022Numero sezionale 899/2026Numero di raccolta generale 18817/2026Data pubblicazione 09/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione, il 9-4-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]