CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1270-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1270/2017 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 664/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 846/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1270/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30.6.2016 n. 664, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] – transitato dal Ministero della Difesa, con iscrizione per tale periodo presso il Fondo previdenziale INPDAP, a un impiego privato con iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps – volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 29/79, ponendoli a carico della gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione della somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione. La Corte d’appello nel confermare la sentenza di primo grado, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, ha ritenuto che la fattispecie rientrerebbe nella ipotesi – diversa da quella ipotizzata dall’Istituto previdenziale -di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, nella quale il soggetto iscritto ad una cassa di previdenza diversa da quella della gestione obbligatoria gestita dall’Inps, cessi il rapporto di lavoro che abbia dato luogo all’iscrizione e, quindi, intraprenda un’altra attività lavorativa, che implichi l’iscrizione alla gestione obbligatoria Inps. In questi casi, egli può chiedere la ricongiunzione dei due periodi assicurativi, che avviene caricando gli interessisulla gestione di provenienza. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della legge n. 322/58 e dell’art. 2 della legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’aeronautica Militare, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al [OSCURATO:PERSONA], avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, in luogo della costituzione della posizione assicurativa presso F.P.L.D., ai sensi dell’art. unico della legge n. 322/58, dell’art. 41 della legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori dipendenti avrebbe trasferito l’ammontare dei contributi versati negli anni, ma senza accollarsi l’onere della corresponsione degli interessi chedovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale. Il ricorso è fondato. La tesi accolta dalla Corte di merito non è fondata e va data continuità ai principi già affermati da questa Corte con ord. n 20522/2019 (ma vedi anche, Cass. nn. 17611/20, 14881/20, 29820/22). Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979 (cfr Cass. n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato". In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l'Inps ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all'Inps -Fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi pensionistici. L'art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che "I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta". Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l'Istituto riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione dell'art. 125 citato. Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all'epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito della quale il trasferimento è di regola anch'esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979, art. 1). Al momento della domanda di ricongiunzione il 15/12/1995 (cfr. p. 11 del ricorso Inps), anteriore al 2010, l'Aloisi, invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l'applicazione nei suoi confronti della L. n. 322 del 1958 e L. n.1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione della posizione assicurativa. Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente". A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato dal ricorrente dopo due mesi dalla cessazione del rapporto pubblico (cfr. sempre p. 11 del ricorso Inps), va rilevato che una corretta interpretazione dell'ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall'Inps secondo cui la norma si riferisce all'ipotesi della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce "servizio" il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] rappresentò il frutto di una libera scelta dell'Aloisi di lasciare l'aeronautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea. Per le considerazioni di cui sopra il ricorso dell'Inps è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto della originaria domanda dell' Aloisi con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a che nella determinazione dell'onere di ricongiunzione a suo carico fossero calcolati in detrazione gli interessi del 4,5 % di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, sull'ammontare dei contributi che I'INPDAP doveva trasferire, interessi che, come detto, nel trasferimento dall'Inpdap al FPLS Inps non sono dovutida parte dell’Inpdad,in applicazione degli artt. 124 e ss. D.P.R. n. 1092 citato. La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo