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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 11594/2024

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e rappresentante [OSCURATO:PERSONA], e da quest’ultimo, in proprio, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

S. Maria di Betlem, n. 18; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1083/2018 (pubblicata il 14 maggio 2018); R.G.N. 30295/2018 C.C. 29/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 79966/10 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e di quest’ultima società, in solido, il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.195.643,00 per aver - in violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 197/1991 - trasferito, senza il tramite degli intermediari abilitati, denaro contante per un importo complessivo di euro 23.912.874,11 (in un primo tempo quantificato in euro 25.332.827,91).

I destinatari del suddetto provvedimento sanzionatorio proponevano opposizione avverso lo stesso dinanzi al Tribunale di Catania, che, con sentenza n. 1710/2013, l’accoglieva parzialmente, riducendo la sanzione irrogata all’importo di euro 239.128,74, corrispondente al minimo edittale dell’1%, ritenendo tale misura proporzionata alla violazione contestata.

2. Decidendo sull’appello formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanza, nella costituzione delle parti appellate, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1083/2018 (pubblicata il 14 maggio 2018), ne ravvisava la fondatezza e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione avanzata contro la suddetta ordinanza-ingiunzione, che veniva, perciò, confermata.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte etnea rilevava l’illegittimità del percorso motivazionale seguito dal primo giudice che aveva rideterminato la sanzione nella ridotta misura dell’1% della sanzione irrogata, (per un considerevole totale complessivo di euro 23.912.874,11) in sostituzione di quella applicata nella proporzione del 5%, senza tener conto – nel valutare adeguatamente gli elementi previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981 - dell’entità economica della contestata violazione, delle circostanze della verifica fiscale che aveva condotto all’accertamento della stessa (che era stata consumata mediante una pluralità e sistematicità - nell’arco di tempo considerato - degli illeciti trasferimenti di denaro) e dell’assenza di ogni forma di collaborazione, da parte del legale rappresentante della società sottoposta ad ispezione, allo scopo di individuare i soggetti destinatari dei rilevati pagamenti non risultando essere stato prodotto alcun idoneo documento giustificativo delle effettuate movimentazioni.

3. Contro la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa, nonché ultima società (quale coobbligata solidale).

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La difesa delle parti ricorrenti ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che il giudizio e di legittimità è caratterizzato da impulso ufficioso, sicché nessun rilievo assume l’intervenuto fallimento della società ricorrente (segnalato in memoria), osserva il Collegio che con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione del d. lgs. n. 231/2007 e del d. lgs. n. 90/2017.

A tal proposito, gli stessi hanno premesso che tre anni dopo la notificazione dell’atto di appello, ma prima dell’emissione della sentenza di secondo grado (pubblicata il 14 maggio 2018), è entrato in vigore il d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il quale –a sua volta – aveva sostituito la disciplina dettata dal d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., nella legge 5 luglio 1991, n. 197.

Sulla base di ciò, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello, confermando la sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione opposta nella misura di euro 1.195.643,00 (parti al 5% dell’importo trasferito), aveva erroneamente applicato l’art. 5 della legge n. 197/1991, non più in vigore, che prevede(va) una sanzione amministrativa variabile da un minimo dell’1% al massimo del 40% della somma oggetto del trasferimento illecito.

Al riguardo, i ricorrenti hanno evidenziato che il comma 1 dell’art. 69 del d. lgs. n. 231/2007, aggiunto dall’art. 5, comma 2, del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (in vigore dal 4 luglio 2017), ha previsto che: “…Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole…”, il che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a svolgere un giudizio comparativo diretto a stabilire quale fosse il trattamento sanzionatorio più vantaggioso nei loro confronti (come stabilito con la sentenza della Corte di cassazione n. 20697/2018 in una fattispecie analoga), da individuarsi in quello previsto dall’art. 63 del d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017, che contemplava la sanzione da euro 3.000,00 a euro 50.000,00, da quintuplicarsi nel minimo e massimo edittali, per gli importi superiori a euro 250.000,00, come nel caso di specie.

I ricorrenti hanno ancora prospettato che la Corte di appello, in applicazione dell’art. 67 del d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017, avrebbe dovuto verificare se il MEF avesse osservato tutti i criteri valutativi prescritti dalla citata norma come novellata (anche considerando “ogni circostanza rilevante”).

2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno lamentato –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sul presupposto che il giudice di secondo non aveva rilevato il difetto di specificità dei motivi proposti con l’atto di appello, da ritenersi invece sussistente.

3. Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., denunciando il vizio di nullità della sentenza impugnata siccome fondata su una motivazione caratterizzata da un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili circa l’individuazione dei criteri normativi di riferimento per la valutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della sanzione irrogabile con riferimento alla violazione in contestazione.

4. Rileva, in primo luogo, il collegio che – secondo un criterio logico - giuridico di esame delle questioni dedotte con i formulati motivi – debbano essere esaminati per primi il secondo e terzo (che attengono alla deduzione di asserite violazioni processuali) e, solo in caso di ravvisata infondatezza di entrambi, debba, poi, essere preso in considerazione il primo (che attiene alla prospettata possibilità della rideterminazione “in melius” della sanzione irrogatacon l’opposta ordinanza-ingiunzione).

5. Il secondo motivo è inammissibile perché – nel prospettare la violazione dell’art. 342 c.p.c. (ravvisata come insussistente dalla Corte di appello) – i ricorrenti avrebbero, a loro volta, dovuto specificamente riportare il complesso dei motivi avanzati con l’atto di appello del MEF e non limitarsi a richiamare, estrapolandole, le contestazioni formulate nel senso di ritenere “irragionevolmente benevola” la riduzione della sanzione e “senza alcuna motivazione” la sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 22880/2017 e Cass. n. 24048/2021).

6. Il terzo motivo è infondato, non ricorrendo la supposta nullità della sentenza impugnata, perché la Corte di appello si è confrontata con le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, confutandole in ordine alla ravvisata incongruità delle considerazioni svolte circa la commisurazione della sanzione, ritenendo che la riduzione all’1% non fosse corrispondente ai criteri complessivamente previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981 (valorizzando l’entità economica della violazione, le circostanze della verifica fiscale che aveva condotto all’accertamento della violazione stessa - che era stata consumata mediante una pluralità e sistematicità, nell’arco di tempo considerato, degli illeciti trasferimenti di denaro - e l’assenza di ogni forma di collaborazione, da parte del legale rappresentante della società sottoposta ad ispezione).

La motivazione, come si vede, contrariamente a quanto si assume, risponde al cd. minimo costituzionale e non è affatto caratterizzata da contrasto irriducibile di affermazioni.

7. Passando, quindi, all’esame del primo motivo (in dipendenza del rigetto del secondo e terzo), il collegiolo ritiene fondato .

Per come rappresentato con lo svolgimento di detto motivo, va evidenziato che prima dell’emissione e della conseguente pubblicazione (in data 14 maggio 2018) della impugnata sentenza della Corte di appello è stato emanato il d. lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, con il quale è stato modificato il d. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che, a sua volta, aveva sostituito la previgente normativa prevista dal d.l. n. 143 del 3 maggio 1991, convertito, con modif., dalla legge n. 197 del 5 luglio 1991.

Con l’ordinanza-ingiunzione opposta dalle parti oggi ricorrenti era stata loro applicata una sanzione amministrativa in relazione alla violazione della disciplina antiriciclaggio prevista dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, convertito nella legge n. 197/1991 (e sanzionata ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso d.l.).

Ripercorrendo la cronologia dei vari interventi normativi succedutisi, occorre porre in risalto che, a decorrere dal 30 aprile 2008, tanto il citato art. 1, comma 1, che l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 143/1991 sono stati abrogati dal d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e stesso da quest'ultimo testo normativo sostituiti, rispettivamente, quanto alla norma che definisce la condotta vietata, con l'art. 49, comma 1, (che, nel testo originario, recitava: "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 Euro.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.") e, quanto alla sanzione, con l'art. 58, comma 1, (che nel testo originario recitava: "Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito").

Di seguito – per effetto delle modifiche recate al citato d. lgs. n. 231/2007 dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (in vigore dal 4 luglio 2017)- la norma di divieto di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 231/2007 risulta sanzionata non più dall'art. 58, bensì dall'art. 63 stesso testo (come modificato dal d. lgs. n. 90/2017), il quale, nel comma 1, prevede una sanzione da euro 3.000 a euro 50.000,00 e, nel comma 6, dispone che detta sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per gli importi superiori a 250.000 euro.

A questo punto è importante rilevare che - con l’art. 69 del d. lgs. n. 231/2007, introdotto dal d. lgs. n. 90/2017 – è stato previsto, nel primo comma, che "Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta".

Tale disposizione - nel prevedere che la legge vigente all'epoca della violazione si applica alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 90/2017solo se più favorevole (il che equivale a dire che per tali violazioni deve, invece, applicarsi la disciplina dettata dallo stesso d. lgs. n. 90/2017, quando sia essa quella più favorevole) - introduce, nella specifica materia delle sanzioni volte alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la retroattività della legge successiva più favorevole.

In tal senso è stato introdotto un regime normativo che deroga al principio generale (sul quale cfr.

C. cost. n. 193/2016; C. cost. n. 2/20117 e Cass. n. 9269/18) secondo cui tale retroattività -previste per le sanzioni penali dall’art. 2, comma 3, c.p. - non opera nella materia delle sanzioni amministrative.

In relazione alle sanzioni previste dal d.l. n. 143 del 1991 (come convertito dalla legge n. 197/1991) e dal d. lgs. n. 231/2007(nel testo anteriore alle modifiche recate dal d. lgs. n. 90/2017), si impone, quindi, la necessità di procedere ad un giudizio comparativo volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione della violazione (in ordine alla quale era stata irrogata la sanzione di cui all’opposta ordinanza-ingiunzione) e quello previsto all'esito delle modifiche normative introdotte dal citato d. lgs. n. 90/2017, sopravvenuto – come già rimarcato –prima dell’emanazione della sentenza qui impugnata della Corte di appello di Catania n. 1083/2018.

Nella concreta fattispecie in esame, nella quale l'importo trasferito era – come rettificato - di euro 2 3.912.874,11 , il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge vigente all'epoca di commissione dell'illecito prevedeva una sanzione pecuniaria pari una percentuale dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito in contanti: con l’ordinanza-ingiunzione era stata applicata la sanzione corrispondente al 5%.

Il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge attualmente vigente è quello dettato dall’art. 63 del d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017 e, poiché l'importo di denaro trasferito in contanti supera la soglia di euro 250.000,00, va determinato – come già rimarcato - applicando al minimo (di euro 3.000,00) ed al massimo (di euro 50.000,00) edittali la quintuplicazione prevista del comma 6 del medesimo articolo, così pervenendosi ad un minimo edittale di euro 15.000,00 e ad un massimo edittale di euro 250.000,00 (superiore, quest’ultimo, al minimo edittale che sarebbe stato applicabile nel caso concreto in base alla disciplina di cui al d.l. n. 143/1991, convertito, con modif., dalla legge n. 197/1991, ovvero all’1% dell’importo trasferito illecitamente in contanti, misura percentuale che, infatti, aveva ritenuto di applicare il giudice di primo grado, riducendo – siccome ritenuta sproporzionata – quella irrogata con l’ordinanza - ingiunzione nell’ordine del 5%, percentuale, quest’ultima, poi considerata, invece, adeguata dalla Corte di appello catanese, in tal senso riformando la decisione del primo giudice).

Ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatori, finalizzata a stabilire quale dei due debba ritenersi più favorevole, non è sufficiente, tuttavia, limitarsi a prendere in considerazione il minimo ed il massimo edittali, giacché tale comparazione deve "fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico", e, in modo particolare, alle circostanze individuate nell’art. 67 del d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017.

Allo scopo della individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta,quindi, necessario svolgere un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze di commissione dell'illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all'epoca di commissione dell'illecito o quella irrogabile alla stregua della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione stessa con la medesima precisati.

Questa rivalutazione andrà, quindi, effettuata in sede di rinvio, ravvisandosi l’operatività del principio in base al quale, nella disciplina della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, l'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in tema di sanzioni amministrative e le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di merito (come nella specie, durante lo svolgimento di quello di appello) o di legittimità, devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del "favor rei" devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. n. 20697/2018; Cass. n. 28888/2018 e Cass. n. 27405/2019).

Pertanto, la rilevazione di ufficio – che avrebbe dovuto già effettuare la Corte di appello di Catania con la sentenza qui impugnata (perché la disciplina normativa di cui al d. lgs. n. 90/2017 era già entrata in vigore prima che la stessa sentenza venisse pronunciata) -della sopravvenienza di un regime sanzionatorio che, in concreto, potrebbe risultare più favorevole ai ricorrenti sanzionati, in relazione all'esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell'articolo 67 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017, impone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, perché valuti se, in relazione all'illecito commesso dalle parti ricorrenti (già opponenti all’ordinanza-ingiunzione in questione), debba per costoro ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d. l. n. 143/1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/1991), come sostituito dal d. lgs. n. 231/2007, o quello successivamente intervenuto con il d. lgs. n. 90 del 2017 (modificativo del precedente) e, in questa seconda ipotesi, ridetermini il trattamento sanzionatorio alla stregua della normativa sopravvenuta. 8, In definitiva, rigettati il secondo e terzo motivo di ricorso, deve essere accolto il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio ed in ragione della sopravvenuta disciplina in materia che impone una nuova valutazione circa la quantificazione della sanzione pecuniaria alla luce del complessivo assetto normativo in materia (come individuato in precedenza nei suoi passaggi cronologici e nei relativi aspetti contenutistici), alla luce, in particolare, della sopravvenuta entrata in vigore del d. lgs. n. 90/2017.

La causa va rimessa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto ed anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante [OSCURATO:PERSONA], e da quest’ultimo, in proprio, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. S. Maria di Betlem, n. 18; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1083/2018 (pubblicata il 14 maggio 2018); R.G.N. 30295/2018 C.C. 29/02/2024 [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 79966/10 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e di quest’ultima società, in solido, il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.195.643,00 per aver - in violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 197/1991 - trasferito, senza il tramite degli intermediari abilitati, denaro contante per un importo complessivo di euro 23.912.874,11 (in un primo tempo quantificato in euro 25.332.827,91). I destinatari del suddetto provvedimento sanzionatorio proponevano opposizione avverso lo stesso dinanzi al Tribunale di Catania, che, con sentenza n. 1710/2013, l’accoglieva parzialmente, riducendo la sanzione irrogata all’importo di euro 239.128,74, corrispondente al minimo edittale dell’1%, ritenendo tale misura proporzionata alla violazione contestata. 2. Decidendo sull’appello formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanza, nella costituzione delle parti appellate, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1083/2018 (pubblicata il 14 maggio 2018), ne ravvisava la fondatezza e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione avanzata contro la suddetta ordinanza-ingiunzione, che veniva, perciò, confermata. A sostegno dell’adottata decisione la Corte etnea rilevava l’illegittimità del percorso motivazionale seguito dal primo giudice che aveva rideterminato la sanzione nella ridotta misura dell’1% della sanzione irrogata, (per un considerevole totale complessivo di euro 23.912.874,11) in sostituzione di quella applicata nella proporzione del 5%, senza tener conto – nel valutare adeguatamente gli elementi previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981 - dell’entità economica della contestata violazione, delle circostanze della verifica fiscale che aveva condotto all’accertamento della stessa (che era stata consumata mediante una pluralità e sistematicità - nell’arco di tempo considerato - degli illeciti trasferimenti di denaro) e dell’assenza di ogni forma di collaborazione, da parte del legale rappresentante della società sottoposta ad ispezione, allo scopo di individuare i soggetti destinatari dei rilevati pagamenti non risultando essere stato prodotto alcun idoneo documento giustificativo delle effettuate movimentazioni. 3. Contro la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa, nonché ultima società (quale coobbligata solidale). Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La difesa delle parti ricorrenti ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che il giudizio e di legittimità è caratterizzato da impulso ufficioso, sicché nessun rilievo assume l’intervenuto fallimento della società ricorrente (segnalato in memoria), osserva il Collegio che con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione del d. lgs. n. 231/2007 e del d. lgs. n. 90/2017. A tal proposito, gli stessi hanno premesso che tre anni dopo la notificazione dell’atto di appello, ma prima dell’emissione della sentenza di secondo grado (pubblicata il 14 maggio 2018), è entrato in vigore il d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il quale –a sua volta – aveva sostituito la disciplina dettata dal d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., nella legge 5 luglio 1991, n. 197. Sulla base di ciò, i ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello, confermando la sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione opposta nella misura di euro 1.195.643,00 (parti al 5% dell’importo trasferito), aveva erroneamente applicato l’art. 5 della legge n. 197/1991, non più in vigore, che prevede(va) una sanzione amministrativa variabile da un minimo dell’1% al massimo del 40% della somma oggetto del trasferimento illecito. Al riguardo, i ricorrenti hanno evidenziato che il comma 1 dell’art. 69 del d. lgs. n. 231/2007, aggiunto dall’art. 5, comma 2, del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (in vigore dal 4 luglio 2017), ha previsto che: “…Per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole…”, il che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a svolgere un giudizio comparativo diretto a stabilire quale fosse il trattamento sanzionatorio più vantaggioso nei loro confronti (come stabilito con la sentenza della Corte di cassazione n. 20697/2018 in una fattispecie analoga), da individuarsi in quello previsto dall’art. 63 del d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017, che contemplava la sanzione da euro 3.000,00 a euro 50.000,00, da quintuplicarsi nel minimo e massimo edittali, per gli importi superiori a euro 250.000,00, come nel caso di specie. I ricorrenti hanno ancora prospettato che la Corte di appello, in applicazione dell’art. 67 del d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017, avrebbe dovuto verificare se il MEF avesse osservato tutti i criteri valutativi prescritti dalla citata norma come novellata (anche considerando “ogni circostanza rilevante”). 2. Con la seconda censura, i ricorrenti hanno lamentato –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sul presupposto che il giudice di secondo non aveva rilevato il difetto di specificità dei motivi proposti con l’atto di appello, da ritenersi invece sussistente. 3. Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., denunciando il vizio di nullità della sentenza impugnata siccome fondata su una motivazione caratterizzata da un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili circa l’individuazione dei criteri normativi di riferimento per la valutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della sanzione irrogabile con riferimento alla violazione in contestazione. 4. Rileva, in primo luogo, il collegio che – secondo un criterio logico - giuridico di esame delle questioni dedotte con i formulati motivi – debbano essere esaminati per primi il secondo e terzo (che attengono alla deduzione di asserite violazioni processuali) e, solo in caso di ravvisata infondatezza di entrambi, debba, poi, essere preso in considerazione il primo (che attiene alla prospettata possibilità della rideterminazione “in melius” della sanzione irrogatacon l’opposta ordinanza-ingiunzione). 5. Il secondo motivo è inammissibile perché – nel prospettare la violazione dell’art. 342 c.p.c. (ravvisata come insussistente dalla Corte di appello) – i ricorrenti avrebbero, a loro volta, dovuto specificamente riportare il complesso dei motivi avanzati con l’atto di appello del MEF e non limitarsi a richiamare, estrapolandole, le contestazioni formulate nel senso di ritenere “irragionevolmente benevola” la riduzione della sanzione e “senza alcuna motivazione” la sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 22880/2017 e Cass. n. 24048/2021). 6. Il terzo motivo è infondato, non ricorrendo la supposta nullità della sentenza impugnata, perché la Corte di appello si è confrontata con le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, confutandole in ordine alla ravvisata incongruità delle considerazioni svolte circa la commisurazione della sanzione, ritenendo che la riduzione all’1% non fosse corrispondente ai criteri complessivamente previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981 (valorizzando l’entità economica della violazione, le circostanze della verifica fiscale che aveva condotto all’accertamento della violazione stessa - che era stata consumata mediante una pluralità e sistematicità, nell’arco di tempo considerato, degli illeciti trasferimenti di denaro - e l’assenza di ogni forma di collaborazione, da parte del legale rappresentante della società sottoposta ad ispezione). La motivazione, come si vede, contrariamente a quanto si assume, risponde al cd. minimo costituzionale e non è affatto caratterizzata da contrasto irriducibile di affermazioni. 7. Passando, quindi, all’esame del primo motivo (in dipendenza del rigetto del secondo e terzo), il collegiolo ritiene fondato . Per come rappresentato con lo svolgimento di detto motivo, va evidenziato che prima dell’emissione e della conseguente pubblicazione (in data 14 maggio 2018) della impugnata sentenza della Corte di appello è stato emanato il d. lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, con il quale è stato modificato il d. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che, a sua volta, aveva sostituito la previgente normativa prevista dal d.l. n. 143 del 3 maggio 1991, convertito, con modif., dalla legge n. 197 del 5 luglio 1991. Con l’ordinanza-ingiunzione opposta dalle parti oggi ricorrenti era stata loro applicata una sanzione amministrativa in relazione alla violazione della disciplina antiriciclaggio prevista dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, convertito nella legge n. 197/1991 (e sanzionata ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso d.l.). Ripercorrendo la cronologia dei vari interventi normativi succedutisi, occorre porre in risalto che, a decorrere dal 30 aprile 2008, tanto il citato art. 1, comma 1, che l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 143/1991 sono stati abrogati dal d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e stesso da quest'ultimo testo normativo sostituiti, rispettivamente, quanto alla norma che definisce la condotta vietata, con l'art. 49, comma 1, (che, nel testo originario, recitava: "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 Euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.") e, quanto alla sanzione, con l'art. 58, comma 1, (che nel testo originario recitava: "Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"). Di seguito – per effetto delle modifiche recate al citato d. lgs. n. 231/2007 dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (in vigore dal 4 luglio 2017)- la norma di divieto di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 231/2007 risulta sanzionata non più dall'art. 58, bensì dall'art. 63 stesso testo (come modificato dal d. lgs. n. 90/2017), il quale, nel comma 1, prevede una sanzione da euro 3.000 a euro 50.000,00 e, nel comma 6, dispone che detta sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per gli importi superiori a 250.000 euro. A questo punto è importante rilevare che - con l’art. 69 del d. lgs. n. 231/2007, introdotto dal d. lgs. n. 90/2017 – è stato previsto, nel primo comma, che "Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta". Tale disposizione - nel prevedere che la legge vigente all'epoca della violazione si applica alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 90/2017solo se più favorevole (il che equivale a dire che per tali violazioni deve, invece, applicarsi la disciplina dettata dallo stesso d. lgs. n. 90/2017, quando sia essa quella più favorevole) - introduce, nella specifica materia delle sanzioni volte alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la retroattività della legge successiva più favorevole. In tal senso è stato introdotto un regime normativo che deroga al principio generale (sul quale cfr. C. cost. n. 193/2016; C. cost. n. 2/20117 e Cass. n. 9269/18) secondo cui tale retroattività -previste per le sanzioni penali dall’art. 2, comma 3, c.p. - non opera nella materia delle sanzioni amministrative. In relazione alle sanzioni previste dal d.l. n. 143 del 1991 (come convertito dalla legge n. 197/1991) e dal d. lgs. n. 231/2007(nel testo anteriore alle modifiche recate dal d. lgs. n. 90/2017), si impone, quindi, la necessità di procedere ad un giudizio comparativo volto a stabilire quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione della violazione (in ordine alla quale era stata irrogata la sanzione di cui all’opposta ordinanza-ingiunzione) e quello previsto all'esito delle modifiche normative introdotte dal citato d. lgs. n. 90/2017, sopravvenuto – come già rimarcato –prima dell’emanazione della sentenza qui impugnata della Corte di appello di Catania n. 1083/2018. Nella concreta fattispecie in esame, nella quale l'importo trasferito era – come rettificato - di euro 2 3.912.874,11 , il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge vigente all'epoca di commissione dell'illecito prevedeva una sanzione pecuniaria pari una percentuale dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito in contanti: con l’ordinanza-ingiunzione era stata applicata la sanzione corrispondente al 5%. Il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge attualmente vigente è quello dettato dall’art. 63 del d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017 e, poiché l'importo di denaro trasferito in contanti supera la soglia di euro 250.000,00, va determinato – come già rimarcato - applicando al minimo (di euro 3.000,00) ed al massimo (di euro 50.000,00) edittali la quintuplicazione prevista del comma 6 del medesimo articolo, così pervenendosi ad un minimo edittale di euro 15.000,00 e ad un massimo edittale di euro 250.000,00 (superiore, quest’ultimo, al minimo edittale che sarebbe stato applicabile nel caso concreto in base alla disciplina di cui al d.l. n. 143/1991, convertito, con modif., dalla legge n. 197/1991, ovvero all’1% dell’importo trasferito illecitamente in contanti, misura percentuale che, infatti, aveva ritenuto di applicare il giudice di primo grado, riducendo – siccome ritenuta sproporzionata – quella irrogata con l’ordinanza - ingiunzione nell’ordine del 5%, percentuale, quest’ultima, poi considerata, invece, adeguata dalla Corte di appello catanese, in tal senso riformando la decisione del primo giudice). Ai fini della comparazione fra i trattamenti sanzionatori, finalizzata a stabilire quale dei due debba ritenersi più favorevole, non è sufficiente, tuttavia, limitarsi a prendere in considerazione il minimo ed il massimo edittali, giacché tale comparazione deve "fondarsi sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole per la persona, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico", e, in modo particolare, alle circostanze individuate nell’art. 67 del d. lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017. Allo scopo della individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole risulta,quindi, necessario svolgere un apprezzamento di fatto - che non può essere compiuto se non in sede di merito - delle circostanze di commissione dell'illecito, onde stabilire se, per la violazione concretamente commessa, risulti più favorevole la sanzione irrogabile secondo la disciplina vigente all'epoca di commissione dell'illecito o quella irrogabile alla stregua della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 90/2017, comprensiva dei criteri di graduazione della sanzione stessa con la medesima precisati. Questa rivalutazione andrà, quindi, effettuata in sede di rinvio, ravvisandosi l’operatività del principio in base al quale, nella disciplina della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, l'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in tema di sanzioni amministrative e le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di merito (come nella specie, durante lo svolgimento di quello di appello) o di legittimità, devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del "favor rei" devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr. Cass. n. 20697/2018; Cass. n. 28888/2018 e Cass. n. 27405/2019). Pertanto, la rilevazione di ufficio – che avrebbe dovuto già effettuare la Corte di appello di Catania con la sentenza qui impugnata (perché la disciplina normativa di cui al d. lgs. n. 90/2017 era già entrata in vigore prima che la stessa sentenza venisse pronunciata) -della sopravvenienza di un regime sanzionatorio che, in concreto, potrebbe risultare più favorevole ai ricorrenti sanzionati, in relazione all'esito degli apprezzamenti di fatto di cui dell'articolo 67 del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 90/2017, impone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, perché valuti se, in relazione all'illecito commesso dalle parti ricorrenti (già opponenti all’ordinanza-ingiunzione in questione), debba per costoro ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al d. l. n. 143/1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/1991), come sostituito dal d. lgs. n. 231/2007, o quello successivamente intervenuto con il d. lgs. n. 90 del 2017 (modificativo del precedente) e, in questa seconda ipotesi, ridetermini il trattamento sanzionatorio alla stregua della normativa sopravvenuta. 8, In definitiva, rigettati il secondo e terzo motivo di ricorso, deve essere accolto il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio ed in ragione della sopravvenuta disciplina in materia che impone una nuova valutazione circa la quantificazione della sanzione pecuniaria alla luce del complessivo assetto normativo in materia (come individuato in precedenza nei suoi passaggi cronologici e nei relativi aspetti contenutistici), alla luce, in particolare, della sopravvenuta entrata in vigore del d. lgs. n. 90/2017. La causa va rimessa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto ed anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizi
Sentenza Cassazione n. 11594/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris