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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 23403/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 17668-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2020/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni /72 dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] RENZIt, la quale ha chiesto di accogliere il terzo motivo di ricorso e di rigettare i restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 2020/2017, pubblicata in data 10 maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive.

Con citazione notificata il 15 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA], erede testamentaria della madre [OSCURATO:PERSONA], morta il 28 gennaio 2011, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la coerede [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di disporre la divisione dell'asse ereditario e di accertare l'avvenuto prelievo dal conto corrente della de cuius, ad opera della convenuta, di ingenti somme di denaro senza giustificazione alcuna a partire dal 2003, nonché di ricomprendere nella massa la somma di lire 180.000.000 consegnata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prestito e mai restituita.

L'attrice precisò che il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], pubblicato il 24 maggio 2011, aveva disposto che il denaro in giacenza sul conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo, cointestato alla medesima Roveretto ed a [OSCURATO:PERSONA], doveva essere suddiviso in parti uguali tra le figlie.

Con sentenza del 25 luglio 2016 il Tribunale di Milano dispose lo scioglimento della comunione, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. delle donazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], e condannò Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -2- quest'ultima a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] l'importo di C 31.281,20, oltre interessi.

La Corte d'appello di Milano ha poi respinto il gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA], affermando - quanto alla lamentata nullità della domanda per indeterminatezza delle richieste relative ai "prelievi anomali" ed alla ultrapetizione per aver il Tribunale incluso nella collazione somme non indicate dall'attrice come donazioni - che la domanda inerente ai prelievi sul conto corrente cointestato era chiara e chiedeva di imputare gli stessi alla massa.

La Corte d'appello ha poi riepilogato, sulla base della documentazione prodotta, le vicende relative al conto corrente bancario cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul quale dall'apertura (11 giugno 2001) per un periodo iniziale, fino all'anno 2004, le due correntiste potevano operare a firma disgiunta, poi dal 2004 al 2009 potevano operare con firma congiunta, e da ultimo potevano operare anche disgiuntamente.

La sentenza impugnata ha evidenziato in particolare come operazioni anomale il bonifico di C 32.500,00 disposto nel 2003 da [OSCURATO:PERSONA] in favore del marito ed il trasferimento di C 45.600,00 eseguito nel 2007 in favore del conto della stessa [OSCURATO:PERSONA], affermando perciò che avrebbe piuttosto avuto titolo ad essere ricompresa nella massa ereditaria l'intera somma di queste due operazioni (C 78.100,00), da aggiungere al relictum (C 22.641,03).

Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La ricorrente ha presentato memoria.

Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 164, commi 3 e 4, c.p.c., la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e la conseguente violazione del diritto di difesa.

La ricorrente censura la scarna motivazione offerta dalla Corte d'appello, secondo la quale la domanda attorea era "chiara", avendo l'attrice, in citazione prima e nella memoria ex art. 183 c.p.c. poi, dedotto che i prelievi dal conto corrente fossero "senza causa" e che il "prestito" di lire 180.000.000 del 2001 non era mai stato restituito, e quindi richiesto che i relativi importi venissero perciò "conferiti alla massa ereditaria" e "conteggiati nel progetto divisionale", "tenendo conto di eventuali collazioni".

La censura lamenta che tale formulazione della domanda aveva costretto la convenuta a difendersi relativamente a circostanze, nei fatti, poi rivelatesi ininfluenti, impedendole invece di argomentare "su quello che poi è stato (per come 'trasformato dal giudice di prime cure') l'oggetto del giudizio e cioè le donazioni effettuate dalla signora Roveretto alla figlia Loredana".

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 737 c.c., ovvero la "violazione del principio in base al quale ai fini della collazione devono essere individuati i beni che si ritengono collazionabili, e conseguente vizio di ultrapetizione.

Corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato".

Si espone che mai l'attrice aveva qualificato i denunciati prelievi anomali dal conto corrente come donazioni, avendo piuttosto utilizzato indebitamente tale qualificazione il Tribunale.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reca la seguente rubrica: [u]lteriore prova e conferma della Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -4- fondatezza dei motivi di gravame sopra esposti viene implicitamente fornita dalla Corte nel momento in cui va ad analizzare il merito della vicenda e dunque a ricostruire l'asse ereditario, sfociando anch'essa, come sfociò il primo Giudice, in una evidente violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. sebbene per motivi differenti da quelli riscontrati nella sentenza di primo grado".

Questo motivo espone che l'evidente indeterminatezza della domanda ha comportato che il Tribunale e la Corte d'appello, chiamati a determinare la consistenza dell'asse ereditario, siano giunti a conclusioni drasticamente differenti.

La Corte d'appello, infatti, nella determinazione del relictum, ha disatteso il ragionamento seguito dal primo giudice ed ha ignorato la CTU, essendosi limitata a rilevare come di tutte le operazioni eseguite dalla signora [OSCURATO:PERSONA], le uniche delle quali "la stessa non ha fornito giustificazione", risultano essere il bonifico di C 32.500,00 effettuato nel luglio del 2003 e l'assegno di C 45.600,00 del maggio 2007.

In tal modo, la Corte di Milano si sarebbe sostituita all'attrice, individuando quelle che "avrebbero potuto/dovuto essere riconosciute come donazioni"; peraltro, i giudici di appello non avrebbero rilevato che le somme oggetto del bonifico di C 32.500,00 furono "poi (nella quasi totalità) versate nuovamente sul conto della mamma con giroconto del 23 aprile 2004 per euro 30.000,00".

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e degli artt. 1854 e 1298 c.c., circa la contitolarità del conto corrente.

Si osserva che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai formulato la domanda volta ad accertare che il conto corrente fosse solo fittiziamente cointestato: nonostante ciò, il CTU nella propria perizia aveva Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -5- precisato che la presunzione di contitolarità non poteva trovare applicazione e i giudici avevano conseguente deciso "considerando che tutte le somme in essere sul conto corrente fossero riconducibili alla signora Roveretto".

La ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia reso alcuna decisione in ordine alla censura attinente alla contitolarità del denaro giacente sul conto cointestato.

2. Risulta preliminare l'esame del quarto motivo di ricorso, il quale attiene agli effetti della cointestazione del conto corrente ed alla correlata presunzione di contitolarità delle somme depositate, essendo stati considerati dai giudici del merito come "donazioni" per il corrispondente integrale importo alcune operazioni di prelievo compiute dal medesimo conto.

2.1. La citazione notificata il 15 ottobre 2012 da [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare in capo all'attrice la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], di procedere alla divisione dei beni relitti, nonché, appunto, di accertare i prelievi ingiustificati di ingenti somme di danaro effettuati da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente cointestato acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo, ed ancora la consegna di lire 180.000.000 a titolo di prestito eseguita dalla de cuius in favore della convenuta, al fine di disporre che tutti tali importi venissero "conferiti alla massa ereditaria".

Nell'esporre gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la citazione introduttiva di [OSCURATO:PERSONA] dapprima lamentava la non congruenza delle operazioni effettuate sul conto corrente rispetto alle esigenze di vita della Roveretto, chiedendo che i rispettivi importi "salvo diversa e puntuale dimostrazione di loro imputazione", confluissero nella massa; poi faceva cenno alla mancata restituzione del prestito di lire 180.000.000; infine richiamava il disposto dell'art. 737 c.c.

Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -6- circa l'obbligo di collazione.

Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. depositata il 17 giugno 2013, l'attrice ribadiva che i prelievi dal conto corrente cointestato erano "senza causa né giustificazione"; nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c. depositata il 23 settembre 2013, l'attrice controdeduceva di aver "richiesto la collazione" già in citazione col richiamo all'art. 737 c.c.

2.2. Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 25 luglio 2016, affermò che l'attrice aveva "specificamente chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione dell'asse ereditario relitto dalla defunta madre Roveretto, previa collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ." Quanto al saldo creditore di C 22.641,03, oltre interessi pari ad C 0,12, emergente dal conto corrente cointestato alla medesima Roveretto ed a [OSCURATO:PERSONA], acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo, il Tribunale di Milano sostenne che nessuna delle parti dubitava che esso cadesse in successione "in quanto il conto era alimentato da un rapporto di provvista costituito dalla pensione della Roveretto".

In primo grado, la domanda inerente alla somma oggetto di mutuo venne respinta a seguito del disconoscimento della copia della scrittura che ne costituiva prova.

In prosieguo, la sentenza del Tribunale di Milano reputò "documentalmente provato dagli estratti conto allegati dall'attrice" che il conto corrente bancario cointestato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo fosse "alimentato esclusivamente dai versamenti relativi alla pensione" di [OSCURATO:PERSONA], come riscontrato anche dalla espletata CTU contabile, dando perciò per superata la presunzione ex artt. 1854 e 1298, comma 2, c.c.

Potendo le correntiste fino al 19 marzo 2009 operare solo congiuntamente, la sentenza di primo grado Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -7- ravvisò la volontà della Roveretto di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio patrimoniale per spirito di liberalità nell'apposizione della firma da parte della prima per tutti quei prelievi che non trovavano giustificazione nel rimborso di spese sostenute dalla figlia.

L'animus donandi, ad avviso del Tribunale, connotava poi anche le operazioni in conto corrente eseguite dal 2009 al 2011, quando le correntiste potevano disporre disgiuntamente, avendo la Roveretto, "attraverso il vaglio degli estratti conto e delle comunicazioni riassuntive bancarie", "ratificato" i prelievi compiuti dalla figlia Loredana, "in quanto donazioni effettuate a titolo di mera e spontanea elargizione".

Il Tribunale specificò in sentenza di aver rimesso alle determinazioni di un consulente tecnico d'ufficio il calcolo dell'entità del donatum in favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte della de cuius Roveretto, tenendo conto del diritto di abitazione spettante a quest'ultima sull'appartamento della figlia Loredana e dei mesi in cui la Roveretto si era recata presso l'altra figlia Annamaria.

In particolare, la sentenza di primo grado decise di aderire alla tabella di calcolo B stilata dall'ausiliare, che calcolava in C 800,00 l'uscita "media" mensile dal conto, da intendersi "ragionevole" esborso sostenuto da Loredana nell'interesse della madre.

Il donatum, soggetto a collazione, da imputare a [OSCURATO:PERSONA], fu quantificato dal Tribunale in C 44.205,00, pari all'entità "dell'eccedenza non rendicontata", sicché, considerato altresì il relictum e quantificata la massa da dividere in complessivi C 66.398,96, detratto l'importo delle spese funerarie sostenute dalla convenuta, questa fu condannata a versare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 31.281,20.

2.3. Veniva proposto appello unicamente da [OSCURATO:PERSONA], la quale censurava: 1) la violazione dell'art. 164 Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -8- c.p.c. per l'indeterminatezza della domanda; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 737 c.c., assumendosi che l'attrice [OSCURATO:PERSONA] avesse qualificato come "donazione" soltanto il supposto prestito di lire 180.000.000, domanda che era stata rigettata, e giammai i prelievi dal conto corrente cointestato; 3) la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2947 c.c., circa la natura di donazione riconosciuta ai prelievi dal conto corrente; 4) la violazione degli artt. 742 e 770 c.c., quanto alla ricomprensione nella collazione dei prelievi dal conto corrente; 5) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt.1854 e 1298 c.c., non essendo mai stata formulata domanda volta ad accertare la fittizia cointestazione del conto corrente; 6) la violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle risultanze della CTU.

2.4. La sentenza della Corte d'appello di Milano, come visto, ha inteso la domanda di [OSCURATO:PERSONA] come volta a "imputare i prelievi alla massa", affermando che "come qualificare giuridicamente tali prelievi è compito del giudice".

I giudici di secondo grado hanno poi individuato due operazioni "anomale" effettuate da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente cointestato: il bonifico di C 32.500,00 disposto il 1° luglio 2003 con firma della sola [OSCURATO:PERSONA] ed il trasferimento di C 45.600,00 eseguito il 2 maggio 2007 con assegno a firma di entrambe le correntiste emesso in favore del conto della stessa [OSCURATO:PERSONA].

Di questa seconda operazione la Corte di Milano ha affermato che "correttamente è stata qualificata come donazione".

Ad avviso dei giudici di appello, avrebbe dovuto, comunque, ricomprendersi nella massa ereditaria la somma delle due specifiche operazioni descritte (pari ad C 78.100,00), da unire al relictum (C 22.641,03), il che avrebbe giustificato una maggior pretesa di [OSCURATO:PERSONA], pari Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -9- ad C 48.422,50, rilevando, tuttavia, che quest'ultima non aveva svolto appello incidentale.

Rispondendo al quarto motivo di appello, la Corte di Milano ha sostenuto che non potevano peraltro ravvisarsi nel caso in esame liberalità d'uso, quanto, semmai, donazioni remuneratorie ai sensi dell'art. 770, comma 1, c. c.

2.5. Il Tribunale di Milano aveva, quindi, accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], intendendo la stessa come azione di divisione ereditaria previa collazione dei prelievi di somme dal conto corrente cointestato e ravvisando in tali operazioni bancarie atti di liberalità, con i quali si era realizzato un arricchimento della donataria [OSCURATO:PERSONA] correlato ad un impoverimento della donante [OSCURATO:PERSONA].

2.6. La Corte d'appello di Milano ha ribadito a sua volta che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era fondata per non aver la convenuta fornito adeguata giustificazione dei prelievi disposti sul conto cointestato, traendo sulla base di tale ragionamento la prova di un debito della condividente [OSCURATO:PERSONA] di importo superiore a quello che secondo il Tribunale era stato versato a titolo di liberalità e del quale la prima sentenza aveva perciò disposto la collazione per imputazione.

2.7. La collazione ereditaria suppone, del resto, che si sia in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, giacché essa - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -10- dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.

Perciò l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1159; Cass. Sez. 2, 18/07/2005, n. 15131; Cass. Sez. 2, 12/08/2010, n. 18625).

È tuttavia pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta (Cass. Sez. 2, 23/07/2019, n. 19833).

2.8. Né il Tribunale né la Corte d'appello hanno qualificato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] come azione di accertamento con funzione recuperatoria, riconducibile alla petizione di eredità ex art. 533 c.c., quale è quella con cui l'erede chieda di ricomprendere nell'attivo ereditario anche il credito spettante al de cuius per le somme di cui un coerede si sia illegittimamente appropriato prima della sua morte (arg. da Cass. Sez. 6 - 2, 24/09/2020, n. 20024; Cass. Sez. 2, 28/12/2004, n. 24034; anche Cass. Sez. 2, 31/10/2016, n. 22005; diversamente Cass. Sez. 2, 09/02/2011, n. 3181, quanto all'azione esperibile per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -11- disponibilità, in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius).

2.9. Essendo, in ogni caso, la sentenza impugnata pervenuta alla conclusione che si dovesse recuperare nell'asse ereditario da dividere l'intera somma di C 78.100,00, risultante dai due prelievi dal conto cointestato operati nel 2003 e nel 2007 (il primo dalla sola [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo a firma congiunta delle due correntiste), è da intendersi in quanto donazioni soggette a collazione, occorreva chiarire, in risposta al quinto motivo di appello, perché è stata ritenuta superata la presunzione di proprietà comune delle somme sul medesimo conto, questione che il Tribunale aveva risolto sulla base della considerazione che il rapporto bancario era "alimentato esclusivamente dai versamenti relativi alla pensione".

Non risulta altrimenti accertato che, nella specie, si era trattato di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione ad uno solo dei cointestatari (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/1999, n. 3499; Cass. Sez. 2, 12/11/2008, n. 26983).

I principi più volte ribaditi da questa Corte affermano, invero, che nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.

Rtc. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -12- Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77; Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n. 1087; Cass. Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241).

Accertata la titolarità delle somme giacenti sul conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo, cointestato a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], il giudice di rinvio dovrà così specificare quali atti di disposizione del saldo attivo, per l'intero importo o per la misura eccedente la eventuale quota parte di spettanza di [OSCURATO:PERSONA], operati con firma congiunta o disgiunta, fossero volti a realizzare, mediante espressione di un valido consenso contrattuale, un arricchimento della donataria correlato ad un impoverimento della donante, dando così luogo a donazioni dirette, indirette o ad esecuzione indiretta (cfr. Cass. Sez.

Un., 27/07/2017, n. 18725).

3. L'accoglimento del quarto motivo, trattato prioritariamente per questioni di ordine logico, comporta l'assorbimento dei primi tre motivi (attinenti, in sintesi, alla qualificazione della domanda accolta ed alla valutazione del compendio probatorio), la cui decisione perde di immediata rilevanza, investendo profili che potranno essere nuovamente affrontati nel giudizio di rinvio.

In conclusione, deve accogliersi il quarto motivo di ricorso, restando assorbiti i primi tre motivi, e la sentenza impugnata Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -13- deve essere cassata nei limiti della censura accolta, con conseguente rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che deciderà la causa uniformandosi ai richiamati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 17668-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2020/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni /72 dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] RENZIt, la quale ha chiesto di accogliere il terzo motivo di ricorso e di rigettare i restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 2020/2017, pubblicata in data 10 maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. Con citazione notificata il 15 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA], erede testamentaria della madre [OSCURATO:PERSONA], morta il 28 gennaio 2011, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la coerede [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di disporre la divisione dell'asse ereditario e di accertare l'avvenuto prelievo dal conto corrente della de cuius, ad opera della convenuta, di ingenti somme di denaro senza giustificazione alcuna a partire dal 2003, nonché di ricomprendere nella massa la somma di lire 180.000.000 consegnata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prestito e mai restituita. L'attrice precisò che il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], pubblicato il 24 maggio 2011, aveva disposto che il denaro in giacenza sul conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo, cointestato alla medesima Roveretto ed a [OSCURATO:PERSONA], doveva essere suddiviso in parti uguali tra le figlie. Con sentenza del 25 luglio 2016 il Tribunale di Milano dispose lo scioglimento della comunione, previa collazione ai sensi dell'art. 737 c.c. delle donazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], e condannò Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -2- quest'ultima a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] l'importo di C 31.281,20, oltre interessi. La Corte d'appello di Milano ha poi respinto il gravame avanzato da [OSCURATO:PERSONA], affermando - quanto alla lamentata nullità della domanda per indeterminatezza delle richieste relative ai "prelievi anomali" ed alla ultrapetizione per aver il Tribunale incluso nella collazione somme non indicate dall'attrice come donazioni - che la domanda inerente ai prelievi sul conto corrente cointestato era chiara e chiedeva di imputare gli stessi alla massa. La Corte d'appello ha poi riepilogato, sulla base della documentazione prodotta, le vicende relative al conto corrente bancario cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul quale dall'apertura (11 giugno 2001) per un periodo iniziale, fino all'anno 2004, le due correntiste potevano operare a firma disgiunta, poi dal 2004 al 2009 potevano operare con firma congiunta, e da ultimo potevano operare anche disgiuntamente. La sentenza impugnata ha evidenziato in particolare come operazioni anomale il bonifico di C 32.500,00 disposto nel 2003 da [OSCURATO:PERSONA] in favore del marito ed il trasferimento di C 45.600,00 eseguito nel 2007 in favore del conto della stessa [OSCURATO:PERSONA], affermando perciò che avrebbe piuttosto avuto titolo ad essere ricompresa nella massa ereditaria l'intera somma di queste due operazioni (C 78.100,00), da aggiungere al relictum (C 22.641,03). Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente ha presentato memoria. Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 164, commi 3 e 4, c.p.c., la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda e la conseguente violazione del diritto di difesa. La ricorrente censura la scarna motivazione offerta dalla Corte d'appello, secondo la quale la domanda attorea era "chiara", avendo l'attrice, in citazione prima e nella memoria ex art. 183 c.p.c. poi, dedotto che i prelievi dal conto corrente fossero "senza causa" e che il "prestito" di lire 180.000.000 del 2001 non era mai stato restituito, e quindi richiesto che i relativi importi venissero perciò "conferiti alla massa ereditaria" e "conteggiati nel progetto divisionale", "tenendo conto di eventuali collazioni". La censura lamenta che tale formulazione della domanda aveva costretto la convenuta a difendersi relativamente a circostanze, nei fatti, poi rivelatesi ininfluenti, impedendole invece di argomentare "su quello che poi è stato (per come 'trasformato dal giudice di prime cure') l'oggetto del giudizio e cioè le donazioni effettuate dalla signora Roveretto alla figlia Loredana". Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 737 c.c., ovvero la "violazione del principio in base al quale ai fini della collazione devono essere individuati i beni che si ritengono collazionabili, e conseguente vizio di ultrapetizione. Corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato". Si espone che mai l'attrice aveva qualificato i denunciati prelievi anomali dal conto corrente come donazioni, avendo piuttosto utilizzato indebitamente tale qualificazione il Tribunale. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reca la seguente rubrica: [u]lteriore prova e conferma della Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -4- fondatezza dei motivi di gravame sopra esposti viene implicitamente fornita dalla Corte nel momento in cui va ad analizzare il merito della vicenda e dunque a ricostruire l'asse ereditario, sfociando anch'essa, come sfociò il primo Giudice, in una evidente violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. sebbene per motivi differenti da quelli riscontrati nella sentenza di primo grado". Questo motivo espone che l'evidente indeterminatezza della domanda ha comportato che il Tribunale e la Corte d'appello, chiamati a determinare la consistenza dell'asse ereditario, siano giunti a conclusioni drasticamente differenti. La Corte d'appello, infatti, nella determinazione del relictum, ha disatteso il ragionamento seguito dal primo giudice ed ha ignorato la CTU, essendosi limitata a rilevare come di tutte le operazioni eseguite dalla signora [OSCURATO:PERSONA], le uniche delle quali "la stessa non ha fornito giustificazione", risultano essere il bonifico di C 32.500,00 effettuato nel luglio del 2003 e l'assegno di C 45.600,00 del maggio 2007. In tal modo, la Corte di Milano si sarebbe sostituita all'attrice, individuando quelle che "avrebbero potuto/dovuto essere riconosciute come donazioni"; peraltro, i giudici di appello non avrebbero rilevato che le somme oggetto del bonifico di C 32.500,00 furono "poi (nella quasi totalità) versate nuovamente sul conto della mamma con giroconto del 23 aprile 2004 per euro 30.000,00". Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e degli artt. 1854 e 1298 c.c., circa la contitolarità del conto corrente. Si osserva che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai formulato la domanda volta ad accertare che il conto corrente fosse solo fittiziamente cointestato: nonostante ciò, il CTU nella propria perizia aveva Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -5- precisato che la presunzione di contitolarità non poteva trovare applicazione e i giudici avevano conseguente deciso "considerando che tutte le somme in essere sul conto corrente fossero riconducibili alla signora Roveretto". La ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia reso alcuna decisione in ordine alla censura attinente alla contitolarità del denaro giacente sul conto cointestato. 2. Risulta preliminare l'esame del quarto motivo di ricorso, il quale attiene agli effetti della cointestazione del conto corrente ed alla correlata presunzione di contitolarità delle somme depositate, essendo stati considerati dai giudici del merito come "donazioni" per il corrispondente integrale importo alcune operazioni di prelievo compiute dal medesimo conto. 2.1. La citazione notificata il 15 ottobre 2012 da [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di accertare in capo all'attrice la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], di procedere alla divisione dei beni relitti, nonché, appunto, di accertare i prelievi ingiustificati di ingenti somme di danaro effettuati da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente cointestato acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo, ed ancora la consegna di lire 180.000.000 a titolo di prestito eseguita dalla de cuius in favore della convenuta, al fine di disporre che tutti tali importi venissero "conferiti alla massa ereditaria". Nell'esporre gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la citazione introduttiva di [OSCURATO:PERSONA] dapprima lamentava la non congruenza delle operazioni effettuate sul conto corrente rispetto alle esigenze di vita della Roveretto, chiedendo che i rispettivi importi "salvo diversa e puntuale dimostrazione di loro imputazione", confluissero nella massa; poi faceva cenno alla mancata restituzione del prestito di lire 180.000.000; infine richiamava il disposto dell'art. 737 c.c. Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -6- circa l'obbligo di collazione. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. depositata il 17 giugno 2013, l'attrice ribadiva che i prelievi dal conto corrente cointestato erano "senza causa né giustificazione"; nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c. depositata il 23 settembre 2013, l'attrice controdeduceva di aver "richiesto la collazione" già in citazione col richiamo all'art. 737 c.c. 2.2. Il Tribunale di Milano, nella sentenza del 25 luglio 2016, affermò che l'attrice aveva "specificamente chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente divisione dell'asse ereditario relitto dalla defunta madre Roveretto, previa collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ." Quanto al saldo creditore di C 22.641,03, oltre interessi pari ad C 0,12, emergente dal conto corrente cointestato alla medesima Roveretto ed a [OSCURATO:PERSONA], acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo, il Tribunale di Milano sostenne che nessuna delle parti dubitava che esso cadesse in successione "in quanto il conto era alimentato da un rapporto di provvista costituito dalla pensione della Roveretto". In primo grado, la domanda inerente alla somma oggetto di mutuo venne respinta a seguito del disconoscimento della copia della scrittura che ne costituiva prova. In prosieguo, la sentenza del Tribunale di Milano reputò "documentalmente provato dagli estratti conto allegati dall'attrice" che il conto corrente bancario cointestato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo fosse "alimentato esclusivamente dai versamenti relativi alla pensione" di [OSCURATO:PERSONA], come riscontrato anche dalla espletata CTU contabile, dando perciò per superata la presunzione ex artt. 1854 e 1298, comma 2, c.c. Potendo le correntiste fino al 19 marzo 2009 operare solo congiuntamente, la sentenza di primo grado Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -7- ravvisò la volontà della Roveretto di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio patrimoniale per spirito di liberalità nell'apposizione della firma da parte della prima per tutti quei prelievi che non trovavano giustificazione nel rimborso di spese sostenute dalla figlia. L'animus donandi, ad avviso del Tribunale, connotava poi anche le operazioni in conto corrente eseguite dal 2009 al 2011, quando le correntiste potevano disporre disgiuntamente, avendo la Roveretto, "attraverso il vaglio degli estratti conto e delle comunicazioni riassuntive bancarie", "ratificato" i prelievi compiuti dalla figlia Loredana, "in quanto donazioni effettuate a titolo di mera e spontanea elargizione". Il Tribunale specificò in sentenza di aver rimesso alle determinazioni di un consulente tecnico d'ufficio il calcolo dell'entità del donatum in favore di [OSCURATO:PERSONA] da parte della de cuius Roveretto, tenendo conto del diritto di abitazione spettante a quest'ultima sull'appartamento della figlia Loredana e dei mesi in cui la Roveretto si era recata presso l'altra figlia Annamaria. In particolare, la sentenza di primo grado decise di aderire alla tabella di calcolo B stilata dall'ausiliare, che calcolava in C 800,00 l'uscita "media" mensile dal conto, da intendersi "ragionevole" esborso sostenuto da Loredana nell'interesse della madre. Il donatum, soggetto a collazione, da imputare a [OSCURATO:PERSONA], fu quantificato dal Tribunale in C 44.205,00, pari all'entità "dell'eccedenza non rendicontata", sicché, considerato altresì il relictum e quantificata la massa da dividere in complessivi C 66.398,96, detratto l'importo delle spese funerarie sostenute dalla convenuta, questa fu condannata a versare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 31.281,20. 2.3. Veniva proposto appello unicamente da [OSCURATO:PERSONA], la quale censurava: 1) la violazione dell'art. 164 Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -8- c.p.c. per l'indeterminatezza della domanda; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 737 c.c., assumendosi che l'attrice [OSCURATO:PERSONA] avesse qualificato come "donazione" soltanto il supposto prestito di lire 180.000.000, domanda che era stata rigettata, e giammai i prelievi dal conto corrente cointestato; 3) la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2947 c.c., circa la natura di donazione riconosciuta ai prelievi dal conto corrente; 4) la violazione degli artt. 742 e 770 c.c., quanto alla ricomprensione nella collazione dei prelievi dal conto corrente; 5) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt.1854 e 1298 c.c., non essendo mai stata formulata domanda volta ad accertare la fittizia cointestazione del conto corrente; 6) la violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione delle risultanze della CTU. 2.4. La sentenza della Corte d'appello di Milano, come visto, ha inteso la domanda di [OSCURATO:PERSONA] come volta a "imputare i prelievi alla massa", affermando che "come qualificare giuridicamente tali prelievi è compito del giudice". I giudici di secondo grado hanno poi individuato due operazioni "anomale" effettuate da [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente cointestato: il bonifico di C 32.500,00 disposto il 1° luglio 2003 con firma della sola [OSCURATO:PERSONA] ed il trasferimento di C 45.600,00 eseguito il 2 maggio 2007 con assegno a firma di entrambe le correntiste emesso in favore del conto della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Di questa seconda operazione la Corte di Milano ha affermato che "correttamente è stata qualificata come donazione". Ad avviso dei giudici di appello, avrebbe dovuto, comunque, ricomprendersi nella massa ereditaria la somma delle due specifiche operazioni descritte (pari ad C 78.100,00), da unire al relictum (C 22.641,03), il che avrebbe giustificato una maggior pretesa di [OSCURATO:PERSONA], pari Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -9- ad C 48.422,50, rilevando, tuttavia, che quest'ultima non aveva svolto appello incidentale. Rispondendo al quarto motivo di appello, la Corte di Milano ha sostenuto che non potevano peraltro ravvisarsi nel caso in esame liberalità d'uso, quanto, semmai, donazioni remuneratorie ai sensi dell'art. 770, comma 1, c. c. 2.5. Il Tribunale di Milano aveva, quindi, accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], intendendo la stessa come azione di divisione ereditaria previa collazione dei prelievi di somme dal conto corrente cointestato e ravvisando in tali operazioni bancarie atti di liberalità, con i quali si era realizzato un arricchimento della donataria [OSCURATO:PERSONA] correlato ad un impoverimento della donante [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. La Corte d'appello di Milano ha ribadito a sua volta che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era fondata per non aver la convenuta fornito adeguata giustificazione dei prelievi disposti sul conto cointestato, traendo sulla base di tale ragionamento la prova di un debito della condividente [OSCURATO:PERSONA] di importo superiore a quello che secondo il Tribunale era stato versato a titolo di liberalità e del quale la prima sentenza aveva perciò disposto la collazione per imputazione. 2.7. La collazione ereditaria suppone, del resto, che si sia in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, giacché essa - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -10- dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Perciò l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1159; Cass. Sez. 2, 18/07/2005, n. 15131; Cass. Sez. 2, 12/08/2010, n. 18625). È tuttavia pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta (Cass. Sez. 2, 23/07/2019, n. 19833). 2.8. Né il Tribunale né la Corte d'appello hanno qualificato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] come azione di accertamento con funzione recuperatoria, riconducibile alla petizione di eredità ex art. 533 c.c., quale è quella con cui l'erede chieda di ricomprendere nell'attivo ereditario anche il credito spettante al de cuius per le somme di cui un coerede si sia illegittimamente appropriato prima della sua morte (arg. da Cass. Sez. 6 - 2, 24/09/2020, n. 20024; Cass. Sez. 2, 28/12/2004, n. 24034; anche Cass. Sez. 2, 31/10/2016, n. 22005; diversamente Cass. Sez. 2, 09/02/2011, n. 3181, quanto all'azione esperibile per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -11- disponibilità, in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius). 2.9. Essendo, in ogni caso, la sentenza impugnata pervenuta alla conclusione che si dovesse recuperare nell'asse ereditario da dividere l'intera somma di C 78.100,00, risultante dai due prelievi dal conto cointestato operati nel 2003 e nel 2007 (il primo dalla sola [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo a firma congiunta delle due correntiste), è da intendersi in quanto donazioni soggette a collazione, occorreva chiarire, in risposta al quinto motivo di appello, perché è stata ritenuta superata la presunzione di proprietà comune delle somme sul medesimo conto, questione che il Tribunale aveva risolto sulla base della considerazione che il rapporto bancario era "alimentato esclusivamente dai versamenti relativi alla pensione". Non risulta altrimenti accertato che, nella specie, si era trattato di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione ad uno solo dei cointestatari (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/1999, n. 3499; Cass. Sez. 2, 12/11/2008, n. 26983). I principi più volte ribaditi da questa Corte affermano, invero, che nel conto corrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Rtc. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -12- Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 04/01/2018, n. 77; Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n. 1087; Cass. Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241). Accertata la titolarità delle somme giacenti sul conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano Agenzia di Casorezzo, cointestato a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], il giudice di rinvio dovrà così specificare quali atti di disposizione del saldo attivo, per l'intero importo o per la misura eccedente la eventuale quota parte di spettanza di [OSCURATO:PERSONA], operati con firma congiunta o disgiunta, fossero volti a realizzare, mediante espressione di un valido consenso contrattuale, un arricchimento della donataria correlato ad un impoverimento della donante, dando così luogo a donazioni dirette, indirette o ad esecuzione indiretta (cfr. Cass. Sez. Un., 27/07/2017, n. 18725). 3. L'accoglimento del quarto motivo, trattato prioritariamente per questioni di ordine logico, comporta l'assorbimento dei primi tre motivi (attinenti, in sintesi, alla qualificazione della domanda accolta ed alla valutazione del compendio probatorio), la cui decisione perde di immediata rilevanza, investendo profili che potranno essere nuovamente affrontati nel giudizio di rinvio. In conclusione, deve accogliersi il quarto motivo di ricorso, restando assorbiti i primi tre motivi, e la sentenza impugnata Ric. 2017 n. 17668 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -13- deve essere cassata nei limiti della censura accolta, con conseguente rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che deciderà la causa uniformandosi ai richiamati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ric