CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 09813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30563/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 512/2021 depositata il 06/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nella causa di riduzione per lesione di legittima, proposta da [OSCURATO:PERSONA], coniuge del deceduto [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della figlia del de cuius [OSCURATO:PERSONA] la Santina, istituita erede universale con testamento e già gratificata in vita con una donazione, la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado. Per quanto qui rileva, il Tribunale, dopo avere calcolato la quota di riserva con il procedimento di riunione fittizia, aveva ridotto la disposizione testamentaria, attribuendo la totalità del relictum all’attrice in riduzione; e non essendo ciò sufficiente ai fini della reintegrazione della legittima, ha ridotto anche la donazione nella misura del 21,5%, disponendo la divisione del bene donato, indivisibile in natura, mediante vendita. La Corte d’appello ha rigettato il motivo di appello, con il quale la donataria aveva censurato la decisione, che non aveva compreso nel calcolo una donazione indiretta, che il de cuius avrebbe elargito in favore del coniuge, pagando per intero il prezzo di un immobile, acquistato dai coniugi in misura del 50% ciascuno. La Corte d’appello ha condiviso la valutazione del primo giudice, secondo cui la convenuta in riduzione, al fine di includere il cespite nella riunione fittizia, avrebbe dovuto proporre una domanda, non essendo sufficiente la proposizione di una semplice eccezione. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’interpretazione della domanda da parte della Corte d’appello, nella parte in cui questa ha ritenuto che la domanda, volta all’accertamento della donazioneindiretta, non fosse stata proposta. Si sostiene che la corretta interpretazione dell’atto avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a riconoscere che la domanda era stata invece proposta. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non aveva considerato che la deduzione della donazione indiretta era stata fatta valere ai fini dell’imputazione ex se d a parte dell’attrice in riduzione, al fine di ottenere il rigetto della domanda, il che non richiedeva la proposizione di una domanda volta a fare accertare la donazione, essendo sufficiente la proposizione dell’eccezione. 2. È prioritario l’esame del secondo motivo, che è fondato. La Corte di merito ha richiamato un passaggio motivazionale di Cass. 19833 del 2019, nel quale, in relazione alla domanda di collazione di una donazione indiretta, si chiariva che, in questo caso, l’insorgenza dell’obbligo di collazione, in linea di principio automatico, suppone la proposizione di una domanda, soggetta ai termini ex art. 167 c.p.c., volta a fare accertare l’esistenza della donazione. Il principio è poi ripreso da Cass.23403/2022. Sulla base di tale principio, la Corte d’appello ha opinato che «se la Gallo intendeva ai fini della riunione fittizia (che rappresenta operazione simile a quella da compiersi in funzione della collazione) ricomprendere nel donatum un atto compiuto in forma onerosa e che, di per sé, non aveva oltre alla forma, seppure un contenuto liberale, doveva proporre la relativa domanda con la propria comparsa di costituzione e non era strutturalmente sufficiente una semplice eccezione appunto perché si trattava di accertare positivamente l’esistenza di una donazione indiretta in favore dell’attrice». Intanto la similitudine fra collazione e riunione fittizia, ravvisata fra collazione e riunione fittizia, non sussiste. Senza che sia minimamente utile indugiare sui molteplici profili distintivi fra i due istituti, giova solo rimarcare che la collazione rimane sempre distinta dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall’art. 556 c.c., anche quando sia fatta per imputazione. Entrambe lasciano i beni donati nel patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura operazione contabile, da cui non deriva alcuna alterazione nel patrimonio del donatario, se non sia lesa la legittima, la collazione, anche quando sia attuata per imputazione, sitraduce comunque in un sacrificio a carico del conferente, il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti (così testualmente Cass. n. 28196/2020). 3. È noto che, in materia di tutela di legittimari, le donazioni sono rilevanti non solo ai fini del calcolo della legittima con il procedimento di riunione fittizia, ma sono altresì rilevanti, qualora siano state elargite in favore di legittimari, anche ai fini della imputazione ex se imposta dall’art. 564 c.c. al legittimario che agisce in riduzione. L’onere di imputazione importa che le disposizioni in favore degli altri saranno lesive e quindi riducibili in quanto intacchino non già la legittima che sarebbe spettata al legittimario, ma il valore costituente la differenza fra il valore della legittima e quello delle liberalità. Quando il legittimario abbia ricevuto, in donazione o legato, un valore superiore, o pari, al valore della quota legittima, l’onere di imputazione esclude qualsiasi ulteriore prelievo. Tralasciando i molteplici profili di distinzione fra collazione e imputazione ex se , ai fini che interessano in questa sede, è sufficiente sottolineare che l’imputazione ex se differisce dalla collazione anzitutto per lo scopo: la collazione pone il bene donato (o il suo valore) in comunione fra i coeredi, l’imputazione invece serve a fare rispettare le liberalità fatte dal defunto e a restringere l’esercizio della riduzione nei limiti dello stretto necessario. Si capisce quindi che, mentre colui che chiede la collazione mira, comunque, a imporre un sacrificio al donatario, in quanto pretende di concorrere anche sulla donazione o sul suo valore, colui che fa valere una donazione ai fini della imputazione ex se non chiede nessun provvedimento positivo in danno del donatario. Egli pretende solo che l’azione di riduzione, sperimentata dal legittimario , sia contenuta nei limiti della differenza fra la legittima, calcolata con il procedimento di riunione fittizia, e la liberalità già ricevuta, che rimane sempre e comunque integra nelle mani del donatario. Emerge qui un ulteriore profilo distintivo fra imputazione ex se e collazione, anche quando questa sia fatta per imputazione. In base all’imputazione ex se, se il valore della donazione pareggia o supera il valore della legittima, è escluso il diritto del legittimario di far ridurre le liberalità altrui: l’azione di riduzione sarà rigettata per effetto dell’imputazione, ma questa, di per sé, non espone il donatario ad alcuna conseguenza. Anche nel caso in cui l’eccedenza sia tale da determinare una lesione in danno di altro dei legittimari, il sacrificio del donatario non è un effetto dipendente dall’imputazione ex se , ma suppone l’eserc izio dell’azione di riduzione da parte del legittimario leso. Diversamente, nella collazione per imputazione, se il valore della donazione supera quello della quota ereditaria, il donatario è tenuto a versare ai coeredi l’equivalente pecuniario dell’eccedenza; che in questo caso non significa che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, come avviene per la riduzione, ma sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto di più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti, come lui discendenti del de cuius (Cass. n. 1481/1979; n. 28196/2020). Insomma, chi fa valere una donazione ai fini della imputazione ex seda parte dell’attore in riduzione, mira solo al rigetto de lla domanda o al suo accoglimento in misura minore. A questi effetti, anche nel caso in cui la donazione di cui il convenuto pretenda l’imputazione sia una donazione indiretta, della quale occorra accertare l’esistenza, è sufficiente la proposizione di una semplice eccezione, in quanto il “fatto” rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell’eccezione (Cass. n. 9044/2010; n. 14852/2013). La Corte d’appello, in netto contrasto con il diverso modi di operare della collazione e della imputazione ex se, ha ritenuto applicabile un principio appropriato al limite nel primo caso e non anche nel secondo. È assorbito il primo motivo, con il quale si sostiene che le deduzioni si parte andavano intese come vera e propria domanda. Nel controricorso si sostiene che, nel caso in esame, essendo i coniugi in regime di comunione, non vi sarebbe comunque spazio per la configurabilità della donazione indiretta. La deduzione è inammissibile, trattandosi di profilo nuovo, che non è minimamente considerato nella decisione, che non ha svolto al riguardo alcun accertamento in fatto. La decisione impugnata si è esaurita in rito nel rilevare che la pretesa della convenuta, di tenere conto della donazione ricevuta dall’attrice in riduzione, avrebbe richiesto la proposizione di una domanda. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, perché riesamini il materiale probatorio in atti, alla luce dei principi ricordati. Alla stessa si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese del