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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 20660/2026

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n proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2430 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMARCO LUPO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1823/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 11/05/2021 R.G.N. 2687/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29100/2021Numero di raccolta generale 20660/2026La Corte di appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello dDia ta pubblicazione 18/06/2026Boccardo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado cheaveva respinto l’originaria domanda di accertamento del dirittoalla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione dei periodicontributivi afferenti al periodo di servizio prestato pressoAeronautica Militare dal 1977 al 1996 con il periodo successivorelativo all’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] relativo al rapporto di lavorosvolto presso compagnia aerea privata, onere determinato daINPS comprensivo dell’interesse composto del 4,50% annuo aisensi dell’art. 2 L.29/1979, per il quale il richiedente avevaoptato al pagamento dilazionato.Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che ilricorrente avesse prestato acquiescenza al provvedimento diliquidazione mediante il versamento di rate iniziali, rilevando,per contro, il [OSCURATO:PERSONA] di aver provveduto al pagamento ratealesolo per evitare di incorrere in decadenza.La Corte territoriale accoglieva il gravame, escludendo in primoluogo l’acquiescenza mancando un comportamentoinequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnare ilprovvedimento, e riduceva l’importo determinato da INPS ed aquesti dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] in € 20.297,66 a titolo di oneri dicontribuzione, condannando INPS a restituire al richiedente lasomma di Euro 20.294,39 pari all’importo degli oneri versati ineccesso.

La Corte, premesso il contesto normativo, haevidenziato la diversità ontologica degli istituti poiché lacostituzione della posizione assicurativa presuppone la perditadello status di pubblico dipendente (che ne determinaval’assicurazione in una gestione ad hoc -INPDAP-), è volta acreare presso l’AGO, in modo automatico e per legge, il profiloNumero registro generale 29100/2021a nome del lavoratore su cui viene trasferita la provvistaN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026contributiva già esistente presso il fondo originario (ivDia ta pubblicazione 18/06/2026inutilizzabile per conseguire i trattamenti previdenziali), ed iltrasferimento non comporta oneri a carico del lavoratore,mentre per la ricongiunzione l’operatività della sommatoriapresso una sola posizione contributiva è eventuale, rimessa allainiziativa del lavoratore; la gestione di destinazione devetornare in equilibrio e resta gratuita per il lavoratore ma in casodi ricongiunzione l’onere dell’operazione è a carico dellavoratore che ne sarà beneficiario.

La Corte di merito, in unalettura critica di ord. Cass. n. 20522/2019 che concentra lapropria indagine sulla normativa inerente alla sola costituzionedella posizione previdenziale, precisa che la ricongiunzione alpassaggio successivo alla costituzione della posizioneassicurativa, che non era oggetto di controversia in quelprocesso.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione INPS affidandosiad un unico motivo, a cui controparte resiste con controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, come unico motivo di ricorso, aisensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. unico della L. 322/58 e dell’art. 2 L.29/1979, per avere la Corte d’appello ritenuto che siaapplicabile l’istituto generale della ricongiunzione e non dellacostituzione della posizione assicurativa presso INPS, la cuioperatività è stata limitata dalla Corte di merito al solo caso inNumero registro generale 29100/2021cui il dipendente cessato dal servizio non abbia instaurato unN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026rapporto di lavoro subordinato.

Data pubblicazione 18/06/20262.

La parte privata contesta l’avverso dedotto e invocal’inammissibilità o infondatezza del ricorso.3.

Il motivo è fondato nei sensi di cui in seguito.4.

La questione della applicazione dell’istituto della costituzionedella posizione previdenziale è già stata affrontata, in casi simili,dalla giurisprudenza di legittimità con pronunce anche recentiche hanno accolto le impugnazioni di INPS per motivi analoghi,sin da ord. n.20522/2019 fino alla ord. n. 23310/2025.4.1 - Questa Corte, giudicando su ricorsi in cui era stata chiestala ricongiunzione e la detrazione degli interessi pari al 4,5% aisensi dell’art.2, co.2 L. n.29/79, ha già ritenuto che taledetrazione non spetti, non essendo applicabile l’istituto dellaricongiunzione bensì quello della costituzione della posizioneprevidenziale (cfr. Cass. n.20522/2019, n.14381/2020,n.17611/2020, n.29820/2022).

In particolare, è statoaffermato che il dipendente civile o militare dello Stato che cessidal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione permancanza della necessaria anzianità e che abbiasuccessivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, puòvalorizzare la contribuzione già versata utilizzando l’istitutodella costituzione di posizione assicurativa, di cui all’art.124d.P.R. n.1092/73, che prevede il passaggio dei contributi senzaapplicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione,operante solo quando la contribuzione accreditata è da solasufficiente per il riconoscimento della pensione.4.2 - Sulla questione si è poi formata una consolidatagiurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi dell’INPS, cuiin questa sede si intende assicurare continuità (tra le tNaunmteero: re gistro generale 29100/2021Numero sezionale 2430/2026Cass n. 4287/2024, n. 35532/2023, n. 27623/20N2u3m,e ro dni .ra ccolta generale 20660/202626104/2023, n. 21214/2023, n. 6343/2023, n. 29820/2022, nD.a ta pubblicazione 18/06/202617611/2020, n. 20522/2019); ivi viene costantementevalorizzata la peculiarità della costituzione ope legis dellaposizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina dellaricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dallasentenza d’appello.A tale riguardo, questa Corte (Cass. n. 20522/2019) ha rilevatoche: «la costituzione della posizione assicurativa ha naturaspeciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzioneprevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta adassicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoronell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamentocomune della contribuzione versata a condizione chel’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a caricodella gestione speciale al momento della cessazione dell’attivitàlavorativa;

5. a differenza della normale ricongiunzione – chepuò essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza dicontribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta lacontribuzione maturata dal richiedente fino alla data dellarelativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativaopera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessatodefinitivamente il servizio comportante l’iscrizioneall’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momentodella cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quellicontributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella dianzianità nel fondo speciale;

6. inoltre, a differenza dellaricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa puòavvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendentidell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatoriNumero registro generale 29100/2021alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza diN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatoriDoa ta pubblicazione 18/06/2026(la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risultiiscritto ad almeno due fondi pensionistici)».5.

Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o militaredello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquisito il dirittoalla pensione per mancanza della necessaria anzianità e cheabbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato,può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiandodell’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso ilfondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui agli artt.124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggiodei contributi senza applicazione degli interessi.6.

Nel caso di specie, in fatto è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato,non aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondol’anzianità contributiva maturata presso l’Inpdap.7.

Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativapresso INPS alla stregua degli artt. 124 e 125 del d.P.R.n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamatesono state abrogate solo con la legge n. 122/2010, art. 12undecies).8.

Né il controricorrente può rivendicare una delle cause diesclusione previste dall’art. 126, primo comma, dello stessod.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione dellaposizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senzaaver acquisito il diritto a pensione [...] b) che assumano un altroservizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzionecon il servizio precedente».

Nell’evocare l’assunzione di un altroNumero registro generale 29100/2021servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematiciN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026d’interpretazione, allude alla fattispecie «della costituzione dDia ta pubblicazione 18/06/2026un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego,proprio in quanto definisce “servizio” il nuovo rapporto dilavoro» (Cass n. 14381/2020, punto

2.2. delle Ragioni delladecisione).

Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque,l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, inconseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronauticamilitare per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privatadi navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 delleRagioni della decisione).9.

La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta,quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla leggen. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.Nello stesso senso, da ultimo, si richiamino le recentissime ord.n.8530/2025, n.8537/2025 e, a parti invertite, n.8549/2025.10.

Ancora, in un caso simile a quello in esame è stataaffermata, con ord. n. 8528/2025, l’infondatezza dell’ulterioreargomento svolto dal controricorrente, laddove evidenzia che,se è vero che al momento della cessazione del rapporto dipubblico impiego è stata costituita ex lege la posizioneassicurativa presso il [OSCURATO:PERSONA]INPS, va tuttavia considerato che la contribuzione è rimastain giacenza presso il predetto fondo prima di essere trasferita,per ricongiunzione, al [OSCURATO:PERSONA].

Tali deduzioni miranoall’applicazione dell’interesse composto al 4,5% annuo, secondoil regime di cui all’ art. 5 della legge n.29/1979, nel passaggiodel montante contributivo dal [OSCURATO:PERSONA] LavoratoriDipendenti al [OSCURATO:PERSONA], a seguito di domanda diricongiunzione.

Appare, tuttavia, evidente l’incompatibilità traNumero registro generale 29100/2021la previsione dell’articolo 5 cit., in tema di ricongiunzione,N umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestionDea ta pubblicazione 18/06/2026accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tassodel 4,50 % «…a decorrere dal primo giorno dell'anno successivoa quello cui si riferiscono…» e la disciplina dell’art. 125 del d.P.R.n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapportodi impiego statale versati all'INPS per la costituzione dellaposizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…».Ed invero, gli interessi, che non sono stati trasferiti al FondoPensioni [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS, in applicazionedell’articolo 125 del d.P.R. n.1092/1973, riprenderebbero poivigenza retroattivamente nel successivo trasferimento dellacontribuzione al [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 5 della legge n.29/197, ma per tale via si determinerebbe una disapplicazionedel predetto art. 125 e graverebbe sul Fondo PensioniLavoratori Dipendenti il carico degli interessi anche per ilperiodo anteriore alla effettiva acquisizione della contribuzione,con la costituzione della posizione assicurativa.

Tale antinomiasi risolve alla luce del principio secondo cui, nell’ambito delcumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione dicontribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina specialesua propria.11.

La contribuzione accreditata nel precedente rapporto diimpiego statale resta dunque soggetta al regime di cui airichiamati artt. 124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, prevalenteper specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto aquello di cui all’art. 5 della legge n. 29/1979.

Poiché è pacificoche la contribuzione oggetto di ricongiunzione eraesclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale,Numero registro generale 29100/2021essa rimane improduttiva di interessi fino al momento diN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026costituzione della posizione assicurativa.

Data pubblicazione 18/06/202612.

Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non siè attenuta ai suddetti principi, va cassata con rinvio alla Corteterritoriale per nuovo esame, comprensivo di determinazionedelle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione.Roma, 14 maggio 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2430 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMARCO LUPO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1823/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 11/05/2021 R.G.N. 2687/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29100/2021Numero di raccolta generale 20660/2026La Corte di appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello dDia ta pubblicazione 18/06/2026Boccardo [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado cheaveva respinto l’originaria domanda di accertamento del dirittoalla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione dei periodicontributivi afferenti al periodo di servizio prestato pressoAeronautica Militare dal 1977 al 1996 con il periodo successivorelativo all’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] relativo al rapporto di lavorosvolto presso compagnia aerea privata, onere determinato daINPS comprensivo dell’interesse composto del 4,50% annuo aisensi dell’art. 2 L.29/1979, per il quale il richiedente avevaoptato al pagamento dilazionato.Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che ilricorrente avesse prestato acquiescenza al provvedimento diliquidazione mediante il versamento di rate iniziali, rilevando,per contro, il [OSCURATO:PERSONA] di aver provveduto al pagamento ratealesolo per evitare di incorrere in decadenza.La Corte territoriale accoglieva il gravame, escludendo in primoluogo l’acquiescenza mancando un comportamentoinequivocabilmente incompatibile con la volontà di impugnare ilprovvedimento, e riduceva l’importo determinato da INPS ed aquesti dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] in € 20.297,66 a titolo di oneri dicontribuzione, condannando INPS a restituire al richiedente lasomma di Euro 20.294,39 pari all’importo degli oneri versati ineccesso. La Corte, premesso il contesto normativo, haevidenziato la diversità ontologica degli istituti poiché lacostituzione della posizione assicurativa presuppone la perditadello status di pubblico dipendente (che ne determinaval’assicurazione in una gestione ad hoc -INPDAP-), è volta acreare presso l’AGO, in modo automatico e per legge, il profiloNumero registro generale 29100/2021a nome del lavoratore su cui viene trasferita la provvistaN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026contributiva già esistente presso il fondo originario (ivDia ta pubblicazione 18/06/2026inutilizzabile per conseguire i trattamenti previdenziali), ed iltrasferimento non comporta oneri a carico del lavoratore,mentre per la ricongiunzione l’operatività della sommatoriapresso una sola posizione contributiva è eventuale, rimessa allainiziativa del lavoratore; la gestione di destinazione devetornare in equilibrio e resta gratuita per il lavoratore ma in casodi ricongiunzione l’onere dell’operazione è a carico dellavoratore che ne sarà beneficiario. La Corte di merito, in unalettura critica di ord. Cass. n. 20522/2019 che concentra lapropria indagine sulla normativa inerente alla sola costituzionedella posizione previdenziale, precisa che la ricongiunzione alpassaggio successivo alla costituzione della posizioneassicurativa, che non era oggetto di controversia in quelprocesso.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione INPS affidandosiad un unico motivo, a cui controparte resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce, come unico motivo di ricorso, aisensi dell’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. unico della L. 322/58 e dell’art. 2 L.29/1979, per avere la Corte d’appello ritenuto che siaapplicabile l’istituto generale della ricongiunzione e non dellacostituzione della posizione assicurativa presso INPS, la cuioperatività è stata limitata dalla Corte di merito al solo caso inNumero registro generale 29100/2021cui il dipendente cessato dal servizio non abbia instaurato unN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026rapporto di lavoro subordinato. Data pubblicazione 18/06/20262. La parte privata contesta l’avverso dedotto e invocal’inammissibilità o infondatezza del ricorso.3. Il motivo è fondato nei sensi di cui in seguito.4. La questione della applicazione dell’istituto della costituzionedella posizione previdenziale è già stata affrontata, in casi simili,dalla giurisprudenza di legittimità con pronunce anche recentiche hanno accolto le impugnazioni di INPS per motivi analoghi,sin da ord. n.20522/2019 fino alla ord. n. 23310/2025.4.1 - Questa Corte, giudicando su ricorsi in cui era stata chiestala ricongiunzione e la detrazione degli interessi pari al 4,5% aisensi dell’art.2, co.2 L. n.29/79, ha già ritenuto che taledetrazione non spetti, non essendo applicabile l’istituto dellaricongiunzione bensì quello della costituzione della posizioneprevidenziale (cfr. Cass. n.20522/2019, n.14381/2020,n.17611/2020, n.29820/2022). In particolare, è statoaffermato che il dipendente civile o militare dello Stato che cessidal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione permancanza della necessaria anzianità e che abbiasuccessivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, puòvalorizzare la contribuzione già versata utilizzando l’istitutodella costituzione di posizione assicurativa, di cui all’art.124d.P.R. n.1092/73, che prevede il passaggio dei contributi senzaapplicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione,operante solo quando la contribuzione accreditata è da solasufficiente per il riconoscimento della pensione.4.2 - Sulla questione si è poi formata una consolidatagiurisprudenza di questa Corte favorevole alla tesi dell’INPS, cuiin questa sede si intende assicurare continuità (tra le tNaunmteero: re gistro generale 29100/2021Numero sezionale 2430/2026Cass n. 4287/2024, n. 35532/2023, n. 27623/20N2u3m,e ro dni .ra ccolta generale 20660/202626104/2023, n. 21214/2023, n. 6343/2023, n. 29820/2022, nD.a ta pubblicazione 18/06/202617611/2020, n. 20522/2019); ivi viene costantementevalorizzata la peculiarità della costituzione ope legis dellaposizione assicurativa e la specialità rispetto alla disciplina dellaricongiunzione, invocata dal controricorrente e applicata dallasentenza d’appello.A tale riguardo, questa Corte (Cass. n. 20522/2019) ha rilevatoche: «la costituzione della posizione assicurativa ha naturaspeciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzioneprevista dalla legge n. 29 del 1979, in quanto è volta adassicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoronell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamentocomune della contribuzione versata a condizione chel’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a caricodella gestione speciale al momento della cessazione dell’attivitàlavorativa; 5. a differenza della normale ricongiunzione – chepuò essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza dicontribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta lacontribuzione maturata dal richiedente fino alla data dellarelativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativaopera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessatodefinitivamente il servizio comportante l’iscrizioneall’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momentodella cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quellicontributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella dianzianità nel fondo speciale; 6. inoltre, a differenza dellaricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa puòavvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendentidell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatoriNumero registro generale 29100/2021alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza diN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatoriDoa ta pubblicazione 18/06/2026(la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risultiiscritto ad almeno due fondi pensionistici)».5. Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o militaredello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquisito il dirittoalla pensione per mancanza della necessaria anzianità e cheabbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato,può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiandodell’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso ilfondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui agli artt.124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggiodei contributi senza applicazione degli interessi.6. Nel caso di specie, in fatto è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] tempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato,non aveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondol’anzianità contributiva maturata presso l’Inpdap.7. Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativapresso INPS alla stregua degli artt. 124 e 125 del d.P.R.n.1092/1973, ratione temporis applicabili (le norme richiamatesono state abrogate solo con la legge n. 122/2010, art. 12undecies).8. Né il controricorrente può rivendicare una delle cause diesclusione previste dall’art. 126, primo comma, dello stessod.P.R., in forza del quale «non si fa luogo alla costituzione dellaposizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senzaaver acquisito il diritto a pensione [...] b) che assumano un altroservizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzionecon il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altroNumero registro generale 29100/2021servizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematiciN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026d’interpretazione, allude alla fattispecie «della costituzione dDia ta pubblicazione 18/06/2026un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego,proprio in quanto definisce “servizio” il nuovo rapporto dilavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. delle Ragioni delladecisione). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque,l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, inconseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronauticamilitare per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privatadi navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 delleRagioni della decisione).9. La Corte territoriale, nel sussumere la fattispecie concreta,quanto al regime degli oneri, nella disciplina dettata dalla leggen. 29/1979, presta dunque il fianco alle censure del ricorrente.Nello stesso senso, da ultimo, si richiamino le recentissime ord.n.8530/2025, n.8537/2025 e, a parti invertite, n.8549/2025.10. Ancora, in un caso simile a quello in esame è stataaffermata, con ord. n. 8528/2025, l’infondatezza dell’ulterioreargomento svolto dal controricorrente, laddove evidenzia che,se è vero che al momento della cessazione del rapporto dipubblico impiego è stata costituita ex lege la posizioneassicurativa presso il [OSCURATO:PERSONA]INPS, va tuttavia considerato che la contribuzione è rimastain giacenza presso il predetto fondo prima di essere trasferita,per ricongiunzione, al [OSCURATO:PERSONA]. Tali deduzioni miranoall’applicazione dell’interesse composto al 4,5% annuo, secondoil regime di cui all’ art. 5 della legge n.29/1979, nel passaggiodel montante contributivo dal [OSCURATO:PERSONA] LavoratoriDipendenti al [OSCURATO:PERSONA], a seguito di domanda diricongiunzione. Appare, tuttavia, evidente l’incompatibilità traNumero registro generale 29100/2021la previsione dell’articolo 5 cit., in tema di ricongiunzione,N umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026secondo la quale i contributi sono trasferiti alla gestionDea ta pubblicazione 18/06/2026accentratrice maggiorati degli interessi annui composti al tassodel 4,50 % «…a decorrere dal primo giorno dell'anno successivoa quello cui si riferiscono…» e la disciplina dell’art. 125 del d.P.R.n. 1092/1973, secondo la quale i contributi relativi al rapportodi impiego statale versati all'INPS per la costituzione dellaposizione assicurativa «…sono determinati, senza interessi…».Ed invero, gli interessi, che non sono stati trasferiti al FondoPensioni [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS, in applicazionedell’articolo 125 del d.P.R. n.1092/1973, riprenderebbero poivigenza retroattivamente nel successivo trasferimento dellacontribuzione al [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’art. 5 della legge n.29/197, ma per tale via si determinerebbe una disapplicazionedel predetto art. 125 e graverebbe sul Fondo PensioniLavoratori Dipendenti il carico degli interessi anche per ilperiodo anteriore alla effettiva acquisizione della contribuzione,con la costituzione della posizione assicurativa. Tale antinomiasi risolve alla luce del principio secondo cui, nell’ambito delcumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione dicontribuzione resta soggetta alla eventuale disciplina specialesua propria.11. La contribuzione accreditata nel precedente rapporto diimpiego statale resta dunque soggetta al regime di cui airichiamati artt. 124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, prevalenteper specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto aquello di cui all’art. 5 della legge n. 29/1979. Poiché è pacificoche la contribuzione oggetto di ricongiunzione eraesclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale,Numero registro generale 29100/2021essa rimane improduttiva di interessi fino al momento diN umero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 20660/2026costituzione della posizione assicurativa. Data pubblicazione 18/06/202612. Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che non siè attenuta ai suddetti principi, va cassata con rinvio alla Corteterritoriale per nuovo esame, comprensivo di determinazionedelle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diRoma in diversa composizione.Roma, 14 maggio 2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 20660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris