CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 20656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 345/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 995/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24344/2021Numero di raccolta generale 20656/20261. La Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell’appello dDai ta pubblicazione 18/06/2026INPS, ha riformato la sentenza di primo grado respingendo ladomanda originariamente proposta nell’ottobre 2016 dinanzi alTribunale di Treviso da [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire larideterminazione dell’onere di ricongiunzione, a suo carico ed infavore di INPS, dei contributi versati a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cuiegli era stato dipendente del Ministero della Difesa, dal gennaio1984 al febbraio 2001, trasferiti al [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS nel qualeera transitato avendo lavorato dal 2001 presso un’aziendaprivata di trasporto aereo, come da domanda amministrativadel 2/3/2001. Il ricorrente lamentava che l’INPS avevadeterminato l’onere di ricongiunzione in complessivi Euro87.007,93 (o, se rateale, in Euro 104.129,74), in eccesso,avendo omesso di detrarre gli interessi versati sullacontribuzione ed a carico di [OSCURATO:PERSONA] come previsto dall’art. 2 co.2 L. 29/1979 (trattasi dell’interesse composto annuo del 4,5%che la gestione di provenienza deve versare alla gestione didestinazione), che l’istituto aveva sommato ai contributi versatinella gestione di provenienza, al fine di determinare l’onere dicontribuzione. L’assicurato, cessato il servizio senza averematurato il diritto a pensione, affermava di aver diritto a vedersicostituita, in virtù della legge 322/58, una propria posizioneassicurativa presso AGO dove confluiscono i contributi versati inprecedenza. L’appellante INPS rilevava che con la cessazionedal servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] senzamaturazione del diritto a pensione, e con la costituzione opelegis di una posizione assicurativa presso INPS per essere statoassunto il richiedente come pilota presso una compagnia aereaprivata, la gestione previdenziale anteriore si era spogliata dellatitolarità dei contributi (con automatica costituzione di posizioneNumero registro generale 24344/2021assicurativa) e che la ricongiunzione dei periodi assicurativi perN umero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026il personale civile e militare dello Stato operava attraverso Dial ta pubblicazione 18/06/2026passaggio della provvista contributiva, non già dalla previdenzapubblica sostitutiva al [OSCURATO:PERSONA] bensì dall’AGO al [OSCURATO:PERSONA].In sostanza, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 della L. 29/1979, lagestione previdenziale cedente la contribuzione è tenuta atrasferire l’ammontare dei contributi di sua pertinenzamaggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,5% edè posto a carico del richiedente il cinquanta per cento dellasomma risultante dalla differenza tra la riserva matematica,determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all’art. 13 dellaL. n. 1338/1962, necessaria per la copertura assicurativarelativa al periodo utile considerato, e le somme versate dallagestione o dalle gestioni assicurative.La Corte territoriale, dando atto di un diverso orientamentogiurisprudenziale locale ed uniformandosi all’indirizzo dellaCorte di cassazione, richiama in particolare tutti gli argomentitratti da Cass. ord. n.20522/19 e da n.17611/2020 sulladifferenza tra ricongiunzione ex lege 29/1979 e costituzionedella posizione assicurativa, quest’ultima avente natura specialerispetto alla prima, e sulla corretta interpretazione dell’art. 126lett. b DPR 1092/73 che esclude la costituzione della posizioneassicurativa per i dipendenti “cessati dal servizio” senza avermaturato diritto a pensione che abbiano titolo all’assegnovitalizio di diritto a carico del Fondo previdenza per i dipendentistatali, “che assumano un altro servizio” di cui debba effettuarsila riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.Nel caso in esame non v’era stata assunzione in altro servizio(inteso come altro pubblico impiego) risultando la volontarietàdi trasferimento in impiego privato. Né era prospettabile alcunaNumero registro generale 24344/2021questione di legittimità costituzionale per un trattamentoN umero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026differenziato, ragionevole alla luce del diverso sistema chDea ta pubblicazione 18/06/2026regola il trattamento previdenziale dei due rapporti(pubblico/privato), né era violato l’art. 3 Cost. in un sistema cheoneri l’ex pubblico dipendente del pagamento nei termini suindicati. Quindi ha accolto l’appello di INPS e compensato speseper la controvertibilità e novità della sopravvenutagiurisprudenza.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ad un unico motivo, illustrato da successivememorie. INPS è rimasto intimato.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente, premesso che la controversia ha ad oggetto ilcosto degli interessi dell’onere di ricongiunzione calcolati al4,5% annuo, ridotti del 50% a carico del richiedente (sulladifferenza tra riserva matematica e contribuzione versata nellegestioni di provenienza, ossia il 50% di 34mila circa, pari a €17.177,27), e che il ricorrente aveva chiesto di valutare lalegittimità costituzionale dell’art. 2 co.2 L. 29/79 nella parte incui non prevede che la gestione interessata trasferisca a quellain cui opera la ricongiunzione l’ammontare di contributi di suapertinenza maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,50%anche per i dipendenti pubblici che siano cessati dal servizio perdimissioni senza diritto a pensione sino al 30/7/2010 e sianotransitati all’impiego privato, deduce con un unico motivo, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, per avere omesso la Corte d’appello di esaminNaumreero irle gistro generale 24344/2021Numero sezionale 2427/2026fatto che la ricongiunzione operata dall’INPS su domanNudmae rod dei ral ccolta generale 20656/2026lavoratore ha avuto luogo tramite il passaggio della provvistDaa ta pubblicazione 18/06/2026contributiva dall’AGO al [OSCURATO:PERSONA], fatto decisivo per ilpresente giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, postoche la domanda proposta dal ricorrente aveva ad oggettol’accertamento del suo diritto alla determinazione dell’onere diricongiunzione con il calcolo degli interessi ex art. 2 co. 2 L. n.29/1979.2. Il motivo è infondato.3. L'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7/8/2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.,il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualorail fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espresso dallasentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volteNumero registro generale 24344/2021ripreso in altre pronunce della Corte di cassazione, con laN umero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026precisazione che l'omesso esame di elementi istruttori noDna ta pubblicazione 18/06/2026integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n. 27415/2018 e n.17005/2024); va peraltro escluso che tale omessoesame possa riguardare l'argomentazione della parte la quale,svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare ilproprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di unadeterminata situazione giuridica (ord. 2961/2025) o che possatradursi in una censura sul “cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito” (sent. 11892/2016), non inquadrabile nel paradigmadell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenticarattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n.4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dàrilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante.Ed ancora, questa Corte ha precisato che nel paradigma delvizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360 c.p.c. non èinquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione dideduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizio deveessere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimentostorico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risultidalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituitoNumero registro generale 24344/2021oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivoN umero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026(ord. 13024/2022). Data pubblicazione 18/06/20263.1 - Nel caso di specie, l’argomento di cui il ricorrente lamental’omesso esame era stato trattato nei motivi di appello di INPS,v. pag. 7 della sentenza, ed è stato affrontato quale elementorilevante per escludere la detrazione di interessi nel passaggioda previdenza nel settore pubblico al [OSCURATO:PERSONA], come chiaritonelle pronunce di legittimità richiamate nell’impugnata sentenza(a pag. 9, 11, 15, 18) per affermare che non si verte in un casotecnico di ricongiunzione ma di utilizzo di contribuzione giàversata per costituire una nuova posizione assicurativa.3.2 - La decisività della questione si appalesa, poi, non a favoredella parte attuale ricorrente, ma a sostegno dell’avversa tesi diINPS che l’impugnata sentenza, a mutamento del proprioorientamento giurisprudenziale locale ed in linea con quanto poiconsolidatosi in giurisprudenza di legittimità, ha inteso seguire.La doglianza di omesso esame merita tuttavia di essere valutataanche nell’ottica del conforme indirizzo giurisprudenzialeconsolidatosi negli anni successivi alla proposizione del ricorsointroduttivo del presente giudizio (risalente al 2016).4. Si richiamino i precedenti questa Corte, a cominciare daquanto richiamato in sentenza (ord. n. 20522/19) fino al piùrecente (ord. n. 23310/2025, a parti invertite) in cui è statorammentato che questa Corte, giudicando cause analoghe allapresente dove era chiesta la ricongiunzione e la detrazione degliinteressi pari al 4,5% ai sensi dell’art.2, co.2 L. n.29/79, ha giàritenuto che tale detrazione non spetti, non essendo applicabilel’istituto della ricongiunzione bensì quello della costituzione dellaposizione previdenziale (cfr. Cass. n.20522/2019, n.14381/2020, n.17611/2020, n.29820/2022). In particolare, èstato affermato che il dipendente civile o militare dello StatNoum cehroe re gistro generale 24344/2021Numero sezionale 2427/2026cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensioNunmeer op dei rra ccolta generale 20656/2026mancanza della necessaria anzianità ed abbia successivamentDeat a pubblicazione 18/06/2026instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare lacontribuzione già versata utilizzando l’istituto della costituzionedi posizione assicurativa, di cui all’art.124 d.P.R. n.1092/73, cheprevede il passaggio dei contributi senza applicazione degliinteressi, e non quello della ricongiunzione, operante soloquando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per ilriconoscimento della pensione. Sulla questione si è poi formatauna consolidata giurisprudenza di questa Corte favorevole allatesi dell’INPS, alla quale in questa sede si intende assicurarecontinuità (tra le tante: Cass n.4287/2024, n.35532/2023,n.27623/2023, n.26104/2023, n.21214/2023, n.6343/2023,n.29820/2022, n.17611/2020, n.20522/2019); ivi vienecostantemente valorizzata la peculiarità della costituzione opelegis della posizione assicurativa e la specialità rispetto alladisciplina della ricongiunzione, invocata dal ricorrente.5. Correttamente la sentenza di appello ha richiamato lapronuncia di questa Corte n.20522/2019 rilevando che: «lacostituzione della posizione assicurativa ha natura specialerispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dallalegge n. 29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare allavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamentospeciale il trasferimento nell’ordinamento comune dellacontribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbiamaturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale almomento della cessazione dell’attività lavorativa; 5. adifferenza della normale ricongiunzione – che può essererichiesta in qualsiasi momento, anche in costanza dicontribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta laNumero registro generale 24344/2021contribuzione maturata dal richiedente fino alla data dellaN umero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026relativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativDaat a pubblicazione 18/06/2026opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessatodefinitivamente il servizio comportante l’iscrizioneall’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momentodella cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quellicontributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella dianzianità nel fondo speciale; 6. inoltre, a differenza dellaricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa puòavvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendentidell’Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatorialternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza diiscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio(la ricongiunzione richiede, invero, che l’interessato risultiiscritto ad almeno due fondi pensionistici)».6. Si deve dunque ribadire che il dipendente civile o militaredello Stato, che cessi dal servizio senza aver acquisito il dirittoalla pensione per mancanza della necessaria anzianità e cheabbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato,può valorizzare la contribuzione già versata, beneficiandodell’istituto della costituzione di posizione assicurativa presso ilfondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui agli artt.124/125 del d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggiodei contributi, senza applicazione degli interessi.7. Nel caso di specie, in fatto è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] altempo del nuovo impiego presso il datore di lavoro privato, nonaveva ancora conseguito il diritto alla pensione secondol’anzianità contributiva maturata presso l’[OSCURATO:PERSONA]. Si era perciòcostituita ope legis una posizione assicurativa presso INPS allastregua degli artt. 124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, rationeNumero registro generale 24344/2021temporis applicabili (le norme richiamate sono state abrogateN umero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026solo con la legge n. 122/2010, art. 12 undecies). Data pubblicazione 18/06/20268. Né il ricorrente può rivendicare una delle cause di esclusionepreviste dall’art. 126, primo comma, dello stesso d.P.R., in forzadel quale «non si fa luogo alla costituzione della posizioneassicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza averacquisito il diritto a pensione [...] b) che assumano un altroservizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzionecon il servizio precedente». Nell’evocare l’assunzione di un altroservizio, la norma, secondo i canoni letterali e sistematicid’interpretazione, allude alla fattispecie «della costituzione di unnuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego,proprio in quanto definisce “servizio” il nuovo rapporto dilavoro» (Cass n. 14381/2020, punto 2.2. delle Ragioni delladecisione). Dall’assunzione di un altro servizio esula, dunque,l’instaurazione d’un rapporto di lavoro privatistico, inconseguenza della libera scelta di abbandonare l’Aeronauticamilitare per trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privatadi navigazione aerea (Cass. n. 17611/2020, punto 4 delleRagioni della decisione).9. La tesi, volta a sussumere la fattispecie concreta, quanto alregime degli oneri, nella disciplina dettata dalla legge n.29/1979, presta dunque il fianco alle censure già superate dallaimpugnata sentenza.9.1 - Nello stesso senso, da ultimo, si richiamino le recentissimeord. n.8530/2025, n.8537/2025 e, a parti invertite,n.8549/2025. Ancora, la questione è stata affrontata e risoltanel medesimo senso con ord. n. 8528/2025: se è vero che almomento della cessazione del rapporto di pubblico impiego èstata costituita ex lege la posizione assicurativa presso il FondoNumero registro generale 24344/2021Pensioni [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS, va tuttaviaN umero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026considerato che la contribuzione è rimasta in giacenza presso Dial ta pubblicazione 18/06/2026predetto fondo prima di essere trasferita, per ricongiunzione, aldell’interesse composto al 4,5% annuo, secondo il regime di cuiall’art. 5 della legge n.29/1979, nel passaggio del montantecontributivo dal [OSCURATO:PERSONA] al FondoVolo, a seguito di domanda di ricongiunzione, ma appareevidente l’incompatibilità tra la previsione dell’articolo 5 cit., intema di ricongiunzione, secondo la quale i contributi sonotrasferiti alla gestione accentratrice maggiorati degli interessiannui composti al tasso del 4,50 % «…a decorrere dal primogiorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono…», e ladisciplina dell’art. 125 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo la qualei contributi relativi al rapporto di impiego statale versati all'INPSper la costituzione della posizione assicurativa «…sonodeterminati, senza interessi…». Ed invero, gli interessi, che nonsono stati trasferiti al [OSCURATO:PERSONA]INPS, in applicazione dell’articolo 125 del d.P.R.n.1092/1973, riprenderebbero poi vigenza retroattivamente nelsuccessivo trasferimento della contribuzione al [OSCURATO:PERSONA], inforza dell’art. 5 della legge n. 29/1979, ma per tale via sideterminerebbe una disapplicazione del predetto art. 125 egraverebbe sul [OSCURATO:PERSONA] il caricodegli interessi anche per il periodo anteriore alla effettivaacquisizione della contribuzione, con la costituzione dellaposizione assicurativa. Tale antinomia si risolve alla luce delprincipio secondo cui, nell’ambito del cumulo dei contributi perricongiunzione, ciascuna porzione di contribuzione restasoggetta alla eventuale disciplina speciale sua propria. Viene inNumero registro generale 24344/2021tal senso superata la questione di costituzionalità vertendosi inN umero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026un diverso ambito applicativo delle due disposizioni normativeD.a t a p ubblicazione 18/06/202610. La contribuzione accreditata nel precedente rapporto diimpiego statale resta dunque soggetta al regime di cui airichiamati artt. 124 e 125 del d.P.R. n.1092/1973, prevalenteper specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto aquello di cui all’art. 5 della legge n. 29/1979. Poiché è pacificoche la contribuzione oggetto di ricongiunzione eraesclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale,essa rimane improduttiva di interessi fino al momento dicostituzione della posizione assicurativa.11. Per tutto quanto innanzi, la sentenza impugnata, che si ècon integrale rigetto del ricorso.Nulla si dispone per le spese a carico della parte soccombente,perché controricorrente, rimasta intimata, non ha esercitatodifese. Seguono le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Roma, 14 maggio 2026.La PresidenteNumero registro generale 24344/2021Numero sezionale 2427/2026Numero di raccolta generale 20656/2026Data pubblicazione 18/06/2026