CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25955/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso;Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026– ricorrente incidentale –avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.4059/2019 depositata l’8 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10settembre 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità ed il rigetto di entrambi i ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocatoSALVATORE PORCU per la ricorrente principale e l’avvocatoROSELLINA RICCI per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente incidentale;[OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1. Con citazione notificata il 25 marzo 2014 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la sorella [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’accertamento della sua qualità di erede, per la quota di 1/3, delpadre, deceduto ab intestato in data 8 luglio 1999, in relazione alcomplesso immobiliare sito in Saronno via [OSCURATO:PERSONA] n. 19,lamentando poi l’avvenuta lesione, per effetto delle disposizionitestamentarie di [OSCURATO:PERSONA], madre di entrambi, deceduta il 4marzo 2009, della sua quota di legittima, con riferimento allostesso immobile e ai beni mobili della de cuius, chiedendo ladivisione del compendio ereditario, ed il pagamento della propriaquota dei canoni di locazione ricavati dal bene in comunione,nonché il rimborso delle migliorie eseguite sull’immobile.La convenuta non si oppose alla domanda di riduzione e a quelladi scioglimento della comunione, ma, nel contestare le altrepretese attoree di accertamento e di condanna in suo danno,Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -2-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026chiese l’accertamento del suo diritto a prelevare dalla massa lasomma che sarebbe risultata a suo credito per le causali indicatenella domanda di scioglimento della comunione.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 811 del 26 maggio2017, ridusse le disposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA] conriconoscimento della quota di 1/3 dell’eredità materna a favoredell’attore e, ritenendo il compendio immobiliare noncomodamente divisibile, attribuì a [OSCURATO:PERSONA], sottocondizione sospensiva del pagamento del suo valore, quantificatoin euro 150.051,21, la quota di 7/18 dell’intero compendioimmobiliare in comunione ereditaria.Il giudice di primo grado dispose altresì la condanna dellaconvenuta al pagamento della somma di euro 39.786,79 a titolodi restituzione dei canoni di locazione dalla data di decesso dellamadre sino al 31/12/2015 oltre interessi legali, nonché dellasomma di euro 42.422,34, quale quota di 1/3 spettante alfratello, sui depositi bancari intestati alla madre.Inoltre, il Tribunale, nel dichiarare inammissibili le domandesvolte dall’attore e dalla convenuta successivamente allacitazione ed alla comparsa di risposta, munì la sentenza diclausola di provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c.,compensando integralmente le spese di lite.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello,chiedendo, in via principale, l’accertamento della comodadivisibilità del compendio immobiliare e, di conseguenza, larinnovazione della consulenza tecnica per la predisposizione di unprogetto divisionale, ritenendo che il giudizio di non divisibilitàespresso dal CTU, e fatto proprio dal Tribunale, fosse giustificatoRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -3-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026dall’erronea esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra i dueappartamenti ed il sottostante capannone, che in realtà non eraesistente e comunque poteva essere derogato.A parere dell’appellante i due appartamenti potevano esserevenduti separatamente, non essendoci, pertanto, ostacoli alladivisione in natura.L’appellante ha chiesto non solo di procedere ad una nuovavalutazione del compendio immobiliare, accertando l’errorelogico-matematico nella determinazione del valore della quotaassegnata, in quanto la stima era stata eccessivamente riduttiva,con la conseguente attribuzione del diritto ad ottenere il rimborsodelle spese per migliorie, ma anche il riconoscimento dellarivalutazione monetaria sulla somma dovutagli a titolo diconguaglio e del diritto ad ottenere il pagamento dei canoni dilocazione commerciale maturati e maturandi successivamente al31/12/2015.Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ilrigetto dell’appello ed articolando quattro motivi d’appelloincidentale, i primi tre condizionati all’accoglimento dell’appelloprincipale.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4059 dell’8 ottobre2019, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riformadella sentenza impugnata, ha confermato il giudizio di noncomoda divisibilità del compendio immobiliare e la suaassegnazione ex art. 720 c.c. all’appellata, ha rideterminato ilconguaglio spettante all’appellante nell’importo di euro167.222,22 oltre interessi dalla sentenza di appello e hacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento nei confrontiRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -4-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026dell’appellante della somma di euro 19.057,50 oltre interessi edella quota di 4/18 delle somme da questa percepite a titolo dicanoni locativi anche successivamente alla data del 31/12/2015 esino alla definitività del giudizio di divisione.Il giudice di secondo grado ha respinto poi l’appello incidentale,compensando integralmente tra le parti le spese di lite dei duegradi di giudizio e confermando nel resto la sentenza.La Corte territoriale ha evidenziato, innanzitutto, come lavalutazione di non comoda divisibilità del compendio immobiliareespressa dal CTU – non contestata dai consulenti di parte econdivisa dal Tribunale – fosse fondata su argomenti logici econdivisibili, essendo parimenti da condividersi la conformedecisione del giudice di prime cure.In secondo luogo, il Collegio, nel sottolineare l’assenza difondamento delle ragioni che, secondo l’appellante, avrebberoreso errata la scelta di attribuire l’intero compendio all’appellata,ha evocato il più recente orientamento della giurisprudenza dilegittimità in tema di divisione ereditaria, secondo il qualenell’esercizio del potere di assegnazione di beni che non sianocomodamente divisibili, sebbene a norma dell’art. 720 c.c. vadapreferito il condividente titolare della quota maggiore, è nelladiscrezionalità del giudice derogare a tale criterio purché si diaadeguata e logica motivazione della diversa valutazione diopportunità adottata. Le generiche asserzioni circa una pretesamaggiore meritevolezza dell’appellante, per aver questicontribuito ad edificare il complesso immobiliare e per averne, adifferenza della sorella, curato la manutenzione, sono stateritenute dalla Corte indimostrate e irrilevanti.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -5-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026Sotto l’aspetto delle esigenze abitative – avendo entrambe leparti adibito i due appartamenti ad abitazione propria e della lorofamiglia – la Corte territoriale ha ritenuto logico e ragionevolefare applicazione del criterio preferenziale del maggior quotista dicui all’art. 720 c.c., in assenza, nel caso di specie, di ragioni diopportunità che potessero giustificare una diversa soluzione.La Corte territoriale, nel ritenere privo di vizi logici odincongruenze il procedimento seguito dal CTU nel determinare ilvalore del complesso immobiliare, in quanto fondato su fonti diinformazioni certamente attendibili, ha evidenziato l’erroneitàdella deduzione da parte del Tribunale dal suddetto valore degliimporti corrispondenti alle spese per migliorie sostenute daGraziella Maria e [OSCURATO:PERSONA] in quanto, secondo i principiaffermati dalla Suprema Corte, nel giudizio di divisione ereditariadi un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da unodei condividenti allo stesso vengono a far parte, per il principiodell’accessione, al bene stesso, con la conseguenza che di essedeve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonché delladeterminazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.In merito poi al mancato riconoscimento della rivalutazionemonetaria sulla somma riconosciuta a titolo di conguaglio la Corteterritoriale ha escluso che la stessa potesse trovare applicazionein quanto, nel caso di specie, la relativa richiesta di attribuzioneera stata tratta dall’appellante dalla mera natura di valore dellaobbligazione di conguaglio, senza alcun cenno ad una lievitazionedei prezzi di mercato intervenuta dal momento delladeterminazione del valore dell’immobile, e quindi del conguaglio.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -6-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026Inoltre, sulla questione dell’applicabilità della disciplina dellaprovvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c. alle pronunce emessenei giudizi di divisione il giudice di secondo grado ha escluso laprovvisoria esecutività della pronuncia di primo grado quanto allestatuizioni inerenti allo scioglimento della comunione.Infine, il Collegio, pronunciandosi sulla richiesta dell’appellanteincidentale di assegnazione in suo favore anche del bilocaleabusivo, si è discostata dall’orientamento della giurisprudenza dilegittimità sulla nullità degli atti mortis causa e ha aderito aldiverso indirizzo della giurisprudenza di merito secondo cui gli attidi scioglimento della comunione ereditaria devono ricondursi allacategoria degli atti inter vivos e non a quelli mortis causa.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e GraziellaMaria [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso principale e ricorso successivobasati rispettivamente su sei e cinque motivi.Resistono entrambi con controricorso all’altrui ricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 34100 del 24 dicembre 2025,resa all’esito dell’udienza del 18 dicembre 2025, la Corte harinviato la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a formulareosservazioni in ordine alla possibile ricorrenza della diversaipotesi di incommerciabilità di cui all’art. 29, comma 1-bis, dellalegge n. 52/1985, comma introdotto dall’art. 19, comma 14, deld.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n.122/2010.Quindi, procedutosi alla fissazione della nuova udienza, il PubblicoMinistero ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le partihanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DECISIONERic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -7-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/20261. Preliminarmente occorre evidenziare che i due ricorsi,entrambi qualificati come principali dalle parti, risultano esserestati proposti nella medesima giornata del 9 giugno 2020, mache, dall’orario riportato sul messaggio pec con il quale si èprovveduto alla loro notifica, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultainviato alle ore 15.20 mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] alleore 11.23.Ne deriva che cronologicamente risulta essere stato proposto perprimo il ricorso della sorella, il che ne implica la qualificazionecome ricorso principale, con conversione del ricorso di VolpiGianluigi in ricorso incidentale, essendo stato comunque avanzatonel rispetto dei termini per la sua proponibilità2. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 40, co. 2,L. n. 47/1985, 46 D.P.R. n. 380/2001, 713 c.c. in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale negatola divisione integrale della comunione ereditaria oggetto dellacausa, lasciando indivisa una porzione di immobile in quantoritenuta abusiva pur non ricorrendo gli estremi della nullitàostativa alla divisione ed alla circolazione del bene.A parere della ricorrente, la Corte territoriale, nel negare ladivisione integrale e nel considerare lo scioglimento dellacomunione ereditaria come atto inter vivos, avrebbeerroneamente fatto applicazione della disciplina della nullità incaso di immobili abusivi.In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe omesso diesplorare, e quindi adottare, l’orientamento giurisprudenzialeconfermato dalle Sezioni Unite n. 8230 del 22.3.2019 sulla naturaRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -8-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026di nullità testuale e non sostanziale che in caso di abuso colpiscela circolazione dei beni immobili, rilevando, ai fini della validitàdell’atto, non tanto che la costruzione sia stata eseguitaconformemente al titolo, ma che un titolo ad essa riferibileeffettivamente esista e venga dichiarato nell’atto.2.1 In ordine a tale motivo, il ricorrente incidentale nelcontroricorso in risposta al ricorso avverso, ha dedotto la suainammissibilità, sul presupposto che la censura reitera quella cheera oggetto di un motivo di appello incidentale, che però dovevaessere dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello per la suatardività.La deduzione è priva di fondamento, dovendo darsi continuità alcostante orientamento di questa Corte secondo cuil'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto dicostituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio dicassazione - può essere avanzata anche quando sia scaduto iltermine per l'impugnazione principale, indipendentemente dalfatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che,quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato chenessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe diper sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa dellacontroparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assettodi interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. n.15100/2024; Cass. n. 26139/2022; Cass. S.U. n. 24627/2007;Cass. S.U. n. 652/1988).2.1 Il motivo è infondato, sebbene si imponga la correzione dellamotivazione della sentenza impugnata.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -9-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026La sentenza gravata, nel ritenere invocabile la nullità di cui all’art.46 del t.u. edilizia anche alle divisioni di beni di provenienzaereditaria, ha fatto corretta (ed anticipata) applicazione delprincipio di diritto affermato da questa Corte nella sua piùautorevole composizione,Questa Corte ha però affermato che gli atti di scioglimento dellacomunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria dellasanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n.380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art.40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi adoggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essinon risultino gli estremi della licenza o della concessione adedificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Cass. S.U. n.25021/2019), aggiungendo altresì che l’applicazione della nullitàanche alle comunioni di origine ereditaria si impone in ragione delfatto che la regolarità edilizia del fabbricato è una condizionedell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilitàgiuridica", non potendo la pronuncia del giudice realizzare uneffetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alleparti nell'ambito della loro autonomia negoziale.La sentenza impugnata, sul presupposto del carattere abusivo diun terzo appartamento realizzato al primo piano, ha valutato ladivisibilità dei beni ritenuti conformi alle prescrizioni urbanisticheed ha lasciato in comunione solo il detto immobile, e ciò semprein conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite, che nellamedesima pronuncia hanno chiarito che nell'ipotesi in cui tra ibeni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ognicoerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., diRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -10-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunioneereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con lasola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia ilconsenso degli altri condividenti.Tuttavia, la critica della ricorrente non investe tanto laconclusione circa la necessità che la divisione debba riguardarebeni legittimi e commerciabili, ma piuttosto la qualificazione delbilocale in questione come abusivo, con le connotazioni che nedeterminano l’incommerciabilità a mente dell'art. 46, comma 1,del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985)e dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985.La pronuncia impugnata sul punto si è limitata a richiamare (efare proprie) le conclusioni del CTU che aveva affermato che ilpiccolo bilocale al primo piano, edificato nel 1985, era privo dititolo abilitativo edificatorio, e quindi abusivo.Tuttavia, le Sezioni Unite citate, nel sostenere l’inammissibilitàdella divisione di immobili abusivi, non forniscono un’autonomaqualificazione del carattere di incommerciabilità, ma effettuanoun rinvio, quanto meno implicito, a quanto poco prima affermatoda Cass. S.U. n. 8230/2019, secondo cui la nullità comminatadall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l.n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e devequalificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendointendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unicafattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti realielencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare lamancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativoRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -11-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deveesser riferibile, proprio, a quell'immobile.Ancorché nelle divisioni giudiziali (come peraltro accade anche neldiverso caso in cui si richieda al giudice la pronuncia di unasentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.), non possa farsiriferimento al contenuto della dichiarazione dell’alienante,occorrendo far riferimento al potere del giudice di determinarecon il proprio provvedimento l’effetto di norma assicurato all’attodi autonomia negoziale, al fine di verificare la commerciabilità delbene deve prendersi spunto dalle considerazioni espresse dallasentenza da ultimo menzionata, che in motivazione ha appuntoricordato che col testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno2001, n. 380, erano stati definiti i tipi d'intervento edilizio (art.3), con la previsione di uno specifico titolo abilitativo per ciascunatipologia di intervento, e l’individuazione di casi di attivitàcompletamente libereLe Sezioni Unite, proprio alla luce della moltiplicazione dei titoliabilitativi, ed al fine di assoggettare la verifica circa la validitàdell’atto ad una complessa valutazione in merito alla incidenzadell’assenza del titolo con una difficoltà di graduazione dellagravità della violazione realizzata, hanno ribadito che per lavalidità dell’atto traslativo (ovvero della divisione) il titolo deverealmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazioneche lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve essereveritiera.La dichiarazione dell’alienante (ovvero la verifica in sedegiudiziale, come nel caso in esame) del titolo edilizio deve fareemergere la riferibilità del titolo proprio all’immobile oggettoRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -12-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026dell’atto, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o delladifformità della costruzione realizzata al titolo in essomenzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dalperimetro della nullità.Una volta poste tali coordinate ermeneutiche, ad avviso delCollegio la risposta offerta dalla Corte di appello in ordine allaincommerciabilità del richiamato bilocale non appare essersiconformata ai requisiti che questa Corte ha invece imposto.Nella motivazione, alla pag. 22, la sentenza richiama laconclusione del CTU circa il fatto che il piccolo bilocale era privodi titolo abilitativo edificatorio.Tuttavia, la lettura dello stesso elaborato del perito d’ufficio,come riportato nel corpo del motivo in esame, consente dirilevare che il fabbricato nel quale detto immobile si inseriscevenne edificato giusta richiesta di concessione edilizia n. 26/81,così che non è in discussione che il complesso edilizio furealizzato con il rilascio di un valido titolo edificatorio.Con specifico riferimento al bilocale, l’ausiliario d’ufficio haevidenziato che dalle pratiche edilizie relative al rilascio dellaconcessione, emergeva la presenza solo di due appartamenti eche il terzo (cioè il bilocale in esame) era stato ricavatoabusivamente attraverso modifiche arbitrarie interne.Sembrerebbe, quindi, che si tratti di un bene che non scaturisceda un effettivo aumento di volumetria, ma da una meraredistribuzione delle superfici interne, con la creazione quindi diuna nuova unità abitativa, per la cui realizzazione si poneva peròpur sempre la necessità di un provvedimento da parte della PA,Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -13-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026ovvero di una segnalazione (a seconda della tipologia di opereeseguite).Ma se le critiche della ricorrente colgono nel segno circa lapossibilità di far richiamo alla nullità urbanistica di cui alle normesopra richiamate, l’incommerciabilità del bene può essereconfermata sotto altro profilo, occorrendo a questo fineaddivenire alla declaratoria di nullità previa correzione dellamotivazione della sentenza impugnata, come peraltro suggeritodallo stesso Pubblico Ministero.La stessa ricorrente, nel riferire della natura del bilocale, alla pag.11 deduce di una difformità tra i dati catastali e la situazionereale, affermando a pag. 12 che manca il frazionamento in sensotecnico e che il bene non ha una identità o autonomia catastale eneppure l’attribuzione di una rendita distinta da quella dei dueappartamenti.Tale situazione fattuale, oltre che emergere dalla stessanarrazione della ricorrente e dal contenuto della sentenza, apparepoi confermata anche dalla relazione integrativa redatta dal CTUin primo grado, ed allegata alla memoria della ricorrenteprincipale, che attesta, oltre alla presenza di un locale lavanderianon censito, anche la creazione di un’autonoma unità abitativa, inaggiunta a quelle già accatastate, che del pari risulta priva diautonomo accatastamento e di un’autonoma rendita catastale,ancorché si assuma che la stessa non sia autonoma dal punto divista degli impianti civili.Viene pertanto in rilievo un’ipotesi di disallineamento catastalepotenzialmente idoneo a generare una diversa ipotesi di nullità.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -14-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026Al riguardo è stato precisato che le indicazioni circa la c.d.conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastaledel bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, ladichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali edelle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, deld.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimentoimmobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nelgiudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobilimediante sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., anchein relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore deld.l. n. 78 del 2010. (Cass. Sez. 2, 29/09/2020, n. 20526; Cass.n. 5061/2021; Cass. n. 12654/2020; Cass. n. 1951/2026,nonché in motivazione, e proprio in materia di divisione, Cass. n.18043/2020).Il principio è stato poi ribadito, con ampia motivazione, da Cass.n. 27531/2025, che ha chiarito che: “La nullità comminatadall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, commaintrodotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, convertito,con modificazioni, in legge n. 122/2010, va ricondotta nell’ambitodell’art. 1418, terzo comma, c.c., di cui costituisce una specificadeclinazione, e deve qualificarsi come nullità “formale” e“testuale”, con tale espressione dovendo intendersi, in strettaadesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità checolpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che laprevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti attidella dichiarazione di parte disponente o dell’attestazioneRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -15-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva delcespite. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazionedell’alienante o dell’attestazione del tecnico, il contratto è valido aprescindere dalla veridicità della conformità dichiarata ostato degli atti”. “Nel giudizio di esecuzione in forma specificadell’obbligo di concludere un contratto di trasferimentoimmobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformitàcatastale oggettiva di cui all’art. 29, comma 1-bis, della legge n.52/1985, comma introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n.78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010,costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto diaccertamento da parte del giudice, che può accogliere ladomanda in presenza della dichiarazione o attestazione diconformità al momento della decisione, senza alcun onere diverifica dell’effettività della coerenza catastale, salvo che si trattidi una falsità conclamata, cioè tale da essere rilevabile ictu oculianche da un soggetto tecnicamente inesperto, caso nel quale ladichiarazione o attestazione può essere ritenuta inesistente el’effetto traslativo è precluso”.Nella motivazione è altresì chiarito che la conformità o meno deidati catastali e delle planimetrie catastali allo stato di fatto deve(ed è questo il senso che deve essere attribuito al predettoinciso) essere valutata alla luce delle disposizioni vigenti inmateria catastale, relative alle difformità che rendonoobbligatorio procedere all’aggiornamento catastale.Segnatamente, dagli artt. 17 e 20 del r.d. n. 652/1939 nonchédall’art. 19, nono comma, del d.l. n. 78/2010 si desume che leRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -16-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026difformità più lievi non compromettono affatto la conformità allostato di fatto e che, quindi, tale conformità deve essere esclusasolo in presenza di variazioni che incidano sullo stato, sullaconsistenza, sull’attribuzione della categoria e della classe, ossiasulle situazioni dalle quali dipende la rendita catastale. Sul puntosi è espressa anche l’Agenzia del Territorio nella sua circolare n. 2del 9 luglio 2010, ove si afferma: (a) che l’obbligo della denunciadi variazione sussiste nei casi in cui la variazione incide sullostato, sulla consistenza, sull’attribuzione della categoria e dellaclasse, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione,ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni,cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambiodi destinazione d’uso, etc.; (b) che l’obbligo della denuncia divariazione sussiste anche nel caso in cui siano stati effettuatiinterventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione deglispazi interni ovvero si modifica l’utilizzazione di superficiscoperte, quali balconi o terrazze; (c) che non assumono, quindi,rilievo le variazioni dei toponimi, dei nomi dei confinanti e di ognialtro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, noninfluente sulla corretta determinazione della rendita (in talievenienze l’Agenzia non ritiene dovuta la dichiarazione divariazione, fatta salva l’opportunità dei soggetti interessati dirichiedere comunque l’allineamento attraverso gli usuali canaliinformativi, quali, ad esempio per l’adeguamento dellatoponomastica, la segnalazione in front-office o tramite contact-center); (d) che non hanno neppure rilevanza catastale le lievimodifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di untramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati,Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -17-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026non variano il numero di vani e la loro funzionalità; (e) che,analogamente, per le unità immobiliari ordinarie per le quali laconsistenza è calcolata in metri quadrati o in metri cubi, lemodifiche interne di modesta entità, non incidenti sullaconsistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulladestinazione dei singoli ambienti, non comportano l’obbligo dellapresentazione di una nuova planimetria in catasto; di contro, ènecessaria la presentazione della dichiarazione di variazione neicasi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe.Posti tali principi, ai quali la Corte intende assicurare continuità,va in primo luogo rilevato che la circostanza che la sentenzaimpugnata abbia rilevato la parziale incommerciabilità dei benicomuni, e quindi la nullità della divisione relativamente agli stessiper una causa diversa da quella che invece qui si rimarca, nonosta alla possibilità di rilievo della diversa ipotesi diincommerciabilità, in quanto, in primo luogo, la stessaproposizione del motivo in esame rende la questione dellacommerciabilità ancora sub iudice, e quindi suscettibile di doveressere vagliata anche alla luce di norme applicabili allafattispecie, sebbene diverse da quelle specificamente invocate dalgiudice di merito. In secondo luogo, questa Corte ha già ritenutoammissibile tale diverso rilievo di incommerciabilità (cfr. Cass. n.28099/2024, richiamata nella memoria del Pubblico Ministero), eciò perché l’omessa dichiarazione o il mancato depositodell’attestazione è causa di nullità e si tratta di una nullitàrilevabile d’ufficio anche in cassazione, purché il vizio emerga daquanto già acquisito al processo (Cass. n. 13159/2024). Inoltre,se l’incommerciabilità è diretta conseguenza di una causa diRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -18-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026nullità negoziale, che impedisce al giudice di poter far conseguirealle parti in sede giudiziale effetti che sarebbero loro preclusi ovesi avvalessero dell’autonomia negoziale, la rilevabilità delladiversa causa di incommerciabilità è il riflesso del principiosecondo cui, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, ilgiudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado,di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad unsiffatto rilievo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, n. 26242).Tornando alla vicenda in esame, emerge dalle stesse difese delleparti, e con il conforto degli accertamenti tecnici esperiti nelle fasidi merito, che, pur restando identica la volumetria complessiva, èstata creata una nuova unità immobiliare, fruttodell’accorpamento di superfici abitative originariamente inclusenelle due originarie unità immobiliari poste al primo piano, e cheil nuovo appartamento così realizzato è per il catasto del tuttoignoto.Trattasi di edificazione che, in quanto idonea a dar vita adun’autonoma unità immobiliare, allo stato del tutto priva diidentificazione e di rendita catastale, giustifica l’applicazione dellenorme in tema di allineamento catastale oggettivo, e ciò inquanto, come chiarito da Cass. n. 27531/2025, la stessa siriflette sullo stato, sulla consistenza, sull’attribuzione dellacategoria e della classe, ossia sulle situazioni dalle quali dipendela rendita catastale, risultando del tutto occulta una consistenzaimmobiliare suscettibile di introiti fiscali per lo Stato.La conclusione circa l’incommerciabilità del detto bene non puòpoi essere esclusa in ragione della dichiarazione di conformitàcatastale resa autonomamente dalla ricorrente ed allegata allaRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -19-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026memoria depositata in vista dell’udienza del 10 settembre 2026,in quanto, ancorché volta a dimostrare il ricorrere dellacondizione dell’azione costituita dalla commerciabilità del bene,risulta costituire una dichiarazione unilaterale di una sola delleparti, in evidente contrasto con quanto invece sostenuto dallacontroparte, che nelle proprie conclusioni ha aderito al rilievoofficioso operato da questa Corte. Ma non può poi trascurarsi cheproprio Cass. n. 27531/2025 ha ribadito che il giudice, inpresenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante odell’attestazione del tecnico, possa prescindere dalla veridicitàdella conformità dichiarata o attestata, purché la difformità nonemerga in modo palese allo stato degli atti, situazionequest’ultima che ricorre nella fattispecie, in cui l’oggettivacostituzione di una nuova unità immobiliare non è accompagnatada alcuna regolarizzazione dal punto di vista catastale.Deve pertanto addivenirsi alla conclusione per cui l’esclusione delbene dalla divisione è da attribuire alla diversa ipotesi di nullitàprevista dal difetto di allineamento catastale oggettivo, il checonduce, previa correzione della motivazione della sentenzaimpugnata, al rigetto del motivo.3. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 116 c.p.c., 564, 723, 724, 725, 1115 c.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corteterritoriale disatteso le domande volte al compimento delleomesso la valutazione degli elementi di prova di cui ai documentiprodotti (formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità,Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -20-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026determinazione delle porzioni e dei conguagli o rimborsi,collazioni e imputazioni, prelevamenti) nonostante le ripetuteistanze della convenuta perché venissero espletate dette attività.In particolare, secondo la ricorrente, il giudice del gravame,dichiarando inammissibili le domande dell’appellante incidentalein quanto ritenute vaghe, generiche e tardive, nonostante laspecifica documentazione prodotta a sostegno e la loroproposizione già in comparsa di risposta di primo grado, avrebbeimpedito la corretta e completa formazione dello stato attivo epassivo dell’eredità da sciogliere e la corretta quantificazionedella domanda di riduzione avanzata dall’attore.3.1 Il motivo è solo in parte fondato.Con una prima doglianza, la ricorrente lamenta che la Corted’Appello abbia dichiarato generica e tardiva la richiesta di tenereconto, ai fini dell’imputazione ex se da parte del fratello, delledonazioni che aveva ricevuto in vita dalla madre; aggiunge che ilTribunale aveva invece sostenuto che tale richiesta fosse tardiva;evidenzia, infine, che in realtà nella seconda memoria del 183,co. 6, c.p.c. aveva puntualmente elencato le liberalità ricevutedal fratello, consistenti essenzialmente in atti di adempimento daparte della madre di debiti che invece gravavano sul figlio, aseguito dei quali la madre non aveva agito per il recupero diquanto sborsato.Ad avviso del Collegio la doglianza è priva di fondamento, senzache possa rilevarsi una insanabile contraddittorietà tra ilcontenuto della sentenza di primo grado e di quella di appello.In primo luogo, questa Corte ha affermato il principio per cui ladomanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -21-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorgeautomaticamente a seguito dell'apertura della successione e ibeni donati devono essere conferiti indipendentemente dallaproposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressadispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida; ladomanda di accertamento dell'esistenza di una donazioneindiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domandadi collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c.e non può essere proposta per la prima volta in sede diprecisazione delle conclusioni, integrando un'ipotesi diampliamento o mutamento della domanda. (Cass. n.19833/2019; Cass. n. 23403/2022).Tuttavia, va ricordato che a diversa soluzione deve pervenirsi aifini dell’applicazione dell’art. 564 c.c., in quanto è stato precisatoche (Cass. n. 9813/2023) in tema di azione di riduzione, nel casoin cui la donazione effettuata dal "de cuius" in favore della partedonazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, nonè necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente lasemplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque direttoa provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalitàtipica dell'eccezione.Una volta ricondotta la deduzione difensiva della ricorrente nelnovero delle eccezioni, appare tuttavia incensurabile lavalutazione del giudice di appello che ha ritenuto che il solorichiamo fatto in comparsa alla necessità di tenere conto delledonazioni ricevute in vita dalla de cuius da parte di colui cheagiva in riduzione, fosse connotato da vaghezza e genericità,Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -22-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026mancando la specifica indicazione delle circostanze chesorreggevano l’eccezione stessa.3.2 Con una seconda censura si lamenta la valutazione digenericità quanto alla allegazione da parte della ricorrente che alfratello era stata riconosciuta la quota proporzionale dei fruttiprodotti dal bene comune, ed incassati dalla stessa ricorrente,senza tenere conto del fatto che sull’importo percetto avevadovuto versare le imposte dovute per legge, con l’effetto checorrettamente la quota da assegnare al fratello doveva esseredepurata della proporzionale imposta già versata (ed il cuiimporto emergeva dai documenti allegati con la seconda memoriadi cui all’art. 183, co. 6, c.p.c.).Analogamente con una terza censura, si deduce che sarebbeerronea la valutazione di genericità formulata dal giudice diappello anche in relazione alla richiesta di tenere conto, ai fini delcalcolo dei frutti spettanti pro quota al germano, delle spese avario titolo sostenute nell’interesse della comunione, la cuidimostrazione era avvenuta con il deposito della secondamemoria di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. e della documentazionegiustificativa, previa specificazione delle voci di spesa già con laprima memoria.Le doglianze, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono fondate.Questa Corte ha affermato il principio per cui il coerede che, dopola morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente unbene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi dellacorrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far partedella comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "proRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -23-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipsoiure"), tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto puòchiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborsodelle spese necessarie od utili per la conservazione o ilmiglioramento del bene comune anticipate, implicando ladomanda di rendimento del conto la sistemazione contabile dellepartite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarieeccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, qualeconseguenza, l'accertamento contabile del saldo finale dellerispettive partite, oggetto della conseguente statuizione dicondanna (Cass. n. 18548/2022).Ne consegue che è erronea l’affermazione del Tribunale circa lanovità della sollecitazione della parte a tenere conto delle spesesostenute per la produzione dei frutti (e degli oneri già versati atitolo di tassazione sui frutti percetti), e che è altrettanto erroneal’affermazione del giudice di appello, che si sofferma sullagenericità del contenuto della comparsa di risposta, senzaavvedersi che si trattava di richiesta che ben poteva essereavanzata anche in appello, e che quindi poteva esseredettagliata, quanto al suo importo, avvalendosi della memoriariservata alla articolazione dei mezzi di prova ed alla produzionedei documenti.La sentenza impugnata in parte qua si rivela erronea e devequindi essere cassata.4. Per analoghe considerazioni si palesa fondato il terzo motivodel ricorso principale che denuncia la nullità della sentenza e delprocedimento per falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c.circa i termini di preclusione dell’attività assertiva e istruttoria inRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -24-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026materia di scioglimento della comunione ereditaria in relazioneall’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., e ciò in quanto, essendo statoriconosciuto il diritto del ricorrente incidentale a percepire laquota dei frutti prodotti dal bene comune anche nel corso delgiudizio di divisione, deve corrispondentemente tenersi contoanche delle spese sostenute dalla ricorrente nel corso delgiudizio, ove appunto funzionali a permettere la produzione deifrutti civili5. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazionedegli artt. 723 e 1110 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,c.p.c. e dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360,co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente eimmotivatamente riconosciuto il diritto del coerede sia allamaggiore valutazione dell’immobile sia al rimborso delle pretesemigliorie alla cosa comune.In particolare, secondo la ricorrente, il giudice del gravameavrebbe erroneamente ritenuto sussistente il creditodell’appellante per pretese migliorie dell’immobile comune indifetto di prova delle condizioni richieste dalla legge, conviolazione delle modalità di formazione dello stato passivodell’eredità e nella carenza di ogni motivazione al riguardo. LaCorte territoriale avrebbe, in ogni caso, realizzato unaduplicazione del suddetto credito.5.1. Il motivo è solo in parte fondato.Rileva in tal senso il principio affermato da Cass. n. 5527/2020,secondo cui nel giudizio di divisione ereditaria di un beneriscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno deiRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -25-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026condividenti vengono a far parte dello stesso per il principiodell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersiconto ai fini della stima del bene medesimo, nonché delladeterminazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.Correttamente la sentenza ha proceduto alla stima del valorevenale del bene, tenendo conto anche delle migliorie e degliapporti oggetto di iniziativa individuale da parte del singolocomunista, in quanto destinati ad incrementare il bene e la suastima, determinando separatamente la quota parte delle spesesostenute, intese quale credito di valuta, che il condividente nonautore delle migliorie è tenuto a rimborsare alla controparte.E’, invece, fondata la doglianza della ricorrente nella parte in cuilamenta che la quantificazione delle somme di cui è statoriconosciuto il diritto al rimborso pro quota in favore del fratello èerronea.Infatti, la sentenza impugnata ha attribuito a tale titolo a VolpiGianluigi la somma di euro 19.057,50, pari agli 11/18 (quota diproprietà della ricorrente) della somma di euro 31.185,00 che eradocumentato fosse stata sostenuta dall’appellante principale.Se da un lato è infondata la deduzione della ricorrente secondocui nulla potrebbe essere accordato a tale titolo, trattandosi dimigliorie effettuate in favore dell’appartamento che era occupatodalla controparte, e ciò in quanto, essendo un bene incomunione, dell’aumento di valore aveva tratto beneficio anche laricorrente, sebbene non occupante del bene, coglie nel segno lacensura che investe il mancato scomputo dalle somme sborsatedel vantaggio economico tratto personalmente dal fratello perRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -26-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026effetto delle detrazioni fiscali conseguite dall’esecuzione degliinterventi operati.La lettura delle conclusioni formulate sul punto da [OSCURATO:PERSONA],quali riportate nel controricorso in replica al ricorso avverso (cfr.nota 8, alla pag. 16), depone in maniera inequivoca per il fattoche la volontà della parte era quella di conseguire il ristoro degliesborsi sostenuti, al netto delle detrazioni fiscali, e quindi per unimporto di euro 19.508,50, al cui rimborso pro quota era perciòtenuta la sorella.Avendo lo stesso autore delle migliorie riconosciuto di averebeneficiato delle detrazioni fiscali, ed avendo quindi richiesto ilrimborso della somma spesa al netto di quanto conseguito per ilregime fiscale applicabile, è erroneo il calcolo del rimborsooperato dalla Corte d’Appello, anche perché in evidente violazionedella richiesta della parte, non potendo influire sulla decisione lacircostanza che il CTU non avesse tenuto conto di tali detrazioni,essendo infatti sempre necessario conformare la decisione alcontenuto della domanda della parte.La sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua,dovendo il giudice di rinvio provvedere al calcolo della sommadovuta dalla ricorrente per il detto titolo, sulla scorta dellasomma effettivamente richiesta.6. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia la nullità dellasentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4,c.p.c. per violazione dell’art. 282 c.p.c. in quanto, ritenuta lanatura costituiva della pronuncia di scioglimento della comunione,la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato la sua efficaciaprovvisoriamente esecutiva che era stata espressamente richiestaRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -27-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026e fondata, dalla sentenza del Tribunale, sul periculum in moradedotto dalla convenuta sulla base delle risultanze tecniche.Il motivo è manifestamente infondato.Questa Corte nella sua più autorevole composizione (Cass. S.U.n. 25021/2019) ha precisato che la divisione, pur avendoefficacia retroattiva, non ha causa ricognitiva di effetti giuridicigià verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva edistributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unicotitolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se visia stato un procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbiadeterminato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quellacomunione, e costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli dinatura traslativa.Resta perciò confermato, rispetto alla tradizionale tesi dellanatura meramente dichiarativa, che la sentenza di divisione nonha un’immediata efficacia di condanna, sebbene alcuni capipossano avere un contenuto condannatorio (come, ad esempio,al rilascio del bene, Cass. n. 26951/2024, ovvero al pagamentodei conguagli).Tuttavia, costituisce principio altrettanto consolidato quello percui l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effettidiscendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenzecostitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio ingiudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legataall'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico(come nel caso di condanna al pagamento del prezzo dellacompravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivonon concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso diRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -28-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la suaimmediata esecutività alterare la posizione di parità tra icontendenti (Cass. n. 27416/2021, che richiama Cass. S.U. n.4059/2010).Con specifico riferimento ai capi di condanna presenti in unasentenza di scioglimento della comunione, questa Corte haprecisato che, nel caso di assegnazione del bene comuneindivisibile ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al)conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo disentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo primadel passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, cheha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso dicorrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità (Cass. n.2537/2019).Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alla richiesta diconseguire in via provvisoria il rilascio del bene assegnato alcondividente ex art. 720 c.c., e ciò in quanto l’effettivitàdell’assegnazione della proprietà, e quindi la pretesa al rilasciodel bene è evidentemente subordinata al passaggio in giudicatodell’effetto costitutivo della divisone, quanto all’attribuzione dellapiena proprietà del bene conformemente a quanto ritenuto nellasentenza di divisione.Deve, perciò, escludersi che la doglianza possa trovareaccoglimento non potendo in alcun modo riconoscersi efficaciaprovvisoriamente esecutiva al capo invocato dalla ricorrente.7. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia, ai sensidell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, perRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -29-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026mancanza di motivazione, per violazione degli artt. 112, 113,115, 116, 132, co. 2, n. 4, c.p.c., art. 111, co. 2 e 6 Cost., art. 6CEDU in relazione alla violazione degli artt. 718 e 720 c.c. peravere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sui motivi diappello con i quali, ottemperando alla prescrizione di cui all’art.342, n. 2, c.p.c., erano state specificamente indicate lecircostanze dalle quali era derivata la violazione della legge e laloro rilevanza ai fini della decisione. In particolare, secondo ilricorrente, tali circostanze consisterebbero nella inesistenza di unvincolo giuridico – per mancanza di imposizione da parte delComune e di trascrizione nei registri immobiliari – e inesistenza divincolo urbanistico di pertinenzialità idoneo ad impedire ladivisione dei beni, erroneamente ritenuto esistente dal Tribunale,nonché nella mancanza di determinazione, da parte del CTU, delcosto necessario ad eliminare il vincolo erroneamente ritenutoesistente, così facendo mancare un criterio necessario al giudiziodi comoda divisibilità.Il ricorrente incidentale lamenta altresì l’impossibilità diassegnare l’intero compendio alla convenuta in presenza delritenuto vincolo di pertinenzialità con conseguente necessità divendita a terzi o all’asta dell’intero compendio immobiliare e ilmancato accoglimento della motivata richiesta istruttoria dirinnovazione e/o integrazione della CTU o richiesta di chiarimentiall’[OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla dedottacircostanza che il CTU non aveva, nel corso della consulenza,interrogato l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune circa l’esistenza di fatti,giuridici ed urbanistici, idonei a configurare o meno l’esistenza delpreteso vincolo.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -30-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c. in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c. A parere del ricorrente, l’inesistenza delvincolo di pertinenzialità porterebbe con sé la conseguenza dellaviolazione delle suddette norme e del consolidato indirizzogiurisprudenziale sulla loro corretta applicazione con conseguentericonoscimento del diritto del ricorrente a vedersi assegnata unaporzione dei beni costituenti il compendio immobiliare.Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia l’omesso esame difatti decisivi in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per laviolazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, co. 2, n. 4, c.p.c.,111, co. 2 e 6, Cost., 6 CEDU in relazione alla dedotta violazionedegli artt. 718 e 720 c.c. per aver la Corte territoriale omessol’esame di fatti storici aventi portata decisiva che, ove presi inconsiderazione, avrebbero comportato una diversa, oppostadecisione e cioè, avrebbero fatto ritenere il compendioimmobiliare divisibile in natura, ai sensi dell’art. 718 c.c.Secondo il ricorrente incidentale, il giudice di secondo gradoavrebbe errato nel non valutare le circostanze rilevanti ai finidella decisione, enunciate nel primo motivo di ricorso ed inparticolare l’inesistenza del vincolo giuridico e urbanistico dipertinenzialità ostativo, la mancanza di determinazione del costonecessario all’eliminazione del vincolo ove esistente,l’impossibilità di assegnare l’intero compendio alla convenuta oveesistente il vincolo e la mancanza di specifica interrogazioneall’[OSCURATO:PERSONA] del Comune nel corso della consulenza.Il quarto motivo di ricorso incidentale denuncia l’omesso esamedi un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., inRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -31-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026relazione agli artt. 132, co. 1, n. 4, 112, 113, 115, 116, 194,196, 197 c.p.c., 111, co. 2 e 6, Cost., art. 6 CEDU per aver laCorte immotivatamente disatteso l’istanza di integrazione orinnovazione della consulenza tecnica o di richiesta diinformazioni all’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente incidentale, nell’illustrare congiuntamente i primiquattro motivi di ricorso, affronta innanzitutto la questionerelativa alla comoda divisibilità del compendio immobiliare inrelazione alla quale ritiene applicabile la consolidata e costantegiurisprudenza di legittimità sul punto.In particolare, secondo la parte, la non comoda divisibilità di unimmobile rilevante per l’art. 720 c.c., determinando unaeccezione al diritto del coerede a ricevere la sua parte in natura(art. 718 c.c.), è da intendere in senso restrittivo e da sottoporread un accertamento di fatto particolarmente rigoroso e riferibileesclusivamente alle ipotesi in cui singole unità immobiliari sianoconsiderate indivisibili. Al contrario, non può trovare applicazionealle ipotesi in cui vi sia una pluralità di beni immobili, laddove siapossibile procedere ad un progetto di divisione che consental’assegnazione in natura di porzione di beni ereditari a ciascuncondividente, suscettibili di godimento libero e autonomo, nonimpedito da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e la divisionenon necessiti di opere complesse o di notevole costo, ovverodetermini una sensibile perdita di valore delle singole partirispetto all’intero; non è inoltre esclusa la comoda divisibilità delfabbricato per il fatto che sue frazioni debbano necessariamenterimanere in comune.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -32-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/20267.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono inammissibili.In primo luogo, è inammissibile ex art. 348 ter, ultimo comma,c.p.c. la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1,c.p.c., avendo la Corte d’Appello confermato quella di primogrado sulla base dei medesimi fatti posti a fondamento delladecisione appellata.Quanto alle doglianze che investono la pretesa erroneitàdell’affermazione del giudice di appello, secondo cui la divisionein natura del complesso immobiliare sarebbe preclusa per effettodella normativa urbanistica vigente, le stesse si rilevanoinammissibili in quanto attingono solo una delle rationes chehanno indotto il giudice di appello a confermare la valutazione dinon comoda divisibilità in natura del complesso immobiliarecomune ai germani [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello alle pagg. 13 e ss. ha richiamato, in risposta aiprimi due motivi dell’appello del [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni del CTU dott.Arcari, che deponevano per la non divisibilità in naturadell’edificio, atteso che il fabbricato di tipo artigianale al pianoterra con le abitazioni del custode e del proprietario al primopiano, ove diviso in natura, avrebbe portato ad una soluzione cheavrebbe penalizzato fortemente gli spazi adibiti a qualsiasiseparazione di una delle due unità abitative dal fabbricatoindustriale posto a piano terra avrebbe contravvenuto alleprescrizioni del PRG vigente alla data di presentazione dellapratica edilizia n. 26/81 ed a quelle del PGT vigente alla datadell’elaborato peritale.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -33-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026I motivi evidentemente attingono solo tale seconda ratio eperaltro con il richiamo a pareri, resi in forma orale, ed ottenutisolo in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata,in evidente violazione dei limiti ai nova del giudizio di legittimità.Premesso che questa Corte ha di recente ribadito chel'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità diun immobile va condotto in base al criterio oggettivo dellaconcreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valoreeconomico, così da poter attribuire a ciascun condividenteun'entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilitàdell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione allecaratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplinaurbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionaleche ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmentein caso di vincoli storico-ambientali. (Cass. n. 27040/2024)manca ogni censura alla diversa affermazione della Corted’Appello secondo cui l’assegnazione disgiunta dell’appartamentoavrebbe penalizzato gli spazi adibiti all’attività imprenditoriale, cuiè destinato nell’insieme il complesso edilizio.Quella operata dal giudice di merito, come giustificazionealternativa alla valutazione di indivisibilità in natura, trova ilconforto nella giurisprudenza di legittimità che ha anche direcente affermato che è riservata al giudice di merito, ed èincensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazionecongrua, coerente e completa, la valutazione di non comodadivisibilità, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguaglidovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando ilfrazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale,Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -34-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formareoggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse daservitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti operecomplesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspettoeconomico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate inproporzione al valore dell'intero. (Cass. n. 27984/2023).In termini analoghi al caso in esame si veda anche Cass. n.25888/2016 che ha confermato la sentenza impugnata che,malgrado la naturale ed agevole divisibilità di un bene immobile,costituito da due locali con ingressi indipendenti, ne avevadichiarato la non comoda divisibilità, per la stretta connessioneeconomica e funzionale dei locali medesimi, l'uno, adibito adeposito, strumentale all’altro, utilizzato come negozio).Il nesso di strumentalità che la sentenza ha individuato tra leunità abitative ed il fabbricato industriale, ed il pregiudizioderivante dalla separazione del regime dominicale, per effettodell’attribuzione disgiunta, tale da ripercuotersi in unapenalizzazione degli spazi pacificamente adibiti all’attivitàproduttiva, costituiscono una autonoma giustificazione delgiudizio di indivisibilità, connotato da logicità e coerenza e checomunque non appare in alcun modo attinto dai motivi di ricorso,il che ne determina l’inammissibilità.8. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione agliartt. 112, 113, 115, 116, 132, co. 2, n. 4, c.p.c. per omessapronuncia su una domanda del quarto motivo di appello diGianluigi [OSCURATO:PERSONA] con il quale sono stati analiticamente contestati icosti esposti dal CTU per rimediare ai vizi ed ai difetti.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -35-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026Il sesto motivo di ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi inrelazione agli artt. 112, 113, 115, 116, 132, co. 2, n. 4, c.p.c.consistenti nei fatti dedotti nel quarto motivo di appello cheavrebbero condotto ad escludere alcune delle spese indicate dalCTU.8.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono inammissibili.La censura attinge evidentemente un apprezzamento riservato algiudice di merito, quanto alla determinazione del valore di stimadel complesso immobiliare, operata sulla scorta delle indaginicommesse al perito d’ufficio, ed alle quali la Corte d’Appello haritenuto di rifarsi con motivazione logica e coerente.Quanto invece alla pretesa differenza di condizioni manutentivetra l’appartamento occupato dal ricorrente incidentale e quellogoduto dalla sorella, la critica non tiene conto del fatto che,proprio alla luce del principio per cui ogni miglioria accede allaproprietà del bene, che resta appunto comune, fin quando nonsia pronunciato lo scioglimento della comunione (e che è allabase delle ragioni per le quali il valore del complesso è statodeterminato tenendo conto delle migliorie apportate dagliinterventi del [OSCURATO:PERSONA]), la stima del bene, ritenuto suscettibile solodi assegnazione unitaria per il suo carattere indivisibile, è fruttoanche delle differenti condizioni di manutenzione delle varie unitàimmobiliari, così che trattasi di censura che appare priva dirilevanza ai fini dell’esito del giudizio.9. La sentenza deve perciò essere cassata in relazione ai motividel ricorso principale accolti, con rinvio alla Corte d’Appello diRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -36-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026Milano, in diversa composizione che provvederà anche sulle spesedel presente giudizio.19. Poiché il ricorso incidentale è inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per le detta impugnazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo delricorso principale, nei limiti di cui in motivazione;rigetta il primo ed il quinto motivo del ricorso principale e dichiarainammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, conrinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, cheprovvederà sulle spese del presente giudizio;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentaledell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per ilricorso incidentale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 10settembre 2026.Ric. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -37-Numero registro generale 15213/2020Numero sezionale 1829/2026Numero di raccolta generale 25955/2026Data pubblicazione 29/09/2026L’Estensore Il PresidenteRic. 2020 n. 15213 sez. S2 - ud. 10-09-2026 -38-