CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1343/2020,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25044/2020Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 17483/2026Data pubblicazione 02/06/2026PREMESSO CHE1. Con la sentenza n. 1554/2016 il Tribunale di Vicenza ha disposto loscioglimento e la divisione giudiziale della comunione ereditaria tra l’attoreAttilio [OSCURATO:PERSONA] e il convenuto [OSCURATO:PERSONA], unici eredi della madreDalila Sanson, che aveva fatto testamento olografo in favore dei figli. IlTribunale ha confermato l’attribuzione testamentaria dei singoli beniimmobili, ha rigettato la domanda dell’attore di accertamento dellaproprietà esclusiva in capo alla de cuius del denaro e dei titoli depositatinei conti correnti cointestati alla stessa e al figlio [OSCURATO:PERSONA] e haimputato alle quote del 40% per [OSCURATO:PERSONA] e del 60% per Mauro gli altri benimobili della testatrice (autovetture, mobilio, gioielli, oro) e liquidato lerelative eccedenze. Il Tribunale ha fondato il rigetto delle domandedell’attore, inerenti alla distribuzione pro quota dell’intera provvista deirapporti bancari cointestati, sulla mancanza di prova idonea a superare lapresunzione di effettiva appartenenza paritaria del denaro e dei titolicointestati tra la madre ed il figlio e sulla circostanza della pregressacorresponsione ad [OSCURATO:PERSONA] del 40% della metà dei saldi deirapporti bancari cointestati.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato –per quanto interessa il presente giudizio – il mancato accoglimento delladomanda di distribuzione pro quota dell’intera provvista dei rapportibancari cointestati. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n.1343/2020, ha parzialmente accolto il gravame e per l’effetto hacondannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare al fratello [OSCURATO:PERSONA] lacomplessiva somma di euro 211.232,16.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente.CONSIDERATO CHENumero registro generale 25044/2020Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 17483/2026Data pubblicazione 02/06/20261. Va rilevato che il controricorrente anzitutto eccepisce l’inammissibilitàdel ricorso per mancanza della procura speciale nella copia notificata aisuoi difensori.L’eccezione è infondata, in quanto la procura speciale, conferita susupporto analogico, risulta allegata all’originale del ricorso depositatopresso la Corte. È stato infatti evidenziato dalle sezioni unite come laprocura speciale, di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., “se incorporata nell'attodi impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'attoche la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenzadella procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copianotificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso percassazione, la sua presenza nell'originale” (Cass., sez. un., n.35466/2021).2. Il ricorso contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione efalsa applicazione degli artt. 1298, 1854, 2697 e 948 c.c.: per la Corted’appello deve ritenersi che il ricorrente avesse disposto a proprio favoredella somma complessiva di euro 352.763,04; in tal modo il giudiced’appello ha fatto gravare sul ricorrente l’onere di dimostrare che i prelievierano riferibili alla volontà della cointestataria o da questa comunqueapprovati. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, lapresunzione di contitolarità derivante dall’applicazione del combinatodisposto degli artt. 1854 e 1298 c.c. può essere superata in giudizio conprova contraria; in assenza di espresse pattuizioni contrattuali uno deicointestatari o gli eredi del contitolare possono agire per rivendicare lesomme presenti sul conto corrente cointestato, dimostrando che il saldoriferibili agli altri contitolari o anche derivanti da alienazioni di benipersonali di un singolo contitolare. La Corte d’appello confonde il sempliceconto cointestato con il conto cointestato con delega disgiunta ad operaree non considera che in assenza di delega disgiunta il cointestatario nonNumero registro generale 25044/2020Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 17483/2026Data pubblicazione 02/06/2026può agire se non con la controfirma; il ricorrente non avrebbe potutoemettere assegni né ordinare bonifici se il contratto di conto corrente nonavesse previsto tale facoltà in via disgiunta.3. Il ricorso non può essere accolto.Come si è già visto supra, l’appellante [OSCURATO:PERSONA], per quantointeressa il presente giudizio, aveva lamentato il rigetto della propriapretesa di considerare quale proprietà esclusiva della de cuius la totalitàdella provvista bancaria dei conti correnti cointestati con la medesima. LaCorte d’appello ha parzialmente accolto tale censura con il seguenteragionamento (v. le pagg. 7-10 della sentenza impugnata): in mancanzadi contestazione, va ritenuta “assodata” l’abilitazione alle operazionidisgiunte, ma anche quando i correntisti cointestatari hanno facoltà dicompiere operazioni disgiunte, i loro rapporti interni sono regolati dall’art.1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividonoin quote uguali, tranne che risulti diversamente stabilito ovvero – nel casodi scioglimento di comunione ereditaria comprensiva della provvistabancaria cointestata al de cuius – il coerede interessato non fornisca conogni mezzo prova contraria; la presunzione di parità delle parti opera siain relazione al saldo finale sia nel corso dell’intero svolgimento delrapporto; dall’accertamento in fatto (basato sulle conclusioni cui è giunto ilconsulente tecnico d’ufficio) si desume che [OSCURATO:PERSONA] avevaeffettuato prelievi ingenti dai conti cointestati, emettendo assegni intestatia sé stesso e trasferendo somme sui propri conti correnti personali, per lasomma complessiva di euro 352.763,04; essendo mancata ladimostrazione della destinazione di quelle somme a investimenti o spesecomuni alla madre (ed è chi invoca gli effetti dell’atto individuale didisposizione ad avere l’onere di provare che esso è riferibile anche allavolontà della cointestataria o da essa comunque approvato, volontà chenon può essere presunta per il solo fatto della cointestazione), vale lapresunzione per cui, nei rapporti interni tra correntisti, debito e creditoNumero registro generale 25044/2020Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 17483/2026Data pubblicazione 02/06/2026solidale si dividono in quote uguali, così che deve ritenersi che la stessasomma fosse di proprietà esclusiva della madre e su quella quota vacalcolato il 40% di spettanza di [OSCURATO:PERSONA].Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello è coerente con iprincipi affermati in materia da questa Corte, a mente dei quali nel contocorrente bancario intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti,anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolatinon dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dalsecondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e creditosolidale si dividono in quote uguali se non risulta diversamente (v. pertutte Cass. n. 23403/2022), cosicché si deve escludere che ciascuncointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazionidisgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consensoespresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente laquota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del contosia all'intero svolgimento del rapporto (v. al riguardo Cass. n. 77/2018; intermini si veda anche Cass. n. 26991/2013).Il ricorrente richiama a sua volta la disciplina di cui all’art. 1298 c.c. esottolinea come la presunzione di titolarità in parti uguali determiniunicamente un’inversione dell’onere della prova, così che tale presunzionepuò essere superata nel processo e uno dei contitolari o i suoi eredipossono agire in giudizio per rivendicare le somme presenti nel contocointestato. Tale principio, secondo il ricorrente, sarebbe stato ribaltatodalla Corte d’appello.La deduzione non è corretta.La Corte d’appello si è infatti limitata ad applicare la presunzione diuguaglianza delle quote della de cuius e del ricorrente non solo inrelazione ai saldi finali dei conti correnti, ma rispetto al corso dellosvolgimento del rapporto.Numero registro generale 25044/2020Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 17483/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il giudice d’appello non ha infatti riconosciuto, come voleva l’appellanteAttilio [OSCURATO:PERSONA], che l’intera provvista dei rapporti bancari cointestati fossedella de cuius, ma ha applicato la presunzione dell’uguaglianza delle quoterispetto alla somma della quale, sulla base dell’accertamento in fatto, èrisultato avere disposto in proprio favore il ricorrente, presupponendoappunto che la somma eccedente la quota spettante al cointestatariofosse della de cuius. La Corte d’appello non ha quindi sovvertito lapresunzione di cui al secondo comma dell’art. 1298 c.c., ma ne ha fattopuntuale applicazione, non essendo risultato provato che la somma fossetutta della de cuius, come chiedeva l’appellante, ovvero tutta delricorrente o ancora che quest’ultimo la avesse utilizzata per investimenti ospese comuni alla madre (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).Non assume poi rilievo la contestazione del ricorrente secondo la quale laCorte d’appello avrebbe confuso il semplice conto cointestato con il contocointestato con delega disgiunta ad operare, essendo – come si è giàdetto – escluso che nei rapporti interni ciascun cointestatario, anche seavente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre inproprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della sommadepositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che la somma dieuro 352.763,04, pari all’importo oggetto dei prelievi da parte del figlio,fosse bene ereditario (cfr. al riguardo Cass., n. 8942/2024), così chel’azione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] non è inquadrabile nella reivendicatio, ma nella petizione di eredità (sulla differenza tra le due azioniv. Cass. n. 10557/2001), e fosse quindi bene da dividersi tra i due fratellinella proporzione del 40% e del 60%, secondo le quote nelle quali sonochiamati a succedere.4. Il ricorso va pertanto rigettato.5. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 25044/2020Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 17483/2026Data pubblicazione 02/06/20266. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15% suicompensi) e accessori di legge, se dovuti.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo