CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 06527/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11811/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARTI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NATALEPASQUALE, [OSCURATO:PERSONA]- SEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liati in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli av- vocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 269/2022 deposi- tata il 16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero ., nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Nel 1989 ilCondominio di viale [OSCURATO:PERSONA] n. 468 in Taranto e alcuni condomini convennero dinanzi al locale [OSCURATO:PERSONA]- cetta e la società ‘L’Approdo’, chiedendo l’accertamento del diritto di utilizzare come parcheggio condominiale il piano interrato di pro- prietà delCrocetta, in base ad un vincolo di destinazione stabilito in un atto di asservimento del 1972 tra il legale rappresentante della società cooperativa, proprietaria del terreno su cui era stato costruito l'edificio e il Comune di Taranto.Tale atto prevedeva che l’area fosse destinata a parcheggio condominiale ex art. 41-sexies l. n. 1150/1942, introdotto dall’art. 18 della l. n. 765/1967 (vincoli di de- stinazione a parcheggio proporzionati alla volumetria delle costru- zioni). [OSCURATO:PERSONA] dedusse l'estraneità del proprio immobile al vincolo per averlo acquistato nel 1974 privo di tale vincolo, con produ zione dell'atto di acquisto sottoscritto dal suo dante causa e altri documenti attestanti l'assenza di vincoli trascritti. Per quanto ancora rileva, il giudizio di primo grado si concluse nel 1998 con accoglimento della domanda, conseguente riconoscimento dell'area di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] come asservita a parcheggio e pre- visione di un equo corrispettivo. Nel 2001 la Corte di appello, pur accogliendo l’eccezione di Cro- cetta di nullità dell'atto di asservimento (in quanto privo di planime- tria) per indeterminatezza dell'oggetto, ne rigettò il gravame , ritenendo che l'area vincolata fosse determinabile attraverso ele- menti esterni all'atto, così come argomentato dal Tribunale. Con sentenza n. 5028 del 2007, questa Corte di legittimità accolse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondate le eccezioni di nullità dell'atto di asservimento e l’inopponibilità del vincolo per mancanza di ele- menti chiari nella nota di trascrizione. Con sentenza n. 880/2012, la Corte di appellodi Bari, in sede di rinvio,continuò a ritenere che il vincolo potesse essere dedotto da elementi estranei all'atto di asservimento. Con sentenza n. 24246 del 2016 questa Corte accolse di nuovo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservandoche la opponibilità del vincolo ex art. 18 l. 765/1967 al successivo acquirente delle aree asservite e la spe- cifica individuazione di tali aree devono risultare dalla nota di trascri- zione. Con la sentenza n. 269/2022, oggi impugnata, la Corte di appello di Bari, sempre in sede di rinvio,ha dichiarato che il piano interrato di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] è esente da vincoli d'uso parcheggio in fa- vore dei condomini, poiché le aree di cui si allega l’asservimento non emergono dalla nota di trascrizione, ed ha rigettato le domande avanzate contro [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi condannato i convenuti al pa- gamento delle spese dell’intero giudizio. Ricorrono in cassazione i condomini con quattro motivi. Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In via preliminare , osserva la Corte che non sussiste nessuna incompatibilità del PresidenteLorenzo Orilia , già facente parte , come consigliere, del precedente collegio di Cassazione che in questa causa ha emesso la sentenza n. 24246/2016. Infatti, «il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pro- nunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magi- strati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requi- siti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un error in procedendo o in un error in iudicando, atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della normaovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giu- dice di merito, in quella astratta». Così, Cass. n. 30264/2023, cui si rinviaanche per ulteriori precedenti conformi. Ciò premesso epassando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi sidenuncia violazione degli artt. 112 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’atto di acquisto del piano interratoda parte del convenuto e per assoluta mancanza di motivazione in merito alla stessa. In particolare, si osservache la Corte di appello di Bari ha rigettato le domande dei condomini senza esaminare l'eccezione di nullità dell'atto di acquisto del [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza è stata ritenuta carente, in quanto si è limitata ad affermare la superfluità di ulteriori accertamenti di fatto, nonostante il giudicato interno avesse stabilito l’assenza di una pla- nimetria allegata all’atto di asservimento e alla nota di trascrizione. Il motivo richiama gli artt. 41-sexies l. n. 1150/1942, 18 l. n. 765/1967, 26 ultimo comma l. n. 47/1985 e 1344 c.c. Viene invocata la giurisprudenza della Corte di cassazione che stabiliscel’inderoga- bilità del vincolo di destinazione e la nullità degliatti che non rispet- tino tale vincolo. 2 Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 41-sexies l. n. 1150/1942 e 1418 c.c. per non essere stata rilevata la nullità dell’atto di acquisto del piano interrato per contrasto con la norma- tiva urbanistica imperativa e inderogabile, o, in subordine, per vio- lazione dei canoni di interpretazione del contratto di cui agli artt.1366 e 1367 c.c. In particolare, si censura l’omessa valutazione della nullità dell’atto di acquisto per contrasto con norme imperative e in- derogabili, e si contesta l’interpretazione data al contratto di acqui- sto, che avrebbe dovuto essere conforme al vincolo di destinazione ex lege. Questi due motivi, che ben si prestano ad essere esaminati con- giuntamente evidenteconnessione, sono infondati. La validità dell’atto di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] ha superato il vaglio didue pronunce di legittimità . Vale quindi il principio di diritto se- condo cui: «il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicita- mente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sen- tenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario pre- supposto[…]. In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituisconoil presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità[…]. Ciò perché il giudizio di rinvio è un ‘processo chiuso’, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro no- vità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui af- fermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale» (così, Cass. n. 4043/2024, cui si rinvia per ulteriori precedenti conformi). L’eccezione di nullità dell’atto di acquisto del convenuto [OSCURATO:PERSONA] era quindi inammissibile nel giudizio di rinvio. Pertanto, non ricorre nemmeno il vizio di omessa pronuncia, poiché essa «qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassa- zione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non conse- gue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito.e quindi la Corte di rinvio non era tenuta a esaminarla» (cfr. Cass. 20363, cui si rinvia per ulteriori precedenti conformi su questo principio, che si estende logicamente anche alle eccezioni). 3. - Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applica- zione degli artt. 91, 324, 329, 336, comma 1, 342 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello di Bari condannato i condomini a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, in contrasto con il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza n. 880/2012 della stessa Corte, che aveva disposto la compensazione delle spese dei giudizi dinanzi al Tribunale di Taranto, alla Corte di appello di Lecce e alla Corte di Cassazione. In tale contesto si evi- denzia che, in base al principio della soccombenza globale, il giudice dell’impugnazione può modificare le spese solo in caso di riforma della sentenza, a meno che il capo sulle spese sia stato oggetto di specifico motivo di impugnazione. Tale potere deve essere esercitato con rigore, limitandosi alle parti della sentenza dipendenti da quelle riformate. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 91, 324 e 329 c.p.c., anche in relazione all’art. 3 Cost., per non aver la Corte di appello di Bari considerato, nella liquidazione delle spese di lite, la molteplicità di parti coinvolte nei giudizi dinanzi al Tribunale di Ta- ranto e alla Corte di appello di Lecce e la formazione del giudicato sul capo relativo alla compensazione delle spese nei confronti di al- cune di esse. La sentenza impugnata ha condannato in solido i con- venuti al pagamento delle spese di lite, liquidando € 7.254,00 per il primo grado e € 6.615,00 per il giudizio di appello innanzi alla Corte di appello di Lecce. Tuttavia, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva di 22 parti e compensato le spese del giudizio per giusti motivi; tale statuizione era passata in giudicato nei loro confronti. Analogamente, la Corte di appello di Lecce aveva confermato la decisione del Tribunale sulla compensazione delle spese e tale capo era divenuto definitivo nei confronti del Condomi- nio, che non aveva proposto impugnazione. La decisione della Corte di appello di Bari non ha tenuto conto di tali circostanze, liquidando le spese come se il giudizio fosse stato avviato solo da 13 parti. Se- condo il principio di causalità, le spese devono essere ripartite pro- porzionalmente tra le parti soccombenti, considerando la formazione del giudicato sulle statuizioni relative alle spese per alcune di esse. In base a tali criteri, l’importo delle spese del primo grado avrebbe dovuto essere ridotto a € 2.694,50, mentre quello relativo al giudizio d’appello a € 6.143,00. Tali motivipossono essere esaminati congiuntamente per connes- sione(riguardando entrambi la regolamentazione delle spese). Essi sono infondati. Quanto al terzo motivo, il ricorrente omette di considerare che«Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassa- zione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato» (Cass.15506/2018). Tale è il principio cui deve essere assoggettato anche il caso attuale. Quanto al quarto motivo, sotto il profilo dell’asserito giudicato in- terno, esso è infondato in forza della operatività ex art. 336 co. 1 c.p.c. dell’effetto espansivo interno (già posta a base del rigetto del terzo motivo). Sotto gli altri profili fatti valere esso è parimenti in- fondato, poiché la pronuncia si è comunque mantenuta entro i para- metri (né - è appena il caso di dire - alcuna parte completamente vittoriosa è stata condannata alle spese). 4. –In conclusione, il ricorso va rigettato con inevitabile addebito di spese per la parte soccombente.Non si ravvisano le condizioni per l’applicazione dell’art. 96 cpc. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrent i a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali,