CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 7130/2016, depositata il 20/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/20261. La consolidata [OSCURATO:PERSONA] e la consolidante lllva HoldingData pubblicazione 22/05/2026Saronno Spa ricevevano un avviso di accertamento per l’anno 2008,con recupero a tassazione della somma di euro 7.559.840,00, aseguito di rideterminazione dei prezzi di vendita ai sensi dell’art. 110,settimo comma, t.u.i.r. lllva [OSCURATO:PERSONA] appartiene al gruppo [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e produce e commercializza bevande alcoliche.L’attività di produzione è svolta negli stabilimenti in Italia e lacommercializzazione avviene tramite controllate estere. Percommercializzare nei mercati olandese e statunitense si avvale dellacontrollata [OSCURATO:PERSONA] BV. Nel corso di un controllo del 2012l’Amministrazione riscontrava violazioni in materia di transferpricing.2. La CTP di Varese, con la sentenza n. 139/2015, accoglieva ilricorso delle società. Rigettata l’eccezione sulla violazione delcontraddittorio endoprocedimentale, essendo stato rispettato iltermine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del PVC, il giudicedi primo grado rilevava:- che la documentazione depositata dalle società era convincente. Ilmetodo utilizzato dall’Agenzia delle entrate per confutare i risultaticontabili non rispondeva a criteri individuati dalla giurisprudenzaperché la scelta dei comparables era arbitraria e fuorviante, essendostate prese in considerazione società che commercializzavanoprodotti diversi, quali vino o altre bevande e alimentari che nonassicurano gli stessi margini di liquori di marca e superalcolici;- che anche la ripresa a tassazione, sul presupposto che si trattassedi sconti o benefit volti a ridurre il reddito, delle spese di pubblicitàper quattro milioni di euro, riaddebitate dalla controllata a [OSCURATO:SOCIETA], non era condivisibile. La “documentazione in atti”indicava lo svolgimento di attività pubblicitarie fatturate allacontrollata, volte a pubblicizzare i prodotti in USA e altri mercati. Lefatture, non contestate dall’Agenzia, giustificavano il riaddebito inbase al contratto di distribuzione che lega controllante e controllata.2 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/20263. La CTR della Lombardia, con la sentenza 7130/2016, accoglievaData pubblicazione 22/05/2026l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettava l’appelloincidentale della società. Il giudice di secondo grado rilevava:- che [OSCURATO:PERSONA], pur avendo prodotto un report“Documentazione nazionale [OSCURATO:PERSONA] SpA 2008” non avevadepositato – nemmeno nel corso del giudizio - la documentazionechiesta dall’Ufficio, rappresentata anche dalle spese di marketing epubblicità. La documentazione era necessaria dal momento che iservizi prestati per il 2008 attenevano principalmente al riaddebitodalla controllata dei costi inerenti ad attività di marketing epubblicità;- che l’onere probatorio dell’Amministrazione si esauriva nel provarele operazioni infragruppo e “[…] la pattuizione di un corrispettivoinferiore al valore normale di mercato”. Spettava alla contribuentefornire la prova che “il corrispettivo […] corrisponda ai valorieconomici che il mercato attribuisca a tali operazioni”; Illva SaronnoSpa sembrava aver concordato un prezzo di trasferimento al di sottodel valore di libero mercato in modo da concentrare la formazionedel profitto in Olanda, mentre la contribuente non era stata in gradodi smentire il corrispettivo inferiore;- che il metodo del confronto del prezzo (CUP ComparableUncontrolled Price) presenta l’oggettiva difficoltà dell’individuazionedi transazioni comparabili e, pur essendo teoricamente il piùappropriato, trova effettive limitazioni pratiche e risulta attuabilesolo in ipotesi di materie prime o beni fungibili. Per verificarne lapossibilità di utilizzo e determinare il prezzo di trasferimento,l’Agenzia delle entrate aveva chiesto la produzione delladocumentazione che giustificasse i costi di pubblicità per calcolare ilriaddebito, in quanto il riaddebito influenza il prezzo finale. Era poirisalita al bilancio della società olandese accertando che nei costi didistribuzione non vi erano le spese di pubblicità e marketingriaddebitate alla società italiana;3 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026- che il metodo utilizzato dall’Ufficio (TNMM transactional net marginData pubblicazione 22/05/2026method) si applica comparando il margine netto conseguito daun’associata nelle transazioni infragruppo con il margine nettorealizzato da soggetti indipendenti in transazioni comparabili. Ilmetodo parte del presupposto che l’utile conseguito da imprese cheoperano nello stesso settore e in condizioni analoghe dovrebbeessere simile entro un ragionevole lasso di tempo. La società italianaaveva rettificato il prezzo di vendita alla società olandese attraversospese riaddebitate per marketing di euro 4.922.113,00 checostituiscono in realtà riduzioni di prezzo. Confrontando il margine diutile della società olandese con quello di altre società distributriciemerge che il margine della società olandese è del 28,21% mentrequello di un distributore indipendente del 4,71. L’utile era elevatoperché il liquore Amaretto di Saronno veniva acquistato a un prezzomolto contenuto consentendo alla società olandese di raggiungereun alto margine di utile;- che le società con marchi indicati dalle contribuenti (Campari ePernod Ricard) non erano comparabili perché la società olandese nonera produttore né proprietaria di marchi. Ai fini del confronto nonconta l’identità del bene venduto ma che il bene sia simile e che lesocietà siano distributrici e abbiano la stesse funzione;- che non sussisteva un vizio nel contraddittorio perché occorrevaconsiderare, oltre all’invio del questionario con richieste moltodettagliate, il PVC della Guardia di finanza del 19/12/2012 da cuirisultava la sua regolare instaurazione.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivimentre l’Agenzia delle entrate ha depositato mera nota dicostituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza pubblica.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/20266. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloNumero di raccolta generale 15698/2026le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Data pubblicazione 22/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «Violazione sotto formadi omessa o falsa applicazione della art. 12, comma 7 della l. 212 del2000 per avere la CTR ritenuto legittimo un accertamento in totaleassenza di contraddittorio con il contribuente (art. 360 1 n. 3c.p.c.)», le società lamentano che, diversamente dal PVC dellaGuardia di finanza, relativo a rilievi alla società in materia di transferpricing per il 2010, l’accertamento emesso per il 2008 non contestai prezzi di trasferimento perché diversi dai prezzi applicati a soggettiterzi, bensì perché ritiene i margini della società olandese più alti diquelle di altre società ritenute comparabili. Erroneamente la CTR haritenuto rispettato il contraddittorio perché era stato inviato allasocietà un questionario con richieste dettagliate e perché con il PVCdella Guardia di finanza era stato regolarmente instaurato ilcontraddittorio. Il semplice invio del questionario mediante richiestadi documenti non è assimilabile a un contraddittorio. Il PVC non puòassumere rilevanza perché aveva ad oggetto altra annualità.2. Il primo motivo sul vizio del contraddittorio endoprocedimentaleè infondato.2.1 Il motivo si basa sulla non condivisibile premessa – espressa conil ricorso di primo grado e ribadita con il presente ricorso (v. ricorsoper cassazione, pag. 22 e 26) - che l’art. 12, settimo comma, leggen. 212 del 2000, nel testo vigente ratione temporis, sia applicabileanche quando l’accertamento avvenga mediante istruttoria svoltapresso l’Ufficio. Il rispetto del termine di sessanta giorni evidenziatodal giudice di primo grado rispetto alla notifica del PVC della Guardiadi finanza non è contestato. Le ricorrenti affermano piuttosto che lacontestazione è sostanzialmente diversa perché si riferisce a un altroanno d’imposta e scaturisce da un successivo questionario. Cosìimpostata la questione, allora deve ritenersi che la contestazione sia5 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026riconducibile a un accertamento a tavolino rispetto al quale non eraNumero di raccolta generale 15698/2026necessario un nuovo contraddittorio endoprocedimentale. Data pubblicazione 22/05/20262.2 All'esito di un'ampia disamina tanto dell'ordinamento tributarionazionale che dei principi costituzionali di riferimento, quanto degliindirizzi applicabili in materia sulla base del diritto UE e dellepronunce della Corte di giustizia, oltre dieci anni or sono le SezioniUnite hanno affermato, ponendo termine a precedenti oscillazioniinterpretative, che solo per i tributi c.d. armonizzati assoggettati aldiritto UE l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligogenerale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazionecomporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assoltoall'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa(Cass., Sez. U., 24823/2015). Il principio è stato costantementeribadito dalla giurisprudenza successiva (26052/2025, Cass.760/2020, Cass. 24699/2019, Cass. 20036/2018 e Cass.20799/2017). Da ultimo, Cass., sez. U., 21271/2025 ha ribadito che«in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifichefiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entratain vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art.1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamatoe interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertitocon mod. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solose espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per isoli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazionel'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere dienunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto farvalere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa,fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinareun risultato diverso del procedimento impositivo, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito».6 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Sulla questione è inoltre intervenuta la Corte costituzionale che, nelNumero di raccolta generale 15698/2026dichiarare inammissibile la questione di legittimità costiDtuataz pioubnblaiclaezio ne 22/05/2026sollevata dalla CTR della Toscana, in riferimento all’art. 3 Cost.,dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 nella parte in cui nonestende il diritto al contraddittorio preventivo alle indagini “atavolino”, ha ribadito l’esigenza dell’osservanza del contraddittoriopreventivo endoprocedimentale nei casi e secondo i criterieurounitari, fermo restando che l’inottemperanza a questo obbligo –secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità - può portareall’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente assolva allaprova di resistenza, allegando le ragioni che avrebbe potuto farvalere in sede procedimentale ed il conseguente “pregiudiziosostanziale subito” (Corte Cost. n. 47/2023).3. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «Violazione dell’art.2697 c.c. e degli artt. 81, 100, 110 e 111 c.p.c. per aver la CTRstatuito l’inversione dell’onere della prova (art. 360 n. 3 c.p.c.)», lericorrenti deducono che la CTR ha espressamente affermato chel’onere della prova del valore normale ricade sulla contribuente, nonessendo in grado di contestare che l’Ufficio non avesse provato chele transazioni non erano avvenute a un valore normale. Secondo lagiurisprudenza, invece l’accertamento di maggiori ricavi derivanti dauna rettifica da transfer pricing impone all’Amministrazione la provadella fondatezza della pretesa e quindi dello scostamento tracorrispettivo pattuito e valore normale. Nel caso in esamel’Amministrazione non aveva rettificato i costi ma i componentipositivi (ricavi) della società. L’Ufficio aveva effettuato i controlli suibilanci di 14 società e, considerando tali società simili alla societàolandese, aveva comparato l’utile di dette società con l’utile dellasocietà olandese, avuto riguardo agli utili complessivi e non gli utilirealizzati con i beni oggetto di verifica, e quindi senza apportare inecessari aggiustamenti. L’Ufficio avrebbe dovuto comparare ilmargine della società olandese con quelli di società equiparabili, in7 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026quanto titolari in esclusiva del diritto sui marchi e operanti solo nelleData pubblicazione 22/05/2026vendite di prodotti alcolici.4. Anche il secondo motivo sulla distribuzione dell’onere della provanon è accoglibile.4.1 L’art. 110, settimo comma, t.u.i.r., ratione temporis vigente,prima delle modifiche intervenute con l’art. 59, comma 1, d.l. n. 50del 2017, stabiliva: «i componenti del reddito derivanti da operazionicon società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamenteo indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sonocontrollate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutatiin base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e deibeni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se nederiva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anchese ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzionedegli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri aseguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalleconvenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. Lapresente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i serviziprestati da società non residenti nel territorio dello Stato per contodelle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento dimaterie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti».Il richiamato comma 2, per quanto rileva, stabilisce che «per ladeterminazione del valore normale dei beni e dei servizi e, conriferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, perla valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o invaluta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, ledisposizioni dell'articolo 9; […]». Il "valore normale" dei componentiè definito dall'art. 9, comma 3, t.u.i.r., secondo cui: «per valorenormale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni iviconsiderati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticatoper i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni dilibera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel8 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati,Data pubblicazione 22/05/2026e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per ladeterminazione del valore normale si fa riferimento, in quantopossibile, ai listini ed alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni oservizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere dicommercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli scontid'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fariferimento ai provvedimenti in vigore».4.2 La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura unicamentenell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione della norma che avrebbe dovuto assolverlo, in base alleregole di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi edeccezioni; non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, acausa di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, lasentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere (Cass. 13395/2018, Cass.9055/2022 e Cass. 4315/2025). Secondo l’orientamento prevalentedi questa Corte in tema di determinazione del reddito d'impresa, ladisciplina dell’art. 110, settimo comma, t.u.i.r. non integra unadisciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata allarepressione del fenomeno economico del transfer pricing(spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra societàappartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionalidifferenti) in sé considerato, sicché la prova gravantesull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalitànazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente,ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzoapparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sulcontribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova exart. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrareche tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da9 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previstoData pubblicazione 22/05/2026dall'art. 9, comma 3, del menzionato decreto (Cass. 4887/2026,Cass. 29089/2025, Cass. 29083/2025, Cass. 4616/2025, Cass.323/2025, Cass. 20101/2024, Cass. 2908/2022, Cass. 13850/2021e Cass. 7493/2019). Partendo dal presupposto che a disciplina sultransfer pricing è finalizzata alla repressione dei fenomeni dispostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, a)l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare che le transazioniinfragruppo siano avvenute ad un prezzo “apparentemente inferiore”al valore normale; b) l'onere probatorio non si estende alconseguimento di un concreto vantaggio fiscale da parte delcontribuente né alla prova della maggiore fiscalità nazionale; c)giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c.,l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valoridi mercato da considerarsi normali incombe sul contribuente.4.3 Da tali principi non si è discostato il giudice di merito. Anche seda quanto riportato inizialmente in motivazione sul riparto dell’oneredella prova, sembra dapprima che l’onere ricadasull’Amministrazione e poi sul contribuente (v. motivazione, pag. 9,rigo terzo e ss.), quando è passato all’esame del caso concreto ilgiudice ha evidenziato che “l’impresa [OSCURATO:PERSONA] […] sembra averconcordato contrattualmente un prezzo di trasferimento al di sottodel valore di libero mercato in modo tale da concentrare laformazione del profitto nel paese di destinazione […] Quindil’Amministrazione finanziaria […] ha operato una rettifica sui prezzidi trasferimento praticati dall’impresa residente, con effetto limitatoai fini fiscali, avendo dimostrato l’operazione infragruppo e dellapattuizione di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, che lacontribuente non è stata in grado di smentire” (v. motivazione dellasentenza, 9). La sentenza evidenzia che il metodo utilizzatodall’Ufficio (TNMM) evidenziava un margine particolarmente elevatoper la società olandese rispetto a quelli di distributori indipendenti e10 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026per quale ragione dovesse preferirsi un confronto fra marginiData pubblicazione 22/05/2026piuttosto che un confronto fra prezzi. [OSCURATO:PERSONA] regionale non pone indiscussione che l’Amministrazione dovesse provare l’esistenza ditransazioni fra imprese collegate con prezzi prima facie inferiori ainormali. È anche corretto affermare (Cass. 40214/2021 e Cass.13850/2021) che nella valutazione sulla conformità del valorerilevano non solo i prezzi fissati ma gli sconti riconosciuti e lecomplessive condizioni economiche praticate in concreto.5. Con il terzo motivo del ricorso, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 110, comma 7 e dell’art. 9, comma 3 del dPR917 del 1986, per aver la CTR ritenuto legittimo un metodo dicomparazione contra ius (art. 360 n. 3 c.p.c.)», le ricorrentideducono che l’Ufficio ha escluso l’applicazione del metodo piùaffidabile di confronto – consistente nel controllo diretto dei prezziapplicati a terzi (CUP) – perché la società olandese acquistaesclusivamente dalla società italiana non avvedendosi che lacomparazione non avrebbe dovuto essere effettuata con i prezzi diacquisto della società olandese ma fra i prezzi di vendita “della ILLVAa terzi e a [OSCURATO:PERSONA]”. Il legislatore ha recepito per il controllodel transfer pricing il metodo di confronto diretto tra prezzi praticatia terzi e prezzi praticati all’interno del gruppo, avendo ritenuto talemetodo il più affidabile, quanto all’attendibilità dei risultati. La leggenon ammette alcun confronto tra margini netti alternativo alconfronto dei prezzi, se non in casi eccezionali e medianteaggiustamenti diretti a eliminare effetti distorsivi. La CTR avrebbedovuto escluderne l’applicazione nel caso di specie, dato che erastato dimostrato che le attività delle quattordici società, i cui marginiglobali erano stati comparati con quelli della società olandese, nonavevano nulla a che vedere con l’attività svolta da quest’ultima.6. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.6.1 L'art. 110, comma 7, t.u.i.r., come modificato dall'art. 59,comma 1, d.l. 50 del 2017, richiama in maniera espressa il principio11 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026di libera concorrenza, in luogo del valore normale dei beni contenutoData pubblicazione 22/05/2026nella previgente formulazione, stabilendo, all'ultimo periodo che«con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possonoessere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali,le linee guida per l'applicazione del presente comma». Nel dettare lelinee guida per l'applicazione della normativa, il d.m. 14 maggio2018 individua più metodi per la determinazione dei prezzi ditrasferimento conformi al principio di libera concorrenza (metodo delconfronto di prezzo; metodo del prezzo di rivendita; metodo delcosto maggiorato; metodo del margine netto della transazione;metodo transnazionale di ripartizione degli utili), ponendoli sullostesso piano e prevedendo, nel contempo, che il contribuente possaapplicare un metodo diverso «qualora dimostri che nessuno di talimetodi può essere applicato in modo affidabile [...] e che tale diversometodo produce un risultato coerente [...]». Nel riferirsi al criteriodella libera concorrenza (c.d. arm’s length principle) piuttosto che aquello del valore normale dei beni la nuova disposizione conferma lariconosciuta flessibilità del metodo di valutazione. Questa Corte haaffermato che già prima della novella l’interpretazione preferibile siera allineata al principio di libera concorrenza enunciato nell'art. 9del Modello di Convenzione OCSE (Organizzazione per laCooperazione per lo Data pubblicazione 10/10/2024 SviluppoEconomico), che prevede la possibilità di sottoporre a tassazione gliutili derivanti da operazioni infragruppo che siano state regolate dacondizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fraimprese indipendenti, in transazioni comparabili effettuate sul liberomercato, tra soggetti indipendenti. Infatti, secondo le Linee GuidaOCSE (OECD, Guidelínes, 1995), «La selezione di un metodo dideterminazione dei prezzi di trasferimento si pone sempre l'obiettivodi trovare il metodo più appropriato ad un particolare caso. A questoscopo, nel processo di selezione andrebbero presi in considerazione:i rispettivi vantaggi e svantaggi dei metodi riconosciuti dall'OCSE; la12 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026coerenza del metodo considerato con la natura della transazioneData pubblicazione 22/05/2026controllata, determinata in particolare modo attraverso l'analisifunzionale; la disponibilità di informazioni affidabili (in particolarmodo sugli elementi comparabili indipendenti) necessariaall'applicazione del metodo selezionato e/o degli altri metodi; il gradodi comparabilità tra transazioni controllate e transazioni tra impreseindipendenti, compresa l'affidabilità degli aggiustamenti dicomparabilità che siano necessari per eliminare le differenzesignificative tra di loro. Nessun metodo è utilizzabile in tutte leeventualità e non è necessario dimostrare la non applicabilità di undato metodo alle circostanze del caso concreto». Già la circolareministeriale 12 dicembre 1981, n. 42 evidenziava che l'adeguatezzadi un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento deveessere valutata caso per caso (Cass. 2853/2024 e Cass.15668/2022).6.2 È stato anche chiarito che in tema di determinazione del redditodi impresa, le raccomandazioni OCSE non s’inseriscono nellagerarchia delle fonti normative, ma, quali norme tecniche, fornisconosussidi e metodi operativi per l'attuazione nello specifico didisposizioni legislative o regolamentari di ampia portata (quali"condizioni usuali" o "prezzo normale") e spetta all'interpreteindividuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendopresente lo scopo perseguito dalla norma, per cui la motivazionesulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico èscrutinata dal giudice di merito in base ai canoni propri delprovvedimento (accertativo, impositivo, impoesattivo) a cui accede,mentre è sindacabile in sede di legittimità attraverso la censura dellaviolazione di legge, individuando con precisione il vizio disussunzione del giudice di merito ed indicando nel contempo ilcriterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto. Il metododel confronto del prezzo è criterio opportuno, ma non in astratto edin ogni caso, bensì in base alle specifiche dell’operazione di13 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026comparazione da svolgere e in presenza di sufficienti parametriData pubblicazione 22/05/2026oggettivi di riferimento (Cass. 26432/2024 e Cass. 29083/2025).6.3 Con riguardo al sistema cd. TNMM ([OSCURATO:PERSONA] MarginMethod) questa Corte ha evidenziato che in tema di determinazionedel reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7,t.u.i.r., consente l’utilizzo metodo elaborato dall'OCSE che si basasulla determinazione del margine netto della transazione, acondizione che sia selezionato il periodo di indagine, sianoidentificate le società comparabili, siano apportate le appropriaterettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute indebito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabiliin termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto unindicatore affidabile del livello di profitto di redditività (Cass.26432/2024, Cass. 2853/2024, Cass. 11252/2023 e Cass.15668/2022).6.4 L’art. 4, comma 6, d.m. 14 maggio 2018 prevede, che qualoraun’impresa abbia utilizzato un metodo conforme ai criteri riportatinello stesso articolo per la determinazione dei prezzi di trasferimento«la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria sulla coerenzadi detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si devebasare sul metodo applicato dall'impresa». Nello stesso tempo, l’art.4, comma 3, d.m. cit. precisa: «[…] In ogni caso, se, tenendo contodei criteri di cui al comma 1, può essere applicato con lo stesso gradodi affidabilità il metodo del confronto di prezzo descritto dalla letteraa) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da b) ade), il metodo del confronto di prezzo è da preferire».Occorrevano pertanto delle specifiche ragioni per disapplicare ilmetodo di confronto del prezzo scelto dall’impresa. Muovendo dalpresupposto che è stato seguito un metodo diverso da quello indicatodall’impresa e che la scelta del criterio di calcolo può esseresindacata in sede di legittimità attraverso la censura della violazionedi legge, la decisione del giudice di merito non è condivisibile nella14 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026Numero di raccolta generale 15698/2026parte in cui non chiarisce né perché il metodo del confronto di prezzoData pubblicazione 22/05/2026(CUP) non fosse nel caso concreto appropriato né perché il metododel margine netto (TNMM) scelto dall’Amministrazione tenesse contodelle differenze tra la parte testata e le società comparabili.L’interprete era chiamato a scegliere motivatamente quello ritenutopiù aderente al caso.6.4.1 Il giudice di merito non indica perché nel caso concreto i prezzipraticati alla controllata fossero apparentemente più bassi. Sostiene,innanzitutto, che per comprendere la possibilità di utilizzare ilmetodo CUP l’Amministrazione aveva chiesto inutilmenteinformazioni sulle spese di pubblicità e marketing ma non spiegaperché la mancata documentazione delle spese – mancatadocumentazione che assume rilievo perché allora appare ragionevolela ricostruzione dell’Ufficio secondo cui si tratta di sconti – impedisseo rendesse inaffidabile l’utilizzo del criterio, ricompreso fra i metodidell’art. 4, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], scelto dalla società. Avrebbedovuto esplicitarsi perché la scelta del metodo TNMM risultassequella preferibile, eventualmente per la mancata collaborazione dellasocietà contribuente nel fornire i prezzi delle compravendite.6.4.2 In secondo luogo, il giudice afferma che la comparazione nonpuò avvenire con società distributrici di superalcolici e proprietarie econcessionarie dei relativi marchi proposte dalla contribuente inquanto tali marchi non sono comparabili, non essendo la societàolandese produttrice e proprietaria di marchi. Non considera,tuttavia, che la società venditrice non era la società olandese ma lasocietà italiana e che il confronto chiesto dalle contribuentiriguardava le vendite della società italiana a soggetti nonappartenenti al gruppo.6.4.3 Da ultimo, la sentenza non prende posizione sulle articolateosservazioni, riportate a pag. 35 s. del ricorso per cassazione,relative alla mancanza di omogeneità delle imprese consideratecomparables per l'utilizzo del metodo del margine operativo netto15 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026delle transazioni, per differenze merceologiche, di dimensioni eNumero di raccolta generale 15698/2026mercati di riferimento, se non deducendo, in modo genericoD,a tac phuebb lcicaiòzio ne 22/05/2026che conta è che il bene sia “simile” e la società distributrice abbia le“stesse funzioni”. Non vengono evidenziati gli elementi di fatto checonsentono di superare le contestazioni sulla effettiva comparabilitàdelle imprese prese a parametro di riferimento con la societàaccertata e quindi sull’adeguatezza del metodo d’indagine prescelto.7. Con il quarto motivo del ricorso, rubricato «Omesso esame di unfatto deciso per il giudizio ai sensi dell’art. 110, comma 7 e dell’art.9, comma 3 del TUIR che è stato oggetto di discussione tra le parti,costituito dall’applicazione dei medesimi prezzi ora contestati ancheanteriormente all’acquisizione della [OSCURATO:PERSONA], da parte dellaIllva e quindi, anche quando la [OSCURATO:PERSONA] non faceva parte delmedesimo gruppo della ILLVA (art. 360 n. 5 c.p.c.)», le ricorrentieccepiscono che il suddetto fatto storico non è stato preso inconsiderazione in alcuna parte della motivazione. L’inesistenza delladifferenza di prezzi era stata accertata da sentenze di merito passatein giudicato, le quali fanno riferimento proprio all’applicazione deimedesimi prezzi.8. Il quarto motivo non è fondato.8.1 La Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 8053/2014), ha chiaritoche l’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nella formulazionenovellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che,nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c. il ricorrente deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il16 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/2026«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale traNumero di raccolta generale 15698/2026le parti e la sua «decisività». È stato anche precisato che dDeatda puuzbbiolicnaziio ne 22/05/2026aventi a oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono allasufficienza della motivazione e sono, pertanto, inammissibili ovetrovi applicazione l'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., nellaformulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nellalegge n. 134 del 2012 (Cass. 11863/2018). Non costituiscono “fatti”suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esamenon è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del num. 5 dell’art.360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singolequestioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di unaccadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative (Cass. n. 10525/2022). Altrettanto inammissibile è unmotivo di ricorso che evidenzi solo l’insufficiente motivazione, pernon avere la giudice di merito considerato tutte le circostanze dellafattispecie dedotta in giudizio (Cass. 13366/2016).8.2 Il presunto fatto storico è descritto dalle ricorrenti in termini deltutto generici (v. ricorso per cassazione pag. 47 e 48). Dalla letturadel motivo non si comprende quando sia avvenuto l’acquisto dellasocietà olandese e quali siano i prezzi applicati anteriormenteall’acquisto della società che erano stati comparati con quellisuccessivi. Nessun riferimento viene fatto alle spese di pubblicità edi marketing che per l’anno oggetto del presente accertamentorisultavano non documentate. Il motivo si risolve in una serie di rinviia documenti allegati. Il ricorrente non è dispensato dall'onere dispecificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata,indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'erroredenunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a penad'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principiodi autosufficienza (Cass. 29203/2023).17 di 18Numero registro generale 568/2018Numero sezionale 3810/20268.3 Nell’ambito dello stesso motivo le ricorrenti richiamano in terminiNumero di raccolta generale 15698/2026ancora una volta generici sentenze di CTP e CTR nonDa tam puebbgliclaiozio ne 22/05/2026precisate che avrebbero accertato “definitivamente” “l’inesistenzadella differenza prezzi”. Non è però stato documentato alcungiudicato esterno che possa essere esteso all’accertamento perl’anno 2008. Non viene riportata la parte delle motivazioni da cuirisulta l’avvenuto accertamento relativo alla comparazione deiprezzi, tenuto conto delle particolarità ricordate sulle spese dipubblicità e marketing. Nell’allegato 2 al ricorso, inoltre, sonorinvenibili solo due sentenze di merito (CTP di Milano n. 5082,depositata il 28/7/2017 e CTP di Milano n. 7074 depositata il20/12/2017 e) relative ad annualità prossime (anni d’imposta 2010e 2011) al 2008 e per nessuna della due decisioni è allegata lacertificazione del passaggio in giudicato.9. In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo mentre vannorigettati i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità anorma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i restanti; cassala sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 6/5/2026il PresidenteLucio Napolitano18 di 18